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Decreto Delegato 27 Febbraio 2014 N.21 - Ratifica Decreto Legge 5 Dicembre 2013 N.164 - Disposizioni In Materia Di Cooperazione Per Il Recupero Dei Beni Nel Settore Del Reperimento E Dell


Published: 2014-02-27
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REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO – LEGGE 27 febbraio 2014 n.21
(Ratifica Decreto-Legge 5 dicembre 2013 n.164)


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto il Decreto - Legge 5 dicembre 2013 n.164 – “Disposizioni in materia di cooperazione per il
recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri
beni connessi”, promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della
Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15
dicembre 2005 n.184 e precisamente:
- la necessità di dare attuazione agli impegni assunti con la ratifica della
Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l’Unione Europea
firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012 avvenuta con Decreto Consiliare 7 agosto
2012 n. 120, il cui allegato A prevede tra gli altri il recepimento della Decisione
2007/845 GAI del Consiglio;
- l’urgenza di adeguare tempestivamente la normativa sammarinese alle
disposizioni giuridiche dell’Unione Europea richiamate al predetto allegato;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 18 adottata nella seduta del 3 dicembre
2013;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 2014;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 25 febbraio 2014;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 5 dicembre 2013
n.164 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e
Generale in sede di ratifica dello stesso:



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE PER IL RECUPERO DEI BENI NEL
SETTORE DEL REPERIMENTO E DELL’IDENTIFICAZIONE DEI PROVENTI DI
REATO O ALTRI BENI CONNESSI


Art. 1
(Ufficio per il recupero dei beni)

1. Al fine di facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato e altri beni
connessi con reati, l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol svolge le funzioni di Ufficio per il recupero
dei beni, nella Repubblica di San Marino.
2. Al fine di cui al comma 1, all’Ufficio Centrale Nazionale Interpol sono assegnate le seguenti
funzioni:
a) individuare beni o fondi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e) della Legge 17 giugno 2008 n.
92, presenti presso i soggetti finanziari di cui all’articolo 18 della medesima legge ed altri beni o
fondi presenti nella Repubblica di San Marino;
b) adottare gli interventi opportuni per reperire, identificare e localizzare i proventi derivanti da
attività criminose ed altri beni o fondi direttamente o indirettamente correlati a reati che
potrebbero essere oggetto di misure conservative, provvedimenti di sequestro o confisca emessi
dall’autorità giudiziaria competente;
c) cooperare con le autorità estere che svolgono le medesime funzioni di uffici per il recupero dei
beni.

Art. 2
(Cooperazione tra Uffici)

1. L’Ufficio Centrale Nazionale Interpol collabora scambiando informazioni, a richiesta o di
iniziativa, con le autorità estere che svolgono le medesime funzioni.
2. Le informazioni e la cooperazione possono essere richieste ai fini dell’individuazione, della
prevenzione o dell’indagine su un reato laddove vi siano motivi oggettivi di ritenere che
informazioni pertinenti possano essere disponibili nell’altro Stato.

Art. 3
(Scambio di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni su richiesta)

1. Lo scambio di informazioni, su richiesta, tra l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol con un
ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato, per le finalità di cui al presente decreto-legge,
avviene utilizzando i formulari allegati sotto le lettere A e B al presente decreto - legge.
2. Nel compilare il modello di cui all’Allegato B, l’Ufficio per il recupero dei beni richiedente
specifica l’oggetto e i motivi della richiesta nonché la natura del procedimento. Esso fornisce
indicazioni quanto più esatte possibili sui beni oggetto dei provvedimenti o ricercati e/o sulle
persone fisiche o giuridiche che si presume siano implicate.

Art. 4
(Scambio spontaneo di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni)

1. L’Ufficio Centrale Nazionale Interpol può altresì scambiare, anche di propria iniziativa,
informazioni con omologhi Uffici per il recupero dei beni qualora vi siano motivi oggettivi per
ritenere che le informazioni e la cooperazione potrebbero contribuire all’individuazione, alla
prevenzione o all’indagine su reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della Decisione Quadro
2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione Europea limitatamente a ciò che è ritenuto pertinente e
necessario ai fini del positivo esito delle attività di individuazione, prevenzione o indagine sul reato
o attività criminosa.

Art. 5
(Termini per la comunicazione di informazioni)

1. L’Ufficio Centrale Nazionale Interpol risponde entro otto ore alle richieste urgenti di
informazioni riguardanti i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2 della Decisione Quadro del
Consiglio dell’Unione Europea 2002/584/GAI, se le informazioni richieste sono conservate in una
banca dati alla quale l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol può accedere direttamente.
2. Se l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol non è in grado di rispondere entro otto ore, ne
fornisce i motivi nel formulario che figura nell’allegato A. Qualora la comunicazione entro il
periodo di otto ore di informazioni richieste costituisca un onere sproporzionato per l’Ufficio
Centrale Nazionale Interpol, questo può posporne la comunicazione. In questo caso l’Ufficio
Centrale Nazionale Inperpol informa immediatamente della posposizione l’autorità richiedente e
comunica le informazioni al più presto possibile e, in ogni caso, entro tre giorni.
3. Nei casi non urgenti l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol risponde entro una settimana alle
richieste di informazioni riguardanti i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2 della Decisione Quadro
del Consiglio dell’Unione Europea 2002/584/GAI, se le informazioni richieste sono conservate in
una banca dati alla quale l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol può accedere direttamente. Se non è
in grado di rispondere entro una settimana l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol ne fornisce i
motivi nel formulario che figura nell’Allegato A.
4. In tutti gli altri casi l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol comunica le informazioni richieste
entro quattordici giorni. Se non è in grado di rispondere entro quattordici giorni, l’Ufficio Centrale
Nazionale Interpol ne fornisce i motivi nel formulario che figura nell’Allegato A.

Art. 6
(Riservatezza)

1. Tutti i dati e le informazioni scambiati ai sensi del presente decreto - legge sono coperti dal
segreto d’ufficio anche nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. Il segreto d’ufficio non può
essere opposto all’Autorità giudiziaria penale.
2. L’Ufficio Centrale Nazionale Interpol attua, anche attraverso strumenti informatici, misure
idonee a garantire che i dati e le informazioni acquisiti non siano accessibili a terzi.
3. Lo scambio di informazioni può avere luogo tramite qualsiasi canale esistente ai fini della
cooperazione internazionale.
4. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate solo per le finalità di cui al presente
decreto - legge, non possono essere utilizzate come prove dinanzi ad un’autorità giudiziaria e non
possono essere inoltrate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell’Ufficio Centrale Nazionale
Interpol.


Art. 7
(Migliori pratiche)

1. L’Ufficio Centrale Nazionale Interpol collabora con gli omologhi Uffici per il recupero dei
beni, anche scambiando informazioni, circa le migliori pratiche da adottare per migliorare
l’efficacia degli sforzi degli Stati diretti a identificare e reperire proventi di reato e altri beni
connessi con reati che potrebbero essere oggetto di misure conservative, provvedimenti di
sequestro o confisca emessi dall’autorità giudiziaria competente.


Art. 8
(Relazione con le modalità di cooperazione esistenti)

1. L’applicazione del presente decreto - legge non pregiudica gli obblighi derivanti alla
Repubblica dagli strumenti internazionali in materia di assistenza giudiziaria reciproca o di
riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale, accordi o intese bilaterali o
multilaterali tra Stati in materia di assistenza giudiziaria reciproca.


Art. 9
(Motivi di rifiuto di fornire informazioni)

1. L’Ufficio Centrale Nazionale Interpol può rifiutarsi di fornire informazioni nei casi in cui
sussistano una o più motivazioni espressamente indicate nell’articolo 10 della Decisione Quadro
del Consiglio dell’Unione Europea 2006/960/GAI o dall’Allegato A al presente decreto legge.

Art. 10
(Comunicazione)

1. Entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto - legge, il Dipartimento Affari
Esteri comunica per iscritto, tramite canali diplomatici, al Segretariato Generale del Consiglio e alla
Commissione Europea, l’indicazione dell’autorità che è stata designata ufficio nazionale per il
recupero dei beni, e qualsiasi modifica successiva.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 2014/1713 d.F.R




I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini
 
ALLEGATO A
(al Decreto Legge 27 febbraio 2014 n.21)

SCAMBIO DI INFORMAZIONI A NORMA DELLA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO 2006/960/GAI
FORMULARIO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO DALLO STATO MEMBRO RICHIESTO IN CASO DI TRASMISSIONE,
RITARDO O RIFIUTO DI INFORMAZIONE


Questo formulario dev’essere utilizzato per trasmettere l’informazione, e/o l’intelligence richiesta, al fine di informare l’autorità richiedente
dell’impossibilità di rispettare il termine normale, della necessità di sottoporre la richiesta all’autorizzazione di un’autorità giudiziaria o del
rifiuto di trasmettere l’informazione.

Questo formulario può essere utilizzato più di una volta durante la procedura (per esempio se la richiesta deve prima essere sottoposta a
un’autorità giudiziaria e si riscontra in seguito che l’esecuzione della richiesta deve essere rifiutata).


Autorità richiesta (denominazione, indirizzo, telefono, fax, posta
elettronica, Stato membro)

Particolari del funzionario responsabile (facoltativo)
Numero di riferimento della risposta
Data e numero di riferimento della risposta precedente

Risposta alla seguente autorità richiedente
Data e ora della richiesta
Numero di riferimento della richiesta

Il termine normale in virtù dell’articolo 4 della decisione quadro 2006/960/GAI
Richiesta urgente 8 ore Reato di cui all’articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro
2002/584/GAI

e

l’informazione o intelligence richiesta è conservata in una banca
dati alla quale l’autorità incaricata dell’applicazione della legge
dello Stato membro richiesto può accedere direttamente.

Richiesta urgente 1 settimana
Altri casi 14 giorni

Informazioni trasmesse a norma della decisione quadro 2006/960/GAI: l’informazione e l’intelligence fornita
1. Uso dell’informazione o intelligence trasmessa

può essere utilizzata soltanto per gli scopi per i quali è stata fornita o per la prevenzione di un periodo grave ed immediato
per la sicurezza pubblica;
è autorizzata anche per gli scopi, (facoltativo) alle seguenti condizioni:


2. Affidabilità della fonte

affidabile
per lo più affidabile
non affidabile
non può essere valutata

3. Esattezza dell’informazione o intelligence

certa
stabilita dalla fonte
confermata per sentito dire
non confermata per sentito dire

4. Il risultato delle indagini sul reato o dell’operazione di intelligence nel cui ambito è avvenuto lo scambio di informazioni deve
essere riferito all’autorità che effettua la trasmissione

no


5. In caso si scambio spontaneo: motivi che inducono a credere che l’informazione o Intelligence possa contribuire
all’individuazione o prevenzione di reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI o alle indagini su
tali reati.



RITARDO – Non è possibile rispondere entro il termine previsto dall’articolo 4 della decisione quadro 2006/960/GAI
L’informazione o Intelligence non può essere fornita entro il termine stabilito per i seguenti motivi:

Sarà probabilmente fornita entro:

1 giorno 2 giorni 3 giorni

___ settimane

1 mese

E’ stata richiesta l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria.
Si prevede che la procedura per la concessione o il rifiuto dell’autorizzazione durerà ___ settimane

RIFIUTO – L’informazione o Intelligence:
Non ha potuto essere trasmessa e richiesta a livello nazionale; o
Non può essere trasmessa, per uno o più dei seguenti motivi:
A – Motivo connesso con il controllo giudiziario che impedisce la trasmissione o richiede il ricorso all’assistenza giudiziaria reciproca
l’autorità giudiziaria competente non ha autorizzato l’accesso e lo scambio per quanto riguarda l’informazione o intelligence
l’informazione o Intelligence richiesta è stata precedentemente ottenuta con mezzi coercitivi e la legislazione nazionale non ne
consente la trasmissione
l’informazione o Intelligence non è in possesso
- delle autorità incaricate dell’applicazione della legge; o
- delle autorità pubbliche o di enti privati in un modo da essere disponibile alle autorità incaricate dell’applicazione della
legge senza il ricorso a mezzi coercitivi

B - la comunicazione dell'informazione o Intelligence richiesta pregiudicherebbe Interessi fondamentali della sicurezza
nazionale o metterebbe a repentaglio il buon esito di un'indagine, di un'operazione di Intelligence criminale in corso o la sicurezza di
persone o sarebbe palesemente sproporzionata o irrilevante per lo scopo per cui è stata richiesta.
Se sono contrassegnate le caselle A o B, aggiungere, se ritenuto necessario, ulteriori informazioni o Indicare la ragione per il rifiuto
(facoltativo):

D - L'autorità richiesta decide di rifiutare l’esecuzione, perché la richiesta riguarda, a norma della legislazione dello Stato
membro richiesto, il reato seguente (specificare la natura e la qualificazione giuridica del reato )……………………….. passibile di
una pena privativa della libertà di un anno o meno
E - L'Informazione o Intelligence richiesta non è disponibile
F - L'informazione o Intelligence richiesta è stata ottenuta da un altro Stato membro o da un paese terzo ed è soggetta al
principio di specialità e lo Stato membro o il paese terzo in questione non ha dato il consenso alla trasmissione dell'informazione o
Intelligence.

ALLEGATO B
(al Decreto Legge 27 febbraio 2014 n.21)

SCAMBIO DI INFORMAZIONI A NORMA DELLA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO 2006/960/GAI FORMULARIO
CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO DALLO STATO CHE FA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE

Questo formulario è utilizzato per richiedere informazioni e intelligence a norma della decisione quadro 2006/960/GAI.



I -Informazione amministrativa

Autorità richiedente (denominazione, indirizzo, telefono, fax,
posta elettronica, Stato membro)

Particolari del funzionario responsabile (facoltativo)
Allo Stato membro seguente
Data e ora della richiesta
Numero di riferimento della richiesta



Richieste precedenti
E’ la prima richiesta relativa a questo caso
La richiesta è successiva ad altre relative lo stesso caso
Richiesta precedente/richieste precedenti Risposta/risposte
Data Numero di riferimento (dello
Stato membro richiedente)
Data Numero di riferimento (dello Stato
membro richiesto)
1.
2.
3.
4.



Qualora la richiesta sia inviata a più autorità dello Stato membro richiesto si prega di specificare ciascun canale utilizzato
UNE/Ufficiale di collegamento dell’Europol Per informazione
Per esecuzione
Ufficio centrale nazionale INTERPOL Per informazione
Per esecuzione
Sirene Per informazione
Per esecuzione
Ufficiale di collegamento Per informazione
Per esecuzione
Altro (si prega di specificare) Per informazione
Per esecuzione
Qualora la richiesta sia inviata a altri Stati membri si prega di specificare l’altro Stato membro e il canale utilizzato (facoltativo)












II – Termini

p. m. : termini previsti dall'articolo 4 della decisione quadro 2006/960/GAI
A - Il reato è contemplato dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002l584/GAI

e

I ‘informazione o Intelligence richiesta è conservata In una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione della
legge può accedere direttamente

Se la richiesta è urgente  Termine: 8 ore con possibilità di proroghe

Se la richiesta non è urgente  Termine : 1 settimana

B - Altri casi:  Termine: 14 glomi


Richiesta Urgente
Richiesta non urgente
Motivi dell’urgenza (ad esempio le persone sospette sono sottoposte a detenzione, il procedimento deve essere portato dinanzi al
giudice prima di una data specifica)






Informazione o intelligence richiesta






TIPO REATO(I) O ATTIVITA’ CRIMINALE(I) OGGETTO DI INDAGINE
Descrizione delle circostanze del reato/reati, compresa la data, il luogo e il grado di partecipazione della persona che forma oggetto della
richiesta di informazione o intelligence:





Natura del reato/dei reati
A – Applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1 o paragrafo 3 della decisione quadro 2006/960/GAI
A1. Il reato è punibile nello Stato membro richiedente con una pena detentiva della durata massima di almeno tre anni
E
A2. Si tratta di uno dei seguenti reati:
Partecipazione a un’organizzazione criminale Riciclaggio di proventi di reato
Terrorismo
Tratta di esseri umani
Falsificazione di monete, ivi compresa l contraffazione
dell’euro
Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile Criminalità informatica
Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
Corruzione
Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie
animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali
protette.
Favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali
Omicidio volontario, lesioni personali gravi
Traffico illecito di organi e tessuti umani
Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle
Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
Rapimento, sequestro e presa di ostaggi
Furti organizzati o con uso di armi Razzismo e xenofobia
Traffico illecito di materie nucleari e radioattive Traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti di antiquariato e
le opere d’arte Traffico di veicoli rubati
Truffa Stupro
Racket ed estorsioni Incendio doloso
Contraffazione e pirateria in materia di prodotti Reati che rientrano nelle competenze giurisdizionali della
Corte penale internazionale Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
Dirottamento di aereo/nave
Falsificazione di mezzi di pagamento
Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
Sabotaggio

 Il reato è quindi contemplato dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo ~
Riguardo ai termini da rispettare per la risposta alla presente richiesta sono pertanto applicabili paragrafo 1 (casi urgenti) e 11
paragrafo 3 (casi non urgenti) dell’articolo 4 della decisione quadro 2006/584/GAI.
Oppure

B – reato/i non sono è (sono) contemplato/i dalla lettera A.
In questo caso, fornire una descrizione del reato/ dei reati:


Finalità della richiesta di informazioni o di intelligence





Nesso tra la finalità della richiesta di informazioni o di intelligence e la persona oggetto delle informazioni o dell’intelligence





Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell’indagine penale o dell’operazione di intelligence criminale
alla base della richiesta di informazioni o d’intelligence





Motivi che fanno ritenere che le informazioni o l’intelligence siano nello Stato membro richiesto





Restrizioni sull’utilizzo dell’informazione fornita nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui è stata trasmessa o per la
prevenzione di un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza

utilizzo autorizzato
utilizzo autorizzato, ma non dev’essere menzionato chi ha fornito l’informazione
utilizzo non permesso senza l’autorizzazione di chi ha fornito l’informazione
utilizzo non permesso