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Decreto Legge 19 Luglio 2013 N.87 - Norme Urgenti Per L'organizzazione Del Piano Generale Delle Cattedre Relative All'anno Scolastico 2013/2014


Published: 2013-07-19
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REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 19 luglio 2013 n.87


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e precisamente:
- organizzare i Piani Cattedra relativi all'anno scolastico 2013/14 e formalizzare, nell'ambito
della Commissione Paritetica, il Piano Generale delle Cattedre di cui all'art. 15 della Legge 17
Luglio 1979 n. 41 e successive modifiche ai sensi dell’articolo 53 della Legge 5 dicembre 2011 n.
188;
- definire alcune situazioni per consentire la normale attività al comparto scolastico e non
pregiudicarne la qualità dei servizi erogati, pur nella consapevolezza di operare in un’ottica di
razionalizzazione delle risorse impiegate;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 43 adottata nella seduta del 9 luglio 2013;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


NORME URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DELLE
CATTEDRE RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014


Art. 1
(Centro Risorse Unitario)

1. Si proroga l’attività del Centro di Risorse Unitario per il sistema scolastico sammarinese
(CRU), costituito con Decreto Delegato 14 maggio 2007 n. 59. Obiettivo è perseguire le finalità
espresse dagli articoli 10, 11 e 14 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21. In modo particolare il CRU è
volto a:
− assicurare maggiore flessibilità e continuità ai progetti condotti nei centri di
documentazione;
− proseguire le azioni di intervento per garantire la continuità educativa e didattica;
− avviare e rendere continuativa la valutazione del sistema di istruzione e formazione;
− sostenere attivamente progetti di sperimentazione, tesi a qualificare ulteriormente l’offerta
educativa, rispondere a nuove esigenze formative degli alunni, attivare funzionali
metodologie didattiche;
− collaborare alla realizzazione di iniziative formative previste dalle leggi della Repubblica,
relativamente a specifici progetti educativi (inclusione, violenza verso i minori e di genere,
ecc.);
− implementare le attività del “Portale dell’Educazione”.

Art. 2
(Organizzazione del CRU)

1. Il CRU, come già definito nel Decreto Delegato n. 59/2007, opera sulla base delle priorità e
delle linee stabilite dal Coordinamento Didattico allargato al Comitato Scientifico di cui all’articolo
6 del presente decreto - legge ed è così costituito:
a) Centri di Documentazione – collocati presso ogni ordine scolastico, svolgono funzioni di
raccolta della documentazione, di supporto alle attività innovative e sperimentali, di
progettazione e conduzione di attività formative, anche in collaborazione con il
Dipartimento della Formazione, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21;
b) Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione – opera in collaborazione
con il Dipartimento Istruzione e il Dipartimento della Formazione dell’Università di San
Marino in base a quanto previsto dall’articolo 12 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21,
predispone gli strumenti per la valutazione del sistema e collabora con le scuole alla
realizzazione delle indagini periodiche valutative nazionali e internazionali.
2. A parziale modifica di quanto definito nell’Accordo Governo – OO.S.S. per il rinnovo del
contratto di lavoro del pubblico impiego per il biennio 2011-2012 ratificato dal Consiglio Grande e
Generale il 21 giugno 2012, gli insegnanti distaccati o incaricati al CRU prestano servizio per n. 36
ore settimanali, dall’inizio dell’attività di programmazione fino al 30 giugno, con flessibilità oraria
da concordare con i Dirigenti scolastici e nel rispetto delle festività fissate dal calendario scolastico
e mantengono la retribuzione percepita nell’incarico di provenienza. Le ore di sostituzioni per
assenze di breve durata effettuate dagli insegnanti distaccati ai centri di documentazione saranno
riparametrate secondo l’orario di servizio dell’ordine scolastico in cui operano.
3. Gli insegnanti distaccati in virtù della normativa precedente al presente decreto - legge,
possono prorogare il periodo di distacco, secondo quanto stabilito negli articoli 3 e 5.

Art. 3
(Centri di Documentazione)

1. I Centri di Documentazione sono dotati di insegnanti con distacco a tempo pieno o parziale
dall’insegnamento, designati dai Collegi dei Docenti che definiscono i progetti all’interno delle
priorità indicate dagli organismi di cui all’articolo 2.
2. La durata del distacco dei docenti è legata ai tempi necessari per la realizzazione dei
progetti.
3. Al termine dell’anno scolastico, valutati i risultati, i singoli Dirigenti, su conforme parere del
Comitato Scientifico di cui al presente decreto - legge, possono disporre l’interruzione dell’incarico.
È fatto salvo il diritto di porre termine al distacco da parte del singolo docente a conclusione
dell’anno scolastico, previa comunicazione entro il mese di maggio.

Art. 4
(Insegnanti distaccati presso i Centri di Documentazione)

1. A parziale modifica del Decreto Delegato n. 59/2007, per l’attuazione del Centro Risorse
Unitario verranno coinvolti presso i Centri di Documentazione 8 figure e precisamente:
− n. 2 Educatori – Insegnanti Scuola dell’Infanzia;
− n. 2 Insegnanti Scuola Elementare;
− n. 4 Insegnanti di Scuola Media Inferiore (di cui 2 specificatamente incaricati per lo studio e
la realizzazione di progetti ed esperienze laboratoriali presso le biblioteche scolastiche).
2. Nei Servizi Socio Educativi della prima infanzia svolgeranno le funzioni di documentazione,
ricerca, formazione e promozione dell’innovazione didattica gli educatori – insegnanti secondo
quanto previsto all’articolo 39 del Regolamento 13 luglio 2007 n. 6, mentre nella Scuola Secondaria
Superiore tali compiti saranno svolti utilizzando risorse professionali interne.

Art. 5
(Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione)

1. Presso il Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione, così come già
previsto dal Decreto Delegato n. 59/2007, opera un insegnante, distaccato a seguito di apposito
bando di selezione, emesso dal Dipartimento della Formazione dell’Università degli Studi.
2. Gli insegnanti aspiranti al distacco presso il Centro per il Monitoraggio devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
− laurea magistrale o titolo equipollente;
− competenze nel campo della documentazione e della formazione.
3. Il Dipartimento della Formazione, concluse le operazioni di selezione, provvederà a stilare,
sulla base dei requisiti fissati e previo colloquio attitudinale, una specifica graduatoria di merito.
4. L’insegnante distaccato opera in collaborazione con il Dipartimento Istruzione e il
Dipartimento della Formazione dell’Università degli Studi; fa riferimento, per quanto concerne
l’espletamento delle funzioni, agli organismi di coordinamento di cui all’articolo 2, mentre la
gestione amministrativa è di competenza del Direttore del Dipartimento Istruzione.

Art. 6
(Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico sarà costituito da:
− Direttore del Dipartimento Istruzione che lo presiede;
− n. 1 Esperto nominato dalla Segreteria di Stato competente;
− n. 1 Esperto nominato dal Dipartimento della Formazione;
2. Il Comitato, in collaborazione con il Coordinamento Didattico, svolge i compiti di:
− stabilire le linee e le priorità del Centro Risorse Unitario;
− monitorare e valutare le attività dei Centri facenti parte del CRU.
3. Per tali compiti non è prevista la corresponsione di compensi. Gli esperti potranno essere
individuati all’interno del personale già in servizio.

Art. 7
(Gli staff dirigenziali)

1. A parziale modifica dell’articolo 6 della Legge 18 giugno 2008 n. 94 e successive modifiche,
gli staff dirigenziali sono così costituiti:
– Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia: le funzioni di Vice Dirigente sono svolte dal
Coordinatore pedagogico, secondo quanto previsto dalla Legge 25 maggio 2004 n. 68, dalla
Legge 28 gennaio 2005 n. 12 e dal Decreto 5 maggio 2005 n.70;
− Scuola dell’Infanzia: n.1 Vice Dirigente;
− Scuola Elementare: n. 2 Vice Dirigenti;
− Scuola Media Inferiore: n.3 Vice Dirigenti;
− Scuola Media Superiore: n.1 Vice Dirigente.

Art. 8
(Le figure di sistema nella scuola)

1. Le figure di sistema nella scuola sono così distribuite:
− Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia: i coordinatori di plesso;
− Scuola dell’Infanzia: i coordinatori di plesso;
− Scuola Elementare: i coordinatori di plesso;
− Scuola Media Inferiore: i coordinatori di Consiglio di Classe;
− Scuola Media Superiore: i vicepresidenti di Consiglio di Classe.
2. Nei Servizi della Prima Infanzia il coordinatore di plesso collabora con il dirigente scolastico
nel conseguire obiettivi di efficienza e di efficacia nell’azione educativa. È nominato annualmente
dall’equipe docente di ogni plesso e continua a prestare l’attività di educatore nella sede assegnata.
3. Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Elementare il coordinatore di plesso collabora con
il dirigente scolastico nel conseguire obiettivi di efficienza e di efficacia nell’azione educativa. È
nominato annualmente dagli insegnanti del plesso e continua a prestare attività di docenza nella
classe assegnata. Ai sensi del Decreto n. 59/1995, per queste funzioni percepisce una indennità così
come fissata dal Decreto Delegato n. 110/2012.
4. Nella Scuola dell’Infanzia, come precedentemente definito dall’Accordo P.A. – OO.SS. sulle
figure di staff dirigenziale della scuola ratificato dal Consiglio Grande e Generale il 27 settembre
2011, sono incaricati annualmente n. 2 insegnanti per la prosecuzione della ricerca-azione
organizzativa già avviata e per consentire la copertura di una quota parte dell’orario di servizio dei
coordinatori di plesso, necessaria all’espletamento delle funzioni di cui sopra.
5. Nella Scuola Elementare, nei plessi dove sono operanti fino ad 8 classi, all’insegnante di
Educazione Motoria viene attribuita la conduzione di un gruppo di “Giochiamo allo Sport”, in
aggiunta alle due ore settimanali di attività motoria svolte con ciascuna classe del plesso. Nelle
restanti ore, fino al completamento dell’orario settimanale, l’insegnante partecipa ad attività
ricreative e laboratoriali, svolge attività di supporto didattico ed esegue, in collaborazione con il
coordinatore di plesso, compiti organizzativi e gestionali per un minimo di due ore settimanali.
6. Nei plessi dove sono operanti più di 8 classi, verrà integrato l’orario di un insegnante di
sostegno di 3 ore settimanali, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico e fino al termine delle
lezioni. L’insegnante, durante le ore assegnategli, riparametrate in trentaseiesimi, svolge compiti di
supporto al coordinatore di plesso.
7. Nella Scuola Media Inferiore i Coordinatori di Consiglio di Classe, che svolgono le funzioni
corrispondenti a quelle previste per i Vicepresidenti del Consiglio di Classe della Scuola Secondaria
Superiore, percepiscono il compenso previsto dall’Accordo Governo – OO.SS. ratificato dal
Consiglio Grande e Generale il 21 giugno 2012.
8. Nella Scuola Secondaria Superiore i vicepresidenti del Consiglio di Classe percepiscono un
compenso per le funzioni come previsto dall’Accordo Governo – OO.SS. ratificato dal Consiglio
Grande e Generale il 21 giugno 2012. Tali figure vengono nominate dagli insegnanti di ciascun
consiglio di classe tra i medesimi insegnanti che esprimano la propria disponibilità. Nel caso in cui
non emergano disponibilità il dirigente scolastico provvede alla nomina.

Art. 9
(Coordinatori delle attività sportive curricolari ed extracurricolari)

1. A parziale modifica dell’articolo 4 della Legge 26 giugno 2003 n. 85, l’orario di servizio dei
coordinatori delle attività sportive curricolari ed extracurricolari è esteso a 36 ore settimanali. Le
ore di sostituzioni per assenze di breve durata effettuate dai coordinatori saranno riparametrate
secondo l’orario di servizio dell’ordine scolastico in cui operano.
2. I Coordinatori prestano servizio dall’inizio dell’attività di programmazione fino al 30
giugno, con flessibilità oraria da concordare con i Dirigenti scolastici e nel rispetto delle festività
fissate dal calendario scolastico, e mantengono la retribuzione percepita nell’incarico di
provenienza.

Art. 10
(Il Servizio Ludoteca)

1. Il Servizio Ludoteca persegue la finalità di fornire una risposta concreta a esigenze
fondamentali in campo sociale, culturale e pedagogico. In particolare riguardo all’aspetto
pedagogico la Ludoteca si pone come agenzia del territorio, in stretto contatto con le famiglie, la
scuola e gli altri servizi formativi, con l’obiettivo di valorizzare il significato formativo specifico del
gioco e del giocattolo.

Art. 11
(Insegnanti distaccati presso il Servizio Ludoteca)

1. Il Servizio Ludoteca, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lett. j) dell’Allegato A della Legge 5
dicembre 2011 n. 188, è gestito dalla Scuola dell’Infanzia e sarà dotato, fino a stesura di una
normativa specifica, del seguente personale:
− n.4 insegnanti distaccati dalla Scuola dell’Infanzia;
− n.1 operatore culturale.
2. Il personale docente distaccato presso la Ludoteca è tenuto a svolgere, con flessibilità, un
orario di 36 ore settimanali e osserva il calendario previsto dai precedenti Accordi annuali P.A. -
OO.SS. per il Servizio Ludoteca.
3. Al personale docente in distacco alla Ludoteca non è erogata, per il periodo del distacco,
l’indennità di funzione del ruolo di appartenenza.
4. Nel caso in cui non fossero presenti candidature alla copertura di posti disponibili presso la
Ludoteca da parte di docenti in organico, il Dirigente Scolastico ha facoltà di chiedere la copertura
dei medesimi posti mediante incarico di docenti in graduatoria.

Art. 12
(Progetto sperimentale per plessi con meno di 60 alunni)

1. Nei plessi della Scuola Elementare dove sono presenti meno di 60 alunni, pur garantendo il
modello organizzativo del tempo pieno, viene demandato alla Direzione Didattica il compito di
predisporre un progetto sperimentale che preveda attività didattiche rivolte a ciascun gruppo
classe, alternate ad esperienze laboratoriali a classi aperte, che favoriscano occasioni di confronto
in un gruppo più numeroso e maggiori stimoli di tipo culturale nelle attività di ricerca, fermo
restando il vincolo del non superamento dei numeri previsti dall’articolo 3 della Legge 27 giugno
2003 n. 87.
2. Per l’attuazione del progetto di plesso sono necessari 9 insegnanti elementari e i docenti di
Lingua Inglese, Educazione Motoria e Religione.

Art. 13
(Piano Generale delle Cattedre)

1. In deroga all’articolo 15 della Legge 17 luglio 1979 n. 41, per l’anno scolastico 2013/2014 la
Commissione Paritetica deve redigere il Piano Generale delle Cattedre entro il 25 luglio 2013.

Art. 14
(Durata)

1. Le condizioni previste dal presente decreto – legge valgono per l’anno scolastico 2013/2014
e possono essere modificate durante l’anno in conformità agli indirizzi ed alle determinazioni
assunte nell’ambito del Piano esecutivo di intervento di riduzione della spesa che dovrà essere
approvato dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato ai sensi dell’articolo
15, comma 5, della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 “Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti
Pubblici per l’esercizio finanziario 2013 e Bilanci Pluriennali 2013/2015”.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 luglio 2013/1712 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini