Advanced Search

Decreto Legge 6 Marzo 2013 N.19 - Ratifica Decreto Legge 02/08/2012 N.111 - Disposizioni A Tutela Dei Lavoratori Coinvolti In Procedure Di Riduzione Di Personale


Published: 2013-03-06
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984369/decreto-legge-6-marzo-2013-n.19---ratifica-decreto-legge-02-08-2012-n.111---disposizioni-a-tutela-dei-lavoratori-coinvolti-in-procedure-di-riduzione-d.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
Microsoft Word - DL019-2013.docx
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 6 marzo 2013 n.19
Ratifica Decreto-Legge 2 agosto 2012 n.111

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto il Decreto - Legge 2 agosto 2012 n.111 – “Disposizioni urgenti a tutela dei lavoratori coinvolti
in procedure di riduzione di personale”, promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della
Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15
dicembre 2005 n.184 e più precisamente, la criticità dell’attuale fase economica e del
mercato del lavoro, la necessità di adottare misure urgenti a tutela dei lavoratori
coinvolti in procedure di mobilità e riduzione del personale che vengono a trovarsi senza
adeguati strumenti di sostegno al reddito;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.78 adottata nella seduta del 23 luglio
2012;
Vista la reiterazione dello stesso decreto disposta con il Decreto Legge n.138/2012 e con il Decreto
Legge n.151/2012 rispettivamente ratificati dal Consiglio Grande e Generale con Delibera n.15 del
1° marzo 2013;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 1° marzo 2013;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.19 del 1° marzo 2013;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Legge 2 agosto 2012 n.111
così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in
sede di ratifica dello stesso:


DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEI LAVORATORI COINVOLTI IN
PROCEDURE DI RIDUZIONE DI PERSONALE


Art. 1

La prima parte dell’articolo 20, comma 2, della Legge 31 marzo 2010 n. 73, è sostituita dal
seguente:

“2. Per i lavoratori in mobilità che abbiano maturato un’anzianità lavorativa continuativa di
almeno dodici mesi presso il datore di lavoro che li ha licenziati, pari ad almeno 216 giorni di
presenza effettivamente lavorati, l’Indennità Economica Speciale è dovuta in misura percentuale
della retribuzione netta effettiva che sarebbe loro spettata, anche nei giorni festivi, per le ore di
lavoro non prestate, comprese dalle ore zero ed il limite dell’orario settimanale contrattuale negli
ultimi sei mesi di attività precedenti la concessione del trattamento comprendendo i periodi
indennizzati a titolo di Cassa Integrazione Guadagni, ricalcolati figurativamente al 100%, e al netto
della contribuzione a carico del lavoratore, nel rispetto delle seguenti percentuali:”.

Art. 2

All’articolo 21 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Ai lavoratori, sia assunti a tempo determinato che indeterminato, inquadrati nelle categorie
direttive dei contratti collettivi e della Legge 17 febbraio 1961 n.7 e successive modifiche e
integrazioni, è riconosciuta l’indennità di disoccupazione qualora coinvolti in procedure di
riduzione di personale ai sensi del Capitolo III della Legge 4 maggio 1977 n.23 ad accezione dei
dipendenti che risultino soci sotto qualsiasi forma e/o degli amministratori di società cui sia stata
revocata la patente di esercizio da parte del Congresso di Stato o dai soggetti preposti al controllo
sulle attività economiche.
3. I lavoratori assunti a tempo indeterminato coinvolti in procedure di riduzione del
personale, ai sensi del Capitolo III della Legge 4 maggio 1977 n.23, non aventi i requisiti previsti al
precedente articolo 20 per il percepimento dell’Indennità Economica Speciale, hanno diritto
all’erogazione dell’indennità di disoccupazione in base a quanto disposto al successivo articolo 23,
ad accezione dei dipendenti che risultino soci sotto qualsiasi forma e/o degli amministratori di
società cui sia stata revocata la patente di esercizio da parte del Congresso di Stato o dai soggetti
preposti al controllo sulle attività economiche.”.

Art. 3

All’articolo 20 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 è aggiunto il seguente comma:

“8. Nel caso in cui un lavoratore, in mobilità o disoccupazione, sia stato assunto a tempo
indeterminato e venga successivamente coinvolto in procedure di riduzione di personale ai sensi
del Capitolo III della Legge 4 maggio 1977 n.23, e al termine del rapporto di lavoro così come
specificato nell’accordo conseguente alla suddetta procedura non abbia maturato i requisiti minimi
per il percepimento dell’Indennità Economica Speciale previsti ai commi precedenti, per i quali si
considera anche l’eventuale periodo di addestramento e formazione di cui all’articolo 20 del
Decreto Legge n.156/2011, verrà riammesso alla prosecuzione del godimento dell’ammortizzatore
sociale di cui beneficiava al momento dell’assunzione in oggetto.”.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 marzo 2013/1712 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Teodoro Lonfernini – Denise Bronzetti




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini