Art
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 28 giugno 2012 n.67
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n.184 e più precisamente:
- la necessità di favorire ed incentivare sotto il profilo fiscale, i processi di riorganizzazione
aziendale e concentrazione ed aggregazione dei soggetti operanti nel settore finanziario
finalizzati al superamento delle attuali criticità del settore e nel contempo propedeutici ad un
rafforzamento e rilancio delle medesime imprese;
- l’urgenza di introdurre tempestivamente norme straordinarie finalizzate ai predetti obiettivi,
nelle more dell’entrata in vigore della riforma tributaria,;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 26 giugno 2012;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:
INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA FINANZIARIO
Articolo Unico
I conferimenti di beni o aziende o rami di azienda a favore di altre società sammarinesi
appartenenti allo stesso gruppo, effettuate nell’esercizio 2012, quando il conferente è società
sammarinese di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165, non costituiscono fine speculativo e
pertanto l’eventuale plusvalenza è esente ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito di cui alla
Legge 13 ottobre 1984 n. 91.
L’avviamento determinato a seguito delle operazioni di cui al comma precedente è
deducibile e regolato dalle disposizioni di cui al Decreto 20 gennaio 1986 n. 3.
Le perdite maturate dalla società conferitaria negli ultimi tre esercizi anteriori alla data di
conferimenti di beni o aziende o rami di azienda ricevuti da altre società sammarinesi appartenenti
allo stesso gruppo, quando trattasi di società sammarinesi di cui alla Legge 17 novembre 2005
n.165, e non già utilizzate fiscalmente, potranno essere integralmente portate in deduzione dal
reddito imponibile nei dieci esercizi successivi.
L’atto di conferimento di beni o aziende o rami di azienda a favore di altre società
sammarinesi di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165, appartenenti allo stesso gruppo e stipulati
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dopo l’entrata in vigore del presente decreto ed entro la data del 31 dicembre 2012, in deroga alla
Legge 25 ottobre 1981 n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, è sottoposto ad imposta di
registro nella misura fissa pari ad € 1.200,00 e di trascrizione e voltura nella misura dello 0,10%
ciascuna.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 giugno 2012/1711 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi
p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Il Segretario di Stato
Antonella Mularoni