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Legge 1 luglio 2015 n.101 - Legge sulle Fondazioni


Published: 2015-07-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984302/legge-1-luglio-2015-n.101---legge-sulle-fondazioni.html

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Microsoft Word - L101-2015.doc
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 25 giugno 2015:


LEGGE 1 LUGLIO 2015 n.101

LEGGE SULLE FONDAZIONI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DEFINIZIONI E ASPETTI GENERALI

Art.1
(Definizioni)

1. Nella presente legge, i seguenti termini assumono i seguenti significati:
a) per “Legge”, la presente legge e le sue successive modifiche;
b) per “Registro”, il Registro delle Fondazioni previsto all’articolo 7;
c) per “Registro dei Revisori Contabili”, il Registro dei Revisori Contabili istituito dalla
Legge 27 ottobre 2004 n.146 e successive modifiche;
d) per “Società Fiduciaria”, la Società autorizzata all’esercizio dell’attività riservata di cui
all’Allegato 1, lettera C) della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
e) per “Cancelliere”, il Cancelliere del Tribunale competente alla tenuta del Registro;
f) per “Soggetto Inidoneo”, una persona fisica e/o giuridica che versi nelle condizioni
previste all’articolo 1, comma 1, punto 9) della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive
modifiche;
g) per “AIF”, l’Agenzia di Informazione Finanziaria per la prevenzione e il contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e
successive modifiche;
h) per “Ente”, l’Ente privato dotato di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale,
senza scopo di lucro, diverso dalle Società, che non esercita attività economica,
disciplinato dalla legge;
i) per “Ente a scopo non lucrativo o no profit”, gli Enti di cui alla lettera h);
l) per “certificazione”:
1) se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza e il Certificato di revoca della
licenza;
2) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale e il Certificato di revoca della
licenza;
m) per “controllo formale della documentazione” da parte del Cancelliere, la verifica
esclusivamente dell’esistenza dei requisiti di forma negli atti, della presenza dei
documenti, della certificazione, dell’assenza delle condizioni per l’integrazione della
definizione di Soggetto Inidoneo, e della produzione degli altri documenti richiesti
specificamente dalla legge al fine delle iscrizioni di atti e dati nel Registro;
n) per “fondatore”, colui o coloro che destinano una serie di beni ed un patrimonio finalizzati
alla costituzione di una Fondazione per la realizzazione degli scopi disciplinati dalla
presente legge. In tal senso, qualora nella presente legge si faccia riferimento alla morte o
alla qualifica di Soggetto Idoneo o Soggetto Inidoneo del fondatore, tale riferimento è da
intendersi alla totalità dei fondatori in caso di pluralità degli stessi.
2. La certificazione dei soggetti non residenti o non aventi sede nella Repubblica di San
Marino deve essere sostanzialmente equivalente a quella indicata al comma 1, lettera l). Con
riferimento alle persone fisiche, è considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla
quale emerge l’insussistenza della qualità di Soggetto Inidoneo. Con riferimento alle persone
giuridiche, è considerata sostanzialmente equivalente la certificazione, emessa dal soggetto
responsabile della tenuta del Registro delle Fondazioni nel Paese in cui la persona giuridica ha
sede, dalla quale emergono i contenuti del Certificato di Vigenza. Il Commissario della Legge
competente può emanare circolari al fine di individuare a livello generale le equivalenze o precisare
ulteriormente i criteri di valutazione dell’equivalenza sostanziale della certificazione. Nella
valutazione delle iscrizioni risultanti nel Certificato Penale Generale si deve tenere conto delle
cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di
condanna, della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale,
nelle norme di attuazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica. Nel caso in
cui lo Stato straniero non rilasci certificati con caratteristiche analoghe a quelle indicate dalla legge,
la certificazione è sostituita dalla dichiarazione dell’autorità consolare competente, che indica
anche l’esistenza di eventuali altri documenti sostitutivi rilasciati dalle autorità statali straniere.
3. Le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino e i cittadini sammarinesi
possono sostituire la certificazione con la dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalità di cui
alla Legge 5 ottobre 2011 n.159.
4. La certificazione, in originale o in copia conforme, non deve recare una data anteriore di sei
mesi rispetto alla data di presentazione presso la Cancelleria o di esibizione al notaio in sede di
costituzione della fondazione.

Art.2
(Finalità)

1. La presente legge dà piena attuazione ai principi contenuti all’articolo 6 della Legge 8 luglio
1974 n.59 e successive modifiche ed integrazioni “Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei
Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese”.
2. La presente legge si propone inoltre di:
a) valorizzare la realizzazione di interessi di carattere generale o di determinate categorie di
soggetti che non perseguano finalità di lucro;
b) garantire lo svolgimento di attività caratterizzate dalla pubblica utilità o utilità sociale;
c) garantire un efficace controllo delle fondazioni al fine di prevenire e reprimere gli abusi in
materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. La presente legge si propone, altresì, di allineare la legislazione sammarinese al rispetto
delle raccomandazioni e degli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art.3
(Ambito di applicazione ed esclusione)

1. La presente legge disciplina le fondazioni che hanno acquisito la personalità giuridica con
sede nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge, la Fondazione Banca Centrale
della Repubblica di San Marino. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della presente legge
le fondazioni bancarie che rimangono disciplinate dalla Legge 29 novembre 1995 n. 130 e
successive modifiche.
3. Sono, altresì, escluse dal campo di applicazione della presente legge, le fondazioni, gli enti
privati, i comitati e più in generale ogni forma di aggregazione che, indipendentemente dalle
finalità, non abbia acquisito la personalità giuridica.
4. Negli enti di cui al comma 3 rispondono delle obbligazioni illimitatamente e con il proprio
patrimonio coloro che hanno agito direttamente anche ed ai fini delle eventuali responsabilità
penali.

Art. 4.
(Definizione e scopi della fondazione)

1. Per fondazione si intende un ente privato disciplinato dalla presente legge, dotato di
personalità giuridica, di un’organizzazione di beni, di un patrimonio e di autonomia patrimoniale,
senza scopo di lucro, diverso dalle società, che non esercita attività economica, creato da uno o più
fondatori, persone fisiche e/o giuridiche, che destinano, in piena autonomia, il patrimonio ad un
determinato scopo esclusivamente di pubblica utilità ed in uno dei settori indicati al comma 3.
2. Nella fondazione è determinante il patrimonio destinato dal fondatore alla fondazione per il
raggiungimento degli scopi da esso individuati.
3. Le fondazioni individuano la loro attività in uno o più dei seguenti settori di intervento:
a) culturale;
b) sanitario e assistenziale;
c) artistico;
d) musicale, teatrale;
e) danza;
f) volontariato;
g) istruzione e formazione;
h) tutela dei diritti civili;
i) tutela dell’ambiente;
l) promozione dell’arte;
m) culto;
n) ricreativo;
o) assistenziale;
p) solidarietà sociale;
q) ricerca scientifica;
r) ogni altro settore diverso da quelli sopra elencati che non preveda l’esercizio di un’attività
economica ad eccezione di quelle strettamente accessorie direttamente connesse di cui
all’articolo 53 e che non costituisca attività riservata a particolari autorizzazioni o comunque
disciplinata da leggi speciali.
4. In ogni caso lo scopo delle fondazioni deve essere lecito, possibile, determinato o
determinabile dall’atto costitutivo e dallo statuto e rispettare le norme della presente legge e le
eventuali autorizzazioni prescritte per determinati settori di attività in relazione a leggi speciali di
riferimento.

Art.5
(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS)

1. Per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) si intendono gli enti privati,
comunque dotati di personalità giuridica e diversi dalle Società, costituiti anche sotto forma di
fondazioni, che perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro e con
attività diretta a fini altruistici e che operano con divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di
quelle direttamente connesse. Le fondazioni che vogliono svolgere attività non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS) debbono svolgere la loro attività, ad eccezione di quelle direttamente connesse, in
uno o più dei seguenti settori d’intervento:
a) attività a solidarietà presunta:
1) assistenza sociale e socio sanitaria;
2) beneficenza;
3) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
4) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente;
6) promozione della cultura e dell’arte;
b) attività a solidarietà condizionata:
1) assistenza sanitaria;
2) istruzione;
3) formazione;
4) tutela dei diritti civili.
2. Le attività a solidarietà condizionata si considerano solidaristiche solo quando dall’atto
costitutivo e dallo statuto risulti che sono dirette ad arrecare beneficio a categorie di soggetti
predeterminati che versino in specifiche condizioni di bisogno ovvero a persone svantaggiate in
ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
3. Per attività di beneficenza si intendono le prestazioni di carattere erogativo in denaro o in
natura a favore degli indigenti o comunque finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di
soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che
operino direttamente nei confronti delle suddette persone ed anche a favore di altre ONLUS o di
enti pubblici.
4. Per attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente si
intende l’attività svolta, con le autorizzazioni dei competenti organi previste dalle leggi speciali di
riferimento, in uno o più dei seguenti settori:
a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a
tutela della salute pubblica;
f) riduzione dei consumi energetici;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
5. Per attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente si
intende anche quella affidata dalla fondazione ad università, enti di ricerca o altre fondazioni che la
svolgono direttamente.
6. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono iscritte nell’apposito registro di cui
all’articolo 7 con l’acronimo, dopo la denominazione, di ONLUS e possono godere di particolare
trattamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e possono ottenere agevolazioni di
carattere fiscale e tributario in conformità agli scopi perseguiti e sulla base di apposite disposizioni
normative emanate con decreto delegato.
7. Con decreto delegato possono essere variati, ampliati o ridotti i settori di attività di cui al
comma 1.

Art.6
(Requisiti della fondazione - Responsabilità)

1. La fondazione può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche.
2. In ogni caso la fondazione non può essere costituita da persone giuridiche che esercitano la
propria attività nell’ambito dell’attività fiduciaria.
3. La destinazione, anche per testamento purché redatto nella forma di testamento pubblico,
di un complesso di beni patrimoniali ad uno scopo stabilito da chi dispone il patrimonio, può
essere finalizzata alla costituzione di una fondazione.
4. L'atto di fondazione può essere revocato fino a quando non sia intervenuta l’iscrizione del
registro di cui all’articolo 16, tuttavia tale facoltà non è esercitabile dagli eredi.
5. Non possono costituire la fondazione le persone fisiche e/o giuridiche che rivestono la
qualifica di “Soggetto Inidoneo”.
6. Nelle fondazioni con personalità giuridica, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
fondazione con il proprio patrimonio.
7. La violazione delle disposizioni contenute ai commi 2 e 5 comporta la nullità della
fondazione.

Art.7
(Registro delle Fondazioni)

1. E’ istituito il Registro delle Fondazioni, tenuto presso la Cancelleria del Tribunale, per
l’iscrizione dei seguenti dati di ciascuna fondazione:
a) estremi dell'atto costitutivo;
b) denominazione, con l’indicazione dell’acronimo ONLUS per fondazioni che esercitano le
attività indicate all’articolo 5 e sue eventuali variazioni;
c) sede sociale e sue eventuali variazioni;
d) ammontare del patrimonio e sue eventuali variazioni;
e) settore d’intervento tra quelli elencati all’articolo 4, comma 3, e sue eventuali variazioni;
f) generalità dei legali rappresentanti, dei componenti il consiglio direttivo, dei sindaci, dei
liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
g) data di approvazione del bilancio;
h) provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della fondazione, l’apertura
di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'autorità giudiziaria ritenga
utile far annotare.
2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al comma 1 sono eseguite, salva diversa disposizione
di legge, su domanda del legale rappresentante o dei liquidatori, corredata dai relativi documenti.
3. Devono essere, inoltre, depositati presso la Cancelleria tutti i verbali delle adunanze del
fondatore e delle riunioni del consiglio direttivo delle fondazioni dai quali risultano le deliberazioni
relative all’approvazione del bilancio, all’introduzione di modifiche dell’atto costitutivo e dello
statuto e alle nomine delle cariche, entro il termine di trenta giorni dalla registrazione ovvero, se le
deliberazioni non sono soggette a tale formalità, dalla data della adunanza, fatti salvi i diversi
termini indicati dalla legge.
4. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritte nel Registro, non
sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza. I verbali delle
fondazioni, le istanze, i certificati, i provvedimenti di iscrizione e in generale tutti gli atti contenuti
nel fascicolo della fondazione presso il Tribunale possono essere creati, trasmessi, depositati,
comunicati, notificati, tenuti e conservati in formato elettronico, con le modalità e le garanzie che
saranno stabilite con apposito regolamento del Congresso di Stato.
5. Il Registro può essere tenuto anche con strumenti informatici, secondo modalità che
saranno stabilite da apposito regolamento.
6. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione.
7. Per ottenere l’iscrizione della fondazione nel Registro devono comunque essere depositate
presso la Cancelleria le certificazioni relative al fondatore, ai componenti del consiglio direttivo, ai
sindaci nominati in sede di costituzione della fondazione.
8. Il deposito presso la Cancelleria delle certificazioni di coloro che ricoprono le cariche, deve
essere effettuato in caso di conferma nell’incarico ovvero di sostituzione ed è condizione per
ottenere l’iscrizione nel Registro.
9. Ove per l’assunzione della carica sia richiesta l’iscrizione ad albi od ordini professionali o
registri speciali, deve comunque essere depositata presso la Cancelleria anche un’attestazione di
iscrizione rilasciata dall’organismo preposto alla tenuta dell’albo o del registro.
10. I membri del consiglio direttivo e i sindaci, nella relazione annuale al bilancio di rispettiva
competenza oppure in allegato ad essa dichiarano, sotto la loro personale responsabilità, la
permanenza in capo ai medesimi delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per
l’assunzione della carica.

Art.8
(Patrimonio della fondazione)

1. Il patrimonio della fondazione è formato:
a) dal complesso di beni o somme di danaro conferiti e destinati dal fondatore all’atto della
costituzione;
b) dagli apporti del fondatore successivi alla costituzione;
c) dai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività accessorie e direttamente connesse con gli
scopi di cui all’articolo 53;
d) dalle erogazioni, donazioni, elargizioni, liberalità e dai legati;
e) dai contributi sia pubblici che privati;
f) dai beni immobili e mobili;
g) dagli avanzi di gestione;
h) dai fondi di riserva statutariamente previsti.


Art. 9
(Ammontare del patrimonio)

1. L’ammontare del patrimonio della Fondazione non può essere inferiore ad euro 25.500,00
(venticinquemilacinquecento/00).


CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONIE

Art.10
(Conferimenti e versamenti)

1. Il patrimonio della fondazione è stabilito dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2. Il patrimonio della fondazione, quando lo statuto non preveda diversamente, viene
conferito in denaro che deve essere integralmente versato presso un istituto di credito
sammarinese entro sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione della fondazione nel
Registro di cui all’articolo 7.
3. L’avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione rilasciata dal
legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste dalla Legge 5 ottobre 2011
n.159, da depositarsi entro trenta giorni dall’effettuazione dello stesso presso la Cancelleria a cura
del presidente della fondazione.
4. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di
scioglimento della fondazione e si deve procedere alla liquidazione. In caso di inerzia del consiglio
direttivo, la liquidazione può essere disposta d’ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine,
assegna preventivamente al consiglio direttivo un termine non superiore a sessanta giorni per
depositare la documentazione attestante l’effettuazione dei conferimenti.
5. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica,
ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento. Tali conferimenti debbono
comunque essere dichiarati contestualmente alla stipulazione dell’atto costitutivo della fondazione
o alla delibera di aumento del patrimonio.
6. Il fondatore che ha conferito un credito risponde dell’insolvenza del debitore.
7. Per i beni conferiti il fondatore è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li
avesse venduti.
8. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o
di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad
un albo professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle
cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall’articolo 32. La relazione deve contenere la
descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e
l’attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve
essere allegata all’atto costitutivo o alla delibera di aumento del patrimonio.

Art.11
(Fondatore unico)

1. Le fondazioni possono avere un fondatore unico al momento della loro costituzione.
2. Il fondatore unico esercita i poteri e diritti attribuiti dalla presente legge.
3. L’esistenza del fondatore unico deve essere iscritta nel Registro.
4. In caso di insolvenza della fondazione, il fondatore unico risponde illimitatamente delle
obbligazioni della fondazione esclusivamente qualora:
a) la richiesta di iscrizione nel Registro dell’esistenza del fondatore unico non sia formulata entro i
termini previsti dall’articolo 16, in caso di costituzione di fondazione con atto unilaterale,
ovvero
b) i conferimenti non risultino interamente versati entro il termine di sessanta giorni dalla data di
iscrizione nel Registro della fondazione costituita con atto unilaterale.

Art.12
(Riduzione del patrimonio)

1. Quando risulta che il patrimonio della fondazione è diminuito di oltre un terzo, il consiglio
direttivo e, nel caso di inerzia, il collegio sindacale o il sindaco unico, senza indugio convoca il
fondatore per gli opportuni provvedimenti e, qualora il patrimonio non sia prontamente
ricostituito, il fondatore provvede a ridurre il patrimonio salvi i limiti di legge previsti dall’articolo
9.
2. La riduzione del patrimonio può essere deliberata quando risulti esuberante rispetto agli
scopi della fondazione. La deliberazione può essere eseguita soltanto trascorsi novanta giorni
dall’iscrizione della stessa nel Registro, purché entro questo termine nessun creditore abbia
presentato opposizione.
3. La convocazione del fondatore che deve provvedere alla riduzione del patrimonio, nei casi
in cui questa sia obbligatoria, può essere disposta dal Commissario della Legge d’ufficio o su
istanza di chiunque ne abbia interesse, qualora non vi provveda chi è obbligato ad effettuarla ai
sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui il fondatore, convocato a norma dei commi che precedono, non adotti i
provvedimenti di legge, il Commissario della Legge, su istanza del consiglio direttivo, del collegio
sindacale, del sindaco unico o di qualunque interessato ovvero d’ufficio, dispone la riduzione del
patrimonio in ragione delle perdite risultanti dal bilancio, con decreto da iscriversi nel Registro.
5. Se, per la perdita di oltre un terzo del patrimonio, questo si riduce al di sotto del minimo di
legge, il consiglio direttivo deve convocare il fondatore per i provvedimenti di cui all’articolo 56.

Art.13
(Aumento del patrimonio)

1. Non può essere deliberato l’aumento di patrimonio fino a che quello precedentemente
sottoscritto non sia interamente versato.
2. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, i membri del consiglio direttivo
sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai terzi.
3. Il fondatore può aumentare il patrimonio della fondazione imputando a capitale le riserve e
gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
4. In ogni caso di aumento del patrimonio, il fondatore è tenuto al versamento con le modalità
ed i termini stabiliti dall’articolo 10.

CAPO III
DELLA COSTITUZIONE CON ATTO TRA VIVI
E DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO

Art.14
(Forma dell’atto costitutivo)

1. L’atto costitutivo della fondazione deve avere, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico.

Art.15
(Contenuto dell’atto costitutivo)

1. L’atto costitutivo deve indicare:
a) la denominazione;
b) lo scopo tra uno o più settori di attività elencati all’articolo 4, comma 3;
c) l’assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi dell’attività non possono, in nessun caso,
essere percepiti dal fondatore neppure in forma indiretta;
d) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, del bilancio e della nota integrativa e
le relative modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi della fondazione;
e) le modalità di scioglimento ed estinzione della fondazione;
f) le modalità di devoluzione a fini esclusivamente pubblici del patrimonio in caso di scioglimento
della fondazione;
g per le ONLUS l’esatta tipologia e le caratteristiche dei soggetti beneficiari delle attività svolte
dalle ONLUS stesse;
h) la durata;
i) la sede;
l) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza del fondatore per
le persone fisiche, ovvero la denominazione, la data e il luogo di costituzione, la sede e il
numero di iscrizione nel registro delle società per le persone giuridiche, che hanno partecipato
in qualità di fondatore alla stipulazione dell’atto costitutivo;
m) l’ammontare del patrimonio e il valore attribuito ai conferimenti in natura ed il relativo criterio
di valutazione;
n) i conferimenti di ciascun fondatore;
o) le norme sul patrimonio e sui proventi della fondazione;
p) la nomina dei primi componenti degli organi della fondazione;
q) l’indicazione delle norme relative al funzionamento della fondazione, con particolare
riferimento a:
1) regolamentazione dei poteri spettanti ai fondatori superstiti e ai casi di perdita della
qualifica di Soggetto Idoneo da parte di alcuni dei fondatori in relazione a fondazioni
costituite da più fondatori;
2) regolamentazione degli eventuali poteri spettanti ai soggetti terzi che conferiscano denaro o
beni alla fondazione nei casi di liquidazione volontaria della stessa e di modifica dello scopo
della fondazione medesima.
2. Lo statuto contiene le norme relative alla nomina, alla convocazione, alla composizione e ai
poteri degli organi della fondazione, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la
rappresentanza ed inoltre le norme relative al funzionamento degli organi della fondazione.
3. Anche se oggetto di atto separato, lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo.
4. Gli elementi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), m) ed o) devono essere indicati
nell’atto costitutivo a pena di nullità.

Art.16
(Deposito dell’atto costitutivo ed iscrizione nel registro)

1. Il notaio che ha ricevuto l’atto di costituzione della fondazione, verificato l’adempimento
delle condizioni previste dalla legge, ne deposita copia conforme presso la Cancelleria entro trenta
giorni dalla data di registrazione, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle
condizioni previste dalla legge.
2. Se il notaio non provvede al deposito nel termine su indicato, il fondatore o comunque il
legale rappresentante nominato può provvedervi a spese della fondazione.
3. L’iscrizione della fondazione è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo.
4. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, entro dieci
giorni dalla richiesta di iscrizione iscrive la fondazione nell’apposito Registro ovvero emette
provvedimento motivato di diniego da notificarsi al soggetto che ha richiesto l’iscrizione.
5. Qualora il Cancelliere rifiuti l’iscrizione nel Registro, ovvero non provveda all’iscrizione nel
termine di cui al comma 4, il notaio o, in difetto, il legale rappresentante nominato o il fondatore,
può ricorrere al Commissario della Legge entro trenta giorni decorrenti dalla notifica del
provvedimento di diniego ovvero dalla scadenza del termine entro il quale il Cancelliere avrebbe
dovuto emettere il provvedimento. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato
l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge, ordina con decreto l’iscrizione della
fondazione nel Registro. In caso di diniego dell’iscrizione della fondazione nel Registro, il decreto
del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d’Appello nei trenta giorni
successivi alla notificazione.
6. L’iscrizione della fondazione nel Registro è comunicata dal Cancelliere anche al Comitato di
Controllo delle Fondazioni di cui all’articolo 42 entro quindici giorni dall’esecuzione della
formalità.
7. Con l’iscrizione nel Registro, la fondazione acquista personalità giuridica, che perdura fino
alla cancellazione dal Registro medesimo.
8. Per le operazioni compiute in nome della fondazione prima dell’iscrizione, sono
illimitatamente, solidalmente e personalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.
Sono, altresì, solidalmente, illimitatamente e personalmente responsabili anche coloro che tra i
fondatori nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il
compimento dell’operazione. I patti contrari non sono opponibili ai terzi.
9. Con l’acquisto della personalità giuridica il patrimonio della fondazione è distinto dal
patrimonio del fondatore.
10. Nella fondazione con personalità giuridica per le obbligazioni risponde soltanto la
fondazione con il proprio patrimonio.
11. L’acquisto della personalità giuridica non consente di acquistare beni immobili nel
territorio della Repubblica, di accettare donazioni di beni immobili o eredità o di conseguire legati
senza l’autorizzazione del Consiglio dei XII.
12. L’acquisto della personalità giuridica non consente, altresì, di acquistare beni immobili
all’estero senza l’autorizzazione del Comitato di Controllo con le modalità stabilite all’articolo 52.

Art.17
(Modifiche dello statuto)

1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico; il notaio
rogante, entro trenta giorni dalla data di registrazione dell’atto, verificato l’adempimento delle
condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel Registro e, contestualmente al deposito,
allega le eventuali autorizzazioni e documenti richiesti. Il Cancelliere, verificata unicamente la
regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel Registro.
2. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione
tempestivamente e, comunque, non oltre il detto termine al legale rappresentante. Il legale
rappresentante nei trenta giorni successivi e, in mancanza, il sindaco unico o ciascun membro del
collegio sindacale a spese della fondazione, possono ricorrere al Commissario della Legge. In
questo caso il Commissario della Legge, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla
legge, provvede alla omologazione delle deliberazioni e ne ordina l’iscrizione nel Registro. Il
decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d’Appello nei trenta
giorni successivi alla notificazione.
3. Le clausole dello statuto possono essere modificate su richiesta del fondatore nel rispetto
delle norme di cui alla presente legge.

Art.18
(Nullità della fondazione)

1. Avvenuta l’iscrizione nel Registro, la nullità della fondazione può essere dichiarata, su
istanza di chiunque vi abbia interesse, oltreché per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo
6, comma 7, nonché degli articoli 14 e 15, comma 4, anche nell’ipotesi di illiceità dello scopo.
2. La dichiarazione della nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della
fondazione dopo l’iscrizione nel Registro ed il fondatore non è liberato dall’obbligo dei
conferimenti fino a quando non siano soddisfatti i creditori.
3. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale
eliminazione è stata data pubblicità con l’iscrizione nel Registro.
4. La sentenza che dichiara la nullità contiene l'ordine di scioglimento e di messa in
liquidazione della fondazione e deve essere iscritta nel Registro.

CAPO IV
DELLA COSTITUZIONE PER TESTAMENTO

Art.19
(Costituzione per testamento)

1. La costituzione della fondazione per atto mortis causa è disposta per testamento pubblico a
pena di nullità.

Art.20
(Disposizioni testamentarie)

1. Con il testamento che dispone la costituzione di una fondazione, il testatore ha la facoltà di:
a) prevedere tutti gli elementi che la legge richiede per l’atto costitutivo di cui al Capo III del
presente Titolo, manifestando la propria volontà di spogliarsi in modo definitivo della proprietà
dei beni da destinarsi allo scopo della fondazione indicandone le modalità esecutive;
b) manifestare la propria volontà di destinare determinati beni per realizzare lo scopo di una
fondazione, lasciando ad altri il compito di completare il negozio di fondazione degli elementi
mancanti;
c) disporre, come onere per uno o più eredi o legatari, di istituire una fondazione determinandone
tutti gli elementi ovvero indicare unicamente i mezzi, i beni e lo scopo.
2. Il notaio che procede alla costituzione di una fondazione in esecuzione a disposizioni
testamentarie deve darne comunicazione al Comitato di Controllo entro trenta giorni dalla
costituzione.
3. Nel caso in cui la disposizione testamentaria destinata alla costituzione di una fondazione
non identifichi il soggetto obbligato, la costituzione viene effettuata da soggetto all’uopo designato
dal Comitato di Controllo a richiesta di notaio all’uopo incaricato.
4. Il Comitato di Controllo in seguito alla comunicazione del notaio di cui al comma 3 è
autorizzato a promuovere gli atti conservativi che reputi necessari per l’esecuzione della
disposizione testamentaria e, in particolare, a richiedere al Commissario della Legge, in caso di
urgenza o necessità, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni che formeranno oggetto
del patrimonio della fondazione.
5. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 in quanto
compatibili.



TITOLO II
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

CAPO I
IL FONDATORE

Art. 21
(Dei poteri del fondatore, delle modalità e del funzionamento delle adunanze e delle relative
deliberazioni)

1. Il fondatore ha la facoltà di svolgere tutte le attività consultive e deliberative previste dalla
presente legge e dallo statuto della fondazione.
2. Quando alla fondazione hanno partecipato più fondatori, questi deliberano a maggioranza
ed in proporzione al valore del patrimonio o dei conferimenti da ciascuno di essi apportato alla
fondazione.
3. Nelle ipotesi in cui non sia possibile addivenire a deliberazione, la stessa è demandata a
soggetto all’uopo designato dal Comitato di Controllo.
4. In caso di morte del fondatore unico ovvero di tutti i fondatori, le funzioni ad essi spettanti
sono assunte dal Comitato di Controllo. La disposizione che precede si applica anche nel caso in cui
il fondatore unico ovvero tutti i fondatori divengano Soggetti Inidonei. Le deliberazioni del
fondatore sono trascritte nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di cui all’articolo
39, comma 4, lettera a), che è sottoscritto dal segretario verbalizzante nominato, di volta in volta o
permanentemente, dal fondatore.
5. Le adunanze del fondatore sono convocate dal presidente del consiglio direttivo su richiesta
del fondatore ed ogni qualvolta il presidente del consiglio direttivo lo ritenga necessario e, in caso
di inerzia o impedimento del presidente, dal vice presidente del consiglio direttivo.
6. Qualora né il presidente né il vice-presidente provvedano alla convocazione delle adunanze,
la convocazione può essere disposta dal sindaco unico o dal presidente del collegio sindacale.
7. Il fondatore può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione
dell’adunanza e di designare la persona che deve presiederla in caso di inerzia del sindaco unico o
del presidente del collegio sindacale.
8. Alle adunanze del fondatore devono essere invitati, senza diritto di voto, tutti i membri del
consiglio direttivo, il sindaco unico ovvero tutti i membri del collegio sindacale.
9. Lo statuto stabilisce le norme che regolano le formalità, le procedure di convocazione ed il
funzionamento dell'adunanza, ivi comprese le modalità di votazione.
10. Lo statuto deve in ogni caso prevedere che:
a) le adunanze devono tenersi nel territorio della Repubblica;
b) l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco completo degli argomenti posti all'ordine del
giorno;
c) l’avviso di convocazione dell’adunanza sia inviato al fondatore, a tutti i membri del consiglio
direttivo, al sindaco unico o a tutti i membri del collegio sindacale, mediante lettera
raccomandata presso la loro residenza, o anche a mezzo posta elettronica o a mezzo telefax
almeno otto giorni prima dell’adunanza;
d) in caso di urgenza le adunanze del fondatore possono comunque tenersi anche senza le
formalità di cui alla lettera c), con la presenza del fondatore, dell’intero consiglio direttivo, del
sindaco unico o di tutti i membri del collegio sindacale.


CAPO II
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22
(Competenze del consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo, composto da un numero minimo di tre membri compreso il presidente
nominato per il primo periodo di carica, con l’atto costitutivo, ha il potere di compiere tutti gli atti
necessari o utili al perseguimento degli scopi della fondazione.
2. Il consiglio direttivo attua, nel rispetto degli scopi statutari, le volontà del fondatore.
3. Il consiglio direttivo:
a) persegue le finalità e gli scopi istituzionali previsti nell’atto costitutivo e nello statuto;
b) delibera la stipula di contratti di fornitura per beni e servizi e a favore della fondazione;
c) propone al fondatore l’acquisizione e l’alienazione di beni immobili funzionali all’esercizio
delle attività di competenza della fondazione;
d) delibera l’accensione di mutui;
e) predispone il bilancio, il conto profitti e perdite e la nota integrativa;
f) delibera l’assunzione di personale dipendente, collaboratori e consulenti;
g) propone al fondatore tutte le deliberazioni che ritenga opportuno rimettere alla sua valutazione;
h) delibera tutti i provvedimenti necessari al funzionamento della fondazione.
4. Il consiglio direttivo può nominare, al suo interno, il vice-presidente al quale sono affidate le
funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.
5. Il consiglio direttivo può nominare, al suo interno, il tesoriere che senza autonomi gestionale
provvede esclusivamente su delega del consiglio direttivo a custodire il patrimonio della
fondazione.
6. La maggioranza dei membri del consiglio direttivo deve avere la residenza nella Repubblica
di San Marino.

Art. 23
(Cause di ineleggibilità e decadenza)

1. Non possono essere eletti alla carica di membri del consiglio direttivo e, se eletti, decadono
dalla carica i Soggetti Inidonei.
2. Lo statuto può inoltre prevedere altre cause di incompatibilità, limiti e criteri per
l’assunzione della carica o la decadenza da membro del consiglio direttivo.

Art. 24
(Funzionamento del consiglio direttivo)

1. Lo statuto contiene le norme che regolano le formalità e le procedure di convocazione e di
funzionamento del consiglio direttivo. In ogni caso prevede:
a) che il consiglio è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e che
le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
presenti, fermo restando che lo statuto può prevedere quorum costitutivi e deliberativi più
elevati, anche per singole deliberazioni;
b) che non sono ammesse procure;
c) che le deliberazioni devono risultare da un verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal
segretario estensore nominato di volta in volta o permanentemente dal consiglio stesso anche
fra persone scelte tra i non appartenenti;
d) che le deliberazioni riguardanti persone devono essere adottate a scrutinio segreto qualora ciò
sia richiesto, nel rispetto delle procedure da stabilirsi nello statuto.
2. Lo statuto può prevedere che le riunioni del consiglio direttivo possano tenersi anche a
mezzo videoconferenza o teleconferenza, se il verbale è redatto da notaio. In questo caso lo statuto
comunque prevede che:
a) il presidente ed il segretario estensore si trovino nella Repubblica di San Marino;
b) a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale
nella discussione;
c) a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione
riguardante la riunione.

Art. 25
(Durata dell’incarico dei membri del consiglio direttivo)

1. L'incarico di membro del consiglio direttivo può essere conferito per un periodo massimo di
tre anni, rinnovabile.
2. I membri del consiglio direttivo possono essere revocati dal fondatore anche prima della
scadenza del termine purché ricorra una giusta causa.
3. In caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto Inidoneo la revoca e/o la
nomina dei membri del consiglio direttivo avviene con deliberazione del Comitato di Controllo.
4. I membri del consiglio direttivo possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione
scritta agli altri membri o, in difetto, al sindaco unico o al collegio sindacale.
5. La rinuncia di un membro del consiglio direttivo può avere effetto immediato se la
maggioranza del consiglio direttivo rimane in carica.
6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei membri del consiglio
direttivo, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare il fondatore perché provveda
alla sostituzione dei mancanti.
7. Se vengono a mancare tutti i membri del consiglio direttivo, il fondatore è convocato dal
sindaco unico o dal collegio sindacale per la nomina dell’intero consiglio.
8. La cessazione dei membri del consiglio direttivo per scadenza del termine dell'incarico ha
effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è stato ricostituito.

Art. 26
(Potere di rappresentanza presidente)


1. Il potere di rappresentanza, attraverso il quale la fondazione acquista diritti, assume
obbligazioni e sta in giudizio, salva diversa disposizione dello statuto, compete al presidente del
consiglio direttivo che ha il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nelle finalità statutarie
salvo le limitazioni che risultino dalla legge o dallo statuto.
2. Gli atti relativi al bilancio sono sottoscritti dal presidente e, in caso di sua assenza o
impedimento, dal vice-presidente.
3. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo.
4. Il presidente promuove, previa deliberazione del consiglio direttivo, azioni giudiziarie,
amministrative e resiste ad azioni promosse contro la fondazione, nominando avvocati e
procuratori alle liti.
5. L'inosservanza dei limiti derivanti dalle finalità statutarie o dallo statuto non può essere
opposta ai terzi in buona fede.

Art. 27
(Impugnazioni delle deliberazioni del consiglio direttivo)

1. Il membro del consiglio direttivo assente o dissenziente, il sindaco unico o ciascun membro
del collegio sindacale può impugnare le deliberazioni del consiglio direttivo che non sono prese in
conformità della legge o dello statuto ricorrendo al Commissario della Legge per chiedere
l'annullamento ed eventualmente la sospensione in via d'urgenza delle deliberazioni impugnate.
2. Il ricorso è proposto presso la Cancelleria entro il termine di dieci giorni dal deposito della
copia del verbale del consiglio direttivo; in mancanza di deposito il ricorso è proposto entro dieci
giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della deliberazione purché non oltre
il termine di due anni dalla deliberazione medesima.
3. Il Commissario della Legge, se la opposizione appare prima facie seriamente fondata, può
disporre con decreto la sospensione provvisoria della deliberazione.
4. Il decreto è notificato d'ufficio, ed a spese degli opponenti, al legale rappresentante ed ai
sindaci; di ciò viene presa nota nel Registro.
5. Entro trenta giorni dalla notifica, e sempreché il consiglio direttivo non abbia iniziato un
procedimento per la conferma della deliberazione opposta, l’opponente deve introdurre un
procedimento in contraddittorio per l'annullamento della deliberazione; diversamente
l'opposizione si intende decaduta definitivamente.
6. Tutti i motivi di impugnazione della stessa delibera sono decisi con un’unica sentenza.
7. L’annullamento non può essere pronunciato se la delibera impugnata è sostituita con altra
delibera conforme a legge, fermo restando che le spese relative al giudizio di impugnazione sono a
carico della fondazione.
8. L'eventuale annullamento delle deliberazioni non pregiudica il diritto dei terzi in buona
fede.

Art. 28
(Responsabilità dei membri del consiglio direttivo)

1. I membri del consiglio direttivo adempiono agli obblighi ad essi imposti dalla legge,
dall’atto costitutivo e dallo statuto e sono responsabili in solido della gestione della fondazione
secondo le regole del mandato, salvo il disposto dell'articolo 29 e senza pregiudizio delle sanzioni
penali.
2. In particolare rispondono:
a) della regolare tenuta dei libri della fondazione e dei libri contabili;
b) della oculata vigilanza sulla gestione;
c) della rispondenza dei bilanci ai principi di cui all’articolo 40;
d) dell’obbligo di destinare le risorse economiche e finanziarie della fondazione esclusivamente
agli scopi statutari;
e) della diligente esecuzione degli eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria, dei
provvedimenti e/o prescrizioni emanati dal Comitato di Controllo;
f) dei danni che siano derivati alla fondazione dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di
dati, notizie o beni della fondazione.
3. I membri del consiglio direttivo rispondono verso i creditori della fondazione per
l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio. L’azione di
responsabilità dei creditori può essere esercitata quando il patrimonio della fondazione risulta
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
4. I membri del consiglio direttivo sono pure responsabili personalmente verso il fondatore ed
anche verso i terzi che siano stati danneggiati da atti colposi o dolosi da loro compiuti.
5. L'azione di responsabilità contro i membri del consiglio direttivo è promossa dal fondatore
e, in caso di morte o quando questi divenga Soggetto Inidoneo, dal Comitato di Controllo.
6. La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio dei membri del
consiglio direttivo e in questo caso la loro sostituzione avviene con le modalità di cui all’articolo 25.
7. La fondazione può rinunciare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere,
purché la rinuncia e la transazione siano approvate, con atto di rinuncia del fondatore e, in caso di
morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto Inidoneo, dal Comitato di Controllo. La
rinuncia non è opponibile ai creditori della fondazione, mentre la transazione può essere
impugnata da questi solo se ricorrono gli estremi dell’actio pauliana.
8. I membri del consiglio direttivo, i sindaci, i liquidatori sottoposti a procedimento penale per
fatti inerenti la carica o per altri fatti di grave rilevanza penale possono essere sospesi dalle loro
funzioni con provvedimento dello stesso organo o ufficio competente all'assegnazione dell'incarico.
La condanna per i fatti di cui al presente comma comporta la decadenza definitiva dalla carica e
l'incapacità ad assumere le funzioni di membro del consiglio direttivo o liquidatore di fondazioni
per il tempo che sarà fissato dalla sentenza.

Art. 29
(Limiti della responsabilità dei membri del consiglio direttivo)

1. La responsabilità dei membri del consiglio direttivo riguarda le azioni od omissioni da loro
compiute, dal giorno in cui hanno assunto l’incarico a quello in cui sono sostituiti da altri membri o
dai liquidatori.
2. Non è responsabile delle deliberazioni collegiali il membro del consiglio direttivo che,
essendo immune da colpa, non abbia partecipato alla deliberazione o abbia fatto annotare a verbale
senza ritardo il suo motivato dissenso in ordine alle decisioni risultanti dal verbale stesso.

CAPO III
DEI SINDACI

Art. 30
(Nomina, cessazione e decadenza)

1. La nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale è obbligatoria.
2. Il sindaco unico o il collegio sindacale è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo e
successivamente dal fondatore; in caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto
Inidoneo la nomina del sindaco unico o del collegio sindacale è effettuata con deliberazione dal
Comitato di Controllo.
3. I sindaci restano in carica per tre esercizi.
4. La cessazione del sindaco per scadenza del termine, rinuncia all’incarico, decadenza ha
effetto dal momento in cui esso è stato sostituito.
5. L’incarico di sindaco è rinnovabile, liberamente rinunciabile, ma è revocabile solo per giusta
causa.
6. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Commissario della Legge
sentito l’interessato.
7. Decade dall’ufficio il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un
esercizio sociale ad almeno una riunione del consiglio direttivo.

Art. 31
(Sostituzione)

1. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco unico o dell’intero collegio
sindacale la sostituzione è deliberata dal fondatore; in caso di morte del fondatore o quando questi
divenga Soggetto Inidoneo la sostituzione è effettuata dal Comitato di Controllo.
2. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più sindaci del collegio sindacale la
sostituzione è effettuata dal fondatore; in caso di morte del fondatore o quando questi divenga
Soggetto Inidoneo la sostituzione è effettuata dal Comitato di Controllo; in tal caso i nuovi sindaci
nominati scadono insieme con quelli in carica.

Art. 32
(Cause di ineleggibilità e decadenza)

1. Non possono essere eletti alla carica di sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio coloro che:
a) sono Soggetti Inidonei;
b) sono coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei membri del consiglio direttivo della
fondazione;
c) sono coniugi, parenti o affini entro il quarto grado del fondatore;
d) sono in ogni modo legati alla fondazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo o periodico di consulenza o di prestazione d’opera, ovvero da altri rapporti di
natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
e) risultano cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Contabili;
f) sono stati cancellati o radiati dall’albo professionale.
2. Lo statuto può prevedere cause di incompatibilità, limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.

Art. 33
(Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico)

1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri.
2. Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. I restanti membri, se non iscritti a tale Registro, devono risultare iscritti all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili o all’Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera
equivalente l’iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l’abilitazione all’esercizio di tali libere
professioni ottenuta all’estero: a tal fine i certificati e le attestazioni straniere sono considerate
equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.
4. La maggioranza dei membri del collegio sindacale deve avere la residenza nella Repubblica
di San Marino.
5. Il presidente del collegio sindacale è nominato in seno al collegio a maggioranza dei suoi
membri.
6. Il sindaco unico deve avere la residenza nella Repubblica di San Marino e risultare iscritto
nel Registro dei Revisori Contabili.

Art. 34
(Riunioni del collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni trimestre.
2. Delle riunioni del collegio sindacale è redatto verbale che è trascritto nel libro previsto
dall’articolo 39, comma 4, lettera c), ed è sottoscritto da tutti gli intervenuti.
3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a
maggioranza dei presenti.
4. Il sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.

Art. 35
(Doveri e poteri del collegio sindacale o del sindaco unico)

1. Il sindaco unico o il collegio sindacale devono:
a) vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da
parte degli organi della fondazione;
b) esercitare il controllo contabile;
c) intervenire alle riunioni del consiglio direttivo;
d) esprimere ai membri del consiglio direttivo pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti,
prima del compimento degli atti che comportano variazioni del patrimonio o la stipulazione di
contratti di mutuo;
e) manifestare ai membri del consiglio direttivo il proprio dissenso in merito ad atti o fatti,
richiamandoli all’osservanza della legge, dello statuto e dei loro doveri di diligenza, segnalando
la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale della
riunione del consiglio direttivo;
f) eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo
dei componenti il consiglio direttivo;
g) convocare il fondatore, previa comunicazione ai membri del consiglio direttivo, qualora
nell’espletamento dell’incarico ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità;
h) adempiere agli altri obblighi e doveri previsti dalla legge;
i) segnalare al Comitato di Controllo fatti di rilevante gravità per l’adozione dei provvedimenti di
competenza.
2. Il sindaco può in qualsiasi momento:
a) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
b) chiedere ai membri del consiglio direttivo qualunque informazione e notizia rilevante ai fini del
controllo ed anche sull’andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.
3. In presenza di collegio sindacale i poteri di cui al comma 2 sono esercitabili dal singolo
sindaco senza necessità di alcuna delega da parte del collegio sindacale stesso. Le decisioni inerenti
alle iniziative da intraprendere a seguito dell’esercizio di questi poteri spettano al collegio
sindacale.
4. Gli accertamenti, le indagini, gli atti di controllo ed ispezione, le decisioni o le deliberazioni
del sindaco unico, del collegio sindacale e/o dei suoi membri, devono risultare dal libro previsto
dall’articolo 39, comma 4, lettera c).

Art. 36
(Responsabilità)

1. I sindaci adempiono i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e conservano il segreto sui fatti e
documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. I sindaci rispondono verso la fondazione, il fondatore ed i terzi, solidalmente con i
componenti il consiglio direttivo, per i fatti o omissioni di questi ultimi quando il danno non si
sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.
3. L’azione di responsabilità è promossa dal fondatore; in caso di morte del fondatore o
quando questi divenga Soggetto Inidoneo l’azione di responsabilità è promossa dal Comitato di
Controllo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 28.

Art. 37
(Segnalazione ai sindaci)

1. Il fondatore può segnalare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale o al sindaco
unico il quale deve indagare senza ritardo sui fatti segnalati e presentare le sue conclusioni ed
eventuali proposte allo stesso fondatore, convocandolo immediatamente se la denuncia appare
fondata e, qualora ve ne siano i requisiti, proporre la denuncia al Tribunale ai sensi dell’articolo 38.

Art. 38
(Denuncia al Tribunale)

1. Se vi è fondato sospetto che i componenti il consiglio direttivo abbiano compiuto gravi
irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla fondazione, il sindaco unico, il collegio
sindacale ovvero il fondatore e, in caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto
Inidoneo, il Comitato di Controllo possono denunciare tali gravi irregolarità al Commissario della
Legge.
2. Il Commissario della Legge, sentiti i componenti il consiglio direttivo, il sindaco unico o i
membri del collegio sindacale, ovvero i denuncianti, assunta ogni opportuna informazione ed
espletate le indagini sommarie del caso, può ordinare una inchiesta a spese della fondazione,
avvalendosi anche di periti nominati d’ufficio; può altresì imporre ai denuncianti il deposito di una
cauzione per le spese e l’eventuale risarcimento dei danni.
3. Se le irregolarità denunciate sussistono, il Commissario della Legge, a seconda delle
circostanze emergenti, può disporre i provvedimenti d’urgenza che appaiono più idonei a limitare
gli effetti di tali irregolarità ed emanare ogni disposizione occorrente per eliminare l’irregolarità e,
qualora necessario, per assicurare la continuità dell’attività della fondazione. A tal fine può
convocare il fondatore per le deliberazioni conseguenti e nominare un amministratore giudiziario,
previa revoca dei componenti il consiglio direttivo in carica.
4. L'amministratore giudiziario è incaricato dell’ordinaria amministrazione; eventuali atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione necessari per prevenire irreparabili pregiudizi alla
fondazione sono autorizzati dal Commissario della Legge; può proporre l'azione sociale di
responsabilità contro i membri del consiglio direttivo ed i sindaci e, qualora la fondazione versi in
situazione di insolvenza, presentare istanze per l’apertura di procedure concorsuali.
5. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca il fondatore per
la nomina dei nuovi membri del consiglio direttivo e sindaci o per proporre, se sussistente una
causa di scioglimento, la liquidazione della fondazione. L’amministratore giudiziario deposita in
Tribunale, assieme all’avviso di convocazione, il rendiconto della gestione.



TITOLO III
DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA FONDAZIONE E DEL BILANCIO

Art. 39
(Libri della fondazione e scritture contabili obbligatorie)

1. La fondazione tiene, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli
inventari e il libro dei beni ammortizzabili.
2. Conserva, altresì, ordinatamente, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e
delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite.
3. I libri ed i documenti indicati nei commi 1 e 2 sono conservati nella sede della fondazione
per cinque anni.
4. La fondazione, inoltre, tiene:
a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del fondatore;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
c) il libro delle adunanze e, rispettivamente, delle deliberazioni ovvero delle decisioni del sindaco
unico ovvero del collegio sindacale.
5. I libri indicati al comma 4 sono conservati nella sede della fondazione per tutta la durata
della stessa. È comunque ammesso il deposito di tali libri e dei libri e dei documenti previsti ai
commi 1 e 2 presso lo studio di un notaio o dottore commercialista o esperto contabile iscritto
all’albo professionale. Il depositario dei libri è comunque obbligato ad esibirli agli organi giudiziari,
amministrativi e di controllo a semplice loro richiesta. La mancata esibizione dà luogo
all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 68, comma 5. La fondazione deposita presso la
Cancelleria del Tribunale la dichiarazione contenente l’indicazione del professionista presso cui
sono tenuti i libri di cui ai commi 1 e 2.
6. Prima del loro uso tutti i libri sono vidimati dai soggetti per legge autorizzati seguendo le
formalità indicate dalla normativa vigente.



Art. 40
(Il bilancio)

1. Il bilancio è il documento attraverso il quale il consiglio direttivo, per ogni esercizio sociale
che coincide con l'anno solare, rappresenta il quadro della situazione patrimoniale e finanziaria
della fondazione e del risultato economico dell’esercizio.
2. Per la redazione del bilancio, i principi di redazione dello stesso, la struttura dello stato
patrimoniale e del conto economico, il contenuto dello stato patrimoniale, le disposizioni relative a
singole voci dello stato patrimoniale, il contenuto del conto economico, l’iscrizione dei ricavi,
proventi e oneri, i criteri di valutazione del bilancio, il contenuto della nota integrativa, la relazione
dei sindaci, il deposito del bilancio e la pubblicazione dello stesso si applicano, in quanto
compatibili, le norme di cui agli articoli 74 e seguenti della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e
successive modifiche.
3. Il bilancio e la nota integrativa sono approvati dal solo consiglio direttivo.


TITOLO IV
DEGLI OBBLIGHI E DEI DIVIETI DELLA FONDAZIONIE

Art. 41
(Obblighi e divieti)

1. La fondazione è tenuta a:
a) aggiornare costantemente i libri e la documentazione obbligatoria indicata all’articolo 39;
b) redigere ed approvare il bilancio e la nota integrativa annuali;
c) tenere ed aggiornare costantemente la contabilità inerente le entrate e le uscite;
d) perseguire esclusivamente le finalità istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello statuto
dirette al perseguimento di interessi collettivi;
e) non esercitare direttamente ed indirettamente qualunque attività economica o comunque
avente fine di lucro e comunque attività diverse da quelle istituzionali indicate nell’atto
costitutivo e nello statuto ad eccezione delle attività accessorie e direttamente connesse con gli
scopi e le finalità istituzionali delle fondazioni, di cui all’articolo 53;
f) non acquisire sia direttamente che indirettamente partecipazioni in società senza la preventiva
autorizzazione del Comitato di Controllo al quale deve essere indirizzata apposita istanza
motivata ai sensi dell’articolo 51 che dimostri la connessione della partecipazione con lo scopo
perseguito dalla fondazione. Il comitato di controllo predispone entro tre mesi dall’entrata in
vigore della presente legge proposta di normativa volta a disciplinare limiti e a dettare
prescrizioni relativi all’acquisto delle predette partecipazioni che verrà adottata nella forma del
regolamento del Congresso di Stato;
g) non distribuire, sia in modo diretto sia in modo indiretto, gli utili o avanzi di gestione;
costituiscono indiretta distribuzione di utili o avanzi di gestione:
1) la cessione di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione
della loro qualità, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo
nonché ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado e a
imprese e/o società da questi ultimi direttamente o indirettamente controllate;
2) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano
superiori al loro valore normale:
a) per valore normale di beni immobili si intende il valore individuato sulla base dei criteri
dettati dall’articolo 25 della Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche;
b) per valore normale di beni diversi dai beni immobili si intende il prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo
in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati o, in mancanza, nel tempo e nel luogo
più prossimi;
3) la corresponsione agli organi amministrativi di emolumenti individuali annui superiori ad
euro 2.000,00 (duemila/00) fatto salvo il diritto all’integrale rimborso delle spese per
attività strettamente correlate all’esercizio delle funzioni nell’interesse della fondazione;
4) la corresponsione agli organi di controllo di emolumenti individuali annui superiori a quelli
previsti dai tariffari in vigore fatto salvo il diritto all’integrale rimborso delle spese per
attività strettamente correlate all’esercizio delle funzioni nell’interesse della fondazione;
5) la corresponsione, a soggetti diversi dai soggetti vigilati e autorizzati all’esercizio delle
attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, di
interessi passivi superiori a quelli praticati dai soggetti vigilati ed autorizzati in dipendenza
di prestiti;
6) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro di riferimento;
h) destinare le risorse economiche, gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per le finalità
istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello statuto;
i) richiedere al Consiglio dei XII la prescritta autorizzazione per accettare donazioni di beni
immobili, eredità o di conseguire legati;
l) acquistare, previa autorizzazione del Consiglio dei XII, beni immobili che siano esclusivamente
destinati e confacenti alle esigenze ed agli scopi della fondazione; a tal fine alla richiesta di
autorizzazione al Consiglio dei XII per l’intestazione di beni immobili siti in Repubblica è
allegata, oltre alla documentazione di rito, anche apposita relazione tecnica dalla quale risultino
le caratteristiche, le dimensioni, la destinazione d’uso, il valore di stima dell’immobile mentre
l’acquisto di beni immobili all’estero è autorizzato dal Comitato di Controllo con le modalità e
procedure di cui all’articolo 52;
m) devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento e liquidazione, per finalità esclusivamente
pubbliche o ad altre fondazioni e/o associazioni;
n) richiedere al Comitato di Controllo l’autorizzazione ad accettare dazioni, conferimenti,
assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di
beni mobili il cui valore sia, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al
medesimo soggetto anche frazionate tra loro, superiore ad euro 25.000,00
(venticinquemila/00) annui con le modalità e procedure di cui all’articolo 50;
o) richiedere al Comitato di Controllo l’autorizzazione per l’apertura di conti correnti all’estero o
comunque per l’instaurazione e/o l’esecuzione di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con
soggetti autorizzati esteri con le modalità e procedure di cui all’articolo 51;
p) rifiutare somme e dazioni di denaro contante che, con un'unica operazione o con più operazioni
collegate al medesimo soggetto, superino l’importo annuo di euro 1.000,00 (mille/00) se non
per il tramite di un soggetto autorizzato all’esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17
novembre 2005 n.165 e successive modifiche e con il limite di cui alla lettera n);
q) effettuare pagamenti per contanti non superiori ad euro 1.000,00 (mille/00) se non per il
tramite di un soggetto autorizzato all’esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17
novembre 2005 n.165 e successive modifiche e con il limite di cui alla lettera n);
r) rifiutare qualsiasi dazione, conferimento, assegnazione, elargizione, sponsorizzazione, liberalità
comunque denominate o donazioni di beni mobili da persone fisiche e/o giuridiche che abbiano
la residenza in uno dei paesi non collaborativi, sottoposti a monitoraggio, rientranti
nell’elencazione divulgata ed aggiornata AIF;
s) identificare e censire le persone fisiche e/o giuridiche che effettuano dazioni, conferimenti,
assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di
beni mobili, conservando la relativa documentazione presso la sede della fondazione per cinque
anni;
t) provvedere alla registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai fondi
ricevuti e al loro utilizzo. I dati e le informazioni e la relativa documentazione devono essere
conservati per almeno cinque anni dalla data di ricezione del finanziamento o dall’esecuzione
dell’operazione di utilizzo dei fondi. Tali dati ed informazioni devono essere forniti, su richiesta,
al Comitato di Controllo ed all’AIF per le funzioni alla stessa attribuite dalla Legge 17 giugno
2008 n.92 e successive modifiche. A tal fine è utilizzato il prospetto “Finanziamenti ed
Impieghi dettagliati”, conforme a modello adottato dal Comitato di Controllo con propria
deliberazione;
u) depositare annualmente presso il Comitato di Controllo il bilancio ed il prospetto
“Finanziamenti ed Impieghi riassuntivi”, conforme a modello adottato dal medesimo Comitato
di Controllo con propria deliberazione;
v) segnalare al Comitato di Controllo fatti di particolare rilevanza nella gestione e
nell’amministrazione per l’adozione dei provvedimenti di competenza dello stesso Comitato di
Controllo;
z) fornire a semplice richiesta del Comitato di Controllo dell’AIF ogni informazione e/o
documentazione attinente alla gestione, amministrazione ed anche all’impiego delle risorse
della fondazione per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
aa) richiedere al Comitato di Controllo l’autorizzazione per l’esercizio delle attività accessorie
direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell’atto
costitutivo e nello statuto con le modalità e procedure di cui all’articolo 53;
bb) conservare per almeno cinque anni e tenere a disposizione del comitato di controllo e dell’AIF
l’elenco delle transazioni nazionali ed internazionali al fine di verificare che i fondi siano stati
impiegati in conformità alle finalità ed agli scopi istituzionali contenuti nell’atto costitutivo e
nello statuto;
cc) non procedere alla fusione ed alla scissione con altre fondazioni;
dd) richiedere al Comitato di Controllo l’autorizzazione all’acquisto, a qualunque titolo, di beni
mobili registrati di cilindrata superiore a 2000 cc., sempreché gli stessi siano strumentali agli
scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello statuto.


TITOLO V
DEL CONTROLLO E DELLE AUTORIZZAZIONI NELLA FONDAZIONE

CAPO I
DELL’ISTITUZIONE, DELLA NOMINA E DEL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DI CONTROLLO

Art. 42
(Istituzione del Comitato di Controllo)

1. È istituito il Comitato di Controllo al quale sono demandati i compiti, le funzioni ed i poteri
di cui all’articolo 49.
2. Il Comitato di Controllo assolve alle funzioni assegnate dalla presente legge in piena
autonomia e indipendenza.
3. Il Comitato di Controllo è composto:
a) dal Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, che lo presiede;
b) da due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale., di cui uno proposto dai gruppi
consiliari di maggioranza ed uno dai gruppi consiliari di minoranza.
4. L’incarico dei componenti del Comitato di Controllo di cui al comma 3, lettera b) ha durata
triennale ed è rinnovabile per un solo ulteriore mandato. Il Comitato di Controllo nomina, nel
proprio seno, un vice-presidente al quale sono affidate le funzioni del presidente, in caso di assenza
o di impedimento di quest’ultimo.
5. Al Comitato di Controllo sono assegnate una sede per l’esercizio della propria attività e
risorse anche economiche annuali, da utilizzarsi secondo criteri di efficienza ed economicità; a tal
fine sono istituiti appositi capitoli di spesa nel bilancio dello Stato.
6. Il Comitato di Controllo predispone entro il mese di maggio di ogni anno un rendiconto
sulla gestione delle risorse ricevute l’anno precedente ed entro il mese di settembre di ogni anno un
documento di previsione dei costi che saranno sostenuti l’anno successivo.
7. Il rendiconto ed il documento di previsione sono trasmessi al Congresso di Stato per il
tramite della Segreteria di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio.
8. Il Comitato di Controllo è tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale,
per il tramite del Segretario di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio, una relazione
sull’attività svolta.

Art. 43
(Incompatibilità dei membri del Comitato di Controllo)

1. L’incarico di membro del Comitato di Controllo è precluso ai membri del Consiglio Grande
e Generale e del Congresso di Stato, ai magistrati, agli appartenenti ai corpi di polizia ed ai
dipendenti di fondazioni ed a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitano attività che
possano determinare interessi contrastanti o concorrenti con gli scopi e funzioni demandate alla
Fondazione.

Art. 44
(Requisiti per la nomina dei membri del Comitato di Controllo)

1. Possono ricoprire la carica di membro del Comitato di Controllo di cui all’articolo 42,
comma 3, lettera b), i cittadini sammarinesi o residenti in possesso del godimento dei diritti civili e
politici nonché in possesso di diploma di laurea magistrale o lauree equiparate con indirizzo
amministrativo o contabile ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n.161.
2. Non possono ricoprire la carica di membro del comitato di controllo, e decadono
immediatamente se nominati, coloro che si trovano nella condizione di Soggetto Inidoneo o che
abbiano ricevuto il rinvio a giudizio per le stesse fattispecie che determinano la condizione di
Soggetto Inidoneo.
3. I membri del Comitato di Controllo sono tenuti a comprovare l’esistenza dei requisiti
previsti dalla presente legge e l’assenza di qualsiasi elemento che comporti la qualifica di Soggetto
Inidoneo.
4. Ai membri del Comitato di Controllo spetta un gettone di presenza determinato sulla base
di quelli previsti per analoghe funzioni. Tale gettone non viene erogato ai membri che sono pubblici
dipendenti quando le sedute si tengono in orario di lavoro.

Art. 45
(Convocazione del Comitato di Controllo)

1. Le sedute del Comitato di Controllo sono convocate dal presidente, tenendo conto dei criteri
di efficienza ed economicità indicati all’articolo 42, comma 5, con avviso inviato mediante lettera
raccomandata ai membri presso il domicilio o a mezzo posta elettronica o a mezzo telefax almeno
cinque giorni prima della riunione.
2. L’avviso di convocazione contiene l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno ed
indica il giorno, l’ora e il luogo della riunione.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata senza rispetto del termine di cui al
comma 1 purché con un giorno almeno di preavviso.
4. Il Comitato di Controllo si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta il presidente
lo ritenga opportuno o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
5. Le sedute del Comitato di Controllo non sono pubbliche.

Art. 46
(Deliberazioni del Comitato di Controllo)

1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Controllo è necessaria la presenza del
presidente o, in assenza di questi, del vice-presidente e comunque della maggioranza dei membri.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere assunte anche tramite indicazione
autografa del proprio voto sul documento riportante il testo della delibera proposta.
4. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o, in assenza di questi,
del vice-presidente.
5. I membri del Comitato di Controllo non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni
o provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale e/o professionale o ve l'abbiano i loro
parenti od affini entro il secondo grado.
6. Alle riunioni del Comitato di Controllo possono partecipare, su invito del presidente e senza
diritto di voto, consulenti ed esperti esterni, i magistrati, i funzionari AIF ed i funzionari dei corpi
di polizia.

Art. 47
(Verbali del Comitato di Controllo)

1. Il Comitato di Controllo nomina di volta in volta un segretario verbalizzante al proprio
interno ovvero permanentemente anche tra persone che non ricoprono la carica di membro del
Comitato di Controllo.
2. I verbali delle sedute del Comitato di Controllo sono firmati dal presidente o, in assenza di
questi, dal vice-presidente e dal segretario verbalizzante.
3. Il segretario verbalizzante può rilasciare copie ed estratti dei verbali agli interessati dalle
deliberazioni.

Art.48
(Decadenza e sostituzione dei membri del Comitato di Controllo)

1. I membri del Comitato di Controllo di cui all’articolo 42, comma 3, lettera b), che non
intervengono senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive ovvero che col loro
comportamento arrecano pregiudizio agli interessi del Comitato stesso, decadono dalla carica; in
tal caso i rimanenti membri comunicano al Congresso di Stato il verificarsi delle condizioni per la
dichiarazione di decadenza entro trenta giorni dalla scoperta della causa che ne ha dato luogo, al
fine della sostituzione secondo le modalità di cui all’articolo 42, comma 3.
2. La proposta di decadenza è notificata mediante raccomandata all'interessato almeno cinque
giorni prima della deliberazione da parte del Comitato di Controllo al fine di consentire al
destinatario di presentare eventuali osservazioni in ordine alle quali il Comitato si esprime nella
deliberazione definitiva.
3. Il Comitato di Controllo prende atto delle dimissioni dei propri membri dandone
comunicazione al Congresso di Stato. Qualora ometta di prenderne atto o di darne comunicazione,
può provvedervi direttamente il Congresso di Stato.
4. I membri dimissionari restano in carica fino alla loro sostituzione da parte del Consiglio
Grande e Generale.

CAPO II
DEI POTERI E DELLE FUNZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO

Art. 49
(Poteri e funzioni del Comitato di Controllo)

1. Il Comitato di Controllo:
a) attua il controllo e la vigilanza sulle fondazioni disciplinate dalla presente legge;
b) verifica che le fondazioni perseguano le finalità istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello
statuto e che le stesse ottemperino agli obblighi ed ai divieti previsti dalla legge;
c) controlla che le fondazioni utilizzino le risorse economiche, gli utili e gli avanzi di gestione
esclusivamente per le finalità istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello statuto e
comunque per le finalità previste dalla legge;
d) controlla che le fondazioni devolvano, in caso di scioglimento e liquidazione, il loro patrimonio
per finalità esclusivamente pubbliche o ad altre fondazioni e/o associazioni;
e) concede alle fondazioni l’autorizzazione ad accettare dazioni, conferimenti, assegnazioni,
elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, il cui
valore sia, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto anche
frazionate tra loro, superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) annui con le modalità e
con le procedure di cui all’articolo 50;
f) concede alle fondazioni l’autorizzazione per l’apertura di conti correnti all’estero o comunque
per l’instaurazione e/o l’esecuzione di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con soggetti
autorizzati esteri ovvero per l’acquisto di partecipazioni in società con le modalità e con le
procedure di cui all’articolo 51;
g) concede alle fondazioni l’autorizzazione per l’intestazione di beni immobili siti all’estero con le
modalità e procedure di cui all’articolo 52;
h) concede alle fondazioni l’autorizzazione ad acquistare a qualunque titolo un bene mobile
registrato di cilindrata superiore a 2000 cc., purché strumentale agli scopi ed alle finalità
istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello statuto;
i) concede alle fondazioni l’autorizzazione per l’esercizio delle attività accessorie direttamente
connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello
statuto con le modalità e con le procedure di cui all’articolo 53;
l) procede alla nomina, revoca o sostituzione dei membri del consiglio direttivo e dei sindaci nei
casi di cui all’articolo 25, comma 3, ed agli articoli 30, comma 2, e 31;
m) promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio direttivo e dei
sindaci nel caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto Inidoneo;
n) può rinunciare all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio
direttivo in caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto Inidoneo;
o) verifica a campione la registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai
fondi ricevuti dalle fondazioni ed il loro utilizzo;
p) verifica ed esamina le segnalazioni pervenute circa il mancato rispetto da parte di fondazioni
dei doveri e degli obblighi imposti dalla legge adottando i provvedimenti di sua competenza;
q) può chiedere alle fondazioni ogni informazione e documentazione anche bancaria afferente
all’attività ed alla gestione della fondazione;
r) emana istruzioni, regolamenti, provvedimenti e/o circolari con efficacia vincolante per le
fondazioni diretti a migliorare il perseguimento degli scopi delle fondazioni, nonché
memorandum di intesa con altre autorità, anche internazionali, per la circolazione delle
informazioni al fine di prevenire il rischio di attività di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo, il tutto nell’ambito dei poteri e delle funzioni previste dalla presente legge e per
assicurare il rispetto delle raccomandazioni e degli standard internazionali;
s) organizza corsi di formazione, convegni e seminari al fine di promuovere, anche e
congiuntamente con l’AIF, campagne di sensibilizzazione e di informazione sul rischio del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rivolti a tutte le fondazioni;
t) può chiedere ai soggetti vigilati e autorizzati all’esercizio delle attività riservate di cui alla Legge
n.165/2005 e successive modifiche, e per il tramite dell’AIF, ogni informazione e
documentazione concernente i rapporti instaurati dalle fondazioni disciplinate dalla presente
legge allo scopo di assolvere alle funzioni ad esso demandate;
u) segnala al Consiglio dei XII le fondazioni che non hanno richiesto la prescritta autorizzazione
ad accettare donazioni, eredità e legati di beni immobili;
v) segnala all’autorità giudiziaria fatti e circostanze che potrebbero costituire notizia di reato,
fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle indagini;
z) segnala all’autorità giudiziaria fatti di rilevante gravità, per l’adozione dei provvedimenti di sua
competenza;
aa) propone all’autorità giudiziaria la liquidazione della fondazione nei casi previsti dalla presente
legge;
bb) collabora con l’AIF al fine di attuare un coordinamento per assicurare lo scambio di
informazioni nazionale ed internazionale allo scopo di attuare una efficace prevenzione e
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, segnalando anomalie e/o sospetti
di violazione delle norme contenute nella Legge n.92/2008 e successive modifiche;
cc) predispone periodicamente questionari da inviare alle fondazioni ed ad enti senza scopo di
lucro, anche ed in collaborazione con l’AIF, al fine di analizzare i rischi dell’abuso del settore
degli enti non lucrativi;
dd) predispone, entro il mese di maggio di ogni anno un rendiconto sulla gestione delle risorse
ricevute l’anno precedente ed entro il mese di settembre di ogni anno, un documento di
previsione dei costi che saranno sostenuti l’anno successivo;
ee) nomina, nel proprio seno, un vice-presidente al quale sono affidate le funzioni del presidente,
in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo;
ff) applica le sanzioni previste dalla legge.


CAPO III
DELLE AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL COMITATO DI CONTROLLO, DOMANDA ED
AUTORIZZAZIONE

Art. 50
(Autorizzazioni ad accettare dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni,
liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, domanda e procedura autorizzativa)

1. Le fondazioni che intendono accettare dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni,
sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, il cui valore sia, con
un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto anche frazionate tra loro,
superiore ad euro 25.000,00= (venticinquemila/00) annui sono tenute a presentare apposita
istanza al Comitato di Controllo.
2. All’istanza è allegata una relazione corredata della relativa documentazione che individua:
a) il soggetto, persona fisica e/o giuridica, che intende effettuare la dazione, il conferimento,
l’assegnazione, l’elargizione, la sponsorizzazione, la liberalità o la donazione di beni mobili ed il
relativo valore;
b) il valore delle precedenti dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni,
liberalità o donazioni di beni mobili, quando l’autorizzazione è richiesta per il superamento
dell’importo di cui al primo comma;
c) l’impegno per la fondazione di utilizzare i beni indicati nell’istanza esclusivamente per le
finalità istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello statuto con divieto di utilizzazione per
finalità diverse;
d) l’obbligo per la fondazione di tenere un rendiconto relativo alla dazione, conferimento,
assegnazione, elargizione, sponsorizzazione, liberalità o donazione di beni mobili, che in ogni
caso è riportato nelle scritture contabili obbligatorie.
3. Il Comitato di Controllo esamina l’istanza di cui al comma 2 entro trenta giorni dal deposito
della stessa e con provvedimento motivato può concedere o negare l’autorizzazione e, ove ritenga
l’istanza o la documentazione allegata insufficiente, ordinare l’integrazione pena la reiezione
dell’istanza.
4. Il diniego dell’autorizzazione determina l’impossibilità per la fondazione di ricevere la
dazione, il conferimento, l’assegnazione, l’elargizione, la sponsorizzazione, la liberalità o la
donazione di beni mobili e, ove la consegna sia già avvenuta, la conseguente restituzione con
obbligo per il Comitato di Controllo, di segnalare all’autorità giudiziaria fatti e circostanze che
potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle
indagini ed anche all’AIF quando riscontri anomalie e/o sospetti di violazione delle norme
contenute nella Legge n.92/2008 e successive modifiche, con applicazione, in caso di violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, della sanzione prevista all’articolo 68, comma 5.
5. L’importo di cui al comma 1 può essere variato con decreto delegato.
6. Avverso le deliberazioni del Comitato di Controllo è ammesso ricorso con le modalità ed i
termini di cui alla Legge 28 giugno 1989 n.68.


Art. 51
(Autorizzazioni all’apertura di conti correnti all’estero e per l’instaurazione e/o esecuzione di
rapporti bancari, finanziari e assicurativi con soggetti autorizzati esteri, ovvero per
l’acquisizione di partecipazioni in società, domanda e procedura autorizzativa)

1. Le fondazioni che intendono procedere all’apertura di conti correnti all’estero o comunque
all’instaurazione e/o all’esecuzione di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con soggetti
autorizzati esteri ovvero che intendono acquisire, sia direttamente che indirettamente,
partecipazioni in società, sono tenute a presentare apposita istanza al Comitato di Controllo.
2. All’istanza è allegata una relazione corredata della relativa documentazione che individua:
a) le motivazioni della richiesta con l’indicazione della stretta attinenza della richiesta stessa al
perseguimento delle finalità istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello statuto;
b) l’impegno per la fondazione di tenere e conservare presso la propria sede tutta la
documentazione relativa al rapporto ovvero all’acquisizione della partecipazione;
c) l’obbligo per la fondazione di mettere a disposizione del Comitato di Controllo tutta la
documentazione del rapporto o della partecipazione per i controlli e le verifiche di sua
competenza;
d) l’obbligo di riportare nelle scritture contabili obbligatorie e nel bilancio il rapporto bancario e/o
finanziario e la partecipazione acquisita.
3. Il Comitato di Controllo esamina l’istanza di cui al comma 2 entro trenta giorni dal deposito
della stessa e con provvedimento motivato può concedere o negare l’autorizzazione e, ove ritenga
l’istanza o la documentazione allegata insufficiente, ordinare l’integrazione pena la reiezione
dell’istanza.
4. Il diniego dell’autorizzazione determina l’impossibilità per la Fondazione di procedere
all’apertura di conti correnti all’estero o comunque all’instaurazione e/o all’esecuzione di rapporti
bancari e/o finanziari con soggetti autorizzati esteri ovvero all’acquisizione della partecipazione,
con obbligo per il comitato di Controllo di segnalare all’autorità giudiziaria fatti e circostanze che
potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle
indagini ed anche all’AIF quando riscontri anomalie e/o sospetti di violazione delle norme
contenute nella Legge n.92/2008 e successive modifiche, con applicazione, in caso di violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, della sanzione prevista all’articolo 68, comma 5.
5. Avverso le deliberazioni del Comitato di Controllo è ammesso ricorso con le modalità ed i
termini di cui alla Legge n.68/1989 e successive modifiche.


Art. 52
(Autorizzazioni per l’acquisto di beni immobili all’estero, domanda e procedura autorizzativa)

1. Le fondazioni che intendono procedere in qualsiasi forma all’acquisto di beni immobili
all’estero sono tenute a presentare apposita istanza al Comitato di Controllo.
2. All’istanza è allegata una relazione corredata della relativa documentazione che individua:
a) le motivazioni della richiesta con l’indicazione della stretta attinenza della richiesta stessa al
perseguimento delle finalità istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello statuto;
b) le caratteristiche, le dimensioni, l’ubicazione, la destinazione d’uso ed il valore di stima
dell’immobile;
c) la provenienza dell’immobile con l’indicazione precisa e l’identificazione del soggetto, persona
fisica e/o giuridica;
d) l’impegno per la fondazione di utilizzare i beni immobili indicati nell’istanza esclusivamente per
le finalità istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello statuto con divieto di utilizzazione
per finalità diverse;
e) l’obbligo per la fondazione di inserire e di riportare nelle scritture contabili obbligatorie e nel
bilancio i beni immobili detenuti all’estero;
f) l’impegno per la fondazione di tenere e conservare presso la propria sede tutta la
documentazione relativa ai beni immobili detenuti all’estero;
g) l’obbligo per la fondazione di mettere a disposizione del Comitato di Controllo tutta la
documentazione relativa ai beni immobili detenuti all’estero per i controlli e le verifiche di sua
competenza.
3. All’istanza di cui al comma 1 è allegata perizia di stima dell’immobile redatta da tecnico
abilitato all’esercizio della professione di ingegnere, architetto o geometra, giurata avanti al
Cancelliere del Tribunale della Repubblica di San Marino.
4. Il Comitato di Controllo esamina l’istanza di cui al comma 1 entro trenta giorni dal deposito
della stessa e con provvedimento motivato può concedere o negare l’autorizzazione e, ove ritenga
l’istanza o la documentazione allegata insufficiente, ordinare l’integrazione pena la reiezione
dell’istanza.
5. Il diniego dell’autorizzazione determina l’impossibilità per la fondazione di procedere
all’acquisto di beni immobili all’estero e, qualora l’acquisto sia avvenuto in assenza
dell’autorizzazione del Comitato di Controllo, l’avvio dell’iter per la liquidazione della fondazione
con le modalità e le procedure di cui agli articoli 56 e seguenti.
6. Il Comitato di Controllo può segnalare all’autorità giudiziaria fatti e circostanze che
potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle
indagini ed anche all’AIF quando riscontri anomalie e/o sospetti di violazione delle norme
contenute nella Legge n.92/2008 e successive modifiche, con applicazione, in caso di violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, della sanzione prevista all’articolo 68, comma 5.
7. Avverso le deliberazioni del Comitato di Controllo è ammesso ricorso con le modalità ed i
termini di cui alla Legge n.68/1989 e successive modifiche.


Art. 53
(Autorizzazioni per l’esercizio di attività accessorie e direttamente connesse con gli scopi e le
finalità istituzionali delle fondazioni, domanda e procedura autorizzativa)

1. Le fondazioni che intendono esercitare attività accessorie direttamente connesse e collegate
agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello statuto sono tenute a
presentare apposita istanza al Comitato di Controllo.
2. Si considerano attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità
istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello statuto quelle attività temporanee consistenti nella
vendita di beni e/o fornitura di servizi di durata non superiore a quindici giorni continuativi,
organizzazione di lotterie a premi o altre forme di organizzazione di eventi per la raccolta di fondi
da destinare al perseguimento degli scopi della fondazione.
3. All’istanza è allegata una relazione corredata della relativa documentazione che individua:
a) le motivazioni della richiesta con l’indicazione della stretta attinenza della richiesta stessa al
perseguimento delle finalità istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello statuto;
b) la durata, il luogo e le modalità di svolgimento delle attività connesse e collegate con
l’indicazione delle persone che si assumeranno la responsabilità dell’organizzazione e della
gestione di dette attività;
c) la provenienza, con l’indicazione precisa e l’identificazione del soggetto persona fisica e/o
giuridica, dei beni e servizi impiegati per l’esercizio delle attività connesse e collegate, la
categoria merceologica con l’indicazione del relativo valore;
d) l’impegno per la fondazione di utilizzare i fondi raccolti esclusivamente per le finalità
istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello statuto con divieto di utilizzazione per finalità
diverse;
e) l’obbligo per la fondazione di tenere e conservare un rendiconto relativo alle attività connesse e
collegate, che in ogni caso è riportato nelle scritture contabili obbligatorie;
f) l’obbligo per la fondazione di inserire e di riportare nelle scritture contabili obbligatorie e nel
bilancio i proventi derivanti dall’esercizio delle attività connesse e collegate;
g) l’obbligo per la fondazione di mettere a disposizione del Comitato di Controllo tutta la
documentazione relativa all’esercizio delle attività connesse e collegate.
4. Il Comitato di Controllo esamina l’istanza di cui al comma 3 entro trenta giorni dal deposito
della stessa e con provvedimento motivato può concedere o negare l’autorizzazione e, ove ritenga
l’istanza o la documentazione allegata insufficiente, ordinare l’integrazione pena la reiezione
dell’istanza.
5. Con l’accoglimento della domanda il Comitato di Controllo può disporre l’osservanza di
prescrizioni particolari per l’esercizio delle attività accessorie direttamente connesse e collegate agli
scopi ed alle finalità istituzionali della fondazione.
6. Sono fatte salve specifiche autorizzazioni degli organi competenti in materia di igiene e
sicurezza, occupazione del suolo pubblico e più in generale le autorizzazioni previste da norme
speciali.
7. L’autorizzazione non è necessaria quando l’esercizio delle attività accessorie direttamente
connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali delle fondazioni indicate nell’atto
costitutivo e nello statuto determina la vendita di beni e/o fornitura di servizi, l’organizzazione di
lotterie a premi o altre forme di organizzazione di eventi il cui ricavato non superi l’importo di euro
5.000,00 (cinquemila/00).
8. Il diniego dell’autorizzazione determina l’impossibilità per la fondazione di procedere
all’esercizio delle attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità
istituzionali indicate nell’atto costitutivo e nello statuto.
9. Il Comitato di Controllo può segnalare all’autorità giudiziaria fatti e circostanze che
potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle
indagini ed anche all’AIF quando riscontri anomalie e/o sospetti di violazione delle norme
contenute nella Legge n.92/2008 e successive modifiche, con applicazione, in caso di violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, della sanzione prevista all’articolo 68, comma 5.
10. Avverso le deliberazioni del Comitato di Controllo è ammesso ricorso con le modalità ed i
termini di cui alla Legge n.68/1989 e successive modifiche.


TITOLO VI
DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 54
(Cause di scioglimento)

1. La fondazione si scioglie e si procede alla sua liquidazione:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento degli scopi e delle finalità o per la sopravvenuta impossibilità di
conseguirli;
c) per l'impossibilità di funzionamento;
d) per la mancanza di risorse anche patrimoniali che determinano l’impossibilità di continuazione
dell’attività;
e) per volontà del fondatore e per mancato versamento dei conferimenti;
f) per deliberazione del Comitato di Controllo e su segnalazione dello stesso all’autorità
giudiziaria;
g) per violazione delle disposizioni contenute all’articolo 52.
2. Costituisce altresì causa di scioglimento della fondazione la riduzione per perdite che faccia
scendere il patrimonio al di sotto del minimo di legge.
3. La fondazione si scioglie inoltre per le altre cause previste dalla legge e dallo statuto.

Art. 55
(Nuove operazioni)

1. Quando si verifica un fatto che determina lo scioglimento della fondazione, il consiglio
direttivo non può compiere nuove operazioni. In caso contrario i componenti del consiglio direttivo
che hanno agito rispondono solidalmente ed illimitatamente per i danni subiti dalla fondazione, dal
fondatore, dai creditori e dai terzi.

Art. 56
(La liquidazione)

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della fondazione il consiglio direttivo convoca il
fondatore; in caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto Inidoneo la
deliberazione di messa in liquidazione è effettuata da soggetto all’uopo designato dal Comitato di
Controllo.
2. Se lo statuto non prevede il modo di liquidare il patrimonio della fondazione, se il consiglio
direttivo non provvede alla convocazione del fondatore, entro trenta giorni dal verificarsi della
causa determinante lo scioglimento, alla liquidazione provvedono i liquidatori nominati dal
Commissario della Legge d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse.
3. Per gravi motivi il Commissario della Legge, d’ufficio o su istanza di chi abbia interesse, può
revocare l’incarico ai liquidatori anche se nominati dal fondatore.


Art. 57
(Poteri dei liquidatori)

1. I liquidatori possono compiere atti di alienazione e di conversione del patrimonio della
fondazione, possono accettare pagamenti e riscuotere crediti, stare in giudizio per conto della
fondazione, transigere e compromettere, salvo il dovere di acquisire l’autorizzazione del
Commissario della Legge nel caso di operazioni concernenti beni immobili.
2. I liquidatori non possono compiere operazioni ne ́ iniziare giudizi in nome della fondazione
al di fuori di quanto strettamente necessario per portare a termine la liquidazione.
3. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste
dalla natura dell'incarico e la responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è
disciplinata dall’articolo 28.
4. I liquidatori non devono essere Soggetti Inidonei.

Art. 58
(Procedimento)

1. Entro sei mesi dalla nomina i liquidatori presentano una relazione ed un progetto di
definizione di tutti i debiti secondo l’ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.
2. Le procedure di liquidazione e di concorso sono dichiarate chiuse con decreto del
Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del
liquidatore o del procuratore del concorso, risulti l’assenza di attivo o questo sia inferiore ad euro
1.000,00 (mille/00).
3. I liquidatori presentano annualmente una relazione che evidenzi i fatti salienti della
procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra l’iscrizione della deliberazione di liquidazione, ovvero
del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio
finale di liquidazione costituisce un unico periodo d’imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la
dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
4. Al termine delle operazioni di liquidazione dell’attivo i liquidatori presentano la relazione
finale con il piano di riparto di eventuali residui, in conformità alle previsioni statutarie, al
fondatore e, in caso di morte o quando questi divenga Soggetto Inidoneo, al Comitato di Controllo.
La relazione finale è depositata presso la Cancelleria dove rimane a disposizione degli interessati
per trenta giorni e di tale deposito è data notizia mediante affissione ad valvas Palatii e nelle tabelle
del Palazzo Pubblico.
5. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 siano presentate
opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della
Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni sono riunite e decise in
unico giudizio nel quale il fondatore ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa
stato anche riguardo ai non intervenuti.
6. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte il progetto è approvato con
decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il
progetto.
7. I liquidatori convocano il fondatore per l’approvazione del bilancio finale di liquidazione
redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l’approvazione eseguono i pagamenti ai
creditori e, secondo le finalità indicate nella relazione, il residuo è devoluto in conformità alle
previsioni statutarie, per finalità pubbliche, o ad altre fondazioni e/o associazioni.
8. Eseguiti tutti gli incombenti i liquidatori chiedono la cancellazione della fondazione dal
Registro; con la cancellazione la fondazione è estinta.

Art. 59
(Somme non riscosse)

1. Le somme non ritirate dagli aventi diritto entro un anno dalla data della loro messa a
disposizione da parte dei liquidatori sono devolute all’Ecc.ma Camera della Repubblica di San
Marino.

Art. 60
(Deposito dei libri sociali)

1. I libri della fondazione sono depositati e conservati per cinque anni nei luoghi e con le
garanzie stabilite dalla legge; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

TITOLO VII
DELL’AFFILIAZIONE E RAGGRUPPAMENTO DELLE FONDAZIONI

Art. 61
(Affiliazione e raggruppamento delle fondazioni)

1. Le fondazioni disciplinate dalla presente legge possono ottenere l’affiliazione ad altre
fondazioni anche internazionali, fermo restando il rispetto e l’osservanza delle disposizioni previste
dalla legge.
2. Le fondazioni disciplinate dalla presente legge possono creare un raggruppamento di tipo
strumentale al fine di aiutarsi reciprocamente nel raggiungimento dello scopo comune.
3. Ciascuna fondazione può offrire alle altre le proprie competenze e specialità. Inoltre le
fondazioni partecipanti al raggruppamento possono scambiarsi beni e servizi allo scopo di ottenere
risparmi di spesa e vantaggi reciproci.
4. Il raggruppamento non si pone come soggetto giuridico a sé stante e con specifiche
peculiarità né acquista personalità giuridica.
5. Il raggruppamento di tipo strumentale si concretizza con un contratto stipulato dalle
fondazioni partecipanti.
6. Costituiscono elementi essenziali del contratto di raggruppamento:
a) la finalità: le fondazioni partecipanti sono enti senza fine di lucro che perseguono
concretamente fini ideali e di pubblico interesse e non fini commerciali e lucrativi ai sensi della
presente legge;
b) l’obiettivo comune: le fondazioni partecipanti perseguono un obiettivo comune;
c) la deliberazione favorevole del consiglio direttivo delle fondazioni sulla formazione del
raggruppamento;
d) l'oggetto dell'attività; la sede; la durata; le norme sull'amministrazione del raggruppamento; le
regole per l'accettazione dei nuovi membri;
e) l’elezione di un rappresentante comune: i partecipanti al raggruppamento eleggono un
rappresentante comune, cioè la fondazione partecipante che rappresenta il raggruppamento,
intrattenendo rapporti con i terzi;
f) la paritarietà dei partecipanti al raggruppamento: le decisioni del raggruppamento sono
assunte all'unanimità;
g) le modalità di trascrizione delle decisioni del raggruppamento che constano da apposito libro
delle adunanze e delle deliberazioni del raggruppamento;
h) la previsione dell’obbligo per il rappresentante comune di redigere periodicamente una
relazione sull'attività del raggruppamento da trascriversi in apposito libro delle adunanze e
delle deliberazioni del raggruppamento;
i) l’obbligo per ciascuna fondazione membro del raggruppamento di annotare, nella propria
contabilità, separatamente dalle altre, le operazioni che si riferiscono agli accordi presi
all'interno del raggruppamento.
7. Dell’avvenuto raggruppamento di fondazioni è data comunicazione al Comitato di
Controllo.


TITOLO VIII
DEL REGIME FISCALE DELLA FONDAZIONE

Art. 62
(Regime fiscale)

1. Il regime fiscale della dondazione disciplinata dalla presente legge per ciò che attiene alle
imposte sui redditi è quello disciplinato dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166.
2. Per ogni altra disposizione fiscale e tributaria si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 63
(Stipula di convenzioni con fondazioni)

1. Il Congresso di Stato adotta decreto delegato con il quale sono stabiliti i termini e le
modalità relativi alla stipula di convenzioni con fondazioni disciplinate dalla presente legge allo
scopo di concedere particolari agevolazioni di carattere fiscale e tributario o esenzioni da tributi,
imposte e tasse per concorrere al perseguimento di scopi di rilevante interesse pubblico.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE PER L’ADEGUAMENTO DELLE FONDAZIONI ESISTENTI

Art. 64
(Adeguamento delle fondazioni esistenti)

1. Le fondazioni con personalità giuridica esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge sono tenute ad adeguare i relativi statuti e ad ottemperare alle disposizioni di legge entro un
anno dall’entrata in vigore della presente legge.


Art. 65
(Mancato adeguamento delle fondazioni esistenti)

1. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 64 è causa di scioglimento della
fondazione; in tal caso si procede alla liquidazione.
2. In caso di inerzia del consiglio direttivo la liquidazione può essere disposta d’ufficio dal
Commissario della Legge.
3. A tal fine il Commissario della Legge assegna alla fondazione un termine di sessanta giorni
per l’adeguamento dello statuto, decorso infruttuosamente il quale può disporre la liquidazione
d’ufficio.
4. Si applicano per la liquidazione le disposizioni del Titolo VI.




TITOLO X
DELLE SANZIONI

Art. 66
(Potere sanzionatorio)

1. Al Comitato di Controllo compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente
legge e delle norme disciplinanti le fondazioni.
2. Il comitato di Controllo provvede all’accertamento delle violazioni amministrative ed
all’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legge.
3. Esso procede di propria iniziativa ovvero su segnalazione o richiesta di ogni altro pubblico
ufficio avvalendosi anche della Polizia Civile e della Gendarmeria.
4. Il Comitato di Controllo ha facoltà di promuovere indagini, svolgere accertamenti,
formulare pareri, impartire prescrizioni, emanare disposizioni immediatamente esecutive; può
richiedere all'autorità giudiziaria ordinaria di adottare provvedimenti cautelari per interrompere o
assicurare la prova di fatti o comportamenti illeciti, ivi compresa la facoltà di richiedere all’AIF i
provvedimenti di sua competenza previsti dalla Legge n.92/2008 e successive modifiche.
5. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3:
a) i Corpi di Polizia hanno l'obbligo di segnalare al Comitato di Controllo i fatti che costituiscono
illeciti amministrativi in materia di fondazioni e trasmettere allo stesso tutti gli elementi di
prova; sono tenuti, altresì, a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dal Comitato di
Controllo, a prestare collaborazione alle indagini svolte direttamente dal Comitato stesso;
b) il Comitato di Controllo trasmette all'autorità giudiziaria ordinaria notizia degli illeciti penali
connessi ad illeciti amministrativi dei quali sia venuto a conoscenza nell’ambito degli
accertamenti dallo stesso Comitato eseguiti;
c) il Comitato di Controllo ha potere di ordinanza per assicurare che le fondazioni svolgano la loro
attività in modo conforme alla legge, alle convenzioni ed agli accordi internazionali, nel rispetto
degli ordini legittimi dell'autorità: a questo scopo il Comitato di Controllo delle Fondazioni
emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive; contro
tali ordinanze é ammesso ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello, nel termine di venti
giorni dalla comunicazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 34 della Legge
n.68/1989 e successive modifiche; il ricorso non sospende l'esecutività dell'atto salvo contrario
provvedimento del giudice adito;
d) il Comitato di Controllo segnala agli uffici della pubblica amministrazione quanto di loro
competenza, fornendo gli elementi di prova.

Art. 67
(Procedimento e criteri per l’applicazione delle sanzioni)

1. Il Comitato di Controllo notifica per iscritto, mediante lettera raccomandata, alle
fondazioni, e per esse ai rispettivi legali rappresentanti, le irregolarità riscontrate provvedendo a
comminare la relativa sanzione.
2. La sanzione indica: le generalità del contravventore, le esatte circostanze del fatto che
hanno dato luogo alla contravvenzione, l'indicazione della norma violata, la somma da pagare e le
relative modalità nonché l'indicazione del termine per il ricorso e dell'autorità competente da adire.
3. L’entità della sanzione e la determinazione della stessa nei limiti fissati dalla legge, tra un
minimo ed un massimo, è stabilita dal Comitato di Controllo tenendo conto anche dell’esistenza di
più violazioni della medesima disposizione ovvero di violazioni di diverse disposizioni compiute
con un'unica azione od omissione, della reiterazione della condotta irregolare nonché di ogni altro
elemento dal quale desumere la gravità della violazione ed anche il comportamento successivo alla
violazione tenuto allo scopo di aggravare o attenuare le conseguenze della violazione stessa.
4. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, la fondazione che, con una azione od
omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più
violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave,
aumentata sino al triplo.
5. Agli effetti della presente legge é recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione,
risulta aver commesso per almeno due volte la medesima violazione amministrativa prevista dalla
legge. In tal caso non è ammessa l’oblazione volontaria di cui all’articolo 33 della Legge n.68/1989
e successive modifiche.
6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata fino a tre volte, tanto nel
minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell’infrazione.
7. La sanzione amministrativa è estinta dal soggetto sanzionato mediante pagamento entro il
termine di venti giorni a far data dalla ricezione della relativa sanzione.
8. Il pagamento nei termini di cui al comma 7 comporta la facoltà di estinguere la violazione
con il pagamento nella misura ridotta pari alla metà delle somme indicate nella sanzione.
9. Avverso la sanzione comminata dal Comitato di Controllo è ammesso ricorso nei modi, nei
termini e nelle forme previste dall’articolo 34 della Legge n.68/1989 e successive modifiche.
10. Scaduto il termine per il pagamento il Comitato di Controllo si avvale, per l’incasso delle
somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e
successive modifiche. L’esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avviene pertanto con le
medesime modalità dell’esazione delle tasse, delle imposte, dei tributi, delle sanzioni e di ogni altra
entrata di spettanza dell’Ecc.ma Camera, degli enti e delle aziende autonome dello Stato.
11. Le somme incassate a seguito del pagamento delle sanzioni sono imputate su uno specifico
capitolo del bilancio dello Stato.
12. Le violazioni amministrative pecuniarie definite dalla presente legge sono comprese
nell’elenco delle sanzioni amministrative che annualmente il Giudice Amministrativo d’Appello
propone ai sensi dell’articolo 32 della Legge n.68/1989 e successive modifiche.

Art. 68
(Sanzioni)

1. Il notaio che non ottempera al deposito dell’atto costitutivo della fondazione nei termini
indicati all’articolo 16, comma 1, o che non provvede al deposito degli atti che modificano lo statuto
da lui rogati nei termini indicati all’articolo 17, indipendentemente ed in aggiunta alle sanzioni che
possono essere autonomamente adottate dal competente ordine professionale, è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 (duemila/00).
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e in aggiunta alle responsabilità previste all’articolo 28, i
membri del consiglio direttivo della fondazione che non ottemperano agli obblighi previsti al
comma 2, lettere a), c), d) ed e) dell’articolo 28, sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il sindaco che non ottemperi agli obblighi previsti
all’articolo 35, comma 1, indipendentemente ed in aggiunta alle sanzioni che possono essere
autonomamente adottate dal competente ordine professionale, è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le fondazioni che non ottemperano agli obblighi previsti
all’articolo 39 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 (
mille/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le fondazioni che non ottemperino agli obblighi previsti
all’articolo 41, comma 1, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00
(mille/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00).
6. Salvo che il fatto costituisca reato, in aggiunta alle responsabilità dei liquidatori previste
all’articolo 57, comma 3, le fondazioni che non ottemperano alle disposizioni previste all’articolo
58, commi 1, 3, 4, 7 e 8, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00
(mille/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
7. Salvo che il fatto costituisca reato, le fondazioni che:
a) non ottemperano alle disposizioni previste all’articolo 60 sono punite con una sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00 (mille/00);
b) non ottemperano alle disposizioni previste all’articolo 61, commi 6 e 7, sono punite con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00= (mille/00) ad euro 3.000,00=
(tremila/00).
8. Fatte salve le violazioni amministrative previste dalla presente legge, la violazione delle
istruzioni e delle ordinanze emanate dal Comitato di Controllo è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
9. La violazione di ogni altra disposizione contenuta nella presente legge è punita con
l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro
5.000,00 (cinquemila/00).
10. In caso di recidiva per le violazioni di cui ai commi 1 e 3 si applica la sospensione
dall’esercizio della professione da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi.


TITOLO XI
NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN
VIGORE


Art. 69
(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni di leggi
vigenti ed in particolare alla Legge n.47/2006 e successive modifiche, in quanto compatibili.


Art. 70
(Modifiche)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è possibile intervenire con
decreto delegato al fine di apportare alla stessa modifiche tese a garantire il rispetto delle
raccomandazioni e degli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, delle raccomandazioni Moneyval o di altri organismi
internazionali cui la Repubblica di San Marino aderisce.


Art. 71
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) articolo 37 della Legge n.129/2010 e successive modifiche nella sola parte concernente le
fondazioni;
b) articolo 38 della Legge n.129/2010 e successive modifiche;
c) tutte le norme espressamente o implicitamente in contrasto con le disposizioni della presente
legge.

Art. 72
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.






Data dalla Nostra Residenza, addì 1 luglio 2015/1714 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini