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Decreto Legge 5 Luglio 2012 N.82 - Disposizioni Urgenti In Materia Previdenziale


Published: 2012-07-05
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984381/decreto-legge-5-luglio-2012-n.82---disposizioni-urgenti-in-materia-previdenziale.html

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Art


REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 5 luglio 2012 n.82


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n.184 e più precisamente:
- la necessità di emersione delle prestazioni percepite dall’estero dagli aderenti al sistema
pensionistico sammarinese ai fini di una corretta ridefinizione della prestazione a carico della
previdenza nazionale;
- l’urgenza di addivenire a tali risultati nel contesto di implementazione delle disposizioni
introdotte dalla riforma previdenziale e più precisamente nell’ambito delle “dichiarazioni di
responsabilità per l’anno 2012”, al fine di accertare la titolarità di non dichiarate prestazioni
economiche vitalizie o redditi di altra natura;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.60 adottata nella seduta del 26 giugno 2012;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Articolo Unico

1. Il termine per la presentazione o rettifica/integrazione della “dichiarazione di
responsabilità” inviata dall’ISS per l’anno in corso, ai sensi della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e
successive modifiche ed integrazioni, è prorogato al 30 settembre 2012.
2. I soggetti che, entro il termine di cui al superiore comma, dichiarino o rettifichino la
titolarità di prestazioni economiche vitalizie maturate all’estero o redditi di altra natura non
precedentemente dichiarati, sono soggetti all’applicazione di una sanzione pecuniaria
amministrativa una tantum, pari al 10% dell’importo delle prestazioni erogate dall’ISS, a decorrere
dal 1° gennaio 2012, per la parte che non sarebbe stata corrisposta in presenza dei redditi così
dichiarati.
3. Il disposto di cui al superiore comma 2 si applica anche nel caso in cui il soggetto abbia
provveduto a dichiarare, anche ai soli fini fiscali entro i termini di legge per l’anno in corso, la
titolarità di redditi prodotti all’estero.
4. La dichiarazione comporta l’adeguamento della prestazione erogata dall’ISS a decorrere dal
1° ottobre 2012 in funzione delle risultanze dei calcoli effettuati dall’Ufficio competente.
5. Il pagamento della sanzione di cui al comma 2 esclude il recupero delle prestazioni
precedentemente erogate e non spettanti.
6. Qualora l’ISS verifichi la titolarità di redditi o pensioni percepiti dall’estero non dichiarati
dagli interessati né ai fini fiscali, entro il termine del 30 giugno 2012, né nell’ambito della
dichiarazione di responsabilità, entro il termine del 30 settembre 2012, agli stessi saranno applicate
le disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche ed integrazioni.
7. L’Istituto per la Sicurezza Sociale, ove possibile, procederà al recupero delle somme di cui
al comma 2 del presente articolo attraverso una trattenuta mensile della pensione in pagamento e
fino a concorrenza della somma dovuta. Qualora non sia possibile procedere alla trattenuta mensile
della pensione in pagamento, l’ISS comunicherà agli interessati le modalità di versamento della
sanzione di cui al comma 2.
8. Le somme riscosse in applicazione al disposto di cui al comma 2 saranno versate nelle
categorie di appartenenza del fondo pensioni obbligatorio o, in caso di pensioni sociali, trasferite sul
relativo conto del Bilancio dello Stato.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 luglio 2012/1711 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta