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Decreto Legge 30 Luglio 2015 N.125 - Ratifica Decreto Legge 13 Maggio 2015 N.70 - Controllo Requisiti Per Coloro Che Intrattengono Rapporti Con La Pubblica Amministrazione


Published: 2015-07-30
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Microsoft Word - DL125-2015.doc
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO – LEGGE 30 luglio 2015 n.125
(Ratifica Decreto-Legge 13 maggio 2015 n.70)


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 13 maggio 2015 n.70 – “Controllo requisiti per coloro che intrattengono
rapporti con la Pubblica Amministrazione”, promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della
Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata
15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:
- la necessità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate da chi richiede
benefici, incentivi, partecipa a gare d’appalto;
- l’urgenza di adottare una norma che impedisca l’elargizione di soldi pubblici a
sostegno di attività che non ne hanno diritto con grave danno per lo Stato e per
l’economia del Paese;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.16 adottata nella seduta del 6 maggio
2015;
Visto l’emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 23 luglio 2015;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.24 del 23 luglio 2015;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 13 maggio 2015
n.70 così come modificato a seguito dell’emendamento approvato dal Consiglio Grande e
Generale in sede di ratifica dello stesso:


CONTROLLO REQUISITI PER COLORO CHE INTRATTENGONO RAPPORTI
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo Unico

1. L’Ufficio o l’Ente del Settore Pubblico Allargato competente, così come definito dall’articolo
4 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, all’esclusivo fine della concessione di crediti, contributi,
benefici, incentivi, assegnazioni di appalti o del controllo dei requisiti in capo ai Pubblici
Dipendenti, richiede alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le informazioni dalla
stessa raccolte e detenute ai sensi dell’articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n.98 e dell’articolo 2 del
Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50 riferibili ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che
richiedono la suddetta concessione, o l’assegnazione di appalti o siano Pubblici Dipendenti.
L’Ufficio o l’Ente del Settore Pubblico Allargato nella richiesta di informazioni alla Banca Centrale
della Repubblica di San Marino indica la legge di riferimento e i relativi articoli in forza dei quali
deve procedere alla verifica dei requisiti, allegando copia dell’istanza presentata per richiedere il
credito, contributo, beneficio o incentivo o il verbale della gara d’appalto o le norme in base alle
quali deve effettuare i controlli sui Pubblici Dipendenti. La provenienza della richiesta da parte
dell’Ufficio o dell’Ente del Settore Pubblico Allargato solleva comunque la Banca Centrale della
Repubblica di San Marino da ogni onere di verifica e responsabilità circa la legittimità della
presentazione della richiesta stessa, che deve pertanto presumersi.
1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì alla Camera di Commercio della
Repubblica di San Marino ai fini del controllo dei requisiti di coloro che si vogliono iscrivere o sono
iscritti al Registro Fornitori.
2. Nei casi di cui all’articolo 20, comma 2, della Legge 27 giugno 2013 n.71, l’Ufficio Industria,
Artigianato e Commercio, invia alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino la comunicazione
pervenuta da parte delle fiduciarie sammarinesi ed estere. La Banca Centrale della Repubblica di San
Marino comunica all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio la difformità o la conformità delle
comunicazioni pervenute da parte delle fiduciarie sammarinesi ed estere ai sensi dell’articolo 2,
comma 2 della Legge n.98/2010, rispetto alle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 2 della Legge
n.98/2010.
3. L’accesso alle precedenti informazioni non costituisce violazione del segreto d’ufficio di cui
all’articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, fermo restando quanto ivi
previsto circa l’estensione del regime di segretezza all’Ufficio o Ente del Settore Pubblico Allargato
ricevente le informazioni.




Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2015/1714 d.F.R




I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini