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Decreto Legge 28 Marzo 2012 N.31 - Interventi Urgenti A Sostegno Del Sistema Economico E Disposizioni Fiscali Diverse


Published: 2012-03-28
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Art


REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 28 marzo 2012 n.31


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n.184 e precisamente la necessità e l’urgenza :
- di adottare misure di intervento a fronte dei danni strutturali degli immobili in occasione delle
eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel mese di febbraio del corrente anno;
- di adottare misure a sostegno del sistema economico con particolare riferimento alla tutela e
incentivazione degli investimenti stanti le diverse e articolate operazioni in atto di
riorganizzazione dei settori economici, nonché la necessità di adattare le condizioni di
pagamento dei tributi alle crescenti esigenze dei contribuenti di compensazione degli importi
con altri crediti tributari e di dilazionare il carico esattoriale;
- di emanare disposizioni fiscali interpretative e integrative delle norme vigenti al fine di una
loro corretta e coerente applicazione stante l’approssimarsi delle scadenze fiscali da esse
previste;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 18 adottata nella seduta del 20 marzo 2012;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DISPOSIZIONI
FISCALI DIVERSE


TITOLO I
INTERVENTI STRAORDINARI A FRONTE DEGLI EVENTI ATMOSFERICI
ECCEZIONALI VERIFICATISI NEL FEBBRAIO 2012

Art. 1

Fatto salvo l’ammontare massimo di finanziamenti erogabili di cui all’articolo 1, comma 2,
della Legge 3 agosto 2009 n.109, i termini di cui all’articolo 5, comma 1 della medesima e di cui
all’articolo 1, primo comma, del relativo Regolamento di esecuzione del 22 ottobre 2009 n. 2, già
modificati con l’articolo 27, secondo comma, della Legge 21 dicembre 2009 n.168, dall’articolo 4,
del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172, dall’articolo 1, del Decreto - Legge 24 febbraio 2011
n.42 e dall’articolo 1, del Decreto - Legge 20 settembre 2011 n.146, sono prorogati al 30 giugno
2012.

Art. 2

A causa delle eccezionali nevicate verificatesi in territorio nel mese di febbraio 2012 che
hanno comportato danni agli immobili ed ai beni mobili destinati alle attività economiche, in via
straordinaria e di urgenza si adottano le seguenti misure.
Al comma 2, dell’articolo 4, della Legge 3 agosto 2009 n.109 vengono aggiunte le seguenti
lettere g) e h):
“g) investimenti aventi come oggetto la riparazione e/o ricostruzione di immobili che hanno subito
danni strutturali in occasione di eventi meteorologici di natura eccezionale individuati da
apposito decreto, il quale definisce la misura massima di intervento e le condizioni di
ammissibilità ad integrazione e/o modifica di quelle previste dalla presente legge;
h) investimenti aventi ad oggetto la riparazione e/o sostituzione di macchinari ed attrezzature
danneggiate in occasione degli eventi di cui alla lettera g) precedente.”.
Gli investimenti ai sensi delle lettere g) e h), comma 2, dell’articolo 4 della Legge 3 agosto
2009 n.109 così come modificato dal presente decreto, possono essere finanziati per un importo
massimo di € 1.000.000,00 e beneficiare di un contributo conto interessi a carico dello Stato non
superiore al 80 % del tasso di interesse convenzionato.
Fatto salvo quanto previsto al comma precedente l’ammontare del finanziamento è calcolato
sulla base dei preventivi di spesa per gli investimenti e tenuto conto delle eventuali condizioni di
indennizzo derivanti da polizze assicurative attive sugli immobili oggetto di intervento.
Non possono beneficiare dei finanziamenti sugli investimenti di cui alle lettere f) e g), comma 2,
dell’articolo 4, della Legge 3 agosto 2009 n.109 le imprese che hanno subito danni in misura
inferiore ai 20.000,00 euro.
Esclusivamente in relazione agli investimenti previsti all’articolo 4, comma 2, lettere g) ed
h) della Legge 109/2009, così come integrato dalle disposizioni del presente decreto, possono
accedere i benefici della medesima Legge anche gli operatori agricoli in possesso di licenza. Il
godimento del contributo in conto interessi di cui alla Legge n. 109/2009 è incompatibile con il
riconoscimento del contributo in conto interessi di cui agli articoli 20 e 21 della Legge 20 settembre
1989 n. 96, mentre è fatta salva la possibilità per l’operatore agricolo professionale di beneficiare, in
relazione ai predetti investimenti, del contributo di cui al successivo articolo 5.
Gli investimenti di cui al precedente comma 2 sono ammissibili anche nei casi in cui
l’immobile sia di proprietà di terzi purché gli oneri siano sostenuti dell’impresa che lo utilizza
nell’ambito della propria attività economica.
Non sono ammissibili altresì finanziamenti volti alla riparazione e/o ricostruzione di opere
che al momento del verificarsi dei danni presentavano violazioni alle leggi urbanistiche ed edilizie
vigenti.

Art. 3

Fermo restando la possibilità di accedere a tutte le tipologie di incentivazione previste dalla
Legge 3 agosto 2009 n.109 e dal Decreto - Legge 20 settembre 2011 n.146, nell’esame delle
pratiche di richiesta dei finanziamenti di credito straordinario viene data priorità agli investimenti di
cui ai punti g) e h), comma 2, dell’articolo 4 della Legge 3 agosto 2009 n.109 come emendato dal
precedente articolo 2. A tal fine le richieste di finanziamento per gli investimenti di cui ai punti g) e
h) devono essere presentate entro il 15 aprile 2012.

Art. 4

Per accedere ai benefici di cui al precedente articolo 3 le imprese che hanno subito i danni
dovranno presentare:
- preventivi di spesa per le riparazioni, ricostruzione e/o acquisto di immobili e beni mobili
danneggiati;
- perizia giurata sulla causa dei danni ed ammontare degli stessi;
- documentazione relativa alla rispondenza delle opere edilizie danneggiate alle norme in materia
urbanistica ed edilizia.
- copia della polizza assicurativa sull’immobile o sui beni mobili danneggiati o dichiarazione
della non esistenza di copertura assicurativa.


Art. 5

Al fine di indennizzare parte delle perdite subite dagli operatori agricoli in occasione delle
eccezionali nevicate verificatesi in territorio nel mese di febbraio 2012 è attuato un intervento
economico di carattere straordinario da imputarsi sul capitolo 2-4-6735 “Finanziamento Legge
20/09/1989 n.96 contributi e premi” in favore degli operatori danneggiati, previo trasferimento
fondi ai sensi dell’articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.
Con regolamento della Commissione per le Risorse Ambientali e Agricole sono stabiliti
forme e modalità di applicazione del predetto intervento economico in analogia a quanto previsto
dall’articolo 4 del presente decreto.
Ai fini di cui al comma primo ed in via eccezionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo
1, comma primo della Legge 25 ottobre 1973 n.37, il Consorzio per la gestione del Fondo di
solidarietà delibera l’utilizzo del “Fondo di Solidarietà” anche per indennizzare o compensare i
danni economici conseguenti agli eventi atmosferici di cui al comma primo i cui effetti abbiano
causato il deperimento o la perdita di essenze arboree.


Art. 6

In via eccezionale ed in deroga ai requisiti previsti dall’articolo 3 della Legge 15 dicembre
1994 n.110 e successive modificazioni, i cittadini ed i residenti, proprietari di fabbricati che abbiano
subito danni strutturali in occasione delle eccezionali nevicate verificatesi in territorio nel mese di
febbraio 2012, possono beneficiare, nei limiti delle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio
di previsione, del prestito agevolato di cui all’articolo 32, comma primo, lettere d), e) e f) della
precitata Legge n.110/1994 e successive modificazioni per gli interventi volti alla riparazione degli
immobili.
La documentazione da produrre alla Commissione per l’Edilizia Sovvenzionata per
l’accesso ai benefici previsti al precedente comma primo è quella di cui all’articolo 4 del presente
decreto.

Art. 7

In via eccezionale ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 25, comma secondo della
Legge 18 febbraio 1998 n.30, allo scopo di reperire le risorse finanziarie necessarie a sostenere gli
oneri indifferibili relativi al servizio rotta neve espletato in occasione degli eventi atmosferici del
mese di febbraio 2012, il Congresso di Stato ha facoltà di disporre trasferimenti di fondi fra capitoli
del medesimo Dipartimento anche se appartenente a diversi titoli di spesa.


TITOLO II
INTERVENTI URGENTI VOLTI AL SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO


Art. 8

Al fine di supportare i processi di riorganizzazione del settore bancario, il termine di cui
all’articolo 8 del Decreto - Legge 25 novembre 2009 n.158, è esteso al 31 dicembre 2012.

Art. 9

A parziale modifica ed integrazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 della Legge
1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di supportare i processi di
riorganizzazione infra-gruppo, la cessione delle partecipazioni in società sammarinesi da parte di
società estere in favore di altre società appartenenti al medesimo gruppo di imprese non costituisce
fine speculativo, e pertanto l’eventuale plusvalenza, determinata a norma del secondo comma del
medesimo articolo, è esente ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito. Qualora l’impresa
acquirente ceda la partecipazione a soggetti esterni al gruppo di imprese entro i cinque anni dalla
data di acquisto, il valore dell’eventuale plusvalenza realizzata è maggiorata dell’importo
corrispondente alla plusvalenza esente ai sensi di quanto precede.

Art. 10

Al fine di razionalizzare e semplificare i rapporti fra l’Amministrazione finanziaria e i
contribuenti relativamente alla gestione delle posizioni debitorie/creditorie nei confronti
dell’Ufficio Tributario e in attesa del completamento del progetto di attuazione del “conto fiscale” il
credito d’imposta derivante dalla denuncia annuale ai fini del rimborso dell’imposta sulle
importazioni, dalla dichiarazione dei redditi e relativi allegati e dalla dichiarazione del sostituto
d’imposta può essere utilizzato per il pagamento:
a) dell’imposta generale sui redditi, dei relativi acconti e delle somme ad essa correlate;
b) dell’imposta sulle importazioni, anche attraverso il pagamento dell’eventuale saldo a debito
della dichiarazione annuale monofase e delle somme ad essa correlate;
c) delle altre somme di pertinenza dell’Ufficio Tributario, ivi inclusi gli interessi e le sanzioni,
esclusa la ritenuta sugli interessi di cui alla Legge 25 maggio 2005 n.81.
Le precedenti disposizioni si applicano già a partire dalle pratiche in attesa di definizioni per
le quali non siano ancora decorsi i termini di prescrizioni.

Art. 11

A parziale modifica delle disposizioni dell’articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70 e
dell’articolo 5 del Decreto n.39/2004, la durata massima delle dilazioni di pagamento per somme
iscritte a ruolo ai sensi della predetta Legge è stabilita in mesi 60.


Art. 12

In parziale deroga dell’articolo 6, comma 11, della Legge 31 marzo 2010 n.73, l’esclusione
dal godimento della Cassa Integrazione Guadagni, per motivo diverso dalla causa di forza
maggiore, e dell’Indennità Economica Speciale al coniuge e ai parenti e affini entro il primo grado
del titolare dell’attività è limitata ai primi cinque anni di attività lavorativa continuativamente svolta
presso l’impresa del loro familiare.
Al godimento di quanto sopra sono ammessi i familiari dell’Amministratore di società,
rientranti nel medesimo ordine di parentela e affinità, che svolgono attività lavorativa continuativa
presso l’impresa da più di cinque anni.

Art. 13

All’articolo 6 del Decreto Delegato 26 ottobre 2009 n. 147 sono aggiunti i seguenti commi:
“Parimenti, la Commissione del Lavoro potrà adottare apposita deliberazione per la
regolamentazione del lavoro saltuario ed occasionale nelle imprese per la Gestione del tempo libero,
dello Sport, dello Spettacolo e delle Attività culturali No profit.
Il ricorso al lavoro saltuario ed occasionale è altresì consentito anche nei settori del
commercio e dall’artigianato di servizio o produzione con sede e relazione diretta con il pubblico e
nei casi di sostituzione urgente di personale assente per malattia certificata.”.
Con riferimento all’articolo 5 comma 2 della Legge n. 158/2011 il calcolo del contributo
alla gestione separata dovrà essere effettuato sulle somme effettivamente corrisposte al
collaboratore a prescindere dai redditi minimi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 della medesima
legge.

Art. 14

E’ consentita l’attività lavorativa nelle società di capitali, sia nelle sedi direttive che
operative dell’impresa, di coloro che rivestono le cariche sociali di Amministratore, Consigliere
Delegato o di amministrazione e in genere di coloro che in virtù di cariche sociali, hanno la
rappresentanza e l’amministrazione della società purché riguardi compiti gestionali dell’azienda con
esclusione di qualsiasi inserimento nel ciclo produttivo industriale/artigianale aziendale.
La carica sociale di cui sopra, deve risultare dai libri sociali o dal certificato di vigenza della
società.
Le attività lavorative di cui al presente articolo sono assoggettate agli oneri contributivi e
assicurativi se e come previsti dalle normative vigenti in materia.


TITOLO III
DISPOSIZIONI FISCALI DIVERSE


Art. 15

All’articolo 18 del Decreto - Legge n.172/2010, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti
commi:
“I soggetti di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 tenuti al versamento
degli acconti nei termini previsti dal precedente comma 3 devono versare due acconti di uguale
ammontare dell’Imposta Generale sui Redditi relativa al periodo d’imposta in corso, commisurati
ciascuno alla metà di:
a) 50% dell’Imposta Generale sui Redditi che grava sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per
il precedente periodo d’imposta;
b) 70% dell’Imposta Generale sui Redditi che grava sul reddito d’impresa dichiarato per il
precedente periodo d’imposta.
Le persone fisiche calcolano gli acconti di cui sopra previa deduzione del contributo
previdenziale obbligatorio quale risulta evidenziato nella dichiarazione dei redditi per il predetto
periodo di imposta e del contributo di sicurezza sociale da calcolarsi sul reddito dichiarato per il
medesimo anno. L'ammontare dell'imposta generale al quale commisurare gli acconti è così
determinato: al reddito imponibile ricavato secondo le suindicate disposizioni si applicano le
aliquote dell'I.G.R. ovvero l’imposta proporzionale; dall'importo così ottenuto si sottrae la
detrazione soggettiva d'imposta per quota esente prevista per legge.
Il versamento degli acconti non è dovuto se, anteriormente alla data di versamento, l’attività
economica viene sospesa o cessata.”.


Art. 16

Il secondo comma, dell’articolo 38 della Legge n. 200/2011 è così modificato:
“ L’imposta deve essere versata entro il 31 marzo 2012 direttamente presso gli sportelli bancari
oppure attraverso la compensazione con i crediti a disposizione presso lo sportello cassa
dell’Ufficio Tributario. In caso di licenze individuali cointestate il versamento dell’imposta si
riferisce all’attività economica nel suo complesso e non in capo al singolo cointestatario.
Analogamente nel caso di associazioni fra professionisti obbligati alla compilazione del Quadro
“M”. Per i primi tre anni di esercizio dell’attività si fa riferimento al primo rilascio della licenza o,
nel caso di lavoratori autonomi, all’iscrizione originaria all’Ufficio del Lavoro.”.
Oltre i soggetti di cui al comma 4 dell’articolo 38 della Legge n.200/2011, sono esenti
dall’applicazione dell’imposta minima sul reddito:
- i soggetti già tenuti al pagamento della tassa sull’autorizzazione a svolgere attività riservate di
cui all’articolo 53 della Legge n.168/2009;
- gli enti, le fondazioni e le associazioni non aventi fine di lucro e tutti i soggetti esenti dalla
presentazione della dichiarazione dei redditi di cui alla Legge n.91/1984 e successive modifiche
ed integrazioni;
- le cooperative, i consorzi ed altri enti ad essi assimilati.
In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 38 della Legge n.200/2011 i soggetti beneficiari
delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 24 novembre 1997 n.134 “Legge a sostegno di nuova
imprenditoria giovanile e femminile” sono tenuti, indipendentemente dalla forma giuridica di
esercizio dell’attività d’impresa, al pagamento dell’imposta minima sul reddito nella misura di
€.300,00.
Il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta minima sul reddito entro il termine
previsto dall’articolo 38 della Legge n. 200/2011, accertato dall’Ufficio Tributario entro i termini
ordinari di prescrizione dell’azione di accertamento, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria amministrativa pari al 15% dell’imposta dovuta. Il versamento con ritardo inferiore o
pari a 30 giorni dà luogo all’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 5%
dell’imposta dovuta; per ritardi superiori a 30 giorni la sanzione pecuniaria amministrativa è pari al
15% dell’imposta dovuta. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso
legale maggiorato di due punti. Non sono emesse ingiunzioni di pagamento per inadempienze
relative al pagamento dell’imposta (sanzioni e interessi) se il relativo importo non supera i 10,00
euro. Non altresì dovuti pagamenti o rimborsi quando l’importo dovuto non supera i 10,00 euro su
base annuale.


Art. 17

Il terzo comma dell’articolo 35 della Legge n. 200/2011 è così modificato:
“Le disposizioni di cui all’articolo 13, secondo, terzo, settimo, ottavo comma, della Legge
n.184/2011 si applicano anche in relazione all’imposta di cui al presente articolo in quanto
compatibili. A tale proposito i riferimenti presenti nel predetto articolo all’anno 2010 sono da
intendersi all’anno 2011.”.
All’articolo 35 della Legge n. 200/2011 viene aggiunto il quarto comma:
“In caso di mancato o insufficiente pagamento, verranno adottate le procedure di cui alla
Legge n.91/1984 e successive modifiche ed integrazioni applicabili al mancato pagamento
dell’imposta sui redditi I.G.R..”.


Art. 18

La ritenuta d'imposta prevista dall'articolo 39, quinto comma, della Legge 13 ottobre 1984
n.91 e successive modifiche ed integrazioni, sui compensi erogati a soggetti non residenti a
decorrere dal 1 gennaio 2012, nel solo caso di collaborazioni coordinate e continuative a progetto di
cui all'articolo 18 della Legge n.131/2005, deve essere effettuata sul compenso corrisposto al netto
della quota contributiva previdenziale obbligatoria a carico del collaboratore.


Art. 19

Il termine per il pagamento della tassa sull’autorizzazione a svolgere attività riservate di cui
all’articolo 53 della Legge n. 168/2009 è sospeso nei confronti dei soggetti che hanno avanzato,
entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, formali istanze all’autorità di
vigilanza aventi la conseguenza della cancellazione degli stessi dal registro dei soggetti autorizzati
ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165. La predetta sospensione ha effetto sino al 30° giorno
successivo alla data di cancellazione dal registro dei soggetti autorizzati. Entro il predetto termine il
soggetto è tenuto al pagamento della tassa sull’autorizzazione a svolgere attività riservate nella
misura pari alla quota parte dell’importo previsto dall’articolo 53 della Legge n. 168/2009
corrispondente al periodo che intercorre fra il primo di gennaio dell’anno in cui avviene la
cancellazione del registro dei soggetti autorizzati e sino alla data cancellazione dal medesimo.
Le Banche e gli Istituti finanziari in liquidazione coatta amministrativa sono esentati dal
pagamento della tassa di annotazione sui mandati fiduciari di cui all’articolo 38 della Legge 16
dicembre 2004 n.172 in ragione della revoca dell’autorizzazione all’esercizio di attività riservate e
del conseguente mutato status giuridico dei rapporti fiduciari.
Il trasferimento di contratti di mandato fiduciario fra soggetti vigilati permanendo in capo
agli stessi il medesimo fiduciante, ed il medesimo oggetto, comporta ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 38 della Legge 16 dicembre 2004 n.172 il pagamento dell’imposta di
annotazione sui contratti di mandato fiduciario nella misura annuale prevista di € 50,00.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 marzo 2012/1711 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini


IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta