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Decreto - Legge 21 Ottobre 2015 N.157 - Interventi Urgenti In Materia Di Occupazione E Di Incentivo All


Published: 2015-10-21
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984291/decreto---legge-21-ottobre-2015-n.157---interventi-urgenti-in-materia-di-occupazione-e-di-incentivo-all.html

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Testo Decreto – Legge
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 21 OTTOBRE 2015 n.157


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n. 184 e precisamente:
- la necessità di far fronte adeguatamente alla difficile fase economica, ed in particolare al
perdurare della situazione di grave crisi occupazionale e al costante aumento del numero di
lavoratrici e lavoratori coinvolti nelle procedure di licenziamento collettivo e conseguente
ammissione allo stato di mobilità;
- l’urgenza di sostenere immediatamente e con determinazione la disoccupazione, e in special
modo quella femminile, attraverso l’erogazione di incentivi per l’assunzione, anche alla luce
delle recenti chiusure di importanti imprese sammarinesi nelle quali erano impiegate
prevalentemente donne;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 21 ottobre 2015;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI INCENTIVO
ALL’OCCUPAZIONE FEMMINILE

Articolo Unico

1. Al fine di favorire l’occupazione femminile e il suo consolidamento, a favore delle imprese
con più di trenta lavoratori dipendenti dei quali almeno il 60% siano donne provenienti dalle liste
di avviamento al lavoro, si applica uno sgravio sui contributi a carico dell’impresa pari al 50% per 5
anni per tutti i nuovi lavoratori assunti, dalle Liste di avviamento al lavoro in mansioni non
dirigenziali.
2. Le imprese che, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto - legge, abbiano
sottoscritto un accordo occupazionale che preveda l’assunzione di lavoratori nel rispetto dei
requisiti di cui al comma 1, possono accedere agli sgravi contributivi previsti dal presente articolo
per i lavoratori assunti dalle liste di avviamento al lavoro. Qualora, dalla data di sottoscrizione
dell’accordo occupazionale, non vengano raggiunti, entro 12 mesi, i requisiti di cui al comma 1, gli
sgravi contributivi decadono e le imprese sono tenute al reintegro, all’Istituto per la Sicurezza
Sociale, delle somme corrispondenti agli sgravi contributivi di cui abbiano beneficiato ai sensi del
presente decreto - legge.
3. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 si applica anche qualora il lavoratore venga
assunto ai sensi della normativa che stabilisca incentivi per l’assunzione per diverse tipologie
contrattuali: in tal caso, per la sola parte relativa alla decontribuzione a favore dell’impresa, si può
applicare la normativa che stabilisce le migliori condizioni nell’ambito dei cinque anni.
4. Gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con altre forme di
decontribuzione previste dalla normativa vigente.
5. Al fine dell’applicazione di quanto previsto al presente articolo, è demandata all’Ufficio
Contributi dell’Istituto per la Sicurezza Sociale la verifica mensile del mantenimento dei requisiti di
cui al comma 1 e all’Ufficio del Lavoro la verifica di quanto previsto al comma 2; in caso di perdita
dei requisiti, a decorrere dal mese successivo, decadono gli sgravi contributivi previsti dal presente
decreto - legge e tornano ad avere corso eventuali altre tipologie di decontribuzione previste dalla
normativa vigente per il periodo residuo.
6. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa per causa non imputabile al lavoratore,
durante l’applicazione della decontribuzione di cui ai commi 1 e 2, l’impresa è tenuta a reintegrare,
all’Istituto per la Sicurezza Sociale, la somma corrispondente agli sgravi contributivi di cui abbia
beneficiato.
7. Gli sgravi di cui al presente articolo non si applicano per le nuove assunzioni di lavoratori
che abbiano svolto attività lavorativa per la medesima impresa negli ultimi 12 mesi.
8. I costi relativi all’applicazione del presente articolo sono posti a carico del Bilancio dello
Stato sul cap. 2-4-7460 “Fondo speciale per interventi sull’occupazione e contenimento del costo
del lavoro”.
9. Gli sgravi contributivi di cui al presente articolo si applicano alle assunzioni effettuate entro
il 31 dicembre 2016; per le stesse permangono gli sgravi nei termini previsti dal presente decreto -
legge.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 ottobre 2015/1715 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini