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Legge 4 Dicembre 2015 N.176 - Trattamento Economico E Normativo Relativo Al Personale Incaricato Per L


Published: 2015-12-04
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984286/legge-4-dicembre-2015-n.176---trattamento-economico-e-normativo-relativo-al-personale-incaricato-per-l.html

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REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 23 novembre 2015:


LEGGE 4 DICEMBRE 2015 n.176


TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO RELATIVO AL PERSONALE
INCARICATO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE
SCUOLE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art.1
(Livello, aspettativa e distacchi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 agli insegnanti laici di religione incaricati a tempo
indeterminato e con punteggio di servizio nella qualifica corrispondente a sette anni, compreso il
servizio maturato nell’anno scolastico 2011/2012, sono riconosciuti, senza alcun diritto alla
corresponsione di arretrati precedentemente all’anno scolastico 2015/2016, gli scatti di anzianità
maturati sulla base del servizio prestato nella qualifica di Insegnante di religione, il livello e
l’indennità di funzione corrispondente al livello e grado di scuola in cui prestano servizio.
2. Ferma restando la normativa vigente in materia di permessi e di aspettativa post-partum,
agli insegnanti di cui al comma 1 è riconosciuta l’aspettativa per gravi motivi familiari o personali,
purché debitamente documentati nel rispetto delle norme sulla riservatezza, anche per periodi
inferiori a sei mesi; l’aspettativa per gravi motivi familiari o personali può essere usufruita per un
massimo di un anno nel triennio e complessivamente per tre anni nell’intera carriera lavorativa.
3. Agli stessi insegnanti di cui al comma 1 è consentito accedere all’istituto del distacco presso
i Centri di Documentazione del proprio ordine di scuola, alle condizioni previste dall’articolo 6,
comma 2, del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.86, anche al fine del completamento d’orario.

Art.2
(Iscrizione alle graduatorie, idoneità e programmazione didattica)

1. Il conferimento degli incarichi di insegnamento della religione cattolica al personale laico,
avviene sulla base delle pubbliche graduatorie formate dall’Ufficio Gestione del Personale secondo
la normativa vigente, purché in possesso di idoneità riconosciuta dall’Ordinario diocesano.
2. Il riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica espresso all’atto
del conferimento del primo incarico ha effetto permanente salvo revoca motivata dell’Ordinario
diocesano.
3. Fatto salvo il riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento di cui al comma 2, anche
all’attività professionale degli insegnanti di religione si applicano i disposti della Legge 12 febbraio
1998 n.21, in particolare:
a) l’articolo 7, comma 2, lettera d), con riferimento alla definizione dei programmi di
insegnamento;
b) l’articolo 8, comma 2, lettera a), con riferimento al potenziamento e all’arricchimento
dell’offerta formativa, da realizzarsi nell’ambito dell’autonomia didattica garantita ai docenti;
c) l’articolo 22, commi 4, 5 e 6, con riferimento alla predisposizione, alla valutazione e
all’adeguamento della programmazione curricolare e didattica.

Art.3
(Onere finanziario)

1. All’onere finanziario a carico del Bilancio dello Stato derivante dall’applicazione della
presente legge si provvede mediante imputazione della maggiore spesa sui pertinenti capitoli di
bilancio riferiti alle spese di personale di ciascun ordine scolastico.

Art.4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 4 dicembre 2015/1715 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini