Microsoft Word - DL083-2015.doc
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO – LEGGE 5 giugno 2015 n.83
(Ratifica Decreto-Legge 10 aprile 2015 n.47)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto il Decreto - Legge 10 aprile 2015 n.47 – “Misure urgenti in materia di lotta al terrorismo”,
promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della
Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15
dicembre 2005 n.184 e precisamente:
- la necessità di adeguare la normativa vigente in materia di cooperazione
internazionale ed assistenza giudiziaria al fine di rafforzare la sicurezza e
sviluppare la cooperazione tra gli Stati nell’ambito della lotta al terrorismo e di
disciplinare nuove fattispecie di reato;
- l’urgenza di dare immediato riscontro alla predetta necessità per un rapido
adeguamento agli standard internazionali più recenti;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 10 aprile 2015;
Visto l’emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 27 maggio 2015;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.27 del 27 maggio 2015;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 10 aprile 2015 n.47
così come modificato a seguito dell’emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in
sede di ratifica dello stesso:
MISURE URGENTI IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO
Art. 1
1. Dopo l’articolo 13 del Decreto - Legge 15 luglio 2013 n. 83 è inserito il seguente Capo:
“CAPO III bis
REPRESSIONE DEGLI ATTI TERRORISTICI MEDIANTE ORDIGNI ESPLOSIVI
Art. 13 bis
(Attentati terroristici mediante ordigni esplosivi)
1. Chiunque, allo scopo di causare la morte o gravi lesioni personali ovvero di recare danni
rilevanti a luoghi, edifici o impianti, consegna, colloca, aziona o fa esplodere materiale esplosivo o
altri ordigni letali in un luogo aperto al pubblico, in un edificio adibito ad uso pubblico, contro
beni, infrastrutture o risorse ad uso pubblico o su mezzi o impianti di pubblico trasporto o nelle
relative strutture di servizio è punito con la prigionia di settimo grado.
2. Si applica la prigionia di ottavo grado e l’interdizione di quarto grado se dai fatti indicati nel
comma precedente deriva la morte di una o più persone.”.
Art. 2
1. All’articolo 1, comma 1, lettera p), ultima riga, della Legge 17 giugno 2008 n.92, dopo le
parole “organizzazione internazionale”, sono inserite le seguenti: “Costituisce, altresì, ‘terrorismo’ o
‘atto terroristico’ qualunque condotta prevista e definita nella Convenzione internazionale per la
repressione del finanziamento del terrorismo e nei trattati indicati nel relativo allegato;”.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 giugno 2015/1714 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini