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Legge 29 luglio 2014 n.125 - Legge di riforma in materia di Aviazione Civile


Published: 2014-07-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984326/legge-29-luglio-2014-n.125---legge-di-riforma-in-materia-di-aviazione-civile.html

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DISCIPLINA DELL’IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 18 luglio 2014:

LEGGE 29 LUGLIO 2014 N.125


LEGGE DI RIFORMA IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE

TITOLO I
AUTORITÀ PER L’AVIAZIONE CIVILE E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA
CAA MNA SMR

CAPO I
DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONI

Art. 1
(Denominazione)

1. L’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (CAA MNA SMR) è un Ente
Pubblico, dotato di personalità giuridica, con autonomia regolamentare, contabile, organizzativa e
amministrativa.
2. Ai sensi della presente legge, l’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della
Repubblica di San Marino (CAA MNA SMR) è anche denominata “Autorità per l’Aviazione Civile” o
“Autorità”.

CAPO II
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 2
(Organi di gestione)

1. Gli organi di gestione dell’Autorità sono:
a) il Comitato Esecutivo;

b) il Direttore Generale;
c) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 3
(Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo dell’Autorità è così composto:
a) Direttore Generale che lo presiede;
b) Segretario Generale;
c) Delegato della Segreteria di Stato con delega ai Trasporti;
d) Delegato della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio;
e) Tre membri designati dal Consiglio Grande e Generale, almeno uno dei quali espressione della
minoranza.
2. Tutti i membri del Comitato Esecutivo devono essere in possesso di laurea di vecchio
ordinamento, o laurea specialistica, o magistrale in materie economiche, giuridiche, tecniche oppure
devono possedere specifica e comprovata competenza tecnica, o più in generale rispetto ai ruoli
dell’Autorità di cui alla presente legge, di durata almeno quinquennale.
3. Alle sedute del Comitato Esecutivo deve partecipare, a pena di nullità delle sedute, almeno un
membro del Collegio dei Sindaci Revisori ai quali sono assegnati i compiti di controllo e vigilanza
stabiliti dalla legge, con l'obbligo di segnalazione dell'attività alla Commissione di Controllo della
Finanza Pubblica, di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 30.
4. I componenti del Comitato Esecutivo, ad eccezione del Direttore Generale di cui al successivo
articolo 7, comma 4, durano in carica 3 anni con possibilità di rinomina una sola volta.
5. Con apposito decreto delegato si prevederà il regime di incompatibilità dei componenti il
Comitato Esecutivo.

Art. 4
(Convocazione del Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo dell’Autorità è convocato dal Direttore Generale almeno una volta ogni
trimestre.
2. Nella lettera di convocazione devono essere indicati data, ora, luogo della seduta e gli
argomenti posti all’ordine del giorno.
3. La convocazione può essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica e deve pervenire almeno
cinque giorni prima della seduta.
4. Tutte le pratiche e le richieste di pertinenza del Comitato Esecutivo devono essere inviate al
Direttore Generale, il quale stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
5. Le pratiche da inserire all’ordine del giorno devono pervenire al Direttore Generale almeno tre
giorni prima della seduta prevista.
6. Allegata alla lettera di convocazione deve essere inoltrata anche la bozza del verbale dell’ultima
seduta, redatta dal Segretario.
7. Le pratiche da esaminare sono a disposizione dei membri del Comitato Esecutivo e del Collegio
Sindacale presso la sede dell’Autorità.

Art. 5
(Validità delle sedute)

1. Le sedute del Comitato Esecutivo sono dichiarate valide quando è presente la maggioranza dei
suoi componenti.
2. Le sedute del Comitato Esecutivo non possono essere dichiarate valide:

a) qualora manchi il Direttore Generale o suo delegato;
b) qualora manchi il numero legale.
3. Il Segretario Generale svolge le funzioni di segretario verbalizzante. In caso di sua assenza la
funzione è assunta da un membro nominato dal Comitato Esecutivo.
4. Con apposito Regolamento dell’Autorità, da pubblicare sul sito internet dell’Autorità stessa,
saranno disciplinati nel dettaglio i meccanismi di funzionamento del Comitato Esecutivo.

Art. 6
(Votazioni)

1. Per la validità delle delibere è richiesto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato
Esecutivo. In caso di parità prevale il voto di colui che lo presiede.
2. Le riunioni del Comitato Esecutivo e le delibere in esse adottate devono risultare da apposito
processo verbale predisposto dal Segretario.
3. Le delibere del Comitato Esecutivo sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle da
sottoporre al controllo preventivo della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.
4. Il Segretario Generale provvede in tempi brevi a trasmettere gli estratti dei verbali relativi alle
sedute del Comitato Esecutivo agli uffici interessati.

Art. 7
(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale deve essere in possesso di laurea in Scienze dell’Economia, Scienze
Economico-Aziendali, Ingegneria o Giurisprudenza, di comprovata formazione acquisita presso
strutture qualificate nel settore dell’aviazione civile e buona conoscenza della lingua inglese.
2. Il Direttore Generale viene nominato dal Congresso di Stato ed espleta le seguenti funzioni:
a) risponde al Segretario di Stato con delega ai Trasporti dello sviluppo delle attività aeronautiche per
il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Comitato Esecutivo dell’Autorità;
b) sovrintende a tutta la struttura dell’Autorità coordinandone al meglio l'attività produttiva;
c) rappresenta legalmente l’Ente;
d) promuove lo sviluppo dell’aviazione civile nella Repubblica di San Marino;
e) classifica gli atti che non possono essere divulgati senza autorizzazione;
f) firma o delega alla firma gli atti e i certificati emessi dall’Autorità;
g) individua fra i funzionari presso l’Autorità i delegati all’esercizio delle funzioni previste dalla
presente legge, i cui nominativi sono comunicati al Segretario di Stato con delega ai Trasporti;
h) sospende o revoca provvedimenti o atti dell’Autorità nell’interesse della sicurezza del volo;
i) ha il diritto di accesso, anche tramite funzionari o personale delegato ed in un tempo ragionevole,
ad ogni aeromobile, aeroporto, o altro luogo o documento, nell’interesse della sicurezza
aeronautica;
l) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la
sicurezza dell’esercizio dell’attività di aviazione;
m) presenta annualmente alla Commissione Consiliare Permanente competente una relazione sulla
attività svolta dall’Autorità.
3. Il Direttore Generale, il Segretario Generale ed i funzionari dell’Autorità assumono la qualifica
di pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni svolte.
4. Il Direttore Generale dura in carica tre anni e può essere rinnovato per ulteriori due mandati.
5. Al fine di garantire gli standard raccomandati dalle Organizzazioni Internazionali, il recesso dal
contratto di lavoro del Direttore Generale deve essere comunicato con sei mesi di anticipo.
6. Si applicano le norme vigenti in materia di dirigenza pubblica.


Art. 8
(Sindaci Revisori)

1. Le funzioni di Sindaci Revisori dell’Autorità sono affidate al Collegio dei Sindaci Revisori di cui
alla Legge 26 novembre 1980 n.88.

Art. 9
(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale dell’Autorità è nominato per la durata di tre anni dal Consiglio Grande e
Generale su proposta del Congresso di Stato.
2. Competono al Segretario Generale il collegamento con le Organizzazioni Internazionali, la
rappresentanza dell’Autorità presso le stesse nonché le specifiche funzioni delegate dal Direttore
Generale.

Art. 10
(Dotazione di personale – Norme transitorie)

1. In attesa della definizione dei profili di ruolo e del complessivo fabbisogno di cui
rispettivamente al Capo I ed al Capo II del Titolo V della Legge 5 dicembre 2011 n.188, il Congresso di
Stato è autorizzato ad attivare, in via transitoria, gli incarichi necessari all’espletamento delle funzioni
dell’Autorità secondo le procedure di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge 19 settembre
1990 n.108, per le sotto indicate figure:
a) n.1 Esperto Tecnico – Liv.8 in possesso di laurea specialistica in materie tecniche o diploma di
scuola media superiore ad indirizzo tecnico con esperienza quinquennale nel settore specifico. Per
tale figura professionale è richiesta la licenza di pilota di linea ATPL e con buona conoscenza della
lingua inglese;
b) n.1 Esperto Amministrativo - Liv.8 in possesso di laurea specialistica in giurisprudenza e con
buona conoscenza della lingua inglese;
c) n.1 Operatore Amministrativo – Liv.5 in possesso di diploma di scuola media superiore e con
buona conoscenza della lingua inglese. Tale incarico verrà attivato solo nel caso in cui non sia
possibile procedere con assegnazione all’Autorità di personale già dipendente del Settore Pubblico
Allargato.
2. Gli atti del procedimento di incarico di cui al comma 1 descrivono le funzioni richieste alle
singole figure, indicando eventuali ulteriori requisiti di accesso alle posizioni con particolare
riferimento a conoscenze informatiche, linguistiche, esperienze lavorative, possesso di abilitazioni e
partecipazione a specifici corsi di formazione.
3. Gli incarichi sono conferiti ricorrendo, preferibilmente, a personale già dipendente del Settore
Pubblico Allargato secondo le procedure del Regolamento 23 febbraio 2007 n.2 che sia in possesso dei
titoli e requisiti richiesti, dando priorità al personale in servizio presso l’Autorità o, in subordine,
facendo ricorso alle pubbliche graduatorie.
4. La definitiva copertura delle posizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) avverrà mediante
concorso ai sensi della Legge 31 luglio 2009 n.107 e del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 da
espletarsi a seguito dell’entrata in vigore dei decreti delegati sui profili di ruolo e sul fabbisogno.
5. Ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni ed in relazione a problematiche valutative di
particolare complessità, il Comitato Esecutivo ha facoltà di avvalersi di professionisti privati o
provenienti dalla Pubblica Amministrazione in favore dei quali è riconosciuto un gettone la cui entità è
definita dal Congresso di Stato.



Art. 11
(Finanziamento)

1. Per il perseguimento dei propri fini, l’Autorità provvede a mezzo di:
a) proventi derivanti dall'esercizio della sua attività;
b) contributi finanziari previsti da apposito stanziamento nel Bilancio dello Stato.


TITOLO II
AVIAZIONE CIVILE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12
(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano all’attività dell’aviazione civile sotto la
giurisdizione della Repubblica di San Marino.
2. Ai fini del presente Titolo per giurisdizione della Repubblica di San Marino si intende quella
esercitata su:
a) aeromobili civili in territorio sammarinese;
b) aeromobili registrati nella Repubblica di San Marino a partire dal momento in cui le porte esterne
vengono chiuse dopo l’imbarco dei passeggeri, fino al momento di apertura delle stesse per il
disimbarco o, in caso di atterraggio forzato, fino a quando le competenti autorità si fanno carico
della responsabilità dell’aeromobile e delle persone e beni a bordo.
3. Ai fini della presente legge per territorio sammarinese si intende il territorio terrestre della
Repubblica di San Marino e lo spazio aereo sovrastante.

Art. 13
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) Aeromobile civile: qualsiasi aeromobile diverso dagli aeromobili di Stato;
b) Allegati alla Convenzione di Chicago del 1944: i documenti emanati dall’Organizzazione
Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO) contenenti gli standard e le norme raccomandate
applicabili all’aviazione civile;
c) Aviazione civile: le operazioni di un aeromobile finalizzate all’aviazione generale, scuole di volo,
lavoro aereo o operazioni di trasporto aereo commerciale;
d) Direttore Generale: il soggetto nominato ai sensi dell’articolo 7 della presente legge;
e) Infrastrutture della navigazione aerea: qualsiasi infrastruttura utilizzata, disponibile o progettata
per l’utilizzo a supporto della navigazione aerea, inclusi aeroporti, aree di atterraggio, luci,
qualsiasi apparato o equipaggiamento per la diffusione di informazioni meteo, per la segnalazione,
per l’individuazione dei segnali radio (apparati radiogoniometrici) o qualsiasi altra comunicazione
elettromagnetica, nonché qualsiasi altra struttura o meccanismo aventi funzioni simili preposte
alla guida, al controllo del volo, all’atterraggio ed al decollo dell’aereo;
f) Parti e pertinenze: strumenti, equipaggiamenti, meccanismi, parti, apparati, annessi o accessori di
qualsiasi genere che sono utilizzati, o in grado di essere utilizzati, per la navigazione, le operazioni
o il controllo di aeromobili in volo, inclusi paracadute, equipaggiamento di comunicazione e

qualsiasi altro meccanismo installato o fissato all’aeromobile durante il volo e quelli che non sono
parte o parti dell’aeromobile, dei motori dell’aeromobile, rotori o eliche;
g) Pirateria aerea: la condotta descritta dagli articoli 195-bis e 195-ter del Codice Penale;
h) Sanzione amministrativa: sanzione che può comportare una sanzione pecuniaria o un
provvedimento amministrativo, o entrambi, riguardo a licenze, certificati o permessi. L’azione
amministrativa può comportare una lettera di richiamo, un ammonimento, sospensione o revoca
di licenze, certificati e permessi;
i) Soggetto: qualsiasi individuo, impresa, cooperativa, associazione, società, ente o organo politico
incluso qualsiasi amministratore delegato, curatore, mandatario o qualsiasi altro simile
rappresentante di tali soggetti;
l) Spazio aereo navigabile: lo spazio aereo sopra le altitudini minime di volo prescritto dalle
regolamentazioni emesse ai sensi della presente legge nonché lo spazio aereo necessario ad
assicurare la sicurezza nei decolli e negli atterraggi degli aeromobili;
m) Titolare di licenza: questo termine si riferisce a qualsiasi soggetto che assume la funzione di
persona in comando o pilota, meccanico, membro di equipaggio, o navigatore di un aeromobile;
ovvero che sia incaricato e responsabile delle operazioni di ispezione, manutenzione, revisione,
riparazione di aeromobili, motori, eliche, parti e pertinenze; ovvero che svolge le funzioni di
ispettore delle operazioni di volo.

Art. 14
(Attribuzioni in materia di Aviazione Civile)

1. Ai fini del presente Titolo, l’Autorità svolge i seguenti compiti:
a) predispone progetti normativi;
b) garantisce il rispetto degli standard internazionali da parte delle Società di gestione aeroportuali e
delle aree aeroportuali sotto il controllo della Repubblica di San Marino svolgendo attività di
vigilanza;
c) rilascia licenze e supervisiona sulle attività di imprese di trasporto pubblico aereo, lavoro aereo e
formazione tecnica aeronautica;
d) rilascia titoli, certificazioni e qualificazioni di tipo aeronautico;
e) iscrive gli aeromobili e cura la tenuta del Registro degli aeromobili;
f) controlla le modalità di svolgimento delle operazioni di attività aerea;
g) controlla l'aeronavigabilità degli aeromobili iscritti nel Registro;
h) mantiene i rapporti tecnici operativi con enti, società ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali
coinvolti in attività di aviazione civile;
i) esercita la rappresentanza tecnica della Repubblica di San Marino presso le Organizzazioni
internazionali di aviazione civile;
l) stabilisce le tariffe relative ai servizi prestati dall’Autorità;
m) svolge le inchieste inerenti ai sinistri aeronautici;
n) definisce l'entità e le modalità di applicazione delle sanzioni;
o) indica al Segretario di Stato con delega ai Trasporti gli adeguamenti infrastrutturali necessari per
essere conformi agli standard internazionali;
p) svolge le altre funzioni descritte dal Titolo II.

Art. 15
(Cooperazione con altri enti)

1. L’Autorità può richiedere la collaborazione ad altri enti di diritto sammarinese per l’utilizzo dei
rispettivi servizi, equipaggiamenti ed infrastrutture.
2. I costi di tali servizi sono definiti fra le parti attraverso specifici accordi.


Art. 16
(Autorizzazione a stipulare contratti)

1. Il Direttore Generale è autorizzato, nel rispetto degli stanziamenti previsti e nella corretta
osservanza dell’esercizio dei poteri e doveri che gli sono attribuiti dalla presente legge e dal Decreto 8
agosto 2005 n.119 e successive modifiche, a stipulare contratti per ottenere servizi e prestazioni da
parte di soggetti privati, organizzazioni private e pubbliche per il perseguimento delle finalità
dell’Autorità.

Art. 17
(Scambio di informazioni)

1. Il Direttore Generale ha il potere di scambiare informazioni inerenti all’aviazione civile con altri
Stati, attraverso le competenti autorità e uffici della Repubblica di San Marino.


Art. 18
(Delega di funzioni)

1. Il Direttore Generale può delegare lo svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite al
personale dipendente dell’Autorità, purché in possesso di comprovata esperienza nel settore e delle
necessarie competenze.


Art. 19
(Tariffe relative alle prestazioni rese dall’Autorità)

1. Le tariffe relative alle prestazioni rese dall’Autorità, sono stabilite dal Direttore Generale.
2. I diritti riscossi sono comprensivi di ogni onere gravante sugli atti ricevuti o rilasciati
dall’Autorità.
3. Su tutte le tariffe e le sanzioni amministrative l’Autorità è tenuta a rilasciare apposita nota di
debito.


Art. 20
(Piano di Sicurezza Nazionale)

1. L’Autorità redige il Piano di Sicurezza Nazionale mirante a definire un idoneo livello di
sicurezza nel campo dell’aviazione civile cosi come previsto dai regolamenti internazionali ICAO,
tempo per tempo vigenti.


Art. 21
(Sistema di Qualità)

1. L’Autorità definisce e adotta un sistema di qualità per le procedure e i controlli previsti dalla
presente legge uniformandosi alle migliori prassi internazionali.



CAPO II
POTERI E DOVERI GENERALI


Art. 22
(Regolamenti e direttive)

1. Il Direttore Generale emana direttive e regolamenti ai sensi delle disposizioni della presente
legge.
2. Le direttive ed i regolamenti di cui al comma 1 si uniformano agli standard di cui agli allegati
ICAO.
3. In situazioni di emergenza che richiedano un’azione immediata al fine di garantire la sicurezza
dell’aviazione civile, il Direttore Generale può adottare provvedimenti necessari al fine di fronteggiare
dette situazioni stabilendone la loro efficacia immediata e l’eventuale periodo di validità.
4. Il Direttore Generale fa pubblicare sul sito internet dell’Autorità le direttive ed i regolamenti
emessi.

Art. 23
(Spazio aereo)

1. L’Autorità esercita le sue funzioni in relazione allo spazio aereo sammarinese o in altro spazio
aereo, il cui traffico non sia controllato da altro Stato, in forza di apposito accordo internazionale.
2. Le modalità di utilizzo dello spazio aereo sono definite dal Direttore Generale mediante
direttive e regolamenti.

Art. 24
(Disciplina del traffico aereo)

1. Il Direttore Generale predispone, con proprie direttive e regolamenti, la disciplina necessaria
per la corretta gestione del traffico aereo.
2. La disciplina per la gestione del traffico aereo di cui al comma precedente deve riguardare:
a) le operazioni volo di aeromobili;
b) la navigazione, protezione ed identificazione di aeromobili;
c) misure di prevenzione a tutela di persone e beni sul suolo;
d) l’efficiente utilizzo dello spazio aereo navigabile, incluse le regole che riguardano l’altitudine di
sicurezza di volo per la prevenzione di collisioni tra aeromobili, aeromobili e veicoli di terra o mare
e oggetti e tra velivoli e altri oggetti in volo.

Art. 25
(Sicurezza del trasporto aereo commerciale)

1. Il Direttore Generale prescrive, con direttive e regolamenti, i controlli di sicurezza sui
passeggeri e beni trasportati a bordo dell’aeromobile al fine di prevenire atti violenti o di pirateria
aerea.

Art. 26
(Corsi di addestramento)

1. Il Direttore Generale organizza i corsi di addestramento per il personale dell’Autorità sulle
materie necessarie per il corretto svolgimento di tutte le funzioni autorizzate.

2. Ai corsi di cui al comma 1 possono partecipare, su invito del Direttore Generale, il personale di
uffici e autorità sammarinesi o estere nonché personale di imprese sammarinesi o estere, operanti nel
settore dell’aeronautica.
3. Ai soggetti partecipanti ai corsi è richiesto il pagamento di un contributo, ad eccezione del
personale di uffici pubblici e autorità sammarinesi la cui frequenza ai corsi è disposta per ragioni di
servizio.

Art. 27
(Organizzazione interna dell’Autorità)

1. In riferimento alle attività di rilascio delle licenze, certificazioni ed ispezioni, l’Autorità si
articola nelle seguenti sezioni:
a) aeronavigabilità;
b) operazioni volo;
c) licenze del personale.
2. Il Direttore Generale conferisce le funzioni al personale dipendente dell’Autorità al fine di
garantire la migliore organizzazione del servizio e delle attività previste dalla presente legge.

Art. 28
(Convalide)

1. In luogo della adozione degli atti di propria competenza, il Direttore Generale può convalidare i
documenti emessi dalle Autorità di altri Stati membri ICAO.
2. La convalida di licenze per il personale di volo, dei certificati di aeronavigabilità o di altra
certificazione tecnica è subordinata alla condizione che lo Stato estero sia membro ICAO e abbia
conseguentemente osservato le prescrizioni previste per il rilascio e la validità di tali certificati.
3. La convalida di autorizzazioni rilasciate dall’Autorità di uno Stato estero membro ICAO in
relazione ad operatori aerei è subordinata alla preventiva produzione da parte del soggetto richiedente
di idonea documentazione di supporto.

Art. 29
(Operatori aerei stranieri)

1. Il Direttore Generale definisce un programma annuale per la sorveglianza delle operazioni
condotte da operatori stranieri nel territorio della Repubblica di San Marino ed intraprende le
opportune azioni per preservare la sicurezza.
2. Nessun operatore aereo può svolgere trasporto aereo commerciale nel territorio della
Repubblica di San Marino senza la prevista autorizzazione rilasciata ai sensi del Capo VII.

Art. 30
(Standard ambientali)

1. Gli aeromobili utilizzati nella navigazione aerea devono essere conformi agli standard previsti
dai regolamenti internazionali ICAO, tempo per tempo vigenti.

Art. 31
(Trasporto aereo di merci pericolose)

1. Il Direttore Generale promuove ogni azione diretta a garantire la conformità prevista dai
regolamenti internazionali ICAO, tempo per tempo vigenti, relativamente alla sicurezza nel trasporto

aereo di merci pericolose, ed è autorizzato a presentare variazioni a tali istruzioni quando necessario.

Art. 32
(Diritto di accesso alle ispezioni)

1. Il Direttore Generale, o il personale autorizzato, ha il diritto di accedere in ogni momento
all’aeromobile, alle strutture, alla documentazione tecnica ed alle registrazioni senza restrizioni, allo
scopo di assicurare che tali aeromobili siano aeronavigabili.
2. Il Direttore Generale, o il personale autorizzato, ha il diritto di accedere in ogni momento e in
qualsiasi luogo necessario per effettuare esami o ispezioni al fine di determinare la conformità delle
operazioni volo.

Art. 33
(Divieto di utilizzo dell’aeromobile)

1. Il Direttore Generale, o il personale autorizzato, può vietare l’utilizzo di un aeromobile civile,
anche attraverso la collaborazione delle competenti autorità di polizia o aeroportuali, qualora:
a) vi siano fondati motivi per ritenere che l’aeromobile non sia aeronavigabile;
b) il titolare della licenza non sia qualificato o fisicamente o mentalmente idoneo per intraprendere il
volo;
c) l’utilizzo dell’aeromobile potrebbe causare un pericolo imminente a persone o cose che si trovano
sul suolo;
d) sussistano motivi di sicurezza o altre esigenze di interesse pubblico.

Art. 34
(Indagini relative ad incidenti aeronautici)

1. Il Direttore Generale adotta regolamenti inerenti le condotte da porre in essere al verificarsi di
incidenti aeronautici.
2. Il Direttore Generale indaga o conferisce potere di indagine a soggetti di comprovata
esperienza tecnica, su incidenti riguardanti aeromobili rientranti nella giurisdizione della Repubblica
di San Marino.
3. Tenuto conto degli esiti di cui al comma 2, il Direttore Generale promuove ogni misura
correttiva al fine di prevenire il ripetersi di simili episodi.

Art. 35
(Obblighi internazionali)

1. Nell’esercizio dei poteri e doveri previsti dalla presente legge, l’Autorità deve agire in
osservanza di ogni obbligo assunto dalla Repubblica di San Marino in base a trattati internazionali,
convenzioni e accordi in vigore con Stati esteri.

Art. 36
(Accordi di Cooperazione Internazionale in materia di sicurezza aerea)

1. Il Direttore Generale può stipulare accordi per la cooperazione in materia di sicurezza aerea
con altri Stati membri ICAO. Tali accordi devono essere ratificati dal Comitato Esecutivo nella sua
prima seduta utile.
2. Il Direttore Generale può delegare alcuni compiti inerenti la sicurezza aerea derivanti da
accordi internazionali a soggetti sammarinesi o a soggetti stranieri operanti in Stati con cui la

Repubblica di San Marino ha stipulato accordi internazionali.

Art. 37
(Trasferimento di funzioni in base ad accordi)

1. Il Direttore Generale può stipulare accordi per il trasferimento delle funzioni di sorveglianza su
un aeromobile dallo Stato del registro allo Stato dell’operatore ai sensi dell’articolo 83bis della
Convenzione di Chicago, purché detti accordi definiscano lo Stato responsabile per le specifiche
funzioni di sorveglianza e purchè tali accordi siano ratificati dal Comitato Esecutivo nella sua prima
seduta utile.


CAPO III
NAZIONALITA’ E PROPRIETA’ DEGLI AEROMOBILI

Art. 38
(Registrazione degli aeromobili)

1. Il Direttore Generale cura la tenuta del sistema per la registrazione nazionale degli aeromobili.
2. Un aeromobile civile può operare in territorio sammarinese solo quando sia registrato nel
registro aeronautico sammarinese o nel registro di uno Stato membro ICAO.
3. Il Direttore Generale provvede alla registrazione qualora l’aeromobile:
a) sia dichiarato idoneo;
b) non sia registrato in uno Stato estero;
c) sia di proprietà di:
1) la Ecc.ma Camera;
2) cittadino o residente nella Repubblica di San Marino;
3) cittadino straniero o società di altro Stato che abbiano eletto e mantenuto domicilio presso un
rappresentante residente o legalmente costituito nella Repubblica di San Marino responsabile
per la comunicazione diretta e le notifiche con l’Autorità;
4) una società di diritto sammarinese.
4. Il Direttore Generale su richiesta del proprietario dell’aeromobile, presentata nelle forme e
modalità stabilite, immatricola l’aeromobile. Per effetto dell’immatricolazione l’aeromobile acquisisce
la nazionalità sammarinese.
5. Il Direttore Generale può rifiutare la registrazione ovvero sospendere o revocare i certificati
relativi all’aeromobile per motivi di sicurezza ovvero per altre esigenze di interesse pubblico.
6. Il certificato di registrazione dell’aeromobile ne attesta la proprietà o la sua disponibilità.


CAPO IV
REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA E DIRITTI REALI DI GARANZIA
SU AEROMOBILI


Art. 39
(Contratti di locazione finanziaria)

1. La domanda di registrazione del contratto di locazione finanziaria deve essere indirizzata al
Direttore Generale da parte o per conto del locatore. Alla richiesta deve essere allegato originale o
copia conforme del contratto di locazione finanziaria.

2. L’Autorità, in caso di regolarità della richiesta, provvede alla relativa registrazione e ne dà
comunicazione alle parti.
3. I contratti di locazione finanziaria sono opponibili a terzi a partire dal momento della loro
registrazione.
4. Qualora il contratto sia redatto in una lingua diversa dall’italiana o dall’inglese, la richiesta di
registrazione deve essere accompagnata da traduzione asseverata in una delle due lingue, a scelta del
richiedente.

Art. 40
(Diritti reali di garanzia)

1. L’Autorità ha competenza esclusiva per la registrazione nel Registro aeronautico sammarinese
di cui all’articolo 38 dei seguenti diritti reali di garanzia inerenti l’aeromobile:
a) ipoteca;
b) pegno.
2. I diritti di cui al comma precedente sono opponibili a terzi a partire dal momento della loro
iscrizione nel registro.
3. La durata dei diritti registrati, salvo diverso accordo tra le parti, è determinata secondo le leggi
sammarinesi.
4. I requisiti necessari per ottenere l'iscrizione di un diritto reale di garanzia su un aeromobile
saranno specificati attraverso un regolamento emesso ai sensi della presente legge.
5 Qualora il titolo di cui ai punti a) e b) del comma 1 sia redatto in una lingua diversa dall’italiana
o dall’inglese, la richiesta di iscrizione deve essere accompagnata da traduzione asseverata in una delle
due lingue, a scelta del richiedente.

Art. 41
(Ipoteca)

1. Sono iscritte nel Registro le ipoteche a garanzia di qualsiasi credito anche su più aeromobili
nonché su pezzi di ricambio degli stessi aeromobili, di uno o più proprietari.
2. Le domande di iscrizione di ipoteca nel Registro devono essere indirizzate al Direttore Generale
dell’Autorità da parte o per conto del creditore ipotecario. Alla richiesta deve essere allegato originale o
copia conforme del contratto che dà luogo all’ipoteca.
3. Laddove due o più aeromobili fossero oggetto di una sola ipoteca o lo stesso aeromobile fosse
oggetto di due o più ipoteche, devono essere formulate richieste distinte per ciascun aeromobile o
ciascuna ipoteca.
4. L’Autorità, in caso di regolarità della richiesta, provvede alla relativa iscrizione e ne dà
comunicazione alle parti.


Art. 42
(Modifica alla iscrizione di ipoteca)

1. Qualsiasi cambiamento del soggetto identificato nel Registro come creditore o debitore
ipotecario, del nome o dell’indirizzo di tale soggetto o del bene ipotecato, deve essere comunicato
all’Autorità.
2. L'Autorità procede all’annotazione della modifica di cui al comma precedente sul Registro e ne
dà comunicazione alle parti.



Art. 43
(Cancellazione di ipoteca)

1. L’Autorità procede alla cancellazione dell'ipoteca a seguito della presentazione di una richiesta
sottoscritta da o per conto del creditore ipotecario, nonché di un originale o copia conforme del titolo
che dà luogo alla cancellazione della stessa.
2. L'Autorità procede alla cancellazione dell'ipoteca e ne dà comunicazione alle parti.

Art. 44
(Cancellazione dal Registro di un aeromobile gravato da ipoteca)

1. La cancellazione di un aeromobile dal Registro non pregiudica i diritti del creditore ipotecario
in base all’ipoteca iscritta fino alla estinzione del credito che garantisce. L’esistenza della stessa ipoteca
viene annotata nei certificati emessi dall’Autorità all’atto della cancellazione dell’aeromobile.

Art. 45
(Prevalenza delle ipoteche)

1. L’ipoteca avente ad oggetto un aeromobile iscritto nel Registro prevale su ogni diritto inerente
allo stesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854 e da altre
leggi speciali.
2. Se esistono più ipoteche su uno stesso aeromobile il grado è determinato dalla data di iscrizione
sul Registro.

Art. 46
(Pegno su aeromobili)

1. Sono iscritti nel Registro i diritti di pegno a garanzia di qualsiasi credito anche su più
aeromobili di uno o più proprietari. Tali iscrizioni sono effettuate sulla base di atto scritto.
2. Possono essere iscritti diritti di pegno su ricambi o parti separate come estensione degli stessi
diritti di garanzia esistenti sull’aeromobile purché ne sia fatta sulle stesse annotazione ben visibile e sia
stabilito deposito fisso anche all’estero.

Art. 47
(Modifica alla iscrizione di pegno)

1. Qualsiasi cambiamento del soggetto identificato nel Registro come creditore o debitore
pignoratizio, del nome o dell’indirizzo di tale soggetto o del bene oggetto di pegno, deve essere
comunicato all’Autorità.
2. L'Autorità procede all’annotazione della modifica di cui al comma precedente sul Registro e ne
dà comunicazione alle parti.

Art. 48
(Cancellazione del pegno)

1. L’Autorità procede alla cancellazione del pegno a seguito della presentazione di una richiesta
sottoscritta da o per conto del creditore pignoratizio, nonché di un originale o copia conforme del titolo
che dà luogo alla cancellazione del pegno.
2. L'Autorità procede alla cancellazione del pegno e ne dà comunicazione alle parti.


CAPO V
NORME DI SICUREZZA AEREA

Art. 49
(Poteri e doveri in materia di sicurezza aerea)

1. Il Direttore Generale promuove la sicurezza aerea attraverso la proposta e la revisione
periodica di:
a) regolamenti e direttive idonei a implementare gli standard applicabili degli allegati ICAO;
b) ogni altra direttiva, regolamento o standard derivante da altra prassi, metodo e procedura ritenuta
necessaria.

Art. 50
(Licenze del personale di volo)

1. Il Direttore Generale rilascia le licenze al personale di volo specificando le funzioni ivi
autorizzate.
2. Qualsiasi soggetto può presentare al Direttore Generale una richiesta per il rilascio di una
licenza.
3. Il Direttore Generale rilascia la licenza ai sensi degli standard ICAO di cui all’Allegato 1 ICAO al
richiedente che possiede le qualificazioni previste ed è fisicamente idoneo a svolgere i doveri inerenti
la posizione per la quale la licenza è richiesta.
4. Il Direttore Generale, in alternativa al comma 2, può validare una licenza rilasciata da un altro
Stato membro ICAO.
5. Il Direttore Generale può proibire o limitare il rilascio di licenze o convalida di una licenza
estera per motivi di sicurezza ovvero per altre esigenze di interesse pubblico.

Art. 51
(Certificati di aeronavigabilità)

1. Un aeromobile registrato nella Repubblica di San Marino è considerato aeronavigabile solo a
seguito del rilascio del certificato di aeronavigabilità, permesso di volo o altro documento equivalente
emesso o approvato dall’Autorità.
2. Il Direttore Generale rilascia il certificato di cui al comma 1 dopo aver riscontrato, a seguito di
ispezione tecnica, la conformità dell’aeromobile agli standard ICAO.
3. Il Direttore Generale può prescrivere nel certificato di aeronavigabilità la durata dello stesso
unitamente a tutti gli altri termini, condizioni, limitazioni ed informazioni richieste nell’interesse della
sicurezza aerea.
4. Ogni certificato di aeronavigabilità rilasciato dal Direttore Generale deve essere tenuto in
appositi registri.
5. Il Direttore Generale può prescrivere i termini in base ai quali possono essere effettuate
approvazioni aggiuntive di aeronavigabilità comportanti modifiche dell’aeromobile.

Art. 52
(Assicurazioni aeronautiche)

1. Nessun aeromobile può essere considerato aeronavigabile se non è coperto da idonea garanzia
assicurativa secondo le disposizioni del Regolamento (CE) N. 785/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 53
(Strutture per l’addestramento e per la manutenzione)

1. Il Direttore Generale cura la predisposizione degli esami o del rilascio delle certificazioni per:
a) strutture per l’addestramento al volo e per la riparazione, modifica, manutenzione e revisione di
aeromobili, motori, eliche, parti e pertinenze;
b) strutture approvate per la manutenzione o riparazione, modifica, revisione di aeromobili, motori,
eliche, parti e pertinenze.
2. Il Direttore Generale rilascia la certificazione a tali strutture a seguito del superamento positivo
della relativa ispezione.

Art. 54
(Standard di sicurezza per le infrastrutture di navigazione aerea)

1. Il Direttore Generale prescrive i requisiti delle infrastrutture per la navigazione aerea situate
nella Repubblica di San Marino.
2. Il Direttore Generale rilascia la certificazione e stabilisce gli standard di sicurezza, per gli
aerodromi rientrante nella giurisdizione della Repubblica di San Marino.

Art. 55
(Certificazione di strutture aeroportuali)

1. I soggetti interessati alla gestione di una struttura aeroportuale sono tenuti a presentare al
Direttore Generale una richiesta per il rilascio della certificazione della stessa.
2. Il Direttore Generale rilascia la certificazione di cui al comma 1 qualora, dopo appropriate
verifiche, rilevi che il richiedente è adeguatamente equipaggiato e possiede l’abilità per svolgere le
operazioni in condizioni di sicurezza secondo gli standard ICAO.
3. La certificazione deve prescrivere le condizioni e limitazioni considerate necessarie per
assicurare la sicurezza nel trasporto aereo. Tali condizioni devono riguardare:
a) operazioni e manutenzione in adeguata sicurezza di equipaggiamenti, incluse le dotazioni
antincendio e gli equipaggiamenti di recupero che consentano un rapido accesso in ogni parte
dell’aeroporto utilizzata per gli atterraggi, decolli o manovre di superficie da parte di aeromobili;
b) stato e manutenzione delle piste di decollo e atterraggio.

Art. 56
(Doveri degli operatori e del personale di volo)

1. E’ dovere di ogni operatore aereo commerciale assicurare che la manutenzione e le operazioni
degli aeromobili siano svolte nel pubblico interesse ed in base ai requisiti previsti dall’Autorità.
2. Ogni operatore commerciale impegnato nel trasporto merci pericolose deve osservare e
rispettare i requisiti previsti dai regolamenti internazionali ICAO, tempo per tempo vigenti.
3. Il personale di volo deve osservare e soddisfare i requisiti e le limitazioni contenuti nella
propria licenza.
4. Ogni soggetto impiegato in mansioni nel settore dell’aviazione civile deve osservare e rispettare
le prescrizioni previste dall’Autorità.

Art. 57
(Ispezioni)

1. Il Direttore Generale dispone le ispezioni su aeromobili, motori, eliche, rotori, parti e

pertinenze utilizzati dagli operatori di aeromobili civili, per determinare il loro stato di sicurezza
relativamente alle operazioni per la quale sono impiegati assicurando l’assistenza agli operatori ai fini
della adozione degli interventi richiesti a seguito delle ispezioni e manutenzioni.
2. Qualora a seguito delle azioni di cui al comma 1, il Direttore Generale riscontri che aeromobili,
motori, eliche, rotori, parti e pertinenze, utilizzate o destinate ad essere utilizzate da operatori di
aviazione civile, non siano idonei a condurre operazioni sicure, lo stesso è tenuto a notificare tale
inidoneità agli operatori. Tali aeromobili, motori, eliche, rotori, parti e pertinenze non devono essere
utilizzati nell’aviazione civile, salvo e fintanto che le irregolarità riscontrate non siano state rimosse.

Art. 58
(Modifica, sospensione e revoca dei certificati)

1. Il Direttore Generale può periodicamente sottoporre a ispezione o esame supplementare ogni
aeromobile civile, motore, elica, rotore, parte e pertinenza, struttura approvata per la manutenzione,
scuola di volo e ogni titolare di licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 50.
2. A seguito di ispezioni ed esami supplementari, o a seguito di ogni altra indagine intrapresa dal
Direttore Generale, lo stesso può modificare, sospendere o revocare ogni certificato emesso ai sensi
della presente legge.
3. Il Direttore Generale deve notificare al soggetto interessato, le contestazioni e le ragioni alla
base dei provvedimenti di cui al comma 2 e, ad eccezione dei casi di emergenza, deve consentire al
titolare di tali certificati la facoltà di rispondere ad ogni contestazione e di essere ascoltato sulle ragioni
delle azioni correttive intraprese.
4. I soggetti i cui certificati siano stati oggetto di notifica del Direttore Generale possono
presentare reclamo allo stesso entro quindici giorni dalla notifica.
5. La presentazione del reclamo non sospende l’efficacia del provvedimento adottato dal Direttore
Generale.

CAPO VI
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 59
(Sanzioni amministrative)

1. I soggetti che commettono violazioni rispetto alle disposizioni della presente legge, delle
direttive o regolamenti emanati ai sensi della stessa sono soggetti alle sanzioni amministrative qui di
seguito definite.
2. Il Direttore Generale ha il potere di valutare e commisurare tutte le sanzioni amministrative.
Nel determinare la misura di tali sanzioni, deve tenere in considerazione la natura, le circostanze, il
grado e la gravità della violazione commessa e, con riguardo al soggetto che ha commesso la
violazione, eventuali precedenti violazioni e tutti gli altri fatti che possono essere richiesti ai fini di una
corretta valutazione.
3. Nel caso di aeromobile coinvolto in una violazione, commessa ad opera del proprietario o
operatore, il Direttore Generale può imporre restrizioni a tale aeromobile.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro
5.000,00 ad euro 15.000,00 il comandante dell’aeromobile che:
a) utilizzi un aeromobile non registrato o non in possesso del certificato di aeronavigabilità;
b) utilizzi un aeromobile senza avere o senza che l’equipaggio abbia le necessarie licenze o qualifiche
previste, la sanzione si applica anche ai membri dell’equipaggio;
c) utilizzi l’aeromobile senza il permesso dell’operatore;

d) utilizzi l’aeromobile senza la previste marche di registrazione ovvero con marche non
regolamentari;
e) effettui voli senza che l’aeromobile sia coperto dalle prescritte garanzie assicurative;
f) non rispetti le procedure di intercettazione nei casi previsti da apposito regolamento dell’Autorità;
g) contravvenga alle disposizioni relative al mantenimento ed aggiornamento dei documenti di
bordo;
h) effettui voli in aree proibite o vietate o lanci oggetti in volo;
i) effettui decolli o atterraggi senza le prescritte autorizzazioni o i relativi permessi da parte delle
autorità preposte;
l) effettui voli acrobatici, lanci di paracadustisti o manovre pericolose per la sicurezza pubblica senza
le prescritte autorizzazioni;
m) effettui voli ad altitudini minori di quanto previsto dai pertinenti regolamenti;
n) effettui senza necessità manovre tali da mettere in pericolo persone o cose a bordo di un
aeromobile;
o) non ottemperi agli ordini impartiti dall’ente di controllo del traffico aereo;
p) effettui senza valido motivo atterraggi su aree non destinate all’approdo di aeromobili;
q) si rifiuti senza giustificato motivo di partecipare alle operazioni di ricerca e salvataggio;
r) imbarchi o sbarchi passeggeri e merci in violazione dei regolamenti;
s) inizi il volo senza aver a bordo i documenti previsti dall’Autorità.
Nei casi di cui ai punti a), b), d), e), f) e q) si applica altresì la revoca della licenza di volo. Nei casi di
cui ai punti l) ed o) si applica la sospensione della licenza da uno a sei mesi.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro
10.000,00 a euro 25.000,00 l’operatore che:
a) affidi al comandante un aeromobile non aeronavigabile;
b) affidi un aeromobile per l’esercizio senza che lo stesso sia registrato;
c) iscriva in un registro estero l’aeromobile senza che lo stesso sia cancellato dal registro
sammarinese;
d) affidi al comandante un aeromobile senza che sia coperto da idonea garanzia assicurativa.
Nell’ipotesi di cui al punto d) l’aeronavigabilità dell’aeromobile è sospesa da un mese a sei mesi.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00
a euro 2.000,00 chiunque:
a) rifiuti di esibire all’Autorità i documenti di bordo;
b) organizzi o partecipi senza permesso a manifestazioni aeree con acrobazie o lanci di paracadutisti;
c) sia a bordo di aeromobili senza permesso del comandante o senza valido titolo;
d) si trovi a bordo in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di droghe ad eccezione del comandante;
e) non ottemperi alle disposizioni impartite dal comandante;
f) essendovi obbligato, non ottemperi all’obbligo di segnalazione di incidenti o inconvenienti;
g) produca volontariamente la proiezione di una fonte di luce intensa in uno spazio aereo navigabile
tale da comportare un rischio per la sicurezza aerea, danni ad aeromobili o lesioni alle persone a
bordo di aeromobili.
Salvo che il fatto non costituisca reato, ogni altra inosservanza alle disposizioni di cui alla presente
legge, regolamenti o direttive è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro
15.000,00 a euro 30.000,00 l’operatore che effettui voli commerciali dietro compenso senza avere
ottenuto le prescritte autorizzazioni.
8. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro
5.000,00 a euro 25.000,00 l’operatore commerciale che:
a) rifiuti senza giustificazione l’accesso dei suoi servizi al pubblico;
b) non rispetti gli obblighi previsti nel certificato di operatore aereo;
c) non rispetti i programmi di manutenzione o altri obblighi nell’interesse della sicurezza del volo;

d) effettui voli diversi da quanto previsto sul certificato di operatore aereo.
9. La misura delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 è soggetta ad eventuale
revisione e comunque a ratifica annuale tramite apposito decreto delegato.

Art. 60
(Reati)

1. Alterazione di certificati, licenze e marche di registrazione:
a) chiunque contraffa o altera i certificati e le licenze la cui emissione è prevista dalla presente legge, o
utilizza certificati o licenze contraffatti o alterati è punito con la prigionia di secondo grado e con la
multa;
b) chiunque espone o induce l’esposizione su aeromobili di marche false o ingannevoli circa la
nazionalità dell’aeromobile è punito con la prigionia di secondo grado e la multa.
2. Interferenze con la navigazione aerea:
a) chiunque, allo scopo di interferire con la navigazione aerea entro il territorio sammarinese, installa
abusivamente luci, segnali o comunicazioni in un luogo o in una maniera tale da essere scambiati
per luci o segnali previsti ai sensi della presente Legge, o per luci o segnali appartenenti ad
aeroporti od altre strutture di navigazione debitamente autorizzate;
b) chiunque consapevolmente rimuove, disattiva od interferisce con le operazioni di luci e segnali
luminosi previsti;
è punito con la prigionia di secondo grado e la multa.
3. Chiunque, agendo in qualità di rappresentante o dipendente di un operatore aereo, omette o
rifiuta di eseguire la predisposizione o preservazione di relazioni, registrazioni e memorie secondo le
modalità prescritte dal Direttore Generale; o alteri o cancelli parzialmente rapporti, relazioni,
registrazioni o memorie; o depositi rapporti, relazioni, registrazioni o memorie false è punito con la
prigionia di secondo grado e la multa.
4. Chiunque omette o rifiuta di fornire le informazioni o i documenti richiesti dal Direttore
Generale, è punito con la prigionia di secondo grado e la multa.
5. Chiunque, mentre si trovi a bordo di un aeromobile, interferisca con lo svolgimento delle
funzioni dei membri dell’equipaggio o diminuisca la loro capacità di assolverle oppure chiunque,
interferendo con lo svolgimento delle funzioni da parte dei membri dell’equipaggio, aggredisca,
intimidisca o minacci gli stessi è punito con la prigionia di quarto grado e con la multa.
6. Chiunque, mentre si trovi a bordo o nel tentativo di salire a bordo di un aeromobile utilizzato o
destinato ad essere utilizzato in operazioni di trasporto aereo commerciale, trasporti armi, bombe o
materiale esplosivo, è punito con la prigionia di quarto grado e con la multa. Il presente comma non si
applica ai funzionari dei corpi armati di San Marino i quali sono autorizzati e tenuti a detenere armi
entro le loro funzioni ufficiali.
7. Chiunque, allo scopo di porre in pericolo l’incolumità pubblica, interferisce con la sicurezza
delle operazioni condotte da aeromobili sammarinesi è punito con la prigionia di quarto grado e con la
multa.
8. Ogni soggetto che senza averne l’autorità rimuove, occulta o nasconde qualsiasi parte di
aeromobili coinvolti in incidenti, o qualunque bene che si trova a bordo dell’aeromobile al momento
dell’incidente, è punito con la prigionia di secondo grado e la multa.
9. Ogni soggetto che, avendo a conoscenza le disposizioni della presente legge, trasporta merci,
bagagli o altri beni in violazione delle disposizioni dei regolamenti internazionali ICAO sul trasporto di
merci pericolose, tempo per tempo vigenti, è punito con la prigionia di terzo grado e con la multa.
10. Il comandante che esercita le proprie mansioni in stato di alterazione psicofisica conseguente
all’uso di bevande alcoliche o all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o all’abuso di farmaci
è punito con la prigionia di terzo grado e con la multa ovvero con l’una o l’altra di tali pene. E’ sempre
disposta l’interdizione di terzo grado dalla licenza di pilotaggio.




CAPO VII
REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERATORI AEREI


Art. 61
(Certificato di Operatore Aereo – COA)

1. Il Direttore Generale rilascia il Certificato di Operatore Aereo (COA) e stabilisce gli standard
minimi di sicurezza per le operazioni eseguite dagli operatori aerei.
2. Per ottenere il Certificato di Operatore Aereo deve essere presentata richiesta al Direttore
Generale nei modi e nelle forme previsti.
3. Il Direttore Generale può rifiutare il rilascio del Certificato di Operatore Aereo ovvero
sospenderlo o revocarlo per motivi di sicurezza o per altre esigenze di interesse pubblico.
4. Il Direttore Generale rilascia il Certificato di Operatore Aereo qualora, a seguito di appropriate
indagini verifichi che il richiedente è adeguatamente equipaggiato e possiede l’abilità per svolgere le
operazioni in condizioni di sicurezza in base ai requisiti previsti dall’Autorità.


Art. 62
(Licenza di esercizio)

1. Nessun operatore aereo commerciale può intraprendere servizi di trasporto aereo commerciale
salvo sia in possesso di una licenza di esercizio rilasciata dal Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale può modificare o sospendere ogni licenza per mancata osservanza di
qualsiasi condizione in essa prevista.
3. Nessuna licenza può essere trasferita salvo che tale trasferimento sia approvato dal Direttore
Generale tenuto in considerazione l’interesse pubblico.
4. Ogni titolare di licenza deve dimostrare costantemente di essere idoneo ed in grado di svolgere
adeguatamente i servizi di trasporto aereo per i quali ha ottenuto la licenza.


Art. 63
(Permessi rilasciati ad operatori aerei stranieri)

1. Nessun operatore aereo straniero deve intraprendere operazioni di trasporto aereo
commerciale entro il territorio della Repubblica di San Marino, salvo che sia stata rilasciata
autorizzazione dal Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1 qualora riscontri che il
richiedente sia idoneo a svolgere trasporto aereo commerciale internazionale.
3. Il Direttore Generale può modificare o sospendere ogni autorizzazione in caso di mancata
osservanza di qualsiasi condizione in essa prevista.
4. Il richiedente deve soddisfare i requisiti previsti dalle normative internazionali in tema di
assicurazioni. L’autorizzazione non rimane in vigore se l’operatore aereo straniero non soddisfa il
presente comma.




CAPO VIII
REGIME TRIBUTARIO

Art. 64
(Norme relative alla importazione)

1. L’iscrizione nel registro costituisce presupposto per il pagamento dell’imposta
sull’importazione.
2. L’imposta monofase sull’importazione di velivoli destinati ad immobilizzazione materiale per le
società sammarinesi, o per le società estere, nel rispetto dell’articolo 38, comma 3, punto c 3), è
stabilita dall’art. 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n. 135 e successive modifiche.

Art. 65
(Sostituzione del comma 2 dell’articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135)

1. Il comma 2 dell’ articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135, cosi come modificato dall’articolo
100 della Legge 22 dicembre 2010 n.194, viene cosi sostituito:
“Gli aeromobili, destinati ad immobilizzazione materiale per le società sammarinesi o per le società
estere iscritte al registro aeronautico ai sensi dell’articolo 38, comma 3, punto c 3) della Legge di
riforma in materia di aviazione civile, beneficiano dell’aliquota agevolata nella misura del 2%.”.

Art. 66
(Modifica all’articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135, così come modificato
dall’articolo 100 della Legge 22 dicembre 2010 n.194, è inserito il seguente comma 3:
“Gli aeromobili iscritti nei registri dell’Autorità in base all’articolo 38, comma 3, punto c 3) della Legge
di riforma in materia di aviazione civile sono esentati dall’assolvimento dell’imposta monofase per
l’importazione, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) abbiano una massa massima certificata al decollo (MTOW) superiore a 5.700 Kg. Tale limitazione
non si applica agli elicotteri a turbina;
b) siano basati al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino ed al di fuori di Stati con i
quali la Repubblica di San Marino ha accordi di basamento di aeromobili;
c) sia stato sottoscritto un apposito accordo di collaborazione tra l’Autorità per l’Aviazione Civile e la
Navigazione Marittima ed una società estera avente per oggetto la registrazione e le altre
operazioni connesse su aeromobili aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti.”.

Art. 67
(Modifiche al Decreto 27 ottobre 2003 n.135)

1. Dopo l’articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 viene introdotto il seguente articolo:

“Art. 5-bis
(Imposta sull’importazione di aeromobili per utilizzo commerciale)

1. Gli aeromobili importati a San Marino per finalità commerciali, e risultanti da apposito
Certificato di Operatore Aereo rilasciato dall’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima
della Repubblica di San Marino ad un operatore sammarinese, beneficiano dell’esenzione dall’imposta
monofase per tutto il periodo di impiego commerciale.

2. Qualora gli aeromobili importati ai sensi del comma 1 vengano cancellati dal Certificato di
Operatore Aereo rilasciato all’operatore sammarinese, quest’ultimo sarà tenuto all’assolvimento della
monofase sul valore al momento della cancellazione dal suddetto Certificato di Operatore Aereo.”.


TITOLO III
NORME FINALI


CAPO I
DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI DI SETTORE

Art. 68
(Denominazione e segni distintivi degli operatori economici di settore)

1. E’ fatto divieto agli operatori economici del settore aeronautico di utilizzare, in tutto od in
parte, quale propria denominazione, marchio o qualunque altro segno distintivo, elementi
identificativi propri dell’Autorità.
2. Sono considerati elementi identificativi propri dell’Autorità tutti i simboli e le espressioni dotati
di capacità distintiva tali da indurre terzi ad un immediato e diretto collegamento con l’Autorità o la
sua attività pubblica.
3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 anche le espressioni riportanti, in qualunque
lingua riconosciuta, le marche di registrazione sammarinesi per aeromobili (T7 – Tango Sette).
4. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti degli operatori economici che
vantano specifici accordi di assistenza tecnica con l’Autorità, approvati con delibera del Congresso di
Stato.
5. Gli operatori economici del settore aeronautico sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del
presente articolo entro il termine di tre mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente legge,
scaduto inutilmente il quale saranno assoggettabili alle sanzioni di cui all’articolo 70.

Art. 69
(Vigilanza)

1. Il Corpo di Polizia Civile vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 68.
2. Il Corpo di Polizia Civile, qualora accerti violazioni di cui all’articolo 68, procede alla
constatazione del fatto, mediante processo verbale e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per
l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 70.
3. Il verbale di accertamento è redatto in un unico originale, trattenuto dal Corpo di Polizia Civile,
di cui è rilasciata copia all’interessato. Una copia autentica è trasmessa all’Autorità Giudiziaria e per
conoscenza all’Autorità.

Art. 70
(Sanzioni)

1. L’inosservanza dell’articolo 68 è punita con sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo
di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00.
2. Con l’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa si può disporre altresì la modifica
della denominazione dell’operatore economico e la rimozione dei marchi e di tutti gli altri segni
distintivi risultati illegittimi ai sensi della presente legge a spese del contravventore.



CAPO II
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 71
(Modifiche alla presente legge)

1. Le modifiche alla presente legge sono disposte con decreto delegato entro dodici mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, verrà emanato un decreto delegato
contenente le disposizioni necessarie a dare attuazione alla Convenzione di Capetown del 16 novembre
2001 sulle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e relativo Protocollo inerente al materiale
aeronautico.

Art. 72
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:
- la Legge 30 novembre 1992 n.87;
- la Legge 16 gennaio 2001 n.9;
- il Decreto Delegato 10 agosto 2007 n.96;
- articoli 1,2,3,4 e 5 del Titolo I dell’Allegato B del Decreto Delegato 8 agosto 2005 n.119;
- l’Allegato C del Decreto Delegato 8 agosto 2005 n.119;
- il Decreto Delegato 10 agosto 2012 n.129.
- articolo 60 Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n. 188.
- articolo 99 della Legge 22 dicembre 2010 n.194.

Art. 73
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 29 luglio 2014/1713 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari


IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini