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Decreto Legge 22 Dicembre 2011 N. 201 - Modifiche Ed Integrazioni Alla Legge 27 Ottobre 2004 N. 146 – Istituzione Del Registro Dei Revisori Contabili E Delle Societ


Published: 2011-12-22
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Prot

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 22 dicembre 2011 n.201


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all’art. 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’art. 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.
184 e precisamente la necessità di evitare discrepanze applicative di talune disposizioni della
Legge 27 ottobre 2004 n.146 e l’urgenza di apportare immediatamente tali modifiche per
consentire di attuare nei termini quanto disposto;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 16 dicembre 2011;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Visto l’art.82 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e ad integrazione di quanto in esso previsto;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto legge:


MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 OTTOBRE 2004 N. 146 –
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI E DELLE
SOCIETÀ DI REVISIONE

Art. 1
(Abrogazione dell’articolo 8 della Legge 27 ottobre 2004 n. 146)

L’articolo 8 della Legge 27 ottobre 2004 n. 146 è abrogato.

Art. 2
(Integrazione dell’articolo 7 della Legge 27 ottobre 2004 n. 146)

All’articolo 7 della Legge 27 ottobre 2004 n. 146 è aggiunto il seguente comma:
“4. La Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico comunica alla Segreteria di Stato per
l’Industria ogni sostituzione delle persone degli amministratori e dei rappresentanti legali delle
società iscritte nel Registro delle società di revisione nonché ogni variazione che va ad incidere sui
requisiti di cui al precedente comma 2.”.

Art. 3
(Integrazione dell’articolo 9 della Legge 27 ottobre 2004 n. 146)

All’articolo 9 della Legge 27 ottobre 2004 n. 146 è aggiunto il seguente comma:
“4. Il Tribunale Unico comunica alla Segreteria di Stato per l’Industria le sentenze di condanna di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo. Gli Ordini professionali comunicano i
provvedimenti di cancellazione e radiazione dall’Albo professionale di appartenenza di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.”.


2
Art. 4
(Modifica del comma 1, dell’articolo 12 della Legge 27 ottobre 2004 n. 146)

Il comma 1, dell’articolo 12 della Legge 27 ottobre 2004 n. 146 è sostituito dal seguente:
“1. Il Segretario di Stato per l’Industria, se accerta la carenza dei requisiti previsti dalla presente
legge, ne dà comunicazione all’interessato, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per
sanare le carenze e disponendo, per tutta la durata di tale termine, la sospensione dall’iscrizione nel
Registro.”.

Art. 5
(Disposizione transitoria)

Le società di revisione già iscritte nel Registro sono tenute, entro il 31 gennaio 2012, a
depositare presso la Segreteria di Stato per l’Industria la documentazione attestante il possesso,
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione
al Registro di cui alla Legge 27 ottobre 2004 n.146 e successive modifiche ed integrazioni. Le
società già iscritte che non ottemperino all’obbligo previsto dal comma che precede sono sospese
dal Registro con effetto immediato sino all’ottemperamento dell’obbligo di cui sopra.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 2011/1711 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta