Advanced Search

Decreto Legge 01 Giugno 12 N. 63 -Disposizioni Urgenti In Materia Di Pubblica Garanzia Sui Finanziamenti Erogati Dalla Banca Centrale Della Repubblica Di San Marino


Published: 2012-06-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984383/decreto-legge-01-giugno-12-n.-63--disposizioni-urgenti-in-materia-di-pubblica-garanzia-sui-finanziamenti-erogati-dalla-banca-centrale-della-repubblica.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 1 giugno 2012 n.63


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n.184 e più precisamente la necessità:
- di far fronte comune con il sistema bancario sammarinese in questa particolare congiuntura
contrassegnata ancora da straordinarie emergenze che potrebbero temporaneamente creare
turbativa alla liquidità del sistema bancario medesimo;
- l’urgenza di consentire, in via cautelare, eventuali interventi tempestivi di sostegno da partet
della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi dell’art.33, comma 1, lettera d)
della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 29 maggio 2012;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICA GARANZIA SUI
FINANZIAMENTI EROGATI DALLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI
SAN MARINO

Art. 1

Lo Stato, per il tramite dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, garantisce il
rimborso dei finanziamenti a termine concessi dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino
in favore di banche sammarinesi, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera d) della Legge 29
giugno 2005 n. 96 ed ai fini di temporanea immissione di liquidità (cd. Prestiti di ultima istanza).
Allo scopo di facilitare l’accesso di Banca Centrale della Repubblica di San Marino al mercato
internazionale dei capitali, finalizzato a costituire provvista da reimpiegare nelle modalità di cui
sopra, lo Stato, per il tramite dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino garantisce anche
il rimborso di finanziamenti contratti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino presso
intermediari finanziari anche esteri e istituzioni finanziarie anche internazionali.
Nei relativi contratti le parti stabiliranno la giurisdizione di riferimento.

Art. 2

La garanzia di cui ad entrambi i casi del precedente articolo, avrà forma tecnica di
fideiussione, limitata a determinato contratto, di importo pari al relativo ammontare dovuto per
capitale, interessi e spese, e, unicamente per i prestiti di ultima istanza, con beneficio della
preventiva escussione del debitore principale.
2

Art. 3

La Fideiussione di cui all’articolo precedente, a valere sull’Ecc.ma Camera di San Marino,
verrà sottoscritta congiuntamente dal Segretario di Stato per le Finanze e dai Sindaci di Governo, su
conforme deliberazione del Congresso di Stato e su richiesta motivata della Banca Centrale della
Repubblica di San Marino.

Art. 4

La richiesta di cui all’articolo precedente dovrà, su conforme deliberazione del Consiglio
Direttivo, essere sottoscritta dal Presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino o,
in caso di assenza e impedimento, dal Vice Presidente e, quando relativa ad un prestito di ultima
istanza, portare in allegato una nota tecnica redatta dal Coordinamento della vigilanza in cui venga
accertato lo stato di necessità temporanea della banca.

Art. 5

La fideiussione sarà efficace a partire dalla firma del contratto di finanziamento garantito e
cesserà di produrre effetti all’estinzione del credito scaturente dal contratto medesimo.

Art. 6

Il credito dell’Ecc.ma Camera per diritto di rivalsa sulla banca sammarinese facilitata è
assistito da privilegio ai sensi dell’articolo 17 della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche ed
integrazioni al pari degli altri crediti privilegiati del Pubblico Erario.

Art. 7

I prestiti di ultima istanza erogati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e le
garanzie su di essi rinvenienti sono esenti da qualsiasi forma di imposizione fiscale, comprese
quelle sui redditi, ipotecarie, di bollo e di registro.

Art. 8

Il presente decreto cesserà di produrre i suoi effetti il 31 dicembre 2012, fatto salvo per le
garanzie fideiussorie già rilasciate a tale data in virtù del presente decreto.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 giugno 2012/1711 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta