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Decreto Legge 5 Aprile 2012 N.38 - Disciplina Delle Sostanze Che Riducono Lo Strato Di Ozono


Published: 2012-04-05
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LEGGE


REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 5 aprile 2012 n.38



Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n.184 e più precisamente la necessità di ottemperare ai disposti della Raccomandazione 47/8
del 47° meeting del Comitato per l’Implementazione del Protocollo di Montreal al fine di
regolamentare le sostanze che riducono lo strato di ozono e l’urgenza di adempiere
immediatamente alla suddetta Raccomandazione che richiede la regolamentazione delle sostanze
che riducono lo strato di ozono, entro il 31 marzo 2012, ai fini altresì della comunicazione
nell’ambito del 48° meeting del Comitato per l’Implementazione del Protocollo di Montreal;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 28 adottata nella seduta del 28 marzo 2012;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:



DISCIPLINA DELLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto-legge stabilisce le norme in materia di produzione, importazione,
esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle
sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a
tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e
apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.


Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto-legge, si intende per:
1
2
a) «protocollo», il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di
ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata;
b) «parte», ogni parte del protocollo;
c) «Stato non parte del protocollo», per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o
un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non abbia accettato di essere
vincolato dalle disposizioni del protocollo applicabili a tale sostanza;
d) «sostanze controllate», le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in
miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;
e) «clorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell’allegato I, inclusi i loro
isomeri;
f) «halon», le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell’allegato I, inclusi i loro isomeri;
g) «tetracloruro di carbonio», la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell’allegato I;
h) «bromuro di metile», la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell’allegato I;
i) «idroclorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell’allegato I, inclusi
i loro isomeri;
j) «sostanze nuove», le sostanze elencate nell’allegato II, sole o in miscela, vergini, recuperate,
riciclate o rigenerate;
k) «materia prima», ogni sostanza controllata o sostanza nuova sottoposta a trasformazione
chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d’origine è totalmente
modificata e le cui emissioni sono trascurabili;
l) «produttore» la persona fisica o giuridica che produce sostanze controllate o sostanze nuove
all’interno del territorio della Repubblica;
m) «produzione», il quantitativo prodotto di sostanze controllate o di sostanze nuove, compreso il
quantitativo prodotto, volontariamente o involontariamente, come sottoprodotto a meno che tale
sottoprodotto non sia distrutto durante il processo di fabbricazione o secondo una procedura
documentata che ne garantisca la conformità con la legislazione comunitaria e nazionale in
materia di rifiuti. Non sono considerati come “produzione” i quantitativi recuperati, riciclati e
rigenerati, né i quantitativi trascurabili inevitabilmente incorporati nei prodotti in quantità
rintracciabili o emessi durante la fabbricazione;
n) «potenziale di riduzione dell’ozono» o «ODP», il valore specificato negli allegati I e II,
esprimente l’effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata o sostanza nuova sullo strato
d’ozono;
o) «importazione», l’ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente
decreto legge nel territorio della Repubblica di San Marino;
p) «esportazione», l’uscita dal territorio della Repubblica di San Marino, di sostanze, prodotti e
apparecchiature contemplati dal presente decreto legge;
q) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi all’interno del territorio
della Repubblica di San Marino, contro pagamento o gratuitamente. Per quanto riguarda i
prodotti e le apparecchiature che fanno parte di immobili o di mezzi di trasporto, questo vale
solo per la fornitura o la messa a disposizione per la prima volta;
r) «uso», l’impiego di sostanze controllate o di sostanze nuove nella produzione, manutenzione o
assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi;
s) «pompa di calore», dispositivo o impianto che estrae calore a basse temperature dall’aria,
dall’acqua o dal suolo e fornisce calore;
t) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti da prodotti e
apparecchiature o contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza
o prima dello smaltimento;
u) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo
di pulitura di base;
v) «rigenerazione», il ritrattamento delle sostanze controllate recuperate allo scopo di ottenere il
rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto;
w) «impresa», la persona fisica o giuridica che:
1) produce, recupera, ricicla, rigenera, utilizza o distrugge sostanze controllate o sostanze
nuove;
3
2) importa tali sostanze;
3) esporta tali sostanze;
4) immette sul mercato tali sostanze;
5) gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore,
ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate;
x) «prodotti e apparecchiature che dipendono da sostanze controllate», prodotti e apparecchiature
che non funzionano senza sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati
per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di
sostanze controllate;
y) «sostanze vergini», le sostanze che non sono state usate precedentemente;
z) «prodotti e apparecchiature», tutti i prodotti e le apparecchiature ad eccezione dei container
utilizzati per il trasporto o il magazzinaggio di sostanze controllate.


CAPO II
DIVIETI


Art. 3
(Produzione di sostanze controllate e sostanze nuove)

1. È vietata la produzione di sostanze controllate e di sostanze nuove.


Art. 4
(Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate, sostanze nuove e di prodotti e
apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze)

1. Sono vietati l’immissione sul mercato e l'uso di sostanze controllate e di sostanze nuove,
nonché di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, ad eccezione
dell’immissione sul mercato e dell'uso di sostanze controllate, di sostanze nuove e di prodotti e
apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, autorizzati ai sensi dell’articolo 5,
comma 1 e degli articoli 6, 7 e 8.


CAPO III
ESENZIONI E DEROGHE


Art. 5
(Usi di laboratorio e a fini di analisi)

1. In deroga a quanto disposto all'articolo 4 possono essere immessi sul mercato e utilizzati per
usi di laboratorio e a fini di analisi le seguenti sostanze controllate e nuove, nonché i prodotti e le
apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze:
a) le sostanze controllate diverse da idroclorofluorocarburi per gli usi essenziali indicati in
allegato III;
b) gli idroclorofluorocarburi;
c) le sostanze nuove.
2. Le imprese che intendono utilizzare, per usi di laboratorio e a fini di analisi, sostanze
controllate, sostanze nuove nonché prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali
sostanze, devono dare preventiva comunicazione all'Ufficio Prevenzione e Ambiente (di seguito
UPA), indicando le sostanze, i prodotti e le apparecchiature utilizzate, lo scopo, il consumo annuale
stimato e i fornitori, aggiornando tali informazioni in caso di cambiamenti.
4


Art. 6
(Immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi)

1. Fino al 31 dicembre 2014, uniformemente al Regolamento (CE) n. 1005/2009, è possibile
immettere sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o
assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore
esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta conforme alla normativa dell'Unione
Europea.
2. Fino al 31 dicembre 2014, uniformemente al Regolamento (CE) n. 1005/2009, gli
idroclorofluorocarburi riciclati, possono essere utilizzati per la manutenzione o l’assistenza di
apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché
siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall'impresa che ha
effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell'assistenza o per conto della quale è
stato effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell’assistenza.


Art. 7
(Usi di emergenza del bromuro di metile)

1. In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari
parassiti o malattie, il Dipartimento Prevenzione e la Protezione Civile, possono autorizzare
temporaneamente l’uso di bromuro di metile per un periodo non superiore a 120 giorni e
specificando le misure da adottare al fine di ridurre le emissioni durante l’uso.


Art. 8
(Usi critici degli halon)

1. In deroga a quanto disposto dall’art. 4, comma 1, gli halon possono essere immessi sul
mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell'allegato VI del Regolamento (CE) n. 1005/2009
del Parlamento Europeo e del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 744/2010
della Commissione Europea.


CAPO IV
COMMERCIALIZZAZIONE


Art. 9
(Importazione ed esportazione di sostanze controllate, sostanze nuove e di prodotti e
apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze)

1. Sono vietate le importazioni e le esportazione di sostanze controllate, sostanze nuove o di
prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da
dette sostanze.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle importazioni ed esportazioni di sostanze
controllate, sostanze nuove o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da dette
sostanze che sono destinate agli usi consentiti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.
3. Le importazioni ed esportazioni di cui al comma 2 sono soggette al preventivo rilascio di
autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, da parte dell'UPA, entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione.
4. Le richieste di autorizzazione sono trasmesse all'UPA con i seguenti dati:
5
a) il nome e l’indirizzo dell’importatore o dell’esportatore;
b) il nome, l'indirizzo e il paese del fornitore o dell'acquirente;
c) la descrizione dettagliata della sostanza , del prodotto o apparecchio.
5. Qualora la domanda sia carente di documenti o necessiti di chiarimenti istruttori, tali
documenti o atti devono essere presentati entro 30 giorni dalla richiesta formulata dall’UPA.


Art. 10
(Scambi con Stati che non sono parti del protocollo e con territori non coperti dal protocollo)

1. Sono vietate l’importazione e l’esportazione di sostanze controllate, sostanze nuove e di
prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze, da e verso Stati che non
sono parti del protocollo.


CAPO V
CONTROLLO DELLE EMISSIONI


Art. 11
(Recupero e distruzione delle sostanze controllate usate)

1. Le sostanze controllate contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento
d’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed
estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle
apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte
oppure per essere riciclate o rigenerate.
2. Le sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nel
comma 1 sono recuperate, ove tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il
riciclaggio o la rigenerazione.
3. Le sostanze che sono destinate alla distruzione ed i prodotti che contengono tali sostanze
devono essere smaltiti conformemente alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.


Art. 12
(Fughe ed emissioni di sostanze controllate)

1. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo
fughe ed emissioni di sostanze controllate.


Art. 13
(Vigilanza e controlli)

1. L’UPA esegue l’attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al
presente decreto-legge e si attiva di propria iniziativa ovvero su richiesta o su segnalazione d'ogni
altro organo ed Ente pubblico, delle organizzazioni di categoria o di privati, avvalendosi, se
necessario, delle Forze di Polizia.
2. L’UPA accerta le violazioni al presente decreto-legge ed applica le sanzioni pecuniarie
amministrative previste dall’articolo 15 mediante emissione dell’ingiunzione di pagamento, da
notificare, a pena di decadenza, al trasgressore a mezzo del servizio postale o dell’ufficiale
giudiziario entro sessanta giorni dall’accertamento.


6
Art. 14
(Sanzioni penali )

1. Fatte salve le eccezioni e deroghe previste dal presente decreto-legge, la produzione di
sostanze nuove e controllate ai sensi dell’articolo 3, l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze
controllate e di sostanze nuove nonché di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono
da tali sostanze ai sensi dell’articolo 4, le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate,
nuove o di prodotti e apparecchiature ai sensi dell’articolo 9 sono puniti con la prigionia di 1 grado.
2. In caso di recidiva, le pene sono aumentate di un grado.


Art. 15
(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fatte salve le competenze previste dalle
vigenti norme in materia di sanzioni amministrative, l’UPA è competente ad applicare le sanzioni
amministrative sulla base dell’attività di vigilanza e controllo di cui al superiore articolo 13.
2. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa:
a) in caso di mancata comunicazione di cui all’articolo 5 da € 250,00 a € 1.500,00;
b) in caso di vendita di prodotti privi di etichettatura o con etichettatura incompleta di cui all’articolo
6 da € 250,00 a € 1.500,00;
c) in caso di mancata richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 7 e 9 da € 1.000,00 a €
10.000,00;
d) in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 11 da € 1.000,00 a € 10.000,00.
3. Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni pecuniarie amministrative è tenuto
conto della pericolosità della sostanza (ODP) e della quantità di gas disperso.
4. Nel caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate tanto nel minimo quanto nel massimo e
non è consentito l’esercizio della facoltà di oblazione volontaria di cui all’articolo 33 comma 1
lettera a) Legge n.68/89.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 aprile 2012/1711 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta
ALLEGATO I
SOSTANZE CONTROLLATE

Gruppo Sostanza
Potenziale di
riduzione
dell’ozono (1)
Gruppo I CFCl3 CFC-11 Triclorofluorometano 1,0
CF2Cl2 CFC-12 Diclorodifluorometano 1,0
C2F3Cl3 CFC-113 Triclorotrifluoroetano 0,8
C2F4Cl2 CFC-114 Diclorotetrafluoroetano 1,0
C2F5Cl CFC-115 Cloropentafluoroetano 0,6
Gruppo II CF3Cl CFC-13 Clorotrifluorometano 1,0
C2FCl5 CFC-111 Pentaclorofluoroetano 1,0
C2F2Cl4 CFC-112 Tetraclorodifluoroetano 1,0
C3FCl7 CFC-211 Eptaclorofluoropropano 1,0
C3F2Cl6 CFC-212 Esaclorodifluoropropano 1,0
C3F3Cl5 CFC-213 Pentaclorotrifluoropropano 1,0
C3F4Cl4 CFC-214 Tetraclorotetrafluoropropano 1,0
C3F5Cl3 CFC-215 Tricloropentafluoropropano 1,0
C3F6Cl2 CFC-216 Dicloroesafluoropropano 1,0
C3F7Cl CFC-217 Cloroeptafluoropropano 1,0
Gruppo III CF2BrCl halon-1211 Bromoclorodifluorometano 3,0
CF3Br halon-1301 Bromotrifluorometano 10,0
C2F4Br2 halon-2402 Dibromotetrafluoroetano 6,0
Gruppo IV CCl4 CTC Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio) 1,1
Gruppo V C2H3Cl3 (2) 1,1,1-TCA 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio) 0,1
Gruppo VI CH3Br bromuro di metile Bromometano 0,6
Gruppo VII CHFBr2 HBFC-21 B2 Dibromofluorometano 1,00
CHF2Br HBFC-22 B1 Bromodifluorometano 0,74
CH2FBr HBFC-31 B1 Bromofluorometano 0,73
C2HFBr4 HBFC-121 B4 Tetrabromofluoroetano 0,8
C2HF2Br3 HBFC-122 B3 Tribromodifluoroetano 1,8
C2HF3Br2 HBFC-123 B2 Dibromotrifluoroetano 1,6
C2HF4Br HBFC-124 B1 Bromotetrafluoroetano 1,2
Gruppo Sostanza
Potenziale di
riduzione
dell’ozono (1)
C2H2FBr3 HBFC-131 B3 Tribromofluoroetano 1,1
C2H2F2Br2 HBFC-132 B2 Dibromodifluoroetano 1,5
C2H2F3Br HBFC-133 B1 Bromotrifluoroetano 1,6
C2H3FBr2 HBFC-141 B2 Dibromofluoroetano 1,7
C2H3F2Br HBFC-142 B1 Bromodifluoroetano 1,1
C2H4FBr HBFC-151 B1 Bromofluoroetano 0,1
C3HFBr6 HBFC-221 B6 Esabromofluoropropano 1,5
C3HF2Br5 HBFC-222 B5 Pentabromodifluoropropano 1,9
C3HF3Br4 HBFC-223 B4 Tetrabromotrifluoropropano 1,8
C3HF4Br3 HBFC-224 B3 Tribromotetrafluoropropano 2,2
C3HF5Br2 HBFC-225 B2 Dibromopentafluoropropano 2,0
C3HF6Br HBFC-226 B1 Bromoesafluoropropano 3,3
C3H2FBr5 HBFC-231 B5 Pentabromofluoropropano 1,9
C3H2F2Br4 HBFC-232 B4 Tetrabromodifluoropropano 2,1
C3H2F3Br3 HBFC-233 B3 Tribromotrifluoropropano 5,6
C3H2F4Br2 HBFC-234 B2 Dibromotetrafluoropropano 7,5
C3H2F5Br HBFC-235 B1 Bromopentafluoropropano 1,4
C3H3FBr4 HBFC-241 B4 Tetrabromofluoropropano 1,9
C3H3F2Br3 HBFC-242 B3 Tribromodifluoropropano 3,1
C3H3F3Br2 HBFC-243 B2 Dibromotrifluoropropano 2,5
C3H3F4Br HBFC-244 B1 Bromotetrafluoropropano 4,4
C3H4FBr3 HBFC-251 B1 Tribromofluoropropano 0,3
C3H4F2Br2 HBFC-252 B2 Dibromodifluoropropano 1,0
C3H4F3Br HBFC-253 B1 Bromotrifluoropropano 0,8
C3H5FBr2 HBFC-261 B2 Dibromofluoropropano 0,4
C3H5F2Br HBFC-262 B1 Bromodifluoropropano 0,8
C3H6FBr HBFC-271 B1 Bromofluoropropano 0,7
Gruppo VIII CHFCl2 HCFC-21 (3) Diclorofluorometano 0,040
CHF2Cl HCFC-22 (3) Clorodifluorometano 0,055
CH2FCl HCFC-31 Clorofluorometano 0,020
C2HFCl4 HCFC-121 Tetraclorofluoroetano 0,040
Gruppo Sostanza
Potenziale di
riduzione
dell’ozono (1)
C2HF2Cl3 HCFC-122 Triclorodifluoroetano 0,080
C2HF3Cl2 HCFC-123 (3) Diclorotrifluoroetano 0,020
C2HF4Cl HCFC-124 (3) Clorotetrafluoroetano 0,022
C2H2FCl3 HCFC-131 Triclorofluoroetano 0,050
C2H2F2Cl2 HCFC-132 Diclorodifluoroetano 0,050
C2H2F3Cl HCFC-133 Clorotrifluoroetano 0,060
C2H3FCl2 HCFC-141 Diclorofluoroetano 0,070
CH3CFCl2 HCFC-141b (3) 1,1-Dicloro-1-fluoroetano 0,110
C2H3F2Cl HCFC-142 Clorodifluoroetano 0,070
CH3CF2Cl HCFC-142b (3) 1-Cloro-1,1-difluoroetano 0,065
C2H4FCl HCFC-151 Clorofluoroetano 0,005
C3HFCl6 HCFC-221 Esaclorofluoropropano 0,070
C3HF2Cl5 HCFC-222 Pentaclorodifluoropropano 0,090
C3HF3Cl4 HCFC-223 Tetraclorotrifluoropropano 0,080
C3HF4Cl3 HCFC-224 Triclorotetrafluoropropano 0,090
C3HF5Cl2 HCFC-225 Dicloropentafluoropropano 0,070
CF3CF2CHCl2 HCFC-225ca (3) 3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano 0,025
CF2ClCF2CHClF HCFC-225cb (3) 1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano 0,033
C3HF6Cl HCFC-226 Cloroesafluoropropano 0,100
C3H2FCl5 HCFC-231 Pentaclorofluoropropano 0,090
C3H2F2Cl4 HCFC-232 Tetraclorodifluoropropano 0,100
C3H2F3Cl3 HCFC-233 Triclorotrifluoropropano 0,230
C3H2F4Cl2 HCFC-234 Diclorotetrafluoropropano 0,280
C3H2F5Cl HCFC-235 Cloropentafluoropropano 0,520
C3H3FCl4 HCFC-241 Tetraclorofluoropropano 0,090
C3H3F2Cl3 HCFC-242 Triclorodifluoropropano 0,130
C3H3F3Cl2 HCFC-243 Diclorotrifluoropropano 0,120
C3H3F4Cl HCFC-244 Clorotetrafluoropropano 0,140
C3H4FCl3 HCFC-251 Triclorofluoropropano 0,010
C3H4F2Cl2 HCFC-252 Diclorodifluoropropano 0,040
C3H4F3Cl HCFC-253 Clorotrifluoropropano 0,030
Gruppo Sostanza
Potenziale di
riduzione
dell’ozono (1)
C3H5FCl2 HCFC-261 Diclorofluoropropano 0,020
C3H5F2Cl HCFC-262 Clorodifluoropropano 0,020
C3H6FCl HCFC-271 Clorofluoropropano 0,030
Gruppo IX CH2BrCl BCM Bromoclorometano 0,12

(1) Le cifre relative al potenziale di riduzione dell’ozono sono stime basate sulle attuali
conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente in base alle decisioni
adottate dalle parti.
(2) La formula non si riferisce all’1,1,2-tricloroetano.
(3) Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto
dal protocollo.
ALLEGATO II
SOSTANZE NUOVE

Sostanza
Potenziale di
riduzione
dell’ozono (1)
CBr2F2 Dibromodifluorometano (halon-1202) 1,25
C3H7Br 1-Bromopropano (n-bromuro di propile) 0,02-0,10
C2H5Br Bromoetano (bromuro di etile) 0,1-0,2
CF3I Trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile) 0,01-0,02
CH3Cl Clorometano (cloruro di metile) 0,02

(1) Le cifre relative al potenziale di riduzione dell’ozono sono stime basate sulle attuali conoscenze e
saranno riesaminate e modificate periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti.
ALLEGATO III


Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli
idroclorofluorocarburi
1. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati
usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:
a) l’uso di sostanze controllate come riferimento o standard
— per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate,
— per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate,
— per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate;
b) l’uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio;
c) usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione
chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima;
d) l’uso del bromuro di metile all’interno di un laboratorio per compararne l’efficacia rispetto
alle sue alternative;
e) l’uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti
N-bromosuccineimide;
f) l’uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di
polimerizzazione a radicale libero;
g) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile
un’alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.
2. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono
considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:
a) impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell’aria utilizzate nei
laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come le ultracentrifughe;
b) pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici;
c) conservazione di pubblicazioni e archivi;
d) sterilizzazione di materiali in laboratorio;
e) l’utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria;
f) come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e
non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore;
g) per fini di pulizia e essiccatura, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri
prodotti;
h) per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell’acqua, nel terreno, nell’aria o
nei rifiuti;
i) prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade;
j) rilevamento di impronte digitali a fini legali;
k) prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone;
l) come solvente per determinare l’indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo;
1
m) in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la
determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati;
n) per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase
liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia per assorbimento),
spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente
(ICP), analisi a fluorescenza a raggi X;
o) per determinare l’indice di iodio in grassi e oli;
p) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un’alternativa
praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.

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