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Decreto legge 31 marzo 2014 n.45 - Disposizioni relative alle competenze ed al funzionamento dell’Ufficio Centrale Nazionale dell’OIPC Interpol


Published: 2014-03-31
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Bozza Decreto Legge
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 31 marzo 2014 n.45

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e precisamente:
- la necessità di disciplinare le competenze, i poteri ed il funzionamento dell’Ufficio Centrale
Nazionale dell’OIPC-Interpol (UCN) al fine di garantire effettività alle disposizioni introdotte
con il Decreto - Legge 27 febbraio 2014 n.21 in attuazione agli impegni assunti con la ratifica
della Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l’Unione Europea firmata a
Bruxelles il 27 marzo 2012 avvenuta con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n. 120
- l’urgenza di introdurre la suddetta disciplina in considerazione dell’avvenuta ricezione da
parte dell’UCN di richieste di cooperazione e scambio di informazione a mente del precitato
Decreto - Legge n. 21/2014 nonché della prossima visita di valutazione del Segretariato
Generale dell’OIPC-Interpol prevista per il mese di giugno 2014 nell’ambito della quale verrà
valutato l’adempimento delle Raccomandazione dallo stesso formulate con particolare
riferimento all’adozione nell’ordinamento sammarinese di una specifica normativa che
regolamenti l’UCN;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 31 adottata nella seduta del 24 marzo 2014;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:




DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMPETENZE ED AL FUNZIONAMENTO
DELL’UFFICIO CENTRALE NAZIONALE DELL’OIPC INTERPOL



Art. 1
(Funzioni dell’Ufficio Centrale Nazionale)

1. L’Ufficio Centrale Nazionale (in lingua inglese National Central Bureau – NCB), in seguito
brevemente UCN, facente parte dell’Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (in lingua
inglese International Criminal Police Organization - ICPO) , in seguito brevemente OIPC–Interpol,
istituito nella Repubblica di San Marino, ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto dell’OIPC–Interpol
accettato dalla Repubblica di San Marino con Decreto Consiliare 24 novembre 2006 n.125, è
l’autorità centrale nazionale responsabile dei contatti con gli uffici e le autorità competenti di Stati
esteri per la collaborazione nelle materie della polizia criminale e della polizia di sicurezza, nel
rispetto delle competenze dell’Autorità Giudiziaria e di quanto espressamente previsto dalle
normative vigenti e dagli accordi bilaterali e multilaterali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica di
San Marino.
2. Le funzioni dell’UCN, in conformità a quelle specificate nello Statuto e nel Regolamento
Generale dell’OIPC–Interpol, sono:
a) assicurare e promuovere la più ampia assistenza reciproca tra tutte le autorità di polizia
criminale, nel quadro delle leggi esistenti nei diversi Paesi e nello spirito della “Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo” adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
10 Dicembre 1948;
b) costituire e sviluppare tutte le istituzioni capaci di contribuire efficacemente alla prevenzione
ed alla repressione dei reati;
c) svolgere le funzioni di Ufficio Centrale per il Falso Monetario (UCFM) di cui all’articolo 3 della
Legge 29 luglio 2013 n.101;
d) svolgere le funzioni di Ufficio per il recupero dei beni (in lingua inglese Asset Recovery Office –
ARO) di cui al Decreto - Legge 27 febbraio 2014 n.21.



Art. 2
(Poteri e competenze dell’UCN)

1. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, l’UCN, nel rispetto delle competenze
dell’Autorità Giudiziaria:
a) ha potere di accesso, tramite i soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, alle informazioni
necessarie a dare luogo alle forme di collaborazione e di scambio di informazioni necessarie
per l’assolvimento delle proprie funzioni, ivi comprese, relativamente all’espletamento delle
funzioni di ARO, le informazioni detenute presso gli operatori del sistema finanziario;
b) cura l’applicazione tecnico-operativa delle convenzioni internazionali e degli accordi bilaterali
e multilaterali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica di San Marino in tema di cooperazione
di polizia internazionale;
c) indirizza ed assicura le operazioni di estradizione attiva e passiva di detenuti, lo scambio
informativo nello sviluppo delle attività di polizia a livello internazionale nonché le attività
operative dei Corpi di Polizia che contemplino la cooperazione internazionale di polizia;
d) effettua la raccolta dei dati, delle informazioni e dei suggerimenti relativi alle proprie attività e,
ove richiesto, collabora nelle procedure di assistenza giudiziaria internazionale, anche per la
ricerca e la cattura di latitanti, in tutte le materie della polizia criminale;
e) cura lo scambio di informazioni di polizia e dati segnaletici con gli Uffici Centrali Nazionali
degli altri Stati, il Segretariato Generale dell’OIPC-Interpol e l’Autorità Giudiziaria
sammarinese;
f) cura i rapporti e lo scambio di informazioni di polizia con gli ufficiali di collegamento per le
problematiche di polizia, presso le Ambasciate estere;
g) assicura, eventualmente con l’ausilio delle Centrali Operative dei Corpi di Polizia, turni di
presenza e/o di reperibilità permanente nelle 24 ore, anche nelle giornate prefestive e festive,
al fine di ricevere tutte le domande dell’OIPC-Interpol e, ove necessario, trasmetterle ai Corpi
di Polizia competenti;
h) partecipa ai lavori dell’OIPC–Interpol ed alle riunioni delle Organizzazioni internazionali ove
vengano trattate tematiche inerenti alla polizia criminale ed alla polizia di sicurezza.




Art. 3
(Rapporti con il Settore Pubblico Allargato, BCSM, AIF e Forze di Polizia)

1. L’UCN risponde con prontezza ai compiti di cooperazione internazionale tecnico-operativa
di polizia ed alle esigenze dell’Autorità Giudiziaria sammarinese nell’esercizio delle sue funzioni,
stabilendo relazioni con:
a) il Dipartimento di Polizia;
b) i Corpi di Polizia, con particolare riferimento all’accesso alle informazioni ed alla
documentazione detenute da soggetti pubblici e privati;
c) la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in seguito brevemente Banca Centrale, e
l’Agenzia d’Informazione Finanziaria, in seguito brevemente Agenzia, per gli aspetti bancari e
finanziari.
2. L’UCN si avvale, inoltre, della collaborazione di Unità Organizzative della Pubblica
Amministrazione e di Enti ed Aziende Autonome del Settore Pubblico Allargato che possano
contribuire a vario titolo alla lotta al crimine ed alla cooperazione internazionale.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti ad evadere le richieste nelle modalità indicate
dall’UCN, con particolare riferimento al rispetto delle scadenze indicate nell’articolo 5 del Decreto
Legge n.21/2014. L’UCN stipula con i soggetti di cui al comma 1, lettera c) ed eventualmente con i
soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) e 2 appositi protocolli mediante i quali sono, in
particolare, disciplinati le modalità ed i limiti della collaborazione nonché le forme ed i termini di
accesso, anche per via telematica, ai dati ed alle informazioni disponibili presso i predetti soggetti
nonché le modalità di esercizio di attività di ricerca di informazioni su delega dell’UCN.



Art. 4
(Disposizioni relative al trattamento dei dati e informazioni gestiti dall’UCN)

1. L’UCN effettua lo scambio di dati e informazioni con il Segretariato Generale dell’OIPC-
Interpol e con gli uffici centrali nazionali di Stati esteri in conformità a quanto previsto dalla
Risoluzione AG-2011-RES-07 adottata dall’OIPC-Interpol, relativa alla regolamentazione del
trattamento dei dati nonché alle eventuali future modifiche apportate alla suddetta Risoluzione.
2. L’accesso ai dati ed alle informazioni di polizia, alle banche dati del sistema dell’OIPC-
Interpol nonché il loro utilizzo da parte dei Corpi di Polizia, dell’Autorità Giudiziarie e di altre
Amministrazioni Pubbliche o Enti Pubblici sammarinesi avviene secondo le forme, le modalità e
con le limitazioni definiti con Regolamento del Congresso di Stato adottato su proposta dell’UCN.
3. I dati e le informazioni contenuti nel sistema informativo dell’OIPC–Interpol e resi
accessibili dall’UCN ai soggetti di cui al comma 2 sono trattati ed utilizzati da questi ultimi
esclusivamente per le finalità indicate all’atto della richiesta di accesso ed in relazione alle quali
l’accesso è stato consentito. L’UCN ha, inoltre, facoltà di richiedere al soggetto in favore del quale
ha disposto l’accesso ai dati del sistema OIPC–Interpol chiarimenti ed indicazioni in ordine al
trattamento ed all’utilizzo dei dati medesimi.
4. Il Regolamento di cui al comma 2 stabilisce, altresì, i termini relativi all’adempimento degli
obblighi informativi gravanti sull’UCN nei confronti del Segretariato Generale dell’OIPC – Interpol,
le modalità di rettifica, d’ufficio o su istanza della parte interessata, di dati e informazioni trattati
dall’UCN obsoleti e/o inesatti e/o non pertinenti nonché eventuali disposizioni attuative
relativamente alle norme contenute nella Risoluzione AG-2011-RES-07 adottata dall’OIPC-
Interpol.




Art.5
(Accesso ai dati e inopponibilità del segreto all’UCN nell’esercizio della funzione di ARO)

1. L’Autorità di Polizia delegata dall’UCN a mente dell’articolo 2, comma 1, lettera a), ha il
potere di accedere a semplice richiesta scritta motivata in relazione allo svolgimento della funzione
di ARO, anche per via telematica, nelle versioni integrali e senza limitazioni, ai dati e alle
informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, albi conservati presso Amministrazioni
Pubbliche, Ordini e Collegi Professionali, Banca Centrale, Forze di Polizia e, previa autorizzazione
del Giudice nel caso di dati e informazioni relativi all’attività giurisdizionale, presso il Tribunale.
L’accesso di cui al precedente periodo ai dati ed alle informazioni detenute dall’Agenzia è esercitato
nell’ambito dell’attività svolta dall’UCN ai fini dell’individuazione, della prevenzione o dell’indagine
su reati di riciclaggio, reati presupposti, criminalità organizzata e finanziamento del terrorismo.
2. L’Autorità di Polizia delegata ha, altresì, accesso a tutte le informazioni detenute presso
l’Ufficio del Registro dei Trust, al pari dei soggetti già individuati dall’articolo 2, comma 4 del
Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50, così come, nell’esercizio delle proprie funzioni, può
richiedere direttamente al trustee l’esibizione del Libro degli eventi di cui all’articolo 28, comma 5,
della Legge 1° marzo 2010 n.42.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il segreto bancario di cui all’articolo 36 della Legge
17 novembre 2005 n. 165 e successive modificazioni, nonché, in via generale, il segreto d’ufficio ed
il segreto professionale non sono opponibili all’UCN allorquando eserciti la funzione di ARO.
4. Gli iscritti all’Albo degli Avvocati e Notai, gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti o
dei Ragionieri Commercialisti possono, tuttavia, opporre il segreto professionale sulle informazioni
che essi ricevono nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del loro cliente in un
procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza
sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
5. Le disposizioni di cui alla Legge 23 maggio 1995 n.70 non si applicano nell’ambito
dell’attività di scambio di informazioni operata fra l’UCN e gli Uffici per il recupero dei beni degli
altri Stati relativamente alla cooperazione nel reperimento e l’identificazione dei proventi di reato
e altri beni connessi con reati, fatto salvo il rispetto delle diposizioni in materia di riservatezza dei
dati in essi contenuti.


Art. 6
(Sanzioni)

1. Chiunque ostacoli l’attività dell’UCN e del soggetto o Autorità di Polizia delegati nello
svolgimento della funzione di ARO oppure che non evada le richieste nelle modalità indicate
oppure che le evada parzialmente è punito, fatte salve altre sanzioni previste dalla legislazione
vigente, con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 50.000,00 applicata
dall’UCN direttamente o tramite altri uffici o Autorità di Polizia sulla base dei protocolli di cui
all’articolo 3, comma 3.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica alle Unità Organizzative e Dipartimenti della
Pubblica Amministrazione, agli Enti del Settore Pubblico Allargato, alle autorità di vigilanza e alle
Forze di Polizia, fatti salvi altri provvedimenti sanzionatori previsti dalle norme vigenti.
3. La sanzione pecuniaria amministrativa di cui al comma 1 è raddoppiata nel caso in cui, oltre
alla condotta irregolare, venga fatto ricorso a mezzi fraudolenti.
4. La facoltà di estinguere la sanzione mediante oblazione volontaria è esercitata, ad
esclusione del caso di cui al comma 3 ove tale facoltà non è esercitabile, con il pagamento di somma
pari alla metà della sanzione comminata.
5. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo
nei modi, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive
modificazioni.
6. Scaduto il termine per il pagamento, l’UCN si avvale, per l’incasso delle somme, della
procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive
modificazioni.


Art. 7
(Segreto d’ufficio)

1. Il personale dell’UCN e coloro che collaborano nello svolgimento delle funzioni dell’ufficio
sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che ne riguarda l’attività ed i suoi rapporti con i
terzi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’UCN in ragione dell’attività svolta
sono coperti dal segreto d’ufficio. L’obbligo di osservare il segreto d’ufficio permane anche dopo
aver lasciato l’incarico o l’impiego presso l’UCN.
3. Sono parimenti assoggettati al rispetto del segreto tutti coloro che, in occasione di
qualunque rapporto con l’UCN, acquisiscano, anche involontariamente, informazioni sull’attività
svolta dall’ufficio.
4. Il segreto non può essere opposto all’Autorità Giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini relative a violazioni sanzionabili penalmente.



Art. 8
(Segreterie di Stato di riferimento)

1. L’UCN dipende dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e dal Segretario di Stato per gli
Affari Interni per quanto concerne l’amministrazione, l’equipaggiamento e, in generale, per tutto
ciò che riguarda il buon funzionamento del servizio.
2. L’UCN rende, altresì, conto dell’attività svolta nell’esercizio della funzione di ARO al
Segretario di Stato per la Giustizia mediante la presentazione di relazioni trimestrali.


Art.9
(Direttore)

1. L’UCN è retto da un Direttore nominato dal Congresso di Stato con contratto di diritto
privato della durata di anni cinque rinnovabili, mediante decisione espressa, di quinquennio in
quinquennio.
2. I requisiti, le incompatibilità e le disposizioni speciali relative alla suddetta posizione, sono
disciplinati per legge.


Art.10
(Dotazione di personale)

1. Il personale che opera nell’UCN proviene, in via prioritaria, dai Corpi di Polizia o dal
Settore Pubblico Allargato e deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle specifiche funzioni o mansioni.
2. Al fine di garantire uniformità di trattamento ed anche in deroga alla disciplina vigente per
il Corpo di provenienza, agli appartenenti ai Corpi di Polizia assegnati all’UCN è applicato, in
relazione all’istituto della reperibilità, il regime normativo ed economico previsto per il Corpo della
Gendarmeria.
3. In via subordinata, qualora non fosse possibile reperire personale a mente del comma 1,
allo scopo di supportare e potenziare lo svolgimento delle funzioni attribuite all’UCN, nelle more
della definizione del fabbisogno del personale, il Congresso di Stato potrà disporre l’assunzione di
specifiche figure attivando il procedimento di cui all’articolo 4, comma primo, lettera c) della Legge
19 settembre 1990 n. 108.
4. La consistenza della dotazione di personale dell’UCN è periodicamente determinata dal
Congresso di Stato su proposta motivata del Direttore dell’Ufficio.
5. Nell’esercizio delle funzioni proprie dell’UCN, tutto il personale dipende gerarchicamente
dal Direttore dell’Ufficio anche sotto il profilo disciplinare ed è tenuto a rispettarne le disposizioni
legittimamente impartite.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 2014/1713 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini