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Legge Qualificata 29 Maggio 2013 N.1 - Del Referendum E Dell


Published: 2013-05-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984365/legge-qualificata-29-maggio-2013-n.1---del-referendum-e-dell.html

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REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 2013 con 38 voti favorevoli, 9 voti contrari e 8
astenuti:


LEGGE QUALIFICATA 29 MAGGIO 2013 N.1


DEL REFERENDUM E DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 1
(Finalità della legge)

1. La presente legge qualificata regolamenta l’esercizio diretto della sovranità da parte del
popolo attuata attraverso gli strumenti del referendum e dell’iniziativa legislativa popolare previsti
all’articolo 2 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali
dell’ordinamento sammarinese di cui alla Legge 8 luglio 1974 n. 59 e successive modifiche (di
seguito "Dichiarazione dei diritti").
2. Il referendum è previsto nella forma di referendum abrogativo, propositivo o di indirizzo e
confermativo.

TITOLO I
DEL REFERENDUM

Art. 2
(Tipi di referendum)

1. E’ indetto il referendum abrogativo qualora si voglia procedere all’abrogazione, totale o
parziale, di leggi, atti e norme, anche consuetudinarie, comunque aventi forza di legge.
2. Con il referendum propositivo o di indirizzo il corpo elettorale è chiamato a determinare i
principi ed i criteri direttivi delle norme di legge da introdurre nell'ordinamento, principi e criteri a
cui il Consiglio Grande e Generale dovrà attenersi nel disciplinare per legge la materia oggetto del
referendum.
3. Qualora l’entrata in vigore di una legge sia subordinata al consenso popolare, si dà luogo al
referendum confermativo.

CAPO I
DEL REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 3
(Ammissibilità del referendum di iniziativa popolare)

1. Il referendum abrogativo è ammesso:
a) purché non abbia ad oggetto la soppressione di organi, organismi e poteri fondamentali dello
Stato di cui alla Dichiarazione dei diritti e purché non abbia ad oggetto la soppressione di diritti
e principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese; è parimenti escluso il referendum
abrogativo su leggi o atti aventi forza di legge con contenuto specifico in materia di tasse,
imposte e tributi, di bilancio, di amnistia e indulto, nonché di ratifica di convenzioni e trattati
internazionali;
b) purché la richiesta referendaria contenga l’esatta, chiara ed inequivocabile formulazione della
proposta da sottoporre a votazione popolare al fine di consentire un pieno, consapevole e libero
esercizio di sovranità.

Art. 4
(Corpo elettorale e computo dei voti)

1. Partecipano al referendum abrogativo i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
2. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se ottiene la maggioranza dei
voti validamente espressi e comunque non meno del 25% (venticinquepercento) degli elettori
iscritti nelle liste elettorali.
3. Si intendono per voti validamente espressi i voti favorevoli e i voti contrari alla proposta di
referendum.

Art. 5
(Condizioni di ricevibilità del referendum abrogativo di iniziativa popolare. Comitato promotore)

1. Il referendum abrogativo di iniziativa popolare, a pena di irricevibilità, deve richiedersi con
domanda scritta presentata alla Reggenza da almeno sessanta cittadini elettori, depositata, dal
legale rappresentante del comitato promotore di cui al successivo comma 4, presso l'Ufficio
Segreteria Istituzionale del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, che ne rilascia copia
autentica con l'apposizione del timbro indicante l'avvenuto deposito e la data: del tutto viene
redatto apposito verbale.
2. La domanda redatta in carta legale, sempre a pena di irricevibilità, deve contenere le
generalità complete dei firmatari, la firma degli stessi debitamente autenticata da notaio o
dall'Ufficiale dello Stato Civile o dal Cancelliere del Tribunale e l'indicazione della lista elettorale di
iscrizione.
3. E' altresì condizione di ricevibilità il deposito di una relazione illustrativa unitamente alla
domanda referendaria.
4. Dal momento del deposito della domanda i cittadini presentatori sono riconosciuti a tutti gli
effetti di legge in comitato promotore: nella domanda deve altresì essere indicato quale fra i
presentatori della stessa sia il legale rappresentante del comitato anche al fine delle eventuali
comunicazioni e notifiche.

Art. 6
(Ammissibilità e ricevibilità del referendum abrogativo promosso dalle Giunte di Castello)

1. Il referendum abrogativo può essere richiesto da almeno cinque Giunte di Castello ed è
ammesso qualora ciascuna Giunta richiedente abbia deliberato in tal senso con propria decisione.
2. La richiesta referendaria, da depositarsi con le modalità prescritte nell'articolo 5, va

corredata, a pena di irricevibilità, dall'estratto autentico dei verbali delle sedute delle Giunte e deve
essere sottoscritta da due delegati per ciascuna delle Giunte promotrici che costituiscono il
comitato promotore del referendum: le eventuali comunicazioni e notifiche sono validamente
effettuate ai Capitani di Castello delle Giunte promotrici. E' parimenti richiesto, a condizione di
irricevibilità, il deposito, unitamente alla richiesta referendaria, di una relazione illustrativa.

Art. 7
(Pubblicità della domanda o della richiesta referendaria)

1. Del deposito della domanda o della richiesta di referendum abrogativo e del testo integrale
della proposta referendaria presentata dai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 è data dall’Ufficio
Segreteria Istituzionale immediata comunicazione alla Reggenza; alla proposta è inoltre data
pubblicità mediante affissione, a cura del Segretario di Stato per gli Affari Interni, all’albo del
Pubblico Palazzo. L’avviso è trasmesso altresì alla Cancelleria del Tribunale ed ai Capitani di
Castello perché ne curino l’affissione nei rispettivi albi.

Art. 8
(Costituzione di comitato contrario)

1. L’eventuale comitato contrario si costituisce con atto scritto presentato alla Reggenza da
almeno quindici cittadini elettori, depositato presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale del
Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, che ne rilascia copia autentica con l'apposizione del
timbro indicante l'avvenuto deposito e la data: del tutto viene redatto apposito verbale.
2. L'atto, redatto in carta legale, deve contenere le generalità complete dei firmatari, la firma
degli stessi debitamente autenticata da notaio o dall'Ufficiale dello Stato Civile o dal Cancelliere del
Tribunale e l'indicazione della lista elettorale di iscrizione. Nell'atto deve altresì essere indicato
quale fra i firmatari dello stesso sia il legale rappresentante del comitato contrario anche al fine
delle eventuali comunicazioni e notifiche.
3. Il comitato contrario può costituirsi dal giorno della pubblicazione della domanda o della
richiesta referendaria di cui all’articolo 7, fino a cinque giorni prima dell’apertura della campagna
referendaria di cui all’articolo 15.

Art. 9
(Convocazione del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme)

1. La Reggenza, ricevuta la comunicazione di cui all’articolo 7, la trasmette al Collegio Garante
della Costituzionalità delle Norme (di seguito “Collegio Garante”). Il Presidente del Collegio
Garante convoca il Collegio stesso nel termine massimo di giorni venti dalla data della
comunicazione, al fine della pronuncia circa l’ammissibilità del quesito referendario ai sensi
dell’articolo 10.

Art. 10
(Giudizio di ammissibilità)

1. Spetta al Collegio Garante pronunciarsi sulla ammissibilità del quesito referendario di
iniziativa popolare. Il referendum è ammesso se sono state rispettate le formalità di cui all’articolo
5 e se sussistono i requisiti di cui all’articolo 3, lettere a) e b).
2. Il Collegio Garante, verificati gli adempimenti previsti dall'articolo 5, nonché il pieno
rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, lettere a) e b), dichiara ammesso il referendum.
3. Dal giudizio di ammissibilità del referendum è esclusa ogni valutazione che attenga al
complesso normativo risultante a seguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria e
della conseguente abrogazione della legge o della norma di legge oggetto di referendum.
4. Le decisioni di cui al presente articolo sono adottate a maggioranza dei membri del Collegio

e sono inappellabili ad eccezione della decisione avente per oggetto la verifica degli adempimenti
relativi alla regolarità del numero minimo delle firme dei cittadini elettori di cui all'articolo 5 e
delle iscrizioni dei firmatari nelle liste elettorali per la quale è ammesso il ricorso allo stesso
Collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del Collegio Garante.
5. Il Collegio Garante deve pronunciare la propria sentenza nel termine di venti giorni dalla
data di convocazione e, prima di dichiarare l’eventuale inammissibilità, può richiedere al comitato
promotore chiarimenti ed integrazioni della relazione della proposta, fissando un breve termine
per la risposta.
6. La decisione del Collegio Garante è comunicata alla Reggenza, la quale, nel caso di giudizio
con esito negativo, con proprio decreto, ne prende atto e ne dà pubblica notizia.
7. Dichiarato invece ammesso il referendum dal Collegio Garante, la Reggenza ne dà formale
comunicazione al comitato promotore per l'avvio della raccolta delle firme di cui all'articolo 12.

Art. 11
(Diritto di intervento)

1. Il Collegio Garante decide in udienza pubblica in forma dibattimentale con diritto di
rappresentanza anche a mezzo di avvocati a norma delle leggi vigenti in materia di rappresentanza
e difesa, del comitato promotore e dell’eventuale comitato contrario, i quali devono notificare al
Presidente del Collegio la loro volontà di intervento almeno il giorno precedente a quello fissato per
l’udienza.

Art. 12
(Raccolta delle firme)

1. Ad eccezione del referendum proposto dalle Giunte di Castello, il referendum ammesso può
svolgersi a condizione che venga sottoscritto, successivamente alla pronuncia di cui all'articolo 10,
da un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l’1,5% (unovirgolacinquepercento) del
corpo elettorale quale risulta dall’ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali
effettuata ai sensi della legge elettorale vigente.
2. Il comitato promotore deve provvedere, nel termine di novanta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 7, alla raccolta delle firme
autenticate dei cittadini elettori nella percentuale di cui al comma 1.
3. Al fine della raccolta delle firme, il comitato promotore del referendum predispone appositi
moduli dattiloscritti o a stampa sui quali è riprodotta la proposta da sottoporre a referendum. Di
ciascun firmatario debbono essere indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza,
cittadinanza sammarinese, codice ISS e gli estremi di un valido documento di identificazione.
4. Per la dichiarazione di autenticità di cui al comma 2, l'Ufficiale dello Stato Civile, il
Cancelliere del Tribunale, il Notaio ad acta dell’Avvocatura dello Stato, il Dirigente dell'Ufficio
Segreteria Istituzionale, il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, sono
tenuti a ricevere le firme dei cittadini elettori su appositi moduli presso gli stessi depositati e
controfirmati dal legale rappresentante del comitato promotore, il quale potrà anche indicare notai
di propria scelta. Nell’ambito del proprio Castello possono altresì raccogliere le firme e dichiararne
l’autenticità i Capitani di Castello, o membro di Giunta dagli stessi delegato.

Art. 13
(Deposito delle firme)

1. I fogli contenenti le firme di cui all’articolo 12, raccolte a pena di irricevibilità con le
modalità e nel termine ivi indicati, devono essere depositati dal legale rappresentante del comitato
promotore, presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale che provvede all'immediata trasmissione al
Collegio Garante il quale, entro quindici giorni dal deposito, verifica il numero dei firmatari, il
possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per i firmatari stessi e la loro iscrizione alle liste

elettorali.
2. I certificati attestanti l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali verranno trasmessi
all'Ufficio Segreteria Istituzionale, per il Collegio Garante, dallo Stato Civile - Servizi Demografici
ed Elettorali.
3. Il Collegio Garante redige, nel termine sopra indicato, apposito verbale con il quale attesta
la regolarità delle firme raccolte ai fini dello svolgimento del referendum; trasmette quindi il
verbale immediatamente alla Reggenza per i provvedimenti di competenza. Se i requisiti di legge
non sussistono, la Reggenza con decreto non ammette il referendum; se le procedure sono state
dichiarate regolari, la Reggenza con decreto ammette definitivamente il referendum e fissa la data
per il suo svolgimento fra il sessantesimo e novantesimo giorno dalla data del decreto.
4. Contro il provvedimento del Collegio Garante è ammesso ricorso allo stesso Collegio nei
modi e nei tempi previsti all'articolo 10, comma 4.

Art. 14
(Impedimenti al referendum)

1. Nell’arco di dodici mesi non può tenersi più di una tornata dedicata allo svolgimento di uno
o più referendum abrogativi.
2. Nella stessa tornata sono raggruppati più referendum le cui richieste sono presentate nei
termini utili.
3. Il referendum abrogativo non può svolgersi nei sei mesi precedenti o successivi alle elezioni
politiche e alle elezioni per la nomina di almeno cinque Capitani di Castello e delle relative Giunte e
comunque non prima di sei mesi dallo svolgimento delle predette consultazioni.
4. La Reggenza fissa il referendum nei casi disciplinati dal comma che precede emanando il
proprio decreto alla scadenza del termine suindicato.
5. Lo scioglimento anticipato del Consiglio Grande e Generale o la necessità di procedere alla
elezione anticipata di almeno cinque Capitani di Castello e delle relative Giunte determinano la
sospensione delle procedure del referendum già indetto. La sospensione viene dichiarata con
decreto reggenziale; parimenti con decreto reggenziale verrà disposta la riapertura delle procedure
sospese nel rispetto dei termini previsti al comma 3 del presente articolo.

Art. 15
(Campagna referendaria)

1. Anteriormente allo svolgimento del referendum è aperta la campagna referendaria, la cui
durata è fissata in giorni quindici.
2. Sono ammessi alla campagna referendaria il comitato promotore del referendum,
l’eventuale comitato contrario le forze politiche presenti in Consiglio Grande e Generale e le forze
politiche che abbiano presentato liste nell’ultima consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Grande e Generale.
3. La propaganda referendaria è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, della Legge 14
marzo 1997 n. 36 e successive modifiche, tenendo conto delle modificazioni di seguito indicate:
a) gli spazi per le affissioni sono riservati al comitato promotore, al comitato contrario ed alle forze
politiche di cui al comma che precede; è previsto un ulteriore spazio per le affissioni dei cittadini,
associazioni, forze sociali che desiderano usufruirne;
b) lo svolgimento dei comizi è riservato al comitato promotore, a quello contrario ed alle forze
politiche di cui al comma 2; possono chiedere di svolgere comizi anche i singoli cittadini,
associazioni e forze sociali.

Art. 16
(Votazione)

1. Le votazioni nel referendum avvengono tramite scheda di Stato, avente le caratteristiche

indicate nel modello adottato con decreto reggenziale, nella quale è riprodotta in modo chiaro ed
integrale la proposta soggetta a referendum seguita dalle diciture SI – NO chiaramente
differenziate.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum le schede relative a ciascun
quesito dovranno essere di diverso colore.
3. I seggi elettorali sono costituiti secondo le norme previste dalla vigente legge elettorale,
fermo restando il diritto di rappresentanza per i comitati e le altre organizzazioni indicate
all’articolo 15.
4. Con apposita legge sono introdotte, per le consultazioni referendarie, le norme disciplinanti
l’esercizio del diritto di voto con modalità informatiche a partire dal superamento del certificato
elettorale cartaceo e dall’adozione di supporti informatici per il computo dell’affluenza degli elettori
votanti; il tutto nel pieno rispetto dei principi fondamentali di segretezza, universalità, unicità del
voto ed espressione diretta della volontà dell’elettore.


Art. 17
(Accoglimento della proposta di referendum abrogativo)

1. Concluse le operazioni di voto e di scrutinio, pubblicato il risultato del referendum
abrogativo, la Reggenza, con proprio decreto da emanarsi entro tre giorni dalla data di
svolgimento, è tenuta, in caso di approvazione della proposta di abrogazione, a dichiarare abrogata
la legge, l’atto o la norma anche consuetudinaria, comunque avente forza di legge o parte di essi,
con effetto dal momento della pubblicazione del decreto stesso.
2. La proposta di referendum non approvata dal corpo elettorale non può essere riproposta se
non dopo cinque anni dalla precedente.


Art. 18
(Referendum abrogativo proposto dalle Giunte di Castello)

1. Qualora il Referendum abrogativo sia richiesto dalle Giunte di Castello, il Collegio Garante
accerta unicamente il rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 6 e la sussistenza dei requisiti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
2. Al referendum abrogativo promosso dalle Giunte di Castello si applicano, in quanto
compatibili, le norme contenute nel presente Capo.


Art. 19
(Interruzione della procedura referendaria)

1. Se la legge, l'atto o la norma anche consuetudinaria, comunque avente forza di legge, o parte
di essi, per i quali è stato richiesto il referendum abrogativo, sono abrogati o modificati dal
Consiglio Grande e Generale prima dello svolgimento del referendum, in modo da accogliere nella
sostanza e completamente le richieste del comitato promotore, le procedure per lo svolgimento del
referendum sono interrotte.
2. La procedura è interrotta anche qualora il comitato promotore con solenne dichiarazione e
sottoscrizione autenticata di tutti i membri del comitato promotore, rivolga alla Reggenza apposita
richiesta di interruzione e su questa richiesta concordi a maggioranza assoluta il Consiglio Grande
e Generale a cui la richiesta medesima deve essere sottoposta nella prima seduta utile.
3. Nel caso di cui al comma 1, la dichiarazione di interruzione è pronunciata dalla Reggenza
con decreto su conforme deliberazione del Collegio Garante, a ciò convocato. Il Collegio può
convocare a tal fine il comitato promotore del referendum, l'eventuale comitato contrario e -
qualora ricorra il caso di cui al comma 2 - una delegazione del Consiglio Grande e Generale.


CAPO II
DEL REFERENDUM PROPOSITIVO O DI INDIRIZZO

Art. 20
(Ammissibilità e ricevibilità del referendum propositivo o di indirizzo)

1. Il referendum propositivo o d’indirizzo è ammesso nei modi e per le finalità di cui
all'articolo 2, comma 2, per le stesse materie per le quali è ammissibile il referendum abrogativo;
può essere purché sia richiesto da un numero di sessanta cittadini elettori costituiti in comitato
promotore ai sensi dell’articolo 5.
2. Inoltre, il referendum propositivo è ammesso purché non abbia ad oggetto limitazioni
dell’esercizio del diritto di voto, del diritto al lavoro e della libera circolazione e stabilimento delle
persone ed in generale violazione o limitazione dei diritti dell’uomo.
3. E’ comunque inammissibile il referendum propositivo o d’indirizzo quando i principi e
criteri direttivi sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale possono condurre
all’introduzione di norme in contrasto con i principi generali dell’ordinamento sammarinese
contenuti nella Dichiarazione dei diritti.
4. E’ inoltre richiesto per l’ammissibilità del referendum propositivo o d’indirizzo che il
quesito referendario esprima distintamente ed in forma univoca i principi ed i criteri direttivi sui
quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale ed ai quali le norme regolatrici dovranno
attenersi.
5. Il Collegio Garante, verificato l'adempimento delle formalità di presentazione della
domanda previste dall'articolo 5, accerta l’ammissibilità della richiesta di referendum propositivo o
d'indirizzo in conformità a quanto richiesto dal presente articolo.

Art. 21
(Norme applicabili al referendum propositivo o d’indirizzo. Rinvio)

1. Si applicano al referendum propositivo o d’indirizzo tutte le disposizioni prescritte per il
referendum abrogativo di iniziativa popolare contenute nel Capo I ed in particolare trovano
applicazione, in caso di ammissibilità, le norme di cui agli articoli 12, 13, 15 e 16.
2. Uno o più referendum propositivi o d’indirizzo possono tenersi nella stessa data di
svolgimento di uno o più referendum abrogativi.
3. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 14.

Art. 22
(Corpo elettorale e computo dei voti)

1. Partecipano al referendum propositivo o d'indirizzo i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
2. La proposta sottoposta a referendum propositivo o d’indirizzo è approvata se ottiene la
maggioranza dei voti validamente espressi e comunque non meno del 25% (venticinquepercento)
degli elettori iscritti nelle liste elettorali.
3. Si intendono per voti validamente espressi i voti favorevoli e i voti contrari alla proposta.

Art. 23
(Attuazione della volontà referendaria)

1. Concluse le operazioni di voto e di scrutinio, la Reggenza pubblica con proprio decreto il
risultato del referendum; in caso di approvazione della proposta, la Reggenza apre il termine di sei
mesi entro il quale il Congresso di Stato è tenuto a redigere un progetto di legge volto a
disciplinare, secondo i principi ed i criteri direttivi approvati dal corpo elettorale, la materia che è
stata oggetto di referendum.
2. La Reggenza, ricevuto il progetto di legge di cui al comma che precede, lo trasmette al

Collegio Garante perché si esprima sulla compatibilità della proposta di legge con il quesito
approvato, e suggerisce al Congresso di Stato gli eventuali emendamenti da apportare al
provvedimento stesso. La Reggenza, ricevuta la comunicazione del Collegio Garante, la trasmette al
Congresso di Stato al quale è assegnato il termine di trenta giorni per la regolarizzazione del
progetto uniformandolo alle comunicazioni ricevute dal Collegio.
3. Il Congresso di Stato, apportati gli emendamenti, deposita il progetto di legge all’Ufficio di
Presidenza del Consiglio Grande e Generale che lo inserisce all’ordine del giorno della prima seduta
utile.
4. E’ compito della Reggenza vigilare sul corretto svolgimento della procedura prevista ai
commi che precedono.

Art. 24
(Interruzione della procedura referendaria)

1. Qualora il Consiglio Grande e Generale, successivamente al giudizio di ammissibilità
previsto all'articolo 20 e prima dello svolgimento del referendum propositivo o di indirizzo,
approva una legge che accolga nella sostanza e completamente i principi ed i criteri direttivi
richiesti dal comitato promotore, ed il Collegio Garante convocato per tale giudizio lo accerta, la
Reggenza dichiara con decreto adottato su conforme decisione del Collegio Garante, l’interruzione
delle procedure per lo svolgimento del referendum.
2. Nei casi di cui al superiore comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 19.

CAPO III
DEL REFERENDUM CONFERMATIVO

Art. 25
(Ammissibilità e ricevibilità del referendum confermativo di iniziativa popolare)

1. Il referendum confermativo di iniziativa popolare è ammesso unicamente per le leggi che
riguardano gli organi, organismi e poteri fondamentali dello Stato di cui alla Dichiarazione dei
diritti.
2. La procedura referendaria è instaurata dalla richiesta scritta presentata alla Reggenza e
depositata presso l’Ufficio Segreteria Istituzionale prima dell’entrata in vigore della legge da
almeno dieci cittadini elettori costituiti in comitato promotore del referendum.
3. La richiesta di referendum confermativo sospende l’efficacia della legge per la quale ha
luogo.
4. Per le formalità inerenti al deposito della richiesta si applicano le disposizioni previste
all’articolo 5.
5. La Reggenza trasmette immediatamente la richiesta di referendum al Collegio Garante.
6. Entro venti giorni dal deposito della richiesta di cui al comma 2, il Collegio Garante si
pronuncia sulla ammissibilità della richiesta in relazione alla materia consentita. Nei successivi
novanta giorni, in caso di pronuncia favorevole del Collegio Garante, è consentita la raccolta delle
firme con le modalità e nella misura di cui all’articolo 12. La verifica della validità delle firme e la
trasmissione degli atti alla Reggenza è effettuata con le stesse modalità previste all’articolo 13.

Art. 26
(Referendum confermativo di iniziativa consiliare)

1. Il referendum confermativo può essere richiesto espressamente per ogni legge attraverso
apposita disposizione contenuta nella stessa legge da sottoporre a referendum approvata da
almeno trentuno Consiglieri; è ammesso per ogni materia, fatta eccezione per le leggi in materia
fiscale, finanziaria, di amnistia e di indulto.

2. Non si fa luogo al giudizio di ammissibilità da parte del Collegio Garante né alla raccolta
delle firme di cui all'articolo 12.

Art. 27
(Indizione del referendum confermativo)

1. La Reggenza, in caso di pronuncia di ammissibilità da parte del Collegio Garante del
referendum confermativo di iniziativa popolare o in caso di referendum confermativo previsto dalle
singole leggi o di iniziativa consiliare, fissa con proprio decreto la data di svolgimento del
referendum da tenersi in un giorno di domenica compreso fra il sessantesimo ed il novantesimo
giorno dalla data del decreto di indizione del referendum stesso.
2. Trova applicazione anche per il referendum confermativo quanto disposto in tema di
impedimenti dall'articolo 14.
3. La campagna referendaria e le modalità di svolgimento della votazione sono le stesse
previste per i referendum abrogativo e propositivo o di indirizzo.

Art. 28
(Corpo elettorale, computo dei voti, effetti del referendum)

1. Partecipano al referendum confermativo i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
2. La proposta sottoposta a referendum confermativo è approvata se ottiene la maggioranza
dei voti validamente espressi e comunque non meno del 25% (venticinquepercento) degli elettori
iscritti nelle liste elettorali.
3. Si intendono per voti validamente espressi i voti favorevoli e i voti contrari alla proposta.
4. La Reggenza, preso atto del risultato definitivo del referendum confermativo, con proprio
decreto dichiara efficace la legge sottoposta a referendum nel caso di risultato favorevole alla sua
entrata in vigore; dichiara invece la decadenza della legge in caso di risultato contrario alla sua
entrata in vigore.

TITOLO II
DELLA INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 29
(Presentazione del progetto di legge di iniziativa legislativa popolare)

1. Al corpo elettorale è riconosciuta la facoltà di presentare al Consiglio Grande e Generale, e
per esso alla Reggenza, progetti di legge redatti in articoli e corredati di relazione illustrativa e
indicanti la copertura di spesa ove i progetti di legge stessi indichino tale necessità.
2. La proposta è depositata presso l’Ufficio Segreteria Istituzionale dal relatore indicato
espressamente dai sottoscrittori.
3. Ciascun progetto deve essere sottoscritto da almeno sessanta firme di cittadini elettori. Il
relatore è garante a tutti gli effetti di legge della autenticità delle firme.

Art. 30
(Procedimento)

1. Ai progetti di legge di iniziativa popolare è assicurato lo stesso procedimento di discussione
previsto dal Regolamento Consiliare per le proposte di legge di iniziativa consiliare.
2. Le proposte di legge di iniziativa popolare sono inserite dalla Reggenza, sentito l’Ufficio di
Presidenza, all’ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale, per il loro esame in seconda
lettura, entro centoottanta giorni dalla loro presentazione.
3. Il relatore designato dai presentatori è invitato a partecipare con diritto di parola alla fase di
esame della proposta nelle Commissioni Consiliari Permanenti competenti. Nel caso la proposta

venga esaminata direttamente dal Consiglio, il relatore deve essere invitato a partecipare alla
seduta consiliare che discute il progetto in seconda lettura.

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art.31
(Oneri finanziari)

1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento del referendum sono a carico dello Stato.
2. Il comitato promotore ed il comitato contrario hanno diritto di percepire ciascuno, in caso
di ammissione del referendum, un contributo per spese di propaganda documentate, comunque
per un importo non superiore ad Euro 5000,00 (cinquemilaeuro) per ciascun comitato.

Art.32
(Disposizioni transitorie)

1. Ai referendum, i cui quesiti siano stati presentati anteriormente all’entrata in vigore della
presente legge, si applicano le norme contenute nella Legge 28 novembre 1994 n.101 e successive
modifiche.

Art. 33
(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge e in particolare e sono
abrogati la Legge 28 novembre 1994 n. 101 e successive modifiche e l’articolo 16 della Legge
Qualificata 5 agosto 2008 n.1, fatto salvo quanto previsto all’articolo 32.
2. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 29 maggio 2013/1712 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INT
Gian Carlo Venturini