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Decreto Legge 31 marzo 2015 n.45 - Riposi compensativi del personale del Servizio Socio-Sanitario dell'ISS


Published: 2015-03-31
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984313/decreto-legge-31-marzo-2015-n.45---riposi-compensativi-del-personale-del-servizio-socio-sanitario-delliss.html

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Microsoft Word - DL045-2015.doc
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 31 marzo 2015 n.45



Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e precisamente:
- la necessità di reintrodurre l’istituto dei riposi compensativi come stabilito nell’Ordine del
Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale in data 5 giugno 2014 e per le motivazioni
ivi espresse;
- l’urgenza di far beneficiare al più presto di tali riposi il personale del Servizio Socio –
Sanitario come stabilito nell’Accordo Sindacale stipulato il 3 marzo 2015, compatibilmente al
piano ferie che ciascun dipendente deve predisporre entro e non oltre il 31 marzo 2015;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 31 marzo 2015;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:



RIPOSI COMPENSATIVI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO
SOCIO-SANITARIO DELL’ISS


Articolo Unico


1. A decorrere dall’1 gennaio 2015, i dipendenti non amministrativi del Servizio Socio –
Sanitario ad esclusione dei dipendenti della UOC Cure Primarie e Salute Territoriale, hanno diritto
di beneficiare, per lo stress psicologico accumulato nell'arco dell'anno solare, di giornate di riposo
compensativo in aggiunta al congedo ordinario e soggette alla stessa regolamentazione, da
usufruirsi per il 50% entro il primo semestre e per il restante 50% nel secondo, nella seguente
misura:
a) per il personale del Servizio Socio – Sanitario che svolge mansioni di aiuto medico psichiatra,
assistente medico psichiatra, psicologo, psicologo dell’età evolutiva, psicoterapeuta, assistente
sociale e sociologo, un giorno di riposo compensativo ogni tre anni di servizio effettivamente
prestato nel Servizio stesso, fino ad un massimo di quattro giornate lavorative di riposo
compensativo nell’anno;
b) per i restanti dipendenti non amministrativi del Servizio Socio - Sanitario, due giorni di riposo
compensativo ogni due anni di servizio effettivamente prestato nel Servizio stesso per i primi
otto anni ed un giorno ulteriore al compimento del decimo anno di servizio, fino ad un
massimo di nove giornate lavorative di riposo compensativo nell’anno;
c) sono esclusi dai riposi compensativi di cui alle lettere a) e b) i dipendenti che svolgono
unicamente mansioni dirigenziali o di responsabile del Servizio Socio – Sanitario.
2. Eventuali nuove figure professionali non contemplate nel Decreto Delegato 23 gennaio 2015
n.3, verranno inquadrate in una delle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) su indicazione del
Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, previo confronto con le Organizzazioni
Sindacali.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 2015/1714 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini