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Legge Qualificata 7 novembre 2011 n.3 - Dipartimenti della Pubblica Amministrazione


Published: 2011-11-07
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984398/legge-qualificata-7-novembre-2011-n.3---dipartimenti-della-pubblica-amministrazione.html

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PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE

REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 2011 con 30 voti favorevoli e 26 voti contrari:



LEGGE QUALIFICATA 7 NOVEMBRE 2011 N.3



DIPARTIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge individua i Dipartimenti della Pubblica Amministrazione i quali, ai sensi
dell’articolo 18, ultimo comma, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, sono
indipendenti dalle sfere di competenza che conseguono alla formazione dell’Esecutivo.


Art. 2
(Caratteristiche dei Dipartimenti)

1. I Dipartimenti della Pubblica Amministrazione svolgono, ai sensi del comma 3
dell’articolo 18 della Legge Qualificata n.184/2005, le funzioni amministrative ed organizzative
attribuite dalla legge ordinaria negli ambiti di riferimento per essi previsti dalla presente legge
qualificata.
2. L’attribuzione delle Unità Organizzative ai Dipartimenti, sulla base di quanto previsto al
precedente comma, è prevista con decreto delegato.
3. Gli Enti e le Aziende Autonome dello Stato non fanno parte dei Dipartimenti della Pubblica
Amministrazione. Con legge ordinaria, con decreto e con regolamento, in coerenza con il modello
organizzativo adottato, sono previste le forme e modalità più confacenti per il coordinamento
amministrativo delle UO del Settore Pubblico Allargato con i Dipartimenti di cui alla presente
legge qualificata.


Art. 3
(Elenco dei Dipartimenti)

1. La Pubblica Amministrazione è strutturata ed organizzata nei seguenti dipartimenti:
2
- Dipartimento Affari Esteri
- Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia
- Dipartimento Finanze e Bilancio
- Dipartimento Economia
- Dipartimento Territorio e Ambiente
- Dipartimento Istruzione
- Dipartimento Turismo e Cultura
- Dipartimento Funzione Pubblica.


Art. 4
(Dipartimento Affari Esteri)

1. Il Dipartimento Affari Esteri opera nell’ambito delle funzioni amministrative e
diplomatiche attraverso cui lo Stato attua la politica estera, tiene le relazioni internazionali, svolge
attività di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi della Repubblica e dei
cittadini sammarinesi in sede internazionale, supportando gli organi istituzionali ed i settori
dell’amministrazione di volta in volta interessati ai temi trattati.


Art. 5
(Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia)

1. Il Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia opera nell’ambito delle funzioni
amministrative che supportano il funzionamento e l’attività degli organi istituzionali e
giurisdizionali, che supportano l’attività dell’amministrazione e delle istituzioni pubbliche sul
piano giuridico-legale, che esercitano la tutela legale dello Stato e della Ecc.ma Camera, che
curano le attività, gli atti ed i registri relativi allo status giuridico dei cittadini ed inerenti i servizi
demografici ed elettorali.


Art. 6
(Dipartimento Finanze e Bilancio)

1. Il Dipartimento Finanze e Bilancio opera nell’ambito delle funzioni amministrative
preposte alla pianificazione, attuazione e controllo delle norme e delle strategie finanziarie, di
bilancio e fiscali.


Art. 7
(Dipartimento Economia)

1. Il Dipartimento Economia opera nell’ambito delle funzioni amministrative attraverso cui si
realizzano le strategie riguardanti il sistema economico, le attività economiche ed il lavoro.


Art. 8
(Dipartimento Territorio e Ambiente)

1. Il Dipartimento Territorio e Ambiente opera nell’ambito delle funzioni amministrative che
si occupano della regolamentazione, rilevazione e controllo dell’uso del territorio e dell’attività
edilizia, e della salvaguardia dell’ambiente.


3

Art. 9
(Dipartimento Istruzione)

1. Il Dipartimento Istruzione opera nell’ambito delle funzioni amministrative attraverso cui lo
Stato garantisce l’istruzione.


Art. 10
(Dipartimento Turismo e Cultura)

1. Il Dipartimento Turismo e Cultura opera nell’ambito delle funzioni amministrative preposte
alla promozione del turismo e della cultura nonché alla gestione delle attività ed iniziative
connesse.


Art. 11
(Dipartimento Funzione Pubblica)

1. Il Dipartimento della Funzione Pubblica opera nell’ambito delle funzioni amministrative
attraverso cui si dà applicazione alle norme e ai contratti relativi al personale alle dipendenze del
settore pubblico allargato, e si supporta l’operatività di uffici e servizi della Pubblica
Amministrazione.


Art. 12
(Riserva di legge ordinaria)

1. L’individuazione dei dipartimenti è demandata a legge ordinaria, ferme restando le finalità
e le caratteristiche di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge qualificata e di cui ai commi 3 e 4
dell’articolo 18 della Legge Qualificata n.184/2005.



Art. 13
(Modifiche alla descrizione dei settori e accorpamenti)

1. La descrizione dei settori dei dipartimenti, così come effettuata dalla presente legge, può
essere modificata con fonte normativa del medesimo rango previsto per l’assegnazione delle Unità
Organizzative ai dipartimenti medesimi. Parimenti, i dipartimenti individuati dalla presente legge
possono essere oggetto di accorpamento con decreto delegato in coerenza con le norme del
modello organizzativo e per la adattabilità ed economicità della struttura della PA.


Art. 14
(Norme finali e transitorie)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.
2. L’applicazione della presente legge decorre dalla data che sarà individuata con la legge
ordinaria di riforma della struttura e del modello organizzativo dell’amministrazione pubblica, al
fine di consentire il coordinamento anche con le norme della legge di bilancio.
4
3. A partire dalla data di cui al secondo comma, sono abrogate le norme in contrasto con la
presente legge ed in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 18 della Legge Qualificata n. 184/2005
e successive modifiche e decreti applicativi.


Data dalla Nostra Residenza, addì 7 novembre 2011/1711 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta