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Legge 4 dicembre 2015 n.178 - Legge a sostegno dei Giovani Imprenditori e delle nuove attivit nei Centri Storici


Published: 2015-12-04
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REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 25 novembre 2015:


LEGGE 4 DICEMBRE 2015 n.178


LEGGE A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI E DELLE NUOVE
ATTIVITA’ NEI CENTRI STORICI


CAPO I
OGGETTO E FINALITA’

Art.1
(Obiettivo della legge)

1. La presente legge ha come finalità la promozione e il sostegno di nuova imprenditoria
giovanile e lo sviluppo di attività nei centri storici.
2. La legge intende:
a) favorire l’imprenditorialità dei giovani;
b) qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d’impresa;
c) agevolare l’accesso al credito per le imprese di giovani e/o a prevalente partecipazione di
giovani;
d) predisporre agevolazioni di natura economica e fiscale in favore delle attività economiche e in
favore di pubblici esercizi nei centri storici periferici, con l’obiettivo di rivitalizzare i centri
storici periferici attraverso la creazione di nuove attività economiche.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge: le imprese di diritto sammarinese, di
nuova costituzione, organizzate in maniera individuale, in forma societaria e in forma cooperativa.
2. Non sono ritenute ammissibili domande relative ad iniziative imprenditoriali che siano di
fatto in continuità con imprese preesistenti salvo che queste non si configurino come rilevamento
delle stesse. A tal fine, il rilevamento di imprese di parenti e gli affini fino al 2° grado, del
 
richiedente o dei richiedenti è ammesso ai benefici solo nei casi in cui il subentro sia caratterizzato
da elementi di innovatività, come previsto alla lettera h) dell’articolo 4, rispetto all’attività
precedentemente svolta.

CAPO II
INCENTIVI IN FAVORE DI GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 3
(Requisiti)

1. Possono accedere ai benefici di cui al presente capo le imprese di cui all’articolo 2:
a) organizzate in maniera individuale, di proprietà esclusiva di giovani con un'età compresa fra i
18 e 40 anni, 45 anni se donna, e che abbiano residenza effettiva nella Repubblica di San
Marino;
b) organizzate in forma societaria ed in forma cooperativa dove e almeno il 51% delle quote di
partecipazione sia di proprietà di giovani con un'età compresa fra i 18 e 40 anni, 45 anni se
donna, e che abbiano residenza effettiva nella Repubblica di San Marino o cittadinanza
sammarinese.

Art. 4
(Benefici)

1. A favore delle imprese di cui al presente capo, sono previsti i seguenti benefici:
a) Prestito d’onore si configura come strumento diretto a favorire la promozione
dell’imprenditorialità dei giovani, attraverso finanziamenti agevolati concessi sull’onore
ovvero non assistiti da alcun tipo di garanzia. Il Prestito d’onore può essere erogato fino ad un
massimo di euro quindicimila/00, da restituire a partire dal secondo anno di attività in
quattro rate costanti semestrali ed entro il 31 dicembre di ogni anno. L’importo concesso con il
finanziamento deve essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di costituzione,
agli investimenti e alla gestione della iniziativa economica. Non sono ammesse le spese per
acquisto di immobili e per l’acquisto di autoveicoli, ad esclusione dei casi in cui l’autoveicolo
sia lo strumento principale dell’attività da svolgere. Sono ammesse invece le spese per l’affitto
di immobili adibiti esclusivamente all’attività di impresa. I beni finanziati dovranno essere
destinati, materialmente e giuridicamente, allo svolgimento della attività avviata, per l’intera
durata del finanziamento, fatti salvi i casi di sostituzione legati alla funzionalità dei beni stessi.
Si applicano le esenzioni di cui alle Leggi 27 luglio 1979 n.50 e 13 maggio 1980 n.37;
b) incentivi fiscali consistenti nell’applicazione dell’aliquota IGR agevolata pari al 4 % per i primi
6 anni di attività;
c) incentivi contributivi consistenti nello sgravio del 50% sui contributi a carico del datore di
lavoro per i dipendenti assunti dalle liste di avviamento al lavoro per un massimo di sei anni.
Qualora la domanda di ammissione sia stata presentata antecedentemente alla data di rilascio
della licenza, i sei anni decorrono dalla data di rilascio della licenza; qualora la domanda di
ammissione sia stata presentata successivamente alla data del rilascio della licenza, i sei anni
decorrono dalla data della delibera di ammissione ai benefici;
d) incentivi finanziari consistenti nella concessione del credito agevolato, garantito da idonee
garanzie personali o reali, di cui all’articolo 5, con interessi a carico dello Stato fino alla misura
del 60% del progetto finanziabile, calcolato sul tetto massimo di euro centomila/00 per le
imprese di servizi e commerciali e di euro duecentomila/00 per le imprese di produzione.
L’erogazione del credito agevolato sugli investimenti ammissibili di cui all’articolo 5 è
condizionata all’iscrizione di privilegio sui beni finanziati in favore dello Stato e garantita
contro l’azione revocatoria secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Decreto Delegato 28
 
giugno 2013 n.73. Sono applicabili i benefici di cui all’articolo 17 del medesimo decreto
delegato;
e) in deroga a quanto previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 “Legge sulle società”, e
successive modifiche e integrazioni, il versamento dell’intero capitale sociale interamente
sottoscritto, può avvenire entro il terzo anno di attività, senza incorrere negli effetti di cui
all’articolo 12, comma 4, della legge citata e successive modifiche e integrazioni;
f) le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione della nuova
impresa possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi
d’imposta successivi senza alcun limite di tempo;
g) esenzione della tassa di licenza di primo rilascio e per i due anni successivi, senza possibilità di
rimborso della tassa eventualmente già pagata;
h) i benefici di cui alla lettera a) possono essere triplicati, fino a un massimo di euro
quarantacinquemila/00 nel caso in cui l’impresa sia innovativa. Si considera innovativa quella
impresa che apporta nel prodotto, nel processo, nell’organizzazione o nel rapporto con il
mercato caratteristiche di novità rispetto allo stato della tecnologia e/o delle conoscenze
riscontrabili nelle imprese e che rappresentano una valorizzazione economica di saperi e
competenze scientifiche.

Art.5
(Investimenti ammissibili)

1. Al fine della concessione del credito agevolato di cui all’articolo 4, lettera d), sono
considerati investimenti ammissibili per la realizzazione del progetto quelli relativi a:
a) macchinari, impianti ed attrezzature;
b) altri beni materiali ad utilità pluriennale.
2. Non sono considerati ammissibili:
a) gli investimenti per l’acquisto del terreno e per la costruzione ovvero per l’acquisto di immobili
destinati a sede dell’attività;
b) gli investimenti sostenuti anteriormente alla data di presentazione della domanda di
ammissione alle agevolazioni.


CAPO III
ATTIVITA’ NEI CENTRI STORICI

Art. 6
(Requisiti)

1. Possono accedere ai benefici di cui al presente capo, le imprese di cui all’articolo 2:
a) detenute almeno per il 51% da parte di persone fisiche aventi residenza effettiva o cittadinanza
sammarinese e
b) che abbiano la sede e svolgano l’attività nei centri storici periferici. Si considerano ai fini della
presente legge centri storici periferici, le zone indicate all’articolo 33 della Legge 29 gennaio
1992 n.7 e relative norme di attuazione, identificate nelle zone A1 e A2, con l’esclusione del
Centro Storico di San Marino Città.

Art. 7
(Benefici)

1. Per le imprese di cui al presente Capo, sono previsti i seguenti benefici:
 
a) incentivi fiscali consistenti applicazione dell’aliquota IGR agevolata pari al 4% per i primi sei
anni di attività;
b) incentivi contributivi consistenti nello sgravio del 50% sui contributi a carico del datore di
lavoro per i dipendenti assunti dalle liste di avviamento al lavoro per un massimo di sei anni.
Qualora la domanda di ammissione sia presentata antecedentemente alla data di rilascio della
licenza, i sei anni decorrono dalla data di rilascio della licenza; qualora la domanda di
ammissione sia presentata successivamente alla data del rilascio della licenza, i sei anni
decorrono dalla data della delibera di ammissione ai benefici;
c) incentivi alla stabilizzazione: nei primi due anni di attività, è erogato un contributo pari al 20%
del canone di locazione per il primo anno e del 10% del canone di locazione per il secondo
anno. Detto contributo è calcolato su un canone annuo massimo di euro quindicimila/00, con
un massimo di erogazione di euro tremila/00 per canone annuo. Il comitato valutatore verifica
la congruità del canone con i prezzi di mercato. L’imposta di registro è comunque liquidata
sull’intero canone, secondo le norme vigenti.
2. Se il richiedente possiede i requisiti di cui all’articolo 3, i benefici di cui al presente articolo
sono cumulabili con i benefici previsti all’articolo 4, alle lettere a), d), e), f), g), h).


CAPO IV
AGEVOLAZIONI

Art.8
(Domanda di ammissione ai benefici)

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vanno presentate all’Ufficio Industria,
Artigianato e Commercio entro e non oltre centottanta giorni dalla data del primo rilascio della
licenza o dalla data di rilevamento e devono contenere:
a) denominazione dell'impresa, nome, cognome, indirizzo, età, del legale rappresentante;
b) l’elenco dei titolari dell'impresa o dei soci, in caso di richiesta da parte di persona giuridica;
c) il progetto d'impresa, con specificazione delle caratteristiche concernenti il prodotto e/o il
servizio che s’intende produrre/svolgere, i mercati di approvvigionamento delle risorse
necessarie, le prospettive di mercato; il piano aziendale (business – plan); il piano economico e
finanziario;
d) il piano occupazionale;
e) l’autocertificazione da parte del titolare o legale rappresentante attestante l’idoneità di cui
all’articolo 11 per i titolari, gli amministratori, i soci;
f) l’elenco delle spese o degli investimenti effettuati o da effettuare al fine della richiesta del
prestito d’onore, di cui alla lettera a) dell’articolo 4.
2. Sono esaminate anche le domande di ammissione ai benefici per imprese che al momento
della presentazione della domanda non abbiano ancora ottenuto il primo rilascio di licenza. In
quest’ultimo caso l’erogazione dei benefici è subordinata al rilascio della licenza, come da domanda
presentata, entro dodici mesi dalla data di notifica di ammissione ai benefici.


Art.9
(Comitato valutatore)

1. I benefici sono concessi da un comitato valutatore composto dal Segretario di Stato
all’Industria e Commercio o suo delegato, dal Segretario di Stato al Lavoro o suo delegato, dal
Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio o suo delegato e dal Direttore della
Camera di Commercio o suo delegato. Il comitato valutatore è presieduto dal Segretario di Stato
 
all’Industria e Commercio o suo delegato. Il comitato valutatore viene convocato dal Dirigente
dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il comitato valutatore ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di cui alla
presente legge, la correttezza e completezza della documentazione, nonché di esaminare, valutare il
progetto d'impresa e deliberare in merito.
3. Il comitato valutatore esamina entro venti giorni lavorativi dalla presentazione il progetto
con i promotori, successivamente delibera e comunica al presentatore, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la propria motivata decisione entro dieci giorni lavorativi dalla data di
deliberazione.


Art.10
(Esame della domanda e provvedimento di ammissione ai benefici)

1. Il comitato valutatore sulla base del progetto presentato, delibera l’ammissione ai benefici
nella misura e proporzione che ritiene più congrua alla realizzazione del progetto imprenditoriale,
tenuto conto dell’idoneità dei soggetti proponenti, delle potenzialità del mercato di riferimento,
delle scelte tecniche ipotizzate, della convenienza economica dell'iniziativa e valutata la
compatibilità dell'iniziativa con gli eventuali indirizzi economici generali della Repubblica di San
Marino.
2. La liquidazione e l’erogazione del prestito d’onore e degli incentivi alla stabilizzazione sono
effettuati dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro sette giorni lavorativi dalla data di
deliberazione del rilascio dei benefici.


Art.11
(Idoneità)

1. Ai fini dell’esame della domanda per l’accesso ai benefici di cui alla presente legge,
l’impresa beneficiaria in qualità di persona giuridica, il titolare, il legale rappresentante, gli
amministratori, i soci persone fisiche o giuridiche, non devono essere “soggetti inidonei” ai sensi
del punto 9), comma 1, dell’articolo 1 della Legge n.47/2006 e successive modifiche.


Art.12
(Revoca e cumulabilità dei benefici)

1. Il comitato valutatore esercita il controllo in ordine alla realizzazione del progetto di
impresa per il quale siano stati concessi i benefici di cui alla presente legge al fine di verificare:
a) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;
b) lo stato di attuazione del progetto di impresa;
c) il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dispone controlli e
ispezioni presso le imprese beneficiarie.
3. Nel corso dei tre anni successivi al termine dell’utilizzo dei benefici concessi, i soggetti
beneficiari tengono a disposizione dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio tutta la
documentazione relativa ai benefici ricevuti.
4. Non sono consentiti atti di trasferimento della licenza o di quote o azioni societarie che
facciano venire meno le condizioni soggettive di cui agli articoli 3 e 6, per almeno un anno dal
termine della fruizione dell’ultimo incentivo goduto ai sensi della presente legge. Il suddetto
 
trasferimento comporta, se gli incentivi sono ancora in corso, l’immediata decadenza da essi ed in
ogni caso l’obbligo di restituzione delle agevolazioni percepite.
5. Gli importi erogati a titolo di prestito d’onore, qualora non vengano pagate o corrisposte le
prime due rate di rimborso previste, costituiscono ai sensi dell’articolo 2 delle Legge 25 maggio
2004 n.70 e successive modifiche, somme da iscriversi a ruolo. Competente a esercitare ogni
azione per il recupero delle somme concesse è l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, con il
supporto del comitato valutatore e degli organi della Pubblica Amministrazione.
6. Per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente
legge, il comitato valutatore ha la facoltà di adottare regolamenti che avranno una funzione
esplicativa ed interpretativa dei compiti assegnati dalla presente legge.


Art. 13
(Riduzione o revoca delle agevolazioni)

1. Nei casi di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca da
parte del comitato valutatore, in forma totale o parziale, delle agevolazioni previste dalla presente
legge.
2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione dell’ammontare dell’agevolazione,
maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.
3. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre
norme. E’ fatta salva l’applicazione dell’abbattimento del reddito minimo previsto ai commi 5 e 6
dell’articolo 11 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, così come modificati dall’articolo 55 della Legge 22
dicembre 2011 n.200.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di prestiti e di credito agevolato, si
applica per quanto compatibile il Decreto Delegato 28 giugno 2013 n.73.

Art.14
(Copertura finanziaria)

1. I costi inerenti gli incentivi finanziari sono imputati sul cap. 2-4-7226 “Contributi in
c/interessi e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività economiche (art.25
L.n.150/2012 – D.D. n.93/2013).
2. Per dare attuazione alla presente, i costi inerenti il prestito d’onore e gli incentivi alla
stabilizzazione sono imputati su apposito capitolo di bilancio da istituire.
3. I costi inerenti gli sgravi contributivi sono imputati sul cap. 2-4-7460 “Fondo speciale per
interventi sull’occupazione e contenimento costo del lavoro”.
4. Le somme stanziate e non utilizzate in un esercizio finanziario possono essere utilizzate
negli esercizi successivi.
5. Le domande sono ammesse ai benefici nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in ordine di
presentazione.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15
(Abrogazioni e norma transitoria)

1. E' abrogata la Legge 24 novembre 1997 n.134 “Legge a sostegno di nuova imprenditoria
giovanile e femminile” e relativo Regolamento 11 febbraio 2011 n.2 e successive modifiche e
integrazioni.
 
2. Le domande presentate a norma della Legge n.134/1997, purché ancora non esaminate
dalla Commissione prevista dalla stessa, a richiesta degli interessati, possono essere esaminate dal
comitato valutatore ai fini dell’accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 4 dicembre 2015/1715 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini