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DECRETO - LEGGE 28/11/11 N.186 - Misure urgenti a sostegno dei depositanti di Banche in regime di sospensione dei pagamenti


Published: 2011-11-28
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REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 28 novembre 2011 n.186

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all’art. 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’art. 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.
184 ed in particolare:
- la necessità, nei casi di sospensione dei pagamenti di banche in amministrazione
straordinaria, di prevedere la possibilità per la clientela ordinaria di prelevare dalle
proprie disponibilità liquide quanto strettamente necessario per far fronte ai propri bisogni
essenziali ed indifferibili;
- l’urgenza di introdurre la predetta possibilità già nell’ambito delle amministrazioni
straordinarie in essere;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 28 novembre 2011;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Visto l’art.82 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e ad integrazione di quanto in esso previsto;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto legge:


MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEI DEPOSITANTI
DI BANCHE IN REGIME DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI


Art. 1
(Disposizioni integrative all’art.82 della Legge 17 novembre 2005, n. 165)

1. Il Coordinamento della Vigilanza, su istanza dei Commissari e previo parere del Comitato di
Sorveglianza, può autorizzare le banche in amministrazione straordinaria che si trovino in regime di
sospensione dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 82 della Legge 165/2005, a dar corso a richieste di
prelevamento di contante e/o disposizioni di pagamento da parte dei propri depositanti, entro i limiti
di capienza dei depositi agli stessi riferibili, al fine di contribuire, nel periodo della sospensione, al
soddisfacimento dei bisogni essenziali ed indifferibili della persona e dell’impresa.
2. I Commissari, previo parere del Comitato di Sorveglianza, stabiliscono la soglia di
disponibilità per i depositanti, tenuto conto della sostenibilità, sotto il profilo della liquidità
aziendale, degli esborsi stimati, e comunque entro il limite massimo di euro duemila su base
mensile per ciascun depositante, persona fisica o giuridica, che risulti censito tra i titolari di depositi
non vincolati presso la banca, ancorché in qualità di cointestatario del rapporto ed a prescindere dal
numero dei rapporti riconducili al medesimo soggetto.
3. I Commissari, in presenza di liquidità eccedente rispetto a quella impegnata ai sensi del
precedente comma, possono altresì effettuare, previo parere del Comitato di Sorveglianza,
pagamenti in deroga alle limitazioni quantitative di cui al precedente comma, al congiunto
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il depositante sia tenuto al pagamento in esecuzione di proprie obbligazioni derivanti da:
i. un contratto di lavoro dipendente avente decorrenza anteriore alla data di adozione del
provvedimento di sospensione dei pagamenti di cui al primo comma;
ii. un contratto o accordo commerciale di fornitura di beni o servizi stipulato in data
antecedente a quella di adozione del provvedimento di sospensione dei pagamenti di cui al
primo comma;
iii. un provvedimento giudiziario inerente gli obblighi di mantenimento verso il coniuge e/o i
figli.
b) l’ammontare complessivo dei pagamenti comunque eseguiti su richiesta del depositante non
superi, in percentuale rispetto ai depositi non vincolati allo stesso riferibili, il rapporto tra la
liquidità disponibile della banca ed il totale dei depositi non vincolati alla data di adozione della
sospensione dei pagamenti.
4. Destinatari della misura di sostegno di cui al presente articolo sono tutti i depositanti che
risultino nominativamente censiti dalla banca quali titolari, singolarmente o congiuntamente ad
altri, di depositi non vincolati (in conto corrente o su libretti di deposito a risparmio), ad esclusione:
a. delle pubbliche amministrazioni;
b. delle banche e delle altre imprese finanziarie (società finanziarie, società fiduciarie, imprese di
investimento, società di gestione, imprese di assicurazione ecc.), anche nei casi di depositi
eseguiti per conto terzi;
c. dei fondi comuni di investimento e di altri organismi di investimento collettivo;
d. degli esponenti aziendali della banca e della capogruppo del gruppo bancario nonché dei
partecipanti al capitale della banca, inclusi i depositi effettuati per interposta persona;
e. dei depositanti che hanno ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e/o condizioni e/o
finanziamenti che hanno contribuito a deteriorarne la situazione finanziaria ovvero hanno
surrettiziamente incrementato la raccolta a vista.
5. Il Coordinamento della Vigilanza può autorizzare, in deroga al regime di sospensione,
l’accesso della banca in amministrazione straordinaria al sistema dei pagamenti al fine di dare
esecuzione alle disposizioni di pagamento di cui al presente articolo.


Art. 2
(Moratoria sui debiti scaduti dei clienti)

1. Beneficiari della moratoria di cui al presente articolo sono tutti i clienti della banca in
amministrazione straordinaria che, per effetto del provvedimento di sospensione dei pagamenti
assunto dai Commissari, pur disponendo di somme liquide di importo sufficiente, in relazione a
depositi detenuti o affidamenti in essere presso la banca medesima, si trovano nell’oggettiva
impossibilità di onorare i propri debiti verso la Pubblica Amministrazione Allargata o verso imprese
finanziarie sammarinesi (rate mutuo/prestiti, canoni leasing, premi assicurativi ecc.), non
disponendo di fonti di provvista alternative presso altri intermediari finanziari, di importo
sufficiente e di immediata disponibilità.
2. Nei confronti dei creditori “istituzionali” o “professionali” di cui al precedente comma, i
soggetti ricadenti nella previsione di cui al comma 1, hanno diritto, ai sensi del presente Decreto
Legge, ad una proroga della scadenza del loro debito di durata corrispondente all’intera durata del
regime di sospensione dei pagamenti, senza applicazione di penali, clausole risolutive, interessi di
mora, sovrattasse, interruzioni nell’utenza di pubblici servizi e forniture energetiche, o altre misure
di natura o effetto sanzionatorio.
3. Ai fini di richiesta della moratoria, il cliente dovrà sottoscrivere e consegnare ai soggetti di
cui al comma 1, l’autocertificazione redatta secondo il modello allegato alla delibera del
Coordinamento della Vigilanza di cui al precedente articolo. Ai fini sanzionatori trova applicazione
quanto previsto al Titolo VI della Legge 5 ottobre 2011 n. 159.
4. Il soggetto destinatario dell’autocertificazione, di cui al precedente comma, potrà inviarne
copia ai Commissari della banca al fine di richiederne conferma, per la parte a loro conoscibile; i
Commissari, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165,
potranno confermare o negare al creditore richiedente l’esistenza presso la banca, alla data del
provvedimento di sospensione dei pagamenti, di disponibilità liquide sufficienti al regolare
pagamento del debito, tenuto conto anche delle eventuali autocertificazioni già pervenute in
precedenza sul conto del cliente medesimo.
5. Anche per i creditori diversi da quelli individuati al comma 1, l’impossibilità di adempiere,
autocertificata e verificata ai sensi dei precedenti commi, può essere validamente invocata quale
“causa di forza maggiore” ad ogni effetto delle disposizioni vigenti e/o di contratto.


Art.3
(Disposizioni finali)

1. La disciplina della sospensione dei pagamenti delle passività di cui all’articolo 82 della
Legge 165/2005 non si applica alle somme pervenute alla Banca, e accreditate sui conti di deposito
di pertinenza della clientela, successivamente alla data di efficacia del provvedimento di
sospensione medesimo.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 novembre 2011/1711 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini





IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta