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Decreto Legge 29 novembre 2013 n.162 - Modifiche al Decreto – Legge 10 maggio 2011 n.78 "Istituzione del Triennio di Formazione Professionale di Base – Ordinamento Didattico"


Published: 2013-11-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984351/decreto-legge-29-novembre-2013-n.162---modifiche-al-decreto--legge-10-maggio-2011-n.78-%2522istituzione-del-triennio-di-formazione-professionale-di-base.html

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Bozza Decreto Legge
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 29 novembre 2013 n.162

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e precisamente la necessità di modificare la suddivisione in cicli del Corso di Formazione
professionale di base di cui al Decreto – Legge n.78/2011, al fine di permettere ai Consigli di Classe di
determinare l’inizio del periodo di stage secondo le esigenze didattiche della classe e l’urgenza di
consentire l’applicazione di tale modifica durante l’Anno formativo in corso;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 25 adottata nella seduta del 19 novembre 2013;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


MODIFICHE AL DECRETO - LEGGE 10 MAGGIO 2011 N. 78 “ISTITUZIONE DEL
TRIENNIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE – ORDINAMENTO
DIDATTICO”

Art. 1

1. L’articolo 2 del Decreto - Legge 10 maggio 2011 n. 78 è così modificato:

“Art. 2
(Suddivisione annuale in cicli)

Il progetto formativo annuale di ciascun anno ha una scansione in cicli e comprende, sulla base
del prospetto di cui alla Tabella 1 – Suddivisione annuale in cicli, dell’Allegato A:
a) due cicli nel primo anno di corso; il primo ciclo ha la durata di 17 settimane; il secondo ciclo ha la
durata di 18 settimane;
b) due cicli nel secondo anno di corso; il primo ciclo ha la durata di 16 settimane; il secondo ciclo ha
la durata di 19 settimane; nell’ambito del secondo ciclo viene effettuato lo stage aziendale di 3
settimane (ore 108), il cui periodo viene stabilito dal Consiglio di classe;
c) due cicli nel terzo anno di corso; il primo ciclo ha la durata di 14 settimane; il secondo ciclo ha la
durata di 21 settimane; nell’ambito del secondo ciclo viene effettuato lo stage aziendale di 6
settimane (ore 205), il cui periodo viene stabilito dal Consiglio di classe.”.

Art. 2

1. L’articolo 13 del Decreto - Legge 10 maggio 2011 n. 78 è così modificato:

“Art. 13
(Valutazione)

Alla conclusione di ogni ciclo, i formatori dello stesso corso esprimono, ognuno per la loro
disciplina, una valutazione in voto decimale che viene comunicata alla famiglia.
La valutazione complessiva alla fine del secondo ciclo del primo e secondo anno ha valore di
ammissione rispettivamente al secondo e terzo anno e quella relativa alla fine del secondo ciclo del
terzo anno ha valore di ammissione agli esami di qualifica.
Lo stage del secondo e terzo anno viene valutato al termine del secondo ciclo del secondo e
terzo anno.”.

Art. 3

1. La Tabella n. 1 dell’Allegato A del Decreto - Legge 10 maggio 2011 n. 78 viene così modificata:

Tab. 1 - (Suddivisione annuale in cicli)

I anno Durata in settimane
I ciclo 17
II ciclo 18
II anno Durata in settimane
I ciclo 16
II ciclo 19
III anno Durata in settimane
I ciclo 14
II ciclo 21

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 novembre 2013/1713 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli


IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini