Advanced Search

Decreto Legge 8 maggio 2012 n.46 - Ordinamento degli Studi dell'Istituto Musicale Sammarinese


Published: 2012-05-08
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984384/decreto-legge-8-maggio-2012-n.46----ordinamento-degli-studi-dellistituto-musicale-sammarinese.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
Microsoft Word - DL046-2012.docx


REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 8 maggio 2012 n.46



Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n.184 e più precisamente la necessità e l’urgenza di ridefinire i corsi di studio ed i titoli
rilasciati dall’Istituto Musicale Sammarinese per allinearli ai nuovi percorsi derivanti dall’entrata
a regime della riforma dei Conservatori musicali, considerato che con l’introduzione dell’Alta
Formazione Coreutica e Musicale italiana risultano non più percorribili i percorsi formativi finora
previsti dalla Legge 20 settembre 1994 n.82, con il conseguente rischio di compromettere e
vanificare l’operatività dell’Istituto Musicale stesso;
Vista inoltre l’urgenza di fornire agli studenti dell’istituto Musicale ed alle loro famiglie le
necessarie informazioni relative all’organizzazione dei corsi per il prossimo anno, in vista delle
imminenti scadenze per l’iscrizione ai corsi medesimi;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 43 adottata nella seduta del 24 aprile 2012;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:



ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELL’ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE

Art 1
(Finalità)

1. Il presente decreto - legge determina i criteri generali per l’ordinamento degli studi, la
tipologia dei titoli di studio e le norme concernenti i crediti formativi, i corsi accademici e i relativi
regolamenti didattici dell’Istituto Musicale Sammarinese.

Art. 2
(Titoli e corsi)

1. L’Istituto Musicale Sammarinese rilascia i seguenti titoli:
a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di
primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico
di secondo livello;
c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione
alla ricerca nel campo corrispondente;
e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell’ambito della stessa scuola,
hanno identico valore legale.
3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata
padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze
disciplinari e professionali.
4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l’obiettivo di fornire allo studente una
formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per
l’acquisizione di competenze professionali elevate.
5. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente competenze professionali
elevate in ambiti specifici.
6. Il corso di formazione alla ricerca ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per la
programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è
equiparato al dottorato di ricerca universitario.
7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in
determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di
educazione permanente.
8. Sulla base di apposite convenzioni l’Istituto Musicale Sammarinese può rilasciare i titoli di
cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni sammarinesi o straniere di
corrispondente livello.
9. I titoli di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) del comma 1 hanno valore legale.
10. Il riconoscimento di tali titoli all’esterno della Repubblica avviene sulla base degli accordi
internazionali vigenti.

Art. 3
(Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata)

1. L’Istituto Musicale Sammarinese svolge attività di produzione e di ricerca in campo
musicale, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli
artistici e professionali elevati. A tale scopo, esso può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o
privati.
2. L’Istituto Musicale Sammarinese può realizzare attività formative finalizzate alla
formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonché attività formative esterne
attraverso contratti e convenzioni.
3. L’Istituto Musicale Sammarinese può attivare corsi di propedeutica alla musica nonché
scuole con peculiari finalità connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore al termine dei
quali viene rilasciato un attestato.
4. L’Istituto Musicale Sammarinese può attivare corsi strutturati di base, di fascia pre-
accademica, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola
elementare, alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. Apposito Regolamento approvato
dal Congresso di Stato disciplina tali corsi.
5. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel
regolamento didattico di cui al successivo art. 9.

Art. 4
(Ordinamento didattico generale e scuole)

1. L’offerta formativa dell’Istituto Musicale Sammarinese è articolata nei corsi di vario livello
afferenti alle scuole. In sede di prima applicazione le scuole sono individuate nella allegata tabella
A. Successivamente potranno essere modificate od integrate mediante apposito decreto delegato su
proposta del Direttore.
2. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati.
All’interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a
specifici contenuti.

Art. 5
(Collaborazioni)

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l’Istituto promuove ogni forma di
collaborazione con istituzioni, anche straniere, di alta formazione artistica e musicale, università,
scuole primarie e secondarie, istituzioni private, incentivando lo scambio di docenti e studenti.
2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti
pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze,
seminari, esercitazioni, lettorati di lingua straniera. Promuove il finanziamento di borse di studio per
ogni forma di attività didattica, nonché di borse di formazione alla ricerca e post-formazione alla
ricerca anche riservate a studenti stranieri.
3. L’Istituto assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Istituto, la
pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

Art. 6
(Crediti formativi accademici)

1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato: «credito», corrispondono 25 ore di
impegno per studente; si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in
diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo
pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici determinano, altresì, per ciascuna scuola la frazione dell’impegno
orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad
altre attività formative di tipo individuale. Gli stessi regolamenti didattici assegnano, di norma,
rispetto all’impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attività
teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attività di laboratorio il 100 per cento.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il
superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della
prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni di pari grado
compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel
rispettivo regolamento didattico.
6. Possono essere riconosciuti come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento
didattico, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina.

Art. 7
(Ammissione ai corsi)

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti didattici, ferme restando le attività di orientamento richiedono altresì il
possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti
didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica,
anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con
istituti di istruzione secondaria superiore.
3. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in
possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello. Occorre, altresì, che la preparazione
acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma
accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e
riconosciuto idoneo.
5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di
diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale.
6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di
diploma accademico di primo livello o di laurea. I regolamenti didattici definiscono le ipotesi nelle
quali è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

Art. 8
(Conseguimento dei titoli e durata dei corsi)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito
almeno 180 crediti.
2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito
almeno 120 crediti.
3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito
almeno 60 crediti.
4. Per ogni corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti
secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di
norma, 60 crediti.

Art. 9
(Regolamenti didattici)

1. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono stabiliti con Regolamento adottato dal
Congresso di Stato su proposta del Direttore e resi pubblici anche per via telematica.
2. Il regolamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di
appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
e) l’elenco degli insegnamenti dei corsi e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle
altre attività formative;
f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di
ogni altra attività formativa;
g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio
individuali;
h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore all’80 per cento
della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale.
3. I regolamenti didattici disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica
comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla
programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche
integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della
prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che
deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma
accademico.

Art. 10
(Disposizioni finali)

1. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti
didattici sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento dei diplomi di cui all’art 2.
2. È abrogato il Titolo III (Organizzazione scolastica - ordinamento degli studi) della Legge 20
settembre 1994 n. 82.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 maggio 2012/1711 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi





IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta
Tabella A
SCUOLE
Clarinetto
Flauto
Tromba
Trombone
Saxofono
Pianoforte
Strumenti a percussione
Arpa
Chitarra
Violino
Violoncello