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Decreto - Legge 12 Luglio 2013 N.82 - Disposizioni Urgenti Recanti Modifiche Alla Normativa Di Prevenzione E Contrasto Del Riciclaggio E Del Finanziamento Del Terrorismo


Published: 2013-07-12
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LEGGE 30 novembre 1995 n
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 12 luglio 2013 n.82


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e precisamente:
- la necessità di rafforzare l’integrità e la solidità del sistema economico finanziario
sammarinese e la collaborazione internazionale della Repubblica di San Marino nel
contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché nella tutela della sicurezza
nazionale ed internazionale;
- l’urgenza di dare immediata esecutività alle norme utili a tale scopo e di adeguare la
normativa nazionale anche alla luce della necessità di un rapido adeguamento agli standard
internazionali più recenti;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 16 adottata nella seduta del 9 luglio 2013;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI URGENTI RECANTI MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO


TITOLO I
MODIFICHE ALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92

Art. 1

1. L’articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall’articolo 1 del
Decreto - Legge 11 novembre 2010 n. 181 ed in seguito dall’articolo 1 del Decreto - Legge 26 luglio
2010 n. 134, è modificato come segue:
a) al comma 1, la lettera d) è così riscritta: “d) “banca di comodo”: un soggetto che svolge
attività equivalenti a quelle previste all’Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165, che
sia stato autorizzato o costituito in una giurisdizione, in cui non ha alcuna presenza fisica, e
che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato, sottoposto a una effettiva
vigilanza consolidata. Si ha presenza fisica solo quando la direzione e gestione sono
effettivamente esercitate nel Paese. Non equivale a presenza fisica la semplice esistenza nel
Paese di un agente locale o di personale non dirigenziale;”

b) al comma 1, la lettera n) è così riscritta: “n) “persona politicamente esposta”: la persona
fisica, individuata sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico alla presente legge, che
occupa o ha occupato, a San Marino o all’estero, importanti cariche pubbliche”.

Art. 2

1. L’articolo 4 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall’articolo 2 del
Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181), è
sostituito dal seguente:

“Art. 4
(Funzioni dell’Agenzia di informazione finanziaria)

1. All’Agenzia sono attribuite le seguenti funzioni:
a) ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e altre comunicazioni previste per legge;
b) svolgere l’indagine finanziaria sulle segnalazioni ricevute o, anche d’iniziativa, sul
complesso di dati e informazioni di cui essa dispone relativamente al riciclaggio, ai reati
presupposto associati e al finanziamento del terrorismo;
c) segnalare all’Autorità giudiziaria penale i fatti che potrebbero costituire riciclaggio o
finanziamento del terrorismo;
d) emanare Istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo;
e) vigilare sul rispetto degli obblighi della presente legge e delle relative Istruzioni emanate
dall’Agenzia, seguendo un approccio in funzione del rischio;
f) partecipare ai lavori degli organismi nazionali e internazionali impegnati nella
prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
g) collaborare, anche scambiando informazioni, con le autorità competenti nazionali e le
omologhe autorità estere, tramite canali di comunicazione dedicati e protetti.!.
2. L’Agenzia analizza e studia i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3 L’Agenzia monitora il corretto adempimento da parte dei soggetti designati di cui
all’articolo 17 agli obblighi di cui alla presente legge, nelle forme e nei modi da essa stabiliti,
anche con l’ausilio di informative periodiche e questionari.”.

Art. 3

1. L’articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“Art. 5
(Poteri dell’Agenzia di informazione finanziaria)

1. Per l’espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge, l’Agenzia, con atto scritto e
motivato in relazione alle finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, ha il potere di:
a) ordinare ai soggetti designati l’esibizione o la consegna di documenti, anche in originale, o
la comunicazione di dati e informazioni, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti,
anche a seguito di accesso ispettivo;
b) chiedere alla Banca Centrale, alle Amministrazioni pubbliche e alle autorità di polizia la
comunicazione di dati o informazioni o l’esibizione o la consegna di atti o documenti
secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’Agenzia;

c) eseguire ispezioni presso i soggetti designati. Se il soggetto designato si avvale di soggetti
esterni per l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, le ispezioni possono
essere eseguite anche presso tali soggetti;
d) disporre il blocco di beni, fondi o altre risorse economiche qualora vi sia un fondato motivo
di ritenere che tali beni, fondi o risorse provengano da riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo o possano essere impiegati per commettere tali condotte;
e) sospendere, anche su richiesta dell’autorità giudiziaria penale o di una unità di
informazione finanziaria estera, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni
sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
f) assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini
delle indagini relative ai misfatti di riciclaggio, ai reati presupposto associati ed al
finanziamento del terrorismo, nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla
presente legge;
g) ordinare ai soggetti finanziari, anche su richiesta di una unità di informazione finanziaria
estera e per un periodo determinato, il monitoraggio di uno o più rapporti continuativi
intrattenuti, secondo le modalità e i termini stabiliti dall’Agenzia;
h) informare, a fini preventivi, i soggetti di cui all’articolo 18 della presente Legge in merito ad
operazioni, anche solo tentate, o in relazione a soggetti e circostanze che possono
comportare un rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
2. Nell’esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, l’Agenzia può avvalersi di personale
di polizia.
3. L’Agenzia annota secondo le modalità ritenute più idonee, anche sommariamente, tutte le
attività svolte. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni della presente legge, l’Agenzia
redige verbale delle informazioni assunte a norma del comma 1, lettera f).
4. L’Autorità giudiziaria può delegare all’Agenzia il compimento di atti di indagine nell’ambito
di procedimenti relativi ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché ai
reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge. In tal caso l’Agenzia opera
come polizia giudiziaria. Gli atti compiuti su delega dell’Autorità giudiziaria sono documentati
tramite verbale.”.

Art. 4

1. L’articolo 16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall’articolo 6 della
Legge 19 giugno 2009 n.73, è sostituito come segue:

“Art. 16
(Collaborazione con autorità estere)

1. L’Agenzia collabora anche scambiando informazioni, sulla base della reciprocità, con le
autorità estere che svolgono, in tutto o anche in parte, funzioni equivalenti o analoghe alle
proprie. Tale scambio di informazioni può avvenire a richiesta o di iniziativa.
2. Le omologhe autorità estere devono garantire le medesime condizioni di riservatezza delle
informazioni assicurate dall’Agenzia al fine di non pregiudicare l’esito delle indagini finanziarie
o della richiesta di informazioni.
3. L’Agenzia, al fine di disciplinare l’attività di collaborazione di cui al comma 1, può stipulare
appositi protocolli d’intesa che, una volta siglati, verranno portati a conoscenza del Comitato per
il Credito e il Risparmio.
4. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate dalle autorità estere a solo fine di
prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del
terrorismo. Esse non possono essere inoltrate a terzi senza il preventivo consenso scritto
dell’Agenzia e sono soggette al segreto d’ufficio.

5. Le informazioni scambiate non possono essere utilizzate per avviare o proseguire
accertamenti amministrativi, di polizia o giudiziari senza il preventivo consenso scritto
dell’Agenzia.
6. L’Agenzia scambia con le omologhe autorità estere tutte le informazioni che essa è in grado di
ottenere a livello nazionale.”.

Art. 5

1. La lettera c), dell’articolo 18, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificata come segue:
“c) l’Ente Poste quando offre i servizi finanziari postali descritti nell’Allegato A) di cui alla
Legge 21 maggio 2012 n.54;”.

Art. 6

1. La lettera f), dell’articolo 18, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è eliminata.

Art. 7

1. All’articolo 19, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato
dall’articolo 6 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134 ed in seguito sostituito dall’articolo 8 del
Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181), le
lettere l) e m) sono sostituite dalle seguenti lettere:
“l) commercio di pietre o metalli preziosi;
m) noleggio di beni mobili registrati;”.

2. All’articolo 19, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato
dall’articolo 6 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134 ed in seguito sostituito dall’articolo 8 del
Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181), è
aggiunta la seguente lettera:
“n) attività professionale di recupero crediti per conto terzi.”.

Art. 8

1. Il comma 4, dell’articolo 23, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato
dall’articolo 9 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

“4. La verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo può essere completata nel più breve
tempo possibile, e comunque entro 10 giorni lavorativi, dopo l’instaurazione di un rapporto
continuativo, qualora vi sia basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e se
ciò sia necessario per non interrompere il normale svolgimento dell’attività. Al cliente può
essere consentito l’uso del rapporto continuativo prima che la verifica venga completata, solo
qualora ricorrano le condizioni previste dalle procedure interne di gestione del rischio di cui si è
dotato il soggetto designato. Tali procedure devono includere limitazioni anche in relazione al
numero, tipo o ammontare delle operazioni che il cliente può svolgere.”.

Art. 9

1. L’articolo 26, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall’articolo 11 del
Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:


“Art. 26
(Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela)

1. I soggetti designati possono, sotto la propria responsabilità e sulla base di un’adeguata
valutazione del rischio, adempiere gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela,
se questa è:
a) un soggetto finanziario di cui all’articolo 18, lettere a), b) e c);
b) un soggetto estero che svolge in via principale un’attività riconducibile alle attività riservate
di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165,
insediato in uno Stato che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge
e prevede la vigilanza e il controllo del rispetto degli obblighi di prevenzione e contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
c) un soggetto estero che svolge un’attività equivalente a quella indicata all’articolo 18, comma
1, lettera c) insediato in uno Stato che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla
presente legge e prevede la vigilanza e il controllo del rispetto degli obblighi di prevenzione
e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
d) una società quotata in un mercato regolamentato di uno Stato, purché tale mercato sia
sottoposto a regole di funzionamento conformi o equivalenti a quelle previste dalla
normativa comunitaria;
e) un’Amministrazione pubblica.
2. I soggetti designati possono adempiere gli obblighi semplificati di adeguata verifica della
clientela, in relazione a:
a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio
unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;
b) forme pensionistiche complementari a condizione che esse non prevedano clausole di
riscatto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi
previste dalla normativa vigente;
c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di
pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole
non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri
diritti.
3. L’Agenzia può indicare con istruzioni categorie di soggetti, di prodotti o servizi caratterizzate
da un potenziale basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, per i quali si
applicano gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, i soggetti designati devono raccogliere i dati e le
informazioni sufficienti per stabilire se la clientela possa rientrare nei presenti casi.
5. Ai soggetti designati non è consentito applicare obblighi semplificati di adeguata verifica in
presenza di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ovvero nelle situazioni che
per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo.
6. In ogni caso ai soggetti designati non è consentito applicare obblighi semplificati di adeguata
verifica nei casi in cui il cliente ha sede o residenza in Paesi sottoposti a monitoraggio da parte
del GAFI o altro organismo internazionale impegnati nell’attività di prevenzione e contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.”.

Art. 10

1. È abrogato l’articolo 26 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92, introdotto dall’articolo 10 del
Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181).





Art. 11

1. L’articolo 28 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“Art. 28
(Divieto di operare con banche di comodo)

1. Ai soggetti finanziari è vietato instaurare e mantenere rapporti con una banca di comodo o
con un soggetto finanziario estero che notoriamente consenta a banche di comodo di utilizzare i
propri conti.
2. I soggetti finanziari devono accertarsi che il soggetto finanziario estero non permetta che i
propri conti siano utilizzati da banche di comodo.
3. I rapporti in essere devono essere chiusi immediatamente, fatti salvi gli obblighi di
astensione e segnalazione di cui agli articoli 24 e 36 della presente legge.”.

Art. 12

1. L’articolo 29 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall’articolo 13 del
Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

“Art. 29
(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi)

1. I soggetti designati possono fare affidamento sull’adempimento degli obblighi di cui
all’articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c) effettuato da soggetti terzi con i quali i clienti abbiano
rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico di eseguire un’operazione
occasionale. A tal fine, i soggetti terzi sono tenuti a rilasciare, se richiesto dal cliente, idonea
attestazione di aver adempiuto gli obblighi di adeguata verifica della clientela. I soggetti
designati sono, anche in tal caso, responsabili finali dell’adempimento degli obblighi di
identificazione e verifica dell’identità della clientela.
2. I soggetti designati devono accertarsi che ai fini del presente articolo i soggetti terzi siano
soggetti finanziari di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) e all’articolo 26, comma 1,
lettera b).
3. I soggetti designati devono accertarsi che i soggetti terzi siano in grado di adempiere agli
obblighi di adeguata verifica e che mettano immediatamente a disposizione degli stessi soggetti
designati, senza ritardo e a semplice richiesta, le informazioni acquisite in adempimento degli
obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alle attività indicate all’articolo 22, comma 1,
lettere a), b) e c).
4. L’Agenzia può individuare con proprie istruzioni altre categorie di soggetti terzi su cui i
soggetti designati possono fare affidamento per evitare la ripetizione degli obblighi indicati
all’articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c).”.

Art. 13

1. Dopo l’articolo 33 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è inserito il seguente:


“Art. 33 bis
(Collaborazione dei soggetti designati con le controparti estere)


1. Quando un soggetto designato, nell’esercizio della propria attività caratteristica e al fine di
instaurare o mantenere un rapporto continuativo ovvero eseguire una operazione
occasionale o una prestazione professionale, intraprende relazioni con un soggetto estero
sottoposto ad obblighi analoghi a quelli previsti al Titolo III della presente Legge, questi ha
l’obbligo di fornire, su richiesta del soggetto estero che contenga espresso riferimento alla
necessità di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dalla propria
normativa nazionale, tutte le informazioni richieste e necessarie all’assolvimento di tali
obblighi.”.

Art. 14

1. All’articolo 42, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato
dall’articolo 17 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, sono eliminate le seguenti parole:
“organizzati in forma societaria”.

Art. 15

1. L’articolo 43 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall’articolo 16 del
Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181), è
modificato come segue:

“Art. 43
(Responsabile incaricato presso i soggetti non finanziari)

1. I soggetti non finanziari devono nominare un responsabile incaricato. Per quanto
applicabili valgono le disposizioni di cui all’articolo 42.”.

Art. 16

1. Il comma 3 dell’articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato
dall’articolo 19 del Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:
“3. I soggetti designati devono promuovere la formazione continua del personale anche
mediante la partecipazione a specifici programmi di formazione in materia di prevenzione e
di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tale formazione deve
garantire che i dipendenti siano informati dei nuovi sviluppi in materia di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo, comprese le informazioni sulle tecniche, metodi e tendenze e
abbiano un’adeguata comprensione della normativa vigente e delle istruzioni emanate
dall’Agenzia, con particolare riferimento agli obblighi in materia di adeguata verifica della
clientela e di segnalazione di operazioni sospette.”.

Art. 17

1. Il comma 7 dell’articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato
dall’articolo 19 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:
“7. I soggetti designati devono adottare procedure rigorose di selezione del personale e dei
collaboratori in relazione al ruolo, alle funzioni o alle mansioni cui sono destinati. I soggetti
designati devono altresì adottare procedure che impongano controlli successivi
all’assunzione che dovranno essere ripetuti nel corso del rapporto di lavoro.”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato
dall’articolo 19 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134 e dal precedente comma, è aggiunto il
seguente comma :

“8. Le politiche, le procedure ed i controlli interni di cui ai precedenti commi devono
riguardare, tra l’altro, gli obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi di
registrazione e segnalazione di operazione sospetta, nonché l’individuazione di operazioni
che, per la complessità, per l’importo insolitamente elevato, per lo schema insolito di
esecuzione o per l’assenza di uno scopo lecito o di una giustificazione economica apparente,
necessitano di una concreta verifica di compatibilità rispetto al profilo del cliente stesso.”.

Art. 18

1. Dopo le parole: “TITOLO IV
MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO E L’ATTIVITÁ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA
INTERNAZIONALE” della Legge 17 giugno 2008 n. 92, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 45 bis
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano con riferimento al tempestivo
congelamento di beni o fondi, volto ad assicurare che tali beni, fondi o altra utilità non
siano resi disponibili, direttamente o indirettamente, a beneficio di:
a) qualsiasi persona o entità, designata o sottoposta all’autorità del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato, ai sensi del capitolo VII della
Carta delle Nazioni Unite, anche in conformità della risoluzione 1267 (1999), 1988
(2011), 1989 (2011) e delle sue successive risoluzioni;
b) qualsiasi persona o entità designata ai sensi della Risoluzione delle Nazioni Unite
1373 (2001);
c) qualsiasi persona o entità, designata o sottoposta all’autorità del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato, ai sensi del capitolo VII della
Carta delle Nazioni Unite, anche in conformità delle risoluzioni in materia di
prevenzione, soppressione e interruzione della proliferazione delle armi di
distruzione di massa e del suo finanziamento.”.

Art. 19

1. L’articolo 46, comma 1, lettera a) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:
“a) il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute o controllate,
direttamente o indirettamente, da persone, enti o gruppi inclusi nelle liste predisposte
dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o da persone, enti o gruppi designati ai sensi
della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373(2001), nonché da
beni o fondi derivati o generati da fondi o altra utilità detenuti o controllati,
direttamente o indirettamente, da persone incluse nelle liste, da terroristi, da coloro
che finanziano il terrorismo o da organizzazioni terroristiche, nonché da persone che
agiscono per conto di essi o sottoposte alla loro direzione;”.

Art. 20

1. All’articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è aggiunto il seguente comma:
“7. Il Congresso di Stato può altresì imporre misure restrittive supplementari a quelle
previste nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo
Comitato.”.

Art. 21


1. Dopo l’articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 sono introdotti i seguenti articoli:

“Art. 47 bis
(Procedura di rimozione da una lista delle Nazioni Unite)

1. La rimozione di un nominativo da una lista del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
o di un suo Comitato, ai sensi dell’articolo 45 bis, comma 1, lettera b), può avvenire con una
delle seguenti modalità:
a) attraverso il focal point istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite,
b) attraverso canali diplomatici.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1 lettera a), gli individui, i gruppi e le entità inseriti
nella lista dei Comitati delle sanzioni ONU possono sottoporre una istanza direttamente al
focal point istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, volta ad adottare le
misure necessarie alla rimozione dei loro nominativi dalla suddetta Lista.
3. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera b), senza pregiudizio alla procedura
descritta nel comma precedente, gli individui, i gruppi e le entità indicate nella lista, i quali
abbiano cittadinanza sammarinese, ovvero residenza o sede nella Repubblica di San
Marino, possono avanzare istanza scritta e motivata al Comitato per il Credito e il
Risparmio, per il tramite della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri o sua Missione o
Rappresentanza, affinché invii una apposita richiesta al focal point affinché siano assunte le
misure necessarie alla rimozione dei loro nominativi dalla lista.

Art. 47 ter
(Revoca e revisione del congelamento)

1. Nei casi previsti dall’art. 45 bis, comma 1, lettera b):
a) il congelamento di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a) può essere revocato in
qualunque momento dal Congresso di Stato mediante apposita Delibera a seguito di
richiesta di almeno un membro del Comitato per il Credito e il Risparmio, o su istanza di
chiunque dichiari di esserne colpito, quando non ci sono più ragionevoli motivi per
ritenere che gli individui, i gruppi e le entità colpiti da tale misura possano commettere o
tentare di commettere o partecipare o facilitare la commissione degli atti menzionati
nell’articolo 1, comma 1, lettere k) e p).
b) il congelamento di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a) deve essere automaticamente
riconsiderato ogni 60 giorni e deve essere revocato quando non ci siano più ragionevoli
motivi per credere che gli individui, i gruppi e le entità colpiti da tale provvedimento
possano commettere o tentare di commettere o partecipare o facilitare la commissione
degli atti menzionati nell’articolo 1, comma 1, lettere k) e p).
2. Su richiesta di chiunque sia stato colpito dal congelamento di cui all’articolo 46, comma 1,
lettera a) il Comitato per il Credito e il Risparmio può:
a) assegnare al richiedente fondi necessari per le spese primarie, che includano generi
alimentari, affitto o mutuo, medicine o trattamenti medici, tasse, premi assicurativi e
bollette;
b) assegnare al richiedente fondi necessari per il pagamento esclusivo di ragionevoli
compensi e rimborsi legati a prestazioni legali;
c) assegnare al richiedente fondi necessari per il pagamento esclusivo di imposte relative
alla gestione dei beni congelati.
3. Ai fini indicati dall’articolo 45 bis, comma 1, lettere a) e c), in luogo delle norme di cui ai
commi che precedono si applicano le disposizioni stabilite dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite o di un suo Comitato.”.


Art. 22

1. L’articolo 49, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, come modificato dall’articolo 20
del Decreto - Legge 11 novembre 2010 n. 181, è così modificato:
“1. Il Comitato per il Credito e il Risparmio, di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e
successive modifiche, è l’autorità competente ai fini della designazione e delle altre azioni
conseguenti quali cancellazione e abrogazione dell’ordine di congelamento. Il Comitato
inoltre valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche
presentate dai soggetti interessati. La decisione deve essere adottata senza ritardo.”.

Art. 23

1. L’articolo 52 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“Art. 52
(Formazione del personale di polizia)

1. I Corpi di polizia devono assicurare la formazione del proprio personale in materia di indagini
finanziarie e, a tal fine, promuovono corsi e cicli di addestramento.”.

Art. 24

1. Dopo l’articolo 65 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è introdotto il seguente:

“Art. 65 bis
(Violazioni degli obblighi di monitoraggio)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, senza giustificato motivo, non osserva, ritarda o
ostacola l’esecuzione di un ordine di monitoraggio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 50.000,00 euro.”.

Art. 25

1. Dopo l’articolo 95 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è introdotto il seguente:

“Art.95 bis
(Estinzione del diritto alla restituzione in relazione ai rapporti per i quali non risultano
adempiuti gli obblighi di adeguata verifica e ai libretti di deposito al risparmio al portatore)

1. I rapporti per i quali alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati adempiuti gli obblighi di
adeguata verifica sono estinti ex lege a far data dal 1° gennaio 2014.
2. Entro il 15 gennaio 2014 i soggetti designati devono comunicare all’Agenzia di Informazione
Finanziaria i rapporti in essere per i quali non siano stati in grado di adempiere gli obblighi
di adeguata verifica della clientela alla data del 31 dicembre 2013.
3. Il diritto alla restituzione delle somme derivanti dall’estinzione ex lege dei rapporti di cui al
primo comma e dei libretti di deposito al risparmio al portatore, non estinti o non convertiti
in rapporti nominativi nei termini previsti dal Decreto - Legge 22 settembre 2009 n.136, a
parziale deroga delle disposizioni dello stesso e delle disposizioni di cui all’articolo 6 del
Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.136, si estingue il 1° gennaio 2014.
4. Con apposito regolamento saranno disciplinati i criteri, le modalità e i tempi di
trasferimento sul fondo di garanzia dei depositanti delle somme di danaro presenti sui
rapporti e nei libretti indicati nei commi 1 e 3. Con il medesimo regolamento saranno altresì

disciplinati gli ulteriori effetti derivanti dalla estinzione dei rapporti e dei diritti di cui ai
commi precedenti.”.

Art. 26

1. L’articolo 1 dell’Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato
dall’articolo 29 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

“Art. 1
(Persone politicamente esposte di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n)

1. Per “persona politicamente esposta” si intende la persona fisica, che occupa o ha occupato, a
San Marino o all’estero, importanti cariche pubbliche, comprese quelle di seguito indicate,
anche se diversamente denominate:
1) capo di Stato, capo di Governo, ministro, vice ministro, sottosegretario, parlamentare, alto
funzionario di partito politico o politico di alto livello.
2) membro di organi giudiziari le cui decisioni non sono generalmente soggette ad ulteriore
impugnazione,
3) membro di consiglio di amministrazione di banche centrali o di autorità di vigilanza,
4) ambasciatore, incaricato d’affari, ufficiale di alto livello delle forze armate,
5) membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo
Stato,
6) membro di direzione, di consiglio di amministrazione o avente equivalente posizione
apicale in un'organizzazione internazionale;
2. Devono essere trattate come persone politicamente esposte le seguenti persone:
a) i familiari diretti delle persone indicate al comma precedente o coloro con i quali tali
persone intrattengono notoriamente stretti legami, inclusi i seguenti soggetti:
1) il coniuge o il partner considerato equivalente al coniuge,
2) i figli e i loro coniugi,
3) i genitori;
b) la persona fisica che notoriamente abbia con una persona di cui al precedente comma 1 la
titolarità effettiva di società o entità giuridiche;
c) la persona fisica che sia unico titolare effettivo di società o entità giuridiche o istituti
giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una delle persone di cui al precedente
comma 1.
3. La cessazione della carica non esonera i soggetti designati dall’adempiere, in funzione del
rischio, gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.”.
4. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 del presente articolo le persone fisiche che
ricoprono le precedenti cariche a livello inferiore a quelli di vertice.”.


TITOLO II
MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 28 NOVEMBRE 2008 N.146 (RATIFICA
DECRETO DELEGATO 31 OTTOBRE 2008 N.135)

Art. 27

1. All’articolo 8 del Decreto Delegato 28 novembre 2008 n.146 (Ratifica Decreto Delegato 31
ottobre 2008 n.135) è aggiunto il seguente comma:
“7. L’Agenzia adotta politiche e procedure interne finalizzate alla verifica del mantenimento,
in capo al proprio personale, dei requisiti di professionalità, integrità e onorabilità.”.



TITOLO III
MODIFICHE ALLA LEGGE 1° MARZO 2010 N.42 («L’istituto del trust»)

Art. 28

1. L’articolo 7, ultimo comma della Legge 1° marzo 2010 n.42 è sostituito dal seguente:
“2. È comminata, dal soggetto tenutario del Registro dei Trust, la sanzione amministrativa
da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro al trustee residente o
all’agente residente che non abbia provveduto a redigere l’attestato del trust entro i termini
previsti al comma 1.”.


Art. 29

1. L’articolo 8, ultimo comma della Legge 1° marzo 2010 n.42 è sostituito dal seguente:
“8. È comminata, dal soggetto tenutario del Registro dei Trust, la sanzione amministrativa
da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro al notaio, al trustee
residente e all’agente residente che non abbiano provveduto all’iscrizione del trust entro i
termini rispettivamente previsti nei commi 3 e 5. Il trustee residente o l’agente residente che
omettono di richiedere la cancellazione del trust dal Registro al ricorrere delle condizioni di
cui al comma 6 sono puniti con la medesima sanzione amministrativa.”.

Art. 30

1. L’articolo 13 della Legge 1° marzo 2010 n.42 è sostituito dal seguente:

“Art.13
(Modifica dell’atto istitutivo del trust)

1. L’atto istitutivo può prevedere che le disposizioni in esso contenute e la scelta della legge
regolatrice siano modificabili nell’interesse dei beneficiari o per promuovere lo scopo del
trust.
2. La modifica dell’atto istitutivo è soggetta ai requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1,
della Legge.
3. Chiunque apporta o riceve modifiche agli elementi indicati nell’attestato di cui all’articolo
8 deve darne comunicazione al trustee entro trenta giorni da quando viene effettuata o
ricevuta la modifica. Qualora il trustee non sia residente, questi deve dare comunicazione
all’agente residente entro quindici giorni da quando ha operato o ricevuto la modifica.
4. Al soggetto inadempiente agli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma è
comminata una sanzione amministrativa da un minimo di 2.000,00 euro sino ad un
massimo di 10.000,00 euro dal soggetto tenutario il Registro dei trust.
5. Il trustee residente o l’agente residente comunicano mediante attestato all’ufficio del
Registro dei trust le modifiche riguardanti gli elementi indicati nell’attestato di cui
all’articolo 8, entro quindici giorni dal momento in cui le opera o le riceve. L’Ufficio
provvede alle relative annotazioni a margine dell’attestato originale.
6. L’attestato è sottoscritto dal trustee residente o dall’agente residente con sottoscrizione
autenticata da notaio, che ne accerta la veridicità.
7. È comminata la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000,00 euro sino ad un
massimo di 10.000,00 euro al trustee residente o all’agente residente che non effettuino nei
termini le comunicazioni previste nel comma 5.

8. È fatto obbligo all’agente residente di interpellare, con cadenza almeno semestrale, il
trustee non residente circa l’eventuale sopraggiunta intervenuta modifica agli elementi
indicati nell’attestato di cui all’articolo 8, mediante lettera raccomandata trasmessa per
conoscenza anche al soggetto tenutario del Registro del Trust nei mesi di marzo e settembre
di ciascun anno.
9. È comminata la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000,00 euro sino ad un
massimo di 10.000,00 euro dal soggetto tenutario del Registro dei Trust all’agente
residente che non adempie correttamente all’obbligo imposto dal precedente comma.
10. La modifica dell’atto istitutivo non pregiudica gli effetti degli atti che il trustee abbia
validamente compiuto prima di tale modifica.”.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

1. Entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto - legge, i soggetti finanziari
devono condurre un monitoraggio dei rapporti in essere per adempiere a quanto previsto
dall’articolo 11 del presente decreto - legge. Il risultato del monitoraggio dovrà essere comunicato
all’Agenzia entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto - legge.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 luglio 2013/1712 d.F.R




I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini