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Legge 27 Novembre 2014 N.209 -Disposizioni In Materia Di Contrasto Del Fenomeno Delle Dimissioni In Bianco E Di Tutela Della Genitorialit


Published: 2014-11-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984322/legge-27-novembre-2014-n.209--disposizioni-in-materia-di-contrasto-del-fenomeno-delle-dimissioni-in-bianco-e-di-tutela-della-genitorialit.html

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L209-2014


REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 25 novembre 2014:


LEGGE 27 NOVEMBRE 2014 N.209


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DEL FENOMENO DELLE DIMISSIONI IN
BIANCO E DI TUTELA DELLA GENITORIALITA’

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di contrastare la predisposizione, la conservazione e l’utilizzo
delle dimissioni in bianco da parte di datori di lavoro, in particolare qualora siano in danno di
lavoratrici e lavoratori con figli fino al terzo anno di età o figli disabili.

Art. 2
(Modalità)

1. Nel caso di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore o di risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore l’onere di recarsi personalmente presso
l’Ufficio del Lavoro e sottoscrivere il modulo di cessazione volontaria del rapporto di lavoro, all’uopo
predisposto, che sostituisce, nel caso specifico, la comunicazione obbligatoria dell’interruzione del
rapporto di lavoro, di cui all’articolo 23 della Legge 19 settembre 1989 n.95 “Legge sul collocamento”.
2. L’Ufficio del Lavoro rilascia alla lavoratrice o al lavoratore copia del modulo di cessazione
volontaria del rapporto di lavoro sottoscritto e provvede in giornata a trasmetterne copia al datore di
lavoro.

Art. 3
(Efficacia)

1. L’Ufficio del Lavoro è tenuto a dare corso alla registrazione della cessazione del rapporto di
lavoro della lavoratrice e del lavoratore esclusivamente quando le dimissioni vengano rese in
conformità a quanto previsto all’articolo che precede.



Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.




Data dalla Nostra Residenza, addì 27 novembre 2014/1714 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini