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Legge 29 Ottobre 2013 N. 150 - Legge Per L'esercizio Dell'attivit Libero Professionale Dei Dipendenti Facenti Parte Del Corpo Sanitario Medico E Non Medico Iss


Published: 2013-10-29
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Legge per l’esercizio dell’attività libero professionale del personale del Corpo Sanitario medico e non medico ISS
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 22 ottobre 2013:


LEGGE 29 OTTOBRE 2013 N.150



LEGGE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE DEL
PERSONALE DEL CORPO SANITARIO MEDICO E NON MEDICO ISS


TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina l’esercizio dell’attività libero professionale dei dipendenti
facenti parte del Corpo Sanitario medico e non medico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (di
seguito ISS) e l’attività libero professionale di professionisti non dipendenti che, a seguito di
specifica autorizzazione del Comitato Esecutivo, la svolgono presso le strutture dell’ISS.

Art. 2
(Principi Generali)

1. L’attività libero professionale di cui all’articolo 1 non deve porsi in contrasto con le finalità
istituzionali dell’ISS né configurarsi come concorrenziale alla stessa.
2. L’attività libero professionale è organizzata in modo tale da assicurare l’integrale
assolvimento dei compiti e della piena funzionalità dei servizi istituzionali dell’ISS nel rispetto della
normativa vigente, di quanto previsto dal Piano Sanitario e Socio Sanitario e delle linee di indirizzo.
3. L’attività libero professionale mira a:
a) migliorare la qualità dei servizi e l’impiego delle risorse umane favorendo il potenziamento, la
valorizzazione e l'ottimizzazione delle strutture dell’ISS;
b) attrarre fonti di finanziamento aggiuntive anche a vantaggio dell’attuazione delle finalità
istituzionali dell’ISS;
c) favorire l’aumento della casistica professionale e il perfezionamento scientifico del personale
medico e non medico, rispetto a quelli derivanti dalla formazione continua, arricchendone la
capacità di risposta ai bisogni sanitari del paziente.
4. Le attività di programmazione di verifica, di controllo dell’attività libero professionale
ovunque essa svolta, sono di pertinenza dei Direttori di Dipartimento previsti dall’Atto
organizzativo ISS con Legge 30 novembre 2004 n.165 (di seguito nella presente legge denominato
semplicemente Direttore di Dipartimento).

Art. 3
(Tipologie di attività libero professionale)

1. L’attività libero professionale è svolta in favore e su libera scelta di soggetti non aventi
diritto, ai sensi della normativa vigente, all’assistenza sanitaria dell’ISS.
2. L’attività libero professionale può essere svolta anche in favore e su libera scelta dei soggetti
aventi diritto all’assistenza sanitaria dell’ISS limitatamente alle sole prestazioni che non rientrano
nella copertura offerta dal Sistema Sanitario Pubblico e che saranno declinate con successivo
regolamento.
3. L’esercizio dell’attività libero professionale si svolge unicamente nelle seguenti forme:
a) attività libero professionale intramuraria: si intende l’attività svolta dal personale sanitario
medico e non medico, richiesto dal paziente su sua libera scelta, individualmente o in équipe,
presso le strutture dell’ISS;
b) attività libero professionale intramuraria allargata: si intende l’attività di consulenza svolta dal
personale sanitario medico e non medico, individualmente o in équipe presso strutture
pubbliche o private autorizzate, anche non sammarinesi.
L’esercizio di detta attività è subordinato alla preventiva sottoscrizione di apposita convenzione
fra l’ISS e la struttura presso cui il professionista o, in caso di équipe, i professionisti del
medesimo Istituto intendono svolgere l’attività libero professionale. La convenzione definisce ed
individua le modalità di concreto svolgimento dell’attività libero professionale con le forme di
cui all’articolo 18;
c) attività di consulto: si intende l’attività clinica svolta in via occasionale dal medico,
individualmente o in équipe, in strutture pubbliche o private fuori territorio sammarinese, tesa
a contribuire al miglioramento della salute ovvero a terapie curative o riabilitative.
L’esercizio di detta attività è subordinato a preventiva sottoscrizione di apposita convenzione fra
l’ISS e la struttura presso cui il professionista o, in caso di équipe, i professionisti del medesimo
ISS svolgeranno l’attività libero professionale. La convenzione definisce ed individua le modalità
di concreto svolgimento dell’attività libero professionale con le forme di cui all’articolo 19.
L’attività di consulto può altresì essere richiesta da una struttura pubblica o privata non
sammarinese, anche in assenza di apposita convenzione o su richiesta diretta del paziente già
legato al professionista da rapporto fiduciario.

Art. 4
(Prestazioni Escluse)

1. Non sono erogabili in regime di libera professione:
a) le prestazioni alle quali non è riconosciuta validità diagnostica terapeutica sulla base delle più
aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche desunte dalla letteratura e dalle linee guida degli
organismi sanitari internazionali;
b) le prestazioni erogate in regime di “emergenza-urgenza”;
 
c) le prestazioni che, per condizioni oggettive, strutturali o per l’organizzazione del supporto
necessario, risultano non remunerative, non garantendo quindi ricavi per l’ISS;
d) le prestazioni che possono ledere il buon andamento dei servizi offerti dall’ISS;
e) le attività libero professionali nei confronti di persone fisiche o giuridiche sulle quali l’ISS svolge
attività di vigilanza ed ispezione;
f) le prestazioni erogate per cui i soggetti non assistiti scelgono l’ISS e le sue strutture attraverso la
stipula di accordi tra Istituzioni e non direttamente i suoi professionisti.

Art. 5
(Personale ammesso all’esercizio della libera professione)

1. La libera professione è consentita al personale medico dell’area chirurgica e medica nonché
al personale sanitario non medico di cui alla Tabella 2.1.2 del Decreto 5 maggio 2005 n. 70, inclusi
anche i veterinari, in ruolo o incaricato o a contratto o convenzionato con l’ISS con le forme e
modalità previste dalla legge vigente.
2. L’attività libero professionale è consentita al personale di cui al comma che precede in
relazione alle specializzazioni conseguite.
3. Sono esclusi dall’esercizio dell’attività libero professionale i Direttori di Dipartimento e i
membri del Comitato Esecutivo.
4. E’ escluso dall’esercizio dell’attività libero professionale il personale amministrativo ISS.

Art. 6
(Limitazioni oggettive)

1. L’attività libero professionale è esercitata fuori dall’orario e dall’attività di servizio, in fasce
orarie distinte dalla normale attività dell’ISS e preventivamente determinate. Nel caso in cui
particolari prestazioni, per ragioni tecniche organizzative, non possono essere eseguite fuori
dall’orario di servizio, al personale interessato è quantificata la pari attività istituzionale da
garantire per il recupero delle ore dedicate alla libera professione.
2. L’attività libero professionale non può comportare per ciascun dipendente un impegno
orario superiore al 30% di quello settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro.
3. L’attività libero professionale in misura superiore alla percentuale indicata al comma che
precede può essere autorizzata dal Comitato Esecutivo, previo parere obbligatorio e vincolante del
Direttore di Dipartimento e del Direttore di Unità Organizzativa Complessa, per un periodo
massimo di mesi sei, in via eccezionale e salvo che ciò non pregiudichi lo svolgimento dell’attività
ordinaria dell’ISS.
4. L’attività libero professionale non può essere esercitata:
- in turni di pronta disponibilità o di guardia;
- in caso di assenze dal servizio per malattia, infortunio, aspettativa obbligatoria o facoltativa per
maternità, allattamento, congedi ordinari e parentali, permessi a qualsiasi titolo riconosciuti,
aspettativa a qualsiasi titolo, sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari, sciopero,
riposo settimanale;
- in caso di articolazione dell’orario di servizio a tempo parziale.

Art. 7
(Autorizzazione per l’esercizio dell’attività libero professionale)

1. Il personale medico o non medico che intende esercitare l’attività libero professionale deve
presentare formale richiesta al Direttore di Dipartimento al quale afferisce l’Unità Organizzativa, il
Modulo Funzionale o il Gruppo Funzionale di Progetto cui è assegnato.
2. La richiesta presentata dal professionista o dall’équipe deve indicare:
 
- la disciplina in cui si intende esercitare la libera professione;
- la tipologia della prestazione;
- gli orari in cui si intende esercitare la libera professione;
- l’eventuale personale di supporto (qualifica e numero) necessario per l'espletamento
dell'attività libero professionale;
- l’eventuale utilizzo di attrezzature e apparecchiature.
3. Il Direttore di Dipartimento, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma
che precede, esprime parere obbligatorio e vincolante sull’opportunità di avviare l’attività libero
professionale oggetto della domanda.
4. Ai fini del prescritto parere, il Direttore di Dipartimento:
1) acquisisce il parere del Direttore o del Responsabile dell’Unità Organizzativa Complessa dal
quale il professionista dipende gerarchicamente;
2) valuta che i tempi di attesa per gli assistiti ISS rientrino nei limiti previsti dal Piano Sanitario e
Socio Sanitario;
3) verifica la conformità delle modalità di svolgimento dell’attività libero professionale indicata dal
professionista o dall’équipe richiedente alle prescrizioni di cui alla presente legge.
5. Il Comitato Esecutivo, acquisito il parere conforme del Direttore di Dipartimento, autorizza
l’avvio dell’attività libero professionale.
6. La delibera di autorizzazione del Comitato Esecutivo è comunicata al richiedente
successivamente alla sua adozione e trasmessa all’Ufficio del Personale e Libera Professione per il
seguito di competenza.

Art. 8
(Copertura assicurativa)

1. Il professionista scelto dall’utente ovvero l’equipe composta da personale sanitario medico e
non medico, prima di iniziare l'attività libero professionale in qualunque forma, deve consegnare
copia di contratto assicurativo da lui sottoscritto per “dolo e colpa grave”. L’Esperto
Amministrativo Legale ISS, una volta analizzate le condizioni contrattuali della polizza del
professionista, può accettarla come valida o richiedere apposite estensioni o precisazioni
contrattuali. Tale controllo preventivo è da intendersi necessario e vincolante per l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività libero professionale.
2. La polizza assicurativa R.C. verso terzi stipulata dall’ISS copre la responsabilità in capo al
singolo personale sanitario medico e non medico ed anche il personale di supporto coinvolto
nell’attività libero-professionale solo se rientranti nella attività intramuraria, anche allargata, in
tutte le forme previste dalla presente legge, senza diritto di rivalsa salvo le ipotesi di dolo e colpa
grave e comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge.
3. Le attività di consulenza e consulto, svolte per conto e in nome dell’ISS, di cui all'articolo 3,
comma 3, lettere b) e c), nell’ambito di specifici e dettagliati accordi fra Enti sono ricomprese,
quando non diversamente specificato, nella copertura assicurativa dell’ISS.


TITOLO II
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Art. 9
(Oggetto e forme di esercizio)

1. L’attività libero professionale intramuraria di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) ha ad
oggetto visite e/o prestazioni terapeutiche, diagnostiche, di laboratorio e strumentali e può essere
 
esercitata in regime ambulatoriale o di ricovero, ordinario o in day hospital, nelle seguenti
modalità:
- individuale: caratterizzata dalla specifica scelta da parte dell’utente del professionista;
- in équipe: caratterizzata dalla richiesta da parte dell’utente della sola prestazione a pagamento,
senza indicazione del professionista. La prestazione è eseguita dal personale dell’Unità
Organizzativa, Modulo Funzionale e Gruppo Funzionale di Progetto che abbia formalmente
aderito e sia direttamente coinvolto nella prestazione;
- individuale con personale di supporto: caratterizzata dalla richiesta da parte dell’utente di
prestazioni ad un professionista il quale nello svolgimento dell’attività professionale è
coadiuvato, secondo meccanismi che garantiscono un’adeguata rotazione, dal personale di
supporto.

Art. 10
(Attività libero professionale ambulatoriale intramuraria)

1. Il personale sanitario o l’équipe che esercita attività ambulatoriale intramuraria in forma
individuale o con personale di supporto definisce, ogni sei mesi, in accordo con il Direttore
dell’Unità Organizzativa Complessa a cui gerarchicamente afferisce il personale coinvolto e con i
Direttori di Dipartimento, il calendario delle attività in regime di libera professione.
2. Il calendario di cui al comma che precede è approvato dal Comitato di Dipartimento in via
preventiva all’avvio dell’attività intramuraria.
3. Le prestazioni in regime ambulatoriale sono programmate, avuto riguardo all’uso di
strutture e apparecchiature, osservando rigorosamente la programmazione e le modalità in atto per
l’attività ordinaria.
4. Per i servizi di diagnosi e di cura, per i quali l’attività libero professionale non può essere
disgiunta da quella istituzionale, gli orari aggiuntivi a quelli ordinari devono essere individuati in
modo forfettario sulla base della temporizzazione delle prestazioni rese, su proposta dei competenti
Direttori di Dipartimento. L’orario aggiuntivo sarà effettuato in forma flessibile in accordo con le
indicazioni e la programmazione dell’Unità Organizzativa Complessa interessata.
5. Per facilitare il computo delle ore svolte durante l’attività intramuraria, la presenza nelle
strutture ISS dovrà essere rilevata mediante utilizzo di badge con codice differenziato rispetto
all’attività ordinaria.

Art. 11
(Attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero, compreso day hospital)

1. L’attività libero professionale in regime di ricovero è consentita nei soli casi in cui sia
compatibile con lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’ISS.
2. L’attività di cui al comma che precede ha ad oggetto visite specialistiche e trattamenti
medico-chirurgici.
3. Il Direttore di Dipartimento, acquisito il parere del Direttore dell’Unità Organizzativa
Complessa competente, con apposito provvedimento dispone, per l’attività libero professionale in
regime di ricovero, l’assegnazione del numero di posti letto per singola Unità Organizzativa in
misura comunque mai incompatibile con l’attività istituzionale.
4. I posti letto individuati per l’attività libero professionale in regime di ricovero, sono
utilizzati anche per la normale attività istituzionale.
5. Il Direttore di Dipartimento può ridurre o sospendere in via transitoria l’attività libero
professionale in regime di ricovero, per motivate esigenze d’ordine epidemiologico o d’emergenza
ovvero per altre documentate e motivate esigenze di carattere assolutamente eccezionale.


 
Art. 12
(Organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero)

1. L’attività libero professionale in regime di ricovero è svolta nelle fasce orarie dedicate, al di
fuori dell’orario di lavoro e impegno di servizio.
2. Qualora le prestazioni non possano essere effettuate al di fuori del normale orario di lavoro,
il professionista deve far constare attraverso gli strumenti di rilevazione delle presenze in uso
presso l’Istituto per la Sicurezza Sociale, il monte ore dedicato all’attività libero professionale che
costituisce debito orario da integrare entro l’anno di competenza delle prestazioni e comunque in
accordo col proprio Direttore di Unità Organizzativa Complessa e di Dipartimento.

Art. 13
(Personale di supporto)

1. Si definisce di supporto l’attività professionale, integrativa o di sostegno necessaria o
indispensabile all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, direttamente e/o
indirettamente connessa alla prestazione professionale erogata, garantita da personale sanitario.
2. È attività di supporto diretto quella direttamente connessa all’erogazione della prestazione
libero professionale.
3. L’attività di cui al comma che precede è garantita da personale sanitario, diverso dal libero
professionista, appartenente al Corpo sanitario medico e non medico, in ruolo o incaricato o a
contratto o convenzionato con l’ISS ai sensi della normativa vigente, che abbia dato la propria
disponibilità a svolgere nella disciplina di appartenenza un orario aggiuntivo di lavoro.
4. L’attività di supporto alla libera professione non può superare il limite complessivo del 30%
del monte ore settimanale. Laddove, per esigenze tecnico-organizzative, l’attività di supporto debba
essere svolta in orario di lavoro, il Direttore di Dipartimento ed il Direttore di Unità Complessa
competenti procederanno a quantificare il debito orario da rendere in misura specifica ed
ulteriormente dettagliata.
5. L’individuazione del personale di supporto indicato dal professionista nella richiesta di
autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale avviene sulla base dell'adesione
volontaria dei dipendenti interessati, con i requisiti ritenuti necessari dal professionista che ne ha
fatto richiesta.
6. Il Direttore dell’Unità Organizzativa Complessa competente, tenuto conto dei criteri stabiliti
per la scelta del personale di supporto, assicura che il medesimo personale operi sulla base del
criterio di rotazione, considerando prioritario il requisito dell’appartenenza all’Unità Organizzativa
che eroga la prestazione o secondariamente l’appartenenza a servizi affini.
7. Il professionista che effettua l’attività libero professionale fornisce al Direttore di Unità
Organizzativa Complessa il resoconto mensile del personale di supporto coinvolto, indicando i
rispettivi nominativi e il numero di ore prestate.
8. Il personale sanitario di supporto diretto partecipa al riparto degli introiti dell'attività libero
professionale attraverso specifiche quote a fronte del recupero orario per le attività effettuate in
orario di servizio.
9. In caso di prestazione intramuraria in regime di ricovero, il compenso del personale di
supporto diretto è calcolato su base oraria, stabilito tramite specifico accordo tra Comitato
Esecutivo e Organizzazioni Sindacali. Il costo dell'attività di supporto effettuata in orario
aggiuntivo è calcolato nella tariffa della prestazione.
10. È attività di supporto indiretto o collaborazione quella mirata ad assicurare l’esercizio
dell’attività libero professionale, anche se non direttamente connessa alla prestazione erogata.
Appartengono al personale di supporto indiretto i dipendenti assegnati a servizi trasversali
effettivamente coinvolti nell’organizzazione del sistema libero professionale.
 
11. A tale personale è distribuita una quota del fondo di perequazione, di cui all’articolo 17.
12. Il personale di supporto indiretto è tenuto a garantire al paziente che accede in libera
professione, nei limiti del proprio orario, l’attività assistenziale.

Art. 14
(Informazione, prenotazione e accesso alle prestazioni libero professionali)

1. L’Ufficio Accettazione dell’ISS rende disponibile ogni informazione utile in ordine alle
prestazioni erogabili in regime di libera professione, alle tariffe applicate e ai professionisti
esercitanti.
2. L’attività libero professionale in regime ambulatoriale o in regime di ricovero è erogata su
richiesta avanzata dall’utente all’Ufficio Accettazione, che cura il servizio di prenotazione delle
prestazioni in regime di libera professione.
3. L’Ufficio Accettazione, ricevuta la richiesta di prestazione in regime ambulatoriale, informa
l’utente sull’importo dovuto per le prestazioni richieste, sulla sede ove le stesse saranno erogate e
sulle modalità di pagamento.
4. La richiesta di prestazione in regime di ricovero è formulata, su apposito modulo,
dall’utente all’Ufficio Accettazione che ne cura l’inoltro al Direttore di Dipartimento competente.
5. Il Direttore di Dipartimento, ricevuta la richiesta di cui al comma che precede, verifica che
la stessa sia conforme a quanto previsto dalla presente legge e, in caso affermativo, autorizza il
ricovero dell’utente. L’autorizzazione è trasmessa al Direttore dell’Unità Organizzativa complessa
competente e al Controllo di Gestione.
6. L’Ufficio Accettazione, acquisita l’autorizzazione del Direttore di Dipartimento, redige il
modello di preventivo spese relativo alla prestazione programmata nel quale sono indicate le
prestazioni erogabili, gli emolumenti in favore del professionista e dell’équipe coinvolta e la quota
parte di pertinenza dell’ISS.
7. Il preventivo di cui al comma che precede è sottoscritto per accettazione delle condizioni in
esso riportate dall’utente all’atto della prenotazione.

Art. 15
(Modalità di pagamento delle prestazioni)

1. In caso di prestazioni in regime ambulatoriale, l’utente è tenuto al pagamento della
prestazione richiesta in un’unica soluzione, in via anticipata rispetto all’erogazione della
prestazione, salvo eventuali conguagli per attività aggiuntiva non preventivabile da regolarizzare a
margine dell’erogazione della prestazione stessa.
2. In caso di prestazioni in regime di ricovero, l’utente è tenuto a versare prima della sua
dimissione l’importo indicato nel modello di preventivo ovvero la maggiore somma calcolata a
fronte di prestazioni non prevedibili al momento della definizione del preventivo.
3. L’importo dovuto per le prestazioni erogate è versato anche mediante contanti, assegno
bancario, o circolare non trasferibile, intestato all’ISS, o carta di credito, o bonifico bancario
direttamente all’Ufficio Accettazione che rilascia all’utente fattura o ricevuta.

Art. 16
(Criteri per la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei proventi)

1. La tariffa rappresenta il corrispettivo che l’utente è tenuto a pagare all’ISS per ricevere la
prestazione richiesta in regime di libera professione intramuraria.
2. L’ISS predispone annualmente d’intesa con i professionisti o con l’équipe il tariffario di
tutte le prestazioni erogabili in regime di libera professione.
3. Le tariffe per l’attività ambulatoriale sono così costituite:
 
a) onorario del professionista o dell’équipe concordato con il Comitato Esecutivo;
b) quota costo personale di supporto diretto, di cui all’articolo 13;
c) quota da attribuire all’ISS calcolata in una percentuale della tariffa indicata nel tariffario
approvato dal Comitato Esecutivo per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e
diagnostiche;
d) quota per il fondo di perequazione di cui all’articolo 17.
4. Le tariffe per l’attività libero professionale in regime di ricovero, sono definite:
a) onorario del professionista o dell’équipe concordato con il Comitato Esecutivo;
b) compenso per il personale di supporto diretto di cui all’articolo 13 che opera al di fuori del
normale orario di lavoro, appositamente calcolato sulla base della tariffa definita con specifico
accordo tra il Comitato Esecutivo ISS e le Organizzazioni Sindacali;
c) quota da attribuire all’ISS;
d) quota per il fondo di perequazione di cui all’articolo 17.
5. Il personale di supporto partecipa al riparto degli introiti dell’attività libero professionale,
attraverso specifiche quote, a fronte di recupero orario per le attività effettuate in orario di servizio.
Tali quote saranno ripartite fra il personale di supporto secondo le modalità stabilite dagli
operatori coinvolti e comunque proporzionalmente al grado di coinvolgimento professionale. Le
quote inerenti alle ripartizioni sono proposte al Direttore dell’Unità Organizzativa Complessa
competente che provvede ad inviarle al Direttore di Dipartimento per l’eventuale autorizzazione.
6. Le tariffe delle prestazioni erogate in équipe saranno autorizzate dal Comitato Esecutivo con
apposito tariffario predisposto in accordo con il personale sanitario coinvolto.
7. La quota riservata all’équipe è ripartita fra i suoi componenti secondo le modalità stabilite
dagli operatori coinvolti e comunque proporzionalmente al grado di coinvolgimento professionale.
8. Il Direttore dell’Unità Organizzativa Complessa a cui l’équipe gerarchicamente afferisce
comunica le modalità di ripartizione delle quote definite dall’équipe al Direttore di Dipartimento
per l’autorizzazione ed in seguito ai competenti Uffici Amministrativi per l’attivazione delle
procedure per la futura liquidazione.

Art. 17
(Fondo di Perequazione)

1. Il fondo di perequazione si costituisce per accantonamento della percentuale del 5%
calcolata sui proventi del personale coinvolto in modo diretto derivanti dalla libera professione, al
netto della quota a favore dell’ISS; il 70% dell’importo complessivo annuale maturato del Fondo di
Perequazione è riservato:
a) al personale facente parte del Corpo Sanitario medico e non medico che, in ragione delle
funzioni svolte o dalla disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio
diretto della libera professione intramuraria;
b) all’ammodernamento e miglioramento delle strutture e attrezzature ISS e ai progetti inerenti
all’attività formativa del personale ISS.
Per il restante 30%, il Fondo di Perequazione è destinato:
c) al personale facente parte del Corpo Sanitario medico e non medico ISS che svolge attività di
supporto indiretto.
La ripartizione del fondo di perequazione è effettuata, in un’unica soluzione, a tutti gli aventi
diritto, a fine esercizio, una volta quantificato il totale dei proventi derivanti dalla libera
professione.
2. Il fondo di perequazione ripartisce gli introiti dell’attività libero professionale, attraverso
specifiche quote che sono stabilite da apposito Regolamento elaborato dal Comitato Esecutivo, di
concerto con le rappresentanze sindacali, proporzionalmente al grado di coinvolgimento
professionale del personale interessato.
 
3. In alternativa alla ripartizione tra gli aventi diritto, il fondo di perequazione può essere
impiegato per la definizione di specifici progetti formativi condivisi tra Comitato Esecutivo ISS e
rappresentanze sindacali.


TITOLO III
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA ALLARGATA E ATTIVITA’ DI
CONSULTO


Art. 18
(Attività libero professionale intramuraria allargata)

1. L’attività libero professionale intramuraria allargata di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b)
è consentita al Corpo Sanitario medico e non medico ISS per lo svolgimento di attività professionali
in strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate, anche non sammarinesi.
2. L’esercizio dell’attività libero professionale di cui al presente articolo, preventivamente
autorizzata dal Comitato Esecutivo sentito il parere obbligatorio del Direttore di Dipartimento dal
quale il professionista dipende gerarchicamente, deve garantire il rispetto della fungibilità e della
rotazione del personale che eroga le prestazioni e della compatibilità della consulenza stessa con i
fini istituzionali dell’ISS.
3. Tale attività è regolata da apposita convenzione fra l’ISS e l’ente o struttura interessata che
definisce:
a) la natura delle prestazioni;
b) i limiti minimi e massimi di impegno del professionista compatibili con l’articolazione
dell’orario di lavoro presso l’ISS;
c) l’entità del compenso dovuto e l’eventuale rimborso delle spese sostenute;
d) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese.
4. Il compenso per l’attività di consulenza in strutture esterne è incamerato dall’Istituto per la
Sicurezza Sociale che provvede a trattenere una quota compresa tra il 15% ed il 30% sul totale a
seconda della tipologia di prestazione e attribuirne la restante quota al professionista stesso entro i
due mesi successivi a quello dell’effettiva riscossione della somma.


Art. 19
(Attività di consulto)

1. L'attività di consulto di cui all’articolo 3, comma 3, lett. c) riguarda l’attività clinica con
carattere di occasionalità, richiesta da strutture pubbliche o private esterne anche non
convenzionate o direttamente dal paziente non assistito ISS o dai suoi famigliari.
2. Il consulto è reso dai professionisti dell’ISS, anche a contratto o convenzionati,
esclusivamente nelle discipline di specializzazione e, in ogni caso, fuori dall’orario di lavoro.
3. L’attività di consulto è consentita solo se preventivamente autorizzata dal Comitato
Esecutivo.
4. La richiesta, con indicazione del giorno e dell’orario, deve essere indirizzata di volta in volta
al Comitato Esecutivo che, sentito il parere del Direttore del Dipartimento da cui dipende il
professionista, rilascia per iscritto l’autorizzazione.
5. L’onorario del consulto, fissato dall’ISS d’intesa con il dirigente interessato deve essere
riscosso, attraverso l’Ufficio Accettazione, dall’ISS, in via preventiva all'espletamento dell’attività.


 
Art. 20
(Funzioni di verifica e controllo)

1. L'attività di controllo di cui al presente articolo è promossa d'ufficio dalla Direzione
Generale ovvero su segnalazione di utenti, professionisti ISS o altri privati.
2. Il Comitato Esecutivo, in relazione all'attività di controllo si avvale dell'Esperto
Amministrativo Legale dell’Ufficio Affari Generali e dei Direttori di Dipartimento dell’Istituto per
la Sicurezza Sociale.
3. Il Direttore di Dipartimento, a seguito degli opportuni accertamenti, segnala l’eventuale
irregolarità al Comitato Esecutivo che valuta le opportune conseguenti azioni.
4. I Direttori di Dipartimento verificano che l’attività libero professionale sia organizzata in
modo tale da garantire l’integrale assolvimento delle attività istituzionali e da assicurare la piena
funzionalità dei Servizi dell’ISS.
5. Tale verifica è svolta con la collaborazione del Direttore dell'Unità Operativa Complessa.
6. In particolare i Direttori delle Unità Organizzative Complesse:
a) rilevano i volumi orari dedicati all’esercizio della libera professione e verificano che detta attività
professionale non comporti per ciascun dipendente un impegno orario superiore al 30% di
quello settimanale previsto dal contratto di lavoro del singolo professionista;
b) monitorano i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie;
c) verificano il rispetto delle modalità per la prenotazione ed erogazione delle prestazioni.
7. Il Direttore dell’Unità Organizzativa Complessa che, nell'esercizio delle competenze di cui al
comma che precede, verifica comportamenti non in linea con l'autorizzazione rilasciata al
professionista e con le disposizioni della presente legge, provvede a contestarli al diretto
interessato, dandone comunicazione al Direttore di Dipartimento interessato.
8. Le violazioni accertate in relazione all'attività libero professionale intramuraria allargata,
riscontrate nell’attività di rispettiva competenza da parte del Comitato Esecutivo e dell’Authority
Sanitaria e Socio-Sanitaria, sono reciprocamente comunicate per gli adempimenti di competenza.
9. Il Controllo di Gestione e gli uffici preposti eseguono, con cadenza trimestrale, indagini e
rilevazioni sull’attività libero professionale svolta e sui proventi conseguiti dall’ISS al fine di
realizzare un’analisi del costo medio delle prestazioni erogate nell’anno di riferimento.
10. Il Comitato Esecutivo, verificati gli esiti delle rilevazioni ed indagini di cui al comma che
precede, verifica la congruità delle tariffe stabilite per l’attività libero professionale. Tali rilevazioni
sono altresì inviate alla Consulta Sanitaria e Socio-Sanitaria.


TITOLO IV
VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 21
(Sanzioni)

1. Nel caso in cui siano commesse delle violazioni nell’esercizio della libera professione, ai
sensi e per gli effetti della presente legge, il Direttore di Unità Organizzativa Complessa procede,
preventivamente, a contestarle al diretto interessato e ad informare il Direttore di Dipartimento
interessato.
2. Le violazioni ed inosservanze delle norme previste dalla presente legge sono punite con le
sanzioni e secondo le procedure di cui alla Legge 31 luglio 2009 n.106.
3. In ogni caso, qualora l’attività libero professionale risulti prestata durante l’orario di
servizio o in una delle situazioni previste dall’articolo 3 della presente legge, i corrispettivi delle
prestazioni effettuate saranno incamerati ex officio dall’ISS.

 
Art. 22
(Infrazioni sottoposte a sospensione dal servizio)

1. La sospensione dal servizio, oltre che per le ipotesi di cui all’articolo 11 della Legge 31 luglio
2009 n.106, è inflitta per le seguenti infrazioni:
a) esercizio della libera professione in situazione di tempi di attesa superiore a quelli indicati dal
vigente piano sanitario;
b) esercizio di attività libero professionale su assistiti ISS per attività offerta anche dal sistema
sanitario pubblico;
c) esercizio non autorizzato della libera professione in orario di lavoro;
d) esercizio dell’attività intramuraria allargata non autorizzata presso strutture non in
convenzione.

Art. 23
(Sospensione e revoca dell’autorizzazione)

1. Nell’ipotesi in cui al professionista sia stata contestata una violazione che comporta la
sospensione dal servizio o il licenziamento, tenendo conto delle modalità e gravità della condotta e
dell'entità del danno materiale o morale recato all’Amministrazione, si applica la sospensione
dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione.
2. La sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale è adottata
nei confronti del professionista anche come sanzione accessoria della sospensione dal servizio.
3. Nell’ipotesi in cui il professionista abbia commesso una recidiva nell’arco di quindici anni si
applica la revoca definitiva dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 24
(Modalità di pagamento delle quote)

1. I compensi spettanti ai professionisti per l’attività libero professionale intramuraria sono
liquidati entro il trimestre successivo dall’Amministrazione ISS.
2. I compensi per l’attività intramuraria allargata svolta in forma di consulenza e di consulto
saranno liquidati in favore dei dipendenti interessati entro i due mesi successivi a quello
dell’incasso avvenuto in seguito al pagamento eseguito dalla struttura esterna, con la quale è stata
stipulata specifica convenzione in base alle sedute o alle ore eseguite per la consulenza o il consulto
da quest’ultima notificate.

Art. 25
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 14 della Legge 16 dicembre 1991 n. 153 “Testo unico delle
disposizioni per il personale sanitario dipendente dell’Istituto per la Sicurezza Sociale”.

Art. 26
(Norme finali)

1. Il tariffario delle prestazioni erogate con le modalità previste dalla presente legge dovrà
essere deliberato dal Comitato Esecutivo e confermato o modificato ogni anno con apposita
delibera.
 
 
2. I compensi libero professionali dei professionisti, così come le retribuzioni per attività
istituzionale, verranno resi noti attraverso il sito internet ISS e aggiornati annualmente.
3. È fatto obbligo al personale del Corpo Sanitario medico e non medico che intende esercitare
attività libero professionale depositare presso il Comitato Esecutivo ISS, unitamente alla richiesta
di autorizzazione per l’esercizio dell’attività, autocertificazione riferita alle eventuali partecipazioni
detenute direttamente o indirettamente in società a responsabilità limitata o in società per azioni
che hanno come attività caratteristica quella sanitaria.

Art. 27
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.
2. Con decreto delegato potranno essere adottate eventuali modifiche alla presente legge.
3. Il regolamento per il Fondo di Perequazione di cui all’articolo 17 è adottato entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Si individua in novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il periodo
transitorio per i professionisti per regolarizzare le proprie posizioni libero professionali e non
incorrere nelle sanzioni previste al Titolo IV.



Data dalla Nostra Residenza, addì 29 ottobre 2013/1713 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli



p.IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Pasquale Valentini