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Legge 31 mrazo 2014 n.42 - Riforma dell’istituto del Decreto Penale


Published: 2014-03-31
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984339/legge-31-mrazo-2014-n.42---riforma-dellistituto-del-decreto-penale.html

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REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 27 marzo 2014:


LEGGE 31 marzo 2014 n. 42


RIFORMA DELL’ISTITUTO DEL DECRETO PENALE


Art. 1

1. La presente legge disciplina il decreto penale.


Art. 2

1. Il Commissario della Legge quando in seguito all’esame degli atti ed alle investigazioni
compiute, ritiene di dover applicare la multa, la multa a giorni e l’interdizione, ovvero l’una o l’altra
di tali pene, anche se previste in alternativa alla prigionia o all’arresto, può pronunciare decreto
penale di condanna, ponendo a carico del prevenuto le spese del procedimento.
2. Il decreto penale non può essere pronunciato per i reati di cui all’articolo 164 del Codice
Penale.

Art. 3

1. Il decreto penale riporta la medesima intestazione delle sentenze e contiene:
a) l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciato;
b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) l’imputazione;
d) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
e) la condanna con l’indicazione degli articoli applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.
2. Con il decreto di condanna il giudice ordina la confisca nei casi previsti dall’articolo 147 del
Codice Penale, o la restituzione delle cose sequestrate, concede la sospensione condizionale della
pena e la non menzione della condanna.
3. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni l’imputato non commette un misfatto, delitto
o contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna
con decreto non impedisce la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.


Art. 4

1. Il decreto è notificato all’imputato, al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore
d’ufficio e al Procuratore del Fisco con formale avvertenza che se entro trenta giorni dalla
notificazione non è proposta opposizione, il decreto diverrà esecutivo.
2. L’opposizione è presentata al Commissario della Legge che ha emesso il decreto stesso.

Art. 5

1. L’opposizione è proposta in cancelleria dall’imputato personalmente o dal difensore di
fiducia.
2. Nell’atto di cui al comma 1, la parte che impugna il decreto deve eleggere domicilio nel
territorio della Repubblica. Nel domicilio eletto sono eseguite tutte le notifiche relative al
procedimento.

Art. 6

1. Il Procuratore del Fisco può proporre opposizione avverso un decreto penale pronunciato al
di fuori dei casi indicati dall’articolo 2 o quando ritiene che si sarebbe dovuto applicare la pena
della prigionia o dell’arresto.


Art. 7

1. E’ inammissibile l’opposizione proposta fuori termine o da persona non legittimata.
L’inammissibilità è dichiarata con ordinanza.
2. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre impugnazione al Giudice
d’Appello.
3. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha
emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.

Art. 8

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 7, il Giudice Inquirente che ha emesso il decreto penale
di condanna, ricevuto l’atto di opposizione, revoca il decreto di condanna e dispone il rinvio a
giudizio per la medesima imputazione già contenuta nel decreto.
2. Al dibattimento di primo grado e alle ulteriori fasi del procedimento si applicano le
disposizioni del codice di procedura penale.
3. Nel giudizio conseguente all’opposizione, il Giudice può applicare una pena anche diversa e
più grave di quella indicata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.


Art. 9

1. In caso di connessione con altro reato per il quale non può essere pronunciato decreto
penale, si procede nei modi prescritti dal codice di procedura penale.

Art. 10

1. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti per i quali alla data di
entrata in vigore della presente legge non sia stato disposto rinvio a giudizio.

Art. 11

1. Sono abrogati:
a) la Legge 9 settembre 1919 n.35;
b) l’articolo 1 della Legge 18 ottobre 1963 n.43.


Art. 12

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 2014/1713 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini