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Decreto Legge 23 ottobre 2014 n.166 - Attribuzione al Capo del Servizio di Protezione Civile del potere di ordinanza di cui all’articolo 42 della Legge 19 luglio 1995 n. 87


Published: 2014-10-23
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984325/decreto-legge-23-ottobre-2014-n.166---attribuzione-al-capo-del-servizio-di-protezione-civile-del-potere-di-ordinanza-di-cui-allarticolo-42-della-legge.html

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REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 23 ottobre 2014 n.166


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e più precisamente:
- la necessità di attribuire al Capo del Servizio di Protezione Civile il potere di ordinanza di cui
all’articolo 42 della Legge 19 luglio 1995 n. 87 e quindi il potere di autorizzare - in caso di
frane, rotture di argini, crollo di ponti, eventi eccezionali e calamità naturali e in tutti i casi di
forza maggiore e di urgenza assoluta - l’immediata occupazione dei beni necessari alla
realizzazione delle opere utili a porre rimedio allo stato di emergenza e a garantire
l’incolumità pubblica e limitare l’entità dei danni;
- l’urgenza di procedere a tale attribuzione in considerazione delle contingenti particolari
condizioni atmosferiche e climatiche che rappresentano un rischio concreto e attuale per il
verificarsi dei suddetti eventi;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.61 adottata nella seduta del 21 ottobre 2014;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


ATTRIBUZIONE AL CAPO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL POTERE DI
ORDINANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 42 DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1995 N. 87


Articolo Unico

1. L’articolo 42 della Legge 19 luglio 1995 n.87 è sostituito dal seguente:

“Art.42
Occupazione d’urgenza

In caso di frane, di rotture di argini, di crollo di ponti, eventi eccezionali e calamità naturali
e in tutti gli altri casi di forza maggiore e di urgenza assoluta il Capo del Servizio di Protezione
Civile, riunito il Coordinamento per la Protezione Civile di cui all’articolo 3 della Legge n.21/2006 e
su indicazione dello stesso, con apposita ordinanza autorizza l’immediata occupazione dei beni
necessari alla realizzazione delle opere funzionali a porre rimedio allo stato di emergenza.
L’ordinanza, che è opportunamente portata a conoscenza dei soggetti interessati e dei competenti
uffici pubblici, stabilisce il termine per cui l’occupazione temporanea d’urgenza può essere
protratta entro i limiti temporali di cui all’articolo 15, comma secondo. Ai fini dell’individuazione
dei beni oggetto di occupazione, il Capo del Servizio di Protezione Civile è coadiuvato dagli uffici
tecnici preposti.
Nei casi di cui al comma primo, i funzionari dell’Ufficio Tecnico del Catasto debbono
provvedere nel più breve tempo all'accertamento dello stato di consistenza dei beni occupati,
redigendone apposito verbale con le modalità prescritte dall’articolo 20.
L’avviso di cui all’articolo 20, comma secondo, deve essere dato almeno ventiquattro ore
prima di quello fissato per l'accertamento.
L’ordinanza che autorizza l’occupazione perde efficacia qualora l’occupazione non segua nel
termine di tre mesi dalla sua emanazione
L’indennità di occupazione d’urgenza è determinata dalla Commissione di cui all’articolo
18, comma settimo secondo quanto previsto dall’articolo 34.”.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 ottobre 2014/1714 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini