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Decreto-Legge 27 Giugno 2013 N.72 - Misure Urgenti A Sostegno Di Operazioni A Tutela Del Risparmio


Published: 2013-06-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984361/decreto-legge-27-giugno-2013-n.72---misure-urgenti-a-sostegno-di-operazioni-a-tutela-del-risparmio.html

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LEGGE 30 novembre 1995 n

 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 27 giugno 2013 n.72

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e precisamente la necessità e l’urgenza di garantire l’interesse pubblico alla tutela del
risparmio e, di conseguenza, alla stabilità del sistema creditizio sammarinese, attraverso il sostegno
di indifferibili operazioni di sistema atte a tutelare i depositanti;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 41 adottata nella seduta del 19 giugno 2013;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


MISURE URGENTI A SOSTEGNO DI OPERAZIONI A TUTELA DEL RISPARMIO


Art. 1

1. Il presente decreto-legge istituisce strumenti a sostegno delle operazioni di sistema a
salvaguardia del risparmio e della stabilità del sistema bancario.
2. Gli istituti di credito che, su autorizzazione dalla Banca Centrale, acquisiscono le attività e le
passività dei soggetti bancari sammarinesi al fine di rimuovere i presupposti per l’immediato avvio
da parte della medesima Autorità di Vigilanza di procedimenti di amministrazione straordinaria o
di liquidazione coatta amministrativa a carico della banca cedente, previo parere favorevole del
Comitato Credito e Risparmio possono accedere ai benefici di cui al successivo articolo 2 nonché
alle facilitazioni creditizie di cui al successivo articolo 4.
3. Il Comitato per il Credito ed il Risparmio può quindi rilasciare parere favorevole ai sensi e
per gli effetti del presente articolo solo qualora, con delibera del Coordinamento della Vigilanza,
venga riconosciuto dalla Banca Centrale il concorso delle seguenti condizioni:
a) lo stato di grave crisi patrimoniale della banca cedente, di gravità tale da comportare
l’immediata adozione di un procedimento straordinario;
b) l’indisponibilità della compagine azionaria ad apportare ulteriori risorse patrimoniali, in misura
sufficiente e tempestiva;
c) la possibilità, per effetto dell’ordinata cessione di attività e passività in via preventiva rispetto
all’adozione di procedimenti straordinari, di contenere gli effetti negativi della crisi sul sistema
bancario e sull’intero sistema economico sammarinese.
4. La misura massima dei benefici per ogni banca aderente all’operazione è pari
all’ammontare dell’eventuale saldo negativo dato dalla differenza fra gli attivi e i passivi trasferiti
al momento dell’acquisizione. Il predetto ammontare viene rettificato annualmente in aumento o
in diminuzione durante il periodo temporale di cui al successivo articolo 3 in ragione:
a) delle perdite subite in seguito al realizzo degli attivi ceduti;

b) degli accantonamenti prudenziali che le banche cessionarie saranno tenute ad effettuare entro
12 mesi dalla data dell’operazione di cui ai commi precedenti in relazione alla corretta
valutazione degli attivi acquisiti, dette rettifiche saranno tecnicamente condivise con l’Autorità
di Vigilanza;
c) sulla base dell’andamento del valore patrimoniale netto (N.A.V.) della quota, qualora le banche
a loro volta conferiscano anche parte dei predetti attivi in un fondo comune di investimento di
diritto sammarinese.
5. Ai fini della determinazione della perdita si tiene conto di ogni utilità che dovesse derivare
alle banche cessionarie nell’ambito delle operazioni di realizzo ovvero a seguito delle azioni di
responsabilità e risarcitorie.
6. Lo Stato, per il tramite dell’Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, e/o le
banche cessionarie, anche disgiuntamente tra loro, sono ad ogni effetto equiparate ai creditori
sociali ed hanno pertanto facoltà di esercitare l’azione di responsabilità di cui all’articolo 56,
comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, ferma restando l’ulteriore
esperibilità delle azioni, anche di responsabilità di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165. Qualora
le azioni di responsabilità vengano esercitate dalle banche cessionarie e non direttamente dallo
Stato, per il tramite dell’Eccellentissima Camera, a quest’ultima la banca cessionaria deve
riconoscere il provento netto ricavato dall’esercizio delle predette azioni fino alla concorrenza della
misura massima dei benefici alla stessa riconosciuti, salvo che non sia già stato computato ai sensi
del precedente comma 5.

Art. 2

1. Le banche che partecipano alle operazioni di cui al precedente articolo 1, fatto salvo quanto
previsto al comma 3 del medesimo articolo, hanno diritto ad uno sgravio fiscale da utilizzare:
a) a compensazione del pagamento dell’imposta dovuta dalla banca sul suo reddito;
b) a compensazione del versamento allo Stato delle ritenute applicate ai sensi dell’articolo 39 della
Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche operate dalla banca in qualità di sostituto
d’imposta;
c) a compensazione delle imposte di registro, ipotecarie, di trascrizione, di voltura, catastali e di
bollo.
2. In considerazione della condizione della straordinarietà e della valenza di tali interventi ai
fini occupazionali, è altresì consentita la compensazione del versamento dei contributi
previdenziali per i lavoratori dipendenti che saranno pertanto a carico dello Stato.
3. Dell’applicazione dei predetti benefici è tenuto conto nell’ambito della determinazione delle
previsioni di entrata sul Bilancio dello Stato.

Art. 3

1. Le banche di cui al precedente articolo 1 possono avvalersi indistintamente degli sgravi di
cui all’articolo 2 a decorrere dall’anno fiscale in cui si concretizza l’operazione prevista all’articolo 1,
nelle seguenti modalità:
 per i primi sei anni fiscali sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 15%
dell’ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti;
 per i successivi anni fiscali, sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 5%
dell’ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti e fino a completo utilizzo degli stessi.
2. Le quote di cui al comma precedente sono adeguate sulla base delle eventuali rettifiche
previste al precedente articolo 1.
3. L’utilizzo dei benefici deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e nella
dichiarazione del sostituto d’imposta relativa ad ogni esercizio fiscale.

Art. 4

1. A sostegno delle banche cessionarie di cui all’articolo 1 ed in presenza di eventuali tensioni
di liquidità derivanti dai rimborsi che le stesse banche potrebbero sostenere a fronte delle passività
acquisite nell’ambito delle operazioni di cui sopra, la Banca Centrale potrà concedere linee di
credito commisurate all’effettivo fabbisogno di liquidità e subordinatamente alla presentazione di
adeguate garanzie.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente i predetti finanziamenti saranno assistiti
da fideiussione dello Stato nella misura massima del 50% delle passività acquisite e comunque non
superiore all’ammontare del finanziamento erogato.
3. Le modalità di rilascio della fideiussione di cui al comma precedente saranno previste da
apposito regolamento del Congresso di Stato.


Art. 5

1. Gli atti di cessione degli attivi e dei passivi alle banche, nell’ambito delle operazioni di cui
all’articolo 1, nonché gli eventuali successivi atti di trasferimento degli stessi attivi a società veicolo,
o fondi comuni di investimento, per agevolare le operazioni di realizzo sono esenti dalle imposte di
registro, bollo, trascrizione e voltura.
2. La Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio potrà stabilire, mediante circolare,
specifiche disposizioni applicative del presente decreto tenuto conto degli elementi dei contratti di
acquisizione degli attivi e dei passivi di cui all’articolo 1.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 giugno 2013/1712 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini