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DECRETO - LEGGE 28/12/11 N.204 -Ratifica Decreto Legge 18 ottobre 2011 n.170 - Modifiche ed integrazioni alla Legge 28 giugno 2010 n. 118 – Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica


Published: 2011-12-28
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BOZZA DI DECRETO LEGGE

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 28 dicembre 2011 n.204
(Ratifica Decreto - Legge 18 ottobre 2011 n.170)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 18 ottobre 2011 n.170 – “Modifiche ed integrazioni alla Legge 28 giugno
2010 n. 118 – Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica”, promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della
Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15
dicembre 2005 n.184 e precisamente:
a) la necessità e l’urgenza di intervenire in tempi brevi sul disposto dell’articolo 39,
comma 3, della Legge 28 giugno 2010 n.118, siccome modificato dall’articolo 16 del
Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n.3, nella parte riguardante i residenti in
Repubblica, pena la cancellazione di decine di persone dal Registro della popolazione
residente;
b) la necessità e l’urgenza di precisare il disposto dell’articolo 15, comma 5, della Legge
28 giugno 2010 n. 118, siccome modificato dall’articolo 7 del Decreto Delegato 18
gennaio 2011 n.3, onde evitare la non applicazione dello stesso da parte dell’Ufficio del
Lavoro;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 4 ottobre 2011;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 22 dicembre 2011;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 18 ottobre 2011
n.170 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e
Generale in sede di ratifica dello stesso:


MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118 – LEGGE
SULL’INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA

Art. 1

Dopo il comma 8 dell’articolo 13 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche
sono inseriti i seguenti commi:
“9. I coniugi stranieri di sammarinesi residenti possono, in alternativa a quanto previsto dall’articolo
16, comma 1, lettera a) della presente legge, richiedere il rilascio del permesso di soggiorno
ordinario per esigenze di ricongiungimento familiare di cui al presente articolo.
10. Il cittadino divenuto tale per naturalizzazione o per matrimonio può richiedere il rilascio del
permesso di soggiorno ordinario, di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, per i figli nati
precedentemente all’acquisto della cittadinanza sammarinese.”.

Art. 2

L’articolo 13, comma 6, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche è
sostituito dal seguente:

“6. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo il permesso di soggiorno è
immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva
convivenza per almeno 5 anni, salvo che dal matrimonio sia nata prole minorenne alla data della
separazione, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili o dell’annullamento del
matrimonio. La revoca del permesso di soggiorno si estende anche figli nati da altra unione o
relazione. Il provvedimento di revoca ha effetto 120 giorni dalla data di adozione del
provvedimento stesso.”.

Art. 3

All’articolo 15 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, dopo il comma 9 è
aggiunto il seguente comma:
“10. I provvedimenti di rinnovo e proroga dei permessi parentali, per convivenza e per minori di cui
al presente articolo, concessi dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione
e Immigrazione, sono adottati dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri qualora permangano le
condizioni presenti al momento del rilascio e, se del caso, quelle ulteriori indicate nella delibera di
concessione.”.

Art. 4

L’articolo 17, comma 6, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è
sostituito dal seguente:
“6. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 16 la residenza è immediatamente revocata
in caso di separazione legale o di fatto, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
non preceduto da separazione o annullamento dello stesso qualora al matrimonio non sia seguita
l’effettiva convivenza per almeno 5 anni, salvo che dal matrimonio sia nata prole minorenne alla
data della separazione, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili o dell’annullamento
del matrimonio. La revoca della residenza si estende ai figli nati da altra unione o relazione. Il
provvedimento di revoca ha effetto 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso.”.

Art. 5

L’articolo 39, comma 3, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 sostituito dall’art. 16 del Decreto
Delegato 18 gennaio 2011 n.3, è sostituito dal seguente:
“3. Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo diversa esplicita statuizione, si applicano a tutte
le situazioni pendenti e regolate diversamente dalla legislazione precedente. Le disposizioni di cui
al superiore articolo 13, comma 6, si applicano anche in caso di matrimonio o convivenza more
uxorio aventi avuto luogo o inizio prima dell’entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui al superiore articolo 17, comma 6, si applicano ai casi di separazione legale o di fatto,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non preceduti da separazione o
annullamento dello stesso, aventi avuto luogo dopo l’entrata in vigore della presente legge.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 dicembre 2011/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta