Advanced Search

Legge 3 Aprile 2014 N.48 - Riforma Della Legge 7 Maggio 2008 N.72 - Promozione Ed Incentivazione Dell


Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984336/legge-3-aprile-2014-n.48---riforma-della-legge-7-maggio-2008-n.72---promozione-ed-incentivazione-dell.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
Bozza di Legge “Modifica Composizione Commissioni Lavoro, Cooperazione, Prezzi, P
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 28 marzo 2014:


LEGGE 3 APRILE 2014 N.48



RIFORMA DELLA LEGGE 7 MAGGIO 2008 N. 72- PROMOZIONE ED
INCENTIVAZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E
DELL’IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI IN AMBITO CIVILE E
INDUSTRIALE


INDICE GENERALE


CAPO I -FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art.1 - Finalità
Art.2 - Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia
Art.3 - Definizioni

CAPO II -PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI IN EDILIZIA

Art.4 -Ambito di applicazione della legge
Art.5 -Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti
Art.6 -Esercizio e manutenzione degli impianti termici
Art.7 -Sistema informativo nazionale sammarinese sull'efficienza energetica degli edifici
Art.8 -Misure di sostegno ed incentivazione
Art.9 -Prestazione acustiche delle strutture edilizie

CAPO III -CERTIFICATORI ENERGETICI – REGISTRO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI –
UNITA’ ORGANIZZATIVE PREPOSTE ALL’INCENTIVAZIONE DEL’EFFICIENZA ENERGETICA
E DELL’IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI

Art.10 - Soggetti certificatori accreditati
Art.11 - Registro dei Certificatori Energetici
Art.12 - Abilitazione ed iscrizione nel Registro dei Certificatori Energetici
Art.13 - Iscrizione di soggetti non residenti e di imprese aventi sede fuori territorio
Art.14 - Esame per l’iscrizione nel Registro dei Certificatori Energetici
Art.15 - Sospensione dal Registro
Art.16 - Revoca dell’abilitazione e cancellazione dal Registro
Art.17 - Reiscrizione
Art.18-Unità Organizzative preposte all’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’impiego di
energie rinnovabili

CAPO IV -PROMOZIONE DELL’IMPIEGO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA IN
AMBITO CIVILE E INDUSTRIALE

Art.19 - Cessione in rete di energia elettrica prodotta da impianti ad energie rinnovabili
Art.20 - Procedura di richiesta di connessione
Art.21 - Misura dell’energia elettrica prodotta
Art.22- Scambio sul posto
Art.23 - Cessione dell’energia prodotta
Art.24 - Corrispettivi per i servizi di connessione e installazione degli strumenti di misura

CAPO V - PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI PER USI IGIENICO
SANITARI

Art.25 - Installazione di dispositivi per la regolamentazione del flusso dei rubinetti, delle docce e
delle cassette di scarico
Art.26 - Alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie
Art.27 - Utilizzo delle acque meteoriche

CAPO VI -SANZIONI

Art.28 - Sanzioni
Art.29 - Procedura di applicazione delle sanzioni
Art.30 - Rinvio a decreti delegati

CAPO VII -INCENTIVI E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Art.31 - Iniziative ed interventi oggetto di incentivazione
Art.32 -Programma di Diagnosi Energetica Industriale e strumenti incentivanti
Art.33 -Incentivi agli impianti da FER o di cogenerazione
Art.34 -Incentivi per impianti a biomasse e per la produzione di energia da FER nel settore agricolo
Art.35 -Istituzione Conto Energia
Art.36 -Società energetica
Art.37 –Incentivi e rinvio a decreti delegati
Art.38 -Misure di accompagnamento

CAPO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.39 - Procedure energetiche in ambito edilizio
Art.40 - Commissione per l’efficienza energetica in edilizia
Art.41 - Regime transitorio
Art.42 - Revisioni
Art.43- Abrogazioni
Art.44- Entrata in vigore

ALLEGATI

- Allegato 1 - Caratterizzazione climatologica del territorio della Repubblica di San Marino ai
fini della determinazione degli indici di prestazione energetica e delle condizioni
di captabilità dell’energia solare
- Allegato 2 - Disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici
e degli impianti
- Allegato 3 - Relazione tecnica
- Allegato 4 - Attestato di qualificazione energetica degli edifici
- Allegato 5 - Procedura di certificazione degli edifici e Attestato di prestazione energetica
- Allegato 6 - Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici
- Allegato 7 - Sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici
- Allegato 8 - Valore minimo del rendimento dei generatori di calore rilevato nel corso dei
controlli
- Allegato 9 - Norme tecniche di riferimento
- Allegato 10 - Requisiti e specifiche degli impianti
- Allegato 11 - Requisiti relativi alle prestazioni acustiche delle strutture edilizie orizzontali e
verticali delimitanti gli edifici




CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art.1
(Finalità)

1. La presente legge si prefigge i seguenti obiettivi:
a) ottimizzare le prestazioni energetiche degli edifici, nella logica di un corretto ed equilibrato
processo di miglioramento della qualità complessiva dei fabbricati, anche sotto gli aspetti di igiene
e benessere ambientale;
b) promuovere lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili;
c) favorire la diversificazione energetica in ambito sia civile che industriale;
d) disciplinare il mercato elettrico;
e) incentivare l’adozione di tecnologie efficienti per ridurre i consumi industriali;
f) stimolare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l’adozione di tecnologie
efficienti per ridurre i consumi industriali;
g) ridurre i consumi idrici in ambito civile;
h) limitare le emissioni di gas inquinanti e, in particolare, dei gas ad effetto serra.
2. Le finalità di cui al comma precedente sono, in particolare, perseguite, mediante:
a) attribuzione all’Autorità di Regolazione di cui alla Legge 20 novembre 2001 n.120 di funzioni in
materia di energia;
b) l’enunciazione di principi generali per la certificazione energetica degli edifici e di criteri volti a
garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione
energetica medesima;
c) l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, di loro
singole parti, degli impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda e dei generatori di
calore;
d) la definizione delle modalità di impiego delle energie rinnovabili ed il loro inserimento in
ambito edilizio;
e) la determinazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
f) la disciplina delle modalità di adattamento della rete elettrica dello Stato al fine di rendere
possibile l’immissione nella stessa di energia prodotta da fonti rinnovabili;
g) la formazione di Società Energetiche per la gestione di impianti di generazione elettrica da fonti
rinnovabili accompagnandole a corrispondenti politiche contrattuali da parte dell'AASS, allo
scopo di raggiungere una maggiore autonomia energetica del Paese;
h) la regolamentazione delle procedure di audit energetico;
i) la promozione di interventi tecnici sugli impianti idrico-sanitari volti a ridurre gli sprechi di
acqua potabile;
j) la previsione delle forme e delle modalità di incentivazione degli interventi di risparmio
energetico, di riduzione dei consumi di acqua potabile, di sfruttamento delle energie
rinnovabili;
k) la raccolta delle informazioni, delle esperienze e delle elaborazioni necessarie all’orientamento
della politica dello Stato in materia di energia nell’ambito dell’edilizia, nonché la realizzazione
di studi che consentano rapidi adeguamenti normativi in funzione del progredire delle
conoscenze e dello sviluppo tecnologico e di mercato, nel rispetto delle esigenze dei cittadini;
l) la promozione dell’uso razionale dell’energia negli edifici, sia attraverso l’informazione e la
sensibilizzazione degli utenti finali, sia mediante la formazione e l’aggiornamento degli
operatori del settore.
3. Gli interventi normativi sopra enunciati sono attuati, oltre che con la presente legge, anche
con l’adozione, da parte del Congresso di Stato, di specifici decreti delegati.


Art. 2
(Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia)

1. Al fine dell’attuazione della presente legge, le competenze e funzioni attribuite all’Autorità
di Regolazione per i Servizi Pubblici di cui alla Legge 20 novembre 2001 n.120 sono integrate con le
seguenti:
a) coordinare, d’intesa con la Segreteria di Stato delegata ai Rapporti con l’Azienda Autonoma di
Stato per i Servizi Pubblici, ogni 4 anni, a partire dal 2012, il Piano Energetico della Repubblica
di San Marino, come definito ai commi 5 e 6;
b) inviare al Consiglio Grande e Generale entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sul
conseguimento degli obiettivi del Piano Energetico (brevemente PEN) e sulle azioni intraprese
con particolare riguardo allo stato di attuazione dei provvedimenti di contenimento dei
consumi della PA;
c) dirimere i ricorsi ai provvedimenti assunti dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Ambiente (di
seguito anche UPA) inerenti la concessione degli incentivi di cui al Capo VII e indica le
modalità di verifica della persistenza dei requisiti necessari al godimento degli stessi attivando,
in caso di inadempimento dei beneficiari, le procedura di revoca e recupero delle agevolazioni
riconosciute. I ricorsi di cui sopra sono ammessi entro dieci giorni dalla notifica dei
provvedimenti e l'Autorità si esprime in merito nei trenta giorni successivi;
d) proporre provvedimenti volti al contenimento dei consumi energetici;
e) analizzare i dati climatici e definire le zone della Repubblica in cui è possibile installare
impianti eolici e mini-idroelettrici;
f) fornire ai competenti organi un supporto tecnico qualificato ai fini di valutare l’adesione della
Repubblica di San Marino agli Accordi e Trattati internazionali in materia di risparmio
energetico e riduzione delle emissioni inquinanti;
g) adottare regolamenti attuativi e linee guida interpretative ed applicative della presente legge
anche con aggiornamenti periodici che tengano conto degli sviluppi tecnico-scientifici
riguardanti la materia della presente legge. Fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera
e) l’Autorità stabilisce, di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art.19 della
Legge 16 novembre 1995 n.126, i casi in cui la realizzazione di impianti eolici e mini idroelettrici
sia da assoggettarsi a valutazione di impatto ambientale.
2. La denominazione dell’Autorità istituita con Legge n.120/2001 è modificata da "Autorità di
Regolazione per i Servizi Pubblici" ad "Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia".
Nel seguito, il termine "Autorità" designerà sempre l’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e
l’Energia.
3. Allo scopo di garantire l’efficienza e la piena operatività dell’Autorità, a parziale modifica di
quanto previsto dall’articolo 3 della Legge n.120/2001, almeno uno dei membri dovrà essere
nominato fra persone dotate di comprovata esperienza e riconosciuta professionalità nei settori
delle energie rinnovabili e dell’efficienza e risparmio energetico.
4. Il Regolamento di cui all’articolo 6 della Legge n.120/2001 nel disciplinare le modalità
organizzative dell’Autorità prevede che, in caso di particolari esigenze tecniche, la stessa possa
avvalersi della collaborazione di professionisti, anche di altri Stati, nelle materie di cui alla presente
legge. Tutti i dettagli delle consulenze, compresi eventuali costi ed i risultati, saranno resi pubblici
in un’apposita area del sito dell’Autorità, nonché presi in esame nelle relazioni annuali del PEN.
5. Si definisce Piano Energetico lo strumento attraverso il quale l’Autorità analizza i consumi e
le emissioni di gas clima alteranti e propone le politiche energetiche.
6. Il Piano Energetico è approvato dal Consiglio Grande e Generale e comprende:
a) il bilancio energetico sammarinese;
b) i bilanci annuali delle emissioni dei gas ad effetto serra redatti secondo le linee guida elaborate
dall’ONU all’interno dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change);
c) la redazione degli scenari programmatici di domanda/offerta energetica della Repubblica
basati sugli obiettivi di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;
d) l’individuazione degli obiettivi di contenimento dei consumi in edilizia, nell’agricoltura, nel
settore industriale e nei trasporti e nei consumi domestici;
e) l’individuazione degli obiettivi da perseguire in relazione alla produzione di energia da fonti di
energia rinnovabile (FER);
f) la relazione sull’andamento dei consumi energetici della Pubblica Amministrazione e sulla
gestione degli impianti di proprietà dell’Eccellentissima Camera;
g) la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di interventi per il
risparmio energetico e per la realizzazione di impianti, sia pubblici che privati, atti alla
produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione in territorio o fuori territorio
sammarinese.


Art.3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge e dei decreti delegati adottati dal Congresso di Stato in
esecuzione della stessa, i termini ed espressioni indicati ai commi successivi assumono i significati
di seguito specificati.
2. Si intendono per:
a) accertamento: insieme delle attività di verifica esercitate dalle autorità competenti dirette ad
accertare che la progettazione, realizzazione, esercizio, controllo e manutenzione delle opere e
degli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi
stabiliti;
b) ambiente climatizzato (ambiente a temperatura controllata): vano o spazio chiuso riscaldato o
raffrescato a determinate temperature;
c) ampliamento volumetrico di edificio esistente: ai fini dell’applicazione dei requisiti minimi di
prestazione energetica di cui alla presente norma, la definizione si riferisce:
1. ai nuovi volumi climatizzati (o a temperatura controllata) realizzati all'esterno ed in
aderenza alla sagoma di un manufatto edilizio esistente;
2. ai volumi climatizzati derivanti dalla variazione della destinazione d’uso di locali esistenti e
non climatizzati annessi all’unità immobiliare esistente.
d) attestato di prestazione energetica: documento rilasciato da un soggetto accreditato attestante
la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a
norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di
effettuarne la valutazione ed il confronto; in conformità allo schema di cui in Allegato 5,
l’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e caratteristiche energetiche, ed è
corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente
convenienti per il miglioramento della prestazione energetica; l'indice di prestazione energetica
e la relativa classe contenuti nell’attestato sono riportati negli annunci commerciali di vendita
di edifici o di singole unità immobiliari;
e) attestato di qualificazione energetica: documento predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla
realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la
classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema nazionale
sammarinese di certificazione energetica ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati
dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico
edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all’art.5 della presente legge,
l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato
anche al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine,
l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli
interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del
documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio,
nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo;
f) autorità competente: ente o soggetto preposto alla conduzione, ai sensi della normativa vigente
e nel rispetto delle modalità e delle competenze ivi previste, delle attività di accertamento e
verifica di conformità degli interventi edilizi ai pertinenti requisiti minimi di prestazione
energetica e di accertamento ed ispezione sugli impianti termici di cui alla presente legge;
g) barriera vegetale: quinta vegetativa composta esclusivamente da specie arboree e/o arbustive
appositamente organizzate in piantagioni lineari (quali ad esempio siepi, fasce boscate, filari
ecc.), oppure da specie vegetali che si sviluppano su apposite strutture;
h) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura,
comprendente sostanze vegetali e animali e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché
la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. In particolare, sono individuate le
seguenti tipologie di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali:
1) colture dedicate agricole e forestali no-food, 2) gestione del bosco, 3) residui di campo delle
azienda agricole, 4) residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e
forestali, 5) residui di zootecnia;
i) caldaia: generatore di calore costituito dal complesso bruciatore-focolare concepito in modo da
permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione;
j) certificato di conformità edilizia e abitabilità: documento attestante che l’opera realizzata
corrisponde al progetto approvato o presentato in particolare per quello che riguarda la
prestazione energetica dell’edificio e degli impianti in esso installati, in conformità alle
prescrizioni previste dalle norme vigenti;
k) certificazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare: complesso delle operazioni
svolte nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge per il rilascio dell’attestato di
prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione
energetica dell’edificio;
l) chiusure: insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi
funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio rispetto
all’esterno(UNI 8290), costituendo così l’involucro edilizio. Sono classificate tali le chiusure
verticali, orizzontali inferiori, orizzontali o inclinate superiori, orizzontali su spazi esterni.
Possono essere opache o trasparenti;
m) classe energetica o classe di prestazione energetica: intervallo convenzionale delimitato da
soglie di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un
edificio sulla base di predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche
possono essere differenti a seconda della prestazione che attestano: climatizzazione invernale,
estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e produzione di energia
da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un indicatore a valutazione complessiva delle
prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da G ad A per efficienza energetica
crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il ricorso alla classe A+ e
A++;
n) climatizzazione invernale o estiva: insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli
occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti
dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria;
o) cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica;
p) cogenerazione ad alto rendimento: cogenerazione rispondente ai seguenti due criteri:
1. la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di
energia primaria, calcolato in conformità all’Allegato 10, punto 2.1.2, pari almeno al 10 %;
2. la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che
forniscono un risparmio di energia primaria è assimilata alla cogenerazione ad alto
rendimento:
q) combustione: processo mediante il quale l’energia chimica contenuta in sostanze combustibili
viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in
energia meccanica in motori endotermici;
r) conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale
funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione
al di fuori di quella installata sull’impianto;
s) conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla
legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione;
t) contratto servizio energia: contratto che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla
gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia;
u) controllo dell’impianto termico: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un
apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato,
sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per
valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
v) coperture a verde: coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado
di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un
edificio, realizzate e mantenute in conformità alla norma UNI 11325. Tali coperture sono
realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale
opportuno sul quale radicano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di
manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta,
coperture a verde intensivo;
w) dati climatici: con riferimento alla località in cui è collocato l’edificio i dati climatici possono
comprendere i gradi-giorno (GG), le medie mensili delle temperature estive (θe),
l’irraggiamento solare totale mensile sul piano orizzontale (Isol,h), l’irraggiamento solare totale
mensile per ogni orientamento (Isol);
x) diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio
energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la
riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili
miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione
delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio
che l'impianto;
y) dispersioni per trasmissione attraverso ponti termici: le dispersioni termiche per trasmissione
attraverso i ponti termici possono essere calcolate secondo le vigenti norme di settore. In
assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise, per alcune
tipologie edilizie, le dispersioni attraverso i ponti termici possono essere determinate
forfettariamente secondo quanto indicato dalle norme tecniche di settore;
z) durata della stagione di riscaldamento: durata massima di esercizio degli impianti termici per
la climatizzazione invernale degli ambienti con riferimento al periodo annuale di esercizio e alla
durata giornaliera di attivazione dell’impianto. Per tutti i territori della Repubblica di San
Marino si fissa convenzionalmente come periodo annuale: 15 ottobre 15 aprile, con inclusione
delle date di inizio e di termine del periodo stesso;
aa) edificio: una unità immobiliare dotata di propria autonomia funzionale ovvero un insieme
di esse funzionalmente connesse tra loro. Ai soli fini della presente legge, si intende un
sistema costituito da un involucro edilizio che delimita uno spazio di volume definito, dalle
strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti energetici installati
stabilmente al suo interno o nelle sue adiacenze ed asserviti al suo funzionamento standard
in relazione alla destinazione d’uso; la superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il
termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate
per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti. Ai fini della presente legge, gli
edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni
civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a
costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali
costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per
l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi
sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di
vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione della presente legge,
a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli
effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi,
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in
cui non è necessario garantire un comfort abitativo.
Sono altresì esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di
proprietà:
1. i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di
trasferimento di proprietà;
2. immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti
verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle
rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato
dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà.
Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di
impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono
riportate nell'allegato 5. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di
immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente
possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato
in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.
bb) edificio adibito ad uso pubblico, edificio ad uso pubblico: edificio nel quale si svolge, in tutto
o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;
cc) edificio pubblico, edificio di proprietà pubblica: edificio di proprietà dello Stato destinato sia
allo svolgimento delle attività di un ente dello Stato sia ad altre attività o usi, compreso quello
di abitazione privata;
dd) edificio di nuova costruzione: edificio per la realizzazione del quale la richiesta del titolo
abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento;
ee) edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante: edificio esistente oggetto di un intervento
edilizio riconducibile alle seguenti categorie, indipendentemente dalle specifiche definizioni e
dal relativo titolo abilitativo necessario:
1. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, qualora l’edificio
esistente abbia una superficie utile energetica (vedi) superiore a 500 metri quadrati;
2. demolizione e fedele ricostruzione;
ff) efficienza energetica di un edificio: vedi prestazione energetica di un edificio;
gg) energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire
energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; in particolare, si intende
per:
1. energia aerotermica: l’energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore;
2. energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta
terrestre;
3. energia idrotermica: l’energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di
calore;
4. biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica
provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la
parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
hh) energia primaria: energia che non è stata soggetta a nessun processo di conversione o
trasformazione;
ii) equivalenze energetiche: si assume, in via convenzionale, che il rendimento complessivo di
trasformazione in energia elettrica di energia primaria derivante da combustione di
combustibili fossili sia pari a 0.39. L’energia primaria è espressa in tonnellate equivalenti di
petrolio (tep), in kilowattora (kWh), in Megajoule (MJ), o anche in m3 di metano, con le
seguenti equivalenze: 1 tep = 11628 kWh = 41868 MJ = 1212.12 m3di metano. L’energia
elettrica è espressa in kilowattora (kWhel), o in Megajoule (MJel), con le seguenti equivalenze
all’energia primaria:
1. 1 tep equivale a 4545.45 kWhel;
2. 1 kWh equivale a 0.39 kWhel;
3. 1 MJ equivale a 0.39 MJel;
4. 9.231 MJ equivalgono a 1 kWhel;
jj) esercizio di un impianto termico: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle
prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia
dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e
il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
kk) fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale/estiva: quantità di
energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell’anno, per mantenere negli ambienti
climatizzati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;
ll) fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria: quantità
di energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell’anno, per la produzione dell’acqua
calda sanitaria consumata nell’edificio;
mm) fabbisogno annuo di energia primaria per l’illuminazione artificiale degli ambienti:
quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell’anno, per l’illuminazione
artificiale degli ambienti;
nn) fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale/estiva: quantità di
calore che deve essere fornita o sottratta ad un ambiente climatizzato per mantenere le
condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo;
oo) fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria: energia
termica richiesta per riscaldare durante un dato periodo di tempo la quantità di acqua
sanitaria prevista per l’uso standard di un edificio, a partire da dati convenzionali riferiti ai
volumi ed alle temperature di ingresso e di erogazione;
pp) fluido termovettore: fluido mediante il quale l’energia termica viene trasportata all’interno
dell’edificio, fornita al confine energetico dell’edificio oppure esportata all’esterno;
qq) generatore di calore: apparecchio o dispositivo che permette di trasferire, al fluido
termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il
calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
1. prodotto dalla combustione;
2. ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica,
chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
3. contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
4. contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
rr) gradi giorno di una località: parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni
climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per
mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l’unità di misura utilizzata è il grado–
giorno (GG);
ss) impianto energetico: impianto o sistema tecnologico stabilmente inserito in un complesso
edilizio, in un edificio o in una sua parte, finalizzato ad assicurare ad essi la fornitura di un
servizio energetico, compresi i relativi sistemi di controllo, regolazione, gestione e
contabilizzazione;
tt) impianto tecnologico idrico sanitario: impianto di qualsiasi natura o specie destinato al
servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nella definizione di impianti
termico, e comprendente sistemi di produzione, accumulo, distribuzione o erogazione
dell'acqua calda sanitaria.
uu) impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o
climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente
alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso
residenziale e assimilate;
vv) impianto termico o di climatizzazione individuale: un impianto termico o di climatizzazione
asservito ad una sola unità immobiliare, con funzionamento autonomo;
ww) impianto termico o di climatizzazione centralizzato: un impianto termico o di
climatizzazione asservito ad almeno due unità immobiliari;
xx) impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di
nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto
termico;
yy) indice di prestazione energetica EP: indice che esprime il consumo di energia primaria
riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in
kWh/(m2anno) o kWh/(m3anno);
zz) indice di prestazione energetica EP parziale: indice che esprime il consumo di energia
primaria parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola
climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, o produzione di acqua calda per usi sanitari,
illuminazione artificiale) rapportato all’unità di superficie utile energetica o di volume lordo,
espresso rispettivamente in kWh/(m2anno) o kWh/(m3anno);
aaa) inizio dei lavori e fine dei lavori: date di inizio e fine lavori, per ogni nuova costruzione e per
ogni tipo di intervento su costruzioni esistenti, con procedure e le tempistiche sono definiti
dalla Legge 19 luglio 1995 n.87, “Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie”:
bbb) interventi di manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio: ricadono in tale categoria le
lavorazioni o opere realizzate con carattere di eccezionalità e finalizzate a rinnovare e/o
sostituire parti ed elementi, opachi o trasparenti, verticali o orizzontali, dell’involucro edilizio,
indipendentemente dalle specifiche definizioni e dal relativo titolo abilitativo necessario;
ccc) interventi di ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la
modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del
calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico
centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle
singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
ddd) interventi edilizi: lavorazioni o opere che modificano in tutto o in parte un edificio esistente o
che portano alla realizzazione di una nuova costruzione;
eee) involucro edilizio: insieme delle strutture edilizie esterne (chiusure) che delimitano un
edificio;
fff) ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti
da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli
impianti rispettino le prescrizioni della presente legge;
ggg) locale tecnico: ambiente utilizzato per l’allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio
di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici
elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell’impianto o al soggetto delegato;
hhh) macchina frigorifera: nell’ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è
qualsiasi dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido
termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato anche mediante
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
iii) manutenzione di un impianto termico: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici
abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e
conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
jjj) manutenzione ordinaria dell’impianto termico: operazioni previste nei libretti d’uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con
strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino
l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;
kkk) manutenzione straordinaria dell’impianto termico: interventi atti a ricondurre il
funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni,
ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto
termico;
lll) massa superficiale: massa per unità di superficie delle pareti opache, compresa la malta dei
giunti esclusi gli intonaci. L’unità di misura utilizzata è il kg/m2. Rappresenta il parametro
principale che caratterizza il comportamento dinamico della parete in relazione allo
sfasamento dell’onda termica dovuta agli apporti termici solari e all’irraggiamento termico.
Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto di adeguati valori di massa superficiale delle
pareti opache possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali,
anche innovativi, che permettono di contenere le oscillazioni della temperatura degli
ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare;
mmm) metodologia per la determinazione della prestazione energetica: insieme di procedure
tecniche basate su criteri normalizzati, volte a determinare la prestazione energetica di un
edificio a partire da appropriati dati di base, raccolti mediante un audit energetico o ripresi
dal progetto, utilizzabile ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione energetica ovvero
dell’attestato di prestazione energetica;
nnn) modello di calcolo validato: sistema di elaborazione dei dati di base, definito nel rispetto
della metodologia di valutazione della prestazione energetica fissata dalla normativa e
finalizzato ad agevolare le attività di calcolo, i cui risultati sono stati oggetto di una
procedura di validazione (controllo di qualità dei risultati). Il modello di calcolo può essere
supportato da un software appropriato;
ooo) occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo,
di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
ppp) parete corrente: parete schematizzata in figura;
qqq) parete fittizia: parete schematizzata in figura;













rrr) pompa di calore: macchina, dispositivo o impianto che realizzando un ciclo termodinamico
inverso trasferisce calore dall'ambiente naturale, come l’aria l’acqua o la terra (o da una
sorgente di calore a bassa temperatura) verso l'ambiente a temperatura controllata. Nel
caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall’edificio all’ambiente
naturale. In un impianto termico, costituisce o integra il sistema di generazione;
sss) ponte termico: discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza
agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro);
ttt) ponte termico corretto: situazione in cui la trasmittanza termica della parete fittizia (il
tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la
trasmittanza termica della parete corrente;
uuu) potenza termica convenzionale di un generatore di calore: potenza termica del focolare
diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo.
L’unità di misura utilizzata è il kW;
vvv) potenza termica del focolare di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico
inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di
misura utilizzata è il kW;
www) potenza termica utile (o potenza nominale utile) di un generatore di calore: quantità di
calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore (corrispondente, nel caso di una
caldaia, alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata
dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino). Deve
essere specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in
regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore.
L'unità di misura utilizzata è il kW;
xxx) prestazione energetica (efficienza energetica ovvero rendimento) di un edificio: quantità
annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per
soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la
climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,
la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che
tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della
progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e
dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di
energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il
fabbisogno energetico;
yyy) produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricità, dell'energia meccanica e del
calore utile prodotti mediante cogenerazione;
zzz) progetto energetico dell’edificio o progettazione energetica: procedura che integra la
progettazione del sistema edificio-impianto, dal progetto preliminare sino agli elaborati
esecutivi, e comprende: la selezione delle soluzioni più idonee ai fini dell’uso razionale
dell’energia e della riduzione dell’impatto ambientale (incluse le caratteristiche
architettoniche e tecnologiche dell’involucro edilizio, le caratteristiche degli impianti di
climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti di illuminazione artificiale e gli altri usi
elettrici o energetici obbligati), la verifica dei requisiti energetici, l’esecuzione dei calcoli e la
redazione delle relazioni previste dalla legislazione vigente in materia energetica;
aaaa) proprietario dell'impianto termico: soggetto che è proprietario dell'impianto termico; nel
caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso
di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del
proprietario per quello che riguarda l’esercizio e la manutenzione dell’impianto sono da
intendersi riferiti all' amministratore/i del condominio;
bbbb) rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di
calore: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
cccc) rendimento di produzione medio stagionale: rapporto tra l’energia termica utile generata e
immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa
l’energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della
conversione dell’energia elettrica in energia primaria il valore di riferimento per la
conversione tra kWh elettrici e MJ è quello definito con provvedimento dell'Autorità per
l'Energia, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico,
e suoi successivi aggiornamenti;
dddd) rendimento energetico di un edificio: vedi prestazione energetica di un edificio;
eeee) rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico: rapporto tra il fabbisogno di
energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti
energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con
riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in
energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è quello
definito con provvedimento dell'Autorità per l'Energia, al fine di tener conto dell'efficienza
media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti;
ffff) rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica utile e
la potenza del focolare;
gggg) requisiti minimi di prestazione energetica: requisiti che si applicano alla progettazione e
realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati negli Allegati della
presente legge;
hhhh) responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità
immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali
non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati
amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di
proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
iiii) responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia: tecnico incaricato per la
individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quant’altro necessario per
promuovere l’uso razionale dell’energia;
jjjj) riflettanza solare: frazione della radiazione solare incidente che viene direttamente riflessa
da una superficie irradiata; il suo valore varia da 0, per una superficie totalmente
assorbente, fino a 1 (o al 100%), per una superficie perfettamente riflettente. Si tratta di una
caratteristica rilevante ai fini di limitare gli apporti solari estivi attraverso l’involucro
edilizio, con la realizzazione dei cosiddetti “cool roofs”;
kkkk) ristrutturazione di un impianto termico: vedi interventi di ristrutturazione di un impianto
termico;
llll) ristrutturazione rilevante: intervento di ristrutturazione integrale di edificio esistente di
superficie utile energetica superiore a 500 metri quadrati;
mmmm) scheda tecnica descrittiva di un edificio: documento predisposto ed aggiornato da un
professionista abilitato, descrittivo delle caratteristiche catastali, urbanistiche,
dimensionali e contenente gli estremi dei titoli autorizzativi previsti dalle leggi
urbanistiche;
nnnn) schermature solari esterne: sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata
trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici
e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari;
oooo) SCOP convenzionale: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore
per la climatizzazione invernale determinato in condizioni di riferimento secondo la
norma EN 14825. Deve essere dichiarato dal produttore con esplicito riferimento alla
norma citata ed alle condizioni standard di clima (freddo (C), medio (A) o caldo (W)) e di
funzionamento (fattore di carico A – B - C - D) considerate. È il valore utilizzabile per la
marcatura e la certificazione di prodotto (dati di targa);
pppp) SCOP di esercizio: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore per
la climatizzazione invernale stimato in condizioni effettive di utilizzo secondo il metodo
normalizzato di cui alla pertinente specifica UNI TS 11300. È il valore utilizzabile per la
verifica del rispetto dei requisiti di cui alla presente legge;
qqqq) SEER convenzionale: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine
frigorifere per la climatizzazione estiva determinato in condizioni di riferimento secondo
la EN 14825. Deve essere dichiarato dal produttore con esplicito riferimento alla norma
citata ed alle condizioni standard di clima (freddo (C), medio (A) o caldo (W)) e di
funzionamento (fattore di carico A – B - C - D) considerate. E’ il valore utilizzabile per la
marcatura e la certificazione di prodotto (dati di targa);
rrrr) SEER di esercizio: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere
per la climatizzazione estiva stimato in condizioni effettive di utilizzo secondo il metodo
normalizzato di cui alla pertinente specifica UNI TS 11300. È il valore utilizzabile per la
verifica del rispetto dei requisiti di cui alla presente legge;
ssss) servizi energetici degli edifici: sono considerati ai fini della presente legge i seguenti
servizi finalizzati ad assicurare adeguate condizioni di comfort negli edifici:
1. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio
per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti
prefissati, di umidità relativa;
2. produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda
a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
3. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e
latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo
secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli
occupanti;
4. illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti
insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
tttt) sistema di condizionamento d’aria: complesso di tutti i componenti necessari per un
sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere
abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell’umidità e
della purezza dell’aria;
uuuu) sistema efficiente di utenza (SEU): sistema in cui un impianto di produzione di energia
elettrica, con potenza non superiore a 10 MWel e complessivamente installata sullo stesso
sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche
nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il
tramite di un collegamento privato, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è
realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente;
vvvv) sistemi filtranti: pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o
esterno, in grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie
vetrata: trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi,
trasmissione luce visibile;
wwww) soggetto certificatore: soggetto accreditato al rilascio dell’attestato di prestazione
energetica degli edifici in conformità alle disposizioni della presente legge;
xxxx) sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e l’installazione
di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore
sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
yyyy) sottosistema di generazione: in un impianto termico, la sezione costituita dai generatori di
calore;
zzzz) stagione di raffrescamento: periodo dell’anno durante il quale vi è una richiesta
significativa di energia per il raffrescamento degli ambienti;
aaaaa) stagione di riscaldamento: periodo dell’anno durante il quale vi è una richiesta
significativa di energia per il riscaldamento degli ambienti;
bbbbb) superficie coperta (Sq): proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di
un edificio;
ccccc) superficie disperdente: ai fini del calcolo del rapporto di forma S/V dell’edificio o
dell’unità immobiliare, è la superficie espressa in metri quadrati che delimita verso
l’esterno ovvero verso ambienti non climatizzati il volume lordo climatizzato dell’edificio o
dell’unità immobiliare;
ddddd) superficie utile energetica: superficie netta calpestabile della zona riscaldata. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni inerenti la certificazione energetica, si intende riferita
all’area interessata dal funzionamento degli impianti energetici di un edificio considerati
per la determinazione dello specifico indice di prestazione energetica;
eeeee) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito
delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici
ordini e collegi professionali in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e
successivi decreti delegati;
fffff) teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di
vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una
pluralità di edifici per il tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento e per la
fornitura di acqua calda sanitaria degli edifici stessi;
ggggg) temperatura dell’aria di un ambiente: la temperatura dell’aria misurata secondo le
modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1;
hhhhh) trasferimento a titolo oneroso: atto di compravendita o permuta e in genere ogni atto di
trasferimento a titolo oneroso che comporti, anche per quote indivise, il trasferimento del
diritto di proprietà ovvero il trasferimento o la costituzione dei diritti di superficie,
usufrutto, uso e abitazione su immobili, ivi comprese, ove determinino il trasferimento
dei predetti diritti, le cessioni d'azienda. Ai fini della presente legge, devono intendersi
esclusi dalla definizione, anche se aventi ad oggetto immobili assoggettati alla disciplina
in materia di certificazione energetica:
1. i seguenti atti e provvedimenti:
a) divisioni con o senza conguaglio;
b) conferimenti in società;
c) fusioni e scissioni societarie;
d) sentenze dell'autorità giudiziaria;
e) atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ivi compresi i provvedimenti ed i
decreti in materia concorsuale, in materia di esecuzioni immobiliari
individuali ordinarie ed esattoriali, nonché in materia di divisione giudiziale e
di eredità giacente e più in generale ogni provvedimento giudiziario in materia
coattiva o di volontaria giurisdizione;
f) provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi al procedimento di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale fra
coniugi;
g) verbali di separazione personale fra coniugi;
2. i seguenti atti, a condizione che l'acquirente dichiari, nell'atto stesso, di essere già in
possesso delle informazioni sul rendimento energetico dell'edificio:
a) atti di trasferimento ad un soggetto che sia già titolare di diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione sull'immobile;
b) atti di trasferimento fra coniugi e fra parenti in linea retta o affini di primo
grado;
c) atti di trasferimento relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale fra coniugi,
purché derivanti da accordi assunti dai coniugi in sede giudiziaria,
intendendosi per tale anche il verbale di separazione consensuale;
iiiii) trasmittanza termica: flusso di calore che passa attraverso una parete per m2 di superficie
della parete e per grado centigrado (K o °C) di differenza tra la temperatura interna ad un
locale e la temperatura esterna o del locale contiguo;
jjjjj) trasmittanza termica media: valore medio, pesato rispetto alle superfici lorde, delle
trasmittanze dei singoli componenti della struttura posti in parallelo tra di loro, comprensivo
degli effetti dei ponti termici lineari e puntuali ad essa attribuibili, se presenti;
kkkkk) trasmittanza termica periodica YIE: definita e determinata secondo la norma UNI EN
ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti, o equivalenti norme tecniche, ed espressa in
W/(m2K), è il parametro che esprime la capacità di una parete opaca di sfasare ed
attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore;
lllll) unità ambientale: spazio elementare definito, adatto a permettere lo svolgimento di attività
compatibili tra loro ai sensi della Legge 19 luglio 1995 n.87, “Testo Unico delle Leggi
Urbanistiche ed Edilizie”;
mmmmm) unità di cogenerazione: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la
produzione simultanea di energia termica ed elettrica;
nnnnn) unità di microcogenerazione: unità di cogenerazione con una capacità di generazione
massima inferiore a 50 kWel;
ooooo) unità di piccola cogenerazione: unità di cogenerazione con una capacità di generazione
installata inferiore a 1 MWel;
ppppp) unità immobiliare: una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un
insieme di esse, funzionalmente connesse tra loro ai sensi della Legge 19 luglio 1995
n.87, “Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie”. Ai soli fini della presente
legge,con riferimento alle disposizioni inerenti la certificazione energetica, si intende
l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad
alloggio nell’ambito di un edificio di qualsiasi tipologia edilizia. È assimilata alla singola
unità immobiliare l’unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un
edificio con le predette caratteristiche;
qqqqq) valori massimi della temperatura ambiente: valori massimi della temperatura dei
diversi ambienti di una unità immobiliare, durante il periodo in cui è in funzione
l’impianto di climatizzazione invernale, in conformità a quanto stabilito dalle norme
vigenti;
rrrrr) valori nominali delle potenze e dei rendimenti degli impianti termici: valori dichiarati e
garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
sssss) vettore energetico: sostanza o fenomeno che può essere utilizzato per produrre lavoro
meccanico o energia termica, oppure per sviluppare processi chimici e fisici
(combustibili, energia elettrica, etc.);
ttttt) volume totale o lordo: volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma
planivolumetrica;
uuuuu) volume lordo riscaldato: volume lordo riscaldato di un edificio. Ai fini dell’applicazione
delle disposizioni inerenti la certificazione energetica, si intende riferito al volume
interessato dal funzionamento degli impianti energetici di un edificio considerati per la
determinazione dell’indice di prestazione energetica, inclusi gli elementi dell’involucro
edilizio che delimitano detto volume rispetto all’ambiente esterno, al terreno e ad
ambienti non climatizzati, nonché rispetto ad altri edifici o unità immobiliari, in
quest’ultimo caso includendo nel volume lordo riscaldato solo le porzioni degli elementi
di pertinenza dell’edificio in esame;
vvvvv) zona climatica: suddivisione di un territorio in funzione dei gradi-giorno (GG) delle
località, indipendentemente dalla ubicazione geografica. Per la Repubblica di San
Marino si applica una suddivisione in tre zone climatiche invernali (ZCI-1: GG da 2086
a 2371; ZCI-2: GG da 2372 a 2656; ZCI-3: GG da 2657 a 2940), per le quali viene
individuato un valore di riferimento di Gradi Giorno. In particolare: ZCI-1: GG=2200;
ZCI-2: GG=2500;ZCI-3: GG=2800. In proposito si veda anche l’Allegato 1.
zzzzz) zona termica: parte dell’ambiente climatizzato mantenuto a temperatura uniforme
attraverso lo stesso impianto di riscaldamento, raffrescamento e/o ventilazione.






CAPO II
PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI IN EDILIZIA


Art.4
(Ambito di applicazione della legge)

1. Fatte salve le esclusioni previste nella presente legge, i requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all’Allegato 2 si applicano alla
progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati nello stesso
Allegato 2 e trovano:
a) una applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati,
demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale
di edifici esistenti di superficie utile energetica superiore a 500 metri quadrati (ristrutturazioni
rilevanti);
b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che il volume a
temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello
dell’edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri
quadrati;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel
caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b)
precedenti, quali:
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova
porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi
in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati;
- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore
a 500 metri quadrati;
- manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio;
- recupero di sottotetti per finalità d’uso;
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti;
- sostituzione di generatori di calore.
2. Con successivi decreti delegati possono essere modificati gli allegati alla presente legge, in
ragione dello sviluppo tecnico-scientifico, dei risultati del monitoraggio sulla efficacia della
presente legge per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica nazionale e in conformità
all’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo.
3. Con successivi decreti delegati sono disciplinati i criteri generali, le metodologie di calcolo
ed i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi energetici nella climatizzazione estiva
e per l’illuminazione degli ambienti, nonché ulteriori requisiti generali di ecosostenibilità.
4. Sono escluse dall’applicazione dei requisiti minimi di cui alla presente legge, a meno delle
precisazioni di seguito indicate, le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) Edifici nei centri storici in classe restauro e risanamento ed immobili definiti di interesse
artistico culturale a catalogo: le prescrizioni ed i provvedimenti inerenti il risparmio energetico
si applicano limitatamente agli interventi che non pregiudicano il valore artistico dell’edificio o
dell’unità immobiliare interessata, a seguito delle valutazioni della Commissione per la
Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte, di seguito denominata CCM.
Il tecnico progettista sarà tenuto a presentare una relazione dettagliata di ogni singolo
intervento individuando le eventuali ripercussioni che possono interferire con il valore artistico
dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata; a seguito di ciò la CCM, tramite esplicite
valutazioni scritte,dichiarerà o meno, quali interventi accordare e/o prescrivere.
b) Fabbricati industriali e artigianali, sia nei casi di nuova costruzione che nei casi di
ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione parziale o totale: l’applicazione delle
prescrizioni di cui alla presente legge è limitata al rispetto di specifici parametri, livelli
prestazionali e prescrizioni. Si prescinde da tali prescrizioni quando gli ambienti sono riscaldati
per esigenze del processo produttivo o mediante l’utilizzo di reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili.
c) Fabbricati e unità immobiliari non climatizzati, sia nei casi di nuova costruzione che nei casi di
ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione parziale o totale: l’applicazione delle
prescrizioni di cui alla presente legge è limitata al rispetto di specifici parametri, livelli
prestazionali e prescrizioni, limitatamente agli elementi edilizi di separazione da zone
climatizzate. Si prescinde da tali prescrizioni quando la realizzazione del nuovo fabbricato o
della nuova unità immobiliare favorisce di per sé la riduzione del fabbisogno energetico delle
unità immobiliari confinanti.
d) Fabbricati isolati con una superficie utile energetica inferiore a 50 metri quadrati.
e) Impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in
parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l’osservanza
delle norme urbanistiche ed edilizie.
f) edifici e unità immobiliari destinati esclusivamente al culto religioso.


Art.5
(Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti)

1. Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori richiamati in Allegato 2 e le relative disposizioni
si applicano agli interventi per i quali è stata presentata richiesta di Concessione o Autorizzazione
edilizia in data successiva all’entrata in vigore della presente legge.
2. A corredo del progetto degli interventi di cui all’art 4, comma 1, il progettista abilitato
predispone una relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche dell’edificio redatta secondo lo
schema riportato nell’Allegato 3.
3. La scheda tecnica descrittiva dell’edificio è integrata dalla dichiarazione di conformità delle
opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti
minimi di rendimento energetico di cui all'Allegato 2 e dall’attestato di qualificazione energetica
redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 4. L’inosservanza delle prescrizioni o la non veridicità
delle dichiarazioni di cui al presente comma comporta l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui
all’articolo 28 della presente legge.
4. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi sugli edifici esistenti richiamati
all’Art.4, comma 1, lett. a) della presente legge deve essere redatto l’attestato di qualificazione
energetica riferito al sistema edificio/impianto nella sua globalità. In tutti gli altri casi di cui
all’articolo 4, comma 1, l’attestato può essere predisposto anche limitatamente alle parti
dell’edificio o impianto oggetto di interventi di riqualificazione.
5. L’attestato di qualificazione energetica, redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai propri
ambiti di competenza e asseverato dal direttore dei lavori, attesta la conformità delle opere
realizzate al progetto ed alle norme di riferimento vigenti. L’attestato di qualificazione energetica
può essere utilizzato ai fini della certificazione energetica degli edifici.
6. La documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 è conservata dall' Ufficio per l’Edilizia.
A tale scopo l'Ufficio per l’Edilizia può richiedere la consegna della documentazione anche in
modalità informatica.
7. L’Ufficio per l’Edilizia, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, effettua controlli
sul soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all’ Allegato 2. Tali controlli possono anche essere
richiesti dal proprietario, dal committente, dall’acquirente o dal conduttore dell’immobile. In tal
caso l'onere per gli accertamenti è posto a carico del richiedente.
8. I calcoli e le verifiche necessari al rispetto della presente legge sono eseguiti utilizzando
metodi che garantiscono risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti
a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o
europeo, quali ad esempio l’UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo eventualmente recepiti con
decreto delegato. L’utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi
indipendenti ed imparziali quali le italiane ENEA o CNR, è possibile, motivandone l’uso nella
relazione tecnica di progetto di cui al precedente comma 2, purché i risultati conseguiti risultino
equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti.
9. L’ambito di applicazione della Certificazione energetica degli edifici è il seguente:
a) Gli interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) debbono essere dotati, al termine
dell’intervento e a cura del costruttore, di un attestato di prestazione energetica, rilasciato da
un soggetto abilitato (Capo III).
b) L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio, con onere a carico rispettivamente del
venditore e del locatore, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile e/o delle
singole unità immobiliari, e nel caso di locazione di edifici e/o di singole unità immobiliari.
L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato all'atto di compravendita o al
contratto di locazione pena la nullità degli stessi.
c) Il possesso dell’attestato di prestazione energetica deve essere chiaramente espresso, con onere
a carico del venditore o locatore, nel caso di annunci per trasferimento a titolo oneroso
dell’intero immobile e/o delle singole unità immobiliari e nel caso di annunci o per la locazione
di edifici e/o di singole unità immobiliari.
d) L’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è
necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni previste a norma della presente legge
in relazione alla riduzione dei consumi energetici in edilizia.
e) Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari già
dotati di attestato di prestazione energetica in base a quanto previsto alle precedenti lettere a) e
b), detto attestato è allegato all’atto di trasferimento in originale o in copia autenticata.
f) Nel caso di locazione di interi immobili o unità immobiliari già dotati di attestato di prestazione
energetica in base a quanto previsto alle precedenti lettere a) e b), lo stesso è consegnato in
copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.
g) L’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire
dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica
dell’edificio o dell’impianto ovvero in relazione agli esiti dei controlli di efficienza energetica di
cui al successivo art. 6;
h) La validità massima dell’attestato di prestazione di un edificio, di cui alla lettera g, è confermata
solo se sono rispettate le prescrizioni connesse agli esiti delle operazioni di controllo di
efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. Nel caso di mancato rispetto delle
predette prescrizioni l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dello stesso
anno.
i) Ai sensi della lettera g) l’attestato di prestazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di
ristrutturazione che modifica la prestazione energetica nei termini seguenti:
1. ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di
riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
2. ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di
riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria
che prevedono l’installazione di sistemi con rendimenti globali medi stagionali più alti di
almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
3. ad ogni intervento di ristrutturazione o di sostituzione di componenti o apparecchi che,
fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica
dell’edificio;
4. facoltativamente in tutti gli altri casi.
l) L’attestato di prestazione energetica, rilasciato da un soggetto abilitato, comprende i dati
relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di
legge e valori di riferimento o classi prestazionali che consentono ai cittadini di valutare e
confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in
merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento
della predetta prestazione, in conformità allo schema di cui all’Allegato 5.
m) Il soggetto abilitato deve trasmettere all’Ufficio per l’Edilizia entro quindici giorni dalla
compilazione dell'attestato di prestazione energetica, la documentazione di cui alle precedenti
lettere a), b) e c). L’Ufficio per l’Edilizia offre un apposito servizio internet dedicato
all’inserimento dei dati on-line, rilasciando ricevuta informatica.
n) Negli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico la cui superficie utile energetica totale supera i
500 metri quadrati, l’attestato di prestazione energetica è reso facilmente visibile per il
pubblico nello stesso edificio a cui l’attestato si riferisce. Per gli stessi edifici vengono
chiaramente esposte, attraverso l'adozione di adeguate targhe o altri dispositivi indicatori,
l'appartenenza degli edifici medesimi alle specifiche classi di rendimento energetico, la
temperatura raccomandata e quelle reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre
grandezze meteorologiche pertinenti così come l’entità delle emissioni di gas ad effetto serra
unitarie o totali.
L'Autorità stabilisce apposito regolamento volto ad individuare le linee guida da seguire, da
parte degli utilizzatori, per una corretta gestione di edifici pubblici o ad uso pubblico volte
all'ottenimento di un risparmio energetico sui consumi derivanti dalla climatizzazione
invernale ed estiva e sui consumi elettrici nonché di un risparmio idrico. Ogni ufficio del settore
pubblico e pubblico allargato viene dotato di un responsabile, scelto fra i dipendenti dello
stesso, che vigila sulla corretta applicazione delle linee guida di cui sopra.
o) La certificazione delle singole unità immobiliari è effettuata in conformità a quanto stabilito
nell’Allegato 6.
p) Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni relative alla certificazione energetica di cui al
presente articolo le categorie di edifici e di impianti di cui all’art. 4, comma 4.
q) In ogni caso, il proprietario o l’avente in uso un immobile o unità abitativa può dotarsi
dell’attestato di prestazione energetica, con onere a proprio carico secondo le modalità stabilite
dalla presente legge.
r) Un obiettivo degli attestati di certificazione energetica di cui alla presente legge è la fornitura ai
soggetti interessati delle informazioni utili in ordine alla prestazione energetica dell’edificio (o
unità immobiliare) e ai possibili interventi di miglioramento, fatto salvo ogni altro effetto
derivante da tali attestati e previsto da eventuali leggi nazionali.
s) All’obbligo di cui alle lettere b) e c) è ammessa deroga purché, in sostituzione dell’attestato di
prestazione energetica, sia prodotta dal proprietario o dal locatore apposita dichiarazione
riportante la convenzionale assegnazione della peggiore tra le classi di prestazione energetica
previste per l’immobile, ovvero venga chiaramente riportata la seguente dicitura: “classe G auto
dichiarata”. Tale dichiarazione sostituisce l’attestato di cui alla precedente lettera a).
Rimangono esclusi dalla deroga di cui sopra gli edifici ad uso pubblico.


Art 6
(Esercizio e manutenzione degli impianti termici)

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministrazione di condominio, o per essi un terzo, che se
ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici e provvede affinché siano
eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione sugli stessi secondo le prescrizioni della
normativa in materia di sicurezza degli impianti, adottando le misure necessarie per contenere i
consumi di energia e le emissioni inquinanti entro i limiti previsti dalle medesime normative,
correggendo le situazioni non conformi alle norme di sicurezza applicabili agli impianti medesimi.
La manutenzione ordinaria e straordinaria ed i controlli periodici degli impianti è affidata a
soggetti aventi i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici, esegue
dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore ha l'obbligo di
redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico redatto conformemente alle normative in
materia, da rilasciare al soggetto responsabile di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per
ricevuta e presa visione.
3. Le imprese installatrici di nuovi impianti termici ovvero di nuovi generatori di calore
devono rendere disponibili al committente le istruzioni tecniche per l’uso, la regolazione, la
manutenzione e il controllo periodico dell’impianto, conformemente alle norme tecniche vigenti e
alle istruzioni del fabbricante. Il gestore dell’impianto opera conformemente a dette istruzioni.
4. Qualora le istruzioni di cui al comma precedente non siano più disponibili, le operazioni di
controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto
devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello,
elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
5. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto e degli apparecchi e dispositivi
facenti parte dello stesso, per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del
fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle
normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
6. Nel caso in cui l’operatore incaricato del controllo e della manutenzione dell’impianto
termico rilevi la non disponibilità delle istruzioni tecniche per la conduzione, la manutenzione e il
controllo dell’impianto, egli dovrà, nell’ambito del rapporto di servizio, reperire copia di tali
istruzioni relative allo specifico modello di apparecchio presso l’impresa installatrice o il
fabbricante. Tali informazioni dovranno essere conservate dal soggetto responsabile di cui al
comma 1.
In ogni caso le operazioni di controllo ed eventuali manutenzioni degli impianti termici a
combustione dovranno essere eseguite, salvo diverse e più restrittive indicazioni del costruttore,
con le periodicità minime previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti.
Per le tipologie di impianto termico a combustione, per le quali le periodicità minime non sono
definite da specifica normativa in materia di sicurezza degli impianti e salvo diverse e più restrittive
indicazioni del costruttore, dovranno essere rispettate le seguenti tempistiche:
a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a
combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas
metano, GPL o altro gas assimilabile di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 116
kW ovvero alimentati a gas metano, GPL o altro gas assimilabile, con focolare aperto installati
all'interno di locali abitati;
b) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti.
7. I controlli di efficienza energetica possono essere effettuati in occasione delle manutenzioni
dell’impianto e, comunque, con le periodicità minime previste al comma precedente.
I controlli dei valori di emissione con evidenziati i dati relativi al rendimento energetico sono
considerati equivalenti ai controlli di efficienza energetica.
8 Nel caso di installazione di nuovi impianti termici ovvero di ristrutturazione di impianti
esistenti deve essere effettuato il controllo di efficienza energetica degli stessi. Le date in cui sono
effettuati tali controlli sono di riferimento per il rispetto della periodicità minima di cui al comma
6.
9. In occasione di interventi che non rientrino tra quelli previsti ai commi 7 e 8, ma tali da
poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede
che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di
misura per verificare la funzionalità e l'efficienza del sistema. Le date in cui sono effettuati tali
controlli sono di riferimento per il rispetto della periodicità minima di cui al comma 6.
10. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui ai commi precedenti,
misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale
funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai
valori limite riportati nell'allegato 8 della presente legge.
Le tabelle dei rendimenti minimi ammissibili previste al punto 3 dell’appendice E di cui all’ artt. 1 e
10 del decreto delegato 4 agosto 2008 n.114, sono modificate ed integrate dall’allegato 8 della
presente legge.
11. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'allegato 8, devono essere ricondotti ai
rendimenti minimi entro 180 giorni a partire dalla data del controllo. Se non è possibile rientrare
nei suddetti valori mediante l’intervento del manutentore l’apparecchio non può essere mantenuto
in esercizio.
12. Il Congresso di Stato, sentita l’Autorità, adotta atti di indirizzo e coordinamento dei compiti
attribuiti agli Organi di accertamento dell'osservanza delle norme relative al rendimento energetico
degli edifici. L’Autorità adotta linee guida per il corretto esercizio e la manutenzione degli impianti
termici. L’Ufficio per l’Edilizia in collaborazione con gli altri uffici ed enti del settore pubblico
allargato, predispone e aggiorna la modulistica di verifica e controllo degli impianti termici in
conformità a quanto previsto dal presente articolo.
13. Con apposito regolamento emesso dall’Autorità, sentito l’Ufficio per l’Edilizia e l’A.A.S.S.,
vengono disciplinate:
- l’istituzione del catasto degli impianti di climatizzazione;
- le modalità di trasmissione e di archiviazione dei dati relativi gli impianti, le manutenzioni ed i
rapporti di combustione;
- le verifiche, le ispezioni ed i controlli relativi le manutenzioni ed i controlli di efficienza
energetica.

Art. 7
(Sistema informativo nazionale sammarinese sull'efficienza energetica degli edifici)

1. L'Autorità, avvalendosi di A.A.S.S., dell’Ufficio per l’Edilizia e dell’UPA promuove, entro la
fine del 2014, la costituzione di un sistema informativo nazionale sammarinese sull'efficienza
energetica degli edifici volto in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative che regolano i rapporti tra
soggetti privati e pubblica amministrazione relativamente agli atti di cui alla presente legge,
anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
b) qualificazione dei programmi e progetti di intervento in materia di uso efficiente dell'energia
promossi dalla Repubblica di San Marino, anche per consentire il riconoscimento dei benefici
ottenuti e la loro conversione nelle forme previste dalla legge;
c) omogeneizzazione sul territorio sammarinese delle modalità d'intervento delle strutture e degli
organismi tecnici incaricati, relativamente ai compiti di vigilanza e di accertamento
dell'osservanza delle norme vigenti relative al rendimento energetico degli edifici, con
riferimento alle diverse fasi di progettazione, esecuzione, esercizio, controllo e manutenzione
degli edifici e degli impianti in essi installati;
d) monitoraggio dell'efficacia delle politiche pubbliche di intervento a favore del risparmio
energetico.
2. L'A.A.S.S. rende disponibili all'Autorità, annualmente ed entro il 28 febbraio, i dati in
proprio possesso utili all'allestimento del sistema informativo nazionale sammarinese.


Art. 8
(Misure di sostegno e interventi su edifici)

1. L'Autorità, avvalendosi di A.A.S.S., Ufficio per l’Edilizia e UPA, in relazione agli obiettivi di
contenimento delle emissioni di gas climalteranti e inquinanti e di risparmio energetico, uso
efficiente dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili:
a) promuove attività di ricerca applicata nonché attività sperimentali e dimostrative per lo
sviluppo di edifici ad alta efficienza energetica ed ecocompatibili, anche mediante la
sottoscrizione di accordi con enti ed istituti di ricerca, università, imprese del settore;
b) promuove e diffonde lo sviluppo e la qualificazione di diagnosi energetiche e dei servizi
concernenti l'efficienza degli usi finali dell'energia, in conformità alla Direttiva 2012/27/UE a
partire dagli edifici pubblici a più bassa efficienza;
c) promuove ed attiva programmi di intervento per la diffusione di edifici ad alto rendimento
energetico, con priorità alla riqualificazione degli edifici pubblici, assicurando che gli strumenti
di intervento e di incentivazione siano utilizzati in modo sinergico con le risorse statali e che i
benefici ottenuti in termini di riduzione dei consumi energetici vengano adeguatamente
valorizzati anche in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
d) esercita le funzioni di accertamento e di verifica della osservanza della presente legge in materia
di contenimento dei consumi di energia negli edifici e di esercizio e manutenzione degli
impianti di climatizzazione;
e) promuove campagne di sensibilizzazione e orientamento degli utenti finali riguardo alle
tecnologie e alle modalità per ridurre i consumi di energia degli edifici e le emissioni inquinanti
legate agli impianti energetici in essi installati;
f) favorisce programmi di formazione degli operatori pubblici e privati preposti alla progettazione,
installazione, esercizio, manutenzione, controllo e certificazione di edifici e impianti;
g) promuove la revisione degli strumenti regolamentari vigenti per garantire l'accesso a procedure
semplificate di autorizzazione e abilitazione riferite ad interventi di risparmio energetico e
valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
h) promuove l'accesso ad informazioni utili agli utenti finali, anche attraverso il web, da cui poter
ottenere suggerimenti sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, profili
comparativi di utenze energetiche, specifiche prestazionali di apparecchiature e impianti che
utilizzano energia.
2. L’Ufficio per l’Edilizia e l’UPA promuovono l'informazione e il sostegno al fine di assicurare
l'accesso a servizi di diagnosi energetica di qualità e competitivi sotto il profilo dei prezzi, destinati
ad individuare le misure di miglioramento della efficienza energetica più efficaci, in un bilancio
costi-benefici.
3. L'Autorità contribuisce, avvalendosi degli uffici competenti, a far sì che il parco dell'edilizia
pubblica possa svolgere un ruolo esemplare nel conseguimento degli obiettivi di risparmio
energetico e valorizzazione delle fonti rinnovabili. A tal fine, di concerto con tutte le parti
interessate, identificano e promuovono le misure e gli interventi più efficaci per la ristrutturazione
degli edifici e in grado di generare il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo con
utilizzo ottimale delle risorse pubbliche anche tramite le modalità di intervento di cui alla direttiva
2006/32/CE.
4. Tra le misure di cui al comma precedente sono prese in considerazione le seguenti:
a) la formulazione di indirizzi idonei a rendere apprezzabile il conseguimento degli obiettivi di uso
efficiente dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili nelle gare d'appalto relative alla
fornitura di beni e servizi per conto della Pubblica Amministrazione, con obbligo di acquistare
impianti e attrezzature sulla base di specifici standard di efficienza energetica;
b) la promozione e la diffusione di diagnosi energetiche degli edifici pubblici. A tal fine, per gli
interventi sugli edifici pubblici esistenti, di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, si
rende obbligatoria, ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzativo, la redazione di una diagnosi
energetica;
c) lo scambio delle migliori prassi tra gli enti pubblici, anche attraverso strumenti informatici e
telematici;
d) la promozione della targa nazionale sammarinese di qualità energetica da regolare con
successivi decreti delegati.
5. L'A.A.S.S., in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della direttiva 2006/32/CE:
a) fornisce all'Autorità, ovvero all’UPA, le informazioni sui consumi delle diverse tipologie di
utenze; dette informazioni sono finalizzate ad allestire il sistema informativo nazionale
sammarinese e ad attuare programmi di miglioramento della efficienza energetica e a
promuovere e monitorare i servizi energetici e le altre misure di miglioramento della efficienza
energetica;
b) favorisce ogni attività finalizzata a sviluppare la domanda e la prestazione di servizi energetici
per migliorare l’efficienza energetica.
6. L'Autorità, per tramite dell’UPA, promuove intese con tutte le parti interessate, ed in
particolare con associazioni e ordini professionali, per il perseguimento delle finalità della presente
legge, con particolare riferimento alla promozione di programmi di formazione dei tecnici, alla
realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, all’allestimento di
progetti di riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale a partire dagli edifici
pubblici, alla valutazione dell’impatto sugli intenti finali in termini di adempimenti burocratici,
oneri, fruibilità e diffusione territoriale omogenea dei servizi resi.


Art.9
(Prestazione acustiche delle strutture edilizie)

1. I requisiti relativi alle prestazioni acustiche delle strutture edilizie orizzontali e verticali
delimitanti gli edifici e le unità immobiliari limitatamente alle parti dell’involucro edilizio che
separano gli spazi interni dall’ambiente esterno sono definiti e regolamentati nell' Allegato 11 alla
presente legge.
2. Con decreto delegato sono definite le caratteristiche di isolamento, trasmissione e
assorbimento acustici dei locali interni ad edifici e unità immobiliari nonché le modalità ed i criteri
di verifica dei predetti requisiti.


CAPO III
CERTIFICATORI ENERGETICI – REGISTRO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI
– UNITA’ ORGANIZZATIVE PREPOSTE ALL’INCENTIVAZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E
DELL’IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI



Art.10
(Soggetti certificatori accreditati)

1. È istituita la figura del Certificatore Energetico (CE), inteso quale tecnico, esperto in
materia di energetica edilizia, di impianti termici e di utilizzo di fonti di energia rinnovabili e
assimilate, abilitato tramite appositi corsi di formazione allo svolgimento delle attività e funzioni di
verifica e controllo previste dal presente Capo.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente é consentito solo ai tecnici iscritti
in apposito Registro.
3. L’istituzione del Registro dei Certificatori Energetici (CE), le qualificazioni professionali e le
attività di formazione necessarie per il conseguimento del titolo di CE e per l’iscrizione al Registro
di cui al comma precedente sono regolate da quanto previsto al presente Capo.
4. Il Certificatore Energetico (CE), verifica la conformità alle prescrizioni normative della
prestazione energetica di un edificio o unità immobiliare utilizzando una procedura di calcolo
standardizzato che preveda uno o più descrittori nonché mediante l’effettuazione di ispezioni in
cantiere.
5. La certificazione energetica è effettuata dal CE in maniera indipendente.
6. I soggetti coinvolti nella procedura di certificazione energetica devono garantire
indipendenza e imparzialità di giudizio attraverso l’assenza di conflitto d’interessi in relazione alla
proprietà, progettazione, costruzione, esercizio ed amministrazione dell’edificio e degli impianti ad
esso asserviti.


Art.11
(Registro dei Certificatori Energetici)

1. È istituito il Registro dei Certificatori Energetici.
2. Il Registro dei Certificatori Energetici è diviso nelle seguenti due sezioni:
a) tecnici qualificati, singoli o associati, iscritti all’Ordine o al Collegio professionale di
competenza, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
– diploma di laurea specialistica o magistrale in ingegneria, architettura, scienze ambientali,
– diploma di laurea triennale in ingegneria, architettura, scienze ambientali,
– diploma di geometra o perito industriale;
b) società di ingegneria dotate di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
società di servizi energetici dotate di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui alla lettera
a); enti pubblici, organismi di diritto pubblico dotati di tecnici qualificati in possesso dei
requisiti di cui alla lettera a); organismi di ispezione, pubblici e privati, dotati di tecnici
qualificati in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), accreditati presso Accredia o presso
altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 nel settore delle “costruzioni edili ed impiantistica connessa”; organismi di
certificazione, pubblici e privati, dotati di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui alla
lettera a), accreditati presso il Accredia o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale
ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN 45011 nel settore della “certificazione energetica
degli edifici".
3. Il Registro dei Certificatori Energetici è conservato presso l’Ufficio per l’Edilizia che ne cura
la tenuta e l’aggiornamento secondo quanto deliberato dall’Autorità di Regolazione per i Servizi
Pubblici e l’Energia (Autorità). Tale Registro è pubblico.
4. Le disposizioni relative alle modalità di tenuta ed aggiornamento del Registro dei
Certificatori Energetici, le norme concernenti la documentazione da produrre e le procedure da
osservarsi ai fini dell’attuazione degli articoli seguenti nonché le prescrizioni esecutive sono dettate
dall'Autorità con apposite deliberazioni o mediante propri regolamenti.


Art.12
(Abilitazione ed iscrizione nel Registro dei Certificatori Energetici)

1. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di CE è disposta dall’Autorità su istanza
dell’interessato il quale presenta all’Ufficio per l’Edilizia stesso apposita domanda corredata dalla
documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel territorio della Repubblica di San Marino;
b) godimento dei diritti civili;
c) assenza di condanne passate in giudicato relative a:
1) misfatti per i quali sia stata comminata la pena della prigionia e/o dell’interdizione dai
pubblici uffici e servizi o da una professione o un’ arte per un periodo superiore a due anni;
2) misfatti contro la Pubblica Amministrazione, contro la giustizia pubblica, contro la fede
pubblica, contro l’economia pubblica e contro il patrimonio;
d) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di laurea specialistica o magistrale in ingegneria, architettura, scienze ambientali;
2) diploma di laurea triennale in ingegneria, architettura, scienze ambientali;
3) diploma di geometra o perito industriale;
e) superamento dell’esame previsto all’articolo 14;
f) non titolarità di pensione erogata da sistema previdenziale pubblico obbligatorio.
2. A seguito di decisione favorevole, l’Ufficio per l’Edilizia provvede all’iscrizione nell’apposita
sezione del Registro dei Certificatori Energetici dei soggetti aventi diritto di cui al articolo 11,
comma 2, lettera a).
3. L’Ufficio per l’Edilizia provvede all’iscrizione nell’apposita sezione del Registro dei
Certificatori Energetici dei soggetti aventi diritto di cui all’ art.11, comma 2, lettera b) e che
producano documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a) sede nel territorio della Repubblica di San Marino;
b) iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio della Repubblica
di San Marino;
c) patente di esercizio attiva o, per gli Enti Pubblici, competenze fissate per legge o decreto che
prevedano la possibilità di svolgere l’attività di certificazione energetica;
d) avere almeno un soggetto, lavoratore dipendente oppure titolare della patente d’esercizio,
iscritto nella sezione del Registro dei Certificatori Energetici prevista all’articolo 11, comma 2,
lettera a).
4. Nel caso in cui l’attività di certificazione energetica sia svolta da impresa e qualora non vi sia
coincidenza fra i soggetti di seguito indicati, i documenti oggetto di asseverazione e sottoscrizione
da parte del CE sono firmati, oltre che dal titolare della patente d’esercizio o dal rappresentante
legale della società, anche dal dipendente iscritto nel Registro dei Certificatori Energetici nella
sezione prevista all’art.11, comma 2, lettera a).
5. Le pratiche di iscrizione sono presentate presso l’Ufficio per l’Edilizia.
6. I nominativi dei Certificatori Energetici, già abilitati secondo quanto previsto dalla
previgente normativa in materia, sono inseriti di diritto dall’Ufficio per l’Edilizia nel Registro dei
Certificatori Energetici.
7. Ciascun Albo o Collegio Professionale provvede alla tenuta di un Elenco in cui sono
individuati i professionisti in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività di CE.
8. Ciascun Albo o Collegio Professionale è tenuto a trasmettere semestralmente all’Autorità di
Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia, all’Ufficio per l’Edilizia e alla Camera di Commercio
l’Elenco di cui al precedente comma 7.


Art.13
(Iscrizione di soggetti non residenti e di imprese aventi sede fuori territorio)

1. Su parere positivo dell’Autorità, l’Ufficio per l’Edilizia iscrive nel Registro dei Certificatori,
in specifiche sottosezioni:
a) i soggetti previsti all’art.11, comma 2, lettera a), non residenti che abbiano i seguenti requisiti:
1) abilitazione di CE in altri Stati o Regioni, con i quali esista reciprocità di trattamento,
ovvero iscrizione nelle apposite sezioni per non residenti degli albi professionali
sammarinesi e superamento dell’esame di cui all’art 14;
2) sostenimento con esito positivo, da parte del libero professionista oppure del dipendente o
del titolare della licenza, di colloquio teso a verificare la conoscenza della normativa
sammarinese in materia di promozione ed incentivazione dell’efficienza energetica degli
edifici e dell’impiego di energie rinnovabili in ambito civile e industriale. Il colloquio di cui
alla presente lettera è sostenuto avanti alla Commissione indicata all’art.14, comma 3,
nell’ambito delle sessioni indette a mente del comma 4 dell’art.14 medesimo;
b) i soggetti previsti all’art.11, comma 2, lettera b), non aventi sede nel territorio della Repubblica
di San Marino, che abbiano i seguenti requisiti:
1) iscrizione nel registro delle imprese istituito presso l’Ente dello Stato o della Regione di
provenienza;
2) avere almeno un soggetto, lavoratore dipendente oppure titolare della licenza, iscritto nella
sottosezione di cui alla precedente lettera a) o nella sezione prevista all’articolo 11, comma
2, lettera a). In ogni caso è necessario sostenere la verifica della conoscenza della normativa
sammarinese di cui alla precedente lettera a).



Art.14
(Esame per l’iscrizione nel Registro dei Certificatori Energetici)

1. I soggetti previsti all’articolo 11, comma 2, lettera a) che intendono iscriversi al Registro dei
Certificatori Energetici devono superare un esame diretto all’accertamento delle conoscenze
teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:
a) quadro normativo sulla certificazione energetica;
b) fondamenti di termodinamica;
c) fondamenti di trasmissione del calore;
d) dispersioni termiche dell’involucro edilizio;
e) calcolo dei fabbisogni termici per un edificio;
f) comfort termoigrometrico;
g) impianti di riscaldamento;
h) diagnosi energetiche con valutazioni degli investimenti;
i) misure termiche in campo;
l) fonti rinnovabili;
m) criteri di recupero energetico;
n) cogenerazione e soluzioni impiantistiche innovative;
o) utilizzo dei programmi di calcolo per la certificazione energetica.
2. L’esame di cui al comma 1 consiste in:
a) prova scritta di ammissione e successiva prova orale per i candidati di cui al comma 5, lettera
b);
b) prova orale per i candidati di cui al comma 5, lettera a) i cui requisiti di esperienza sono
preliminarmente valutati dalla Commissione esaminatrice ai fini dell’ammissione all’esame
stesso.
3. La valutazione finale dei candidati è demandata ad una Commissione esaminatrice così
composta:
a) un Commissario nominato dal Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, in qualità di
Presidente. Il predetto Commissario è nominato fra i docenti del corso di formazione di cui al
comma 5, lettera a);
b) un Commissario nominato congiuntamente dall’Ordine degli Ingegneri ed Architetti, dal
Collegio dei Geometri e dal Collegio dei Periti Industriali da scegliersi tra gli iscritti al Registro
dei Certificatori Energetici;
c) un Commissario nominato dal Dipartimento Territorio e Ambiente con comprovata esperienza
nel settore dell’efficienza e del risparmio energetico.
4. Il Dipartimento Territorio e Ambiente, avvalendosi dell’Ufficio per l’Edilizia, sentiti l’Ordine
degli Ingegneri ed Architetti, il Collegio dei Geometri, il Collegio dei Periti Industriali, e la
Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, indice l’esame per l’iscrizione nel Registro dei
Certificatori Energetici. L’Ufficio per l’Edilizia svolge le funzioni di segreteria utili alla
pubblicazione e divulgazione della data dell’esame, del luogo e del termine entro il quale i soggetti
dovranno presentare domanda. Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio per
l’Edilizia.
5. Possono sostenere l’esame di cui al comma 1, i candidati in possesso dei seguenti requisiti
alternativi:
a) candidati che abbiano partecipato, con un obbligo di frequenza minima, a corso per la
formazione della figura di CE organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San
Marino o dal Centro di Formazione Professionale;
b) candidati che dimostrino, producendo a tal fine idonea documentazione, di avere maturato
competenza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione dell’isolamento termico degli
edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili
negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli
edifici, diagnosi energetica, gestione dell’uso razionale dell'energia.
6. Limitatamente agli interventi di efficientamento energetico degli edifici oggetto di
incentivazione da parte dello Stato, il CE sarà tenuto ad acquisire specifiche competenze in materia
di diagnosi energetica degli edifici. In tal senso il Dipartimento Territorio e Ambiente, avvalendosi
dell' Ufficio per l' Edilizia, organizzerà appositi corsi formativi integrativi. Le modalità di verifica
delle competenze acquisite dal CE in ambito di diagnosi energetica degli edifici saranno valutate in
analogia a quanto previsto ai precedenti commi 2,3,4.
7. L’abilitazione alla diagnosi energetica è disposta dall’Autorità su istanza dell’interessato il
quale presenta all’Ufficio per l’Edilizia stesso apposita domanda corredata dalla documentazione
attestante il possesso delle competenze acquisite.
8. Su parere positivo dell’Autorità, l’Ufficio per l’Edilizia registra l'abilitazione alla diagnosi
energetica del certificatore energetico interessato nel Registro dei Certificatori.



Art.15
(Sospensione dal Registro)

1. L’Ufficio per l’Edilizia, su disposizione dell’Autorità, dispone la sospensione dall’iscrizione
al Registro dei Certificatori Energetici dei soggetti che:
a) se iscritti alla sezione di cui all’art.11, comma 2, lettera a), siano chiamati a ricoprire funzioni
pubbliche per le quali sia prevista l’incompatibilità con qualsiasi attività professionale. Qualora il
verificarsi di tale evenienza comporti la perdita del requisito di cui all’art.12
comma 3, lettera d), anche l’impresa interessata è sospesa dalla pertinente sezione del Registro dei
Certificatori;
b) se iscritti alla sezione di cui all’art.11, comma 2, lettera a), si trovino in stato di interdizione dai
pubblici uffici o da professioni od arti. Qualora il verificarsi di tale evenienza comporti la perdita
del requisito di cui all’art.12, comma 3, lettera d), anche l’impresa interessata è sospesa dalla
pertinente sezione del Registro dei Certificatori;
c) siano recidivi nella commissione di violazioni della presente legge e relativi decreti attuativi.

2. Gli iscritti al Registro dei Certificatori Energetici possono richiedere, con istanza rivolta
all’Ufficio per l’Edilizia, la sospensione volontaria dal Registro medesimo per un periodo non
superiore ad un anno.
3. Il provvedimento di sospensione, che non può avere durata superiore ai due anni, è
motivato e notificato all’interessato.
4. Le decisioni dell' Autorità sono impugnabili dagli interessati, entro il termine perentorio di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti al Giudice Amministrativo, ai sensi della
Legge 28 giugno 1989 n.68.
5. I provvedimenti sono comunicati dall’Ufficio per l’Edilizia che informa gli interessati e
provvede all’aggiornamento del Registro in conseguenza della sospensione.




Art.16
(Revoca dell’abilitazione e cancellazione dal Registro)

1. L’Ufficio per l’Edilizia, su mandato dell’Autorità, dispone la cancellazione dall’iscrizione al
Registro dei Certificatori Energetici dei soggetti che:
a) abbiano subito la revoca dell’abilitazione a causa della perdita dei requisiti di cui all’articolo 12;
b) siano recidivi nella commissione della violazione alla presente legge e relativi decreti attuativi.
2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all’interessato.
3. Le decisioni dell’Ufficio per l’Edilizia, sono impugnabili dagli interessati, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti al Giudice
Amministrativo, ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.
4. I provvedimenti sono comunicati dall’Ufficio per l’Edilizia, che informa gli interessati e
provvede all’aggiornamento del Registro in conseguenza della cancellazione.


Art.17
(Reiscrizione)

1. I soggetti cancellati dal Registro dei Certificatori Energetici possono esservi reiscritti solo se
siano decorsi tre anni dalla data di adozione del provvedimento e, qualora la cancellazione sia
avvenuta per la perdita del requisito di cui all’art.12, comma 1, lettera c), sia stata pronunciata
sentenza di riabilitazione.

Art. 18
(Unità Organizzative preposte all’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’impiego di
energie rinnovabili)

1. Le Unità Organizzative preposte all’applicazione della presente legge sono l’Ufficio per
l’Edilizia e l’Ufficio Prevenzione e Ambiente di cui rispettivamente all’articolo 32 ed all’articolo 35
dell’Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188. Nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo
32 dell’Allegato A alla Legge n.188/2011 relativamente alla gestione e controllo delle procedure di
attestazione e certificazione energetica, l’Ufficio per l’Edilizia svolge le seguenti attività:
a) gestire e controllare le procedure energetiche tramite la creazione e l’aggiornamento di un
"archivio digitale" (sistema informativo nazionale sammarinese sulla efficienza energetica degli
edifici);
b) istruire le pratiche di competenza sottoposte all’esame dell’Autorità e fornire alla medesima
Autorità il necessario supporto tecnico;
c) coordinare e controllare gli interventi di carattere energetico e le diagnosi energetiche negli
edifici e sugli impianti termici ai fini di svolgere attività di accertamento, ispezione e controllo
anche in relazione agli edifici di proprietà pubblica;
d) effettuare ispezioni sui cantieri al fine di verificare la conformità dell’intervento edilizio alla
documentazione, alle dichiarazioni ed alle Attestazioni depositate presso il Servizio medesimo;
e) accertare le violazioni della presente legge ed applicare le relative sanzioni secondo la
procedura della medesima;
f) ricevere la dichiarazione di mancata asseverazione da parte del CE e la relazione di
contestazione elaborata dal CE ed adotta il conseguente provvedimento di sospensione dei
lavori;
g) verificare la corretta esecuzione degli interventi prescritti dall’Autorità alla direzione lavori;
h) promuovere corsi di formazione rivolti a certificatori ed operatori privati coinvolti nel processo
edilizio per il miglioramento delle competenze professionali legate alle prestazioni energetiche
nelle diverse fasi di progettazione, realizzazione e gestione degli edifici stessi, nonché di
favorire la diffusione di qualificati servizi di diagnosi, certificazione e miglioramento
dell'efficienza energetica, secondo caratteristiche minime definite con Regolamento dell’
Autorità.
2. Nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 35 dell’Allegato A alla Legge n.188/2011
relativamente alla promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili e del risparmio energetico anche
in relazione al patrimonio immobiliare ed agli impianti pubblici, l’UPA svolge le seguenti attività:
a) gestire la documentazione tecnica relativa agli impianti alimentati da FER;
b) gestire ed istruire le domande di incentivazione per gli impianti alimentati da FER ed
autorizzare la concessione degli incentivi relativi;
c) informare gli utenti sugli incentivi e sulle possibilità di riduzione dei consumi e delle emissioni
e promuovere iniziative tese alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili;
d) supportare gli utenti nella valutazione delle proprie emissioni di CO2;
e) istruire le pratiche di competenza sottoposte all’esame dell’Autorità e fornire alla medesima
Autorità il necessario supporto tecnico;
f) verificare la corretta esecuzione degli interventi prescritti dall’Autorità alla direzione lavori.
g) verificare la gestione e la manutenzione relative agli impianti termici ad energie rinnovabili,
agli impianti di illuminazione pubblica e agli automezzi di proprietà dell’Eccellentissima
Camera;
h) informare gli utenti sulle innovazioni tecnologiche per il risparmio energetico, le FER e la
possibilità di riduzione dei consumi e delle emissioni;
i) curare la redazione e presentazione all’Ufficio per l’Edilizia delle pratiche relative alle
procedure energetiche degli edifici di proprietà pubblica ed effettuare diagnosi energetiche per
gli edifici esistenti di proprietà pubblica.
3. Nell’ambito della definizione dei profili di ruolo e del fabbisogno di cui al Titolo V della
Legge n.188/2011 sono individuate le caratteristiche professionali, i titoli di studio, il grado di
professionalità, autonomia e responsabilità nonché l’entità delle risorse necessarie, nell’ambito
delle predette due Unità Organizzative, al fine dell’espletamento delle attività rispettivamente
previste dai superiori commi 2 e 3.
4. Sino all’avvio dell’Ufficio per l’Edilizia, le attività di cui al superiore comma 2 nonché tutte
quelle previste dalla presente legge in capo all’Ufficio per l’Edilizia sono svolte dall’Ufficio
Urbanistica - Servizio Gestione Procedure Energetiche (GPE) secondo quanto previsto dall’articolo
16, comma 3 della Legge 7 maggio 2008 n.72 e dall’articolo 10, comma 4 del Decreto Delegato 21
settembre 2009 n.127 nonché sulla base dei Regolamenti eventualmente adottati dall’Autorità a
mente del superiore articolo 2, comma 1, lettera g).
5. Sino all’avvio dell’UPA, le attività di cui al superiore comma 3 nonché tutte
quelle previste dalla presente legge in capo all’UPA sono svolte dallo Sportello per l’Energia di cui
all’articolo 29 della Legge 7 maggio 2008 n.72 ed al Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.91.
6. Le funzioni e le attività previste in capo all’Ufficio per l’Edilizia ed all’UPA rispettivamente
dagli articoli 32, comma 2, lettere d) ed e) e 35, comma 2, lettere d), e) ed f) dell’Allegato A alla
Legge n.188/2011 nonché rispettivamente dai superiori commi 2 e 3, possono essere modificate
con decreto delegato.

CAPO IV
CESSIONE IN RETE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
(F.E.R.) COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO


Art. 19
(Cessione in rete di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e cogenerazione ad
alto rendimento)

1. Ai fini del presente Capo si applicano le seguenti definizioni:
a) il regime di cessione dell’energia (Ep) consiste nell’acquisizione da parte dell’A.A.S.S.
dell’energia elettrica prodotta ad una tariffa (in €/kWh) determinata dall’Autorità di
Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia;
b) Ec è l’energia ceduta in rete;
c) la potenza nominale di un impianto di produzione è la potenza risultante dalla somma
aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici dell’impianto destinati alla produzione
di energia elettrica o delle potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del
medesimo impianto;
d) il punto di consegna è il punto di confine (fisico o convenzionale) tra la rete del gestore di rete e
l’impianto di cui viene misurata l’energia elettrica immessa e prelevata sulla rete pubblica;
e) il Richiedente è il soggetto che richiede la connessione di un impianto alimentato da fonti
rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento di cui è titolare o ha la disponibilità;
f) il saldo è la differenza tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata nel punto di
consegna;
g) il regime di scambio sul posto è il servizio erogato dall’A.A.S.S. che consiste nell’operare un
saldo tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l’energia elettrica
prelevata dalla rete.
2. Il presente Capo definisce le condizioni tecnico-economiche, relative alla cessione ed allo
scambio di energia con la rete elettrica, degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili (F.E.R.) e da cogenerazione ad alto rendimento.
Non è consentita la vendita a terzi dell’energia elettrica prodotta ed è possibile cedere tale energia
in maniera esclusiva alla sola rete elettrica dell’A.A.S.S.


Art. 20
(Procedura di richiesta di connessione)

1. I criteri di allacciamento di impianti di produzione di energia elettrica alla rete di
distribuzione BT (bassa tensione) dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici sono
contenuti in apposito Regolamento Tecnico da emanarsi a cura dell’A.A.S.S.
Il Richiedente presenta richiesta tramite apposito modulo predisposto dall’A.A.S.S.. Nel caso in cui
la richiesta di connessione riguardi un impianto di produzione con potenza nominale maggiore a
500 kW si devono seguire le indicazioni aggiuntive contenute nel citato Regolamento Tecnico. Non
appena emanato, il Regolamento Tecnico di cui sopra verrà pubblicato sul sito dell’AASS.
L’A.A.S.S. valuta la documentazione di cui al comma 1 e comunica la conformità o la difformità
rispetto al superiore Regolamento Tecnico entro 30 giorni dal suo ricevimento. Qualora l’A.A.S.S.
ritenga non conforme il progetto, informa il Richiedente delle integrazioni o correzioni da
apportarvi. Nel caso in cui la potenza nominale dell’impianto di produzione elettrica sia superiore a
20 kW, le spese per l’esecuzione di eventuali opere accessorie necessarie per la connessione alla
rete pubblica sono a carico del soggetto Richiedente che, ai fini della realizzazione e gestione dei
predetti impianti, deve essere in possesso del codice di operatore economico. A tale scopo,
l’A.A.S.S. effettua la preventivazione di tali opere e dà comunicazione al Richiedente entro 60
giorni dal ricevimento della richiesta.
Al termine dei lavori il richiedente presenta copia del Regolamento di Esercizio e copia della
Dichiarazione di Conformità utilizzando apposita modulistica allegata al Regolamento Tecnico di
cui al comma precedente, del presente articolo.
L’A.A.S.S., adempiute le verifiche previste dal Regolamento Tecnico e suoi allegati, effettua la
connessione dell’impianto di produzione alla rete pubblica. L’A.A.S.S. dà comunicazione allo
Sportello per l’Energia della conformità e dell’avvenuta connessione dell’impianto e invia allo
stesso in forma digitale la relativa documentazione di progetto.


Art.21
(Misura dell’energia elettrica prodotta)

1. L’A.A.S.S. è responsabile dell’installazione e della manutenzione delle apparecchiature
nonché della rilevazione e registrazione delle misure relative alla produzione di energia elettrica.
2. L’A.A.S.S. predispone una sezione sul proprio sito internet in cui l’utente può visualizzare lo
stato dei consumi e della produzione di energia elettrica, limitatamente alle zone in cui il servizio di
telerilevamento è attivo. Qualora l’Azienda riscontri l’impossibilità di procedere alla telelettura, i
letturisti dell’AASS dovranno procedere ad un controllo domiciliare semestrale della potenza
prodotta riportata dal contatore.



Art.22
(Scambio sul posto)

1. Ai fini del calcolo del saldo di cui all’art.19, comma 1, lettera g) il Richiedente può ottenere,
in funzione della tariffazione applicata, il saldo indifferenziato tra l’energia immessa e quella
prelevata. L’energia elettrica immessa costituisce un credito energetico dal quale detrarre quella
prelevata sulla base del periodo di fatturazione. Se nel periodo di fatturazione il saldo risulta
positivo, l’energia elettrica prodotta in eccesso costituisce credito energetico da utilizzarsi entro
l’anno solare successivo. L’energia elettrica prodotta da impianto detenuto da una società
energetica viene contabilizzata sull’utenza riferibile al punto di connessione del medesimo
impianto.
2. Il regime di scambio sul posto è ottenibile per la quota parte di energia elettrica prodotta da
impianti di cogenerazione ad alto rendimento che rispettino i requisiti tecnici di cui all'allegato 10.
La progettazione degli impianti in oggetto deve essere eseguita in base all'analisi dei carichi reali
dell'utenza e deve essere provato che non viene dissipata in alcun modo energia termica. Tale
documentazione deve essere fornita all' UPA che richiede parere vincolante all'Autorità per la
valutazione della stessa al fine dell'approvazione.
Per impianti di cogenerazione in ambito industriale l'approvazione è deliberata dall’Autorità a
seguito dell’adozione di decreto delegato che stabilisce modalità, limiti e requisiti tecnici di
progettazione ed esecuzione anche al fine del conseguimento degli obiettivi di contenimento delle
emissioni di gas climalteranti e inquinanti e di risparmio energetico, uso efficiente dell'energia e di
rispetto di elevati standard acustici.



Art. 23
(Cessione dell’energia prodotta)

1. L’Autorità, sentito il parere dell’A.A.S.S., definisce alla sua costituzione e nel mese di
dicembre per gli anni successivi, la tariffa di cessione (Tc), espressa in €/kWh, dell’energia elettrica
prodotta (Ep) in funzione del costo di approvvigionamento dell’energia elettrica. La Ec è calcolata
per ogni periodo di tariffazione ed è la differenza tra l’energia elettrica prodotta e consumata nel
suddetto intervallo temporale.
2. Con provvedimento emanato dall’Autorità saranno definite le modalità, i tempi e le
condizioni per l’erogazione del credito (C), determinato dalla seguente formula: C = Ec x Tc.
L’energia elettrica prodotta da impianto detenuto da una società energetica viene contabilizzata
sull’utenza riferibile al punto di connessione del medesimo impianto ed il credito viene attribuito
all’utente relativo.


Art. 24
(Corrispettivi per i servizi di connessione e installazione degli strumenti di misura)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento di potenza nominale non
superiore a 20 kWel. L’Autorità definisce la Tariffa Unica per le fonti rinnovabili, che rappresenta
l’unico costo da sostenere da parte del Richiedente per le operazioni di connessione e installazione
degli strumenti di misura in maniera che i costi non costituiscano un deterrente rispetto alla
installazione di tecnologie di produzione elettrica da fonti rinnovabili.
I sovraccosti sostenuti dall’A.A.S.S. rispetto a tale valore saranno compensati attingendo al capitolo
di bilancio 2-5-6435 “Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla
produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento”.
I sovraccosti sostenuti da A.A.S.S. per i servizi di scambio sul posto e cessione dell’energia saranno
compensati attingendo al medesimo fondo di cui al precedente comma.
Nel caso in cui si riveli necessario adeguare la linea elettrica esistente, il costo di tale operazione è
da imputare sul medesimo fondo di cui al comma precedente, sulla base della preventivazione
prodotta dall’A.A.S.S.



CAPO V
PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI
PER USI IGIENICO SANITARI



Art.25
(Installazione di dispositivi per la regolamentazione del flusso dei rubinetti, delle docce e delle
cassette di scarico)

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l’adozione di dispositivi
per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti che, in base alle esigenze
specifiche, consentano in alternativa:
a) la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata;
b) la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra
6 e 9 litri e il secondo compreso tra 3 e 5 litri.
2. L’obbligo di cui al comma precedente riguarda la realizzazione di servizi igienici negli edifici
di nuova costruzione di cui all’art.4, comma 1, lettera a) e la realizzazione o la ristrutturazione e/o
rifacimento di nuovi servizi igienici negli edifici e unità immobiliari esistenti previsti nell’art.4,
comma 1, lettera b).
3. Ai medesimi fini di contenimento del consumo della risorsa idrica, è, altresì, obbligatoria
l’installazione di riduttori di flusso per rubinetti e docce che consentano una portata massima di 9
litri al minuto alla pressione di 3 bar.


Art.26
(Alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie)

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è incentivata, l’adozione di sistemi
che consentano l’alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli
scarichi di lavatrici, lavabi, bidet, vasche da bagno e docce.
2. I sistemi indicati al comma 1 hanno i seguenti requisiti:
a) consentono l’alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi
di lavatrici, lavabi, bidet, vasche da bagno e docce, opportunamente trattate per impedire
l’intasamento di cassette e tubature e la diffusione di odori e agenti patogeni;
b) i sistemi di captazione e di accumulo delle acque grigie assicurano un recupero delle acque
provenienti dagli scarichi di lavatrici, lavabi, bidet, vasche da bagno e docce pari almeno al
70%, per le nuove costruzioni e pari ad almeno il 50% per interventi su edifici e unità
immobiliari esistenti che prevedano la realizzazione o la ristrutturazione di servizi igienici;
c) sono predisposti filtri idonei a garantire caratteristiche igieniche corrispondenti ai livelli di
qualità dell’acqua concordati con il Dipartimento Prevenzione (DP), che li rendano atti agli usi
compatibili all’interno dell’edificio o nelle sue pertinenze esterne;
d) l’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica. Sono previsti
per i terminali della rete duale, esclusi i W.C., idonei accorgimenti per evitare usi impropri
(colore, forma, posizione) e le sue bocchette sono dotate di dicitura "acqua non potabile".
3. L’impianto proposto è approvato in sede di progetto dal Dipartimento Prevenzione (DP) che
ne dà successiva comunicazione all'Ufficio per l'Edilizia.
4. Copia dello schema di impianto realizzato, sottoscritta dal progettista e dall’esecutore, è
consegnata dagli stessi al proprietario dell’immobile e, in formato digitale, all' Ufficio per l'Edilizia
che ne cura l’archiviazione.
5. I requisiti igienici delle acque grigie e la relativa procedura autorizzativa e sanzionatoria sono
disciplinati con decreto delegato.




Art.27
(Utilizzo delle acque meteoriche)

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, soprattutto per quanto riguarda
l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia di cortili e passaggi e il lavaggio auto, tutti gli edifici
o unità immobiliari di nuova costruzione con una superficie coperta superiore a 100 m2, sono
dotati di sistema di raccolta ed accumulo per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non
inferiori a 4 m3 per ogni 100 m2 di superficie complessiva della copertura, fino ad un massimo
obbligatorio di 15 m3.
2. Il sistema di raccolta ed accumulo è dotato di sistema di filtratura per l’acqua in entrata,
sfioratore sifonato collegato alla fognatura per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di adeguato
sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
3. L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica. Sono
altresì previsti, per i terminali della rete duale, esclusi i W.C., idonei accorgimenti per evitare usi
impropri e le sue bocchette sono dotate di dicitura "acqua non potabile" .
4. Copia dello schema di impianto realizzato, sottoscritto dal progettista e dall’esecutore, è
consegnata dagli stessi ai proprietari dell’immobile e, in formato digitale, all'Ufficio per l'Edilizia
che ne cura l’archiviazione.
5. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è incentivata l’adozione di sistemi e
impianti per il trattamento, riciclo e riutilizzo di acque per gli autolavaggi e le officine meccaniche o
altre attività che presuppongano elevati consumi idrici.






CAPO VI
SANZIONI


Art. 28
(Sanzioni e Procedura di applicazione delle sanzioni)

1. Alla violazione di quanto previsto dalla presente legge e decreti delegati attuativi si
applicano le seguenti sanzioni:
a) I progettisti dei progetti che risultino, a seguito di verifica, controllo o ispezione non
rispondenti ai limiti di legge sono puniti con una sanzione amministrativa di € 10,00 per ogni
m2 di superficie utile energetica dell’edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di €
2.000,00. L’Ufficio per l’Edilizia provvede, se dal caso, alla sospensione del trasgressore dal
Registro dei Certificatori Energetici per un periodo da tre mesi ai dodici mesi a seconda della
gravità e dell’eventuale recidiva, dandone comunicazione all’Ordine o al Collegio Professionale
competente.
b) Il direttore lavori dei cantieri che risultino a seguito di verifica, controllo o ispezione non
rispondenti ai limiti di legge è punito con una sanzione amministrativa di € 10,00 per ogni m2
di superficie utile energetica dell’edificio o unità immobiliare interessata con il minimo di €
4.000,00.
c) Il Certificatore Energetico che non verifica la rispondenza delle procedure e dei progetti alle
prescrizioni della presente legge o che attesta falsamente la conformità delle opere realizzate è
punito con una sanzione amministrativa di € 10,00 per ogni m2 di superficie utile energetica
dell’edificio o unità immobiliare interessata con il minimo di € 5.000,00. L’Ufficio per l’Edilizia
provvede alla sospensione del trasgressore dal Registro dei Certificatori Energetici per un
periodo dai tre mesi ai dodici mesi a seconda della gravità e dell’eventuale recidiva, dandone
comunicazione all’Ordine o al Collegio Professionale competente.
La facoltà di oblazione volontaria di cui all’articolo 33 comma primo, lettera a) della Legge 28
giugno 1989 n.68 è ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata, tranne
nell’ipotesi di recidiva.
Le sanzioni di cui al presente articolo sono aggiornate tramite apposito decreto delegato.
2. A seguito dell’accertamento delle violazioni di cui al precedente comma da parte dell’Ufficio
per l’Edilizia, il Dirigente dell’Ufficio diffida il trasgressore a regolarizzare la propria posizione
entro un termine non superiore ai due mesi eventualmente prorogabili in caso di motivate esigenze
legate alla particolare complessità dell’intervento.
3. Trascorso il termine di adeguamento indicato nella diffida senza che il trasgressore abbia
provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartitegli, il Dirigente dell’Ufficio per l’Edilizia
commina la sanzione pecuniaria e, nei casi previsti, ordina la sospensione dei lavori.
4. I provvedimenti sopra indicati esplicitano le motivazioni sottese all’adozione degli stessi e
sono comunicati al destinatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Sino all’avvio dell’Ufficio per l’Edilizia e conformemente a quanto previsto dall’articolo 18,
comma 5, le diffide ed i provvedimenti sanzionatori di cui rispettivamente ai superiori commi 2 e 3
nonché i provvedimenti di sospensione dei lavori di cui al superiore comma 1 ed al seguente
articolo 29, comma 5 sono adottatati dal Dirigente dell’Ufficio Urbanistica su proposta del
Responsabile del Servizio GPE. A seguito dell’avvio dell’Ufficio per l’Edilizia, i predetti
provvedimenti sono adottati dal Dirigente dell’Ufficio su proposta del Responsabile preposto al
settore della gestione, controllo e verifica delle procedure di attestazione certificazione energetica.





Art.29
(Controllo e verifica degli interventi a carattere energetico negli edifici e sugli impianti termici)


1. Le attività di controllo e verifica degli interventi negli edifici e sugli impianti termici previsti
dalla presente legge sono coordinate e controllate dall’Ufficio per l’Edilizia. I controlli e le verifiche
sono finalizzati alla verifica ispettiva e/o sperimentale delle prestazioni energetiche delle strutture
edilizie e degli impianti termici, anche in relazione al possibile decadimento delle stesse nel tempo.
2. Per lo svolgimento delle procedure di controllo e verifica, così come per l’attività di
consulenza specialistica, l’Ufficio per l’Edilizia, si può avvalere, di Certificatori Energetici iscritti nel
Registro CE, di professionisti o di Enti pubblici o privati, nazionali o esteri.
3. L’Ufficio per l’Edilizia predispone annualmente il piano di verifiche e controlli a campione
da effettuarsi su edifici e impianti termici. Il piano deve garantire un’adeguata ripartizione degli
interventi di controllo e verifica tra le diverse tipologie di intervento e tra le diverse destinazioni
d’uso degli edifici e unità immobiliari.
4. Le azioni di controllo si concludono con un "rapporto di verifica energetica" indicante le
attività svolte e i loro esiti.
5. Il CE ha il compito di esaminare la correttezza delle procedure amministrative seguite e la
rispondenza alle prescrizioni della presente legge delle metodologie di calcolo e di verifica
impiegate dai tecnici incaricati del progetto degli isolamenti termici e degli impianti termici, anche
in contraddittorio con gli stessi. In corso di esecuzione dei lavori, può svolgere ispezioni tecniche in
cantiere, volte alla verifica della conformità ai progetti, delle opere, degli impianti termici e degli
impianti che utilizzano FER o assimilate. Tali ispezioni sono svolte personalmente dal CE alla
presenza del direttore dei lavori o di un tecnico da questi espressamente delegato ai rapporti con il
CE. Qualora, nel corso della propria azione di verifica e controllo, il CE riscontri significativi errori
di valutazione da parte dei progettisti o significative discrepanze tra i progetti delle strutture e degli
impianti e le opere realizzate o in corso di realizzazione, invia all’Ufficio per l’Edilizia una relazione
di contestazione contenente le indicazioni necessarie per la correzione degli errori o manchevolezze
riscontrati, accompagnata da una relazione che documenta le attività di controllo e verifiche svolte.
La relazione di contestazione è inviata per conoscenza al committente delle opere. A seguito della
relazione di contestazione l’Ufficio per l’Edilizia sospende i lavori sino all’attuazione, da parte dei
progettisti e/o esecutori delle opere, dei provvedimenti correttivi richiesti dal CE.


Art.30
(Rinvio a decreti delegati)

1. Fatto salvo quanto già previsto all’art.28, con decreto delegato possono essere individuate
ulteriori sanzioni alle violazioni di cui alla presente legge.



CAPO VII
INCENTIVI E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Art.31
(Iniziative ed interventi oggetto di incentivazione)

1. Con riferimento alle attività di cui al Capo II, sono previsti incentivi per l’effettuazione degli
interventi su edifici, unità immobiliari e impianti termici di seguito elencati:
a) procedure di rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) di edifici e unità immobiliari
oggetto di attestazione volontaria, in particolare quando queste avvengano a seguito di interventi
di miglioramento della qualità energetica complessiva dell’involucro dell’edificio o unità
immobiliare e/o dei relativi impianti termici;
b) attività di progettazione e di realizzazione di opere edilizie e di interventi impiantistici, relative
ad edifici o unità immobiliari nuovi o esistenti ai quali, al termine delle procedure di
certificazione energetica, venga attribuita una delle tre migliori classi di prestazione energetica;
c) interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile di cui al Capo V, per interventi che
prevedono l’alimentazione dei WC con acque meteoriche, nonché per gli impianti di trattamento,
riciclo e riutilizzo di acque per gli autolavaggi e le officine meccaniche o altre attività che
presuppongano elevati consumi idrici.
2. La concessione degli incentivi di cui al comma precedente è deliberata dall’Autorità, a
seguito dell’adozione di decreto delegato che stabilisce modalità, termini e tempi di concessione
delle agevolazioni previste. L'accesso agli incentivi relativi a riqualificazioni energetiche di edifici
esistenti è subordinato alla presentazione di una diagnosi energetica prodotta da un tecnico
abilitato alla diagnosi energetica.
3. Il Congresso di Stato promuove intese e accordi con gli istituti bancari e finanziari per il
finanziamento degli interventi di risparmio energetico, garantendo l'offerta ai clienti finali di
servizi energetici competitivi anche ad integrazione degli strumenti pubblici di finanziamento e di
incentivazione.


Art.32
(Programma di Diagnosi Energetica Industriale e strumenti incentivanti)

1. Attraverso la collaborazione della Segreteria per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio,
della Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, dell'Autorità di Regolazione per i Servizi
Pubblici e l'Energia, dell'A.A.S.S. e delle Associazioni di categoria industriali ed artigianali, al fine
di ridurre i consumi energetici in ambito industriale è istituito il Programma di Diagnosi
Energetica Industriale.
2. Tale programma promuove l'applicazione, su base volontaria, di strumenti di analisi e
diagnosi energetica estesi all'intero processo produttivo dell'impianto industriale od artigianale
volti all'individuazione di significativi interventi d'efficientamento. Le relazioni di diagnosi
energetica sono svolte da enti o professionisti accreditati secondo quanto stabilito dall'Autorità che,
altresì, stabilisce le linee guida per le suddette relazioni.
3. Al fine di favorire l'attuazione del Piano di cui al primo comma del presente articolo sono
previsti incentivi per l'esecuzione delle diagnosi energetiche industriali e per sostenere le spese
relative agli interventi di efficientamento.
4. La concessione degli incentivi di cui al comma precedente è deliberata dall’Autorità, a
seguito dell’adozione di decreto delegato che stabilisce modalità, termini e tempi di concessione
delle agevolazioni previste.



Art.33
(Incentivi agli impianti da FER o di micro-cogenerazione ad alto rendimento)

1. Al fine di favorire la diffusione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili sono
previsti incentivi per l’acquisto e l’installazione nei seguenti impianti che utilizzano FER:
a) impianti fotovoltaici;
b) impianti termici solari;
c) impianti geotermici;
d) impianti eolici;
e) impianti di micro-cogenerazione ad alto rendimento e relativi studi di fattibilità.
2. La concessione degli incentivi di cui al comma precedente è deliberata dall’Autorità, a
seguito dell’adozione di decreto delegato che stabilisce modalità, termini e tempi di concessione
delle agevolazioni previste.


Art.34
(Incentivi per impianti a biomasse e per la produzione di energia da FER nel settore agricolo)

1. Al fine di promuovere i progetti innovativi finalizzati alla valorizzazione, produzione,
distribuzione, trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali ed agricole, sono previsti
incentivi, definiti con decreto delegato che stabilisce le modalità, i termini e i criteri tecnici da
adottare.
2. Sono incentivabili le seguenti categorie di intervento:
a) installazione di impianti per la produzione di biodiesel e bioetanolo;
b) installazione di impianti per la produzione di energia da biomasse inclusi sistemi di
biodigestione derivanti da recupero degli scarti di lavorazione in processi produttivi inerenti il
settore agricolo e da coltivazioni no-food su terreni marginali. Sono esclusi gli impianti che
includono processi di combustione delle biomasse;
c) installazione di impianti finalizzati al recupero di oli vegetali esausti con finalità di impiego nella
produzione di Biodiesel.
3. La concessione degli incentivi di cui al presente articolo è deliberata dall’Autorità a seguito
dell’adozione di decreto delegato che stabilisce modalità, termini e tempi di concessione delle
agevolazioni previste.

Art.35
(Conto Energia)

1. Possono beneficiare dello strumento incentivante denominato "Conto Energia", definito nei
commi successivi, le persone fisiche e giuridiche e le Società Energetiche di cui all’articolo 36.
2. Tale incentivo consiste nella remunerazione con una tariffa incentivante dell’energia
elettrica prodotta da un impianto a fonti rinnovabili (FER) in maniera tale da rendere competitiva
tale tecnologia. I seguenti commi pertanto si riferiscono solo a impianti a fonti rinnovabili in cui
l’energia prodotta è immessa in rete.
3. Un apposito decreto delegato stabilisce ammontare, durata e modalità dell’incentivazione,
nonché l’entità della tariffa incentivante espressa in €/kWh prodotto, i requisiti tecnici
dell’impianto e le modalità di finanziamento.
4. La tariffa incentivante è stabilita per scaglioni di potenza nominale installata e per grado di
integrazione architettonica ed è aggiornata di anno in anno, al fine di adeguarla ai costi correnti
delle tecnologie a fonti rinnovabili.
5. La domanda di concessione della tariffa incentivante è presentata all’Autorità a seguito
dell’installazione dell’impianto.
6. Possono richiedere tale strumento incentivante le persone fisiche o giuridiche che intendono
installare impianti a fonti rinnovabili di potenza compresa tra 1 e 20kW di potenza nominale.
7. Nel caso in cui l’impianto a fonti rinnovabili incentivato venga ceduto ad nuovo proprietario,
esso diventa beneficiario del Conto Energia.
8. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all’articolo 33.
9. Con apposito decreto delegato è istituita una tassazione sull’utile, derivante dalla produzione di
energia elettrica da impianto fotovoltaici che beneficiano degli incentivi erogati per mezzo dello
strumento “Conto Energia”. Tale utile è considerato al netto dei costi d’installazione, di
manutenzione e finanziari e si applica agli impianti di potenza superiore ai 20 kW.


Art. 36
(Società Energetica)

1. La Società Energetica è costituita nella forma di società di capitali a responsabilità limitata
da almeno 3 soci al solo fine di produrre, entro il territorio della Repubblica, energia da FER,
termica o elettrica, o da cogenerazione.
2. La Società Energetica può utilizzare l’energia prodotta per alimentare le utenze elettriche
dei soci in regime di isola, o scambiare energia con la rete elettrica gestita dall’A.A.S.S.
3. La Società Energetica non si pone in concorrenza con l’A.A.S.S. la quale continua a detenere
l’esclusività della vendita di energia elettrica e termica.
4. Possono essere soci della Società Energetica le persone fisiche residenti in Repubblica o le
persone giuridiche con sede legale in Repubblica.
5. Nessun socio può partecipare a più di una Società Energetica.
6. Una singola Società Energetica può gestire al massimo 3 impianti di produzione di energia.
7 La formazione della Società e l’iscrizione al Registro delle Società è comunicata dalla
Cancelleria del Tribunale all’Autorità che iscrive la Società in un apposito registro interno.
8. È consentita la sostituzione dei soci purché la nuova compagine sociale soddisfi tutti i
requisiti di cui ai commi 4 e 5 e sia comunicata dalla Cancelleria del Tribunale all’Autorità.
9. Fatte salve le disposizioni speciali dettate ai commi precedenti, in ordine al capitale sociale,
alla gestione, regime di pubblicità, vigilanza e, in genere, regolamentazione della Società Energetica
si osservano le norme di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

10. Al fine della costituzione e in deroga a quanto previsto nel Decreto Delegato del 13 dicembre
2007 n.116, la Società Energetica non è assoggettata al nulla osta del Congresso di Stato. Lo scopo
sociale della Società Energetica deve essere finalizzato esclusivamente all’attività di produzione di
energia termica o elettrica da FER o da cogenerazione.
11. In deroga alle disposizioni vigenti, la Società Energetica non necessita di una sede
operativa. La sede legale indicata nell’atto costitutivo viene identificata quale sede dell’attività
medesima al fine di ogni notificazione e comunicazione.


Art.37
(Incentivi e rinvio a decreti delegati)

1. In attuazione a quanto previsto dal presente Capo, attraverso appositi decreti delegati
verranno definiti gli incentivi di carattere fiscale, economico ed edilizio e le modalità di accesso agli
stessi.

Art. 38
(Misure di accompagnamento)

1. La Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio e la Segreteria di Stato
per il Territorio l’Ambiente e l’Agricoltura, ovvero ognuna per quanto di competenza,
predispongono programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al
risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenze e di risorse delle
amministrazioni pubbliche e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico
scientifici e agenzie, pubblici e privati.
3. I programmi e progetti di cui al comma 1 hanno come obiettivo:
a) la promozione di nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini e agli operatori del
settore tecnico e del mercato immobiliare;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola, finalizzata a modificare i comportamenti
dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e
ambientale dei comportamenti degli stessi, a livello individuale e collettivo;
c) il monitoraggio sull'attuazione della legislazione vigente e sul raggiungimento degli obiettivi e
delle problematiche inerenti;
d) lo studio degli ostacoli normativi e di altra natura che eventualmente impediscano il
conseguimento degli obiettivi della presente legge al fine di promuovere lo sviluppo e
l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare;
e) la raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in
edilizia e la loro elaborazione per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi
livelli prestazionali di riferimento;
f) la valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in
termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;
g) la valutazione dell'impatto della presente legge sul mercato immobiliare, sulle imprese di
costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione, installazione e
manutenzione di impianti di climatizzazione;
h) la valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare
attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e
demolizione;
i) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e
la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con
particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli
impianti di climatizzazione e illuminazione;
j) la proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa
energetica per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile e industriale;
k) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari
all’orientamento della politica energetica dello Stato, nonché la realizzazione di studi che
consentano rapidi adeguamenti normativi in funzione del progredire delle conoscenze e dello
sviluppo tecnologico e di mercato, nel rispetto delle esigenze dei cittadini;
l) lo sviluppo di progetti dimostrativi relativi a costruzioni e impianti con caratteristiche
innovative per aspetti tecnici e/o gestionali che prevedano, in particolare, l’utilizzo di fonti
rinnovabili di energia.

CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE


Art. 39
(Procedure energetiche in ambito edilizio)

1. Il deposito presso l'Ufficio per l'Edilizia della relazione tecnica di cui all’articolo 5, della
documentazione tecnica e degli elaborati grafici previsti dalla presente legge costituisce
adempimento necessario per poter eseguire l'inizio dei lavori ai sensi della Legge n. 87/1995.
2. l’Ufficio per l’Edilizia predispone un apposito modulo, sottoscritto dal progettista e dal
certificatore energetico, qualora gli interventi edilizi o impiantistici non rientrino nell’ambito di
applicazione della presente legge. Tale modulo va presentato presso l’Ufficio per l’Edilizia, che ne
cura l’archiviazione e ne produce copia vidimata da consegnare all’Ufficio per l’Edilizia unitamente
alla documentazione necessaria per ottenere il rilascio del titolo edificatorio ai sensi della Legge n.
87/1995.
3. L’ Attestato di prestazione Energetica (APE), rilasciato in via telematica dall’Ufficio per
l’Edilizia, costituisce documento necessario per ottenere la conformità edilizia ed abitabilità
secondo quanto previsto dall’art 174 della Legge n. 87/1995.
4. L'APE non è necessario per ottenere la conformità edilizia ed abitabilità, secondo quanto
previsto dall’art 174 della Legge n. 87/1995, qualora sia stato prodotto il modulo dichiarazione per
cui l’intervento edilizio richiesto non rientra nell’ambito di applicazione della presente legge, come
da precedente comma 2. L’Ufficio per l’Edilizia esegue la verifica di presenza del medesimo modulo
prima del rilascio della conformità edilizia.
5. Ulteriori dettagli relativi alla gestione delle procedure energetiche o delle procedure per
l’ottenimento degli incentivi in ambito edilizio verranno stabiliti in apposito regolamento emanato
dall’Autorità in accordo con l’Ufficio per l’Edilizia e l’UPA per quanto di rispettiva competenza.


Art. 40
(Commissione per l’efficienza energetica in edilizia)

1. È istituita la Commissione per l’efficienza energetica in edilizia che risulta così composta:
a) il Dirigente dell'UPA, in qualità di coordinatore;
b) il Responsabile preposto al settore della gestione e controllo delle procedure di attestazione e
certificazione energetica dell’Ufficio per l’Edilizia;
c) il Responsabile preposto al settore della promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili e del
risparmio energetico dell’UPA del Servizio SE;
d) il Dirigente dell’A.A.S.S., o un suo delegato;
e) il Dirigente dell’Ufficio per l’Edilizia, o un suo delegato.
2. Un funzionario dell’Ufficio per l‘Edilizia svolge compiti di segreteria della Commissione per
l’efficienza energetica in edilizia, accettando quesiti e problematiche posti da professionisti esterni,
curandone l’istruzione affinché siano analizzati dalla Commissione per l’efficienza energetica in
edilizia, che delibererà in merito. La Commissione per l’efficienza energetica in edilizia ha il
compito di dirimere problematiche inerenti questioni energetiche e di efficientamento in ambito
edilizio, produrre pareri ed eventuali deroghe alla presente legge per casi particolari e non
esplicitamente richiamati dalla medesima.


Art. 41
(Regime transitorio)

1. Le procedure di qualificazione/riqualificazione e certificazione energetica avviate prima
dell'emissione da parte dell'Autorità del Regolamento tecnico che disciplina le deroghe agli
obblighi di cui all'Allegato 2 punti 15) e 16) sono evase sulla base della normativa energetica
previgente. A tal fine a far fede è la data di presentazione della richiesta del titolo autorizzativo
edificatorio.


Art.42
(Revisioni)

1. La presente legge è sottoposta a revisione entro 3 anni dalla sua entrata in vigore e, se dal
caso, ogni qualvolta intervengano modifiche alle norma europee ed italiane di riferimento.


Art. 43
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge. In particolare sono abrogati:
- Legge 7 maggio 2008 n. 72 ad eccezione degli articoli 16, comma 3, e 29 che permangono in
vigore sino all’avvio rispettivamente dell’Ufficio per l’Edilizia e dell’UPA ;
- Decreto Delegato 25 giugno 2009 n. 88;
- Decreto Delegato 25 giugno 2009 n. 89, ad esclusione dell’articolo 8;
- Decreto Delegato 25 giugno 2009 n. 91 in relazione al quale l’effetto abrogativo si produce con
l’avvio dell’UPA;
- Decreto Delegato 25 giugno 2009 n. 92, articoli. 5, 6, commi 2 e 3, 10, 11 e Allegati.1 e 2;
- Decreto Delegato 17 settembre 2009 n. 126;
- Decreto Delegato 21 settembre 2009 n. 127 ad eccezione dell’articolo 10, comma 4 che permane
in vigore sino all’avvio dell’Ufficio per l’Edilizia;
- Decreto Delegato 21 settembre 2009 n. 128 articoli. 2, 4, 6;
- Decreto Delegato 21 settembre 2009 n. 129;
- Decreto Delegato 21 settembre 2010 n. 158 articoli 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma
3, 14, comma 1, 18, 21, 22, 23, Allegati 1 e 2;
- Decreto Delegato 6 marzo 2012 n. 20 articolo 6 e Allegati 1 e 2;
- Decreto Delegato 17 luglio 2012 n. 84 Capi II, IV, V, articoli. 13, 16, 38;
- Decreto Delegato 25 luglio 2013 n. 97 articolo 12, comma 2;
- Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 articoli 131, 132, 133, 134, 135, commi 3, 4 e 6.
-

Art. 44
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 aprile 2014/1713 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari


IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

ALLEGATO 1 (Alla legge 3 aprile 2014 n. 48)

CARATTERIZZAZIONE CLIMATOLOGICA DEL TERRITORIO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE
DEGLI INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
E DELLE CONDIZIONI DI CAPTABILITÀ DELL’ENERGIA SOLARE


1) Il territorio della Repubblica di San Marino è caratterizzato mediante le linee isovalore dei
gradi giorno invernali (GG) e mediante le zone climatiche invernali definite dalla Carta dei Gradi
Giorno invernali, disponibile presso l’Autorità per l’Energia, presso l’Ufficio per l’Edilizia e presso
l’UPA. Tale Carta dei Gradi Giorno invernali evidenzia come il territorio dello Stato sia
caratterizzato da:
a. valori compresi tra 2086 GG e 2940 GG; la Carta dei Gradi Giorno invernali riporta le linee
isovalore da 2100 GG a 2900 GG, con passo di 100 GG;
b. tre zone climatiche invernali identificate con diverso colore sulla Carta dei Gradi Giorno,
denominate ZCI-1, ZCI-2 e ZCI-3.


2) Per la determinazione del valore in GG relativo ad uno specifico sito o edificio si osserva la
seguente procedura:
a) identificare le coordinate geodetiche del sito (vedasi tabella seguente);
b) localizzare il sito sulla Carta dei Gradi Giorno invernali e identificare la zona climatica
invernale di pertinenza;
c) attribuire al sito il valore in GG relativo alla linea isovalore più prossima.

Tabella 1.1-Coordinate geografiche dei Castelli di San Marino

Coordinate geografiche (WGS84) ed altitudine (riferite alle case del Castello)
castello S. Marino Borgo Maggiore Fiorentino Chiesanuova Domagnano
Monte-
giardino Acquaviva Faetano Serravalle
longit (°) 12.44665 12.44605 12.45620 12.42133 12.46886 12.48652 12.41844 12.49923 12.47799
latitud (°) 43.93583 43.93960 43.91102 43.90586 43.94770 43.90980 43.94565 43.92543 43.96891
altitud (m) 660 521 470 450 361 340 290 256 148


3) Ai fini dei calcoli legati alle procedure di certificazione energetica della presente legge,
dovranno essere utilizzati i valori dei Gradi Giorno e delle temperature medie mensili riportati nelle
tabelle seguenti.

Tabella 1.2-Gradi Giorno dei Castelli di San Marino per temperatura interna di 20°C

GRADI GIORNO (Temperatura interna 20°C)
S. Marino Borgo Maggiore Fiorentino Chiesanuova Domagnano
Monte-
giardino Acquaviva Faetano Serravalle
2799 2651 2604 2575 2432 2403 2395 2311 2166

Tabella 1.3-Gradi Giorno dei Castelli di San Marino per temperatura interna di 18°C

GRADI GIORNO (Temperatura interna 18°C)
S. Marino Borgo Maggiore Fiorentino Chiesanuova Domagnano
Monte-
giardino Acquaviva Faetano Serravalle
2433 2285 2238 2209 2066 2037 2029 1945 1800


Tabella 1.4-Temperature medie mensili dei Castelli di San Marino

Temperature medie mensili (gradi Celsius), riferite alle rispettive case del Castello
mese S. Marino Borgo Maggiore Fiorentino Chiesanuova Domagnano
Monte-
giardino Acquaviva Faetano Serravalle
Gennaio 1.9 2.7 2.9 3.1 3.9 4.0 4.1 4.5 5.3
Febbraio 2.9 3.7 4.0 4.1 4.9 5.1 5.1 5.6 6.4
Marzo 5.1 5.9 6.2 6.3 7.1 7.3 7.3 7.8 8.6
Aprile
(1-15) 8.0 8.9 9.1 9.3 10.1 10.2 10.3 10.7 11.5
Aprile
(16-30) 11.6 12.4 12.7 12.9 13.6 13.8 13.8 14.3 15.1
Maggio 15.7 16.5 16.8 16.9 17.7 17.9 17.9 18.4 19.2
Giugno 19.5 20.3 20.6 20.8 21.5 21.7 21.7 22.2 23.0
Luglio 22.4 23.3 23.5 23.7 24.5 24.6 24.7 25.1 25.9
Agosto 22.2 23.0 23.3 23.4 24.2 24.4 24.4 24.9 25.7
Settembre 18.9 19.7 19.9 20.1 20.9 21.0 21.1 21.5 22.3
Ottobre
(1-14) 15.8 16.6 16.8 17.0 17.8 17.9 18.0 18.4 19.2
Ottobre
(15-31) 10.0 10.8 11.1 11.2 12.0 12.2 12.2 12.7 13.4
Novembre 6.3 7.1 7.3 7.5 8.3 8.4 8.5 8.9 9.7
Dicembre 2.7 3.5 3.8 4.0 4.7 4.9 4.9 5.4 6.2


4) Per il dimensionamento degli impianti di climatizzazione invernale ciascuna delle zone
climatiche invernali citate al comma 1, lettera b) del presente allegato è caratterizzata dal valore di
temperatura esterna invernale di progetto indicato nella tabella seguente. In relazione agli edifici
isolati, al valore della temperatura esterna invernale di progetto riportato nella tabella seguente si
applica una correzione pari alla detrazione di 1°C.

Tabella 1.5-Temperature di progetto per le Zone Climatiche Invernali di San Marino

Zona climatica Invernale Temperatura esterna di progetto (°C)
ZCI-1 - 5
ZCI-2 - 6
ZCI-3 - 7


5) Il territorio dello Stato è caratterizzato mediante le mappe relative all’energia solare ricevuta
sul piano orizzontale, espressa in kWh/(m2anno) nelle mappe di soleggiamento annuo disponibili
presso l’Autorità per l’Energia, presso l’Ufficio per l’Edilizia e presso l’UPA, e in kWh/(m2mese)
nelle mappe di soleggiamento mensile, anch’esse disponibili presso l’Autorità per l’Energia, presso
l’Ufficio per l’Edilizia e presso l’UPA.

Al fine di effettuare valutazioni di carattere energetico inerenti alla localizzazione degli edifici, e
soprattutto al fine di eseguire i calcoli inerenti alla valutazione degli apporti energetici invernali da
irraggiamento solare ed alla valutazione dei carichi termici estivi, è consentito utilizzare programmi

e software commerciali che ricavino i valori, caso per caso, per interpolazione da località limitrofe
site nel territorio italiano.


ALLEGATO 2 (Alla legge 3 aprile 2014 n. 48)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI MINIMI DI
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI


i. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso di cui
all'art. 3 (definizione di “Edificio”), nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti,e in tutti gli altri casi previsti al comma 1 lettera b dell’Art. 4 della presente
legge, si procede in sede progettuale alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione di acqua calda sanitaria (EPacs), ed alla verifica
che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nelle pertinenti tabelle sotto riportate,
al requisito 2.1.1 (tab. A.1, tab. A.2, tab. A.3, tab. A.4, tab. B.1, tab. B.2).
Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell’art. 3, tali valori sono ridotti del
10%.
Nel caso di edifici appartenenti alla categoria E.3, la verifica dell’indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale deve essere effettuata mediante l’adozione di ricambi d’aria esterna
convenzionali, equiparati, per le degenze, ai ricambi d’aria previsti per le residenze alberghiere e,
per le restanti parti, ai ricambi d’aria previsti per gli uffici; sono pertanto scorporati i tassi di
ventilazione eccedenti il minimo ricambio igienico, connessi alle peculiari necessità del processo
ospedaliero e dei relativi ausiliari tecnici.

ii. Nei casi di ampliamento, ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria dell’involucro
edilizio previsti al comma 1 lettera c) dell’art. 4 della presente legge, si applica quanto previsto ai
punti seguenti:

a) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3
della presente legge, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte
termico corretto, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non
dotati di impianto termico, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella pertinente tabella
del requisito 2.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3). Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o
qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori
limite della trasmittanza termica riportati nella pertinente tabella del requisito 2.1.2, (tabelle F.1,
F.2, F.3) devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte
termico). Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di
riduzione di spessore (sottofinestre ed altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti
nella pertinente tabella del requisito 2.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3) con riferimento alla superficie
totale di calcolo.

b) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3
della presente legge, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le
strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte corretto, delimitanti il volume climatizzato verso
l'esterno ovvero verso ambienti non dotati di impianto termico, deve essere inferiore o uguale a
quello riportato nella pertinente tabella del requisito 2.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3) in funzione della
fascia climatica di riferimento.
Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro
edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica
devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel
caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli
riportati nella pertinente tabella del requisito 2.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3) sono calcolati con
riferimento al sistema struttura-terreno.


c) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3
della presente legge, ad eccezione della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle
chiusure trasparenti comprensive dell'infisso deve rispettare i limiti riportati nella pertinente tabella
del requisito 2.1.2, (tabelle G.1, G.2). Tali limiti devono essere rispettati da tutte le chiusure apribili
ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, considerando le parti trasparenti
e/o opache che le compongono. Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali
automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e
frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra l’ambiente interno ed esterno.
Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell’art. 3, limitatamente agli
interventi di ristrutturazione edilizia, i valori riportati nelle tabelle seguenti al requisito 2.1.2. sopra
richiamate sono ridotti del 10%.

REQUISITO 2.1.1
Prestazione energetica degli edifici - 1

Esigenza da soddisfare
Ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale e per la produzione di ACS.

Campo d’applicazione
Usi di cui all'Art. 3 della presente legge (Definizioni):
- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, nei limiti puntualmente indicati.
Tipologia d’interventi nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti.

Livello di prestazione
Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici devono essere verificate le condizioni
previste nelle seguenti specifiche:
A. determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) ed alla
verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite riportati nelle tabelle A.1, A.2, A.3, A.4;
B. determinazione dell'indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria
(EPacs), ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite riportati nelle tabelle B.1 e B.2;
C. configurazione dell’impianto termico;
D. verifica, nei casi indicati, che il valore della trasmittanza termica media (U) delle strutture
edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, mantenuti a temperatura controllata
o climatizzati nel caso di pareti divisorie verticali, orizzontali e inclinate sia inferiore o uguale al
limite previsto nel successivo punto D;
In casi particolari (quando cioè il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la
sua superficie utile energetica è inferiore a 0,18) il calcolo dell’indice di prestazione energetica di
cui al punto A può essere omesso, alle condizioni indicate al successivo punto E (calcolo
semplificato).


A - Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

Nel caso di edifici dotati di impianto energetico destinato alla climatizzazione invernale, con o
senza produzione di acqua calda sanitaria, il valore limite dell'indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale (EPi), espresso rispettivamente in kWh/m2anno per gli edifici residenziali
della classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme e in kWh/m3anno per tutte le altre
tipologie di edifici è indicato:
a) in tabella A.1 per gli edifici di nuova costruzione residenziali della classe E1, esclusi collegi,
conventi, case di pena e caserme;
b) in tabella A.2 nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante della classe E1, esclusi

collegi, conventi, case pena e caserme;
c) in tabella A.3, per edifici di nuova costruzione non appartenenti alla categoria di cui alla lettera
a) precedente;
d) in tabella A.4 nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante non appartenenti alla
categoria di cui alla lettera b) precedente.



Tab. A.1 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per Edifici residenziali
della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme,
nel caso di nuova costruzione


Rapporto di forma
dell’edificio
S/V
RSM –Zona climatica E
da 2101 GG a 3000 GG
EPi (kWh/m2anno)
≤ 0.2 34.0 46.8
≥ 0.7 72.6 96.2








Tab. A.2Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per Edifici residenziali
della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme,
nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante

Rapporto di forma
dell’edificio
S/V
RSM –Zona climatica E
da 2101 GG a 3000 GG
EPi (kWh/m2anno)
≤ 0.2 34.0 46.8
≥ 0.9 88.0 116.0


Tab. A.3 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per tutti gli altri edifici
nel caso di nuova costruzione

Rapporto di forma
dell’edificio
S/V
RSM –Zonaclimatica E
da 2101 GG a 3000 GG
EPi (kWh/m3anno)
≤ 0.2 9.6 12.7
≥ 0.7 18.8 25.8




Tab. A.4 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per tutti gli altri edifici
nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante

Rapporto di forma
dell’edificio
S/V
RSM –Zona climatica E
da 2101 GG a 3000 GG
EPi (kWh/m3anno)
≤ 0.2 9.6 12.7
≥ 0.9 22.5 31.0


I valori limite riportati nelle tabelle A.1, A.2, A.3, A.4 sono espressi in funzione:
- della zona climatica, così come individuata in analogia con la normativa italiana, e precisamente
dall’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 26 agosto 1993, n. 412 (la
Repubblica di San Marino ricade interamente nella zona climatica E),
- del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:
a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso
ambienti non climatizzati) il volume lordo climatizzato dell’edificio o dell’unità immobiliare;
b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle
superfici che lo delimitano.
Per valori di S/V compresi, a seconda dei casi, nell’intervallo 0.2÷0.7 o nell’intervallo 0.2÷0.9, e,
analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si
procede mediante interpolazione lineare.

B - Indice di prestazione energetica per la produzione di ACS
Il valore limite dell’indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria
(EPacs) è indicato nelle tabelle seguenti, in relazione alla tipologia di edificio.

Tab. B.1 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPacs in kWh/m2anno
per Edifici residenziali della classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme
nonché edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.

Superficie utile energetica ≤ 50 m2 51 m2 199 m2 ≥ 200 m2
EPacs 19.10 19.00 13.76 13.80 Per edifici situati in centri storici
EPacs 11.95 11.90 8.60 8.65 Per tutti gli altri edifici

I valori limite dell’indice EPacsdi cui alla Tabella B.1 precedente sono calcolati per valori di
superficie utile energetica compresi tra 50 e 200 m2per interpolazione lineare dei valori riferiti a 50
e 200 m2.

Tab. B.2 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPacs ,
in kWh/unità di misura/anno,
per le altre tipologie di edifici

Destinazioned'uso Unità di misura
Per edifici in
centri storici-
EPacs
Per tutti gli
altri edifici-
EPacs
Hotel senza lavanderia (E.1.3)

1 stella Numero letti e numero giorni mese 1.16 0.73
2 stelle Numero letti e numero giorni mese 1.45 0.91
3 stelle Numero letti e numero giorni mese 1.74 1.09
4 stelle Numero letti e numero giorni mese 2.03 1.27
Hotel con lavanderia (E.1.3)
1 stella Numero letti e numero giorni mese 1.45 0.91
2 stelle Numero letti e numero giorni mese 1.74 1.09
3 stelle Numero letti e numero giorni mese 2.03 1.27
4 stelle Numero letti e numero giorni mese 2.32 1.45
Attività ricettive diverse dalle precedenti
(E.1.3) Numero letti e numero giorni mese

0.81

0.51
Ospedali (con pernottamento e lavanderia)
(E. 3) Numero letti e numero giorni mese 2.61 1.63
Ospedali (day hospital) (E. 3) Numero letti e numero giorni mese 0.29 0.18
Scuole (E. 7) -
Scuole materne e asili nido (E. 7) Numero bambini e numero giorni mese 0.44

0.27
Attività sportive/palestre (E. 6) Docce installate e numero giorni mese 2.91 1.82
Uffici (E. 2) m2/giorno 5.18 (in Wh/m2giorno)
3.63 (in
Wh/m2giorno)
Negozi -
Ristoranti Numero di ospiti per numero di pasti e numero giorni mese 0.29 0.18
Catering e self service Numero di ospiti per numero di pasti e numero giorni mese 0.12 0.07


I valori della tabella B.2 devono essere moltiplicati per il periodo di riferimento, in conformità con
quanto previsto dalle norme tecniche di calcolo.

Per la conversione in kWh/m3anno occorre moltiplicare il valore di EPacsper il numero dell’unità di
misura considerato e per il numero di giorni di utilizzo (quando previsto), e dividere il totale per il
volume lordo dell’edificio.

Ai fini della verifica del rispetto di tali valori, la determinazione del fabbisogno di energia per la
produzione di ACS deve essere effettuato conformemente alla norma UNI TS 11300 – 2, § 5.2 o
equivalenti.

Per destinazioni d’uso non indicate nelle precedenti tabelle non è previsto alcun limite di
riferimento. Per il calcolo del fabbisogno energetico per la produzione di ACS, anche ai fini
dell’obbligo di installazione degli impianti alimentati da FER di cui al requisito 2.6.a, occorre
procedere per via analitica, utilizzando i medesimi algoritmi e parametri previsti dalla citata norma
UNI TS 11300 – 2, § 5.2 o equivalenti,e calcolando il volume d’acqua calda necessario al
funzionamento standard dei terminali impiantistici previsti (determinati in conformità a UNI 9182 o
equivalenti); il risultato del calcolo deve essere riportato nella relazione tecnica di cui al punto 17,
così come i relativi elementi giustificativi.



C - Configurazione degli impianti termici
Nei casi di cui all’Art. 4, comma 1, lettera a) della presente legge, per gli edifici con numero di
unità immobiliari superiori a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base
alla destinazione d'uso all'Art. 3 della presente legge (Definizioni), è consigliabile, ma non
obbligatorio, in sede progettuale, prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la
climatizzazione invernale.

Nel caso di edifici pubblici o ad uso pubblico, così come definiti nell’Art. 3 della presente legge
(Definizioni), tale indicazione è resa obbligatoria ed è estesa:
- a tutti gli edifici, indipendentemente dal numero di unità immobiliari
- agli impianti termici per la climatizzazione estiva, qualora quest’ultima fosse prevista.

È possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico
abilitato che attesti il conseguimento di un analoga o migliore prestazione energetica riferita
all’intero edificio mediante l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto.

È altresì consentita la installazione di impianti termici individuali, comunque per un massimo di
unità immobiliari inferiore al 30% del totale dell’edificio, nel caso di nuova installazione di
impianti termici in edifici esistenti e in assenza delle condizioni tecnico-economiche per realizzare
un impianto centralizzato. Qualora si superi la soglia sopra indicata, anche attraverso interventi
successivi, è necessaria l’adozione di un impianto centralizzato, prevedendo anche la riconversione
degli impianti individuali già installati.

D - Trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3 della
presente legge (Definizioni) ad eccezione della categoria E.8, fatto salvo il rispetto dei requisiti
acustici (Art. 9), il valore della trasmittanza termica media (U) delle strutture edilizie di separazione
tra edifici o unità immobiliari confinanti, mantenuti a temperatura controllata o climatizzati, deve
essere inferiore a 0,80 W/m2K nel caso di strutture opache divisorie verticali, orizzontali e inclinate,
ed inferiore a 2,80 W/m2K nel caso di chiusure trasparenti comprensive di infissi.
Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali ed
inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto termico,
sempreché questi siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzati. I limiti di cui
sopra possono essere omessi qualora tali ambienti siano aerati tramite aperture permanenti rivolte
verso l’esterno.

E - Calcolo semplificato
Quando il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile
energetica è inferiore a 0.18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso,
se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati nelle tabelle F e G
del successivo requisito 2.1.2, e sono rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche:
a. siano installati generatori di calore con rendimento termico utile a carico pari al 100% della
potenza termica nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10
della potenza utile nominale dei singolo generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di
400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b. la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia
non superiore a 60°C;
c. siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità
immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei
singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non
determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni;
d. nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas queste abbiano un rendimento utile

in condizioni nominali ηu, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato
con la formula 90 + 3 log. Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
dei singolo generatore, espressa in kW; il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e
MJ definito dall’articolo 3 della presente legge, per le pompe di calore a gas il fattore di
conversione è da considerarsi pari a 1.
In tal caso, all'edificio o porzione interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo di energia
primaria limite massimo applicabile ricavato dalla pertinente tabella A.1, A.2, A.3 o A.4.


REQUISITO 2.1.2
Prestazione energetica degli edifici - 2

Esigenza da soddisfare
Ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale

Campo d’applicazione
Usi di cui all'Art. 3 della presente legge (Definizioni):
- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, nei limiti puntualmente indicati.
Tipologia di interventi di cui all’Art. 4,comma 1, lettera c), limitatamente a:
- ampliamenti volumetrici (se il volume a temperatura controllata della nuova porzione
dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente)
- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a
500 m2
- manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio
- recupero di sottotetti per finalità d’uso

Livello di prestazione
Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici devono essere verificate le condizioni
previste nelle seguenti specifiche:

F. Verifica che la trasmittanza termica delle chiusure opache (strutture edilizie opache che
costituiscono l’involucro dell'edificio) non superi i valori limite riportati nelle relative tabelle.

G. Verifica che la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti che delimitano l'edificio
non superi i valori limite riportati nelle relative tabelle.
La verifica del rispetto delle prescrizioni sopra richiamate può essere omessa nel caso si proceda
alla verifica, per l’intero edificio oggetto di intervento, delle prescrizioni di cui al precedente
requisito 2.1.1.

H. Verifica che il valore della trasmittanza termica (U) delle strutture edilizie di separazione
tra edifici o unità immobiliari confinanti nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali,
nonché delle strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso
l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, sia inferiore o uguale
al limite previsto.

F - Trasmittanza termica delle chiusure opache

Il valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache (U) espressa in W/m2K, riferito alle
varie tipologie di strutture ed alla zona climatica, è nel seguito indicato:


Tab. F.1 Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache verticali

(pareti perimetrali verticali) tra spazi climatizzati ed ambiente esterno
ovvero verso ambienti non dotati di impianto termico

Zona Climatica U (W/m2K)
E 0.34

Tab. F.2 Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache orizzontali
o inclinate superiori di copertura, ad eccezione degli edifici di categoria E8.

Zona Climatica U (W/m2K)
E 0.30

Tab. F.3 Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache orizzontali inferiori
(solai a terra) e su spazi esterni (solai su spazi aperti) nonché delle partizioni interne orizzontali
(solai) tra spazi climatizzati e spazi non climatizzati, ad eccezione degli edifici di categoria E8.

Zona Climatica U (W/m2K)
E 0.33


G - Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti


Tab. G.1 Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure trasparenti(finestre,
porte-finestre luci fisse) verticali, orizzontali o inclinate, comprensive degli infissi.

Zona Climatica U (W/m2K)
E 2.2

Tab. G.2 Valore limite della trasmittanza termica della sola componente vetrata dei serramenti
esterni (finestre, porte-finestre luci fisse) verticali, orizzontali o inclinati.

Zona Climatica U (W/m2K)
E 1.7


H - Trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari e tra
ambienti non riscaldati e l’esterno

Per tutte le categorie di edifici (Art. 3 della presente legge (Definizioni)), ad eccezione della
categoria E.8, e comunque limitatamente agli interventi di ristrutturazione totale, fatto salvo il
rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, il valore della trasmittanza (U) delle strutture
edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti nel caso di pareti divisorie verticali
e orizzontali, mantenuti a temperatura controllata o climatizzati, nonché delle strutture opache,
verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di
impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a 0.80 W/m2K nel caso di strutture opache
divisorie verticali, orizzontali e inclinate, ed inferiore a 2.80 W/m2K nel caso di chiusure trasparenti
comprensive di infissi.

Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali ed
inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto termico,
sempreché tali ambienti siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzati. La

prescrizione non trova applicazione qualora tali ambienti siano aerati tramite aperture permanenti
rivolte verso l’esterno.

iii. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3
della presente legge (Definizioni), nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti
termici o sostituzione di generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento globale medio
stagionale dell'impianto termico ed alla verifica che lo stesso risulti superiore al limite riportato al
requisito 2.2-R.1.

Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è fatto
obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui al punto 17, una diagnosi energetica dell'edificio e
dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi
tempi di ritorno degli investimenti ed i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di
certificazione energetica in vigore, e sulla base del quale sono determinate le scelte impiantistiche
che si vanno a realizzare.

In caso di impianti termici individuali, ferme restando le disposizioni di cui al requisito 2.2-R.3 e al
successivo punto 4, l'obbligo di allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si applica
quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori
di calore da installare nell'edificio, o dalla potenza nominale dell'impianto termico preesistente.


REQUISITO 2.2
Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico

Esigenza da soddisfare
Ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale.

Campo d’applicazione
Usi di cui all'Art. 3 della presente legge (Definizioni):
- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici
Tipologia di interventi di cui alla all’Art. 4,comma 1, lettera c), limitatamente ai casi di:
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
- sostituzione di generatori di calore

Livello di prestazione
Al fine di garantire l’efficienza degli impianti termici devono essere verificate le condizioni previste
nelle seguenti specifiche:

R.1) calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e verifica che lo
stesso risulti superiore al valore limite
R.2) mera sostituzione del generatore di calore

R.1 - Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico
Per tutti gli usi, nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici o sostituzione
di generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto
termico ed alla verifica che lo stesso risulti superiore ai seguenti limiti:
- ηg= (75 + 3 log Pn) % con fluido termovettore circolante nella distribuzione solamente liquido;
- ηg= (65 + 3 log Pn) % con fluido termovettore circolante nella distribuzione solamente aria;
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di
calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.


Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per
rendimento globale medio stagionale è pari, rispettivamente, a 84% e 74%.

Nel caso di impianti termici che abbiano quale fluido termovettore sia liquido sia aria, il valore
limite dell’efficienza media globale stagionale è determinato dalla media ponderata (rispetto alle
frazioni di energia rispettivamente distribuita dai due fluidi termovettori) dei due valori limite sopra
riportati.

Nel caso di impianti termici per edifici pubblici o a uso pubblico, o comunque di proprietà pubblica,
il valore del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico deve essere superiore al
seguente limite:
- ηg= (75 + 4 log Pn)%
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di
calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

R.2 - Sostituzione di generatori di calore
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3 della
presente legge (Definizioni) nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, si intendono
rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al
comma precedente, qualora coesistano le seguenti condizioni:

a. i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza
di un carico pari al 100% della potenza termica nominale utile maggiore o uguale al valore limite
calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite
massimo corrispondente a 400 kW;

b. le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali
ηu, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 3
log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa
in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia
primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ di cui all’articolo 3 della
presente legge; per le pompe di calore a gas il fattore di conversione è da considerarsi pari a 1 per il
solo consumo di gas;

c. siano presenti salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso
specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e
dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali e
nelle zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli
ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. In ogni caso detta centralina
deve:
- essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da
una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la
regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel
caso di impianti termici centralizzati;
- consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di
temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari;

d. nel caso di installazioni di generatori con potenza utile nominale maggiore del valore
preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di
riscaldamento;


e. nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata
la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in
ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura
interna, e sia installato un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei
consumi per singola unità immobiliare;

f. nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35
kW, con altri della stessa potenza, la relazione tecnica di cui al punto 17, può essere omessa a fronte
dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità.

Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile
rispettare le condizioni di cui al presente punto A.2, lett. a) (in particolare nel caso in cui il sistema
fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo
collettivo ramificato), la semplificazione di cui al punto precedente può applicarsi ugualmente,
fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione di:
a. installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al
30% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn, dove log Pn è il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al
servizio del singolo impianto termico, espressa in kW si applica il limite massimo corrispondente a
400 kW;
b. predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del
precedente punto 4, da allegare alla relazione tecnica di cui al punto 19, ove prevista, o alla
dichiarazione di conformità.

R.3 - Configurazione degli impianti termici
Nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, per gli edifici con numero di
unità immobiliari superiori a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base
alla destinazione d'uso all'Art. 3 della presente legge (Definizioni), è consigliabile, ma non
obbligatorio, in sede progettuale, prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la
climatizzazione invernale.

Nei medesimi casi, in edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell’art.3 della presente
legge, tale indicazione è esteso:
- a tutti gli edifici, indipendentemente dal numero di unità immobiliari
- agli impianti termici per la climatizzazione estiva, qualora quest’ultima fosse prevista.

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle
categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3 della presente
legge (Definizioni), in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto
termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari
per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore
per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei
predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al successivo punto 17.

iv. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle
categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3 della presente
legge (Definizioni), in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto
termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari
per permettere, ove tecnicamente possibile nel rispetto della normativa tecnica di settore, la
contabilizzazione/ripartizione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli
eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere
evidenziati nella relazione tecnica di cui al successivo punto 17.


v. Le apparecchiature di contabilizzazione del calore devono assicurare un errore di misura,
nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore.
Anche per le modalità di contabilizzazione/ripartizione si fa riferimento alle vigenti norme e linee
guida UNI.

vi. Ai fini della presente legge sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte
rinnovabile gli impianti termici di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati
a biomasse combustibili che rispettano i seguenti requisiti:
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN
303-5;
b) limiti di emissione in analogia a quanto previsto nell’allegato IX alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006,n. 152 della normativa italiana, e successive modificazioni, ovvero i più
restrittivi limiti fissati dai piani di qualità dell’aria, se previsti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili in analogia all’allegato X alla
parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 della normativa italiana e
successive modificazioni.
In tali casi, e fino all’emanazione delle norme tecniche di riferimento, per il calcolo della
prestazione energetica ai fini della presente legge si assume una quota di energia fossile pari
all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0.3.

7) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art.
3 della presente legge(Definizioni), nel caso di edifici di nuova costruzione e negli altri casi di cui
all’Art. 4,comma 1, lettera a), b) e c), quest’ultima limitatamente alle ristrutturazioni totali, della
presente legge, in cui è prevista l’installazione di impianti termici dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, si procede in sede progettuale alla verifica:
a) che il generatore di calore rispetti i requisiti di cui al precedente punto 6; tale verifica deve essere
effettuata anche in caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici
esistenti;
b) che il valore della trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti,
che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso vani non riscaldati sia inferiore o uguale a quello
riportato nelle pertinenti tabelle di questo allegato, requisito 2.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3 per le
chiusure opache, G.1, G.2 per le chiusure trasparenti).

8) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3
della presente legge (Definizioni), nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti
termici o sostituzione di generatori di calore, è prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione
dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale 25 gradi francesi:
i) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare
complessiva minore o uguale a 100 kW;
ii) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva
compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), punti i) e ii)
valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di
15 gradi francesi.
Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

9) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3
della presente legge (Definizioni) ad eccezione della categoria E.8 si procede alla verifica del
seguente requisito 2.3.:



REQUISITO 2.3
Controllo della condensazione

Esigenza da soddisfare
Assenza di condensazioni superficiali e limitazione delle condensazioni interstiziali delle pareti
opache alla quantità rievaporabile ai fini di limitare i consumi energetici per la climatizzazione
invernale e del benessere igrotermico.

Campo d’applicazione
Usi di cui all'Art. 3 della presente legge (Definizioni):
- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici ad eccezione della categoria E.8
Tipologia di interventi di cui all’Art. 4, comma 1, lettera a) nel caso di edifici di nuova costruzione
o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, lett. b) e lett. c), quest’ultima limitatamente a:
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione
dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui
l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati
- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a
500 metri quadrati
- manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio
- recupero di sottotetti per finalità d’uso

Livello di prestazione
Conformemente alla normativa tecnica vigente si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni
superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità
rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di
controllo dell'umidità relativa interna per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla
temperatura interna di 20°C.

10) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3
della presente legge, nel caso di edifici di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di
edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, e in tutti gli altri casi previsti al comma 1 lettera b
dell’Art. 4 della presente legge, si procede in sede progettuale alla determinazione della prestazione
energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (EPe,invol), pari al rapporto tra il
fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell’edificio, calcolato tenendo conto
della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 – 1, e la superficie utile
energetica, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d’uso, e alla
verifica che la stessa sia non superiore ai valori limite che sono riportati nelle pertinenti tabelle del
requisito 2.4.2. (tab. C.1)

11) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3
della presente legge (Definizioni), ad eccezione, esclusivamente per le disposizioni di cui alla
lettera b), delle categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la
climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di interventi di
cui all’Art. 4, punto 1,lettere a), b) e c) della presente legge, quest’ultima limitatamente alle
ristrutturazioni totali, si procede in conformità alle disposizioni contenute in questo allegato ai
requisiti 2.4.1 e 2.4.2

12) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3
della presente legge (Definizioni), ad eccezione della categoria E.6 ed E.8, al fine di limitare i
fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli
ambienti, nel caso di interventi di cui all’Art. 4,comma 1,lettere a), b) e c) della presente legge,

quest’ultima limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di ristrutturazioni integrali degli
elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti, è fatto obbligo in sede progettuale di
prevedere adeguate soluzioni per la protezione delle chiusure maggiormente esposte
all’irraggiamento solare, consistenti nell’adozione in via prioritaria di sistemi schermanti esterni
e/o, in via subordinata, di sistemi filtranti delle vetrate, tali da ridurre l’apporto di calore nel periodo
estivo, in conformità alle disposizioni contenute in questo allegato, requisito 2.4.1

Gli eventuali impedimenti di natura tecnica o la presenza di vincoli oggettivi (quali, ad esempio,
quelli derivanti da specifiche disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e regolamentari)
all’utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al successivo
punto 17.

REQUISITO 2.4.1
Contenimento dei consumi energetici in regime estivo:
Riduzione degli apporti termici dovuti all’irraggiamento solare nel periodo estivo


Esigenza da soddisfare
Ridurre gli apporti termici dovuti all’irraggiamento solare durante il regime estivo.

Campo d’applicazione
Usi:
- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8
- Tutte le funzioni d’uso
Tipologia di interventi di cui all’Art. 4, comma 1, lettera a), nel caso di edifici di nuova costruzione
o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, lett. b) e lett. c), quest’ultima limitatamente a:
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione
dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui
l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati
- ristrutturazione totale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a 500 metri
quadrati
- recupero di sottotetti per finalità d’uso

Livello di prestazione
Al fine di contenere la temperatura interna degli ambienti e di limitare conseguentemente i
fabbisogni energetici per il raffrescamento degli edifici, devono essere adottati sistemi che
contribuiscano a ridurre gli apporti termici dovuti all’irraggiamento solare durante il regime estivo,
considerando in modo sinergico i seguenti aspetti:
a) adozione di sistemi che consentono la protezione delle chiusure maggiormente esposte
all’irraggiamento solare;
b) adozione di soluzioni che consentono la riduzione dell’apporto di calore per irraggiamento
solare attraverso le superfici vetrate.

Tenendo conto di tali aspetti, il progettista dovrà individuare le strategie più opportune per garantire
la massima efficacia delle soluzioni adottate, fornendone adeguata dimostrazione. A tal fine, per
quanto attiene alle nuove costruzioni, il progettista è tenuto a presentare le assonometrie solari e/o
rappresentazioni simili da cui si evinca la correttezza delle scelte progettuali in merito alle relazioni
fra ambiente costruito e l’irraggiamento solare.

Devono comunque essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche:
A. Sistemi per la protezione delle chiusure maggiormente esposte all’irraggiamento solare
B. Riduzione dell’apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate



A. SISTEMI PER LA PROTEZIONE DELLE CHIUSURE MAGGIORMENTE
ESPOSTE ALL’IRRAGGIAMENTO SOLARE

Devono essere adottati sistemi per la protezione delle chiusure secondo quanto di seguito
specificato.

A.1) Chiusure trasparenti (serramenti).
Si dovranno adottare soluzioni che garantiscano la schermatura delle aperture e/o dei serramenti
verticali, che risultano esposti all’irraggiamento solare deducibile ad esempio dalle assonometrie
solari, così come dei serramenti orizzontali o inclinati (se delimitanti una zona termica) mediante
sistemi schermanti fissi (aggetti, brise-soleil, balconi, porticati, frangisole fissi etc.) o la
installazione di schermi flessibili (ante mobili oscuranti, frangisole mobili, chiusure avvolgibili,
tende esterne etc.) dei quali sia assicurata la presenza e manutenzione.

Il requisito è espresso come percentuale della superficie schermata rispetto alla superficie di
ciascuna apertura e/o serramento rivolto verso sud e verso ovest. Tale percentuale deve essere
superiore al 50%. La verifica del requisito deve essere effettuata con riferimento alla posizione del
sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 del 25 luglio.

Nel caso di adozione di sistemi schermanti fissi e non regolabili, deve essere comunque garantito il
rispetto del requisito di illuminazione naturale (fattore medio di luce diurna), quando pertinente.

Il requisito può non essere applicato alle aperture e/o serramenti che risultino non esposti alla
radiazione solare (perché protetti, ad esempio, da ombre portate da altri edifici o parti
dell’organismo edilizio), così come nel caso di componenti vetrate utilizzate nell’ambito di sistemi
di captazione dell’energia solare (serre, etc.) appositamente progettati per tale scopo, purché ne sia
garantito il corretto funzionamento in regime estivo, al fine di evitare fenomeni di eccessivo
surriscaldamento.

In via subordinata, il requisito si intende soddisfatto se vengono adottate vetrature dotate di sistemi
filtranti, con caratteristiche di controllo del fattore solare (g) conforme alle prescrizioni riportate nel
successivo punto B.1.

Gli effetti positivi che si ottengono con l’adozione di sistemi schermanti o filtranti possono essere
raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, quali ad esempio le
barriere vegetali, che permettano di ottenere analoghi livelli di protezione delle strutture
dall’irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta, a corredo della relazione tecnica di cui al
punto 17, una adeguata documentazione che ne attesti l’equivalenza con le predette disposizioni.

A.2) Chiusure opache.
Si dovranno adottare soluzioni che garantiscano la mitigazione degli effetti dell’irraggiamento
solare sulle chiusure verticali (pareti perimetrali), che risultano esposti all’irraggiamento solare
deducibile ad esempio dalle assonometrie solari, e sulle chiusure orizzontali e inclinate superiori
(coperture, terrazzi, lastrici solari) se delimitanti la zona termica.

A tal fine, il progettista dovrà valutare puntualmente, con riferimento alla posizione del sole e alla
radiazione solare incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 del 25 luglio, e documentare:
- gli effetti dell’adozione di sistemi schermanti fissi (aggetti, brise-soleil, balconi, porticati,
frangisole fissi etc. ) o di schermi flessibili (frangisole mobili, tende esterne, etc.) dei quali sia
assicurata la presenza e manutenzione

- gli effetti di eventuali ombre portate da altri edifici o parti dell’organismo edilizio o da elementi
vegetali, piante etc.
Il requisito si intende completamente soddisfatto se la protezione delle chiusure dagli effetti
dell’irraggiamento solare è ottenuta mediante l’adozione di un rivestimento esterno in grado di
formare una sottile intercapedine costantemente ventilata (parete ventilata, tetto ventilato).


B. RIDUZIONE DELL’APPORTO DI CALORE PER IRRAGGIAMENTO SOLARE
ATTRAVERSO LE SUPERFICI VETRATE

Si dovranno adottare soluzioni che garantiscano la mitigazione degli effetti della radiazione solare
che entra attraverso le superfici vetrate, soprattutto quando non sia possibile adottare i sistemi
schermanti di cui al punto A.1.

B.1) Fattore solare (g) del vetro nel caso di chiusure trasparenti non protette da sistemi di
ombreggiamento
Il progettista dovrà valutare puntualmente e documentare l’efficacia dei sistemi filtranti delle
superfici vetrate, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare: è obbligatorio garantire
la riduzione dell’apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate mediante
il controllo del fattore solare (g) delle vetrature non protette da sistemi di ombreggiamento, (vedi
A.1), così come in tutti i casi di superfici vetrate orizzontali o inclinate.

Il Fattore Solare (g) si riferisce al fattore di trasmissione dell’energia solare totale, determinato sulla
base delle vigenti norme tecniche di settore. Il valore del Fattore Solare (g), esprime in maniera
adimensionale la caratteristiche dell’elemento trasparente di trasmettere calore verso l’ambiente
interno. Maggiore è il valore del Fattore Solare (g), maggiore è la quantità di energia raggiante
incidente trasmessa verso l’interno.

Nel caso di edifici con un rapporto tra superficie delle chiusure trasparenti e delle chiusure opache
superiore al 50%, il requisito si intende soddisfatto in presenza di superfici vetrate con fattore solare
(g) minore o uguale a 0.5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica di cui al
punto 17.

Nel caso di edifici con un rapporto tra superficie delle chiusure trasparenti e delle chiusure opache
inferiore al 50%, il requisito si intende soddisfatto quando il valore limite del fattore solare (g) della
componente vetrata dei serramenti esterni (finestre, porte-finestre, luci fisse) verticali, orizzontali ed
inclinati,risulti inferiore o uguale ai valori riportati nella seguente tabella:

Tabella B.1 – Fattore solare (g) della componente vetrata degli infissi esterni

Tipo di chiusura Fattore di trasmissione g
orizzontale o inclinata superiore 0.5
verticale 0.6

Il requisito non si applica:
- nel caso di componenti vetrate (verticali, inclinate o orizzontali) utilizzate nell’ambito di sistemi
di captazione dell’energia solare (serre, etc.) appositamente progettati per tale scopo, purché ne
sia garantito il corretto funzionamento in regime estivo, al fine di evitare fenomeni di eccessivo
surriscaldamento (effetto serra);
- nel caso di componenti vetrate di cui sia garantita la schermatura, come indicato al precedente
punto A.1 o al successivo punto B.2.




B.2) Verifica della schermatura da ombre portate
Le prescrizioni di cui al punto B.1 possono non essere applicato alle vetrature che risultino non
esposte alla radiazione solare (per orientamento o perché protette, ad esempio, da ombre portate da
altri edifici o parti dell’organismo edilizio). La relativa verifica deve essere effettuata con
riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00
del 25 luglio e debitamente documentata.

In ogni caso, deve essere comunque garantito il rispetto del requisito di illuminazione naturale
(fattore medio di luce diurna), quando pertinente.

REQUISITO 2.4.2
Contenimento dei consumi energetici in regime estivo:
Riduzione del fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione estiva

Esigenza da soddisfare
Ridurre il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento durante il regime estivo.

Campo d’applicazione
Usi:
- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, nei limiti puntualmente specificati
- Tutte le funzioni d’uso
Tipologia di interventi di cui all’Art. 4,comma 1, lettera a), nel caso di edifici di nuova costruzione
o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, lett. b) e lett. c), nei limiti puntualmente specificati

Livello di prestazione
Al fine di garantire la riduzione del fabbisogno di energia per la climatizzazione estiva degli
ambienti, devono essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche:
C. comportamento termico dell’involucro edilizio in regime estivo
D. ventilazione naturale degli edifici


C. COMPORTAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO IN REGIME
ESTIVO

C.1) Indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio per il raffrescamento
Nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante e negli
altri casi di cui all’Art. 4,comma 1, lettera b) della presente legge, per tutte le categorie di edifici,
così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3 della presente legge (Definizioni), si
procede in sede progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento
estivo dell’involucro edilizio (EPe,invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica
per il raffrescamento dell’edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva
secondo la norma UNI/TS 11300 – 1 o equivalenti, e la superficie utile energetica, per gli edifici
residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d’uso, e alla verifica che la stessa sia
non superiore ai valori limite riportati nella seguente tabella:

Tab. C.1) Indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio
EPe,inv, (*) esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Destinazione d’uso Valore limite di EPe,inv Unità di misura
Destinazione E.1(*) 30 kWh/ m2anno

Altre destinazioni d’uso 10 kWh/ m3anno


C.2) Controllo delle prestazioni degli elementi tecnici dell’involucro
Nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante e negli
altri casi di cui all’Art. 4, comma 1, lettera b) e lett. c) della presente legge, quest’ultima
limitatamente alle ristrutturazioni, per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla
destinazione d'uso di cui all'Art. 3 della presente legge (Definizioni) ad eccezione delle categorie
E.5, E.6, E.7 ed E.8 , per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano
orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2 , gli
elementi tecnici che compongono l’involucro edilizio devono garantire il rispetto di almeno uno dei
seguenti livelli di prestazione per le pareti verticali opache ed al livello C.2.b per le pareti
orizzontali o inclinate:

C.2.a) valore della massa superficiale Ms delle pareti verticali opache (ad eccezione di quelle
comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est), superiore a 230 kg/m2. La massa termica
esprime la massa superficiale M espressa in kg/m2 delle chiusure verticali opache dell’edificio, ed
influisce direttamente sul comportamento dinamico della parete in relazione allo sfasamento
dell’onda termica dovuta agli apporti termici solari e all’irraggiamento termico.

C.2.b) valore della trasmittanza termica periodica (YIE), espressa in W/m2K, inferiore ai valori
riportati nella seguente tabella:


Tab. C.2) Valore della trasmittanza termica periodica delle chiusure edilizie opache.
La trasmittanza termica periodica (YIE) rappresenta la capacità di una parete opaca di
sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore.

Chiusura YIE (W/m2K)
pareti verticali opache (ad eccezione di quelle comprese nel
quadrante nord- ovest / nord / nord-est) < 0.12
pareti opache orizzontali ed inclinate < 0.20


Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza
termica periodica delle pareti opache previsti ai precedenti punti C.2.a) e C.2.b), possono essere
raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a
verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione
dell’andamento dell’irraggiamento solare.

Analogamente, possono essere adottate soluzioni idonee a ridurre il carico termico di pareti e
coperture (cool roofs), mediante l’utilizzo di materiali (quali intonaci, vernici, guaine, lastricati
solari) con riflettanza solare uguale o superiore a 0.65.

In tali casi deve essere prodotta a corredo della relazione tecnica di cui al punto 17, una adeguata
documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l’equivalenza con le
predette disposizioni.

D)Ventilazione naturale degli edifici


Al fine di ridurre gli apporti termici durante il regime estivo e raffrescare gli spazi dell’organismo
edilizio devono essere adottate soluzioni progettuali che garantiscano di utilizzare al meglio le
condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione
naturale dell’edificio, con particolare riferimento alla ventilazione notturna (free cooling).

La ventilazione naturale può essere realizzata mediante:
• ventilazione incrociata dell’unità immobiliare,
• captazione di aria raffrescata da elementi naturali e/o facciate esposte alle brezze estive e/o da
zona dell’edificio con aria raffrescata (patii, porticati, zona a nord, spazi cantinati, etc.)
• camini di ventilazione o altre soluzioni progettuali e/o tecnologiche.

Nel caso che il ricorso a tali sistemi non sia praticabile o efficace, è possibile prevedere l’impiego di
sistemi di ventilazione ibrida (naturale e meccanica) o ventilazione meccanica.

13) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3
della presente legge (Definizioni), per gli interventi che prevedono la realizzazione, la sostituzione
o la ristrutturazione di impianti termici, è prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione
automatica della temperatura ambientale nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche
di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni.
L’installazione di detti dispositivi deve essere tecnicamente compatibile con l’eventuale sistema di
contabilizzazione.
Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di
intervento di ristrutturazione integrato, è fatto obbligo di adottare i sistemi di controllo e gestione
secondo quanto previsto nel seguente requisito 2.5.


REQUISITO 2.5
Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l'uso razionale dell'energia
mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS)


Esigenza da soddisfare
Uso razionale dell’energia e corretta gestione degli impianti energetici.

Campo d’applicazione
Usi di cui all'Art. 3 della presente legge (Definizioni):
- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici
Tipologia di interventi di cui all’Art. 4,comma 1, lettera a), nel caso di edifici di nuova costruzione
o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, lett. b) e lett.c), quest’ultima limitatamente a
interventi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti, nei limiti
puntualmente indicati.

Livello di prestazione
I sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti energetici comprendono tutti i sistemi per
regolare l’erogazione di energia da parte del sistema impiantistico (sottosistema di produzione, di
distribuzione e di regolazione) in base all’effettiva domanda dell’utenza o alla temperatura
ambiente nei singoli locali e/o zone termiche ai fini dell’uso razionale dell’energia.

Al fine di garantire l’efficienza dei sistemi di regolazione e controllo degli impianti
energetici,devono essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche:
S.1) sistemi e dispositivi per la regolazione del funzionamento degli impianti termici

S.2) sistemi e dispositivi per il controllo e la gestione automatica degli edifici (Building Automation
Control System – BACS).

S.1) Sistemi di regolazione impianti termici
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3 della
presente legge (Definizioni), occorre che:
- sia presente almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di
calore. In ogni caso detta centralina deve:
• essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da
una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la
regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore, nel
caso di impianti termici centralizzati
• consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di
temperatura nell’arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari.
- siano presenti dispositivi modulanti per la regolazione automatica di temperatura ambiente nei
singoli locali e/o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di
non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.
L’installazione di detti dispositivi deve comunque essere tecnicamente compatibile con l’eventuale
sistema di contabilizzazione.

Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati per il riscaldamento
invernale, così come nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o di ristrutturazione o
di sostituzione del generatori di calore in impianti centralizzati esistenti, è prescritta l'adozione di
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Le
apparecchiature di contabilizzazione del calore devono assicurare un errore di misura, nelle
condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore.
Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.

S.2) Dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici BACS
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3 della
presente legge (Definizioni), nel caso di interventi di cui all’Art. 4,comma 1, lettera a) dell’atto,
occorre che siano adottati adeguati dispositivi di automazione degli impianti energetici e tecnici a
servizio dell’edificio.

L’insieme dei dispositivi che consentono l’automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio
di un edificio si definiscono BACS (Building Automation and Control System) o HBES (Home and
Building Electronic System): tali sistemi sono suddivisi in quattro classi di prestazione, in relazione
all’efficienza energetica conseguibile con la loro adozione.

Le Classi di prestazione dei sistemi BACS/HBES sono quattro:
- Classe 0 (Non energy efficiency): comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di
automazioni, non efficienti dal punto di vista energetico: tale classe non è considerata nella
tabella seguente;
- Classe I (Standard): corrisponde agli impianti automatizzati con apparecchi di controllo
tradizionali. La Classe I è considerata la classe di riferimento, corrispondente alle dotazioni di
cui alla precedente specifica S.1);
- Classe II (Advanced): comprende gli impianti controllati con un sistema di automazione bus
(BACS/HBES), ma anche dotati di una gestione centralizzata e coordinata delle funzioni e dei
singoli impianti (TBM);
- Classe III (High energy performance): come la Classe II, ma con livelli di precisione e
completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche
all’impianto.


Le funzioni che caratterizzano i sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio
dell’edificio, sono elencate e descritte nella tabella S.2 di seguito riportata: con riferimento alla
norma UNI EN 15232 o equivalenti, per ogni funzione sono indicati diverse possibili soluzioni,
elencate nelle righe della tabella (con un numero crescente in base alle diverse prestazioni offerte
dai dispositivi previsti). Per la descrizione tecnica delle singole funzioni si faccia riferimento alla
guida CEI applicativa della citata norma UNI EN 15232, o equivalenti.

Nelle colonne della medesima tabella S.2 sono invece riportate le classi di prestazione (I, II e III)
dei sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio dell’edificio, con
riferimento alla destinazione d’uso (residenziale / non residenziale).

La dotazione minima per ciascuna classe di prestazione è indicata nella relativa cella di
intersezione: per procedere alla classificazione del livello prestazionale di un sistema di
automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio dell’edificio, occorre che tutte le
condizioni minime previste per quel determinato livello siano soddisfatte.

La dotazione minima dei sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici per gli edifici di
nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa
alla classe I nella lista dei dispositivi di cui alla seguente tabella, con i limiti ivi previsti. Nel caso di
edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di
ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei
sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici è quella riportata nella colonna relativa
alla classe II nella lista dei dispositivi di cui alla seguente tabella S.2, con i limiti ivi previsti.

Tabella S.2: Lista delle funzioni e prestazioni minime richieste per la classificazione dei sistemi di automazione degli
impianti energetici e tecnici. Con riferimento alla norma UNI EN 15232, la tabella definisce con la lettera F il codice di
funzione e il numero corrispondente al suo livello di prestazione.



Rif. EN 15232

FUNZIONI

Residenziale Non residenziale
classi di prestazione

C
od
ic
e
fu
nz
io
ne

liv
el
lo




I


II


III



I


II


III
1. CONTROLLO RISCALDAMENTO
1.1 CONTROLLO DI EMISSIONE
Il sistema di controllo è installato in centrale o nel relativo ambiente

F1C

2
Controllo automatico di ogni ambiente con valvole
termostatiche o regolatore elettronico

X

X

F2B

3
Controllo automatico di ogni ambiente con
comunicazione tra i regolatori e verso il SISTEMA
– BUS
X

X

F3A

4
Controllo integrato di ogni locale con gestione di
richiesta (per occupazione, qualità dell’aria, etc.)

X

X

1.2 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
ACQUA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE
(MANDATA O RITORNO)

F4C 1 Compensazione della temperature esterna X X
F5C 2 Controllo della temperature interna X X X X

1.3 CONTROLLO DELLE POMPE DI DISTRIBUZIONE
Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete di distribuzione
F6C 1 Controllo On-Off X

F7A

2
Controllo pompa a velocità variabile con • p
costante

X

X

X

X

X

F8A

3
Controllo pompa a velocità variabile con • p
proporzionale
1.4 CONTROLLO INTERMITTENTE DELLA GENERAZIONE E/O DISTRIBUZIONE
Un solo regolatore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occUfficio
Prevenzione e Ambientezione
F9C 1 Controllo automatico con programma orario fisso X X

F10A

2
Controllo automatico con partenza/arresto
ottimizzato

X

X

X

X
1.5 CONTROLLO DEL GENERATORE

F11A

1
Temperatura variabile in dipendenza da quella
esterna

X

X

X

X

X

X

F14A

2
Temperatura variabile in dipendenza da quella dal
carico
1.6 CONTROLLO SEQUENZIALE DI DIFFERENTI GENERATORI

F13B

1
Priorità basate sui carichi e sulle potenze dei
generatori

X

X

X

X
F14A 2 Priorità basate sull’efficienza dei generatori X X
2. CONTROLLO RAFFRESCAMENTO
2.1 CONTROLLO DI EMISSIONE
Il sistema di controllo è installato in centrale o nel relativo ambiente,
per il caso 1 il sistema può controllare diversi ambienti

F15C

2
Controllo automatico di ogni ambiente con
regolatore elettronico

X

X

F16B

3
Controllo automatico di ogni ambiente con
comunicazione tra i regolatori e verso il
SISTEMA–BUS
X

X

F17A

4
Controllo integrato di ogni locale con gestione di
richiesta (per occupazione, qualità dell’aria, etc.)

X

X
2.2 CONTROLLO TEMPERATURA ACQUA
FREDDA NELLA RETE DISTRIBUZIONE
(MANDATA O RITORNO)

F18C 1 Compensazione della temperature esterna X X
F19A 2 Controllo della temperature interna X X X X
2.3 CONTROLLO DELLE POMPE DI
DISTRIBUZIONE
Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete di distribuzione
F20C 1 Controllo On-Off X

F21A

2
Controllo pompa a velocità variabile con • p
costante

X

X

X

X

X

F22A

3
Controllo pompa a velocità variabile con • p
proporzionale
2.4 CONTROLLO INTERMITTENTE DELLA
GENERAZIONE E/O DISTRIBUZIONE


Un solo regolatore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione
F23C 1 Controllo automatico con programma orario fisso X X

F24A

2
Controllo automatico con partenza/arresto
ottimizzato

X

X

X

X
2.5 INTERBLOCCO TRA RISCALDAMENTO
E RAFFRESCAMENTO A LIVELLO DI
EMISSIONE E/O DISTRIBUZIONE

Solo nel caso in cui siano presenti entrambi gli impianti

F25B

1
Parziale interblocco (dipende dal sistema di
condizionamento HVAC)

X

X

X

X
F26A 2 Interblocco totale X X
2.6 CONTROLLO DEL GENERATORE

F27A

1
Temperatura variabile in dipendenza da quella
esterna

X

X

X

X

X

X

F28A

2
Temperatura variabile in dipendenza da quella dal
carico
2.7 CONTROLLO SEQUENZIALE DI
DIFFERENTI GENERATORI

F29B

1
Priorità basate sui carichi e sulle potenze dei
generatori

X

X

X

X
F30A 2 Priorità basate sull’efficienza dei generatori X X
3. CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE E
DEL CONDIZIONAMENTO
3.1 CONTROLLO MANDATA ARIA IN
AMBIENTE
F31B 2 Controllo a tempo X X X
F32AB 3 Controllo a presenza X X
F33A 4 Controllo a richiesta X
3.2 CONTROLLO ARIA NELL’UNITÀ DI
TRATTAMENTO ARIA
F34AC 1 Controllo On/Off a tempo X X X X
F35A 2 Controllo automatico di flusso o pressione X X
3.3 CONTROLLO SBRINAMENTO
RECUPERATORE DI CALORE (SE
PRESENTE)

F36A 1 Con controllo di sbrinamento X X X X X X
3.4 CONTROLLO SURRISCALDAMENTO
RECUPERATORE DI CALORE (SE
PRESENTE)

F37A 1 Con controllo di surriscaldamento X X X X X X
3.5 RAFFRESCAMENTO MECCANICO
GRATUITO
F38C 1 Raffrescamento notturno X X
F39A 2 Raffrescamento gratuito (free cooling) X X X
F40A 3 Controllo H-x, entalpia X
3.6 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
DI MANDATA
F41C 1 Set point costante X X
F42B 2 Set point dipendente dalla temperatura esterna X X
F43A 3 Set point dipendente dal carico X X
3.7 CONTROLLO UMIDITÀ

F44C 1 Limitazione umidità dell’aria di mandata X X
F45C 2 Controllo umidità dell’aria di mandata X X X X
F46> 3 Controllo umidità dell’aria nel locale o emessa
4. CONTROLLOILLUMINAZIONE
4.1 CONTROLLO PRESENZA
F47C 1 Accensione manuale X X(*)
Nota (*) accensione manuale + spegnimento automatico
F48A 2 Rilevamento presenza Auto-On/riduzione/Off X X X X
F49A 3 Rilevamento presenza Auto-On/Auto-Off

F50A

4
Accensione manuale + Rilevamento presenza Auto-
On/riduzione/Off

F51A

5
Accensione manuale + Rilevamento presenza Auto-
On/Auto-Off
4.2 CONTROLLO LUCE DIURNA
Il sistema regola la luminosità delle lampade in base alla luce proveniente dall’esterno
- 0 Nessun controllo X X
F52A 1 Automatizzato X X X X
4.3 CONTROLLO SCHERMATURE SOLARI
(ES TAPPARELLE, TENDE FACCIATE
ATTIVE)

- 0 Operazione manuale X
- 1 Motorizzato con azionamento manuale X(*)
Nota (*) solo se il fattore solare (g) del vetro è maggiore
di 0.5
F53BC 2 Motorizzato con azionamento automatico X X
F54A 3 Controllo combinato luce/tapparelle/HVAC X X
4.4 CONTROLLO CON SISTEMI DOMOTICI
E DI AUTOMAZIONE DELL’EDIFICIO
(HBA)

- 0 Nessun controllo X X

F55B

1
Controllo centralizzato configurato per l’utente: es.
programmi a temp, valori di riferimento (set-
point), etc.
X X

F56A

2
Controllo centralizzato ottimizzato: es controlli
auto-adattativi, valori di riferimento (set-point),
taratura.
X X
4.5 GESTIONE IMPIANTI TECNICI DI
EDIFICIO (TBM)
- 0 Nessun controllo TBM X X

F57A

1
Rilevamento guasti, diagnostica e fornitura del
supporto tecnico X X

F58A

2
Rapporto riguardante consumi energetici,
condizioni interne e possibilità di miglioramento X X

14) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3
della presente legge (Definizioni), nel caso di nuova costruzione di edifici, di ristrutturazione
integrale di edifici esistenti, di nuova installazione di impianti di climatizzazione in edifici esistenti
o ristrutturazione degli stessi è obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il
collegamento a reti di teleriscaldamento (vedi requisito 2.6 punto B).

15) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3
della presente legge (Definizioni), è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo di fonti

rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica dell’edificio come specificato
nell’requisito 2.6 al punto A.

16) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3
della presente legge (Definizioni), nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti
rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell’edificio come specificato
nell’requisito 2.6 al punto C.

REQUISITO 2.6
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate

Esigenza da soddisfare
Limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla limitazione delle
emissioni inquinanti e climalteranti.

Campo d’applicazione
Usi di cui all'Art. 3 della presente legge (Definizioni):
- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici
Tipologia di interventi di cui all’Art. 4,comma 1, nei limiti puntualmente indicati.

Livello di prestazione
Al fine limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla limitazione delle
emissioni inquinanti e climalteranti è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di
energia termica ed elettrica.

In particolare, devono essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche:
A. produzione di energia termica da FER;
B. allacciamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
C. produzione di energia elettrica da FER;
D. modalità attuative;
E. disposizioni specifiche per impianti termici alimentati con biomasse combustibili;
F. dimensionamento degli impianti e fattibilità tecnica;
G. disposizionispecificheperladeterminazionedell’energiadafontirinnovabilidellepompedi
calore.

A. Produzione di energia termica da FER

A.1. Produzione di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria da FER
Nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti
termici in edifici esistenti, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve
essere progettato e realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili,delle seguenti percentuali dei consumi di acqua
calda sanitaria:
a) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dall' entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2015:
- del 35% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria,
b) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio
2016:
- del 50% dei consumi per l’acqua calda sanitaria,


Tale limite è:
- Non richiesto per gli edifici classificati secondo il PRG vigente in zona A1, A2, A3, ovvero per
quelli individuati dalla Legge n.147 del 2005 ovvero per quelli ricadenti all’interno del perimetro
del sito UNESCO di cui alla Legge n.133 del 2009;
- incrementato del 10% per gli edifici pubblici.

Nei casi in cui si rilevi l’impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica del soddisfacimento del
requisito in oggetto, tale condizione dovrà essere circostanziata da apposita relazione tecnica
elaborata dal tecnico progettista da valutarsi da parte dell’ Ufficio per l'Edilizia in base a
Regolamento tecnico redatto dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia.
L'Ufficio per l'Edilizia, nei casi specifici in cui si presenti impossibilità di valutazione in base al
Regolamento, chiede parere all'Auotorità che dovrà esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta di parere.

A.2. Produzione di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria, per il
riscaldamento e il raffrescamento da FER
Nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, e nei casi
di cui all’Art. 4, comma 1, lettera b), l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario
deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura,
tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, di quota parte dei
consumi previsti per l’acqua calda sanitaria come indicato al punto precedente e delle seguenti
percentuali dei consumi di energia termica:
c) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dall'entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2015:
- del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento
d) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio
2016:
- del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento

I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:
- non richiesti per gli edifici classificati secondo il PRG vigente in zona A1, A2, A3, ovvero per
quelli individuati dalla Legge n.147 del 2005 ovvero per quelli ricadenti all’interno del perimetro
del sito UNESCO di cui alla Legge n.133 del 2009;
- incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

Nei casi in cui si rilevi l’impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica del soddisfacimento del
requisito in oggetto, tale condizione dovrà essere circostanziata da apposita relazione tecnica
elaborata dal tecnico progettista da valutarsi da parte dell' Ufficio per l'Edilizia in base a
Regolamento tecnico redatto dall' Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia.
L'Ufficio per l'Edilizia, nei casi specifici in cui si presenti impossibilità di valutazione in base al
Regolamento, chiede parere all'Auotorità che dovrà esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta di parere.

A.3. Condizioni e sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito
Gli obblighi di cui ai punti A.1 ed A.2 non possono essere assolti tramite impianti da fonti
rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di
energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento. In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti
componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda.


Le prescrizioni di cui ai punti A.1 e A.2 si intendono soddisfatte anche:
i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola
cogenerazione ad alto rendimento in grado di produrre energia termica a copertura di quote
equivalenti dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento,
aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 10;
ii) mediante il collegamento ad una rete di teleriscaldamento di cui al successivo punto B, che
copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda
sanitaria;
iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia
termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, anche nella
titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati anche mediante conversione di
impianti esistenti in territorio sammarinese.

B. Teleriscaldamento e teleraffrescamento

Nel caso di nuova costruzione di edifici, di ristrutturazione integrale di edifici esistenti, di nuova
installazione di impianti di climatizzazione in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi è
obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di
teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza
inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione.

C Produzione di energia elettrica da FER

C.1 Dimensionamento degli impianti
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3 della
presente legge (Definizioni), nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti
rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell’edificio.

A tal fine, è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di
impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili asserviti agli utilizzi
elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni
seguenti:
a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0.5 kW per ogni 100
m2di superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale;
b) potenza elettrica P installata non inferiore a:
- P = Sq /65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dall'entrata in vigore
della presente legge al 31 dicembre 2015,
- P = Sq /50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2016,
dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in m2.

In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti
devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda.
I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:
- Non richiesti per gli edifici classificati secondo il PRG vigente in zona A1, A2, A3, ovvero per
quelli individuati dalla Legge n.147 del 2005 ovvero per quelli ricadenti all’interno del perimetro
del sito UNESCO di cui alla Legge n.133 del 2009;
- incrementati del 10% per gli edifici pubblici.


Nei casi in cui si rilevi l’impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica del soddisfacimento del
requisito in oggetto, tale condizione dovrà essere circostanziata da apposita relazione tecnica
elaborata dal tecnico progettista da valutarsi da parte dell’ Ufficio per l'Edilizia in base a
Regolamento tecnico redatto dall' Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia.
L'Ufficio per l'Edilizia, nei casi specifici in cui si presenti impossibilità di valutazione in base al
Regolamento, chiede parere all'Autorità che dovrà esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta di parere.

C.2 Condizioni e sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito
Gli obblighi di cui al punto C.1 si intendono soddisfatti anche:
i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola
cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di
impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in
Allegato 10;
ii) con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un
sistema efficiente di utenza (SEU) o a una rete locale di utenza (RLU), come definiti nell’art. 3,
alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, oppure mediante il
collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al precedente punto B, unicamente quando queste
siano asservite a unità di cogenerazione ad alto rendimento;
iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia
elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti
rinnovabili, da reflui energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da
impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio dove è ubicato l'edificio medesimo.

D. Modalità attuative
Le modalità applicative delle disposizioni di cui alle lettere A, B, C ed F, sono definite con gli
strumenti di pianificazione urbanistica sammarinesi, anche al fine di corrispondere alle specifiche di
cui alla lettera A.3) ai punti ii) e iii), lettera B, e lettera C ai punti ii) e iii).

In particolare l’Ufficio Pianificazione Territoriale, in collaborazione l'UPA, l'Ufficio per l'Edilizia e
l’A.A.S.S., nell’ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento dei pertinenti strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di corrispondere alle disposizioni di cui ai punti
precedenti provvedono:
- ad individuare gli ambiti territoriali per i quali si prevede la realizzazione di infrastrutture
energetiche a rete a servizio del sistema insediativo;
- ad individuare le zone idonee a realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili o mediante cogenerazione ad alto rendimento;
- ad attivare le procedure attraverso cui selezionare, anche con modalità concorsuali, le proposte
di intervento più idonee a realizzare le infrastrutture e gli impianti di cui ai punti precedenti, di
interesse pubblico e della comunità locale. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli
immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi;

E. Disposizioni specifiche per impianti alimentati con biomasse

E.1 Requisiti degli impianti termici alimentati da biomasse
Ai fini della presente legge sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte
rinnovabile gli impianti termici dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che
rispettano i seguenti requisiti:
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN
303-5;
b) limiti di emissione in analogia a quanto previsto nell’allegato IX alla parte quinta del decreto
legislativo italiano 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i più restrittivi limiti

fissati dai piani di qualità dell’aria se previsti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili in analogia all’allegato X alla
parte quinta del medesimo decreto legislativo italiano 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.

E.2 Requisiti del sistema edificio-impianto
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3 della
presente legge (Definizioni), nel caso di edifici di nuova costruzione e negli altri casi di cui all’Art.
4,comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), quest’ultima limitatamente alle ristrutturazioni totali,
della presente legge, in cui è prevista l’installazione di impianti termici dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, si procede in sede progettuale alla verifica:
- che il generatore di calore rispetti i requisiti di cui al precedente punto 6; tale verifica deve essere
effettuata anche in caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici
esistenti;
- che il valore della trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti,
che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso vani non riscaldati sia inferiore o uguale a
quello riportato nelle pertinenti tabelle del requisito 2.1.2.
In tali casi, e fino all’emanazione delle norme tecniche di riferimento, per il calcolo della
prestazione energetica ai fini della presente legge si assume una quota di energia fossile pari
all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0.3.

F. Dimensionamento degli impianti e fattibilità tecnica

Il rispetto dei requisiti di cui alle precedenti lettere A e C è condizione necessaria per il rilascio del
titolo abilitativo, fatte salve le disposizioni seguenti.

Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità
tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui alle precedenti lettere A e C
devono essere evidenziate dal progettista nella relazione tecnica di cui al successivo punto 17, e
dettagliate esaminando tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

In tali casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio
(EPtot) che risulti inferiore rispetto al corrispondente valore limite (EPtot,lim) determinati
conformemente a quanto indicato al precedente punto 1, nel rispetto della seguente formula:

≤ ,



⎡1
2
+
%
%
+

4





dove:
- %obbligoè il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria,
il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del requisito 2.6.A, tramite
fonti rinnovabili;
- %effettivaè il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;
- Pobbligoè il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono
essere obbligatoriamente installati ai sensi del punto 17;
- Peffettivaè il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
effettivamente installata sull’edificio.

G. Disposizioni specifiche per la determinazione dell’energia da fonti rinnovabili delle
pompe di calore


Ai fini della determinazione dell’indice di prestazione energetica EP, la quantità di energia resa
disponibile dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili, ERES, di origine
aerotermica, geotermica o idrotermica, è calcolata applicando la seguente metodologia.

Nel caso di pompe di calore elettriche, si considera:
SPF = η SCOP = Epdc/Ep,pdc
dove:
- SPF è il fattore di rendimento definito dall’allegato VII della direttiva 2009/28/CE
- SCOP (Seasonal coefficient of performance) è il fattore di rendimento stagionale medio stimato
sulla base del metodo normalizzato
- Epdcè l’energia fornita dalla pompa di calore durante la stagione (kWh/anno) data dalla
sommatoria dell’energia fornita dalla pompa di calore per unità di calcolo, nei mesi di
riscaldamento
- Ep,pdcè l’energia primaria consumata dalla pompa di calore durante l’intera stagione di
riscaldamento (kWh/anno)
- η è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria definito all’articolo 3 della
presente legge (Definizioni).

Per i soli impianti a pompa di calore con SPF > 1.15 si procede al computo dell’energia rinnovabile
secondo l’equazione:
ERES= Epdc* [1 – (1/(SPF))] (kWh/anno)

Per impianti per i quali non sia verificata in condizione di esercizio la prestazione SPF > 1.15 non si
può effettuare il calcolo di ERES.
Nel caso di pompe di calore a gas si applicano le medesime disposizioni, considerando il fattore
η pari a 1 fino alla determinazione di un più appropriato valore.

17) Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella relazione
attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e
relativi impianti termici; il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare tale
documentazione presso l'amministrazione competente secondo le disposizioni vigenti in materia di
titoli abilitativi. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono
riportati nell’allegato 3.

18) Ai fini della più estesa applicazione delle norme della presente legge, tale relazione
progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica
sull’applicazione delle norme predette.

19) I calcoli e le verifiche necessari al rispetto della presente legge sono eseguiti utilizzando
metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti
a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o
comunitario, quali ad esempio l’UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto dalla
Repubblica di San Marino.

A partire dalla data d’entrata in vigore dal presente provvedimento, per le metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche degli edifici si fa riferimento alle seguenti norme tecniche:
a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno
di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale, e successive
modificazioni;
b) UNI TS 11300 Prestazione energetica degli edifici – Parte 2 Determinazione dell’energia
primaria e di rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per uso
igienico-sanitario e successive modificazioni.

c) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
d) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie
rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di
acqua calda sanitaria.

L’utilizzo di altri metodi e procedure riconosciuti o sviluppati da organismi istituzionali quali
l’ENEA, le Università o gli istituti del CNR, è possibile, purché i risultati conseguiti risultino
equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti.
Per garantire il calcolo rigoroso della prestazione energetica dell’edificio occorre che tali metodi
prendano in considerazione i seguenti elementi:
a) lo scambio termico per trasmissione tra l’ambiente climatizzato e l’ambiente esterno;
b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
c) lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a temperatura diversa;
d) gli apporti termici interni;
e) gli apporti termici solari;
f) l’accumulo del calore nella massa dell’edificio;
g) l’eventuale controllo dell’umidità negli ambienti climatizzati;
h) le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
i) le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di
energia;
j) le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
k) le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia;
l) l’effetto di eventuali sistemi impiantistici per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
m) per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di 10.000 m3,
l’influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l’uso di opportuni modelli di simulazione, salvo
che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico.

Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui sopra (software commerciali),
garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo,
abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri
determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è
fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o
dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da
autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della
richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi sopra
indicati.

20) Ai fini della determinazione dell’indice di prestazione energetica EP, la quantità di energia
resa disponibile dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili, ERES, di origine
aerotermica, geotermica o idrotermica, è calcolata in base ai criteri di cui all’allegato VII della
Direttiva 28/2009, applicando la seguente metodologia.

Nel caso di pompe di calore elettriche, si considera:
SPF = η.SCOP = Epdc/Ep,pdc
dove:
- SPF è il fattore di rendimento definito dall’allegato VII della direttiva 2009/28/CE
- SCOP (Seasonal coefficient of performance) è il fattore di rendimento stagionale medio stimato
sulla base del metodo normalizzato
- Epdcè l’energia fornita dalla pompa di calore durante la stagione (kWh/anno) data dalla

sommatoria dell’energia fornita dalla pompa di calore per unità di calcolo, nei mesi di
riscaldamento
- Ep,pdcè l’energia primaria consumata dalla pompa di calore durante l’intera stagione di
riscaldamento(kWh/anno)
- η è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria,già definito
all’art.3dellapresente legge.

Per i soli impianti a pompa di calore con SPF > 1.15 si procede al computo dell’energia rinnovabile
secondo l’equazione:
ERES= Epdc* [1 – (1/(SPF))] (kWh/anno)

Per impianti per i quali non sia verificata in condizione di esercizio la prestazione SPF > 1.15 non si
può effettuare il calcolo di ERES.
Nel caso di pompe di calore a gas si applicano le medesime disposizioni, considerando il fattore
η pari a 1 fino alla determinazione di un più appropriato valore.


ALLEGATO 3 (Alla legge 3 aprile 2014 n. 48)
RELAZIONE TECNICA



Lo schema di relazione tecnica nel seguito descritto contiene le informazioni minime necessarie
per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti.

1. INFORMAZIONIGENERALI
Ubicazione - Indirizzo

Progetto per la realizzazione di

(specificare il tipo di opere)

Titolo abilitativo (CON/AUT) n. del

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'Art. 3 della presente
legge (Definizioni) (per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse
categorie)

Numero delle unità abitative Committente(i)
Progettista(i) degli impianti termici e dell’isolamento termico dell'edificio Direttore(i) lavori degli
impianti termici e dell’isolamento termico dell'edificio
 L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:
 Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali
 Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare
 Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo
Sfruttamento degli apporti solari

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ
Gradi giorno (della zona d'insediamento) GG
Temperatura minima invernale di progetto (dell'aria esterna secondo la norma UNI 5364 e
successivi aggiornamenti, o equivalenti) °C
Temperatura massima estiva di progetto (dell’aria esterna secondo la norma UNI 10349 e
successivi aggiornamenti, o equivalenti) °C
Umiditàrelativadell’ariadiprogettoperlaclimatizzazioneestiva,sepresente (secondo la norma
UNI 10339 e successivi aggiornamenti, o equivalenti) %
Irradianza solare massima estiva su superficie orizzontale: valore medio giornaliero (secondo
norma UNI 10349 e successivi aggiornamenti, o equivalenti) W/m
2

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE
RELATIVE STRUTTURE


Volume delle parti di edificio abitabili o agibili al lordo delle strutture che le delimitano (V) m3
Superficie esterna che delimita il volume (S) m2
Rapporto S/V m-1
Superficie utile energetica dell’edificio m2
Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione invernale o il riscaldamento °C
Valore di progetto dell’umidità relativa interna per la climatizzazione invernale %
Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione estiva o il raffrescamento (*) °C
Valore di progetto dell’umidità relativa interna per la climatizzazione estiva (*) %
(*) se presente


5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI
5.1 Descrizione impianto 5.1.a) Tipologia
 Impianto centralizzato
 Impianto autonomo

Descrizione dell’impianto:

Sistemi di generazione

Sistemi di termoregolazione

Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica

Sistemi di distribuzione del vettore termico

Sistemi di ventilazione forzata (se presente): tipologie

Sistemi di accumulo termico (se presente): tipologie

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria. Indicare se:

 produzione combinata riscaldamento+ acqua calda sanitaria
 generatore per la produzione separata acqua calda sanitaria (in questo caso riportare i dati del generatore
di acqua calda sanitaria)

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore
o uguale a 350kW Gradi francesi

5.1.b) Specifiche dei generatori di energia termica (da compilare per ogni generatore di energia termica)

Fluido termovettore


Valore nominale della potenza termica utile kW



Rendimento termico utile al 30% Pn del generatore di calore %

Rendimento termico utile al 30% Pn del generatore di calore a condensazione alle seguenti
condizioni:
- temperatura di mandata all’utenza
- temperatura di ritorno all’utenza



°C
°C

Valore di progetto del rendimento termico utile al 30% di Pn


%
Valore minimo del rendimento termico utile al 30% di Pn (se previsto)

%
Nel caso di generatori alimentati con biomasse, rendimento utile nominale minimo (UNI EN
303-5)
classe
Rendimento termico utile (o di combustione per generatori ad aria calda) al 100% Pn del
generatore di calore(ηu)
%
Rendimento termico utile al 100% Pn del generatore di calore a condensazione alle seguenti
condizioni
- temperatura acqua di mandata all’utenza
- temperatura acqua di ritorno dall’utenza
%

°C
°C
Valore di progetto %
Valore minimo prescritto dalla Legge 72/08 e s.m.i.(se necessario) %

Nel caso di generatori alimentati con biomasse, valori di emissione in atmosfera

mg/Nm3

- polveri totali
- carbonio organico totale (COT) mg/Nm3
- monossido di carbonio (CO) mg/Nm3
- ossidi di azoto (espressi come NO2) mg/Nm3
- ossidi di zolfo (espressi come SO2)

mg/Nm3

Combustibile utilizzato
(Nel caso di generatori che utilizzino più di un combustibile indicare il tipo e le percentuali di utilizzo dei singoli
combustibili; nel caso di generatori alimentati con biomasse, indicarne la tipologia e provenienza)


NOTA - Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte,
macchine diverse dai generatori di calore convenzionali (quali, ad esempio, macchine frigorifere, pompe di calore,
gruppi di cogenerazione di energia termica ed elettrica), le prestazioni delle macchine diverse dai generatori di
calore convenzionali sono fornite indicando le caratteristiche normalmente utilizzate per le specifiche
apparecchiature, applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.

5.1.c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico
Tipo di conduzione prevista continua con attenuazione notturna intermittente

Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente

Descrizione sintetica delle funzioni

Sistema di termoregolazione in centrale termica (solo per impianti centralizzati)
- Centralina di termoregolazione

Descrizione sintetica delle funzioni

- Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

- Organi di attuazione

Descrizione sintetica delle funzioni

Sistema di termoregolazione delle singole zone o unità immobiliari

- Numero di apparecchi

Descrizione sintetica delle funzioni

- Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone, ciascuna
avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi

- Numero di apparecchi

Descrizione sintetica dei dispositivi

Dotazione sistemi BACS (se presenti)
Descrizione sintetica dei dispositivi


5.1.d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari
(solo per impianti centralizzati)


Numero di apparecchi
Descrizione sintetica del dispositivo

5.1.e) Terminali di erogazione dell'energia termica
Numero di apparecchi (quando applicabile)

Tipo

Potenza termica nominale (quando applicabile)

Potenza elettrica nominale (quando applicabile)

5.1.f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
Descrizione e caratteristiche principali

(indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento)

5.1.g) Sistemi di trattamento dell'acqua
(tipo di trattamento)

5.1.h) Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione
(tipologia, conduttività termica, spessore)

5.1.i) Specifiche della/e pompa/e di circolazione
(portata, prevalenza, assorbimenti elettrici, etc.)


6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

6.1 Dati termofisici relativi all’involucro edilizio

6.1.a) Trasmittanze chiusure Valore di progetto Valore limite

Trasmittanza termica delle chiusure verticali (Uop) W/m
2K W/m2K
Trasmittanza termica delle chiusure orizzontali
o inclinate di copertura (Uop) W/m
2K W/m2K
Trasmittanza termica delle chiusure orizzontali
di basamento (Uop) W/m
2K W/m2K
Trasmittanza termica degli infissi (UW) W/m
2K W/m2K

6.1.b) Trasmittanza termica (U) degli elementi

Divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti Valore di progetto Valore limite

Trasmittanza termica delle parete verticali di separazione W/m2K W/m2K
Trasmittanza termica dei solai di separazione W/m2K W/m2K

6.1.c) Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli)


6.1.d) Trasmittanza termica periodica Valore di progetto Valore limite

Trasmittanza termica periodica delle parete verticali, YIE W/m2K W/m2K
Trasmittanza termica periodica delle parete orizzontali
o inclinate, YIE W/m2K W/m2K

6.1.e) Comportamento termico in regime estivo


Indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio per il raffrescamento (EPe,inv)

Valore di progetto [kWh/m2anno]

Valore limite(Legge 72/08 e s.m.i.) [kWh/m2anno]

6.2 Serramenti esterni e schermature

Caratteristiche

Classe di permeabilità all’aria dei serramenti esterni

Valutazione dell’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate:
-Descrizione degli elementi schermanti
-Percentuale superfici trasparenti schermate

Caratteristiche del fattore solare (g) del vetro dei componenti finestrati dell’involucro edilizio.


Confronto e verifica con i valori limite riportati dalla Legge 72/08 e s.m.i. (se applicabile)

6.3 Controllo della condensazione

Riportare la verifica termoigrometrica delle strutture edilizie opache

6.4 Ventilazione

Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore)(specificare per le diverse zone)
Portata d'aria di ricambio (G) solo nei casi di ventilazione meccanica controllata [m³/h]
Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso
(solo se previste dal progetto) [m³/h]
Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso
(solo se previste dal progetto) [%]

6.5 Verifica dell’impianto termico

6.5.a) Rendimenti dei sottosistemi dell’impianto termico

Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto

Rendimento di produzione [%]
Rendimento di regolazione [%]
Rendimento di distribuzione [%]
Rendimento di emissione [%]


Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico:

Valore di progetto [%]
Valore limite [%]


6.5.b) Rendimento globale medio stagionale


6.6) Indici di prestazione energetica

6.6.a) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

Valore di progetto EPi [kWh/m2anno - kWh/m3anno]

Confronto con il valore limite [kWh/m2anno - kWh/m3anno]
Fabbisogno di combustibile [l/kg o Nm3]
Fabbisogno di energia elettrica da rete [kWhel]
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale (FER) [kWhel]


6.6.b)Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale

Valore di progetto (trasformazione del corrispondente dato calcolato al punto 6.6.a) [kJ/m³GG]


6.6.c)Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria (EPacs)

Valore di progetto EPacs [kWh/m2anno - kWh/m3anno]
Confronto con il valore limite [kWh/m2anno - kWh/m3anno]
Fabbisogno di combustibile [l/kg o Nm3]
Fabbisogno di energia elettrica da rete [kWhel]
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale (FER) [kWhel]

6.7) Impianti e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e altri sistemi di generazione

6.7.a) Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria (produzione di energia termica da
FER)

Descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali
Energia termica utile per la produzione di ACS prodotta mediante FER [kWh/anno]
Fabbisogno di energia primaria annuo per la produzione di ACS [kWh/anno]
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo [%]

6.7.b)Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica (produzione di energia elettrica da
FER)

Descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali

Potenza elettrica da FER installata (se applicabile) [kW]
Energia elettrica prodotta mediante fonti rinnovabili [kWh/anno]
Fabbisogno di energia elettrica dell’edificio [kWh/anno]
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo [%]


6.7.c)Altri sistemi di generazione dell’energia (unità o impianti di micro o piccola cogenerazione e/o
collegamento ad impianti consortili e/o reti di teleriscaldamento)

Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante importanza funzionali (Nel
caso di impianti collegati a reti di riscaldamento riportare i rendimenti del generatore e della rete di
teleriscaldamento forniti dal gestore)

Potenza termica installata e/o energia elettrica fornita [kW - kWh]
Potenza elettrica installata e/o energia elettrica fornita [kW - kWh]


6.7.d)Sistemi compensativi

Descrivere i sistemi compensativi adottati ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi di produzione di energia
da FER (punti 6.7.a. e 6.7.b.):


7.ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA
NORMATIVA VIGENTE

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi in questa sezione vanno
adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.



8. VALUTAZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Indicare le tecnologie che, in sede di progetto, sono state valutate ai fini del soddisfacimento del fabbisogno
energetico mediante ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, e giustificare le scelte effettuate (punti
6.7.a. e 6.7.b.) in relazione a:

- caratteristiche e potenzialità del sito
- limiti connessi alla tipologia edilizio-insediativa
- dimensionamento ottimale
- altro

9. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (elenco indicativo)

N. piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali.
N. prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare (completi di
documentazione relativa alla marcatura CE).
N. elaborati grafici inerenti l’uso di maschere di ombreggiamento per il controllo progettuale dei sistemi di
schermatura e/o ombreggiamento.
N. elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento
degli apporti solari.
N. schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del paragrafo 'Dati relativi agli
impianti.
N. tabelle ed elaborati con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche dei componenti opachi
dell'involucro edilizio.
N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e loro
permeabilità all’aria compreso le caratteristiche di trasmettere calore verso gli ambenti interni (fattore solare)
N. elaborati atti a documentare e descrivere la ventilazione incrociata dell’unità immobiliare, i sistemi di captazione
dell’aria, i sistemi di camini di ventilazione o altre soluzioni progettuali e/o tecnologiche.

Altra eventuale documentazione necessaria a dimostrare il soddisfacimento dei livelli di prestazione richiesti dai
requisiti minimi.

10. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto, iscritto a (indicare albo, ordine o collegio professionale di appartenenza, nonché provincia, numero
dell'iscrizione) essendo a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa nazionale sammarinese dichiara sotto la
propria personale responsabilità che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nella Legge 72/08 e s.m.i.

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli
elaborati progettuali.

c) il Soggetto Certificatore incaricato ai sensi della Legge 72/08 e s.m.i. è:
n. accreditamento:


Data Firma
ALLEGATO 4 (Alla legge 3 aprile 2014 n. 48)

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI


1. Ai sensi di quanto previsto all’Art. 5, commi 4 e 5 della presente legge, deve essere redatto
l’attestato di qualificazione energetica. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi sugli
edifici esistenti richiamati all’Art. 4, comma 1, lett. a), l’attestato deve essere redatto con
riferimento al sistema edificio/impianto nella sua globalità. In tutti gli altri casi di cui all’Art.
4,comma 1,lettere b e c) della presente legge, l’attestato può essere predisposto anche limitatamente
alle parti dell’edificio o impianto oggetto di intervento. In tal caso le raccomandazioni riferite agli
interventi migliorativi devono comunque riguardare l’intero edificio.

2. L’attestato di qualificazione energetica dell’edificio (o di una sua parte), redatto da uno o più
tecnici qualificati, in riferimento ai propri ambiti di competenza, e asseverato dal direttore dei
lavori:
a) attesta la conformità delle opere realizzate al progetto, nel rispetto dei valori limite fissati dalle
norme vigenti
b) attesta la prestazione energetica complessiva o parziale del sistema edificio / impianti
c) indica i possibili interventi migliorativi in un bilancio costi/benefici.

3. Il tecnico che sottoscrive l’attestato non è necessariamente estraneo alla proprietà, alla
progettazione o alla realizzazione degli interventi.

4. La qualificazione del tecnico che sottoscrive l’attestato è dimostrata dalla sua abilitazione
all’esercizio della professione da parte del competente Ordine o Collegio, comprovata dalla
iscrizione al relativo Albo professionale.

5. La responsabilità relative alla correttezza dei contenuti dell’attestato di qualificazione
energetica (anche per quanto riguarda il rispetto dei criteri e delle metodologie di determinazione
della prestazione energetica) è a tutti gli effetti posta in capo al tecnico che lo sottoscrive.

6. La procedura di Qualificazione Energetica prevede, le seguenti fasi operative:

6.1) in fase di progettazione e realizzazione dell'opera:

compiti del tecnico/i qualificato/i:
a) determinazione delle prestazioni energetiche dell’edificio o parti di esso, verifica del rispetto
dei valori limite fissati dalle norme vigenti;
b) raccolta dei dati di ingresso e applicazione di appropriato metodo di calcolo, in conformità a
quanto indicato in allegato 6;

compiti del direttore lavori:
a) sorveglianza in corso di realizzazione dell’intervento, ai fini della conformità della stessa alle
prescrizioni progettuali e della corretta esecuzione dei lavori;
b) controllo delle eventuali variazioni in corso d’opera, e relativo aggiornamento della
documentazione di progetto (as-built);

6.2) a fine lavori:

compiti del/i tecnico/i qualificato/i:
a) eventuale ri-determinazione delle prestazioni energetiche dell’edificio (o della parte di edificio

oggetto di intervento) sulla base dell’aggiornamento del progetto energetico effettuato a seguito
delle variazioni in corso d’opera;
b) simulazione e valutazione di possibili interventi migliorativi sull’involucro, su singoli sistemi
impiantistici e sui sistemi di gestione e controllo al fine di ottimizzare la prestazione energetica
dell’edificio, anche in funzione della relativa convenienza in termini di rapporto costi/benefici;
c) emissione definitiva dell’attestato di qualificazione energetica con indicazione del ruolo svolto
in riferimento all’edificio e/o all’intervento

compiti del direttore lavori:
a) asseverazione della conformità al progetto dell’intervento realizzato e dell’attestato di
qualificazione energetica.

7. L’ Attestato di Qualificazione Energetica deve riportare i seguenti elementi descrittivi, solo se
rientranti nell’ambito dell’intervento in questione:
a) frontespizio indicante esplicitamente la natura del documento (attestato di qualificazione
energetica);
b) dati identificativi (riferimenti catastali) dell’immobile (unità immobiliare), del proprietario,
del/i progettista/i del progetto architettonico e degli impianti energetici a servizio dell’edificio,
del direttore lavori e del costruttore;
c) dati identificativi del professionista qualificato che emette l’Attestato, con evidenza di quale è
od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo;
d) data di emissione dell’attestato di qualificazione energetica;
e) indicazione delle metodologie di calcolo adottate;
f) parametri climatici della località: gradigiorno, temperatura minima invernale (di progetto),
temperatura massima estiva (di progetto), umidità relativa, irradianza solare massima estiva;
g) caratteristiche dimensionali dell’edificio (unità immobiliare): volume climatizzato, superficie
utile energetica, superficie disperdente, rapporto S/V;
h) se previsto dall’ambito di intervento, risultati della procedura di valutazione delle prestazioni
energetiche con indicazione del valore dell’indice di prestazione energetica (energia primaria)
EPtotcomplessivo e dei singoli indici EP parziali (EPiper la climatizzazione invernale, EPacsper
la produzione di ACS, EPeper la climatizzazione estiva, EPillper l’illuminazione artificiale)
secondo quanto indicato in Allegato 6, e verifica della loro rispondenza ai requisiti minimi
previsti;
i) caratteristiche dell’involucro edilizio in regime invernale: valore e verifica, se prevista
dall’ambito di intervento, della trasmittanza termica (U) delle diverse chiusure (opache e
trasparenti), attenuazione dei ponti termici;
j) caratteristiche dell’involucro edilizio in regime estivo: valore e verifica, se prevista dall’ambito
di intervento, dell’indice di prestazione energetica per il raffrescamento EPe,inv, della massa o
della trasmittanza termica periodica YIE delle chiusure opache, della percentuale schermata
delle chiusure trasparenti, del fattore solare dei componenti vetrati;
k) caratteristiche e dati relativi al sistema di ventilazione naturale o meccanica (se presente);
l) caratteristiche e rendimenti dell’impianto energetico per la climatizzazione invernale, con
indicazione del vettore energetico e/o combustibile utilizzato (se presente);
m) valore e verifica, se prevista dall’ambito di intervento del rendimento medio globale stagionale
dell'impianto termico;
n) fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale, espressa in kWh/anno;
o) caratteristiche e rendimenti dell’impianto energetico per la climatizzazione estiva e indicazione
del vettore energetico e/o combustibile utilizzato (se presente);
p) fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione estiva espressa in kWh/anno;
q) caratteristiche e rendimenti dell’impianto tecnologico idrico sanitario o dell’impianto termico
per la produzione di acqua calda per usi sanitari (ACS) (se presente);
r) fabbisogno di energia termica utile per la produzione di ACS espressa in kWh/anno;

s) caratteristiche dell’impianto per l’illuminazione artificiale degli ambienti;
t) fabbisogno di energia elettrica per l’illuminazione artificiale (se applicabile);
u) descrizione e caratteristiche dei sistemi e dotazioni impiantistiche per la gestione, automazione
e controllo degli edifici (dotazione sistemi BACS)e del sistema di contabilizzazione (se
previsto);
v) descrizione e caratteristiche dei sistemi e dotazioni impiantistiche per la produzione e l’utilizzo
di energia rinnovabile e relativo contributo alla copertura del fabbisogno di energia primaria
totale
w) descrizione e caratteristiche di altri sistemi e dotazioni impiantistiche di generazione
dell’energia ovvero di fruizione del teleriscaldamento ovvero di impianti a fonti rinnovabili di
uso collettivo, ovvero dei sistemi compensativi adottati ai sensi del requisito 2.6 dell’Allegato 2
della presente legge;
x) dichiarazione di rispondenza delle caratteristiche, dei valori e degli indici di cui ai punti
precedenti ai requisiti minimi di prestazione energetica fissati dalle norme vigenti, in relazione
all’ambito di applicazione dell’intervento;
y) indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, con una
loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici;
z) firma asseverata del/i tecnico/i per le parti di competenza, con indicazione del ruolo assunto
nell’ambito dell’intervento realizzato;
aa) firma asseverata del direttore lavori attestante la conformità delle opere realizzate al progetto.


ALLEGATO 5 (Alla legge 3 aprile 2014 n. 48)

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


1. Criteri di applicazione della certificazione energetica

Gli edifici e le unità immobiliari ricadenti nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui
all’Art.5 della presente legge devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica: si
considerano non soggetti a tali disposizioni gli immobili il cui uso standard non prevede impieghi
energetici, quali ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni
eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento
termico.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi
(residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse
zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in
termini di volume riscaldato.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali artigianali e assimilabili, la certificazione energetica può
limitarsi alle sole porzioni di essi adibite ad uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone,
purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse
dall'obbligo ai sensi di quanto sopra indicato; l'attività agricola è assimilabile ad attività industriale
o artigianale.

Devono intendersi esclusi dalle disposizioni di cui all’Art.5 del presente provvedimento, anche se
aventi ad oggetto immobili assoggettati alla disciplina in materia di certificazione energetica:

a) i seguenti atti e provvedimenti:
- divisioni con o senza conguaglio;
- conferimenti in società;
- fusioni e scissioni societarie;
- sentenze dell'autorità giudiziaria;
- atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ivi compresi i provvedimenti ed i decreti in materia
concorsuale, in materia di esecuzioni immobiliari individuali ordinarie ed esattoriali, nonché in
materia di divisione giudiziale e di eredità giacente e più in generale ogni provvedimento
giudiziario in materia coattiva o di volontaria giurisdizione;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale fra coniugi;
- verbali di separazione personale fra coniugi;

b) i seguenti atti, a condizione che l'acquirente dichiari, nell'atto stesso, di essere già in possesso
delle informazioni sul rendimento energetico dell'edificio:
- atti di trasferimento ad un soggetto che sia già titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione sull'immobile;
- atti di trasferimento fra coniugi e fra parenti in linea retta o affini di primo grado;
- atti di trasferimento relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio o di separazione personale fra coniugi, purché derivanti da accordi assunti dai
coniugi in sede giudiziaria, intendendosi per tale anche il verbale di separazione consensuale.


La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque
denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile.

L’attestato di prestazione energetica deve essere reso facilmente visibile per il pubblico:
- negli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico la cui superficie utile energetica totale supera i
500 m2;
- negli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali si sia fatto ricorso ad incentivi o
agevolazioni di qualsiasi natura, come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della
generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità
immobiliare, dell’edificio o degli impianti;
- negli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico (o nei quali figura comunque come committente
un soggetto pubblico) per i quali si sia stipulato o rinnovato un contratto di servizio energia o di
miglioramento energetico. In tali casi, l’attestato di prestazione energetica deve essere prodotto
dall’aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, e deve essere aggiornato, senza
oneri a carico del committente, entro i 180 giorni successivi alla realizzazione di qualunque
intervento che comporti la modifica del rendimento energetico dell’edificio, dell’unità
immobiliare o degli impianti, sia che tali interventi siano realizzati dal committente che
dall’aggiudicatario.

Per gli stessi edifici possono essere chiaramente esposte, attraverso l'adozione di adeguate targhe o
altri dispositivi indicatori, l'appartenenza la specifica classe di rendimento energetico, la
temperatura raccomandata e quelle reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze
meteorologiche pertinenti così come l’entità delle emissioni di gas ad effetto serra unitarie o totali.


2. Procedura di certificazione energetica degli edifici

La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende il complesso di operazioni svolte
dai Certificatori Energetici nel rispetto delle condizioni previste nell’Allegato 5 della presente
legge, con riferimento alle seguenti fasi:

1) esecuzione di una diagnosi energetica finalizzata alla determinazione della prestazione
energetica dell’immobile e all’individuazione dei potenziali interventi di miglioramento, in termini
di costi/benefici,attraverso:
i. reperimento dei dati di base relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle
caratteristiche dell’utenza, alle caratteristiche geometriche e termofisiche dell’involucro edilizio ed
alle prestazioni degli impianti energetici, avvalendosi in primo luogo dell’attestato di qualificazione
energetica, ovvero delle relazioni di progetto quando disponibili, e/o mediante rilievo sull’edificio
esistente in funzione della metodologia di calcolo adottata;
ii. determinazione della prestazione energetica dell’edificio (o dell’unità immobiliare),
relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale
e parziali, mediante applicazione di appropriata metodologia, in conformità a quanto stabilito in
allegato 6.
iii. individuazione dei potenziali interventi per il miglioramento della prestazione energetica
dell’edificio, in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, con valutazione del risparmio di
energia primaria, del rapporto costi-benefici e dei tempi di ritorno degli investimenti necessari a
realizzarli;

2) classificazione dell’edificio (o dell’unità immobiliare) in funzione degli indici di prestazione
energetica di cui al precedente punto 1.ii. ed in rapporto al sistema di classificazione di cui
all’Allegato 7, e rilascio dell’attestato di prestazione energetica, in conformità al modello di cui in
allegato 5.


Le modalità esecutive delle attività di cui al punto 1 possono essere diverse e commisurate al livello
di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione della prestazione
energetica, come specificato in allegato 6 e nel successivo punto 3), e possono prevedere l’utilizzo
di diverse competenze. Anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità, il
soggetto certificatore deve indicare esplicitamente tali modalità e condizioni nel relativo attestato,
ed asseverarne la conformità alle disposizione del presente provvedimento.

All’attestato di prestazione energetica il soggetto certificatore deve allegare la dichiarazione della
esistenza delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio di cui al comma 6 dell’art. 10
della presente legge

3. Modalità di svolgimento del servizio di certificazione energetica

3.1) Informativa del soggetto certificatore
In relazione alle diverse condizioni di contesto in cui deve realizzarsi la procedura di certificazione
energetica, il soggetto certificatore deve presentare al richiedente, mediante apposita informativa,
tutte le opzioni che sono consentite per accedere all’attestato di prestazione energetica in termini di
qualità e di costo del servizio, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole.

L’informativa al richiedente dovrà specificare:
• il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte del soggetto certificatore e dei
tecnici incaricati della determinazione della prestazione energetica dell’edificio;
• le diverse opzioni relative alla metodologia da rispettare per la valutazione della prestazione
energetica e il rilascio dell’attestato di prestazione energetica, e la relativa scelta effettuata;
• le eventuali prestazioni supplementari per l’erogazione del servizio, quali, ad esempio,
l’esecuzione di prove in situ;
• le condizioni di erogazione del servizio, compreso – eventualmente - l’elenco dei documenti da
prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso cui comunicare al soggetto certificatore il
nominativo del Direttore Lavori, garantire l’informazione delle diverse fasi di realizzazione
dell’intervento edilizio e l’accesso al cantiere.

Il richiedente sottoscrive, per presa visione, tale informativa e la scelta conseguente operata.

3.2) Incarico del soggetto certificatore
Nei casi di cui all’Art. 4, comma 1, lettera a) della presente legge, la nomina del Soggetto
certificatore deve avvenire prima dell’inizio dei lavori, e deve essere dichiarata nella relazione
attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e
relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deposita presso
l'amministrazione competente secondo le disposizioni vigenti in materia di titoli abilitativi.

3.3) Servizio di certificazione energetica nel caso di edifici di nuova costruzione
Nei casi di cui all’Art. 4, comma 1, lettera a) della presente legge, il servizio di certificazione
offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno:
• la valutazione del rendimento energetico dell’edificio a partire dai dati progettuali anche
contenuti nell'attestato di qualificazione energetica, con l'utilizzo del "Metodo di calcolo di
progetto o di calcolo standardizzato" di cui all' Allegato 6;
• eventuali controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
• una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.


A tali fini, deve essere previsto che il direttore dei lavori segnali al Soggetto certificatore le varie
fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche
dell’edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d’opera.

Il Soggetto certificatore opera nell’ambito delle proprie competenze: per la esecuzione delle attività
di diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere,
avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali e di appropriate tecniche
strumentali.

3.4) Servizio di certificazione energetica nel caso di edifici esistenti
Nel caso di edifici esistenti, il servizio di certificazione si intende comprensivo delle attività di
raccolta dei dati di base necessari alla determinazione della prestazione energetica, da eseguire in
conformità ai metodi indicati in Allegato 6, e comunque della verifica di completezza e congruità
dei dati eventualmente messi a disposizione dal cliente.

Al fine di ottimizzare la procedura di certificazione energetica, infatti, il richiedente può rendere
disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità
immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell’attestato di prestazione energetica sulla base
di:
- un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità immobiliare oggetto di
certificazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed
impianti eseguiti successivamente;
- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i
metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.

Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in
essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, previa verifica di completezza e
congruità.
Anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità, il soggetto certificatore deve
indicare esplicitamente l’eventuale utilizzo di tali documenti nel relativo attestato.
Nel caso di edifici dotati di impianto termico centralizzato privo di sistemi di regolazione e
contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare è preferibile procedere alla certificazione
energetica dell’intero edificio, al fine di ottimizzare la relativa procedura; per gli edifici residenziali
l’attestato di prestazione energetica deve essere riferito alla singola unità immobiliare.
Qualora si proceda alla certificazione delle singole unità immobiliari, secondo le modalità previste
all’Allegato 6, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le
informazioni e i dati necessari in relazione alla metodologia applicabile.

3.5) obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica
Per assolvere agli obblighi previsti dal comma 9, lettera m) dell’Art. 5 della presente legge, il
soggetto certificatore provvede alla registrazione dell’attestato di prestazione mediante applicazione
della procedura informatica attivata dall’Ufficio per l’Edilizia, che consente l’attribuzione del
codice di identificazione.

3.6) esposizione sull’edificio della classe energetica
Tutti gli edifici dotati di attestato di qualificazione energetica o di certificato energetico dovranno
esporre, sulla base del modello previsto dall’Ufficio per l’Edilizia, sulle facciate di norma vicino al
numero civico, una targhetta con la classe energetica dell’edificio.



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA


L'attestato di prestazione energetica comprende i dati informativi relativi alla prestazione
energetica propri dell'edificio (unità immobiliare), i valori vigenti a norma di legge e i valori di
riferimento o classi prestazionali, espressi in modo tale da consentire al proprietario, al locatario,
al compratore di valutare e confrontare con immediatezza la prestazione energetica dell'edificio,
in forma sintetica e non tecnica, rispetto alle scale di riferimento predefinite di cui all’Allegato 7.
L'attestato di prestazione energetica deve essere corredato dalle indicazioni in merito agli
interventi più significativi ed economicamente convenienti, in termini di rapporto costi/benefici,
per il miglioramento della predetta prestazione. Possono inoltre essere riportate indicazioni utili
circa le modalità di comportamento dell’utenza che possono influenzare il rendimento energetico
dell’edificio stesso.
L’ Attestato di prestazione Energetica deve riportare i seguenti contenuti minimi:
a. frontespizio indicante esplicitamente la natura del documento (attestato di prestazione
energetica);
b. dati identificativi dell’immobile o dell’unità immobiliare (indirizzo e riferimenti catastali) e
del proprietario;
c. dati generali dell’immobile: zona climatica, gradigiorno, volume lordo climatizzato(V),
superficie utile climatizzata, superficie disperdente (S), rapporto S/V;
d. dati identificativi del tecnico/i qualificato/i preposti alla determinazione della prestazione
energetica con evidenza dell’accreditamento presso il sistema nazionale sammarinese di
accreditamento;
e. dati identificativi del soggetto che emette l’Attestato stesso (soggetto certificatore), con
evidenza del suo accreditamento presso l’Ufficio per l’Edilizia;
f. date di emissione e di scadenza dell’attestato;
g. codice di identificazione univoca dell’attestato di prestazione energetica, attribuito sulla base
della procedura di registrazione attivata dall’organismo nazionale sammarinese di accreditamento;
h. risultati della procedura di valutazione delle prestazioni energetiche, eseguita nel rispetto
delle metodologie indicate in Allegato 6, con indicazione del valore dell’indice di prestazione
energetica (energia primaria) EPtotcomplessivo, degli indici EP parziali, (EPiper la climatizzazione
invernale, EPacsper la produzione di ACS, EPeper la climatizzazione estiva, EPillper
l’illuminazione artificiale);
i. rappresentazione grafica di ognuno di tali indicatori mediante utilizzo di un indice (ago di
lettura) posizionato in corrispondenza del rispettivo valore di riferimento su una scala graduata
analogica di forma curva (a “cruscotto”). La scala dovrà avere estensione (intervallo di grandezza
misurabile dalla scala graduata), unità di formato (incremento della gradazione tra due tratti
adiacenti) e risoluzione (minimo incremento di grandezza misurabile) adeguati a fornire una
agevole lettura dell’indice stesso.
j. classe di appartenenza dell’edificio in base alla scala di prestazione energetica riferita
all’indice di prestazione energetica (energia primaria) EPtotcomplessivo, di cui al punto 1
dell’allegato 7; tale classificazione può anche essere espressa in forma grafica, in aggiunta alla
precedente
k. risultato della procedura di valutazione della prestazione energetica dell’involucro edilizio in
regime estivo EPe,invol, eseguita nel rispetto delle metodologie indicate in Allegato 6, con
indicazione della relativa classe di prestazione di cui al punto 2 dell’allegato 7.
l. indicazione degli indici di prestazione energetica minimi obbligatori, come previsti dal
presente atto per analogo edificio di nuova costruzione (con riferimento all’Allegato 2, requisito
2.1.1,tabelle A.1o A.2 e B.1 o B.2);


m. indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, con una
loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici;
n. asseverazione dei dati riportati nell’attestato da parte dei soggetti preposti di cui alle
precedenti lettere d, e.
o. prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni intervento che
modifichi la prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il
degrado della prestazione medesima, secondo quanto previsto dall’art.5, comma 9, lettera g) e
i)della presente legge.

L'attestato di prestazione energetica deve riportare inoltre, a fini informativi, la descrizione dei
seguenti elementi rilevanti:
• tipologia edilizia;
• dati identificativi del/i progettista/i del progetto architettonico e degli impianti tecnici a servizio
dell’edificio, del direttore lavori e del costruttore, nel caso di rilascio dell’attestato di
prestazione energetica a seguito di intervento edilizio;
• caratteristiche dell’involucro edilizio, con indicazione della trasmittanza media delle pareti
opache verticale, di copertura di basamento e degli infissi;
• caratteristiche del sistema edificio-impianto rilevanti per la climatizzazione invernale;
• fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale;
• caratteristiche del sistema edificio-impianto rilevanti per la climatizzazione estiva;
• fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva;
• caratteristiche dell’impianto di produzione di ACS;
• fabbisogno di energia termica utile per la produzione di ACS;
• caratteristiche dell’impianto per l’illuminazione artificiale degli ambienti (facoltativo);
• fabbisogno di energia primaria per l’illuminazione artificiale (facoltativo);
• descrizione e caratteristiche dei sistemi e dotazioni impiantistiche per la produzione e l’utilizzo
di energia rinnovabile, e quantificazione del contributo fornito alla copertura del relativo
fabbisogno;
• sistemiedotazioniimpiantisticheperlagestione,automazioneecontrollodegliedifici (dotazione
sistemi BACS);
• altri dispositivi e usi energetici.
• metodologie di calcolo utilizzata in relazione a quanto previsto dall’Allegato 6;
• indicazionedelsoftwaredicalcoloutilizzatoconindicazionedegliestremidiavvenuta validazione e
rilascio
• origine dei dati di base utilizzati per la determinazione della prestazione energetica

All’attestato deve inoltre essere allegata una dichiarazione dell’esistenza delle condizioni di
indipendenza e imparzialità di giudizio del soggetto certificatore.
L’attestato può essere integrato, su base volontaria, da una classificazione basata su ulteriori indici
o parametri di prestazione energetica e/o di sostenibilità ambientale dell’edificio, con chiara ed
esplicita indicazione, in tal caso, dei riferimenti a norme e sistemi di certificazione (europei ed
internazionali, nazionali, regionali o locali) adottati, ferma restando l’indicazione esplicita
dell’appartenenza alle classi di cui all’allegato 7.
Il modello di attestato di prestazione energetica degli edifici adottato dai soggetti accreditati è
inviato all’Ufficio per l’Edilizia che, in relazione ai compiti di accesso al sistema nazionale
sammarinese di accreditamento, può richiedere gli adeguamenti richiesti da esigenze di qualità,
chiarezza e completezza dell’attestato.


ALLEGATO 6 (Alla legge 3 aprile 2014 n. 48)

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE
DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



1. Finalità

Tenuto conto dell’evoluzione normativa nonché delle esperienze acquisite di diagnosi,
certificazione, progettazione energetica degli edifici, si definiscono nel seguito le metodologie per
la determinazione della prestazione energetica degli edifici, utilizzabili sia per la verifica del
rispetto dei requisiti minimi previsti per gli interventi edilizi di cui all’Art.4, sia per la
certificazione energetica di cui all’Art.5 della presente legge, secondo quanto di seguito
specificato.

La condivisione di metodologie univoche assicura:
- la massima omogeneità applicativa;
- una più efficace e corretta informazione dei cittadini;
- la più ampia e libera circolazione di offerta professionale, minimizzando i costi per gli utenti;
- la maggiore economia di scala nella predisposizione di strumenti applicativi ed in tutte le
azioni di supporto, tra cui l’informazione dei cittadini e la formazione degli esperti;
- migliori risultati all’azione di monitoraggio pubblico.

Ai fini della determinazione della prestazione energetica si distingue tra “metodologia” e
“metodo” di calcolo.

Le metodologie di calcolo di cui al seguente punto 2 sono le procedure che contemplano le attività
di reperimento e di scelta dei dati di ingresso, di valutazione della prestazione energetica mediante
applicazione del relativo metodo di calcolo, di espressione degli indici di prestazione energetica in
termini di fabbisogno di energia primaria, e di individuazione degli interventi di miglioramento
dell’efficienza energetica.

I metodi di calcolo di cui al successivo punto 3 sono gli algoritmi, stabiliti dalle norme tecniche di
riferimento o da altre procedure semplificate, che consentono di calcolare il fabbisogno di energia
primaria a partire dagli opportuni dati di ingresso.


2. Metodologie di calcolo

Le metodologie nel seguito indicate individuano, quale parametro di riferimento per la verifica dei
requisiti minimi e per la certificazione energetica, l’indice di prestazione energetica EP, che
esprime la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere
necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, divisa per la
superficie utile energetica dell’edificio nel caso di edifici residenziali, espresso in kWh/m2anno, o
divisa per il volume lordo riscaldato nel caso di edifici diversi, espresso in kWh/m3anno. L’indice
di prestazione energetica complessiva EPtottiene conto:
a) del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di
acqua calda sanitaria e per l’illuminazione;
b) dell’energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, inclusi i sistemi per

l’utilizzo di energia, anche prodotta al di fuori dell’edificio in oggetto, i sistemi di cogenerazione,
teleriscaldamento, di valorizzazione delle fonti rinnovabili.

Possono essere valutati gli indici di prestazione energetica EP parziali, relativi alle singole
prestazioni energetiche: EPiper la climatizzazione invernale, EPacs per la produzione di acqua
calda sanitaria, EPeper la climatizzazione estiva, EPillper la illuminazione artificiale.
Nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano solamente gli indici di
prestazione di energia primaria EPiper la climatizzazione invernale e EPacs per la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.

In ragione dell’evoluzione normativa, le metodologie di seguito indicate sono integrate con i
criteri normalizzati per la valutazione dell’energia primaria per la climatizzazione estiva e per
l’illuminazione artificiale degli ambienti. Per la climatizzazione estiva è prevista inizialmente una
valutazione del fabbisogno di energia termica utile dell’involucro edilizio in regime estivo
(EPe,inv).
Le metodologie nel seguito indicate permettono, inoltre, la massima integrazione tra i sistemi di
valutazione della prestazione energetica ed ambientale degli edifici attraverso la possibile
adozione di ulteriori indici di “eco-sostenibilità”.

2.1. “Metodologia di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato” che prevede la
valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso relativi:
- al clima e all’uso standard dell’edificio,
- dalle caratteristiche dell’edificio, così come rilevabili dal progetto energetico dell’edificio e dei
relativi impianti energetici come realizzati.

2.2. “Metodologia di calcolo da rilievo sull’edificio” che prevede la valutazione della
prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente
sull’edificio esistente, a partire dai quali si esegue la valutazione della prestazione energetica
secondo l’opportuno metodo di calcolo, anche semplificato, come specificato nel punto 3
seguente. In questo caso le modalità di reperimento dei dati di ingresso relativi all’edificio
possono essere:
a) mediante procedure di rilievo e diagnosi, supportate anche da indagini strumentali,
sull’edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di
riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza
di tali norme, dalla letteratura tecnico-scientifica;
b) per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi integrata da banche dati
o abachi nazionali, regionali o locali;
c) sulla base dei principali dati tipologici, geometrici, impiantistici di caratterizzazione
dell’edificio.

Nell’ambito di tale metodologia sono utilizzabili, nel rispetto dei limiti indicati, metodi di calcolo
semplificati, per esempio nel caso di ristrutturazioni parziali ovvero per la certificazione
energetica di edifici esistenti e/o per la effettuazione di diagnosi energetiche, anche in attuazione
della Direttiva 2006/32/CE, definiti a partire da una metodologia rigorosa e da riferimenti
normativi nazionali ed europei e di seguito indicati.

2.3. Criteri di applicazione delle metodologie di calcolo
Ai fini della redazione dell’attestato di qualificazione energetica di cui all’art.5 della presente
legge, si adotta la metodologia di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al
precedente punto 2.1.


Ai fini della procedura di certificazione energetica le condizioni di applicazione delle metodologie
di determinazione della prestazione energetica, sono nel seguito indicate:
a) per i casi di cui all’Art. 4, punto 1, lettere a) e b) della presente legge, si applica la
metodologia di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al punto 2.1 precedente;
b) per gli edifici esistenti, ferma restando la disposizione di cui alla lettera a) precedente, in
alternativa al metodo di calcolo di progetto, si può applicare la metodologia di calcolo da rilievo
sull’edificio di cui al punto 2.2 precedente.

Ai fini dell’accesso ad incentivi ed agevolazione di qualsiasi natura, ai sensi di quanto previsto dal
Capo VII della presente Legge, per gli edifici esistenti oggetto di intervento di riqualificazione
energetica non possono essere utilizzati i metodi di calcolo semplificati di cui al successivo punto
3.2 lett. c).

I dati di ingresso necessari per l’effettuazione della procedura di calcolo sono descritti dalla
relazione di progetto di cui all’Allegato 3, tenuto conto delle eventuali modifiche e varianti
intervenute in corso d’opera e previa verifica.

Ai fini della certificazione energetica si utilizza altresì, ove disponibile, l’attestato di
qualificazione energetica, previa verifica dei dati.

Nel caso in cui la predetta documentazione non sia disponibile, la raccolta dei dati di ingresso
necessari è effettuata attraverso rilievo e diagnosi energetica in situ, i cui risultati sono raccolti nel
relativo report.

I documenti sopra indicati, riportanti i dati d’ ingresso per l’effettuazione della procedura di
calcolo, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell’attestato di prestazione energetica, e
devono essere debitamente conservati dal soggetto certificatore per essere messi a disposizione in
caso di successive verifiche.


3. Metodi di calcolo

Nell’ambito delle metodologie di cui al precedente punto 2 possono essere utilizzati i seguenti
metodi di calcolo, nel rispetto delle condizioni indicate.

3.1. Metodo di calcolo di progetto
Per quanto riguarda il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la
climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo
della “metodologia di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato” di cui al punto 2.1
precedente, si fa riferimento a quanto in merito previsto dalle norme UNI/TS 11300 e loro
successive modificazione e integrazioni, o equivalenti. Di seguito si riportano le norme ad oggi
disponibili:
a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria.
c) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

d) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie
rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione
di acqua calda sanitaria.

In particolare:
- la norma tecnica di cui alla lettera a) definisce il metodo di calcolo della prestazione energetica
dell’involucro edilizio per il riscaldamento ed il raffrescamento, fornendo i relativi fabbisogni di
energia termica utile;
- la norma tecnica di cui alla lettera b), a partire dai fabbisogni sopra indicati, permette di
calcolare la prestazione del sistema edificio-impianti in relazione allo specifico impianto
energetico installato, in termini di energia primaria necessaria. A oggi queste norme permettono il
calcolo per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria e non per il
raffrescamento estivo.

Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici nuovi ed esistenti
indipendentemente dalla loro dimensione.

3.2. Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio.
Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale
(EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo della “metodologia di calcolo
da rilievo sull’edificio” di cui al punto 2.2 precedente, sono previsti i seguenti tre livelli di
approfondimento.

3.2.a) rilievo in sito (metodo analitico e per analogia costruttiva)
In merito alla metodologia di cui al punto 2.2, lett. a) e b) il metodo di calcolo degli indici di
prestazione energetica dell’edificio è quello previsto dalle medesime norme tecniche di cui al
paragrafo 3.1 precedente, con riferimento alle relative semplificazioni ivi previste per gli edifici
esistenti (a tal fine, le predette norme prevedono infatti, per gli edifici esistenti, modalità di
determinazione dei dati descrittivi dell’edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in
relazione, ad esempio, alle tipologie e all’anno di costruzione) previa verifica della loro
congruenza con le reali caratteristiche dell’edificio oggetto di valutazione energetica da realizzarsi
mediante rilievo in situ, eventualmente con l’ausilio di adeguate strumentazioni.

Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici esistenti
indipendentemente dalla loro dimensione.

3.2.b) Metodo DOCET
In merito alla metodologia di cui al punto 2.2 , lett. a) e b), in alternativa al metodo di calcolo di
cui al punto precedente, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la
climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), si fa
riferimento al metodo di calcolo DOCET, predisposto da CNR ed ENEA, sulla base delle norme
tecniche di cui al paragrafo 3.1, il cui software applicativo è disponibile sui siti internet del CNR e
dell’ENEA.
Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile energetica fino
a 1500 m2.

3.2.c) Metodo semplificato
In merito alla metodologia di cui al punto 2.2, lett. c), per il calcolo della sola prestazione
energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale EPisi può fare riferimento al metodo di
calcolo semplificato indicato al seguente punto 4). In tal caso, la prestazione energetica per la

produzione di acqua calda sanitaria EPacspuò essere determinata con riferimento alle norme
UNI/TS 11300 per la parte semplificata relativa agli edifici esistenti, di cui al precedente punto
3.2.a., o equivalenti.

Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali (edifici classificati E1, in base alla
destinazione d'uso all'Art. 3 della presente legge (Definizioni), con l’esclusione di collegi,
conventi, case di pena e caserme) esistenti con superficie utile energetica fino a 500 m2.

3.3. Caratteristiche degli applicativi informatici
Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di calcolo sopra indicati (software commerciali)
devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro
utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti
parametri determinati con l’applicazione dei pertinenti riferimenti nazionali.
La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da:
- CTI ed UNI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 3.1 e 3.2
lett. a);
- CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 3.2, lett.
b) e lett. c).


4. Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale EPi dell'edificio.

L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la
sua certificazione energetica (EPi) può essere ricavato come:
=
�ℎ/ �
[kWh/(m2anno)] [4.1]
dove:
Qh = fabbisogno di energia termica dell'edificio [kWh];
Apav = superficie utile (calpestabile del pavimento) [m
2];
ηg = rendimento globale medio stagionale.

Fabbisogno di energia termica dell'edificio:
Qh= 0.024 ⋅ GG ⋅ (HT+ HV) - fx
.(Qs + Qi)[kWh/anno] [4.2]
dove:
0.024 = coefficiente dato dal rapporto tra numero di ore in un giorno e numero di watt per
kilowatt e necessario all’ottenimento di un valore di fabbisogno dell’energia termica
in kWh/anno;
HT = coefficiente globale di scambio termico per trasmissione [W/K];
HV = coefficiente globale di scambio termico per ventilazione [W/K];
fx = coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti (adimensionale), assunto pari a 0.95;
Qs = apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente [MJ kWh];
Qi = apporti gratuiti interni [MJ kWh];
GGH = gradi giorno invernali della località nella quale viene ubicato l’edificio in esame

Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione:
= ∑ ,=1 [W/K] [4.3]
dove:

Si = superficie esterna della i-esima tra strutture che racchiudono il volume lordo riscaldato
(non si considerano le superfici verso altri ambienti riscaldati alla stessa temperatura)
[m2];
Ui = trasmittanza termica media della struttura i-esima, inclusiva degli effetti di zone di
assottigliamento (cassonetti, nicchie sotto finestra) e ponti termici eventuali [W/(m2K)]
btr,i = fattore di correzione dello scambio termico verso ambienti non climatizzati o verso il
terreno (adimensionale)
Nell’impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi,
possono essere adottati i valori riportati nella norma UNI/TS 11300-1, rispettivamente
nell'appendice A e nell'appendice C, o equivalenti.
I valori dei coefficienti btr,isi ricavano:
- per superfici disperdenti verso ambienti non riscaldati, dal Prospetto 5 della UNI/TS 11300-1,
o equivalenti
- per superfici disperdenti verso il terreno, dal Prospetto 6 della UNI/TS 11300-1, o equivalenti

Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione:
= 0.34 ⋅ ⋅ [W/K] [4.4]
dove:
0.34 = coefficiente dato dal rapporto tra capacità termica volumica dell’aria e numero di secondi
in un’ora;
nV = numero di ricambi orari d'aria, pari a 0.3 per gli edifici residenziali [vol/h];
Vnetto = volume netto dell'ambiente climatizzato [m
3].

Apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente:
= 0.2 ⋅ , ⋅ ,[kWh/anno] [4.5]
dove:
0.2 = coefficiente di riduzione che tiene conto del fattore solare degli elementi trasparenti e dei
relativi ombreggiamenti medi
Js,i = irradiazione totale stagionale (nel periodo di riscaldamento), per l’esposizione dell’i-
esimo elemento trasparente [kWh/anno];
Sserr,i = superficie irradiata dell’i-esimo elemento trasparente [m
2].
Il valore di irradiazione totale stagionale si calcola come sommatoria, estesa a tutti i mesi della
stagione di riscaldamento, dei valori di irradiazione giornaliera media mensile riportati per
ciascuna esposizione nella UNI 10349 e moltiplicati per il numero di giorni a riscaldamento
convenzionalmente attivo nei mesi corrispondenti.

Apporti gratuiti interni:
=

1000
[kWh/anno] [4.6]
dove:
qi = apporti interni istantanei per unità di superficie utile, convenzionalmente assunti pari a 4
per edifici residenziali [W/m2];
Apav = superficie utile energetica [m
2]
nh = numero di ore della stagione di riscaldamento [h]

Rendimento globale medio stagionale.
Il rendimento globale medio stagionale ηg si determina come:
ηg = ηe.ηrg.ηd.ηgn [4.7]
dove:

ηe = rendimento di emissione, valori del prospetto 17 della UNI/TS 11300-2, o equivalenti;
ηrg = rendimento di regolazione, valori del prospetto 20 della UNI/TS 11300-2, o equivalenti;
ηd = rendimento di distribuzione, valori dei prospetti 21 (a,b,c,d,e) della UNI/TS 11300-2, o
equivalenti;
ηgn = rendimento di generazione, valori dei prospetti 23 (a,b,c,d,e,) della UNI/TS 11300-2, o
equivalenti;

Considerato che il presente atto chiede comunque indicazione dei possibili interventi migliorativi
della prestazione energetica dell’edificio, è necessario integrare l’utilizzo del metodo di calcolo
semplificato con una diagnosi energetica dell’edificio, sia pure semplificata.


5. Indice di prestazione energetica totale

La prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso l’indice di prestazione
energetica totale EPtot, calcolato con la formula:
EPtot = EPi+ EPacs+ EPe+ EPill [5.1]
dove:
EPi è l’indice di prestazione energetica parziale per la climatizzazione invernale;
EPacs è l’indice di prestazione energetica parziale per la produzione di acqua calda sanitaria;
EPe è l’indice di prestazione energetica parziale per la climatizzazione estiva;
EPill è l’indice di prestazione energetica parziale per l’illuminazione artificiale.
Gli indici di prestazione energetica parziali sono determinati secondo le metodologie e metodi di
calcolo dei precedenti punti 2) e 3).

Nel caso di edifici residenziali, classificati in base alla destinazione d'uso all'Art. 3 della presente
legge (Definizioni) come E.1 con l’esclusione di collegi, conventi, case di pena e caserme, tutti gli
indici sono espressi in kWh/m2anno.
Nel caso di altri edifici tutti gli indici sono espressi in kWh/m3anno. L’indice di prestazione
energetica totale EPtottiene conto:
- del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione
di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale;
- dell’energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi per
l’autoproduzione o l’utilizzo di energia. Si ricorda che la determinazione dell’indice di
prestazione energetica per l’illuminazione degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti
alle categorie E. 1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 2, E. 3, E. 4, E. 5,
E. 6, e E. 7, di cui all'Art. 3 della presente legge (Definizioni).

Nella fase di avvio ai fini della certificazione degli edifici, e fino a successive modifiche e
integrazioni, si considerano solamente gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale EPie per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari EPacs, assumendo
EPee EPillpari a 0.
Per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delle caratteristiche
dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per l’erogazione del predetto
servizio come definito al successivo punto 6.

Con uno o più atti successivi si procede ad estendere la certificazione a tutti i servizi energetici
afferenti l’edificio, e a adeguare i metodi di valutazione delle prestazioni energetiche già indicati,
eventualmente precedendo anche metodi a consuntivo o di valutazione di esercizio.



6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il
fabbisogno per la climatizzazione estiva

In considerazione della rilevanza crescente dei consumi energetici per il raffrescamento degli
edifici e per non fornire valutazioni fuorvianti circa la qualità energetica dell’edificio nei casi in
cui, anche per le particolari condizioni climatiche, l’esposizione al calore e l’attitudine a
trattenerlo possono determinare condizioni gravose per la prestazione energetica in regime estivo,
si ritiene utile tenere conto di questi aspetti pure nelle more della predisposizione di norme
tecniche consolidate in materia di impianti per la climatizzazione estiva.

A tal fine, si procede ad una classificazione della qualità prestazionale dell’involucro edilizio in
regime estivo in relazione al suo fabbisogno di energia termica utile per il raffrescamento, con
applicazione delle metodologie di cui al successivo punto 6.1.

Tali metodologie trovano altresì applicazione in relazione alle procedure di verifica del rispetto
dei livelli minimi di prestazione energetica in regime estivo di cui al requisito 2.4.2 punto C.1)
dell’Allegato 2.

L’indicazione della classe di qualità prestazionale dell’involucro edilizio in regime estivo,
assegnata all’edificio sulla base della relativa scala riportata in Allegato 7, deve essere riportata
negli attestati di qualificazione e certificazione energetica, con esclusione degli edifici delle
categorie E.6 ed E.8.

La valutazione di cui al presente punto è resa in ogni caso facoltativa nella certificazione di
singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile climatizzata inferiore o uguale a
200 m2, che per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale utilizzino il metodo semplificato di cui al paragrafo 3.2, lettera c).

In assenza della predetta valutazione, all’unità immobiliare deve essere attribuita una classe di
qualità prestazionale corrispondente al livello “V” del relativo sistema di classificazione riportato
in Allegato 7.

6.1. Metodologia per la determinazione della classe di qualità prestazionale dell’involucro
edilizio per il raffrescamento estivo (EPe,invol)

L’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol) è pari al rapporto tra il
fabbisogno di energia termica per il raffrescamento dell’edificio (energia richiesta dall’involucro
edilizio per mantenere negli ambienti interni le condizioni di comfort: non tiene conto dei
rendimenti dell’impianto che fornisce il servizio e quindi non è energia primaria) e la superficie
calpestabile dell’area climatizzata. Per tutte le categorie di edifici, quindi, l’indice è espresso in
kWh/(m2anno);

Per la sua determinazione si fa riferimento al metodo di calcolo previsto dalla norma UNI/TS
11300 – 1 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di
energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” e sue successive
modificazioni e integrazioni.


Sulla base dei valori assunti dal parametro EPe,invol, così calcolato, si procede alla classificazione
dell’edificio in base alla prestazione dell’involucro edilizio in relazione alla scala riportata in
Allegato 7.


7. Certificazione energetica delle singole unità immobiliari.

L’attestato di prestazione energetica può riferirsi ad interi edifici o a singole unità immobiliari; per
gli edifici residenziali l’attestato di prestazione energetica deve essere riferito al singolo
appartamento (unità immobiliare). Qualora l’edificio oggetto di certificazione energetica sia
costituito da più unità immobiliari servite da impianti autonomi, è necessario procedere alla
emissione di un attestato di prestazione energetica per ciascuna unità, sulla base della valutazione
del rendimento energetico della singola unità immobiliare in questione calcolato applicando le
metodologie di cui al punto 3 precedente e considerando il rapporto di forma proprio
dell’appartamento considerato.

L’attestato di prestazione energetica riferito ad un intero edificio può essere prodotto solo nel caso
in cui l’edificio medesimo sia servito da un unico impianto termico per la climatizzazione
invernale o per il riscaldamento privo di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore per
singola unità immobiliare, e le unità immobiliari in esso ricomprese abbiano la medesima
destinazione d’uso. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite
ad usi diversi:
- se è possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, può essere prodotto un attestato
di prestazione energetica comune a più unità immobiliari servite dallo stesso impianto per
ciascuna zona termica;
- se non è tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è
valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume
riscaldato.

Qualora l’attestato si riferisca ad un intero edificio, il soggetto certificatore è tenuto a consegnare
a ciascun proprietario una copia conforme all’originale dello stesso. L’attestato di prestazione
energetica di una singola unità immobiliare è valido se è riferito alla stessa o all’intero edificio
che la contiene, purché l’attestato medesimo sia riferibile anche all’unità immobiliare considerata.

Qualora l’edificio oggetto di certificazione energetica sia costituito da più unità immobiliari e sia
servito da impianti centralizzati la certificazione energetica della singola unità immobiliare può
essere effettuata secondo quanto nel seguito indicato:
a) in presenza di impianti termici centralizzati con contabilizzazione del calore, sulla base della
valutazione del rendimento energetico della singola unità immobiliare in questione calcolato
applicando le metodologie di cui al punto 3 precedente e considerando il rapporto di forma
proprio dell’appartamento considerato;
b) in presenza di impianti termici centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione
del calore, l’indice di prestazione energetica è determinato sulla base della valutazione del
rendimento energetico dell’intero edificio ripartito a livello della singola unità immobiliare in
relazione alla superficie utile climatizzata dell’unità immobiliare medesima;
c) in presenza di unità immobiliari servite da un impianto termico centralizzato che si
diversifichino per sistemi, impianti, interventi di risparmio energetico, si procede conformemente
a quanto stabilito dalla lett. a). In questo caso per la determinazione dell’indice di prestazione
energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a
produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.


In tali casi, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le informazioni
e i dati necessari in relazione alla metodologia applicabile.


8. Promozione delle caratteristiche di ecosostenibilità degli edifici. Certificazione
energetico - ambientale.

Nella consapevolezza che i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dal presente atto
rappresentino un significativo miglioramento rispetto alle prassi costruttive del passato e alle
norme previgenti ma che obiettivi ancora più ambiziosi possano essere conseguiti adottando
opportuni criteri di progettazione ecocompatibile degli edifici e impianti, la Repubblica di San
Marino promuove, con la collaborazione di Enti, organizzazioni sociali e produttive, ordini
professionali, ENEA, CNR, Università, laboratori ed enti di ricerca, imprese pubbliche e private
interessate, la attuazione di programmi di ricerca, innovazione e diffusione delle pratiche
bioclimatiche, di bioarchitettura e building automation volti a ridurre significativamente i consumi
energetici e le emissioni inquinanti degli edifici, con particolare riferimento ai gas ad effetto serra,
a migliorare il comfort abitativo con il ricorso a materiale di edilizia bioecologica, naturale e
sostenibile, a valorizzare l’uso delle fonti rinnovabili di energia, a favorire l'uso efficiente delle
risorse idriche, il riutilizzo e il riciclaggio dei manufatti e materiali, con attenzione all’intero ciclo
di vita dell’edificio, degli impianti e componenti.
Le risultanze di detti programmi potranno essere utilizzate per adeguare gli indici prestazionali
contenuti nella presente legge e definire le specifiche per la progettazione ecocompatibile, in
attuazione della Direttiva 2005/32/CE.
A titolo puramente indicativo, si potrà adottare il seguente schema operativo:
a) definizione di massima del programma
b) acquisizione dei soggetti aderenti
c) specificazione del programma e del ruolo dei soggetti aderenti in riferimento ad attività di
ricerca, sperimentazione, realizzazione di progetti pilota e dimostrativi
d) definizione di linee-guida per definire e valutare la qualità del prodotto edilizio nelle diverse
fasi di progettazione ed esecuzione del processo edilizio, anche con attenzione alla
manutenzione e gestione del prodotto edilizio
e) definizione di disciplinari contenenti i requisiti minimi di prestazione che debbono
caratterizzare il profilo di ecocompatibilità dei progetti di intervento con una logica
incrementale rispetto ai requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, da acquisire da parte
della normativa vigente anche ai fini dell’accesso agli incentivi pubblici
f) formulazione di un marchio sammarinese di qualità energetico- ambientale degli edifici con
relativa procedura di conferimento
g) campagna di informazione e sensibilizzazione.


9. Tabelle riepilogative

Tabella6.1 - Dati di ingresso


“Metodologia di
calcolo di progetto”
o standardizzato
(punto 2.1)


“Metodologia di calcolo da rilievo sull’edificio” (punto 2.2)


Metodo di calcolo
Punto 3.1 “Metodo
di calcolo di
progetto”
Punto 3. 2. a)
RILIEVO IN
SITO
Punto 3.2.a)
ANALOGIA
COSTRUTTIVA
Punto 3. 2.b)
METODO
DOCET
Punto 3. 2. c)
METODO
SEMPLIFICATO
Permesso di
costruire o DIA Standard di progetto Non utilizzabile Non utilizzabile Non utilizzabile Non utilizzabile
Attestato di
Qualificazione
Energetica

Reale (Come
costruito)
Non utilizzabile Non utilizzabile Non utilizzabile Non utilizzabile
Attestato di
Prestazione
Energetica
Reale (Come
costruito)
Rilievo con
strumentazione
Norme UNI e
UNI/TS11300:20
08
(o equivalenti)
DOCET
Norme UNI e
UNI/TS11300:200
8 (o
equivalenti)

DOCET


Tabella 6.2 Metodologie, metodi di calcolo e indici di prestazione energetica


“Metodologia
di calcolo di
progetto” o
standardizzato
(punto 2.1)
“Metodologia di calcolo da rilievo sull’edificio” (punto 2.2)
Punto 3.2.a)
RILIEVO IN
SITO
Punto3.2.a)
ANALOGIA
COSTRUTTIVA
Punto 3.2.b)
METODO DOCET
Punto 3.2.c)
METODO
SEMPLIFICATO
Edifici interessati
Tutte le
tipologie di
edifici nuovi ed
esistenti
Tutte le
tipologie di
edifici esistenti
Tutte le tipologie
di edifici esistenti
Singole U.I in
edifici esistenti con
superficie utile
energetica
< 1500 m2
Edifici residenziali
esistenti con
superficie utile
energetica
< 500 m2.
Edifici residenziali
esistenti con
superficie utile
energetica
0.18 per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata fino al 31
dicembre 2014
- PES > 0.20 per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1°
gennaio 2015

Il progettista dovrà inserire nella relazione di cui al punto17 dell’Allegato 2 il calcolo dell’indice
PES atteso a preventivo su base annua, per la determinazione del quale:
- devono essere considerate ed esplicitate le condizioni di esercizio (ovvero le temperature medie
di ritorno di progetto) in funzione della tipologia di impianto
- devono essere utilizzate le metodologie di calcolo di cui alla norma UNI TS 11300-4 e relativi
allegati
- i dati relativi alle curve prestazionali devono essere rilevati secondo norma UNI ISO3046
- deve essere adottata l’ipotesi di cessione totale in rete dell’energia elettrica prodotta, a meno
che non siano resi disponibili i dati relativi alla frazione attesa di autoconsumo dell’energia
elettrica cogenerata.


2.1.3. RENDIMENTO ENERGETICO MINIMO PER LA COGENERAZIONE E LA
PICCOLA COGENERAZIONE

Il rendimento energetico minimo richiesto per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica
≥ di 50 kW è definito dalle condizioni di rendimento imposte per la CAR (Cogenerazione ad Alto
Rendimento).


2.1.4. MISURA E VERIFICA A CONSUNTIVO DELL’INDICE PES PER LE
TECNOLOGIE DI COGENERAZIONE E MICRO-COGENERAZIONE CON
POSSIBILITÀ DI MODULAZIONE DEL CARICO E/O DI DISSIPAZIONE
DELL’ENERGIA TERMICA

Nel caso che all’interno della sezione cogenerativa siano presenti uno o più motori che abbiano la
possibilità di variare il proprio fattore di carico modulando la potenza in uscita e/o abbiano la
possibilità di dissipare tutta o parte dell’energia termica prodotta, sono da installarsi
inderogabilmente appositi misuratori dell’energia elettrica e termica prodotta in cogenerazione e
del
combustibile consumato. Tali misuratori dovranno essere conformi alle specifiche della direttiva
2004/22/CE.
Con cadenza annuale ovvero entro il 31 marzo di ogni anno è necessario procedere alla
valutazione dell’indice di risparmio di energia primaria PES della sezione cogenerativa ed alla
verifica del rispetto dei limiti di cui al punto 2.1.2., con le modalità previste dalle disposizioni in
materia di verifica ed ispezione degli impianti termici: la relazione sul rendimento energetico
dell’impianto, calcolato in base ai valori totali delle energie utili generate e del consumo di
combustibile ricavati dalla lettura dei misuratori sopra indicati, deve essere conservata dal
responsabile di impianto e messa a disposizione delle autorità competenti per le opportune
verifiche.


2.1.5. MISURA E VERIFICA A CONSUNTIVO DELL’INDICE PES PER IMPIANTI DI
COGENERAZIONE E MICRO-COGENERAZIONE COSTITUITI DA UNITÀ DI
COGENERAZIONE FUNZIONANTI ESCLUSIVAMENTE A PUNTO FISSO, OVVERO

SENZA POSSIBILITA’ DI MODULAZIONE DEL CARICO E/O DI DISSIPAZIONE
DELL’ENERGIA TERMICA

Qualora la sezione cogenerativa sia costituita esclusivamente da uno o più unità funzionanti
esclusivamente in condizioni nominali (ossia senza la possibilità di variare il proprio fattore di
carico modulando la potenza in uscita) e senza possibilità di dissipare tutta o parte dell’energia
termica recuperata, la verifica a consultivo dell’indice PES può essere effettuata sulla base di
asseverazione dei dati di targa delle unità rilasciata dal fabbricante delle stesse.
La condizione necessaria per poter espletare la verifica a consuntivo come sopra indicato è che
nell’impianto sia presente almeno una apparecchiatura che contabilizza la misura di una
grandezza complessiva dell’impianto (sia essa il combustibile entrante, o l’energia elettrica,
ovvero l’energia termica uscente).


2.1.6. LIMITI ALLE EMISSIONI DEGLI INQUINANTI IN ATMOSFERA

Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile