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Decreto Legge 27 ottobre 2011 n.173 - Regolarizzazione Associazioni ed Enti no profit relativamente al Decreto - Legge 19 maggio 2011 n. 82


Published: 2011-10-27
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Art
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 27 ottobre 2011 n.173
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n.184 e più precisamente la necessità di permettere alle Associazioni ed Enti no profit radiati
a seguito del Decreto – Legge 19 maggio 2011 n.82 di regolarizzare la propria posizione e
l’urgenza di evitare un’interruzione dell’attività degli stessi per un periodo di tempo tale da
compromettere definitivamente la ripresa;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 18 ottobre 2011;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:
REGOLARIZZAZIONE ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT RELATIVAMENTE AL
DECRETO - LEGGE 19 MAGGIO 2011 N. 82
Articolo Unico
Le Associazioni ed Enti no profit che siano stati radiati ai sensi dell’articolo unico del
Decreto - Legge 19 maggio 2011 n. 82 in applicazione dell’art. 37 della Legge 23 luglio 2010 n.
129, ma che siano ancora nei termini per proporre impugnazione al Decreto di Radiazione emesso
dal Tribunale Commissariale, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione entro il 31 dicembre
2011.
La regolarizzazione avviene a mezzo deposito della documentazione mancante, nonché di
apposita Assemblea degli associati che manifesti chiaramente la volontà di proseguire nel vincolo
associativo e conseguentemente nell’attività dell’ente.
Con il Decreto Commissariale che prende atto della completa regolarizzazione, si
estinguono gli effetti del Decreto di Radiazione ed ogni effetto conseguente, comportando, altresì,
la decadenza automatica del ricorso all’Autorità Giudiziaria qualora già presentato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge.
Fino alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, gli effetti del Decreto di
Radiazione rimangono sospesi.
Con la regolarizzazione, i rapporti attivi e passivi, nonché ogni dato identificativo già in
essere al momento del Decreto di Radiazione, rimangono salvi ed invariati.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 ottobre 2011/1711 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta