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Legge 27 Giugno 2013 N.71 - Legge In Materia Di Sostegno Allo Sviluppo Economico


Published: 2013-06-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984362/legge-27-giugno-2013-n.71---legge-in-materia-di-sostegno-allo-sviluppo-economico.html

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Bozza di Legge “Modifica Composizione Commissioni Lavoro, Cooperazione, Prezzi, P
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 21 giugno 2013:


LEGGE 27 GIUGNO 2013 N.71



LEGGE IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO


Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge detta norme attraverso le quali lo Stato crea incentivi per lo sviluppo e il
rilancio del sistema economico, secondo le linee del piano pluriennale per lo sviluppo, approvato
dal Consiglio Grande e Generale con Ordine del Giorno del 7 maggio 2013, con riferimento a
quanto previsto dall’ articolo 43 della Legge 20 dicembre 2012 n. 150.


TITOLO I
MISURE DI INCENTIVAZIONE FISCALE

CAPO I
DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI

Art. 2
(Detassazione degli utili reinvestiti)

1. Gli utili annuali di bilancio, conseguiti dai soggetti che svolgono attività di impresa
indipendentemente dalla forma giuridica e purché in regime di contabilità ordinaria, utilizzati per
interventi di investimento in beni strumentali nella stessa impresa, non costituiscono reddito
imponibile agli effetti delle imposte dirette, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.
2. Le presenti disposizioni si applicano alle imprese che, alla data della presentazione del
progetto di cui all’articolo 6 abbiano almeno cinque dipendenti assunti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato o tre dipendenti purché sammarinesi o residenti assunti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato; qualora nel periodo di durata del progetto il numero dei predetti
dipendenti divenga inferiore alle cinque o alle tre unità, i benefici decadono interamente con gli
effetti di cui all’articolo 8.
3. La detassazione di cui al presente articolo è ammessa anche per le imprese in regimi
contabili diversi, a condizione che dall’esercizio successivo a quello dell’approvazione del progetto
le imprese adottino la contabilità ordinaria.

Art. 3
(Investimenti incentivati)

1. Sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono:
a) l’acquisizione di beni materiali ed immateriali, l’introduzione di avanzamenti tecnologici
atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l’acquisizione di impianti o
tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi;
b) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i
processi produttivi esistenti o ad introdurne di nuovi in presenza di progetti aziendali che
prevedono l’occupazione di almeno cinque dipendenti di cui il 60% a tempo indeterminato;
c) l’acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti
risparmi energetici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i
coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio
energetico e il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e
con apposita certificazione.
2. Tali investimenti possono essere effettuati sia mediante acquisto diretto che mediante
contratto di locazione finanziaria; in tal caso il valore del bene strumentale è dato dal prezzo
pagato dall’impresa concedente per l’acquisto dei beni e dei servizi connessi.
3. L’importo degli investimenti di cui sopra non dovrà essere inferiore a:
a) € 50.000,00= per gli investimenti di cui al superiore comma 1, lettera a);
b) € 300.000,00= per gli investimenti di cui al superiore comma 1, lettera b), nel caso di
costruzioni e acquisizioni, e non inferiore a € 150.000,00, nel caso di ristrutturazioni ed
ampliamenti;
c) € 20.000,00=per gli investimenti di cui al superiore comma 1, lettera c).
3. I beni immobili di cui al superiore comma 1, lettera b), detenuti in proprietà o in locazione
finanziaria, non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni
dall’autorizzazione di cui al successivo articolo 7. In deroga a quanto precede è ammessa la
sostituzione del bene immobile prima del termine di cui sopra, sulla base di una valutazione
di coerenza con le finalità del progetto, previa autorizzazione dell’Ufficio Tributario.
4. Sono altresì investimenti incentivati i progetti aziendali di rilevante entità, presentati da
soggetti particolarmente affermati nel proprio specifico settore, da realizzarsi nel settore
turistico, volti ad una maggiore riqualificazione delle imprese ricettive, della ristorazione e dei
servizi turistici e culturali, che prevedono la costruzione, acquisizione, ristrutturazione o
ampliamento di immobili. Se la realizzazione degli investimenti di cui sopra comporta modifiche
agli strumenti urbanistici vigenti, i tempi previsti per la loro approvazione, di cui all’articolo 3
della Legge n.87/1995 (Testo Unico delle leggi edilizie ed urbanistiche), sono ridotti della metà.


Art. 4
(Coefficienti – Modalità applicative)

1. Ai fini del trattamento fiscale non costituiscono reddito imponibile:
a) il 60% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
b) il 40% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);
c) il 90% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).
2. Fermi restando i coefficienti massimi di cui al comma che precede, in caso di cumulo degli
interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la percentuale massima del reddito
non imponibile è pari al 70%.
3. I benefici fiscali di cui al presente Capo sono riconosciuti fino a concorrenza del valore
dell’intervento di investimento, autorizzato ai sensi dell’articolo 7, entro il quinto anno successivo
a quello dell’autorizzazione medesima.
4. Gli utili non costituenti reddito imponibile devono essere destinati ad un fondo speciale di
bilancio e sono vincolati per cinque anni a decorrere dal periodo di formazione degli stessi.
5. Qualora il valore dell’intervento di investimento complessivo sia superiore a €
7.000.000,00, i benefici fiscali di cui al presente Capo sono riconosciuti entro il settimo anno
successivo a quello dell’autorizzazione.
6. Qualora l’impresa abbia mantenuto stabile il livello medio di occupazione nell’anno di
formazione dell’utile rispetto a quello esistente alla fine dell’anno precedente a quello di accesso
ai benefici, l’accantonamento al fondo speciale può essere effettuato limitatamente
all’ammontare di imposta generale sui redditi (I.G.R.) corrispondente al beneficio fiscale
usufruito.
7. Allo scopo di garantire il pagamento dell’importo dell’I.G.R. non versata per effetto delle
agevolazioni concesse, l'operatore economico è tenuto a sottoscrivere dichiarazione di debito con
consenso ad iscrizione di privilegio sui beni oggetto dell’investimento. Le formalità inerenti tali atti,
ivi comprese quelle degli atti ad essi collegati, sono in esenzione dalle imposte di bollo, registro ed
ipotecarie.


Art. 5
(Termini di presentazione del progetto e di avvio dell’investimento)

1. I progetti di investimento devono essere presentati non oltre centoventi giorni dopo l’avvio
della loro realizzazione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
2. L’avvio della realizzazione dell’investimento, a pena di decadenza dai benefici, deve
avvenire non oltre dodici mesi dall’autorizzazione.


Art. 6
(Contenuto del progetto di investimento)

1. I progetti di investimento devono essere presentati all’Ufficio Industria Artigianato e
Commercio e devono contenere:
a) una relazione sulla rispondenza del progetto ai requisiti indicati al presente Capo;
b) l’indicazione dei tempi di realizzazione non superiori a tre anni dall’inizio del progetto;
c) l’ammontare degli investimenti;
d) il prevedibile periodo di utilizzo dei beni oggetto dell’investimento;
e) l’indicazione degli eventuali incrementi occupazionali.

Art. 7
(Esito dell’istruttoria)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Ufficio Industria,
Artigianato e Commercio comunica all’istante e all’Ufficio Tributario l’esito dell’istruttoria ed
accorda, contestualmente, l’eventuale autorizzazione per l’accesso ai benefici di cui al presente
Titolo.


Art. 8
(Proroghe – controlli - irregolarità)

1. Gli investimenti indicati nel progetto devono essere realizzati e conclusi nel termine
indicato nel progetto stesso fatto salvo il limite quinquennale, salvo proroghe concesse dall’Ufficio
Industria, Artigianato e Commercio motivate da comprovate circostanze. In ogni caso tale proroga
non potrà comunque superare gli ulteriori dodici mesi.
2. Entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione e conclusione di ogni progetto di
investimento, l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dispone un adeguato e accurato
controllo al fine di accertare la conformità della realizzazione al progetto autorizzato.
3. Decadono dai presenti benefici le imprese nei confronti delle quali l’Ufficio Industria,
Artigianato e Commercio rilevi:
a) gravi irregolarità e discordanze rispetto al progetto autorizzato;
b) il mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni previste al presente Capo.
4. La decadenza è disposta con provvedimento dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio
e comunicata dal medesimo al contribuente ed all’Ufficio Tributario entro quindici giorni dalla data
del provvedimento.
5. A seguito di decadenza l’Ufficio Tributario provvede all’accertamento della maggiore
imposta e degli interessi e delle sanzioni previste dalla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive
modifiche, in deroga alle quali l’azione di accertamento non si prescrive sino al 31 dicembre
dell’anno successivo a quello in cui termina la fruizione dei benefici di cui al presente Capo.


Art. 9
(Divieto di cumulo dei benefici e norme di coordinamento)

1. E’ fatto divieto di cumulare i benefici fiscali previsti dal presente Capo con qualsiasi tipo di
forme di credito agevolato sui medesimi progetti di investimento, nonché con le agevolazioni, sul
medesimo investimento, previste dal Decreto 20 luglio 2004 n.100 e i benefici sui risparmi
energetici previsti dalla Legge 7 maggio 2008 n.72 e dal Decreto Delegato 21 settembre 2010 n. 158
e successive modifiche.



CAPO II
INCENTIVI FISCALI PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE


Art.
10
(Incentivi per l’incremento dell’occupazione)

1. Agli operatori economici, ivi compresi i libero-professionisti, che incrementano il numero
medio di lavoratori dipendenti occupati, è riconosciuto un abbattimento della base imponibile
nella misura e nelle modalità definite al presente Capo.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Capo per “numero medio di
lavoratori dipendenti occupati” si intende la somma algebrica dei dipendenti subordinati, a
tempo determinato o indeterminato, nell’anno di riferimento, ponderata per il numero di mesi
dell’anno in cui risultano alle dipendenze dell’operatore economico. Si considera mese di
occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario.
3. I benefici di cui al presente Capo sono riconosciuti alle attività economiche che prima
dell’incremento occupazionale hanno alle proprie dipendenze almeno cinque unità lavorative o
almeno tre unità, purché sammarinesi o residenti, assunte con contratto a tempo indeterminato ai
sensi dei commi che precedono. Il predetto requisito è elevato a dieci unità per le imprese
industriali di produzione.


Art. 11
(Misura e modalità di fruizione dell’incentivo)

1. L’abbattimento di cui al precedente articolo 10 è riconosciuto nell’esercizio fiscale ove
avviene, rispetto all’esercizio precedente, un incremento del numero medio di lavoratori
dipendenti occupati di almeno tre unità.
2. La misura dell’abbattimento è pari al:
a) 15% per incrementi uguali o superiori a tre unità lavorative ed inferiori a cinque unità
lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro;
b) 25% per incrementi uguali o superiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse
siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro.
3. L’abbattimento di cui al comma precedente è riconosciuto anche per i due esercizi
fiscali successivi a quello in cui ha luogo l’incremento, a condizione che negli stessi non
intervengano riduzioni della quota di incremento presupposto del beneficio. Qualora nel corso
dei predetti esercizi l’impresa incrementi ulteriormente il numero medio di lavoratori dipendenti
oltre le soglie minime di cui al precedente comma 2, la stessa ha diritto ad usufruire dell’ulteriore
abbattimento per tale esercizio e per i due successivi, fatte salve le condizioni e le misure di cui al
presente articolo.
4. Decadono dai benefici di cui al presente articolo le imprese che effettuano licenziamenti
collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, entro il termine di
prescrizione dell’attività di accertamento per l’esercizio fiscale oggetto di fruizione del beneficio.
5. Per le imprese di cui al comma precedente è precluso l’accesso ai benefici di cui al presente
Capo per i successivi due anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.



CAPO III
INCENTIVI PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE


Art. 12
(Applicazione delle disposizioni di cui ai Capi I e II alle attività economiche di nuova costituzione)

1. Il requisito di cui al comma 2 del articolo 2 non si applica alle imprese che avviano il
progetto di investimento nei primi tre periodi d’imposta dalla data di avvio della nuova impresa.
2. Il requisito di cui al comma 3 dell’articolo 10 non si applica alle attività economiche nei
primi tre periodi d’imposta dalla data di avvio della nuova impresa.
3. Con riferimento ai commi precedenti per data di “avvio della nuova impresa” si intende
quella di rilascio della licenza. E’ ammesso ai benefici di cui alla presente legge chi non ha cessato,
nell’anno precedente la data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui
richiede l’accesso ai benefici.
4. Le imprese di cui al presente articolo possono optare per la decorrenza dei benefici di cui
all’articolo 2 a partire dal secondo anno di attività successivo a quello di avvio.

Art. 13
(Ulteriori Incentivi)

1. Alle nuove attività di impresa esercitate in forma individuale o libero-professionale, i cui
titolari non abbiano esercitato attività economica nei dodici mesi precedenti alla presentazione
della domanda e che versano in stato di non occupazione, sono riconosciuti i seguenti benefici:
a) esenzione del pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
b) per i primi tre anni di esercizio dell’attività, esenzione del pagamento della tassa annuale di
licenza;
c) per i primi sei anni di esercizio dell’attività, esenzione fiscale del reddito di impresa o di lavoro
autonomo pari al 50%;
d) credito di imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e
sviluppo i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai lavoratori subordinati
con residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino che si sono dimessi dal rapporto di
lavoro al fine di avviare un’attività economica o libero-professionale che non costituisca
mera prosecuzione dell’attività e del rapporto di lavoro precedente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione alle attività economiche
avviate successivamente all’entrata in vigore della presente legge.


CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI AL TITOLO I


Art.
14
(Disposizioni finali e comuni del Titolo I)

1. I benefici di cui ai Capi I e II del presente Titolo sono fra loro cumulabili; tuttavia, per
ogni esercizio fiscale, l’ammontare degli abbattimenti non può eccedere la misura dell’ 80% del
reddito imponibile.
2. Le attività economiche che, entro il 31 dicembre 2013, trasformano rapporti di lavoro
a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato possono usufruire, per il
medesimo esercizio fiscale e per i due successivi, degli abbattimenti di cui al precedente articolo
10 nella misura e nelle modalità in esso previste.


TITOLO II
MISURE DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI


Art. 15
(Incentivazione allo stabilimento in territorio)

1. Fatte salve le misure incentivanti di cui al presente Titolo, i progetti imprenditoriali tesi alla
realizzazione di uno o più investimenti nel territorio della Repubblica di San Marino, atti ad
avviare una nuova attività economica e/o a rilevarne una esistente al fine di rilanciarne e/o
consolidarne lo sviluppo, accedono al regime semplificato di cui al successivo articolo 16 nelle
modalità ed alle condizioni disciplinate dal presente Titolo.


Art. 16
(Accesso al regime semplificato)

1. I progetti imprenditoriali di cui all’articolo 15, approvati nelle modalità indicate al presente
Titolo, consentono di accedere al regime semplificato per l’ottenimento della residenza nel
territorio della Repubblica nei casi previsti all’articolo 16, comma 3, della Legge 28 giugno 2010 n.
118:
a) per l’imprenditore o gli imprenditori;
b) per un determinato numero di figure dirigenziali e/o ad alto grado di competenza tecnica e
professionale;
c) per un determinato numero di ricercatori necessari all’avvio di specifici progetti dell’azienda in
materia di ricerca e sviluppo;
d) per i famigliari conviventi dei soggetti risultanti dallo stato di famiglia, di cui alle
precedenti lettere a), b) e c).
2. Il regime semplificato per la concessione delle residenze costituisce norma speciale rispetto
alla disciplina generale e pertanto restano ferme e comunque applicabili tutte le altre disposizioni
della Legge 28 giugno 2010 n.118.


Art. 17
(Costituzione del Comitato Tecnico Valutatore)

1. E’ istituito il Comitato Tecnico Valutatore, composto da:
- il Direttore dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
- il Direttore dell’Ufficio Tributario;
- il Direttore dell’Ufficio del Lavoro;
- un funzionario della Direzione Affari Politici del Dipartimento Affari Esteri incaricato delle
pratiche di soggiorno e residenze.



Art. 18
(Accesso ai benefici)

1. La presentazione dei progetti imprenditoriali, nelle modalità indicate dagli articoli
precedenti e nel rispetto delle condizioni previste dal decreto delegato, viene effettuata all’Ufficio
Industria Artigianato e Commercio, che ne verifica la completezza pena la non ricevibilità.
2. L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette la documentazione al Comitato
Tecnico Valutatore entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della presentazione del progetto.
3. Il Comitato Tecnico Valutatore, entro venti giorni dal ricevimento della documentazione da
parte dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio:
- verifica la presenza dei requisiti richiesti dalla presente legge;
- verifica il rispetto delle condizioni richieste dalla presente legge e dal decreto delegato;
- decide sull’ammissibilità del progetto;
- comunica l’esito all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
4. L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica tempestivamente ai soggetti istanti
l’esito positivo o negativo della domanda.
5. Con apposito decreto delegato verranno identificati in maniera precisa ed oggettiva i
parametri da rispettare in termini di:
- settori di investimento da privilegiare;
- impegno minimo occupazionale;
- numero residenze che possono essere concesse a regime semplificato in rapporto al progetto e
all’impegno occupazionale;
- idonee garanzie patrimoniali a favore dello Stato.
Il rispetto dei parametri costituisce prerequisito per l’ammissibilità del progetto.
5. Sono inoltre requisiti per l’ammissibilità:
a). la costituzione dell’impresa o delle imprese nella forma di società di capitali;
b). la presentazione di un curriculum imprenditoriale dettagliato e documentato di tutti i
soggetti promotori;
c). la presentazione del piano aziendale (business plan) quinquennale completo delle seguenti
informazioni:
1. capitale proprio investito e provenienza dei fondi;
2. reperimento delle risorse finanziarie;
3. piano occupazionale;
4. strategie di mercato;
5. ogni altro elemento utile alla valutazione da parte dell’ufficio competente.
6. Qualora il progetto preveda attività di ricerca e sviluppo, questa dovrà essere dettagliata in
apposita relazione separata.
7. L’approvazione del progetto imprenditoriale può dare luogo ad ulteriori benefici di natura
fiscale oltre a quelli indicati dal Titolo I e al regime semplificato di cui all’articolo 16, identificati
e regolamentati da decreto delegato.
8. Al fine di monitorare l’andamento dell’applicazione della presente legge, il Comitato
Tecnico Valutatore produce un riferimento semestrale al Congresso di Stato e alla Commissione
Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione, e Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico,
Informazione sull’andamento e sui progetti accolti.


Art. 19
(Regime semplificato di cui all’articolo 16)

1. In caso di accoglimento del progetto l’Ufficiale di Stato Civile iscrive i soggetti richiedenti
nel registro della popolazione residente a fronte della domanda corredata dalla documentazione
rilasciata dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione,
Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione, ha facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti e
verifiche al Comitato Tecnico Valutatore ai fini dei provvedimenti di cui al successivo articolo 22.


Art. 20
(Esercizio del commercio al dettaglio da parte di investitori esteri)

1. Al fine di attrarre investimenti esteri nel settore del commercio al dettaglio che, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, e dall’articolo 21, comma 5, della Legge 26 luglio 2010
n.130 è consentita la costituzione di società a responsabilità limitata o di società per azioni in
cui possono detenere la maggioranza del capitale sociale fino alla totalità persone fisiche non
residenti nel territorio della Repubblica di San Marino o persone giuridiche di diritto
sammarinese e non, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi definiti con decreto
delegato.
2. Le quote sociali o azioni non possono essere rappresentate tramite mandato fiduciario sia
nelle società stesse che in quelle che ne detengono partecipazione di controllo o comunque in
grado di esercitare un’influenza rilevante, salvo che le società fiduciarie sammarinesi o estere
facciano pervenire all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio una comunicazione scritta
contenente le generalità dei fiducianti, la misura della partecipazione a ciascuno ascrivibile
nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi, così come dovrà
formare oggetto di comunicazione ogni eventuale successiva variazione alla compagine dei propri
fiduciari e/o dei loro titolari effettivi, entro trenta giorni dalla variazione medesima.
3. Ai fini dell’applicazione della Legge n.130/2010 nel caso in cui la richiesta di iscrizione al
registro delle società da parte di persona giuridica, avente quale oggetto sociale l’attività di
commercio al dettaglio, sia presentata da soggetti affermati nel proprio specifico settore a
livello internazionale o da soggetti proprietari di marchi affermati a livello internazionale, si
applica la disciplina prevista per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.
4. Con regolamento del Congresso di Stato si identificano i criteri per la individuazione dei
soggetti affermati nello specifico settore a livello internazionale e dei marchi affermati a livello
internazionale di cui al precedente comma.

Art. 21
(Imprese Start Up ad alta tecnologia)

1. Le società che, in forza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al comma 4, si configurano
quali Start Up ad alta tecnologia, sono riconosciute tali dall’autorità dell’Ente Gestore del Parco
Scientifico Tecnologico, a seguito di apposita istanza presentata dai soci promotori all’Ufficio
Industria, Artigianato e Commercio.
2. Nelle more della costituzione della autorità di cui al comma che precede le Start Up sono
riconosciute dai coordinatori del progetto per la creazione del Parco Scientifico Tecnologico di cui
alle Delibere del Congresso di Stato n.41 del 25 febbraio 2013 e n.14 del 18 marzo 2013.
3. Le Start Up ad alta tecnologia sono esentate dal pagamento dell’Imposta Generale sui
Redditi, di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche, per cinque esercizi di
imposta che decorrono dalla iscrizione delle stesse nel Registro delle Società di cui alla Legge 23
febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.
4. Per le Start Up ad alta tecnologia, che si costituiscono nella forma di società di capitali in
deroga a quanto previsto all’articolo 13 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive
modifiche, il capitale sociale deve essere integralmente versato entro i tre anni successivi alla
data di iscrizione nel Registro delle Società.
5. Con decreto delegato vengono definiti i requisiti oggettivi e soggettivi perché un’impresa
possa essere classificata quale Start Up ad alta tecnologia ed i soggetti che verificano la
corrispondenza ai requisiti richiesti. Inoltre con il medesimo decreto delegato, per le Start Up ad
alta tecnologia, sono previsti e regolamentati:
a) l’emissione delle start up stock option per i lavoratori subordinati ed a contratto;
b) una specifica tipologia di contratti di lavoro, in deroga e ad integrazione della Legge 29
settembre 2005 n. 131;
c) incentivi fiscali per investimenti fatti da altre aziende nelle Start Up;
d) incentivi fiscali per i privati che investono nelle Start Up e che mantengono l’investimento
per un periodo minimo prestabilito;
e) incentivi fiscali nel caso del ri-acquisto delle quote da parte del management o dei
fondatori della Start Up così come nel caso di acquisizione industriale da parte di un’altra
azienda nelle operazioni di Management Leverage Buy Out;
f) permesso di soggiorno speciale, in deroga alla Legge 28 giugno 2010 n. 118, per chi è socio
e/o amministratore e/o ha contratto di lavoro subordinato nelle Start Up.


Art. 22
(Proroghe e irregolarità)

1. I progetti imprenditoriali indicati nel presente Titolo devono essere realizzati e conclusi nel
termine indicato dal progetto stesso, salvo proroghe concesse dal Comitato Tecnico Valutatore
motivate da comprovate circostanze. Tale proroga, sebbene motivata, non potrà superare gli
ulteriori dodici mesi.
2. Annualmente l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio verifica il rispetto delle
condizioni autorizzative. Qualora l’Ufficio rilevi irregolarità e discordanze rispetto al progetto
autorizzato o violazione alle disposizioni della presente legge, dà comunicazione al Comitato
Tecnico Valutatore che decide sulla revoca dei benefici e delle residenze collegate ai progetti
imprenditoriali e ne dà comunicazione agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti.
L’Ufficio di Stato Civile, ricevuta comunicazione di revoca delle residenze, procede alla
cancellazione dai Registri della popolazione residente.

Art. 23
(Gestione relazioni esterne)

1. Al fine di svolgere una adeguata campagna di promozione del sistema economico a sostegno
dell’imprenditoria e delle istituzioni che operano nel settore economico, è dato mandato al
Congresso di Stato di predisporre un piano di comunicazione integrata, con uno specifico
stanziamento di bilancio per l’esercizio 2014, considerando anche il contributo delle associazioni
delle categorie economiche.
2. Per conseguire tale obiettivo il Congresso di Stato dovrà utilizzare prevalentemente risorse
professionali già operanti nella Pubblica Amministrazione o enti partecipati.
3. L’attività dovrà essere svolta definendo obiettivi annuali e pluriennali, coordinando le
attività svolte dalle singole Segreterie di Stato, dagli enti partecipati e dai soggetti che svolgono
attività di promozione e di sostegno del sistema economico.



TITOLO III
ALTRI INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE


Art. 24
(Variazione alle imposte di registro)

1. Fino al 30 giugno 2014 è ridotta al 2,5% l'imposta di registro per il trasferimento a titolo
oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui al n.1, par. 1) della tabella "A"
allegata alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, e per la cessione di quote ereditarie
indivise e di diritti ereditari di cui al n. 3 della medesima tabella. La riduzione non si applica al
trasferimento di immobili a titolo di riscatto derivante dal contratto di leasing.
2. L’imposta di registro sui contratti di locazione di immobili dei centri storici di San Marino
Città e Borgo Maggiore, che vengano locati a studenti iscritti all’Università degli Studi della
Repubblica di San Marino, è ridotta allo 0,5%. A tale fine le parti devono unire al contratto di
locazione ad uso registrazione il certificato di iscrizione all’Università degli Studi della Repubblica di
San Marino per l’anno in cui decorre il contratto medesimo.
3. Il punto 23 della tabella "A" allegata alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, è
modificato come segue:


N Oggetto dell’imposizione Misura
dell’imposta
progressiva
%
Misura
dell’imposta
proporzionale
%
fissa osservazioni
23 Contratti di prestazione
d’opera e di appalto di
Servizi
0.50

Art. 25
(Osservatorio per la gestione integrata e sostenibile dei rifiuti)

1. E' istituito l'Osservatorio per la gestione integrata e sostenibile dei rifiuti prodotti a San
Marino (di seguito Osservatorio).
2. L'Osservatorio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone
apposita relazione che definisce le strategie in materia di gestione dei rifiuti volte a ridurne le
quantità prodotte, a promuovere il riutilizzo/riuso dei prodotti e ad aumentare le quantità di
materiali effettivamente recuperati con l'obiettivo di minimizzare le quantità destinate allo
smaltimento e i relativi costi a carico dei cittadini e delle imprese. Tali strategie sono definite
anche al fine di garantire maggiore efficienza al sistema economico e produttivo e di creare nuove
opportunità imprenditoriali e di occupazione sul territorio e vengono trasmesse al Congresso di
Stato che le adotta con apposita deliberazione.
3. In coerenza con le strategie di cui al comma 2, l'Osservatorio propone alla Commissione
Tutela Ambientale gli obiettivi che il Piano di Gestione dei Rifiuti deve ottemperare. Entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Commissione, anche avvalendosi di
specialisti appositamente incaricati, provvede alla revisione del Piano vigente.
4. L'Osservatorio, inoltre, valuta periodicamente le criticità e le azioni necessarie al
raggiungimento degli obbiettivi del Piano; predispone un dettagliato Programma di
Prevenzione della Produzione dei Rifiuti e vigila sulla sua attuazione per le parti di competenza
della Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici; stimola percorsi partecipati e
costantemente aggiornati, anche alla luce dell’evolversi del quadro normativo nazionale ed
internazionale, delle possibilità tecniche, delle condizioni economiche e sociali, per addivenire a
nuovi e più efficienti modelli di gestione dei rifiuti; fornisce indicazioni all'Autorità per i
servizi e l'energia in merito alle modalità di tariffazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti
urbani; fornisce supporto tecnico e di indirizzo per la formulazione di accordi internazionali in
materia di gestione dei rifiuti.
5. L'Osservatorio è così composto:
- Segretario di Stato con delega all'Ambiente - che lo presiede – o suo delegato;
- Segretario di Stato con delega ai rapporti con l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi
o suo delegato;
- Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi;
- Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Ambiente (U.P.A.);
- un esperto dell’Ufficio Prevenzione e Ambiente (U.P.A.);
- due esperti nominati dalle associazioni ambientaliste;
- due esperti nominati dalle associazioni di categoria.
6. E’ invitato a partecipare ai lavori dell’Osservatorio il Direttore del Corso di Laurea in
Disegno Industriale dell’Università degli Studi di San Marino o suo delegato.
7. I suddetti componenti mettono a disposizione dell’Osservatorio i dati di competenza
relativi alla produzione, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.
8. Fino alla piena operatività dell’Ufficio Prevenzione e Ambiente (U.P.A.), di cui all’articolo
35 dell’Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n.188, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Delegato
27 febbraio 2012 n.13 il Dirigente e l’Esperto dell’Ufficio Prevenzione e Ambiente (U.P.A.) in seno
all’Osservatorio sono sostituiti da un Esperto dell’Unità Operativa di Gestione Ambientale (UOGA)
e da un Esperto del Dipartimento di Sanità Pubblica.
9. Con apposito regolamento il Congresso di Stato può integrare i compiti e regolamentare il
funzionamento dell'Osservatorio, comprese le funzioni di segreteria eventualmente necessarie.

Art. 26
(Reti in fibra ottica)

1. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi è tenuta a completare la propria rete in fibra
ottica su tutto il territorio, integrandola anche con tecnologia su ponti radio digitali, al fine
di rendere effettivo lo sviluppo di impianti a banda larga per l’attuazione dei propri servizi.
2. L’implementazione di tali impianti tecnologici può offrire anche servizi aggiuntivi ad utenti
pubblici e operatori di telecomunicazioni in territorio che ne facciano richiesta.
3. L’’articolo 2 della Legge 25 maggio 1981 n.41, Statuto dell’Azienda Autonoma di Stato per i
Servizi Pubblici, viene integrato al primo comma inserendo il seguente punto 5):
“5) servizi di telecomunicazione a favore della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico
Allargato.”.

Art. 27
(Interventi in materia di utilizzo energetico)

1. E’ dato mandato all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di predisporre uno
studio di fattibilità relativo alla possibilità di:
a) realizzare apposite infrastrutture per il rifornimento di energia elettrica e metano dedicati ai
mezzi di trasporto su ruota;
b) dotare il territorio di infrastrutture per il rifornimento di automezzi a metano;
c) utilizzare per il trasporto pubblico mezzi ad alimentazione elettrica, ibrida o a metano;
d) realizzare un impianto di cogenerazione che garantisca l’apporto energetico per la
climatizzazione invernale dell’Ospedale di Stato;
e) creare riserve energetiche strategiche, anche in forma contrattuale;
f) utilizzare nuove tecnologie per la produzione di energia attraverso risorse presenti in territorio
per la copertura dei consumi pubblici;
g) sviluppare progetti pilota in ambito pubblico nel campo delle energie rinnovabili ad elevato
valore tecnologico.
2. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1 è trasmesso entro il 30 novembre 2013 al
Congresso di Stato che, verificata la sostenibilità economica, avvia l’eventuale fase esecutiva.


TITOLO IV
NORME A SOSTEGNO DEL COMPARTO TURISTICO

Art. 28
(Interventi per lo sviluppo turistico)

1. Al fine di dare adeguato sostegno agli operatori economici impegnati nel promuovere ed
indirizzare l’offerta della destinazione San Marino sui mercati turistici, con decreto delegato sono
regolamentati interventi di sostegno destinati a:
- Agenzie di Viaggio e Tour Operators
Per tutte le imprese di intermediazione turistica che si pongono come obiettivo quello di
sviluppare l’incoming sulla destinazione San Marino sono previsti incentivi al raggiungimento
di una soglia minima di notti/anno trascorse da visitatori nelle strutture ricettive della
Repubblica di San Marino;
- Imprese ricettive, commerciali e della ristorazione
Sono previsti incentivi e norme di sostegno a beneficio della riqualificazione e/o dell’ampliamento
delle strutture alberghiere e dell’ospitalità, con l’obiettivo di incrementare il numero di camere
disponibili sul territorio. Sono altresì considerate misure di sostegno correlate ai volumi di costo
energetico per le strutture ricettive che operano tutto l’anno.
2. Parimenti con decreto delegato, al fine di perseguire l’obiettivo di una sempre crescente
qualità dei servizi offerti, sono introdotti crediti formativi minimi obbligatori per l’aggiornamento
professionale di tutti gli addetti, pubblici e privati, che operano nel campo della ricettività, della
ristorazione, del commercio e dei servizi turistici e culturali.


TITOLO V
POTENZIAMENTO DEL PROGETTO SMAC CARD

Art. 29
(Proroga dei termini)

1. Con la presente legge i termini di cui all’articolo 33, primo comma, della Legge 22 dicembre
2011 n.200 sono prorogati al 31 ottobre 2022.



TITOLO VI
MODIFICHE DELLE NORME IN MATERIA DI PROCEDURA CIVILE

Art. 30
(Modifica all’articolo 1 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche)

1. La procedura sommaria documentale, disciplinata dalla Rubrica VII, paragrafo 154, del
Libro II delle Leges Statutae e dall’articolo 1 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive
modificazioni, si applica, oltre che sulla base dei documenti indicati nel predetto articolo 1
della Legge n.55/1994, anche sulla base di estratti conto bancari con attestazione di conformità alle
scritture contabili fornita da parte del legale rappresentante o dell’amministratore delegato o del
direttore generale dell’istituto di credito, autenticata da notaio.
2. La procedura sommaria documentale applicata sulla base delle parcelle di onorari e
spese professionali può essere attivata, oltre che in presenza di liquidazione dell’autorità
giudiziaria, come previsto dall’articolo 1 della predetta Legge n.55/1994, anche in presenza di
opinamento degli ordini professionali.


TITOLO VII
MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

Art. 31
(Fiscalità attività fiduciaria)

1. L’articolo 38 della Legge 16 dicembre 2004 n. 172 è così modificato:

“Art. 38

I contratti di mandato fiduciario annotati ai sensi delle disposizioni impartite dalla
Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, sono registrati in
esenzione di imposta.”.

2. Il secondo e terzo comma dell’articolo 19 del Decreto-Legge 31 maggio 2012 n.61 sono
abrogati.



Art. 32
(Disposizioni fiscali diverse in materia di leasing e mandato fiduciario)

1. Il contratto mediante il quale vengono trasferiti mandati fiduciari, aventi ad oggetto
partecipazione in società di diritto sammarinese, tra soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17
novembre 2005 n.165 nonché tra società estere che svolgono l’attività fiduciaria in modo
equivalente ai soggetti autorizzati ai sensi della predetta Legge n.165/2005, permanendo il
medesimo fiduciante, sono soggetti all’imposta fissa di registro di € 70,00 per ogni mandato.
2. Il contratto mediante il quale le società fiduciarie di cui al comma che precede
trasferiscono, a qualsiasi titolo, in capo al fiduciante partecipazioni di società di diritto
sammarinese è soggetto all’imposta di registro di € 70,00.
3. A parziale deroga delle disposizioni di cui all’articolo 9 della Legge 19 novembre 2001 n.115,
il trasferimento di contratti di leasing di beni immobili fra soggetti autorizzati ai sensi della Legge
17 novembre 2005 n.165, permanendo all’atto del trasferimento il medesimo locatario, è soggetto
all’imposta di registro in misura fissa pari ad €155,00 ed alle imposte di trascrizione e voltura
dello 0,10% ciascuna applicate alla base imponibile determinata dalla somma dei valori delle
operazioni finanziarie così come risultano da ciascun contratto, ferma restando l’applicazione
dell’imposta minima prevista per entrambe le formalità.
4. Le imposte di cui al comma precedente sono applicate anche nei casi di trasferimento di
proprietà, ad un nuovo soggetto locatore, di bene immobile già oggetto di contratto di locazione
finanziaria che, a seguito di risoluzione anticipata dovuta ad inadempimento dell’utilizzatore, è
tornato nella disponibilità del soggetto locatore. Il bene immobile così trasferito dovrà essere
oggetto di un nuovo contratto di locazione finanziaria da stipularsi entro trentasei mesi dall’atto di
acquisto. In caso contrario l’acquirente (o soggetto locatore) dovrà corrispondere la differenza
sulle imposte dovute.
5. A parziale deroga delle disposizioni di cui alla tabella dell’articolo 8 della Legge 19
novembre 2001 n.115, il trasferimento di contratti di leasing di beni mobili fra soggetti autorizzati
ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, permanendo all’atto del trasferimento il medesimo
locatario, è soggetto all’imposta di registro in misura fissa pari ad € 70,00.
6. Sono abrogati il primo comma dell’articolo 4 del Decreto-Legge 22 settembre 2011 n.149 e
l’articolo 58 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e successive modifiche.



Art. 33
(Canalizzazione operazioni di pagamento)

1. Tutti gli accrediti di emolumenti derivanti da lavoro dipendente prestato presso la Pubblica
Amministrazione, Enti Pubblici e società con partecipazione statale devono avvenire
esclusivamente per il tramite di bonifico bancario avente come banca beneficiaria un istituto
bancario operante nella Repubblica di San Marino.
2. Tale disposizione si applica a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che hanno un
contratto di consulenza, fornitura, collaborazione con i soggetti di cui al comma precedente, non
occasionale o per importi superiori a € 5.000,00= per esercizio finanziario.



Art. 34
(Aggiornamento definizione di servizi di pagamento ai fini SEPA)

1. La lettera I dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 è così sostituita:
“I. Servizi di pagamento
Per servizi di pagamento si intendono:
a) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte
le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
b) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le
operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
c) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento
presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi
di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi
analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
d) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito
accordata ad un utente di servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi
analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
e) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
f) rimessa di denaro;
g) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di
pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il
pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o
informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utente di servizi di pagamento
e il fornitore di beni e servizi.”.



Art. 35
(Interventi a sostegno della stabilità finanziaria del sistema creditizio)

1. Al comma 6 dell’articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165, dopo il punto e) è inserito
il seguente punto e bis):
“e bis) la comunicazione è rivolta a centrali rischi pubbliche o private estere, nell’ambito dei
processi di valutazione del merito di credito della clientela e nell’interesse della stessa
ad ottenere prestazioni o finanziamenti; rientrano in tale fattispecie anche le
comunicazioni successive all’erogazione del finanziamento inerenti il rispetto degli
adempimenti contrattuali;”.

TITOLO VIII
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 36
Sviluppo ed implementazione del settore farmaceutico, parafarmaceutico, omeopatico, degli
integratori alimentari, dei prodotti della salute e del benessere fisico)

1. Nei limiti della legge e fatte salve le prerogative esclusive dell’I.S.S. anche con riferimento
alla Legge 21 gennaio 2010 n.7, al fine di:
a) garantire l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa
della salute con particolare riferimento alla tracciabilità e modalità di trasporto e
conservazione;
b) provvedere al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-
finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica;
c) assicurare innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in
particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le
malattie rare;
d) rafforzare i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali
(EMA) e con gli altri organismi internazionali, favorire e premiare gli investimenti in Ricerca e
Sviluppo (R&S) in San Marino, promuovendo e premiando la innovatività, dialogare ed
interagire con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e
delle imprese produttive e distributive;
e) promuovere la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle best
practices internazionali, in un’ottica di sviluppo e di implementazione della competitività e
redditività della produzione, commercializzazione, deposito, distribuzione, vendita, sviluppo,
ricerca, regolazione della promozione dei prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, omeopatici,
degli integratori alimentari, ed in genere dei prodotti riferiti alla salute e al benessere fisico;
f) favorire l’innovazione organizzativa, la realizzazione di maggiori economie e una migliore
qualità dei servizi prestati in tale ambito, sulla base degli enunciati di cui sopra che
disciplinano organicamente, secondo le prassi e g l i standard normativi internazionali in
materia;
è dato mandato al Congresso di Stato di adottare appositi decreti delegati che disciplinino
organicamente i settori:
- farmaceutico
- parafarmaceutico
- omeopatico
- integratori alimentari
- dispositivi medici
- biocidi.

TITOLO IX
SVILUPPO DELL’INDUSTRIA AUDIO-VISIVA

Art. 37
(Sviluppo ed implementazione del settore audio-visivo)

1. In un’ottica di sviluppo e di implementazione della competitività e redditività della
produzione, commercializzazione, distribuzione e vendita dei prodotti dell’industria audio- visiva,
il Congresso di Stato adotta apposito decreto delegato, che disciplina organicamente il settore
suddetto, secondo le prassi e gli standard normativi internazionali in materia.

TITOLO X
COMUNICAZIONE


Art. 38
(Lingua degli atti normativi)

1. Con decreto delegato da adottarsi entro il 31 dicembre 2013 saranno assunte le necessarie
disposizioni affinché gli atti normativi principalmente in materia economica, finanziaria e fiscale,
adottati dal Consiglio Grande e Generarle, dal Congresso di Stato, da altre istituzioni, organi, enti
ed uffici pubblici siano tradotti ufficialmente in lingua inglese dopo la loro promulgazione o
emanazione.
2. Con lo stesso decreto verranno determinate le modalità organizzative ed attuative del
servizio.

TITOLO XI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 39
(Norme finali)

1. I parametri di accesso ai benefici di cui al Titolo I possono essere modificati con decreto
delegato.

Art. 40
(Abrogazioni)

1. E’ abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge ed in particolare:
- il Decreto Delegato 29 maggio 2007 n.65.
- l’articolo 57 della Legge 16 dicembre 2004 n.172.

Art..41
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 27 giugno 2013/1712 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini