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Decreto-Legge 4 Settembre 2015 N.141 - Interventi Urgenti In Materia Di Lavoro A Favore Di Operatori Agricoli


Published: 2015-09-04
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984295/decreto-legge-4-settembre-2015-n.141---interventi-urgenti-in-materia-di-lavoro-a-favore-di-operatori-agricoli.html

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Microsoft Word - DL141-2015.doc
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 4 settembre 2015 n.141



Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n. 184;
- considerata la finalità collettiva di tutelare l’attività agricola ed in particolare la
coltivazione dei terreni, anche al fine della salvaguardia del territorio;
- considerata la straordinaria necessità e urgenza di provvedere tempestivamente e
adeguatamente alle difficoltà di reperimento di personale da parte degli operatori agricoli,
stante l’approssimarsi della stagione della raccolta di uva e olive;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 25 agosto 2015;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:




INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO FAVORE DI OPERATORI
AGRICOLI


Art. 1

1. L’autorizzazione rilasciata ad imprese forensi dall’Ispettorato del Lavoro ai sensi
dell’articolo 52, comma 3 della Legge 17 febbraio 1961 n. 7 “Legge per la tutela del lavoro e dei
lavoratori” e sue successive modifiche e/o integrazioni per svolgere attività a favore di operatori
agricoli di cui alla Legge 20 settembre 1989 n. 96 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura” e a
favore di operatori agricoli non professionali con codice operatore economico, ad integrazione delle
disposizioni di cui sopra, può avere una durata massima di 50 giornate all’anno frazionabili, per un
massimo di 20 lavoratori per ogni giornata, utilizzabile contemporaneamente anche presso diversi
operatori.
2. Dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’impresa forense e l’impresa agricola sammarinese
hanno l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato del Lavoro l’attivazione e l’eventuale
interruzione del permesso per l’operatore forense e l’eventuale dislocazione dei lavoratori.
3. Lo svolgimento dell’attività in modo non conforme a quanto previsto al comma precedente,
configura l’ipotesi di applicazione della normativa in materia di lavoro irregolare.



Art. 2

1. Al fine di favorire la coltivazione dei terreni e la salvaguardia del territorio e dell’ambiente e
quindi promuovere l’attività agricola, all’articolo 7 del Decreto Delegato 5 maggio 2015 n. 62 è
aggiunto il seguente comma 5 bis:
“5 bis. Si configura come solidarietà familiare anche ogni attività svolta da parte di parenti in linea
retta e di parenti ed affini di secondo grado a supporto occasionale di operatori agricoli
professionali e non professionali con o senza codice operatore economico e di privati. Le attività di
cui al presente comma e al superiore comma 5 non sono soggette alla comunicazione preventiva di
al comma 2 del presente articolo.”.
2. E’ consentita la raccolta di uva e olive svolta con l’ausilio di parenti e amici residenti in
territorio di operatori agricoli non professionali con o senza codice operatore economico e di privati
senza corresponsione di alcun compenso.




Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 settembre 2015/1715 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini