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Legge 1 luglio 2015 n.102 - Disposizioni in materia di Procedura e Diritto Civile e di Procedura Amministrativa


Published: 2015-07-01
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LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE nella seduta del 14 novembre 2014 ha esaminato ed approvato in sede referen


REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 25 giugno 2015:

LEGGE 1 LUGLIO 2015 n.102

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA E DIRITTO CIVILE E DI
PROCEDURA AMMINISTRATIVA

CAPO I
NORME IN MATERIA DI PROCEDURA CIVILE

Art. 1
(Modifiche alla disciplina dei termini probatori e della produzione in manica)

1. Dopo l’articolo 2, punto 2.5 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche, è
aggiunto il seguente periodo:
“Tuttavia, qualora il convenuto che abbia utilizzato i termini probatori rinunci ai termini
reprobatori, può essere aperto il termine di controprova. Qualora l’attore rinunci ai termini
probatori e richieda l’apertura del termine reprobatorio, il convenuto conserva comunque il diritto
di rinunciare a tali termini anche dopo l’apertura, purché la rinuncia avvenga nel primo giorno
giuridico successivo alla notifica del decreto.”.
2. Il Commissario della Legge ha facoltà di ordinare l’apertura dell’istruttoria esclusivamente
nel caso in cui la produzione in manica del documento risponda ai seguenti requisiti cumulativi:
a) il documento possa ritenersi decisivo o comunque influente in modo determinante ai fini della
controversia;
b) il documento non sia stato prodotto nei rituali termini di prova per cause non imputabili alla
parte.

Art. 2
(Assunzione di prove tramite commissione rogatoria)

1. Dopo l’articolo 2, punto 3.1, della Legge n.55/1994 e successive modifiche, sono aggiunti i
seguenti punti:
“-3.2 - Qualora sia richiesta per le vie diplomatiche l’assunzione di prove all’estero in Stati
con i quali non esistono Convenzioni internazionali bilaterali o multilaterali che autorizzino le
autorità giudiziarie a dialogare direttamente, e la risposta alla commissione rogatoria non sia
pervenuta entro il termine di sei mesi dalla trasmissione della richiesta da parte della Segreteria di
Stato per gli Affari Esteri alla competente autorità estera, il giudice può disporre l’apertura del
successivo termine di prova, su istanza della parte più diligente.
-3.3 - Se, nel prosieguo del giudizio, prima dell’apertura del termine ad allegare, perviene la
risposta, la prova delegata viene ammessa agli atti, con facoltà per il giudice di concedere alle parti,
dietro apposita istanza, un eventuale termine per la replica.
-3.4 - Con l’apertura del termine ad allegare, invece, la prova si considera decaduta, e
l’eventuale risposta tardiva non può essere presa in considerazione in quel grado di giudizio, ferma
restando l’utilizzabilità nel grado successivo.”.

Art. 3
(Modifiche alla disciplina delle perizie)

1. All’articolo 2 della Legge n.55/1994 e successive modifiche, i punti 4.0, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5
sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
“-4.0 – Qualora sia disposta un perizia giudiziale, il Giudice, con il decreto di nomina,
assegna al perito un termine non superiore a quindici giorni correnti dalla notifica del decreto
stesso per dichiarare in atti se intende accettare l’incarico; il perito al momento dell’accettazione è
tenuto a specificare l’inesistenza di cause di incompatibilità, indicare il fondo spese ed il tempo che
gli occorrerà per l’espletamento dell’incarico, che di norma non può essere superiore a novanta
giorni, prorogabile solo per gravi motivi o col consenso di tutte le parti in causa.”.
“-4.2 - Dopo l’accettazione dell’incarico, il Giudice assegna alle parti avverse il termine non
inferiore a quindici giorni per formulare ulteriori quesiti e designare i consulenti tecnici di parte,
decorso il quale viene assegnato alla parte richiedente il termine di dieci giorni per formulare
eventuali quesiti in replica a quelli delle parti avverse.
-4.3 - Il termine per il deposito della perizia decorre dalla comunicazione al perito del
deposito del fondo spese da effettuarsi a cura del Cancelliere, che ne farà relazione in atti.
-4.4 - Il decreto di liquidazione dell’onorario e delle spese è titolo esecutivo nei confronti
della parte tenuta alla anticipazione. Il Giudice, dopo aver ordinato alla parte di provvedere al
deposito della somma liquidata, qualora nel termine di sessanta giorni dalla notifica la somma non
sia depositata, su istanza della parte interessata, dispone l’allegazione della perizia agli atti di
causa, mandando al Cancelliere di rilasciare al perito copia conforme del decreto di liquidazione
munito della formula esecutiva.
-4.5 – Il perito che non provvede a portare a compimento l’incarico nel termine
assegnatogli inizialmente o in quello eventualmente prorogato, perde ogni diritto al compenso per
l’opera svolta ed al rimborso delle spese sostenute; egli inoltre non può ricevere altri incarichi
peritali per i successivi quattro anni e risponde dei danni causati alle parti per il ritardo.”.

Art. 4
(Riduzioni da applicarsi sui tariffari professionali in relazione alle perizie d’ufficio)

1. In relazione alle prestazioni professionali effettuate dal perito d’ufficio nel corso dei
procedimenti giudiziari, il Congresso di Stato adotta, sentiti gli ordini e collegi professionali,
decreto delegato istitutivo di una tabella unica per le prestazioni rese dai periti giudiziari in base al
valore della controversia ed alla complessità della stessa.





Art. 5
(Chiamata in causa del terzo)

1. Dopo l’articolo 2, punto 4.7 della Legge n.55/1994 e successive modifiche, è aggiunto il
seguente punto:
“-4.8 - Nel caso in cui sopravvenga la necessità di effettuare la chiamata in causa del terzo a
titolo di garanzia o di garanzia impropria, in presenza di gravi ragioni, anche di economia
processuale, per la partecipazione del terzo al processo al fine della decisione con un’unica sentenza
anche sull’azione intrapresa nei suoi confronti, il Giudice, su istanza di parte, può comunque
consentire che l’intervento avvenga dopo l’apertura dei termini reprobatori, ed accordare termini
ulteriori a favore del chiamato in causa.”.

Art. 6
(Modifiche alla disciplina delle notifiche)

1. All’articolo 2 della Legge n.55/1994 e successive modifiche, il punto 8.0 è abrogato e
sostituito dai seguenti:
“-8.0 – Le parti costituitesi in causa si intendono elettivamente domiciliate, agli effetti
procedurali, presso lo studio del loro avvocato e quindi tutti gli atti del processo, possono essere
validamente notificati presso tale domicilio, con gli stessi effetti della notifica eseguita alla parte
personalmente.
-8.1 – La notifica della sentenza è effettuata presso lo studio dell’avvocato ove la parte si è
elettivamente domiciliata secondo le ordinarie procedure ed i termini per la proposizione di
eventuali gravami decorrono dalla data di effettuazione della medesima notifica. La sentenza è,
altresì, comunicata, ai soli fini conoscitivi, personalmente alla parte mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
-8.2 – Se la notifica della sentenza non è richiesta da alcuna delle parti entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione, il Giudice vi provvede d’ufficio.
-8.3 – Qualora l’avvocato rinunci al mandato dopo la pubblicazione della sentenza e risulti
impossibile notificare la sentenza presso l’ultimo luogo di residenza o sede conosciuti della parte,
trascorso il termine di sessanta giorni dalla infruttuosa notifica, la notifica si intende effettuata
validamente mediante affissione ad valvas Palatii.”

Art. 7
(Disposizioni sulla perenzione d’istanza)

1. L’istituto del rescritto di sanatoria è soppresso.
2. A parziale modifica di quanto previsto dal Libro II, Rubrica VI delle Leges Statutae, la
perenzione d’istanza ha effetti solamente processuali e quindi l’azione, ove non sia caduta nel
frattempo in prescrizione, può essere riproposta, utilizzando anche le risultanze probatorie
validamente assunte nella causa perenta, previo pagamento delle spese processuali della medesima
causa dichiarata perenta.
3. Ad integrazione dell’articolo 2, punto 12.0 della Legge n.55/1994 e successive modifiche,
all’elenco dei giorni giuridici che non debbono essere calcolati ai fini della perenzione d’istanza, è
aggiunto il seguente:
“- i giorni giuridici successivi all’apertura del termine ad allegare.”

Art. 8
(Definizione delle eccezioni relative alla inammissibilità, irricevibilità ed improponibilità del
giudizio e alla nullità della citazione)

1. Le eccezioni relative all'inammissibilità, irricevibilità ed improponibilità del giudizio,
nonché quelle relative alla nullità della citazione sono decise dal Giudice del relativo grado di
competenza con sentenza interlocutoria osservando la medesima procedura prevista per la
definizione delle eccezioni non reservatae disciplinate dagli Statuti.

Art. 9
(Impugnazione dei decreti e dei provvedimenti interlocutori emessi dal Commissario della Legge
in corso di causa)

1. L’impugnazione dei decreti e dei provvedimenti interlocutori passibili di gravame emessi
dal Commissario della Legge in corso di causa è ammessa esclusivamente in ordine a questioni di
diritto.
2. Ai fini della definizione del gravame di cui al comma 1, il Giudice d’Appello a seguito di
fissazione dell’udienza per la costituzione delle parti, e dell’integrazione del contraddittorio
mediante l’assegnazione alle parti del termine di trenta giorni per il deposito di memorie, emette la
decisione. Gli incombenti istruttori di cui al presente comma sono effettuati da Commissario della
Legge, con funzioni di Giudice Istruttore diverso da quello che ha emesso il decreto o altro
provvedimento impugnato.
3. Nel procedimento disciplinato dal presente articolo le parti non possono richiedere
l’assunzione di mezzi di prova.

Art. 10
(Modifiche alla disciplina dell’appello)

1. L’articolo 3 della Legge n.55/1994 e successive modifiche, è abrogato e sostituito dal
seguente:
“L’atto di citazione d’appello nelle cause civili è indirizzato al Giudice d’Appello.
L’appello non sospende la esecutività della sentenza di primo grado qualora contenga
esclusivamente la condanna al pagamento di una somma di denaro.
Nella ipotesi di cui al secondo comma, il Giudice d’Appello può comunque sospendere in
tutto o in parte la esecutività della sentenza di primo grado, con o senza cauzione, solo se
espressamente richiesto con istanza proposta con l’impugnazione principale o con quella
incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi.
Il termine perentorio per la proposizione dell’appello è di trenta giorni dalla notifica della
sentenza di primo grado effettuata presso il domicilio eletto o dalla presa d’atto della sentenza. Nel
caso di cui all’articolo 2, punto 8.3 della Legge n.55/1994 e successive modifiche il termine decorre
dalla data di affissione della sentenza ad valvas Palatii. Il termine per la proposizione dell'appello
incidentale è di trenta giorni decorrenti dalla notifica dell'atto che introduce l'appello principale.
L’appello si propone con il deposito dell’atto di citazione d’appello nel termine di cui al
quarto comma.
L’eventuale giudizio sulla inammissibilità, irricevibilità ed improponibilità dell’appello e la
decisione sulle richieste di provvedimenti cautelari o d’urgenza, che non possono essere demandati
al definitivo, sono pronunciati dal Giudice d’Appello, al quale il Giudice Istruttore deve trasmettere
il fascicolo.
La fase istruttoria del processo d’appello avverso sentenze o altri provvedimenti emessi in
primo grado dal Commissario della Legge, anche nella sua veste di Magistrato del Lavoro, è
affidato ad un Commissario della Legge diverso da quello che ha emesso la sentenza o il
provvedimento impugnato; è però in facoltà del Giudice d’Appello seguire personalmente in tutto o
in parte la fase istruttoria e dettare eventualmente istruzioni in proposito anche all’inizio del
processo d’appello.
Sono rimesse al Giudice Istruttore le decisioni di questioni emerse nel corso dell’istruttoria
e l’assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti. Tali pronunce sono comunque oggetto di
decisione definitiva nell’ambito della sentenza emessa dal Giudice d’Appello.
Il Commissario della Legge, quale Giudice Istruttore del giudizio di secondo grado, fissa con
proprio decreto l’udienza di comparizione e tutti gli atti processuali conseguenti.
Nel giudizio di appello è fatto divieto di assumere gli stessi mezzi di prova assunti nel
giudizio di primo grado al fine di provare le medesime enunciazioni in fatto e in diritto.”.


CAPO II
NORME IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE

Sezione I

Art. 11
(Prescrizione)

1. Salvi i casi in cui le norme speciali di diritto comune prevedano termini più brevi, i diritti
reali si prescrivono con il decorso di vent’anni, i diritti di credito con il decorso di dieci anni. Fermo
restando l’imprescrittibilità dei diritti relativi a beni non patrimoniali e a beni patrimoniali non
disponibili dello Stato, i termini di prescrizione stabiliti al periodo precedente sono aumentati di
dieci anni qualora siano relativi a diritti dello Stato.
2. Il termine decorre dalla data in cui è venuto ad esistenza il fatto o l’atto che ha generato il
diritto.
3. La prescrizione si interrompe attraverso la diffida stragiudiziale da farsi per iscritto. Per
effetto dell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Il decorso della prescrizione rimane sospeso quando la parte è impossibilitata a fare valere
il diritto. Il periodo di durata della causa di sospensione non è calcolato ai fini della prescrizione.

Sezione II

Art. 12
(Recezione dei principi Unidroit nei contratti)

1. Se le parti lo convengano espressamente, i contratti e i rapporti contrattuali intercorrenti
fra imprenditori sammarinesi ed imprenditori stranieri, o tra imprenditori stranieri, sono
disciplinati anche dai Principi dei contratti commerciali internazionali elaborati dall’Istituto
Internazionale per l’unificazione del diritto privato.
2. Resta salva l’osservanza delle norme inderogabili e delle norme in materia di competenza
giurisdizionale e territoriale del giudice sammarinese.

CAPO III
PATROCINIO GRATUITO

Art. 13
(Patrocinio gratuito)

1. L’articolo 3 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal
seguente:
“Lo stato di povertà è valutato dal Comitato di Gestione e Valutazione istituito ai sensi del
Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125 in base ai parametri definiti agli articoli 3 e 4 del
Decreto Delegato 12 marzo 2014 n. 32. Il buon diritto, ossia la presumibile fondatezza della pretesa
che si intende fare valere, è riconosciuto dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.”.
2. L’articolo 4 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal
seguente:
“L’istanza volta all’ottenimento del patrocinio gratuito corredata dalla valutazione positiva
del Comitato di Gestione e Valutazione è firmata dall’Avvocato d’ufficio ed è diretta alla Reggenza.”.
3. L’articolo 5 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal
seguente:
“La Reggenza nomina un relatore, scelto tra gli avvocati iscritti in apposito elenco
predisposto annualmente dall’Ordine degli Avvocati. Il relatore, presa cognizione della causa e
riconosciuta la presumibile fondatezza della pretesa dell’istante, è tenuto innanzitutto a tentare un
componimento. Qualora la conciliazione non riesca, il relatore, nella prima riunione del
Commissione Nazionale delle Libere Professioni, fa la relazione della causa, dopodiché la
Commissione Nazionale delle Libere Professioni emette la decisione sulla ammissione ed individua
nell’ambito dell’elenco di cui al primo periodo, l’avvocato cui affidare il patrocinio della causa
secondo i criteri determinati con delibera dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.”
4. L’articolo 6 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato.
5. L’articolo 7 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal
seguente:
“L’istanza per il patrocinio gratuito dal giorno della sua presentazione sospende la
decorrenza dei termini prescrizionali e processuali fino alla delibera della Commissione Nazionale
delle Libere Professioni, positiva o negativa che sia, in ordine alla richiesta di ammissione al
gratuito patrocinio.”.
6. L’articolo 9, secondo comma della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è
abrogato e sostituito dal seguente:
“In tal caso la Commissione Nazionale delle Libere Professioni deve deliberare dopo aver
ponderato specialmente i motivi della sentenza di primo grado ed i motivi dell’atto di appello.”.
7. L’articolo 10, secondo comma della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è
abrogato e sostituito dal seguente:
“In caso di rifiuto incorrono nella sanzione di Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00).”.
8. L’articolo 11 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal
seguente:
“La parte ammessa al patrocinio gratuito è esente dal pagamento dell’imposta giudiziale e
di tutte le ulteriori imposte di bollo e di registro su atti da utilizzarsi ai fini di giudizio.”.
9. L’articolo 12 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato.


CAPO IV
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ E DI PROCEDURA MMINISTRATIVA

Sezione I

Art. 14
(Modifiche alla disciplina del controllo preventivo di legittimità)

1. L’articolo 24, terzo comma della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche è
abrogato e sostituito dal seguente:
“Copia del registro delle pratiche sottoposte a controllo di legittimità è pubblicata a cura del
Cancelliere nell’albo del Tribunale e resa disponibile tramite posta o a mezzo di strumenti
informatici o telematici alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni ed alle organizzazioni
sindacali.”.

Sezione II

Art. 15
(Ferie giudiziarie nell’ambito dei ricorsi giurisdizionali amministrativi)

1. La trattazione dei ricorsi giurisdizionali amministrativi osserva un periodo di ferie
giudiziarie, che è fissato nei mesi di luglio e agosto di ciascun anno, durante il quale il decorso dei
termini processuali è sospeso.
2. Tutti i termini posti per il compimento di atti, sia dei giudici che degli avvocati, anche nel
caso che si tratti di atti da compiere o da depositare in Cancelleria, ove vengano a scadenza in
periodo di ferie giudiziarie, sono prorogati al primo giorno successivo alla conclusione delle ferie.
3. Tuttavia nel caso in cui un ricorso giurisdizionale amministrativo presenti i caratteri di
urgenza o sia richiesta la sospensione del provvedimento impugnato, il giudice dispone che la
trattazione del ricorso prosegua anche durante il periodo di ferie giudiziarie.

Art. 16
(Modifica delle modalità di ricorso avverso le sanzioni amministrative comminate dal Direttore
dell’Ufficio del Lavoro)

1. Contro le sanzioni amministrative comminate dal Direttore dell’Ufficio del Lavoro è
ammesso ricorso giurisdizionale al Commissario della Legge, nelle forme e nei termini di cui al
Titolo II della Legge n.68/1989 e successive modifiche, fatta salva la possibilità per il giudice di
derogare a quanto previsto dall’articolo 18, quinto comma,

della legge medesima.
Art. 17
(Modifica alla disciplina dei mezzi di prova nelle controversie
devolute alla giurisdizione amministrativa)

1. Nelle controversie in materia di pubblico impiego devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo sono ammessi mezzi di prova orali per l’accertamento di fatti non
altrimenti dimostrabili.
2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, per l’accertamento di fatti
essenziali alla decisione, il giudice, su istanza di parte, può ammettere eccezionalmente mezzi di
prova orali oltre a quelli documentali.


CAPO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AI CERTIFICATI RILASCIATI
DAL SERVIZIO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Art. 18
(Disposizioni relative ai certificati rilasciati dal servizio del Casellario Giudiziario)

1. I certificati rilasciati dal servizio del Casellario Giudiziario sono firmati esclusivamente dal
Cancelliere o dall’Attuario.



CAPO VI
NORME DI COORDINAMENTO
Art. 19
(Entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge)

1. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge si applicano:
a) alle cause civili in corso con effetto sul prosieguo del processo;
b) a tutte le cause civili il cui atto introduttivo sia depositato in Cancelleria in data successiva
all’entrata in vigore della presente legge.
2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 11, comma 1 si applicano ai diritti sorti
anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, qualora gli stessi non si prescrivano
anteriormente sulla base delle previgenti norme. L’abbreviazione dei termini prescrizionali di cui
all’articolo 11 comma 1 non si applica alle cause pendenti prima dell'entrata in vigore della presente
legge.
3. Le disposizioni contenute nel Capo IV Sezione II si applicano ai ricorsi amministrativi
depositati in Cancelleria in data successiva all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 20
(Testo unico in materia di procedura civile)

1. Il Congresso di Stato con propria delibera approverà un testo unico ufficiale in materia di
procedura civile.
2. Il predetto testo non avrà valenza normativa ma sarà esclusivamente finalizzato a
consentire agli utenti la fruizione di un testo sistematico ed aggiornato in materia.

Art. 21
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare l’articolo 3,
primo comma, numero 5.) della Legge 5 giugno 1923 n.13.

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 1 luglio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini


IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini