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Decreto Legge 15 Luglio 2013 N.83 - Misure Urgenti Di Allineamento Alla Strategia Globale Di Lotta Al Terrorismo


Published: 2013-07-15
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984359/decreto-legge-15-luglio-2013-n.83---misure-urgenti-di-allineamento-alla-strategia-globale-di-lotta-al-terrorismo.html

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LEGGE 30 novembre 1995 n
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 15 luglio 2013 n.83



Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e precisamente:
- la necessità di adeguare la normativa vigente in materia di cooperazione internazionale ed
assistenza giudiziaria al fine di rafforzare la sicurezza e sviluppare la cooperazione tra gli
Stati nell’ambito della lotta al terrorismo e di disciplinare nuove fattispecie di reato;
- l’urgenza di dare immediato riscontro alla predetta necessità per un rapido adeguamento
agli standard internazionali più recenti,
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 24 adottata nella seduta del 9 luglio 2013;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:



MISURE URGENTI DI ALLINEAMENTO ALLA STRATEGIA GLOBALE DI
LOTTA AL TERRORISMO



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto - legge contiene misure urgenti volte a prevenire, ostacolare e punire
condotte che costituiscano manifestazione del terrorismo internazionale.
2. I gravi reati previsti nel presente decreto-legge, in particolare quelli concepiti o calcolati per
seminare il terrore nella popolazione, in un gruppo di persone o in singoli individui, non possono
in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale,
etnica, religiosa o da altri motivi analoghi.



Art. 2
(Giurisdizione sammarinese)

1. Salvo quanto disposto negli articoli da 5 e 6 comma 3 del codice penale, è soggetto alla legge
sammarinese:
a) il cittadino che commette all'estero i reati previsti dal presente decreto-legge;
b) lo straniero che commette all’estero i reati previsti dal presente decreto-legge, quando si trovi
sul territorio dello Stato e non ne sia disposta la estradizione;
c) lo straniero che commette all’estero uno dei reati indicati nell'articolo 5 in danno di persona
che gode di una protezione internazionale, di cui al comma 1 dell’articolo 4, a causa delle
funzioni che essa esercita per conto della Repubblica di San Marino.


CAPO I
REPRESSIONE DELLA CATTURA DI OSTAGGI


Art. 3
(Cattura di ostaggi)

1. Chiunque sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla
o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato,
un’Organizzazione internazionale intergovernativa, una persona fisica o giuridica o un gruppo di
persone, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona
sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la prigionia di sesto grado.


CAPO II
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI REATI CONTRO LE PERSONE
INTERNAZIONALMENTE PROTETTE



Art. 4
(Definizioni)

1. L'espressione “persona che gode di una protezione internazionale” comprende:
a) ogni capo di Stato, ivi compreso ogni membro di un organo collegiale che esplica le funzioni di
capo di Stato in virtù della Costituzione dello Stato in questione; ogni capo di governo o ogni
ministro degli affari esteri quando tale persona si trova in uno Stato straniero, come pure i
membri della sua famiglia che lo accompagnano;
b) ogni rappresentante, funzionario o personalità ufficiale di uno Stato e ogni funzionario,
personalità ufficiale o altro agente di un’organizzazione intergovernativa che, al momento e nel
luogo in cui un reato viene commesso contro la sua persona, i suoi locali ufficiali, il suo
domicilio privato o i suoi mezzi di trasporto, può pretendere conformemente al diritto
internazionale una protezione speciale contro ogni pregiudizio alla sua persona, alla sua libertà
o alla sua dignità, come pure i membri della sua famiglia che fanno parte della sua comunità
domestica.




Art. 5
(Reati contro le persone internazionalmente protette)

1. Le pene previste dal codice penale per i reati di omicidio, lesione personale, percosse,
sequestro di persona, violenza privata, minaccia, rapina, estorsione in danno di persona che gode
di una protezione internazionale, di cui al comma 1 dell’articolo 4, sono aumentate di un grado
quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona
offesa.
2. Le pene previste per i reati consumati, mancati e tentati di violazione di domicilio e
danneggiamento, commessi contro uffici e domicili privati appartenenti alle persone indicate nel
comma precedente o contro i mezzi di trasporto impiegati dalle suddette persone, sono aumentate
fino a due gradi quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate
dalla persona offesa.


CAPO III
PROTEZIONE FISICA DEI MATERIALI E INSTALLAZIONI NUCLEARI E
REPRESSIONE DEGLI ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE


Art. 6
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto-legge si intende:
a) per “materia radioattiva” qualsiasi materia nucleare o altra sostanza radioattiva contenente
nuclidi che si disintegrano spontaneamente (processi accompagnati dall’emissione di uno o più
tipi di radiazioni ionizzanti quali le radiazioni alfa, beta, gamma e neutrone) e che potrebbero,
considerate le loro proprietà radiologiche o fissili, causare la morte, danni corporali gravi o
danni sostanziali ai beni o all’ambiente;
b) per “materie nucleari” il plutonio, eccetto quello la cui concentrazione isotopica di plutonio 238
supera l’80 per cento, l’uranio 233, l’uranio arricchito in isotopo 235 o 233, l’uranio contenente
la miscela di isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o di residui di
minerale, nonché ogni altra materia contenente uno o più degli elementi citati;
c) per “uranio arricchito in isotopo 235 o 233” l’uranio contenente l’isotopo 235 oppure l’isotopo
233, sia ambedue gli isotopi, in una quantità tale che il rapporto tra la somma di tali due
isotopi e l’isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio
naturale;
d) per “impianto nucleare”:
1) ogni reattore nucleare, compreso un reattore imbarcato a bordo di una nave, di un veicolo,
di un aeromobile o di un veicolo spaziale quale fonte di energia adibita alla propulsione
della nave, del veicolo, dell’aeromobile o del veicolo spaziale, o a qualsiasi altro scopo;
2) ogni dispositivo o mezzo di trasporto utilizzato allo scopo di produrre, immagazzinare,
ritrattare o trasportare materie radioattive;
e) per “ordigno o congegno radiologico o nucleare”:
1) ogni dispositivo esplosivo nucleare, o
2) ogni dispositivo a dispersione di materie radioattive o ogni ordigno a emissione di
radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, danni corporali
gravi o danni sostanziali ai beni o all’ambiente;
f) per “installazione nucleare” un'installazione (inclusi edifici e attrezzature) in cui sono
fabbricate, elaborate, utilizzate, manipolate, immagazzinate o definitivamente smaltite materie

nucleari, e in cui danni o malfunzionamenti possono causare un'emissione di notevoli quantità
di radiazioni o materiali radioattivi;
g) per “autorità competente” l’organismo individuato per definire il piano di protezione fisica del
materiale nucleare in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto sulla base dei livelli
di protezione fisica definiti nella Convenzione sulla protezione fisica dei materiali e
installazioni nucleari, fatta a Vienna il 26 ottobre 1979 e successivi emendamenti; fino alla
creazione di installazioni o impianti nucleari a San Marino, l’autorità competente è il
Dipartimento Prevenzione;
h) per “protezione fisica attiva” l’attività delle Forze Armate per impedire o contrastare la
sottrazione illecita di materiale nucleare o il sabotaggio o l’attentato a installazioni nucleari.



Art. 7
(Attentato a installazioni nucleari)

1. Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi
o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materiale nucleare, è
punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la prigionia di settimo
grado.
2. Si applica la prigionia di ottavo grado e l’interdizione di quarto grado se dai fatti indicati nel
comma precedente deriva la morte di una o più persone.



Art. 8
(Atti di terrorismo nucleare)

1. Chiunque, allo scopo di causare la morte o gravi lesioni personali ovvero di recare danni
rilevanti a cose o all'ambiente, procura a sé o ad altri materiale radioattivo ovvero crea un congegno
radiologico o nucleare o ne viene altrimenti in possesso è punito con la prigionia di sesto grado.
2. È punito con la prigionia di settimo grado chiunque allo scopo di causare morte o gravi
lesioni personali, di recare danni rilevanti a beni o all'ambiente ovvero di costringere una persona
fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere un qualsiasi atto o ad
astenersene, utilizza in qualsiasi modo materiale radioattivo o un congegno nucleare ovvero utilizza
o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare, o con il concreto pericolo che rilasci,
materiale radioattivo.



Art. 9
(Indebito procacciamento e utilizzo di materiale nucleare)

1. Chiunque, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, sottrae, acquista, riceve, detiene,
cede a terzi, utilizza, trasporta, importa, esporta, trasforma, aliena o disperde nell’ambiente
materiale nucleare idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti
danni a cose o all’ambiente è punito con la prigionia di sesto grado.
2. Si applica la prigionia di ottavo grado e l’interdizione di quarto grado se dai fatti indicati nel
comma precedente deriva la morte di una o più persone.



Art. 10
(Appropriazione di materiale radioattivo tramite rapina, estorsione, furto e appropriazione
indebita)

1. Le pene previste dal codice penale per i reati di rapina, estorsione, furto e appropriazione
indebita sono aumentate di un grado quando hanno ad oggetto materiale nucleare.


Art. 11
(Minaccia nucleare)

1. Chiunque minaccia di impiegare materiale nucleare per cagionare la morte o lesioni
personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all’ambiente è punito con la prigionia di
quarto grado.
2. Si applica la prigionia di quinto grado a chiunque minaccia di commettere un fatto di cui
agli articoli 7, 8, 9 e 10 per costringere una persona fisica o giuridica o un’Organizzazione
internazionale o uno Stato a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene.
3. È punito con la prigionia di quinto grado chiunque pretende la consegna di un congegno
nucleare o un impianto nucleare mediante minaccia, se compiuta in presenza di circostanze di fatto
che ne avvalorano la credibilità, ovvero mediante violenza.


Art. 12
(Altre materie radioattive, materiali o aggressivi chimici o batteriologici)

1. Le pene di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano altresì quando la condotta ha ad
oggetto materie radioattive diverse dal materiale nucleare, materiali o aggressivi chimici o
batteriologici.


Art. 13
(Sequestro e custodia di materie, ordigni e impianti nucleari)

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria procede al sequestro di materie o ordigni radioattivi o
impianti nucleari in relazione al compimento di taluno dei reati cui al presente Capo, ne dà
immediata comunicazione all’Autorità competente, la quale provvede ove necessario alla loro
messa in sicurezza d'urgenza anche avvalendosi, se necessario, di strutture autorizzate collocate
fuori territorio.
2. I beni sequestrati ai sensi del comma 1 sono conferiti in custodia giudiziale a soggetto
idoneo indicato dall’autorità competente; il materiale nucleare deve in ogni caso essere mantenuto
in conformità alle norme di sicurezza previste dalla Agenzia internazionale per l'energia atomica,
tenuto conto delle raccomandazioni relative alla protezione fisica, alla salute e alla sicurezza
pubblicati dalla suddetta Agenzia.
3. L’autorità giudiziaria comunica altresì l’avvenuta esecuzione del provvedimento di
sequestro alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, che informa tempestivamente il Direttore
generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica ai fini delle comunicazioni con gli Stati
interessati.
4. Dei beni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca. Dopo il passaggio in giudicato
della sentenza che dispone la confisca, alla destinazione degli stessi provvede la Segreteria di Stato
per gli Affari Esteri. Se in forza della Convenzione deve essere disposta la restituzione ad uno Stato

parte, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri vi provvede, anche stipulando, se del caso, specifici
Accordi.


TITOLO II
NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, COMUNICAZIONE,
ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED ESTRADIZIONE


Art. 14
(Misure di cooperazione internazionale)

1. La Repubblica di San Marino collabora alla prevenzione dei reati di cui al presente decreto-
legge:
a) adottando tutte le misure possibili per prevenire o ostacolare la preparazione nel suo territorio
dei reati di cui al presente decreto-legge destinati a essere commessi all’interno o all’esterno del
territorio, in particolare misure che vietino le attività illecite di individui, gruppi e
organizzazioni che promuovono, fomentano, organizzano, finanziano con cognizione di causa o
forniscono con cognizione di causa un’assistenza tecnica o informazioni o commettono siffatti
reati;
b) scambiando informazioni su richiesta e coordinando le misure amministrative e di altro tipo
eventualmente adottate per individuare, prevenire e combattere i reati di cui al presente
decreto-legge e indagare sugli stessi nonché promuovere perseguimenti penali contro i
presunti autori di tali crimini.
2. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 non si applicano qualora lo scambio di
informazioni potrebbe pregiudicare la sicurezza dello Stato o la protezione fisica delle materie
nucleari.
3. La Repubblica di San Marino tutela la riservatezza di ogni informazione ricevuta a titolo
confidenziale da un altro Stato in applicazione delle disposizioni di cui al Capo III del presente
decreto-legge. A tal fine designa in qualità di centro di collegamento, competente a comunicare e
ricevere le informazioni, il Dipartimento Prevenzione, per il tramite della Segreteria di Stato per gli
Affari Esteri.


Art. 15
(Comunicazioni alle Organizzazioni e agli Stati interessati)

1. L’Autorità giudiziaria comunica senza ritardo alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri:
a) l’avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la custodia cautelare in carcere o gli
arresti domiciliari nei confronti di persone indagate per i reati previsti dal presente decreto-
legge;
b) l’avvenuto esercizio dell'azione penale per taluno dei reati previsti dal presente decreto-legge.
2. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri notifica immediatamente le misure e le
informazioni di cui al comma precedente, direttamente o tramite il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:
a) allo Stato dove è stato commesso il reato;
b) allo Stato al quale è stata rivolta la costrizione o il tentativo di costrizione;
c) allo Stato di cui la persona fisica o giuridica, che è stata oggetto della costrizione o del tentativo
di costrizione, è cittadino;
d) allo Stato di cui l'ostaggio è cittadino o sul territorio del quale ha la sua residenza abituale;

e) allo Stato o agli Stati di cui la persona che gode di una protezione internazionale ha la
cittadinanza o per conto del quale esercitava le sue funzioni;
f) allo Stato di cui l'autore presunto del reato ha la cittadinanza o, se quest'ultimo è apolide, allo
Stato sul cui territorio ha la sua residenza o dimora abituale;
g) all'organizzazione internazionale intergovernativa che è stata oggetto della costrizione o del
tentativo di costrizione o all'organizzazione intergovernativa di cui la persona che gode di una
protezione internazionale è un funzionario, una personalità ufficiale o un agente;
h) a tutti gli altri Stati interessati.
3. Ogni persona nei confronti della quale vengono adottate le misure di cui al comma 1 del
presente articolo ha diritto:
a) di comunicare al più presto con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui è
cittadino o che è comunque autorizzato a stabilire detto contatto, o, se si tratta di un apolide,
dello Stato sul territorio del quale ha la sua residenza abituale;
b) di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato;
c) di essere informata dei propri diritti.
4. L’Autorità giudiziaria comunica senza ritardo alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri il
passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando
copia del relativo provvedimento, per i reati previsti dal presente decreto-legge. La Segreteria ne dà
comunicazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.


Art. 16
(Assistenza giudiziaria)

1. Salvo quanto previsto dagli accordi in materia di assistenza giudiziaria, la Repubblica di San
Marino accorda la più ampia assistenza in relazione ai fatti previsti dal presente decreto-legge
anche comunicando gli elementi di prova di cui dispone e che sono necessari nell’ambito del
procedimento penale attivato dall’Autorità giudiziaria estera.


Art. 17
(Norme in materia di estradizione)

1. Per i misfatti previsti dal presente decreto-legge, in assenza di specifici trattati
internazionali, l’estradizione di persona che si trova nel territorio della Repubblica è regolata
dall’articolo 8, comma 2, numeri 1 e 2 del codice penale.
2. In nessun caso, ai fini dell’estradizione, i fatti previsti dal presente decreto-legge possono
essere considerati come reati politici.
3. Qualora, per qualunque causa, la persona che si trova in territorio sammarinese non venga
estradata, l’autorità giudiziaria sammarinese dovrà avviare un procedimento per i medesimi fatti
per quali non è stata concessa l’estradizione, a prescindere dal fatto che l’avvio del procedimento
sia stato richiesto dallo Stato estero.


Art. 18
(Trasferimento di persona all’estero)

1. In assenza di specifici trattati internazionali, qualora un’Autorità giudiziaria straniera, al
fine di compiere atti processuali inerenti a reati di cui al presente decreto-legge, richieda la
presenza di una persona che si trova in stato di custodia cautelare o che sta scontando una pena

detentiva su provvedimento dell’Autorità giudiziaria sammarinese, il giudice può disporre il
trasferimento a condizione che:
a) la persona da trasferire vi acconsenta consapevolmente e liberamente;
b) lo Stato richiedente adotti le misure ritenute più appropriate dall’Autorità giudiziaria
sammarinese ai fini del trasferimento;
c) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni a trattenere l’interessato in
stato di detenzione, salvo domanda o autorizzazione contraria da parte dell’Autorità giudiziaria
sammarinese;
d) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni alla restituzione senza ritardo,
conformemente a quanto preventivamente convenuto tra Autorità richiedente e Autorità
sammarinese ovvero a quanto deciso tra le Autorità medesime;
e) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni a non subordinare la
successiva restituzione della persona trasferita all’attivazione di un procedimento di
estradizione;
f) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato non persegua e non sottoponga a pene
detentive o ad altre misure restrittive della libertà la persona trasferita per condanne riportate
prima della data di trasferimento, salvo autorizzazione della Autorità giudiziaria sammarinese;
g) lo Stato verso il quale viene effettuato il trasferimento non preveda la pena di morte nel proprio
ordinamento.
2. L’Autorità giudiziaria sammarinese tiene conto del periodo di detenzione trascorso nello
Stato verso il quale è stato disposto il trasferimento al fine di determinare la pena da eseguire in
Repubblica.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 luglio 2013/1712 d.F.R




I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini