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Decreto Legge 30 dicembre 2014 n.225 - Attribuzione al Segretario di Stato per la Sanit e Sicurezza Sociale del potere di Ordinanza


Published: 2014-12-30
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Microsoft Word - DL225-2014.doc
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 30 dicembre 2014 n.225

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e precisamente:
- la necessità di autorizzare il Dipartimento Prevenzione ISS, che agisce su proposta dell’U.O.S.
Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, a predisporre piani nazionali organici di lotta contro
le malattie degli animali, comprese o non comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 del Decreto
4 ottobre 1984 n. 87 precisando le modalità di ricerca, le metodiche di accertamento e
d’intervento nonché qualsiasi altra necessaria indicazione;
- la necessità di attribuire, conseguentemente, al Segretario di Stato per la Sanità il potere di
Ordinanza, sino ad ora attribuito all’Ecc.ma Reggenza dall’articolo 179 del Decreto 21
gennaio 1954 n. 3 (Regolamento d’igiene), e quindi il potere di autorizzare nei casi di
emergenza richiesti dal Direttore del Dipartimento Prevenzione ISS l’adozione delle misure
opportune a porre rimedio allo stato di emergenza, imponendo obblighi e divieti allo scopo di
osservare ed applicare i piani nazionali organici di lotta contro le malattie degli animali;
- l’urgenza di procedere a tale attribuzione in considerazione delle contingenti particolari
condizioni di rischio concreto ed attuale, alla luce della recente comparsa di un focolaio della
Febbre catarrale degli ovini, più comunemente conosciuta come Blue tongue, anche nella
provincia di Rimini e la conseguente comunicazione giunta dalla Direzione Generale della
Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute italiano (dispositivo
dirigenziale prot. n.0025042-27/11/2014-DGSAF-COD_UO-P) con la quale si segnala che il
territorio di San Marino rientra nell’ambito delle zone soggette a restrizione per Blue tongue
sierotipo BTV 1;
- l’urgenza altresì di adottare misure atte a prevenire la diffusione della malattia in territorio e
verso i territori settentrionali della Repubblica Italiana attualmente indenni nonché tenuto
conto dell’analisi del rischio;
Vista la Decisione N.1/94 del Comitato di Cooperazione CE- San Marino del 28 giugno 1994,
relativa alla normativa comunitaria in materia veterinaria, resa esecutiva con Decreto 24 agosto
1994 n.75;
Visto l’articolo 4 della Decisione del Comitato di Cooperazione UE-San Marino n. 1/2010
“omnibus” del 29 marzo 2010 resa esecutiva con Decreto Delegato 10 giugno 2010 n.102;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.70 adottata nella seduta del 29 dicembre 2014;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO DI STATO PER LA SANITÀ E SICUREZZA
SOCIALE DEL POTERE DI ORDINANZA

Articolo Unico

1. Il Direttore del Dipartimento Prevenzione è autorizzato, su proposta dell’U.O.S. Sanità
Veterinaria e Igiene Alimentare, a predisporre piani nazionali organici di lotta contro le malattie
degli animali, comprese o non comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 del Decreto 4 ottobre 1984
n. 87 precisando le modalità di ricerca, le metodiche di accertamento e d'intervento nonché
qualsiasi altra necessaria indicazione.
2. L’eventuale dichiarazione dello stato di emergenza compete al Segretario di Stato per la
Sanità e Sicurezza Sociale il quale, su richiesta della Direzione del Dipartimento Prevenzione
dell’ISS, adotta apposita Ordinanza.
3. L’Ordinanza di cui al comma precedente deve contenere i divieti e gli obblighi cui attenersi
nel periodo di vigenza, allo scopo di osservare ed applicare i piani nazionali organici di lotta contro
le malattie degli animali.
4. L’Ordinanza deve indicare la durata dello stato di emergenza; può essere revocata o
prorogata nel caso in cui si modifichino i presupposti determinanti la sua adozione.
5. Nel periodo di emergenza dichiarato con Ordinanza, dovranno essere rispettate le
disposizioni ivi contenute.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 dicembre 2014/1714 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini