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DECRETO LEGGE 30 ottobre 2015 n.159 - Misure urgenti per la soluzione dello stato di crisi temporanea delle imprese


Published: 2015-10-30
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984289/decreto-legge-30-ottobre-2015-n.159---misure-urgenti-per-la-soluzione-dello-stato-di-crisi-temporanea-delle-imprese.html

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Testo Decreto – Legge
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 30 ottobre 2015 n.159



Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n. 184 e più precisamente:
- la necessità di interventi normativi tesi a sostenere il risanamento e il finanziamento delle
imprese in crisi, anche per problemi di accesso al credito;
- l’urgenza di dare immediato riscontro alla predetta necessità al fine di scongiurare il reale
pericolo di chiusura di aziende dall’alto livello occupazionale e salvaguardare posti di lavoro,
principale emergenza dell’attuale congiuntura economica,
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta del 26 ottobre 2015;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


MISURE URGENTI PER LA SOLUZIONE DELLO STATO DI CRISI
TEMPORANEA DELLE IMPRESE


Art. 1

1. Qualora l’impresa sia stata ammessa alla procedura prevista dall’articolo 114 della Legge 23
febbraio 2006 n. 47 (Legge sulle Società) e successive modifiche e, in seguito alla chiusura del
periodo di moratoria, incorra in una procedura concorsuale, si applicano le disposizioni previste
dal presente decreto – legge.


Art. 2

1. In caso di procedura concorsuale, i debiti sottoelencati, contratti dagli amministratori della
società durante il periodo della procedura prevista dall’articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge
sulle Società) e successive modifiche, devono essere pagati in prededuzione e nell’ordine che segue:
a) debito connesso alle spese sostenute per il concorso dei creditori;
b) debito verso il controllore della moratoria; (spese concorso dei creditori);
c) debito verso le persone di servizio per i loro salari e stipendi;
d) debito verso il Pubblico Erario per le imposizioni e tasse legittimamente imposte e non
soddisfatte;
e) debito verso l’Istituto Sicurezza Sociale per contributi ed ogni altro onere;
f) debito verso le banche per i finanziamenti concessi nel periodo di moratoria.
2. I debiti contratti verso le persone di servizio per i loro salari e stipendi antecedentemente
all’avvio della procedura concorsuale, fatta esclusione per gli amministratori e i dirigenti, devono
essere pagati prioritariamente rispetto ai debiti indicati alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui al
precedente comma.
3. I debiti contratti dall’impresa verso le banche durante la fase preliminare, che decorre dal
deposito della domanda in tribunale di richiesta di avvio della procedura prevista dall’articolo 114
della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche, hanno lo stesso trattamento di
cui alla lettera e) del comma 1 qualora la procedura stessa sia valutata positivamente dal
Commissario della Legge.
4. Per ogni altro debito contratto dall’impresa nel periodo di moratoria si applica quanto
previsto al comma 5 dell’articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive
modifiche.


Art. 3

1. Il comma 2, dell’articolo 114, della Legge n. 47/2006 (Legge sulle Società) e successive
modifiche è così modificato:
“2. Il Commissario della Legge, qualora valuti positivamente l’istanza e conceda i provvedimenti
richiesti, può anche fissare tutti gli oneri, termini e condizioni che ritenga opportuni per la
realizzazione del piano per risanare l’impresa, della salvaguardia dei diritti dei creditori sociali, del
patrimonio economico-sociale costituito dall’impresa nel suo complesso.”.


Art 4

1. Ai fini della procedibilità e punibilità dei reati di cui agli articoli da 211 a 218 del Codice
Penale, la concessione del rimedio, di cui all’articolo 20 della Legge 15 novembre 1917 n. 17 così
come disciplinato dall’articolo 114 della Legge n. 47/2006 (Legge sulle Società), è a tutti gli effetti
equiparata all’apertura della procedura concorsuale dei creditori.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 ottobre 2015/1715 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini