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Legge 25 Aprile 2014 N.67 - Legge Quadro Sulla Istruzione Universitaria


Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984335/legge-25-aprile-2014-n.67---legge-quadro-sulla-istruzione-universitaria.html

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Bozza di Legge “Modifica Composizione Commissioni Lavoro, Cooperazione, Prezzi, P


REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 16 aprile 2014:

LEGGE 25 APRILE 2014 N.67



LEGGE QUADRO SULLA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA


TITOLO I
RIFORMA DELL'UNIVERSITÀ – FINALITÀ


Art.1
(Costituzione)

1. In attuazione dei principi di cui all’articolo 6 della “Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e
dei Principi Fondamentali dell’ordinamento sammarinese” (Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive
modifiche ed integrazioni) ed ai sensi dell’articolo 62, Allegato A, della Legge 5 dicembre 2011
n.188, è riformato l’assetto istituzionale ed organizzativo dell’Università degli Studi della
Repubblica di San Marino, in seguito denominata “Università”, allo scopo di razionalizzare la
struttura e l’organizzazione e di garantire la funzionalità e l’economicità della gestione. È garantita
la continuità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Università sulla base delle norme
previgenti, purché non in contrasto con la presente legge.
2. L’Università si costituisce come sistema pubblico e autonomo di istruzione superiore con
compiti di ricerca e di formazione.
3. L’Università opera in coerenza agli obiettivi concordati con la Segreteria di Stato con delega
all’Università.

Art.2
(Finalità)

1. L’Università promuove il progresso delle scienze e lo sviluppo della cultura organizzandone
la ricerca e lo studio ai più alti livelli. In particolare essa:
a organizza le attività didattiche e di ricerca anche in relazione alle attività sociali, professionali,
produttive, con particolare attenzione a quelle esistenti nella Repubblica di San Marino;
b) promuove la diffusione della cultura scientifica;
c) fornisce consulenze scientifiche e tecniche ai più alti livelli di qualificazione;
d) partecipa alla cooperazione culturale e scientifica internazionale;
e) favorisce l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza per contribuire
allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.


Art.3
(Principi)

1. L’Università è un Ente Pubblico dotato di autonomia organizzativa, didattica, scientifica,
contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. L’Università conforma la propria azione all’osservanza dei principi di imparzialità, di
trasparenza e di partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza, garantendo l’accessibilità delle
informazioni relative all’Ateneo.
3. L’Università considera l’internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e di didattica
obiettivo strategico di sviluppo e strumento di valorizzazione del proprio ruolo nei rapporti con gli
altri Paesi.
4. L’Università si identifica nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-
amministrativo. Ogni sua componente concorre, con pari dignità, nell’esercizio delle rispettive
funzioni e nel rispetto dei propri ruoli e doveri, al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo.
5. L’Università è disciplinata dalla presente legge e dalle leggi e decreti che vi fanno
riferimento, dallo Statuto, dal Codice etico e dai Regolamenti di funzionamento ai quali si rimanda
per tutto quanto non contemplato dalla presente legge.


Art.4
(Collaborazione e associazione con altri soggetti)

1. L’Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può sottoscrivere accordi di
collaborazione, di partenariato e convenzioni con altre università o enti di ricerca.
2. L’Università può altresì partecipare a forme associative con soggetti costituiti in forma di
persona giuridica. La partecipazione alle stesse è consentita solo qualora sia indirizzata al
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo.


Art.5
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell’Università è costituito:
a) dai contributi in conto capitale erogati dallo Stato o da altri soggetti, pubblici o privati;
b) dai beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo, risultanti dall’inventario e
dai pubblici registri;
c) dalle immobilizzazioni immateriali (marchi, brevetti, licenze, ecc.) di proprietà;
d) dalle quote societarie e dai conferimenti a consorzi e fondazioni;
e) dagli eventuali risultati positivi della gestione.






Art.6
(Finanziamento)

1. L’Università finanzia la propria attività attraverso le seguenti entrate:
1. Trasferimenti:
1.1. Finanziamento corrente dello Stato;
1.2. Finanziamento corrente da altri soggetti, pubblici e privati;
1.3. Finanziamento in conto capitale dello Stato;
1.4. Finanziamenti in conto capitale da parte di altri soggetti, pubblici e privati;
1.5. Contributi finalizzati dello Stato di natura corrente;
1.6. Contributi finalizzati dello Stato in conto capitale;
1.7. Entrate finalizzate di natura corrente provenienti da altri soggetti, pubblici e privati
(convenzioni, contratti, ecc.);
1.8. Entrate finalizzate in conto capitale provenienti da altri soggetti, pubblici e privati
(convenzioni, contratti, ecc.).
2. Entrate proprie:
2.1. Tasse e contributi derivanti dall’attività istituzionale;
2.2. Introiti derivanti da attività convenzionate con soggetti pubblici e privati a carattere
corrente;
2.3. Entrate patrimoniali di natura finanziaria;
2.4. Entrate di carattere accessorio.
3. Alienazione di beni patrimoniali.
4. Accensione di mutui e prestiti.


Art.7
(Atti normativi)

1. L’organizzazione ed il funzionamento dell’Università sono disciplinati con:
a) lo Statuto;
b) il Codice etico;
c) i Regolamenti di funzionamento.
2. La proposta di adozione e modifica di tali atti può essere formulata da 1/3 del Consiglio
dell’Università, oppure da 1/3 del Senato Accademico, oppure dalla Consulta del personale tecnico
amministrativo, oppure dalla Consulta degli studenti.
3. Le deliberazioni di adozione e di revisione degli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono approvate dal Consiglio dell’Università con almeno 2/3 dei voti favorevoli, sentiti i pareri del
Senato Accademico, della Consulta del personale tecnico amministrativo e della Consulta degli
studenti e vengono trasmesse al Congresso di Stato per l’adozione di decreti delegati ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, punto a), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, secondo le
modalità previste dall’articolo 11 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184.
4. Le deliberazioni di adozione e revisione degli atti di cui alla lettera c) del comma 1, che lo
Statuto non demanda ad altri organi, sono approvate dal Consiglio dell’Università a maggioranza
semplice e vengono trasmesse al Congresso di Stato per l’adozione di regolamenti ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, punto h), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, secondo le
modalità previste dall’articolo 13 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184.
5. Gli atti normativi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Repubblica
e sul sito web dell’Università ai sensi delle leggi vigenti.



Art.8
(Statuto)

1. Lo Statuto dell’Università di cui all’Allegato A è parte integrante della presente legge e ne
realizza le finalità articolando, nelle forme e nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato, le funzioni,
le norme relative al funzionamento e le prerogative dei diversi organi e strutture dell’Università di
cui ai Titoli che seguono.


Art.9
(Codice etico)

1. Il Codice etico dell’Università di cui all’Allegato B è parte integrante della presente legge,
definisce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti
e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell’istituzione di appartenenza. Esso assume come
valore preminente la centralità della persona.
2. Il Codice etico garantisce la dignità e il rispetto dei diritti fondamentali della persona,
l’eguaglianza nelle opportunità e la valorizzazione del merito; esso impegna l’istituzione a prevenire
e a contrastare ogni forma di discriminazione.


Art.10
(Regolamenti di funzionamento)

1. I Regolamenti di funzionamento sono atti normativi che regolano in maniera complessiva
specifici aspetti dell’attività dell’Ateneo, nel rispetto delle leggi e dello Statuto.


TITOLO II
ORGANI CENTRALI DI GOVERNO DELL’UNIVERSITÀ


Art.11
(Organi centrali di governo)

1. Sono organi centrali di governo dell’Università:
a) il Rettore;
b) il Consiglio dell’Università;
c) il Senato Accademico.


Art.12
(Il Rettore)

1. Il Rettore ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche
e didattiche dell’Ateneo. Promuove ed attua strategie per lo sviluppo dell’Ateneo intese a garantire
e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali secondo criteri di qualità e nel rispetto dei
principi di efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità e di promozione del merito. Assicura
l’unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio dell’Università ed è
responsabile dell’attuazione delle loro deliberazioni.
2. Il Rettore è il legale rappresentante dell’Università.
3. Egli redige, annualmente, il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo
di cui all’articolo 22 della presente legge.
4. Il Rettore è nominato dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Senato Accademico,
fra professori al più alto grado accademico o fra personalità di chiara fama scientifica
internazionale.
5. Il Rettore in carica non partecipa alle sedute degli organi nelle quali viene proposta la
nomina del nuovo Rettore.
6. Il Rettore resta in carica per un triennio accademico e può essere confermato solo per un
ulteriore triennio.
7. Qualora il Rettore non possa terminare il proprio mandato viene sostituito dal Professore
Decano dell’Università il quale assume, per un periodo di sei mesi prorogabili una sola volta di
ulteriori tre mesi per causa di forza maggiore, tutti i poteri e le funzioni del Rettore. Entro il
termine di tre mesi il Decano deve convocare il Senato Accademico e avviare l’iter per la proposta al
Consiglio Grande e Generale del nuovo Rettore che verrà inserita nel calendario dei lavori consiliari
nella prima seduta utile.


Art.13
(Il Consiglio dell’Università)

1. Il Consiglio dell’Università è l’organo di governo amministrativo dell’Università. Approva le
linee programmatiche e strategiche dell’Ateneo, la programmazione finanziaria e vigila sulla
sostenibilità economico-finanziaria delle attività e delle strutture accademiche.
2. Il Consiglio dell’Università è composto da:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) un delegato della Segreteria di Stato con delega all’Università;
c) due membri designati dal Consiglio Grande e Generale, di cui uno individuato dalle forze
politiche di opposizione di comune accordo;
d) un rappresentante dei professori nominato dal Senato Accademico.
3. Alle sedute del Consiglio dell’Università partecipano senza diritto di voto il Direttore
Generale, un rappresentante degli studenti e un rappresentante del personale tecnico-
amministrativo.
4. I componenti del Consiglio dell’Università di cui alla lettera c), sono scelti tra personalità di
cultura di chiara fama e competenza. Rimangono in carica per l’intera durata della legislatura e
possono essere riconfermati una sola volta.
5. Il Rettore rimane in carica quale componente del Consiglio per tutta la durata del suo
mandato.
6. I rappresentanti degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo restano
in carica per due anni.
7. Alle sedute del Consiglio dell’Università può partecipare, senza diritto di voto, il Segretario
di Stato con delega all’Università.


Art.14
(Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico è l’organo di governo scientifico dell’Università e definisce le linee
programmatiche, strategiche e di sviluppo dell’Ateneo; formula proposte e pareri obbligatori in
materia di ricerca e didattica; svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con le strutture
accademiche.
2. Il Senato Accademico è composto da:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) tre professori nominati da ciascun Consiglio di Dipartimento, di cui almeno uno, professore
assunto a tempo indeterminato o con contratto pluriennale, laddove presente;
c) un rappresentante degli studenti;
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.
3. Il Rettore rimane in carica quale componente del Senato Accademico per tutta la durata del
suo mandato.
4. Gli altri membri del Senato Accademico restano in carica per due anni.
5. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto.
6. Nelle deliberazioni in cui viene proposta la nomina del Rettore hanno diritto di voto
solamente i rappresentanti dei Dipartimenti.


TITOLO III
STRUTTURE ACCADEMICHE


Art.15
(Dipartimenti)

1. L’Università è organizzata in Dipartimenti, ciascuno dei quali integra funzionalmente uno o
più settori di ricerca. Ad essi, in via esclusiva, fanno capo le attività didattiche.
2. I Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa e gestionale nell’attuazione dei
programmi didattici e di ricerca. Essi sono i destinatari dei fondi erogati per finanziare tali attività.
3. Per la conduzione di corsi e/o attività di ricerca o di studio, i Dipartimenti possono
costituire al proprio interno dei Centri di ricerca e didattica, sentito il parere vincolante del Senato
Accademico.
4. I Dipartimenti sono indicati nello Statuto; la loro istituzione, modifica o soppressione
richiede la modifica dello Statuto stesso.
5. Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore del Dipartimento;
b) il Consiglio del Dipartimento.


Art.16
(Il Direttore del Dipartimento)

1. Il Direttore del Dipartimento ha responsabilità per la gestione e la promozione delle attività
scientifiche e didattiche del Dipartimento e lo rappresenta in tutti i suoi aspetti scientifico-
accademici.
2. È garante della legalità e dell’eticità della conduzione trasparente di tutte le attività del
Dipartimento e assume le decisioni rilevanti del Dipartimento in maniera collegiale.
3. È nominato dal Consiglio di Dipartimento, tra i professori del Dipartimento stesso.
4. Resta in carica per un triennio accademico, può essere riconfermato una sola volta e può
essere rieletto dopo tre anni.

Art.17
(Il Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è l’organo di programmazione, di gestione e di controllo delle
attività didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni conferite
dallo Statuto in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Consiglio dell’Università e dal
Senato Accademico.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede e rappresenta;
b) il Coordinatore del Dipartimento;
e, laddove presenti:
c) i Direttori dei Centri di ricerca e didattica;
d) i Direttori dei Corsi;
e) i Professori assunti a tempo indeterminato o con contratto pluriennale;
f) i Professori aggiunti;
g) i Ricercatori;
h) un rappresentante degli studenti dei corsi di laurea.
3. Possono essere invitati a specifiche riunioni del Consiglio di Dipartimento:
a) specialisti con competenze specifiche;
b) docenti e/o responsabili di progetti, ricerche e corsi.

Art.18
(I Centri di ricerca e didattica)

1. I Centri di ricerca e didattica sono parte integrante del Dipartimento cui afferiscono.
2. La costituzione di un Centro di Ricerca e Didattica deve essere debitamente motivata dal
Consiglio di Dipartimento, attraverso un progetto pluriennale che individui gli obiettivi, i costi e le
modalità di misurazione dei risultati raggiunti. Tale progetto dovrà essere reso pubblico a seguito
della sua approvazione.
3. Il Direttore del Centro di ricerca e didattica viene nominato dal Consiglio di Dipartimento.
4. I Centri di ricerca e didattica possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto
dal Direttore del Centro.
5. Il Centro di ricerca e didattica ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati
dal Consiglio di Dipartimento in ambito di programmazione economica annuale.

Art.19
(Qualifiche del personale accademico e relativa modalità di acquisizione)

1. L’Università riconosce, in ordine crescente, le seguenti qualifiche accademiche:
a) Ricercatore;
b) Professore associato;
c) Professore ordinario.
2. Queste qualifiche identificano differenti livelli di conoscenze, produzione scientifica ed
esperienza didattica acquisita.
3. L’Università bandisce concorsi pubblici per l’acquisizione della qualifica di Ricercatore,
Professore Associato e Professore Ordinario. Tali concorsi devono ispirarsi a criteri di imparzialità
e di valorizzazione della qualificazione scientifica e didattica al fine di consentire la massima
mobilità e permeabilità con i corpi accademici di altri Stati.

Art.20
(Corpo accademico)

1. Il corpo accademico dell’Università è composto da Professori che abbiano titolo per svolgere
insegnamento universitario e Ricercatori. Essi si contraddistinguono per la diversa tipologia di
rapporto contrattuale che intrattengono con l’Università stessa:
a) Ricercatori, a contratto triennale rinnovabile solo per un ulteriore biennio;
b) Professori, associati o ordinari, aggiunti, con contratto della durata di un anno accademico;
c) Professori, associati o ordinari, a contratto pluriennale rinnovabile o a tempo indeterminato.
2. Al fine di assicurare attività di didattica e ricerca, l’Università, esperiti gli eventuali
adempimenti dell’Università di provenienza, può stipulare contratti di collaborazione occasionale
con:
 Ricercatori di altre Università;
 Professori universitari;
 Professori visitatori;
 studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica.
3. L’Università può altresì stipulare, tramite pubblico bando di selezione, contratti
professionali per fornire supporto alle attività didattiche o ai servizi di sistema (orientamento,
internazionalizzazione, inclusione, ecc.) con:
 Assistenti di esercitazione;
 Tutor.
4. Assistenti di esercitazione e Tutor devono essere in possesso di laurea magistrale. I requisiti
per la stipula del contratto sono previsti nel Regolamento Didattico.
5. I titolari di contratti di cui al comma 2 e comma 3 non entrano a fare parte del Corpo
Accademico dell’Università.
6. I dipendenti del Settore Pubblico e Pubblico Allargato, in organico o a tempo indeterminato,
incaricati di svolgere attività scientifiche presso l’Università sono distaccati dal loro posto di lavoro
per tutta la durata dell’incarico.


Art.21
(Reclutamento dei Professori e dei Ricercatori)

1. Il numero di Ricercatori e di Professori a contratto pluriennale rinnovabile o a tempo
indeterminato viene individuato sulla base del documento di programmazione strategica triennale.
2. I Professori di cui al comma 1 sono reclutati tramite concorso pubblico per titoli fra docenti
che abbiano già conseguito titolo per svolgere insegnamento universitario, anche al fine di
consentire il consolidamento e il rientro di professionalità sammarinesi.
3. Il reclutamento dei ricercatori avviene attraverso concorso pubblico.


Art.22
(Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo)

1. Per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento della ricerca e dell’attività
didattica, il Rettore, in collaborazione con gli altri organi dell’Università, predispone un documento
di programmazione strategica triennale di Ateneo, approvato dal Consiglio dell’Università e dal
Senato accademico.
2. Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, che viene annualmente
aggiornato, è sottoposto, per tramite della Segreteria di Stato con delega all’Università,
all’approvazione del Consiglio Grande e Generale.
3. Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo contiene una previsione:
a) delle attività da svilupparsi nel triennio successivo;
b) delle entrate e delle spese corrispondenti, che faranno da riferimento per la elaborazione del
bilancio di previsione;
c) del fabbisogno di personale docente;
d) del fabbisogno di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.





Art.23
(Adozione di un sistema interno di assicurazione della qualità)

1. L’Università adotta un sistema interno di assicurazione della qualità, riconoscendone il
ruolo vitale nel garantire elevati standard di qualità e nel facilitare la confrontabilità dei propri
titoli rispetto a quelli emessi da Università e da Istituzioni di alta formazione di altri Paesi.
2. Il sistema interno di assicurazione della qualità esegue un monitoraggio sistematico ed una
valutazione complessiva delle attività scientifiche e amministrative al fine di assicurare il
raggiungimento del livello di qualità desiderato.
3. Tutti i dati, i documenti e le informazioni relativi al sistema interno di assicurazione della
qualità sono pubblicamente accessibili.


Art.24
(Il sistema esterno di assicurazione della qualità)

1. La Segreteria di Stato con delega all’Università è autorizzata a stipulare accordi con enti o
agenzie riconosciuti da competenti autorità pubbliche internazionali al fine di realizzare un sistema
esterno di assicurazione della qualità.
2. Il sistema esterno di assicurazione della qualità effettua la valutazione periodica
dell’efficacia dei processi di assicurazione di qualità interni e li pone a confronto con le migliori
pratiche in uso presso Università ed Istituzioni di alta formazione di altri Paesi.
3. Tutti i dati, i documenti e le informazioni relativi al sistema esterno di assicurazione della
qualità sono pubblicamente accessibili.


Art.25
(Copertura costi del sistema esterno di assicurazione della qualità)

1. I costi del sistema esterno di assicurazione, di cui all’articolo che precede, sono a carico del
bilancio dell’Università.


TITOLO IV
ORGANI CONSULTIVI E DI CONTROLLO


Art.26
(Organi consultivi e di controllo)

1. Sono organi consultivi e di controllo:
a) il Patto territoriale dell’Università;
b) il Collegio dei Sindaci Revisori;
c) altri organi consultivi di cui all’articolo 29.


Art.27
(Patto territoriale)

1. Il Patto territoriale costituisce il punto d’incontro tra l’Università e il territorio.
2. Fanno parte del Patto territoriale rappresentanti dell’Università e rappresentanti delle
istituzioni, del mondo culturale, economico, professionale, sindacale ed associazionistico.
Composizione, organizzazione e funzionamento del Patto territoriale sono definiti dallo Statuto
dell’Università.
3. Il Presidente del Patto territoriale è il Rettore dell’Università.
4. Il Patto territoriale dell’Università svolge le seguenti funzioni:
a) propositiva: avanzando proposte di indirizzo e di sviluppo per l’Ateneo;
b) consultiva: fornendo pareri riguardo ai piani strategici e di sviluppo dell’Ateneo;
c) di comunicazione: fornendo informazioni ai portatori di interesse, tramite i rappresentanti di cui
essa si compone, riguardo ai programmi che l’Università intende realizzare;
d) di fund-raising limitato a specifici progetti a tempo determinato.


Art.28
(Collegio dei sindaci revisori)

1. Il Collegio dei sindaci revisori è l’organo cui spetta il controllo sulla regolarità
amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale. Esso esercita la funzione di garantire lo Stato
negli atti comportanti spesa e la loro rispondenza alle finalità dell’Università.
2. Il Collegio dei sindaci revisori è composto di tre membri designati dal Consiglio Grande e
Generale, con nomina a maggioranza qualificata di 2/3 per la prima votazione e a maggioranza
semplice per le votazioni successive. I Sindaci Revisori sono selezionati fra gli iscritti all’Albo dei
Revisori Contabili; il Collegio designa fra i suoi membri il proprio Presidente.
3. Il Collegio dei sindaci revisori dura in carica per tre anni e i suoi membri possono essere
riconfermati una sola volta.


Art.29
(Altri organi consultivi)

1. Allo scopo di promuovere il coinvolgimento, l’impegno e la partecipazione attiva di tutti i
soggetti all’interno dell’Ateneo sono istituite:
a) la Consulta del personale tecnico-amministrativo;
b) la Consulta degli studenti.
2. Le Consulte si riuniscono almeno una volta all’anno.
3. Ulteriori organi consultivi possono essere istituiti tramite modifica dello Statuto.


TITOLO V
ORGANI AMMINISTRATIVI


Art.30
(Organi di gestione amministrativa)

1. Sono organi di gestione amministrativa dell’Università:
a) il Direttore generale;
b) i Coordinatori di Dipartimento.





Art.31
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è organo di gestione tecnico-amministrativa, nei limiti delle
competenze demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di funzionamento.
2. Al Direttore generale competono le attribuzioni previste all’articolo 14 della Legge 5
dicembre 2011 n.188.
3. Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio dell’Università, ha la
responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse tecnologiche e
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.
4. Il Direttore generale viene reclutato con bando di concorso pubblico secondo quanto
previsto dalla legislazione vigente ed in particolare dalla Legge 31 luglio 2009 n.108, dura in carica
tre anni ed è riconfermabile nell’incarico per un ulteriore triennio o per un periodo inferiore.
5. Titolo di studio: Laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento in materia
tecnica, amministrativa o gestionale, con comprovata esperienza manageriale, nel settore pubblico
o privato, almeno quinquennale, successiva al conseguimento della laurea.
6. Prescrizioni speciali: conoscenza della lingua inglese equiparabile al livello C1 secondo il
“Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue” stabilito dal Consiglio
d’Europa e curricolo di comprovata esperienza e competenza manageriale e dirigenziale.
7. Al Direttore generale è attribuita una retribuzione di posizione ai sensi dell’articolo 19 della
Legge 31 luglio 2009 n.108, corrispondente al parametro 2 di cui al punto B, comma 3, dell’articolo
4 del Decreto Delegato 14 maggio 2012 n.53. La retribuzione di posizione può essere modificata da
apposito decreto delegato.


Art.32
(Coordinatori di Dipartimento)

1. Il Coordinatore di Dipartimento svolge, sulla base delle direttive degli organi del
dipartimento, il coordinamento delle attività amministrativo-contabili, assumendo la
responsabilità degli atti relativi, l’organizzazione e il coordinamento del personale e delle strutture
assegnati ed ogni altra funzione assegnata dallo Statuto dell’Università.
2. L’incarico di Coordinatore di Dipartimento è attribuito, tramite concorso pubblico, a
persona con laurea magistrale o equivalente, con una conoscenza della lingua inglese di livello B2
secondo il “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue” stabilito dal
Consiglio d’Europa.


Art.33
(Centri di servizio)

1. I Centri di Servizio sono centri di competenza specializzati la cui attività si esplica, in
maniera trasversale, in favore di tutta l’organizzazione; la costituzione dei Centri di Servizio è
finalizzata al conseguimento di una elevata specializzazione, all’accrescimento delle competenze
dell’intera organizzazione e ad un impiego più efficiente delle risorse.
2. I Centri di Servizio dipendono direttamente dal Direttore Generale.
3. La definizione dei Centri di Servizio e le loro competenze sono stabilite dallo Statuto.
4. Il Consiglio dell’Università, sentito il parere del Senato Accademico, può attribuire ad un
determinato Centro di Servizio, per un periodo non superiore ai sei mesi, competenze aggiuntive al
fine di soddisfare alcune esigenze temporanee. Nel caso tali attribuzioni siano necessarie per un
periodo di tempo superiore, esse devono essere riportate nello Statuto.


TITOLO VI
INCOMPATIBILITA’ E NORME TRANSITORIE


Art.34
(Incompatibilità)

1. Il Direttore Generale e il personale tecnico-amministrativo dell’Università non possono
ricoprire contemporaneamente anche incarichi di carattere direttivo all’interno delle strutture
accademiche.
2. I membri del Consiglio dell’Università e del Collegio dei Sindaci Revisori non possono
ricoprire incarichi di natura politica o sindacale.
3. Al personale scientifico possono essere attribuite in via temporanea, nell’ambito del loro
contratto, compiti di supporto e di consulenza alla struttura amministrativa dell’Università.


Art.35
(Revoca degli organi e Commissario Straordinario)

1. Il Segretario di Stato con delega all’Università ha facoltà di proporre al Consiglio Grande e
Generale la revoca delle funzioni degli organi di governo dell’Università e la nomina di un
Commissario Straordinario che assuma tali funzioni, nel caso in cui ne venga accertata la non
rispondenza alle finalità di cui alla presente legge.
2. La deliberazione del Consiglio Grande e Generale dispone modalità, facoltà e limiti ai poteri
del Commissario Straordinario e durata dell’incarico.


Art.36
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati la Legge 29 novembre 1995 n.132 “Modifiche ed integrazioni alla Legge
quadro sulla istruzione universitaria e le istituzioni di cultura superiore” e gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5
della Legge 24 settembre 2004 n.122 “Regolamento amministrativo contabile e funzionale
dell’Università degli Studi”.
2. E’ abrogato il Decreto 16 maggio 2005 n.73 “Strutturazione dell’Università degli Studi della
Repubblica di San Marino”.
3. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.


Art.37
(Norme transitorie e di coordinamento)

1. Fino all’insediamento del Direttore Generale tutte le sue funzioni sono assegnate a persona
espressamente delegata dal Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura nell’ambito del personale
attualmente in carico al Dipartimento Istruzione.
2. L’attuale conformazione della Dotazione Organica dell’Università rimane in vigore fino
all’adozione del decreto delegato relativo al fabbisogno previsto all’articolo 63 della Legge 5
dicembre 2011 n.188.
3. Il personale tecnico-amministrativo attualmente in servizio nell’Università sarà ricollocato
nelle strutture amministrative previste dalla presente legge secondo un piano di riorganizzazione
attuato dal Direttore Generale e redatto in accordo con gli altri organi di governo, sentite le
organizzazioni sindacali.
4. L’attuale regolamento amministrativo, di cui alla Legge 24 settembre 2004 n.122
“Regolamento amministrativo contabile e funzionale dell’Università degli Studi”, rimane in vigore,
mutatis mutandis, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, fino all’emanazione del regolamento per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità secondo le modalità di cui all’articolo 7 della presente
legge.
5. La Legge 28 aprile 2005 n.63 “Disciplina dei titoli di studio” rimane in vigore fino
all’emanazione del regolamento didattico secondo le modalità di cui all’articolo 7 della presente
legge.
6. Per avviare la definizione dei nuovi organi dell’Università, il Vicario del Rettore convoca e
presiede il primo Consiglio di Dipartimento per ognuno dei Dipartimenti definiti dallo Statuto. In
tale seduta devono essere nominati il Direttore del Dipartimento e i rappresentanti del
Dipartimento nel Senato Accademico.
7. Fino alla conclusione dell’anno accademico 2013/2014 fanno parte del Consiglio di
Dipartimento:
a) i Direttori e i Coordinatori dei Dipartimenti confluiti nel Dipartimento di nuova costituzione;
b) i Direttori dei corsi e dei Centri di ricerca confluiti nel Dipartimento di nuova costituzione;
c) i Professori che nell’anno accademico 2013/2014 svolgono attività scientifica continuativa nei
Dipartimenti confluiti nel Dipartimento di nuova costituzione.
8. Entro sei mesi dal loro insediamento, gli organi dell’Università devono trasmettere al
Congresso di Stato per l’adozione il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità,
ed il Regolamento didattico, previsti dallo Statuto dell’Università.


Art.38
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 25 aprile 2014/1713 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini




ALLEGATO A



STATUTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SAN MARINO


Art.1
(Principi generali)

1. L'Università è un'istituzione pubblica di alta cultura che produce e trasmette criticamente la
conoscenza mediante la ricerca e l'istruzione superiore. Essa concorre al progresso culturale, civile ed
economico della Repubblica.
2. L’Università garantisce a professori e ricercatori libertà e autonomia nella scelta degli indirizzi,
nell’organizzazione e nella conduzione degli studi. Realizza adeguate strutture e supporti tecnici e ne
rende possibile la piena utilizzazione.
3. L’Università favorisce l’insegnamento finalizzato a promuovere apprendimento critico,
confronto di idee e motivazione all’approfondimento e alla ricerca. Garantisce la libertà di
insegnamento di ogni docente riguardo ai contenuti, ai metodi e ai criteri di valutazione, nel rispetto
della coerenza con l’ordinamento e la programmazione degli studi.
4. L’Università riconosce la propria appartenenza alla comunità scientifica internazionale e ne fa
propri i principi e gli strumenti. Promuove la propria dimensione internazionale, favorendo
l'integrazione e la cooperazione tra le strutture universitarie e i gruppi di ricerca. In particolare
l'Università:
a) favorisce tutte le forme di cooperazione scientifica e didattica per la circolazione del sapere nella
comunità scientifica internazionale;
b) promuove la stipula di accordi, la creazione di consorzi con istituzioni straniere di alto profilo
culturale e la partecipazione a reti internazionali;
c) facilita l'accesso di studenti e ricercatori stranieri alle proprie strutture e la loro partecipazione ad
ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o formazione;
d) favorisce il rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri;
e) incentiva la mobilità internazionale di docenti, ricercatori e studenti;
f) persegue il carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche
attraverso l'impiego di lingue straniere della comunità scientifica internazionale di riferimento come
lingua di insegnamento nei propri corsi di studio;
g) cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l’accesso alle proprie
attività di ricerca e di formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.
h) promuove il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei
servizi e la circolazione dei risultati delle attività dell’Università nel rispetto delle leggi in materia di
proprietà intellettuale.
5. L'Università agisce nel rispetto della “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi
fondamentali dell’ordinamento sammarinese”.
6. L’Università adotta un Codice Etico finalizzato a determinare i valori fondamentali della
comunità universitaria, a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto
di interesse e di proprietà intellettuale. Sulle violazioni del Codice Etico delibera il Senato Accademico




su proposta del Rettore.
7. L'Università cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo
patrimonio bibliografico, documentario e archivistico; favorisce l’accesso alle risorse informative on
line, in particolare, attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo ed i servizi che assicurano il
trasferimento delle conoscenze.

Art. 2
(Diritto allo studio)

1. L’Università organizza i propri servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo lo
studio universitario.
2. L’Università favorisce l’accesso all’istruzione superiore da parte delle persone diversamente
abili e con disturbi specifici dell’apprendimento impegnandosi a realizzare ogni intervento atto a
rimuovere condizioni di svantaggio.
3. L’Università prevede forme di premialità e sostegno per i più capaci e meritevoli anche se privi
di mezzi.

Art. 3
(I regolamenti)

1. L’Università adotta i seguenti regolamenti:
a) Regolamento Generale di Ateneo che detta le norme di organizzazione, disciplina le modalità di
costituzione e il funzionamento degli organi di Ateneo;
b) Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che disciplina la gestione delle
procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;
c) Regolamento didattico che disciplina l’organizzazione della didattica, l’offerta formativa, il rilascio
dei titoli di studio, il carico didattico dei professori ed i rapporti contrattuali con i ricercatori ed i
docenti;
d) Regolamento delle prestazioni conto terzi;
e) Regolamento per la gestione del personale Tecnico Amministrativo;
f) Regolamento per la gestione delle risorse materiali e tecnologiche;
g) Regolamento per il reclutamento di professori e ricercatori;
h) Regolamento degli studenti;
i) Regolamento in materia di proprietà intellettuale;
l) Regolamento in materia di disciplina relativa agli studenti e ai docenti;
m) altri regolamenti necessari all’organizzazione ed al funzionamento dell’Ateneo.

Art. 4
(Funzioni del Rettore)

1. Il Rettore:
a) è il legale rappresentante dell’Università;
b) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio dell’Università e il Patto Territoriale,
coordinandone le attività e dando esecuzione delle rispettive deliberazioni;
c) redige, annualmente, con la collaborazione degli altri organi dell’Università, il documento di




programmazione strategica triennale di Ateneo di cui all’articolo 22 della Legge quadro sulla istruzione
universitaria;
d) adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del
Consiglio dell’Università, sottoponendoli per la ratifica agli organi competenti nella prima seduta
successiva, purché tali provvedimenti non vadano a modificare gli atti normativi di cui all’articolo 7
della Legge quadro sulla istruzione universitaria;
e) impartisce direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme
dell’ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei regolamenti;
f) garantisce l’autonomia didattica e di ricerca dei docenti e il diritto degli studenti alla formazione;
g) esercita l’autorità disciplinare nei confronti degli studenti e del corpo docente secondo il
Regolamento di cui all’articolo 3, punto l).
2. Il Rettore delega, per l’intero mandato o pro-tempore ad uno o più Pro-rettori, scelti tra i
professori dell’Università, alcune funzioni rientranti nelle sue competenze, determinandone in modo
preciso i poteri.

Art. 5
(Funzioni del Consiglio dell’Università)

1. Compete al Consiglio dell’Università:
a) determinare l’indirizzo generale di sviluppo dell'Università e le relative direttive, sentito il parere del
Senato Accademico;
b) promuovere il livello scientifico delle attività didattiche e di ricerca e la loro rispondenza ai fini
istituzionali dello Stato e delle leggi che ne determinano le prerogative;
c) approvare il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo predisposto dal Rettore;
d) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Università;
e) deliberare su temi di interesse dell’Università che il presente Statuto non demanda ad altri organi;
f) deliberare l’attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio, strutture accademiche e sedi
dell’Università, sentito il parere vincolante del Senato Accademico;
g) approvare, sentito il parere del Senato Accademico, il Regolamento per l'Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità nonché gli altri regolamenti che il presente Statuto non demanda ad organi
diversi e trasmetterli al Congresso di Stato per l’adozione;
h) ricevere il Regolamento Didattico e gli altri regolamenti di competenza del Senato Accademico e
trasmetterli al Congresso di Stato per l’adozione;
i) stabilire, sentito il parere del Senato Accademico, le risorse finanziarie destinabili alle attività
scientifiche;
j) approvare, sentito il parere del Senato Accademico, le proposte in merito alla dotazione organica, ai
profili professionali e alla ripartizione del personale medesimo tra le strutture di servizio elaborate dal
Direttore Generale;
k) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive o passive;
l) deliberare l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
m) deliberare l'ammontare delle tasse di iscrizione, i contributi e gli eventuali esoneri;
n) determinare, sentito il parere del Senato Accademico, per ogni corso di studio il numero minimo e
massimo delle immatricolazioni.






Art. 6
(Funzioni del Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico è l’organo di governo scientifico dell’Università e di coordinamento delle
attività didattiche e di ricerca.
2. Il Senato Accademico:
a) approva il Regolamento Didattico, previo parere del Consiglio dell’Università e delle strutture
accademiche;
b) approva i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, sentite le strutture accademiche e
acquisito il parere favorevole del Consiglio dell’Università;
c) approva il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo predisposto dal Rettore;
d) approva il calendario accademico;
e) delibera sulle violazioni del Codice Etico;
f) propone il nominativo del Rettore e lo trasmette al Consiglio Grande e Generale per la relativa
nomina.
3. Il Senato Accademico formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di
ricerca e di servizi agli studenti ed in particolare in merito a:
a) l’adozione e la modifica dello Statuto dell’Università, del Codice Etico, e dei regolamenti di
competenza del Consiglio dell’Università;
b) il piano dell’offerta formativa e in materia di attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio,
strutture accademiche e sedi dell’Università;
c) il fabbisogno di professori e ricercatori e l’attribuzione delle relative risorse alle strutture
accademiche;
d) le modalità di valutazione delle attività di ricerca e didattica;
e) le contribuzioni a carico degli studenti;
f) gli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;
g) il riconoscimento dei titoli di studio e delle carriere accademiche di professori e ricercatori.
4. Il Senato Accademico, inoltre:
a) esegue l'analisi periodica di sostenibilità economico-finanziaria delle attività scientifiche;
b) effettua, avvalendosi di un comitato scientifico, la valutazione della produzione scientifica edita
dall'Università, dando mandato alla Biblioteca dell'Università per la successiva pubblicazione e
conservazione;
c) indica il Professore Decano dell’Università.
5. Il Senato Accademico è convocato in via ordinaria dal Rettore e in via straordinaria su richiesta
di almeno un terzo dei componenti.
6. Il Senato Accademico è validamente riunito in presenza della maggioranza dei suoi componenti
e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 7
(I Dipartimenti)

1. I dipartimenti dell’Università sono i seguenti:
a) Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto. Il DESD promuove e coordina l’attività di didattica e
di ricerca nell’ambito delle scienze, delle tecnologie, del diritto, della finanza e dei modelli di
governance. Confluiscono in questo Dipartimento le attività dei precedenti Dipartimento di Economia




e Tecnologia, Dipartimento di Studi Biomedici e Dipartimento di Studi Giuridici. In particolare,
afferisce al DESD il Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza.
b) Dipartimento di Scienze Umane: il DSU promuove e coordina l’attività di didattica e di ricerca nel
campo della formazione e della comunicazione. Confluiscono nel DSU le attività dei precedenti
Dipartimento della Formazione e Dipartimento della Comunicazione. In particolare al DSU
afferiscono:
i) Centro per lo Studio e la Ricerca Applicata sulla Dislessia;
ii) Centro Studi sulla Memoria.
c) Dipartimento di storia, cultura e storia sammarinesi: il DSS promuove e coordina l’attività didattica
e di ricerca nella storia, e nella cultura e storia della tradizione sammarinese. In particolare al DSS
afferiscono:
i) Scuola Superiore di Studi Storici (SSSS);
ii) Centro Sammarinese di Studi Storici;
iii) Centro Studi permanente sull’Emigrazione;
iv) Istituto Giuridico Sammarinese.

Art. 8
(Funzioni del Direttore di Dipartimento)

1. II Direttore rappresenta il Dipartimento nei suoi aspetti scientifico/accademici.
2. Il Direttore:
a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento;
b) cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio medesimo vigilando sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti;
c) nomina le commissioni di esame secondo le indicazioni del Senato Accademico;
d) redige il piano annuale delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento, predisponendone i
relativi strumenti organizzativi e lo sottopone al Senato Accademico;
e) tiene i rapporti con gli organismi che afferiscono al Dipartimento medesimo, nonché con le
istituzioni partner;
f) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale scientifico per
la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento della ricerca e dell'attività didattica;
g) predispone annualmente una relazione dettagliata sui risultati della ricerca e dell'attività didattica
svolta nel Dipartimento;
h) propone convenzioni di ricerca, co-tutela e partenariato con istituzioni di pari livello; stipula le
convenzioni di tirocinio con Enti, Scuole e Università;
i) può delegare proprie funzioni ad altri professori membri del Consiglio di Dipartimento;
j) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Dipartimento salvo
ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
k) è garante della legalità e dell’eticità della conduzione trasparente di tutte le attività del Dipartimento
e assume le decisioni rilevanti del Dipartimento in maniera collegiale.

Art. 9
(Funzioni del Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento:




a) provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, secondo le
indicazioni del Senato Accademico e delle decisioni del Consiglio dell'Università;
b) propone al Senato Accademico l’istituzione di nuove strutture didattiche e centri di ricerca;
c) approva il programma delle attività didattiche e di ricerca predisposto dal Direttore di
Dipartimento;
d) dispone i criteri generali per l’utilizzazione del personale, dei fondi, delle attrezzature e degli spazi;
e) delibera in merito ai corsi da attivare, alla loro durata, al livello accademico e al relativo titolo finale;
f) collabora con gli organismi dello Stato per la individuazione, elaborazione e attuazione di progetti di
ricerca e di attività didattica finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della Repubblica,
nonché alla formazione dei nuovi profili professionali e alle attività di educazione permanente.

Art. 10
(Il sistema di assicurazione della qualità interno)

1. L’Università adotta un sistema di assicurazione della qualità dell’offerta formativa, delle attività
di ricerca, delle attività didattiche e dei processi amministrativi. Il sistema di assicurazione di qualità
include:
a) una definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività e dei
processi amministrativi;
b) una definizione formale delle strategie, delle politiche e delle procedure adottate per la realizzazione
del proprio sistema di qualità e finalizzate al miglioramento continuo della qualità;
c) un processo continuo di valutazione interna delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative;
d) un’analisi periodica comparativa dei costi rispetto a Università e a istituzioni di alta formazione di
altri Paesi;
e) la partecipazione, la cooperazione ed il networking internazionali sul tema specifico
dell’assicurazione della qualità.

Art. 11
(Patto Territoriale)

1. Il Patto Territoriale svolge funzione consultiva e propositiva, avanzando proposte di indirizzo e
di sviluppo dell’Ateneo e funzione di comunicazione al territorio degli obiettivi e delle strategie che
l’Università intende perseguire.
2. Esso si riunisce almeno ogni sei mesi su iniziativa del Rettore e, in quella sede, è chiamato a
portare, in forma scritta, proposte di indirizzo e sviluppo di cui al comma 1.
3. Il Patto Territoriale dell'Università è composto da:
a) il Rettore che la presiede;
b) un rappresentante dei professori individuato dal Senato Accademico;
c) il Direttore Generale dell’Università;
d) un rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo;
e) due rappresentanti degli studenti;
f) un rappresentante della Consulta delle associazioni culturali;
g) i Capitani di Castello, o loro delegati di Giunta, in rappresentanza dei cittadini;
h) un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale giuridicamente riconosciuta;
i) due rappresentanti degli insegnanti delle scuole sammarinesi;




j) un rappresentante dei dirigenti scolastici;
k) il Presidente del CONS o suo delegato in rappresentanza delle associazioni sportive;
l) un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria economica riconosciute;
m) un rappresentante per ognuno degli ordini professionali.
4. Ai fini della validità delle sedute non è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti
in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del
Rettore.
5. I membri del Patto Territoriale durano in carica per due anni e possono essere riconfermati.
6. Le sedute sono pubbliche.

Art. 12
(Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo è composta dalla totalità del personale
tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato.
2. La Consulta del personale tecnico amministrativo esprime parere agli organi competenti, per
quanto riguarda l’organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi, su:
a) il bilancio di previsione annuale;
b) documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
c) il fabbisogno di cui alla lettera d), comma 1, articolo 14 del presente Statuto;
3. La Consulta del personale tecnico amministrativo formula proposte:
a) in merito all’organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi;
b) in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico
amministrativo;
c) di modifica dello Statuto, dei Regolamenti di funzionamento e del Codice Etico ed esprime parere
sui progetti di revisione degli stessi.
4. La Consulta del personale tecnico amministrativo elegge i propri rappresentanti in seno agli
Organi dell’Ateneo, che restano in carica per due anni accademici; i componenti sono nominati con
decreto del Rettore.
5. Il funzionamento della Consulta del personale tecnico amministrativo è stabilito in una
apposito regolamento, emanato dal Consiglio dell’Università, su proposta della Consulta del personale
tecnico amministrativo.

Art. 13
(Consulta degli studenti)

1. La Consulta degli studenti è organo di coordinamento delle rappresentanze studentesche
dell’Ateneo.
2. La Consulta degli studenti è composta dai propri rappresentanti in seno agli Organi
dell’Ateneo, vale a dire da:
a) il rappresentante degli studenti nel Senato Accademico;
b) il rappresentante degli studenti nel Consiglio dell’Università;
c) i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento;
d) i rappresentanti degli studenti del Patto Territoriale.
3. La Consulta degli studenti esprime parere agli organi competenti, nelle parti riguardanti la




didattica e i servizi agli studenti, in merito a:
a) bilancio di previsione annuale;
b) documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
c) regolamenti di funzionamento;
d) norme generali sulle contribuzioni a carico degli studenti e sul diritto allo studio.
4. La Consulta degli studenti invia agli organi di governo dell’Ateneo proposte e interrogazioni in
merito a tutto ciò che riguarda la didattica e i servizi agli studenti. Gli organi dell’Ateneo sono tenuti a
rispondere alle proposte e alle interrogazioni.
5. Il funzionamento della Consulta degli studenti e l’elezione dei suoi componenti sono stabiliti in
un apposito regolamento, emanato dal Consiglio dell’Università, su proposta della Consulta degli
studenti.
6. I componenti della Consulta degli studenti restano in carica per due anni accademici e sono
nominati con decreto del Rettore.
7. L’Università garantisce alla Consulta degli studenti risorse e strutture per l’espletamento dei
propri compiti.

Art. 14
(Funzioni del Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale esercita le seguenti funzioni:
a) supporta il Rettore nella definizione dei documenti di programmazione strategica;
b) supporta gli organi dell’Ateneo nella definizione dei documenti di bilancio di previsione annuale e
pluriennale e del conto consuntivo;
c) supporta gli organi dell’Ateneo nella redazione della relazione concernente i risultati delle attività di
ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
d) coadiuva gli organi nella rilevazione periodica del fabbisogno quali-quantitativo di personale
tecnico-amministrativo di cui all’articolo 23 della Legge 31 Luglio 2009 n.105, elaborando proposte in
merito ai profili di ruolo e alla ripartizione del personale medesimo tra le strutture di servizio;
e) cura l’attuazione dei documenti di programmazione e delle direttive generali definite dal Consiglio
dell’Università;
f) adotta gli atti in materia di organizzazione delle strutture di servizio e di gestione del personale
tecnico amministrativo;
g) per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, conferisce gli incarichi e i correlati
obiettivi, attribuendo le risorse professionali, strumentali e finanziarie connesse alla loro realizzazione;
h) dirige, coordina, controlla l’attività dei coordinatori di dipartimento e dei responsabili dei centri di
servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
i) vigila sul rispetto dei requisiti di imparzialità, trasparenza, accesso e pubblicazione di dati,
documenti e informazioni, e di semplificazione delle procedure;
j) esercita, nei confronti del personale tecnico-amministrativo, l’azione disciplinare attribuitagli dalla
legge e concorre alla definizione di misure e azioni idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione;
k) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
fatta eccezione per quelli di competenza che la legge, lo Statuto o i regolamenti di Ateneo riservino
espressamente ad altri organi dell'Università;
l) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;




m) sottoscrive convenzioni, contratti e accordi per l’acquisizione di beni, forniture e servizi, ferma
restando l’autorizzazione del Consiglio dell’Università nei casi previsti dallo Statuto e da regolamento;
n) sottoscrive convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, che non rientrano nella
competenza del Rettore e di altri organi dell’Ateneo;
o) formula al Consiglio dell’Università proposte in materia di liti attive e passive di cui è parte
l'Università;
p) esercita ogni altra competenza attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
q) assiste senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio dell’Università con
funzioni di segretario verbalizzante;
r) predispone i programmi di formazione del personale tecnico-amministrativo.

Art. 15
(Funzioni del Coordinatore di Dipartimento)

1. Il Coordinatore è il responsabile della struttura amministrativa del Dipartimento.
2. Il Coordinatore del Dipartimento esercita il proprio ruolo amministrativo in autonomia sulla
base delle direttive generali emanate dal Direttore Generale e dal Direttore di Dipartimento.
3. Al Coordinatore compete:
a) la gestione amministrativo-contabile del Dipartimento;
b) l’organizzazione dei servizi erogati dal Dipartimento;
c) la gestione del personale non accademico assegnato al Dipartimento;
d) la gestione delle sedi del Dipartimento.

Art. 16
(I Centri di Servizio)

1. I Centri di Servizio sono strutture che erogano servizi tecnico-amministrativi accentrando le
competenze specialistiche dei vari settori.
2. Essi svolgono altresì attività di studio e di analisi del contesto, anche internazionale, al fine di
implementare le migliori pratiche nell’erogazione dei servizi.

Art. 17
(Segreteria Studenti, Ufficio Relazioni Estere, Orientamento)

1. Questo Ufficio gestisce i rapporti dell’Università con gli studenti, in particolare:
a) cura e segue l’immatricolazione e la carriera degli studenti nei Corsi di laurea, Corsi di alta
formazione, Master, Summer/Winter school (esclusi i dottorati);
b) rilascia le pergamene relative a tutti i titoli conseguiti dagli studenti (inclusi i dottorati);
c) attua iniziative di orientamento rivolte agli studenti in entrata ed in uscita fino all’entrata nel mondo
del lavoro;
d) realizza attività di accompagnamento formativo dei laureati attraverso tirocini formativi e di
orientamento, borse lavoro e stage;
e) realizza attività di job placement per favorire la conoscenza e l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro;
f) gestisce la comunicazione, la consulenza e il supporto alle strutture di Ateneo per la partecipazione a




programmi internazionali di istruzione e formazione a livello europeo e extraeuropeo e di
cooperazione allo sviluppo;
g) assicura il monitoraggio delle opportunità di finanziamento;
h) gestisce le attività relative alla mobilità per studio, tirocinio, formazione sul lavoro e attività di
docenza, in entrata e in uscita, di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo;
i) garantisce lo sviluppo di servizi rivolti agli studenti stranieri iscritti all’Ateneo e supporta gli studenti
in partenza permettendo loro di usufruire delle migliori opportunità offerte dalle Università partner
presenti all’estero;
j) sottopone a verifica la compatibilità dei titoli di studio e dei piani di studio rispetto alle normative
internazionali;
k) approfondisce i temi legati all’internazionalizzazione attraverso il confronto con i partner
internazionali e la partecipazione a progetti di ricerca;
l) attua iniziative e programmi per la piena inclusione e il successo formativo degli studenti disabili o
con disturbi specifici dell’apprendimento.

Art. 18
(Ufficio servizi per l’informazione, la comunicazione digitale e la pianificazione e il controllo)

1. Questo ufficio si incarica di gestire le attività connesse con l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
2. Esso cura lo sviluppo e la gestione dell’infrastruttura tecnologica universitaria e dei relativi
servizi, in base alle priorità ed alle strategie determinate dal Consiglio dell’Università.
3. Esso fornisce il supporto per la realizzazione della funzione della comunicazione interna ed
esterna mediante l’uso delle tecnologie.
4. Questo ufficio, in accordo con le strategie e gli obiettivi definiti dal Consiglio dell’Università, si
incarica di esercitare la funzione di pianificazione delle attività e le funzioni di controllo e di
valutazione dei risultati.
5. Esso definisce ed implementa, al fine di ottenere il miglioramento continuo dei processi interni,
un sistema di assicurazione di qualità che viene sottoposto a revisione paritetica da parte di enti o
agenzie riconosciuti da competenti autorità pubbliche internazionali.

Art. 19
(Biblioteca e archivio)

1. La Biblioteca e archivio fornisce servizi volti a soddisfare le esigenze della didattica e della
ricerca di ogni struttura didattica.
2. Questa struttura:
a) assicura lo sviluppo delle collezioni documentarie;
b) raccoglie e seleziona la produzione scientifica internazionale;
c) custodisce fondi speciali di valore storico;
d) su mandato del Senato Accademico, cura la pubblicazione e la conservazione della produzione
scientifica edita dall'Università;
e) cura ed ha responsabilità di gestione dell’archivio documentale dell’Università.






Art. 20
(Segreteria Generale e Contabilità)

1. La Segreteria Generale svolge le funzioni di segreteria per gli organi di governo e gli organi
amministrativi dell’Università. In particolare:
a) cura la rappresentanza e le relazioni esterne;
b) è responsabile della comunicazione istituzionale e della promozione delle attività universitarie;
c) attua i programmi di formazione del personale e lo sviluppo del capitale umano;
d) cura le registrazioni contabili relative al personale;
e) cura le attività tecniche relative alla gestione amministrativa, contabile, economica, finanziaria e
patrimoniale dell’Università;
f) predispone la raccolta e la elaborazione dei dati necessari alla formazione del bilancio preventivo e
ne cura la stesura sulla base delle direttive del Direttore Generale;
g) esegue tutte le operazioni amministrative di verifica, compilazione, registrazione, archiviazione
connesse con l’attività di contabilizzazione delle entrate e delle spese.

Art. 21
(Ufficio servizi per l’assistenza legale e la protezione della proprietà intellettuale)

1. L’Ufficio servizi per l’assistenza legale e la protezione della proprietà intellettuale cura gli
aspetti legali relativi ai contratti e alle gare di appalto.
2. Cura la predisposizione dei provvedimenti amministrativi e dei contratti.
3. Esso si occupa delle procedure da attivare per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 22
(Sigillo)

1. Il sigillo dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino rappresenta le tre torri,
sormontate da pennacchio, poste sulle tre pendici stilizzate del Monte Titano. La scritta “UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO” in carattere maiuscolo è collocata tra una
doppia linea circolare esterna e una linea singola interna.
2. Il colore ufficiale del sigillo dell'Università è Pantone 546c.





ALLEGATO B

CODICE ETICO

Titolo I
Diritti e doveri fondamentali


Articolo 1
Libertà di studio, di ricerca scientifica e di insegnamento

1. L’Università garantisce un’organizzazione conforme agli ideali di libertà e di autonomia
individuale.
2. Nell’esercizio della libertà accademica, i componenti dell’Università sono tenuti a mantenere
una condotta responsabile e conforme alle regole, anche tramite l’adozione di sistemi di
autoregolamentazione.
3. I componenti della comunità universitaria sono, altresì, tenuti a mantenere una condotta
collaborativa e rispettosa delle prescrizioni dirette ad assicurare la trasparenza, l’imparzialità,l’equità e
l’efficienza delle attività istituzionali dell’Ateneo.

Articolo 2
Trasparenza

1. L’Università, nel perseguire l’obiettivo di un’ampia coesione e partecipazione collettiva alla vita
istituzionale, si adopera per garantire agli studenti e, in generale, alle diverse categorie degli
stakeholder, la massima trasparenza e conoscibilità dell'azione politica, gestionale e amministrativa,
nonché la chiarezza e la comprensibilità degli atti, in conformità ai principi di semplificazione e di
rendicontazione sociale.
2. A tal fine, valorizza il portale istituzionale quale principale punto di accesso integrato alle
informazioni e ai servizi riguardanti la vita universitaria, nonché quale strumento di promozione
concreta di un’effettiva trasparenza degli atti e delle attività istituzionali.

Titolo II
Regole di condotta


Articolo 3
Doveri fondamentali

1. L’Università ritiene essenziali, ai fini del conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il
rispetto dei valori di onestà intellettuale, rispetto reciproco e probità.
2. Altresì, tutti gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a uniformarsi, nel loro
agire, alle norme vigenti e a criteri di lealtà e imparzialità nei confronti dell’istituzione universitaria,
nel suo complesso, e di ogni suo singolo componente.





Articolo 4
Divieto di discriminazioni

1. L’Università respinge e persegue ogni forma di discriminazione per motivi di religione,
opinioni politiche, genere e orientamento sessuale, aspetto fisico e colore della pelle, origini etniche,
lingua, cittadinanza, disabilità, condizioni personali, sociali e di salute, gravidanza, scelte familiari, età,
nonché ruolo ricoperto in ambito universitario.
2. Allo scopo di assicurare piena parità, nelle diverse manifestazioni della vita universitaria,
l’Università adotta misure dirette a prevenire e rimuovere situazioni di svantaggio, riconducibili a uno
qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma.
3. È compito dell’Università e dei suoi componenti incoraggiare le iniziative volte a tutelare e
salvaguardare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.

Articolo 5
Abuso di posizione

1. A nessun appartenente alla comunità accademica è consentito abusare dell’autorevolezza o
della superiorità derivanti dalla propria posizione, allo scopo di trarre vantaggi personali o di imporre
ad altri l’esecuzione di prestazioni o di servizi che non siano dovuti o funzionali allo svolgimento delle
attività istituzionali.

Articolo 6
Molestie di natura sessuale

1. Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale, o
qualsiasi altro tipo di discriminazione, basata sul sesso, che offenda la dignità degli uomini e delle
donne nell’ambiente di studio e di lavoro, inclusi gli atteggiamenti fisici, ovvero le espressioni verbali.
L’Università deplora le molestie di natura sessuale e assicura alle vittime una sollecita protezione,
libera dal pregiudizio.
2. Costituisce obbligo morale denunciare i comportamenti di molestia di cui si sia a conoscenza,
mentre, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, è ravvisabile responsabilità nell’assistervi
passivamente.
3. È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti
comportamenti.
4. L’esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento
aggravante.
5. Assumono particolare gravità le molestie sessuali da parte di docenti, nei confronti di studenti.

Articolo 7
Familismo, nepotismo e favoritismo

1. Ricorre familismo o nepotismo quando un componente alla comunità universitaria, nel suo
ruolo, anche temporaneo, abusi della propria posizione, o indirizzi illecitamente la propria attività, per
concedere benefici, favorire incarichi o posizioni, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di
selezione riguardanti, in specie, ancorché non esclusivamente, l’avvio e lo sviluppo della carriera




universitaria di figli, familiari, affini o conviventi.
2. Altresì, si considera nepotismo ogni pratica di favoritismo, posta in essere da un docente a
vantaggio di un collaboratore, che si traduca in condotte arbitrarie e contrarie al buon nome
dell’Ateneo, ai valori d’imparzialità e all’interesse di altri candidati più meritevoli.
3. Fatta salva la normativa vigente, l’Università condanna e persegue ogni forma di familismo,
nepotismo e favoritismo, pertanto, prescrive ai professori, ai ricercatori e a ogni altro componente
della comunità universitaria di astenersi da qualsivoglia condotta di tal genere.

Articolo 8
Doni e benefici

1. Tutti i componenti della comunità universitaria devono astenersi dal sollecitare, incoraggiare o
accettare doni o benefici di qualsivoglia natura, suscettibili di pregiudicare, direttamente o
indirettamente, l’indipendenza e l’autonomia nell’adempimento dei compiti istituzionali.
2. Possono essere accettate offerte spontanee di doni o di omaggi di modesto o nullo valore
economico, e sempre che il fatto non incida, nemmeno indirettamente, sul corretto adempimento delle
attività istituzionali.

Articolo 9
Decoro dei luoghi di lavoro e di studio

1. Ogni appartenente alla comunità universitaria è tenuto al rispetto e al decoro dei luoghi di
lavoro e di studio; se investito di responsabilità istituzionale, ha l’obbligo di rilevarne e segnalarne
l’inosservanza.

Titolo III
Tutela dell’Università


Articolo 10
Utilizzo delle risorse dell’Università

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria utilizzano le risorse economiche istituzionali, nel
rispetto formale e sostanziale delle norme e dei regolamenti vigenti, e in modo da poter rendicontare
l’uso efficiente ed efficace delle stesse e produrre idonea documentazione, ove richiesta.
2. A nessun componente dell’Ateneo è consentito, in difetto di autorizzazione da parte dei
competenti organi, utilizzare o concedere in uso, a persone o enti, attrezzature, spazi o risorse umane,
materiali o finanziarie dell’Università, per fini di natura personale e/o per scopi estranei a quelli
dell’istituzione universitaria o, in ogni caso, non approvati da quest’ultima.

Articolo 11
Uso e tutela del nome dell’Università

1. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a rispettare il buon nome
dell’istituzione, e ad astenersi dal porre in essere condotte tali da recare danno alla sua immagine e alla




sua reputazione, anche mediante la divulgazione di notizie riservate.
2. Salva autorizzazione, a nessun componente è consentito:
a) utilizzare il logo e il nome dell’Università;
b) associare la reputazione dell’Università ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività
esterne, anche non remunerate;
c) esprimere pubblicamente posizioni e opinioni personali, presentandole come ufficiali
dell’Università.

Articolo 12
Dovere di riservatezza

1. I componenti della comunità universitaria sono tenuti a mantenere riservate le notizie e le
informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, salvi gli obblighi di trasparenza, in
conformità alle norme e ai regolamenti. In particolare, essi si impegnano a:
a) rispettare la riservatezza di persone o di enti di cui l’Università detenga informazioni protette;
b) non rivelare dati o informazioni acquisite dalla partecipazione a organi accademici;
c) consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati,
facendone un uso conforme ai doveri d’ufficio e consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano
titolo;
d) prevenire l'eventuale dispersione di dati, osservando le misure di sicurezza impartite.

Articolo 13
Tutela della proprietà intellettuale

1. I componenti della comunità universitaria rifiutano lo sfruttamento della ricerca a fini privati, o
l’occultamento dei suoi risultati, allo scopo di trarne vantaggio personale; rinunciano, altresì, a
mantenere segreti, in contrasto con gli interessi dell’Ateneo alla brevettazione, alla pubblica
circolazione delle idee e alla diffusione della conoscenza.
2. I componenti della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme e degli accordi, in
materia di proprietà industriale e intellettuale.
3. In particolare, le invenzioni sviluppate all’interno dell’Università, o con l'ausilio di personale,
materiali, strumentazioni o altre strutture, così come gli esiti di ricerche e studi che potrebbero
condurre a risultati brevettabili, devono essere divulgati nel rispetto delle norme e degli accordi in
materia.

Articolo 14
Conflitto di interessi

1. Ricorre un conflitto di interessi, quando un appartenente alla comunità universitaria, a
esclusione degli studenti non investiti di incarico istituzionale, si ponga in potenziale o effettivo
contrasto con l’interesse dell’Ateneo.
2. Il conflitto può riguardare anche le relazioni con enti di formazione o di ricerca scientifica, sia
pubblici sia privati, ovvero con università potenzialmente concorrenti.
3. L’interesse privato, non necessariamente di natura economica, è tale quando si tratti di:
a) interesse personale dell’appartenente alla comunità;




b) interesse del coniuge, del convivente, di parenti o affini entro il quarto grado;
c) interesse di persone giuridiche o enti, di cui un componente della comunità abbia il controllo, o
possegga una quota significativa di partecipazione, o con cui abbia rapporti di interesse di qualsivoglia
genere;
d) interesse di terzi, qualora ne possa consapevolmente derivare un vantaggio a un componente
dell’Università.
4. Il componente della comunità universitaria, che in una determinata attività o circostanza,
venga a trovarsi in conflitto d’interessi con l’Ateneo, ne informa tempestivamente il responsabile
dell’organo, della struttura o dell’ufficio di appartenenza, astenendosi, in ogni caso, da atti,
deliberazioni o azioni in merito.

Titolo IV
Disposizioni di attuazione


Articolo 15
Osservanza e violazione del codice etico

1. È dovere dei professori, dei ricercatori, del personale dirigente, tecnico amministrativo, degli
studenti e di ogni altro componente della comunità dell’Ateneo, prendere visione del presente Codice e
conformarsi agli standard di condotta che vi sono dettati e a quelli ricavabili dalle prassi interpretative.
2. Fatte salve le norme civili, penali e amministrative, la violazione delle disposizioni del presente
Codice è fonte di responsabilità disciplinare.