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Legge 1 Luglio 2015 N.103 - Disposizioni In Materia Di Cose Ritrovate


Published: 2015-07-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984300/legge-1-luglio-2015-n.103---disposizioni-in-materia-di-cose-ritrovate.html

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LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE nella seduta del 14 novembre 2014 ha esaminato ed approvato in sede referen


REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 25 giugno 2015:


LEGGE 1 LUGLIO 2015 n.103

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSE RITROVATE

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina la gestione delle cose ritrovate sul territorio della Repubblica di
San Marino.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle cose ritrovate quando non siano
direttamente restituite dal ritrovatore al legittimo proprietario o possessore.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che consenta di
individuare il proprietario;
b) agli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rottame;
c) ad armi di qualsiasi genere, munizioni, esplosivi o materiale potenzialmente pericoloso per la
salute pubblica che devono essere consegnati esclusivamente ai corpi di polizia;
d) agli oggetti di cui agli articoli 18 e 21 della Legge 10 giugno 1919 n.17 ed all’articolo 78 della
Legge 18 febbraio 1998 n.30.
3. Ai sensi della presente legge è attribuita al Corpo di Polizia Civile (di seguito anche
“l’Ufficio”) la gestione e la custodia in materia di cose ritrovate.

Art. 3
(Consegna della cosa)

1. Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve
consegnarla senza ritardo all’Ufficio o ad un funzionario dei corpi di polizia.


2. L’appartenente al corpo di polizia ricevente consegna, senza ritardo, all’Ufficio la cosa
ritrovata unitamente al verbale, di cui ne viene rilasciata copia per ricevuta al ritrovatore, nel quale
sono riportate le informazioni relative al ritrovatore, alle circostanze del ritrovamento, all’eventuale
richiesta di premio e all’eventuale richiesta di restituzione della cosa ritrovata.


Art. 4
(Deposito e custodia delle cose ritrovate)

1. L’Ufficio, ricevendo in deposito la cosa ritrovata dal ritrovatore o dall’appartenente al corpo
di polizia redige apposito verbale, di cui è rilasciata ricevuta di consegna al ritrovatore stesso.
2. Il verbale di cui al comma 1 riporta:
a) una dettagliata descrizione della cosa ritrovata;
b) le circostanze del ritrovamento;
c) le generalità del ritrovatore e gli estremi di un suo documento di riconoscimento, l’eventuale
richiesta di premio e l’eventuale richiesta di restituzione della cosa ritrovata.
3. In caso di oggetti di valore o presunto valore (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo
gioielli, orologi, ecc.) il verbale di cui al comma 1 è, altresì, corredato da documentazione
fotografica.
4. Le cose ritrovate e consegnate all’Ufficio sono immediatamente prese in carico con
annotazione in apposito registro numerato progressivamente, tenuto in maniera informatica, nel
quale sono riportate la data del deposito, la descrizione dell’oggetto, le generalità del ritrovatore e
gli estremi di un suo documento di riconoscimento nonché tutte le operazioni successive relative al
medesimo oggetto prescritte dalla presente legge.
5. La consegna delle cose ritrovate da appartenenti ai corpi di polizia, nell’espletamento delle
loro mansioni, avviene mediante nota di consegna o rapporto di servizio contenenti la descrizione
delle cose e le circostanze del ritrovamento. Tali soggetti non hanno titolo per acquisire la proprietà
delle cose ritrovate durante l’espletamento dell’attività di lavoro.
6. L’Ufficio non redige il verbale di cui al comma 1 qualora la cosa ritrovata sia di scarso o
nessun valore. Su tali cose l’Ufficio appone la sola data di ritrovamento e, trascorsi tre mesi dalla
suddetta data, senza che qualcuno si sia presentato per reclamarle, le stesse sono smaltite o, se del
caso, devolute ad associazioni di beneficenza presenti nel territorio.
7. Le cose di presunto o elevato valore (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo gioielli,
orologi, denaro contante, ecc.) sono custodite in apposita cassaforte od armadio di sicurezza
affidate alla diretta responsabilità del personale dell’Ufficio.
8. Qualora la cosa ritrovata sia deperibile od in condizioni igienico sanitarie precarie, l’Ufficio
provvede dopo le ventiquattro ore di giacenza alla sua distruzione.
9. Borse, zaini, valigie o più in generale contenitori chiusi, anche a chiave, devono essere
comunque aperti per motivi di sicurezza.
10. Nel caso di ritrovamento di sostanze pericolose, nocive o sospette, l’Ufficio provvede ad
avvisare le competenti autorità e nel caso di contenitore sospetto l'apertura è fatta dalle autorità
specializzate nel settore.
11. Qualora sussistano motivi per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o
possa costituire corpo del reato, oltre agli adempimenti di cui alla presente legge, l’Ufficio ne dà
comunicazione all’autorità giudiziaria.
12. L’Ufficio non risponde di eventuali danni verificatesi prima del deposito degli oggetti stessi.
13. L’Ufficio non fornisce descrizione degli oggetti in custodia.
14. Le cose depositate non possono essere visionate dal pubblico.

Art. 5
(Pubblicità del ritrovamento)

1. Il deposito delle cose ritrovate è reso noto con la pubblicazione dell’elenco nell’albo
dell’Ufficio, da farsi con cadenza mensile previo aggiornamento.
2. L’elenco delle cose ritrovate e depositate è consultabile per via informatica sul Portale
internet della Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino e può essere pubblicato
sulla stampa se gratuita.
3. Nell’elenco di cui al comma 1 l’oggetto è sommariamente indicato.


Art. 6
(Istruttoria)

1. Quando le condizioni del ritrovamento o la natura della cosa consentono l’immediata
identificazione del proprietario, l’Ufficio provvede ad avvertirlo del deposito, fornendo le
indicazioni necessarie circa le modalità del ritiro.
2. I libretti bancari o postali di deposito o di conti correnti, gli assegni, i vaglia, i libretti di
pensione, le carte di credito o bancomat o documenti analoghi, qualora non sia possibile
identificarne i titolari o gli aventi diritto sui medesimi, sono oggetto di comunicazione dall’Ufficio
agli istituti o uffici emittenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
3. I documenti di identità o di riconoscimento sono spediti dall’Ufficio al titolare con addebito
delle spese di spedizione.
.

Art. 7
(Restituzione al proprietario)

1. Le cose ritrovate sono restituite, previi gli accertamenti ritenuti necessari, a colui che entro
un anno dalla data di pubblicazione del ritrovamento, dichiari di esserne il proprietario. Della
restituzione è redatto processo verbale nel quale sono indicati, oltre alla data in cui avviene la
restituzione:
a) le generalità complete del proprietario unitamente agli estremi di un documento di
riconoscimento;
b) gli elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità;
c) le circostanze di luogo e tempo dichiarate dal proprietario sulla perdita del possesso della cosa;
d) l’indicazione del corpo di polizia presso cui il proprietario ha denunciato la perdita della cosa.
2. Della restituzione deve essere data notizia al ritrovatore, se è stata fatta richiesta di premio,
e al corpo di polizia presso il quale il proprietario ha eventualmente denunciato la perdita
dell’oggetto.
3. Le sole cose visionabili dal richiedente sono quelle di cui all’articolo 4, comma 6,
difficilmente identificabili o di interesse per il solo proprietario.
4. In caso di decesso del proprietario la cosa è riconsegnata agli eredi purché muniti di
regolare certificazione attestante tale qualità.

Art. 8
(Restituzione al ritrovatore)

1. Trascorso un anno dalla data di pubblicazione del ritrovamento, senza che il proprietario si
sia presentato per richiedere la restituzione della cosa, quest’ultima, è messa a disposizione del
ritrovatore, che ne abbia fatta richiesta, il quale è tenuto a ritirarla entro trenta giorni dalla data di
comunicazione di cui al comma 2.
2. L’Ufficio, trascorso un anno dalla data della pubblicazione del ritrovamento, provvede ad
invitare il ritrovatore, che ne abbia fatta richiesta, al ritiro della cosa rinvenuta, previa esibizione
della ricevuta di cui all’articolo 4.
3. La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dal ricevente e dal funzionario
dell’Ufficio che provvede alla consegna.
4. Sono esclusi dalla consegna al ritrovatore chiavi, fotografie ed oggetti contenenti dati
sensibili e/o personali.
5. In caso di decesso del ritrovatore la cosa è riconsegnata agli eredi purché muniti di regolare
certificazione attestante tale qualità.

Art. 9
(Spese)

1. Il proprietario od il ritrovatore che intende ritirare la cosa è tenuto al pagamento di un
rimborso spese, sostenute per il deposito e la custodia della cosa rinvenuta, pari ad euro 15,00
(quindici/00).
2. Eventuali spese vive, opportunamente documentate, sostenute dall’Amministrazione
Pubblica devono essere rimborsate prima della consegna della cosa ritrovata.

Art. 10
(Premio al ritrovatore)

1. Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, qualora richiesto, un premio pari ad
un ventesimo della somma o del valore della cosa ritrovata. Se la cosa non ha valore commerciale,
la misura del premio è fissata concordemente tra le parti.
2. In relazione ai documenti di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, non è previsto l’obbligo di
corrispondere al ritrovatore alcun premio.
3. L’Ufficio fornisce i dati del ritrovatore al proprietario, il quale provvede sotto la propria
responsabilità a pagare al ritrovatore il premio.
4. Resta esclusa ogni ingerenza o mediazione dell’Ufficio, anche qualora sia richiesta dalle
parti, circa le pretese e le controversie relative al premio.

Art. 11
(Stima degli oggetti)

1. La stima del valore degli oggetti, qualora necessaria, è a cura del proprietario e del
ritrovatore.

Art. 12
(Acquisto della proprietà da parte dell’Ecc.ma Camera)

1. Decorsi i termini di cui agli articoli 7 e 8, senza che gli aventi diritto abbiano provveduto al
ritiro delle cose ritrovate, le stesse sono acquisite al patrimonio disponibile dell’Ecc.ma Camera.
2. L’Ufficio provvede annualmente, entro e non oltre il mese di aprile, a formare un elenco di
tutte le cose ritrovate in deposito che siano divenute di proprietà dell’Ecc.ma Camera e può, fatta
eccezione per le somme di denaro e di quanto previsto all’articolo 4, comma 6:
a) alienare le cose ritrovate tramite asta pubblica;
b) destinare le cose ritrovate ad ausilio degli uffici dell’Amministrazione, in tal caso vengono
inventariate nel Registro degli inventari dei beni mobili;
c) devolvere le cose ritrovate ad enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro e ad
associazioni di beneficenza presenti nel territorio;
d) autorizzare lo smaltimento delle cose ritrovate.
3. L’Ufficio autorizza la distruzione delle cose che si trovano in pessimo stato d’uso o che non
rispettano le norme in materia di sicurezza, che non è opportuno vengano alienate.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)
2. L’elenco delle cose ritrovate depositate e custodite da oltre sei mesi presso i corpi di polizia
viene pubblicato, sulla base dei disposti di cui all’articolo 5, entro quindici giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
1. Le cose ritrovate attualmente depositate e custodite, all’entrata in vigore della presente
legge, da oltre sei mesi presso i corpi di polizia, vengono alienate sulla base dei disposti di cui
all’articolo 12, comma 2, dai rispettivi corpi di polizia, qualora entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge non pervenga richiesta di restituzione da parte del ritrovatore.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 1 luglio 2015/1714 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini