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Decreto Legge 26 gennaio 2015 n. 4 - Ratifica Decreto Legge 23 ottobre 2014 n.166 – Attribuzione al Capo del Servizio di Protezione Civile del potere di ordinanza di cui all’articolo 42 della Legge 19 luglio 1995 n.87


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Microsoft Word - DL004-2015.doc
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO – LEGGE 26 gennaio 2015 n.4
(Ratifica Decreto-Legge 23 ottobre 2014 n.166)



Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visto il Decreto - Legge 23 ottobre 2014 n.166 – “Attribuzione al Capo del Servizio di Protezione
Civile del potere di ordinanza di cui all’articolo 42 della Legge 19 luglio 1995 n.87”, promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della
Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15
dicembre 2005 n.184 e più precisamente:
- la necessità di attribuire al Capo del Servizio di Protezione Civile il potere di ordinanza
di cui all’articolo 42 della Legge 19 luglio 1995 n. 87 e quindi il potere di autorizzare -
in caso di frane, rotture di argini, crollo di ponti, eventi eccezionali e calamità naturali
e in tutti i casi di forza maggiore e di urgenza assoluta - l’immediata occupazione dei
beni necessari alla realizzazione delle opere utili a porre rimedio allo stato di
emergenza e a garantire l’incolumità pubblica e limitare l’entità dei danni;
- l’urgenza di procedere a tale attribuzione in considerazione delle contingenti
particolari condizioni atmosferiche e climatiche che rappresentano un rischio concreto
e attuale per il verificarsi dei suddetti eventi;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.61 adottata nella seduta del 21 ottobre
2014;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 19 gennaio 2015;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.5 del 19 gennaio 2015;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 23 ottobre 2014
n.166 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e
Generale in sede di ratifica dello stesso:


ATTRIBUZIONE AL CAPO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL POTERE DI
ORDINANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 42 DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1995 N. 87


Art.1

1. L’articolo 42 della Legge 19 luglio 1995 n.87 è sostituito dal seguente:

“Art.42
Occupazione d’urgenza

In caso di frane, di rotture di argini, di crollo di ponti, eventi eccezionali e calamità naturali
e in tutti gli altri casi di forza maggiore e di urgenza assoluta il Capo del Servizio di Protezione
Civile, riunito il Coordinamento per la Protezione Civile di cui all’articolo 3 della Legge n.21/2006 e
su indicazione dello stesso, con apposita ordinanza autorizza l’immediata occupazione dei beni
necessari alla realizzazione delle opere funzionali a porre rimedio allo stato di emergenza.
L’ordinanza, che è opportunamente portata a conoscenza dei soggetti interessati e dei competenti
uffici pubblici, stabilisce il termine per cui l’occupazione temporanea d’urgenza può essere
protratta entro i limiti temporali di cui all’articolo 15, comma secondo. Ai fini dell’individuazione
dei beni oggetto di occupazione, il Capo del Servizio di Protezione Civile è coadiuvato dagli uffici
tecnici preposti.
Nei casi di cui al comma primo, i funzionari dell’Ufficio Tecnico del Catasto debbono
provvedere nel più breve tempo all'accertamento dello stato di consistenza dei beni occupati,
redigendone apposito verbale con le modalità prescritte dall’articolo 20.
L’avviso di cui all’articolo 20, comma secondo, deve essere dato almeno ventiquattro ore
prima di quello fissato per l'accertamento.
L’ordinanza che autorizza l’occupazione perde efficacia qualora l’occupazione non segua nel
termine di tre mesi dalla sua emanazione
L’indennità di occupazione d’urgenza è determinata dalla Commissione di cui all’articolo
18, comma settimo secondo quanto previsto dall’articolo 34.”.

Art.2

1. L’articolo 160 della Legge 19 luglio 1995 n.87 è così modificato:

“Art.160
Interventi eseguibili d’urgenza

Quando un manufatto, o parte di esso, minacci pericolo, il proprietario o gli aventi titolo,
sotto la propria responsabilità, sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio di
Protezione Civile e all’Ufficio per l’Edilizia e, nei casi di assoluta urgenza, a provvedere, senza
necessità di domanda preventiva, alle sole opere provvisionali indispensabili per evitare imminenti
pericoli o danni.
Una volta data la comunicazione al Servizio di Protezione Civile e all'Ufficio per l’Edilizia, ed
eventualmente poste in essere le sole opere provvisionali, è fatto obbligo al proprietario o agli
aventi titolo di porre in essere gli interventi di sistemazione definitivi, fermo restando l’obbligo di
ottenere preventivamente le necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie, qualora previste.
Ricevuta notizia che un manufatto, un’opera, una infrastruttura tecnologica, o parte di essi
minacci pericolo, o che un lavoro sia condotto in modo da destare fondata preoccupazione nei
riguardi della pubblica incolumità, o un dissesto idrogeologico costituisca pericolo nei riguardi
della pubblica incolumità, il Servizio di Protezione Civile, dopo un sommario accertamento,
verificate le opere provvisionali eventualmente già poste in essere ed avvalendosi, se necessario,
della collaborazione di altri uffici ed enti dello Stato, intima al proprietario o avente titolo di porre
in essere gli interventi di urgenza ed i tempi di esecuzione degli stessi, a tutela della incolumità
pubblica.
Nel caso sia intimata l’esecuzione di interventi di urgenza, il proprietario o avente titolo dovrà
presentare al Servizio di Protezione Civile e all’Ufficio per l’Edilizia una relazione redatta da un
tecnico abilitato e, nel caso di dissesti idrogeologici, da un geologo, che rappresenti
dettagliatamente lo stato di pericolo fornendo sintetica descrizione delle opere da realizzare,
corredata da documentazione relativa allo stato di fatto antecedente agli interventi e contenente
l’impegno a presentare, se necessaria, domanda di concessione o autorizzazione agli uffici
competenti entro il termine improrogabile di novanta giorni.
Nel caso in cui la messa in sicurezza comporti la demolizione totale o parziale del manufatto, il
Capo del Servizio Protezione Civile ordina, altresì, lo sgombero del manufatto medesimo.
Qualora gli interventi di urgenza riguardino beni soggetti a tutela ai sensi della Legge 10
giugno 1919 n.17 e delle successive norme in materia, il proprietario o avente titolo invia la
comunicazione di cui al primo comma e la relazione di cui al secondo comma alla Commissione per
la Conservazione dei Monumenti.
Qualora il proprietario o avente titolo non attui immediatamente le disposizioni indicate al
superiore secondo comma, il Capo del Servizio Protezione Civile manda all’Azienda Autonoma di
Stato per i Lavori Pubblici di provvedere tempestivamente all'esecuzione di interventi di urgenza,
addebitandone le spese al proprietario medesimo.”.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 gennaio 2015/1714 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini