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Legge 22 dicembre 2015 n.189 - Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2016 e Bilanci Pluriennali 2016/2018


Published: 2015-12-22
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REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 21 dicembre 2015:


LEGGE 22 DICEMBRE 2015 n.189


BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E BILANCI PLURIENNALI 2016/2018


TITOLO I
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art.1
(Bilancio di previsione dello Stato)

1. A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2016 (Allegato “A”):

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate tributarie € 409.015.100,00
Titolo 2-Entrate extratributarie € 72.675.634,28
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni
patrimoniali e rimborsi di crediti
€ 416.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall’accensione di
mutui
€ 20.846.427,15
Titolo 5-Partite di giro € 32.940.000,00
Totale Generale Entrate € 535.893.161,43

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 456.719.419,63
Titolo 2-Spese in conto capitale € 34.873.030,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti € 11.360.711,80
Titolo 4-Partite di giro € 32.940.000,00
Totale Generale Uscite € 535.893.161,43

Art.2
(Bilancio di previsione dell’A.A.S.L.P.)

1. A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per
l’esercizio finanziario 2016 (Allegato “B”):

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 25.905.500,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali € 5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali € 800.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 10.778.000,00
Totale Generale Entrate € 37.488.500,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 8.730.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie € 17.030.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale € 150.500,00
Titolo 5-Contabilità speciali € 800.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 10.778.000,00
Totale Generale Uscite € 37.488.500,00


Art.3
(Bilancio di previsione dell’A.A.S.S.)

1. A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per
l’esercizio finanziario 2016 (Allegato “C”):

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 67.504.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale € 0,00
Titolo 3-Contabilità speciali € 48.700.000,00
Titolo 5-Partite di giro € 6.241.000,00
Totale Generale Entrate € 122.445.000,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Uscite correnti € 57.217.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitali
Spese in conto capitale



18.346.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali € 43.580.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie € //
Titolo 5-Partite di giro € 6.241.000,00
Totale Generale Uscite € 125.384.000,00


2. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l’esercizio finanziario
2016, ad utilizzare proprie riserve fino ad euro 10.300.000,00 da destinare a copertura finanziaria
delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto
dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell’A.A.S.S..
3. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l’esercizio 2016, ad
effettuare una riserva patrimoniale di euro 1.000.000,00 per lo sviluppo della rete in fibra ottica di
cui all’articolo 26 della Legge 27 giugno 2013 n.71.
4. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l’esercizio 2016, ad
effettuare un accantonamento al fondo rischi ed oneri di euro 700.000,00 a fronte di eventuali
crediti inesigibili.
5. La gestione contabile ed amministrativa dei capitoli di spesa del Servizio Trasporti Pubblici,
del Servizio Officina Automezzi e del Servizio Funivia, rimane in capo all’Azienda Autonoma di
Stato per i Servizi Pubblici secondo le disposizioni definite dall’Ufficio Registro Automezzi e
Trasporti.


Art.4
(Bilancio di previsione C.O.N.S.)

1. A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l’esercizio
finanziario 2016 (Allegato “D”):

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate ordinarie € 4.015.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie € 785.000,00
Titolo 3-Entrate diverse € 337.000,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS € 70.000,00
Titolo 5-Partite di giro € 132.000,00
Totale Generale Entrate € 5.339.000,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 4.459.500,00
Titolo 2-Spese straordinarie € 675.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili € 2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale € 70.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti € //
Titolo 6-Partite di giro € 132.000,00
Totale Generale Uscite € 5.339.000,00


2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l’anno 2016 di
euro 4.085.000,00 al C.O.N.S di cui all’articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149.
3. In parziale deroga dell’articolo 61 dell’Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, la
gestione e la manutenzione ordinaria della struttura del Multieventi Sport Domus, quale struttura
deputata altresì allo svolgimento di eventi e manifestazioni con valenza turistica, permane in capo
alla U.O. Ufficio del Turismo – Dipartimento Cultura e Turismo. Ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 80 della legge citata, con apposito decreto delegato saranno apportate le conseguenti
modifiche alla missione e alle funzioni dell’Ufficio del Turismo e dettate le disposizioni
organizzative e amministrative rivolte al migliore utilizzo ed economicità di gestione della
struttura.


Art.5
(Bilancio di previsione I.S.S.)

1. A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale per l’esercizio finanziario
2016 (Allegato “E”):

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Finanziamento attività assistenziale
Sanitaria e Socio Sanitaria



82.041.000,00
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale € 212.900.000,00
Titolo 3-Entrate da attività amministrative,
tecniche e servizi generali



5.655.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione
beni patrimoniali



5.000,00
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari € 14.174.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 17.580.000,00
Totale Generale Entrate € 332.355.000,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Uscite correnti € 312.025.000,00.
Titolo 2-Uscite in conto capitale € 2.750.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui € //
Titolo 4-Partite di giro € 17.580.000,00
Totale Generale Uscite € 332.355.000,00

2. Ai sensi ed agli effetti dell’articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112, il
Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all’Istituto per la Sicurezza Sociale, per l’esercizio 2016,
un fondo di dotazione per l’assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario,
da imputare sul cap. 1-10-4590, nella misura di euro 64.000.000,00.
3. L’Istituto per la Sicurezza Sociale è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2016, ad utilizzare
il proprio patrimonio per un importo di euro 6.233.064,21 per la costituzione di fondo da
destinare, per gli esercizi del triennio 2016 – 2018, agli ammortamenti ed agli accantonamenti al
fondo svalutazione crediti.
4. Il recupero forfettario a carico dell’I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in
correlazione alla Legge 8 marzo 1927 n.7 di cui al cap. 1080 è stabilito nella misura del 10%
dell’importo registrato sul cap. 1-3-2670.
5. Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 nn. 48 e 49 per l’esercizio finanziario
2016 vengono imputati sul cap. 1-3-2490 ovvero sui capp. 1-3-2470 e 1-3-2480.
6. A parziale modifica dell’articolo 6, terzo comma, della Legge 28 novembre 2011 n.184, il
trasferimento per il ripristino del Fondo Comune di Riserva di Rischio da imputare sul cap. 1-10-
4705, per gli esercizi 2016-2018, è fissato nella misura di euro 3.000.000,00 per ciascun esercizio.

Art.6
(Bilancio di previsione Università degli Studi)

1. A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Università degli Studi per l’esercizio finanziario 2016
(Allegato “F”):


Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 5.922.999,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale € 85.500,00
Titolo 3-Partite di giro € 748.500,00
Totale Generale Entrate € 6.756.999,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 5.807.499,00
Titolo 2-Spese conto capitale € 201.000,00
Titolo 3-Partite di giro € 748.500,00
Totale Generale Uscite € 6.756.999,00


Art.7
(Bilancio di previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)

1. A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima
per l’esercizio finanziario 2016 (Allegato “G”):

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1 – Entrate Ordinarie € 497.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie € //
Titolo 3 – Contabilità Speciali € 24.000,00
Titolo 4 – Movimenti di Capitale € //
Titolo 5 – Partite di Giro € 68.500,00
Totale Generale Entrate € 589.500,00


Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1- Spese correnti € 334.000,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale € 13.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale € 150.000,00
Titolo 4 – Partite di Giro € 68.500,00
Titolo 5 – Contabilità Speciali € 24.000,00
Totale Generale Uscite € 589.500,00


Art.8
(Bilancio di previsione dell’Ente di Stato dei Giochi)

1. A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell’articolo 10 della Legge 27
dicembre 2006 n.143, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell’Ente di
Stato dei Giochi per l’esercizio finanziario 2016 (Allegato “H”):

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1 – Entrate Ordinarie € 211.900,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie € //
Titolo 4 – Movimento di Capitale € //
Titolo 5 – Partite di Giro € 28.500,00
Totale Generale Entrate € 240.400,00
Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1- Spese correnti € 192.500,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale € 6.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale € 13.400,00
Titolo 5– Partite di Giro € 28.500,00
Totale Generale Uscite € 240.400,00

Art.9
(Trasferimenti Poste San Marino S.p.A.)

1. A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell’articolo 5 della Legge 21
maggio 2012 n.54, è approvato in termini di competenza il Bilancio di Previsione Budgetaria delle
Poste San Marino S.p.A. per l’esercizio finanziario 2016 (Allegato “I”):

Totale Generale Costi € 5.798.430,00
Totale Generale Ricavi € 5.000.720,00
Sbilancio € 797.710,00

2. Sul cap. 1-3-2615 “Concorso dello Stato pareggio gestione Poste San Marino S.p.A.” è
stanziato per il 2016 l’importo di euro 797.710,00 quale concorso massimo dello Stato per il
pareggio della gestione di Poste San Marino S.p.A.
3. Sul cap. 1-3-2616 “Fondo di compensazione per agevolazioni tariffarie postali” è stanziato
per il 2016 l’importo di euro 175.000,00 quale rimborso massimo a carico del Bilancio dello Stato
per le agevolazioni tariffarie concesse da Poste San Marino S.p.A., ai sensi dell’articolo 22 del
Decreto Delegato 26 giugno 2013 n.68.
4. L’Ente Poste della Repubblica di San Marino provvede alla redazione del bilancio di
esercizio per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della Legge 20 dicembre 2013 n.174 e
cessa la propria attività il 31 dicembre 2015.
5. Poste San Marino S.p.A., già costituita il 24 agosto 2015 e già iscritta nel Registro delle
Società il 13 ottobre 2015, inizia la propria attività operativa, amministrativa e contabile l’1 gennaio
2016.
6. Le tariffe dei prodotti postali rientranti nel Servizio Postale Universale sono proposte dal
Consiglio di Amministrazione di Poste San Marino S.p.A. al Congresso di Stato che le adotta con
decreto delegato.
7. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Poste San Marino S.p.A., nella sua qualità di
società di diritto privato a partecipazione pubblica esclusiva e di gestore di servizio pubblico
nell’ambito postale, è assimilato al Settore Pubblico Allargato nelle attività di coordinamento,
consulenza e supporto metodologico, compatibilmente alla normativa vigente.
8. Il Congresso di Stato può delegare il Direttore di Poste San Marino S.p.A. alla gestione dei
residui del settore poste della già UO Poste e Telecomunicazioni sul Bilancio dello Stato,
individuati in apposito provvedimento amministrativo, fino alla definitiva chiusura dei relativi
incassi e pagamenti.
9. Gli atti del personale dipendente della Pubblica Amministrazione assegnato a Poste San
Marino S.p.A., sono adottati dall’Ufficio Gestione Personale PA mentre la gestione delle buste paga
è effettuata dalla Contabilità di Stato.

Art.10
(Bilanci pluriennali)

1. A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di
competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2016-2018:
1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato “L”);
2) Bilancio Pluriennale dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Allegato “M”);
3) Bilancio Pluriennale dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato “N”);
4) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato “O”)
5) Bilancio Pluriennale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato “P”);
6) Bilancio Pluriennale dell’Università degli Studi (Allegato “Q”);
7) Bilancio Pluriennale dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato
“R”);
8) Bilancio Pluriennale dell’Ente di Stato dei Giochi (Allegato “S”).

Art.11
(Disposizioni contabili relative al bilancio)

1. Con l’approvazione del bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le
spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei
mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell’esecuzione di contratti o di disposizioni di
legge, come da Allegato “T”.

Art.12
(Trasparenza degli organi istituzionali)

1. Entro il 31 luglio di ogni anno gli emolumenti percepiti annualmente dai membri del
Consiglio Grande e Generale e dai componenti degli organi/organismi di nomina consiliare sono
resi pubblici in una apposita sezione del sito www.consigliograndeegenerale.sm. L’elenco dovrà
riportare nome, cognome, funzione ed eventuale tipologia specifica della stessa, importo e dettaglio
delle somme percepite.

Art.13
(Programmi lavori A.A.S.L.P)

1. Nell’ambito degli stanziamenti previsti sul cap. 1-5-2605 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per
interventi su immobili di terzi” e sul cap. 2-5-6440 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per
investimenti”, è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l’esecuzione delle opere
pubbliche e degli interventi cui deve provvedere – direttamente o indirettamente – l’Azienda
Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.
2. Sui capitoli di cui al precedente comma 1 trovano imputazione anche gli oneri per la
progettazione delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.
3. Sul cap. 2-5-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la
sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in attuazione dell’articolo 10 del Decreto 27 settembre
2002 n.92.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su opere e infrastrutture
pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul cap. 1-5-2600 “Fondo
di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione ordinaria” e sul cap. 2-5-6444 “Fondo di
dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria” sono effettuati nel rispetto della
programmazione annuale definita dall’A.A.S.L.P. in accordo con la Segreteria di Stato per il
Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura e i Rapporti con l’A.A.S.L.P.
5. Il Congresso di Stato dispone l’erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di
dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui ai capp. 1-5-2590 e 2-5-6443.
6. Nell’ambito dello stanziamento previsto per l’esercizio 2016 sul cap. 2-5-6440 “Fondo di
dotazione A.A.S.L.P. per investimenti” sono destinati euro 400.000,00 per gli interventi di tutela e
gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano.

Art.14
(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Fino a diversa disposizione il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti
Politici è ridotto nella misura del 10%.
2. Per l’anno 2016 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici pari ad
euro 1.230.266,84 è pertanto stabilito in euro 1.107.240,15. La predetta somma trova imputazione
sul cap. 1-2-1450.

Art.15
(Disposizioni relative ai fondi destinati al funzionamento delle Giunte di Castello)

1. Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta della Consulta delle
Giunte di Castello, alla ripartizione di fondi fra i capp. 1-2-3810 “Fondo per il funzionamento e per
gli emolumenti delle Giunte di Castello” e 2-2-7280 “Quota contributo Giunte di Castello destinata
all’acquisto di beni patrimoniali”.
2. Agli effetti dell’articolo 32 della Legge 27 settembre 2013 n.127, l’A.A.S.L.P. è autorizzata a
mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 390.000,00 da imputare sui
pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell’Azienda medesima. L’A.A.S.S. è autorizzata a
mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 70.000,00 da imputare sui
pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell’Azienda medesima per la realizzazione di impianti
di pubblica illuminazione nei Castelli utilizzando metodi di risparmio e basso consumo.
3. A mente dell’articolo 34, comma 3, della Legge n.127/2013, per l’anno 2016 l’importo degli
emolumenti per il servizio prestato dal Capitano di Castello e dal Segretario di Giunta e dei gettoni
di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta è definito
nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo 17, comma 3, della Legge 23 dicembre 2014 n.219.
4. Gli emolumenti ed i gettoni di cui al precedente comma trovano imputazione sul cap. 1-2-
3810 e le somme non erogate a tale titolo dalla Giunta di Castello potranno essere impiegate dalla
Giunta medesima per finanziare le proprie attività ed il proprio funzionamento.

Art.16
(Clausola di salvaguardia)

1. Allo scopo di monitorare l’andamento della gestione finanziaria del bilancio dello Stato, le
somme stanziate per il 2016 sui capitoli di spesa non obbligatoria possono essere impegnate fino
alla concorrenza del 70% dello stanziamento stesso. In sede di variazione di bilancio le somme non
ancora impegnate potranno essere sbloccate in seguito alla verifica dell’andamento della
riscossione delle entrate coerente con le previsioni ed agli obiettivi di bilancio.
2. La Direzione della Finanza Pubblica dispone il blocco delle disponibilità sui capitoli di spesa
non obbligatoria individuati con apposito atto del Congresso di Stato da adottarsi nella prima
seduta utile dopo l’approvazione del bilancio di previsione.
3. Il Congresso di Stato è autorizzato a corrispondere i trasferimenti al Settore Pubblico
Allargato in acconti.


Art.17
(Camera di Commercio)

1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 3 della Legge 26 maggio 2004 n.71, il contributo
finanziario in favore della Camera di Commercio, per l’esercizio finanziario 2016, è fissato in euro
80.000,00 con imputazione sul cap. 1-4-3755 “Finanziamento Camera di Commercio (articolo 3,
Legge n.71/2004)”.
2. Il trasferimento di competenze di cui all’articolo 43, secondo comma, della Legge 22
dicembre 2010 n.194 relativo all’accentramento presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della tenuta dei pubblici registri in materia di società ed imprese ed i
conseguenti servizi di visura è attuato entro il 31 dicembre 2016 secondo i termini definiti con
decreto delegato.

Art.18
(Acquisizione di mezzi finanziari e provvedimenti di gestione della liquidità)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con primari istituti
di credito, in via prioritaria sammarinesi, e/o con enti del Settore Pubblico Allargato per
l’erogazione di anticipazioni di cassa sotto forma di aperture di credito in conto corrente
preliminari all’accensione del mutuo a pareggio dell’esercizio finanziario 2016 e per sopperire ad
eventuali momentanee deficienze di cassa, ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge 18 febbraio
1998 n.30. Il Congresso di Stato è altresì autorizzato a stipulare contratti di mutuo con primari
istituti di credito, in via prioritaria sammarinesi, e/o contratti di rimborso con enti del Settore
Pubblico Allargato per l’accensione del mutuo a pareggio dell’esercizio 2016 e/o sopperire ad
eventuali momentanee deficienze di cassa o in alternativa ad emettere titoli del debito pubblico.
2. L’eventuale stipula dei contratti di cui al precedente comma impone l’obbligo al Congresso
di Stato di pubblicazione dei medesimi e di reportistica quadrimestrale alla Commissione
Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio;
Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.
3. Sul cap. 1-3-2760 “Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto
corrente” trovano imputazione gli oneri finanziari per l’esercizio 2016 relativi alle anticipazioni di
cassa di cui al precedente comma 1.
4. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare un contratto di rimborso, fino alla
concorrenza dell’importo di euro 15.000.000,00, di durata pluriennale per la restituzione
all’A.A.S.S. dell’anticipazione di cassa di cui all’articolo 20, comma 1, della Legge 23 dicembre 2014
n.219. Il rimborso in linea capitale avrà decorrenza dall’esercizio finanziario 2017.

Art.19
(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per l’esercizio 2016, con gli istituti di
credito disponibili per l’erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, nei limiti
in essi previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti
pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:
a) convenzionamenti agevolati per l’agricoltura di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.22 e alla Legge
20 settembre 1989 n.96, fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 2.500.000,00.
Avranno priorità all’accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzino il
metodo dell’agricoltura biologica o comunque escludano l’utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri
prodotti chimici;
b) convenzionamenti agevolati per gli studenti di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e al Decreto
Delegato 26 settembre 2013 n.126, fino a concorrenza dell’importo complessivo di euro
155.000,00;
c) convenzionamenti agevolati per eliminazione barriere architettoniche di cui all’articolo 154
della Legge 19 luglio 1995 n.87, fino a concorrenza dell’importo complessivo di euro
250.000,00;
d) convenzionamenti agevolati alle imprese per la ricerca di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.19 e
al Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n.126, modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007
n.126 e Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.44, fino a concorrenza dell’importo complessivo di
euro 5.000.000,00, ponendo particolare attenzione, nel Programma Quinquennale per la
Ricerca di cui all’articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.19, a quelle imprese impegnate nella
riprogettazione dei materiali prodotti in vista della loro totale recuperabilità, nell’efficienza
dell’utilizzo delle risorse e nella prevenzione della produzione di rifiuti;
e) convenzionamento per credito agevolato alle imprese di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2013
n.93, fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 8.000.000,00; convenzionamento
per credito agevolato alle imprese di cui all’articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015
n.162 fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 40.000.000,00. Gli oneri relativi
agli interessi passivi, per l’esercizio 2016, troveranno imputazione sul cap. 2-4-7226
“Contributo in conto interessi e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività
economiche”. Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri di cui all’articolo 4,
lettera d), della Legge 4 dicembre 2015 n.178, e gli oneri di cui all’articolo 30 del Decreto
Delegato 10 novembre 2014 n.187 e gli oneri di cui all’articolo 11 del Decreto Delegato
n.162/2015;
f) gli oneri per l’esercizio 2016 per il contributo in conto interessi a carico dello Stato di cui alla
Legge 31 marzo 2015 n.44 trovano imputazione sul cap. 2-4-7435 “Contributo a carico dello
Stato sugli interessi per prestiti di edilizia ed eliminazione barriere architettoniche”. Sul
capitolo trovano imputazione anche gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
2. Ai sensi dell’articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n.109 sul cap. 2-4-7227 “Contributi in
conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività
economiche (Legge n.109/2009)” per l’esercizio finanziario 2016 è stanziato l’importo di euro
650.000,00, per gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
3. Sui capp. 2-4-7225 “Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale” e 2-4-
7220 “Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n.13/1993 -
L. n.35/1996) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997” continuano a trovare imputazione
gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
4. Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei Centri e Nuclei Storici, degli
edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale nonché dei manufatti ubicati nel Sito
UNESCO, gli effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e del Decreto Delegato 5 maggio
2010 n.87 sono prorogati all’anno 2016; a tale scopo, il termine di presentazione delle domande per
il godimento dei benefici in esso previsti è stabilito al 30 ottobre 2016.
5. Lo stanziamento previsto sul cap. 2-5-6640 “Contributo a carico dello Stato sugli interessi e
prestiti per il recupero di Centri e Nuclei Storici” è, altresì, volto a finanziare i residui oneri relativi
ai contributi in conto interessi a carico dello Stato per i prestiti pregressi relativi al recupero del
Nucleo Storico di Montegiardino.

Art.20
(Modifica articoli 4 e 6 della Legge 31 marzo 2015 n.44 – Disposizioni in materia di Edilizia
Sovvenzionata)

1. L’articolo 4, comma 2, della Legge 31 marzo 2015 n.44 è così modificato:
“2. Con decreto delegato o con norma inserita nella Legge di Bilancio di Previsione dello Stato e
degli Enti Pubblici è fissato annualmente lo spread massimo, definito come la differenza che
intercorre tra il valore del parametro di riferimento ed il tasso di interesse nominale, applicabile ai
finanziamenti e leasing immobiliari di cui alla presente legge e concessi nel corso dello stesso anno.
Lo spread massimo è determinato tenendo conto delle finalità sociali della presente legge e sulla
base dell’andamento dei tassi effettivi di mercato comunicato da Banca Centrale della Repubblica
di San Marino, sentite le associazioni di categoria del settore bancario e finanziario e le associazioni
dei consumatori giuridicamente riconosciute.”.

2. L’articolo 6, commi 2 e 4, della Legge 31 marzo 2015 n.44 è così modificato:
“2. L’importo del contributo è determinato esclusivamente in funzione della durata del mutuo e
dei tassi di interesse effettivi medi rilevati annualmente da Banca Centrale della Repubblica di San
Marino per mutui stipulati sia a tasso fisso che variabile.”.

“4. Il contributo statale, erogato con cadenza annuale, viene determinato sulla base dei disposti
di cui ai commi precedenti.”.


Art.21
(Credito agevolato a supporto delle imprese)

1. Il comma 4 dell’articolo 19-bis del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93 è modificato come
segue:
“4. In caso di accoglimento della richiesta, il mutuo originario viene estinto e si stipula un
nuovo mutuo per il capitale residuo la cui durata sarà pari al periodo residuo del mutuo originario
sommando il periodo della proroga che non potrà superare i cinque anni per i mutui a cinque anni
e i dieci anni per quelli a dieci anni. Non sono ammissibili richieste di proroga di mutuo agevolato
qualora il mutuo in corso sia già pari al massimo previsto dall’articolo 8, comma 3-bis.”.

2. Il comma 7 dell’articolo 19-bis del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93 è modificato come
segue:
“7. In via transitoria ed al fine di espletare le procedure inerenti il presente articolo è consentito
presentare la relativa richiesta fino al 28 febbraio 2016 al fine di veder riconosciuto la decorrenza
del contributo in conto interessi dall’1 gennaio 2016. Dopo tale termine transitorio, la decorrenza
dell’intervento in conto interessi sarà dal semestre successivo a quello di presentazione della
richiesta.”.

3. All’articolo 19-bis del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93 è aggiunto il seguente comma 7-
bis:
“7-bis. Per ogni mutuo agevolato l’operatore economico può avanzare una sola richiesta di proroga
ai sensi del presente articolo.”.


Art.22
(Disposizioni in merito alla dichiarazione di decadenza per i prestiti assistiti dal contributo
statale di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 - Testo Unico e di riforma delle
disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata)

1. I prestiti, accesi ai sensi della Legge 24 aprile 1980 n.32, della Legge 8 luglio 1981 n.59 e
della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche ed integrazioni, decadono qualora gli
immobili siano realizzati, anche in parte, in difformità dal progetto approvato ovvero quando non
siano rispettate le condizioni previste dalla concessione edilizia o dalle delibere di autorizzazione
all’erogazione del prestito emesse dalle competenti Commissioni ovvero in caso di mancato
pagamento di più di quattro rate di rimborso.
2. La decadenza è dichiarata dalla Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale di
cui all’articolo 17 della Legge 31 marzo 2015 n.44 su formale richiesta dell’istituto di credito
mutuante.
3. Con la dichiarazione di decadenza il titolare del prestito è obbligato alla restituzione del
capitale residuo e della quota interessi versata dalla Eccellentissima Camera quale contributo.
4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente il mutuatario non è tenuto, qualora
incorra in decadenza, al rimborso della quota interessi se, entro sette mesi dalla scadenza della
prima rata in mora, sia deceduto o abbia rilasciato dichiarazione circa il proprio stato di insolvenza
motivato da:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di dimissioni
volontarie, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oppure pensionamento con
esclusione del trattamento previdenziale temporaneo, ai sensi della Legge 21 dicembre 2012
n.150;
b) sospensione per un periodo superiore ad anni uno o cessazione della licenza individuale su
istanza del titolare della licenza stessa per temporanea difficoltà economica;
c) cessazione dell’attività libero professionale su istanza del professionista per temporanea
difficoltà economica;
d) insorgenza di condizioni di non autosufficienza proprie o di componenti il nucleo familiare
legate da rapporto di coniugio, parentela o affinità.
5. L’evento di cui al comma che precede deve essersi verificato successivamente alla
stipulazione del contratto di mutuo e deve permanere alla data di presentazione della dichiarazione
di motivata insolvenza. Tale dichiarazione è rilasciata all’Ufficio del Lavoro ed in copia all’istituto
di credito mutuante e deve essere rinnovata ad ogni successiva scadenza delle rate non onorate.
6. Relativamente ai mutui e finanziamenti per i quali sia già stata dichiarata, ovvero venga
dichiarata, la decadenza dalla competente Commissione per prestiti già in mora alla data dell’1
luglio 2015, anche nel caso in cui siano state avviate azioni giudiziarie di natura esecutiva, il
mutuatario non è tenuto al rimborso della quota di interessi qualora presenti la dichiarazione di cui
al comma 4 entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente legge.
7. Il rimborso della quota interessi non è comunque dovuto qualora la dichiarazione di
decadenza sia pronunciata trascorsi cinque anni dalla stipula del contratto di mutuo.
8. Con decreto delegato saranno regolamentate le procedure per le azioni giudiziarie,
l’esercizio del diritto di prelazione, la vendita dell’immobile su cui grava il privilegio
dell’Eccellentissima Camera.


Art.23
(Sospensione temporanea del pagamento delle quote capitale per i mutui e finanziamenti per la
prima casa)

1. Tenuto conto della perdurante crisi economica, delle difficoltà di famiglie coinvolte anche in
vicende di riduzione del personale, di mobilità ed in ogni caso di difficoltà nell’onorare
regolarmente il pagamento dei canoni relativi ai mutui ipotecari e mutui agevolati di cui alla Legge
15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche ed integrazioni per la prima causa, il Congresso di
Stato è autorizzato ad adottare, previa consultazione con l’Associazione Bancaria Sammarinese, le
associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria e Banca Centrale della Repubblica di San
Marino, un decreto delegato per la sospensione temporanea del pagamento delle quote capitale.

Art.24
(Finanziamento del Piano Pluriennale degli Investimenti)

1. A parziale modifica degli articoli 23, comma 1, e 26, comma 1, della Legge 3 novembre 2015
n.160, l’emissione di titoli del debito pubblico, fino a concorrenza dell’importo di euro
30.000.000,00, avviene in più soluzioni da effettuarsi entro l’esercizio 2018 in base alla
programmazione per la realizzazione delle opere previste nel Piano Pluriennale degli Investimenti.
2. A parziale modifica dell’articolo 23, comma 3, della Legge 3 novembre 2015 n.160,
l’accertamento in entrata delle somme derivanti dal collocamento dei titoli di cui al precedente
comma è iscritto sul cap. 1224 denominato “Sottoscrizione Emissione Titoli del debito pubblico per
finanziamento legge di spesa n.67/2015 per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche.”.
3. Sul cap. 2-5-6630 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per finanziamento legge di spesa
n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche sul territorio” è stanziato, per
ciascun anno del triennio 2016-2018, l’importo di euro 10.000.000,00 per la copertura delle spese
di progettazione e realizzazione delle opere previste.

Art.25
(Rimborso finanziamento)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di mutui con gli istituti di credito
sammarinesi per il rimborso del finanziamento, fino alla concorrenza di euro 32.000.000,00,
acceso sotto forma di apertura di credito in conto/corrente, ai sensi degli articoli 20 e 21 della
Legge 20 dicembre 2013 n.174, dell’articolo 7 della Legge 31 ottobre 2013 n.153, così come
modificato dall’articolo 8 della Legge 19 settembre 2014 n.146 e dall’articolo 20, comma 1, della
Legge 23 dicembre 2014 n.219.
2. L’articolo 25 della Legge 3 novembre 2015 n.160 è abrogato.


Art.26
(Costituzione Fondo di accantonamento)

1. E’ autorizzata l’istituzione del cap. 2-3-6375 “Fondo annuale di accantonamento quota
capitale Titoli del debito pubblico”, al fine di procedere all’accantonamento, annuale, delle quote
capitale relative alle emissione dei Titoli del debito pubblico di cui all’articolo 26 della Legge 3
novembre 2015 n.160, così come modificato dal precedente articolo 24.


Art.27
(Regime fiscale degli interessi e degli altri redditi derivanti dai Titoli del debito pubblico)

1. Il Congresso di Stato disciplina, con decreto delegato, il regime fiscale degli interessi e degli
altri redditi derivanti dai titoli del debito pubblico.


Art.28
(Promozioni ed incentivazioni nel settore energetico)

1. Sul cap. 2-5-6435 denominato “Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico,
idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento”
è previsto, per l’esercizio finanziario 2016, uno stanziamento di euro 300.000,00 teso a finanziare:
a) i sovraccosti di cui all’articolo 7, commi secondo, terzo e quarto, del Decreto Delegato 25 giugno
2009 n.89 e successive modifiche, sostenuti dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi
Pubblici;
b) gli ulteriori costi ed oneri finalizzati ad interventi connessi al risparmio energetico, idrico ed alla
produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Legge 7 maggio 2008 n.72 e relativi decreti
delegati attuativi e successive modifiche;
c) interventi per lo sviluppo di un piano di mobilità sostenibile con l’utilizzo di autoveicoli a
propulsione elettrica.
2. Gli effetti di quanto stabilito dall’articolo 39, comma 2, del Decreto Delegato 10 novembre
2014 n.187 sono prorogati al 31 dicembre 2016; a tale scopo, il termine di presentazione delle
domande per il godimento dei benefici in esso previsti è stabilito al 31 dicembre 2016.


Art.29
(Interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica dell’esistente patrimonio edilizio)

1. Per ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici
esistenti e ridurre le conseguenti emissioni di sostanze nocive e di gas serra in atmosfera, nonché i
consumi idrici e i costi nazionali per l’approvvigionamento energetico, in linea con le previsioni del
vigente PEN e in attuazione degli impegni derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, sul cap. 2-5-6438 “Fondo per interventi straordinari volti alla
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio” è previsto, per l’esercizio finanziario 2016, uno
stanziamento di euro 200.000,00 teso a finanziare gli interventi di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio così come previsto dalla Legge 3 aprile 2014 n.48 e dal Decreto Delegato 26
gennaio 2015 n.5. Le somme riferite all’esercizio in corso e non utilizzate sul cap. 2-5-6438 sono
registrate, in sede di chiusura del Rendiconto Generale dello Stato 2015, in conto residui passivi.

Art.30
(Disposizioni per l’impiego di fondi per lo sviluppo delle relazioni internazionali)

1. In riferimento al negoziato in corso, mirato alla sottoscrizione di un Accordo di
Associazione fra la Repubblica di San Marino e l’Unione Europea, i fondi stanziati sui capp. 1-1-
1810 “Oneri per lo sviluppo delle relazioni con l’Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo”,
1-1-1825 “Spese per iniziative collegate alle attività degli Organismi Europei ed Internazionali” e 1-
1-1970 “Oneri per le Relazioni Internazionali” saranno destinati prevalentemente alla copertura di
spese relative a consulenze, convenzioni con collaboratori esterni con inclusi eventuali viaggi e
ospitalità, trasferte di funzionari ai fini degli incontri negoziali nonché attività di promozione e di
formazione.

Art.31
(Proroga convenzioni di carattere diplomatico)

1. Nel rispetto dell’articolo 9 della Legge 30 luglio 2012 n.100 e in attesa della conclusione
dell’iter consiliare di approvazione della legge di modifica della Legge 16 settembre 1993 n.105, i
compensi previsti per gli agenti diplomatici appartenenti alla carriera diplomatica restano
regolamentati dalle convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 2012
n.100 o, qualora il Congresso di Stato abbia deliberato o deliberi successivamente a tale data nuove
assegnazioni di incarichi, sono regolamentati dalle convenzioni approvate con la delibera
congressuale di nomina. La validità di tali convenzioni deve intendersi prorogata fino alla
conclusione dell’iter consiliare di approvazione della suddetta legge di modifica della Legge
n.105/1993.
2. Il trattamento economico previsto dalle convenzioni in essere con i rappresentanti
diplomatici e consolari non di carriera, vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio
2012 n.100 per le quali non sia successivamente intervenuta diversa deliberazione da parte del
Congresso di Stato, s’intende prorogato fino al 31 dicembre 2016, fatte salve diverse deliberazioni
eventualmente assunte dal Congresso di Stato nel corso del 2016.

Art.32
(Destinazione degli introiti indiretti al finanziamento di specifici progetti in ambito turistico o
culturale)

1. Al fine di incentivare il reperimento di risorse destinate alla promozione e allo sviluppo del
settore turistico e culturale, gli introiti indiretti, quali cauzioni non riscosse dall’utenza, introiti
convenzionali riscossi per la compartecipazione pubblica nell’offerta di servizi culturali, turistici o
di intrattenimento, incassati a qualsiasi titolo da uffici e servizi della Pubblica Amministrazione,
possono essere parificati a nuove entrate sotto forma di contributi e donazioni con vincolo di
destinazione al finanziamento di progetti o di interventi specifici di pubblico interesse in ambito
turistico o culturale.
2. Per tali introiti il Congresso di Stato ha facoltà di adeguare, anche mediante l’istituzione di
appositi capitoli di bilancio, gli stanziamenti di entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio di
bilancio, ai sensi dell’articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Art.33
(Competenza di esercizio per le attività di promozione e programmazione turistica, e promozione
di manifestazioni sportive e varie a valenza turistica)

1. Con l’obiettivo di finalizzare i risultati delle attività di promozione e programmazione della
destinazione San Marino in coerenza con i tempi di impostazione del mercato turistico
internazionale nonché al fine di sostenere e sviluppare manifestazioni a valenza turistica con
carattere di stabilità, le spese per loro natura riconducibili a tali attività, imputabili rispettivamente
sui capp. 1-7-4040 “Promozione e programmazione turistica” e 1-7-4060 “Promozione
manifestazioni sportive e varie a valenza turistica” del Dipartimento Turismo e Cultura, possono
essere anche riferite ad operatività e progetti il cui beneficio o i cui risultati siano concretamente
raggiunti nell’esercizio finanziario successivo rispetto a quello nell’ambito del quale viene effettuata
la spesa. Le risorse provenienti dai predetti capitoli potranno inoltre essere impiegate anche per il
sostenimento di oneri per consulenze e per prestazioni professionali, annuali, purché strettamente
correlate ad operatività specifiche finalizzate alla pertinente destinazione di spesa di tali capitoli.

Art.34
(Riassetto organizzativo servizio G.A.P.S.)

1. Stante la necessità di una maggiore funzionalità ed autonomia operativa del servizio
Gestione Autonoma Parcheggi Statali (G.A.P.S.), istituito con delibera del Congresso di Stato n.73
del 28 marzo 1994, ed in linea con quanto ivi previsto, è dato mandato al Congresso di Stato di
emanare apposito decreto delegato entro il 30 giugno 2016 relativo al riassetto organizzativo di tale
servizio. Il decreto delegato disciplinerà gli aspetti logistici e amministrativi finalizzati al
conseguimento della migliore efficacia del servizio nel pieno rispetto dei criteri di economicità,
trasparenza ed efficienza.

Art.35
(Spese per le attività di Tempo d’Estate)

1. Sul cap. 1-6-4860 “Spese per le attività di Tempo d’Estate” è previsto uno stanziamento per
l’esercizio 2016 di euro 15.000,00.
2. Trovano imputazione sul capitolo di cui al precedente comma 1 le spese derivanti
dall’organizzazione delle attività legate alle iniziative formative di “Tempo d’Estate”, rivolte agli
studenti della Scuola Media Inferiore, della Scuola Secondaria Superiore e agli studenti
universitari. Sul medesimo capitolo sono imputati anche i rimborsi parziali, agli aventi diritto, delle
quote di iscrizione alle suddette iniziative.

Art.36
(Iniziative per l’aggiornamento dei curricoli scolastici e l’innovazione delle metodologie di
insegnamento)

1. Stante l’avvio, da parte della competente Segreteria di Stato, di un programma di revisione
generale dell’assetto del sistema di istruzione e formazione della Repubblica di San Marino che,
dopo aver aggiornato il quadro culturale di riferimento, sta approdando verso la definizione dei
nuovi indirizzi curricolari delle scuole sammarinesi con l’indispensabile coinvolgimento e
collaborazione di un nutrito gruppo di esperti disciplinaristi e considerata, congiuntamente,
l’esigenza di avere a disposizione fondi strutturali per sostenere l’innovazione delle metodologie di
insegnamento, non limitandosi all’ambito dei linguaggi veicolari nell’educazione, di cui all’articolo
71 della Legge 20 dicembre 2013 n.174, sul cap. 1-6-4880 “Iniziative per l’aggiornamento dei
curricoli scolastici e l’innovazione delle metodologie di insegnamento”, è previsto uno
stanziamento per l’esercizio 2016 di euro 85.000,00. Su tale capitolo verranno imputati anche gli
oneri degli esperti nelle discipline.


Art.37
(Programmazione socio educativa)

1. Con decreto delegato verranno disciplinati i criteri di utilizzo delle risorse stanziate sul cap.
1-6-4810 “Oneri derivanti da accordi contrattuali con servizi per la prima infanzia privati (L.
n.69/2004)” destinate ai soggetti privati accreditati di cui all’articolo 1 del Decreto Delegato 4
agosto 2008 n.115 per l’ampliamento dell’offerta dei servizi socio educativi per la prima infanzia.
2. L’ammontare del contributo dello Stato di cui al comma precedente verrà determinato
tenuto conto delle spese di gestione e degli oneri contributivi per il personale dipendente con
funzioni socio - educative sostenuti dai soggetti privati accreditati.


Art.38
(Interventi a sostegno della disabilità)

1. Al fine di perseguire l’obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle
associazioni rappresentative del volontariato e delle persone disabili, sul cap. 1-10-2397 “Fondo per
interventi sulla disabilità” è previsto uno stanziamento, per il 2016, di euro 100.000,00 destinato
alla realizzazione di quanto previsto e disciplinato dal Piano che verrà predisposto dalla Segreteria
di Stato competente.


Art.39
(Modifiche alle disposizioni che regolano la erogazione della indennità temporanea al lavoro)

1 A decorrere dall’1 gennaio 2016 è abrogato l’articolo 48 della Legge 23 dicembre 2014 n.219.
L’indennità per inabilità temporanea al lavoro è pertanto disciplinata dal previgente regime.


Art.40
(Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali e finanziamento disavanzo gestione
ammortizzatori sociali)

1. In continuità con il principio di solidarietà introdotto con l’articolo 3 della Legge 20
dicembre 1990 n.156 “Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali”, nell’anno 2016 il 5%
del saldo della Cassa di Compensazione, di cui all’articolo 14 della legge medesima, iscritto
nell’ultimo bilancio consuntivo approvato dell’I.S.S, viene destinato al finanziamento dell’attività
assistenziale sanitaria e socio-sanitaria.
2. In riferimento alla Legge 31 marzo 2010 n.73 “Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove
misure economiche per l’occupazione e l’occupabilità”, visto l’articolo 9, comma 5, della succitata
legge, si proroga anche per l’anno 2016 il prelievo dalla “Cassa di Compensazione” di cui alla Legge
20 dicembre 1990 n.156, a ripianamento dell’eventuale disavanzo della gestione di cui trattasi.

Art.41
(Fondo di perequazione previdenziale)

1. Sul cap. 1-3-4607 “Fondo di perequazione previdenziale” vengono stanziati, per il 2016,
euro 70.000,00 ai sensi dell’articolo 19 della Legge 5 ottobre 2011 n.158.

Art.42
(Riscossione di crediti erariali relativi al settore giustizia)

1. A seguito del passaggio in giudicato di decreto o sentenza penale, il Cancelliere provvede a
formare la nota delle spese di giustizia a carico del condannato, comprensiva di:
a) spese del procedimento di cui all’articolo 140, primo comma, numero 5), del Codice Penale, se
anticipate dall’Erario;
b) multa, se comminata;
c) imposta sulle decisioni penali di cui all’articolo 49 della Legge 29 ottobre 1981 n.86 e successive
modifiche.

Art.43
(Riscossione sanzioni amministrative estere)

1. La riscossione di sanzioni amministrative in applicazione di convenzioni internazionali è
gravata da un diritto amministrativo pari al 10% del valore della sanzione. L’Ufficio del Registro e
Conservatoria provvede alla applicazione della presente norma in sede di corresponsione delle
somme alla amministrazione estera.

Art.44
(Semplificazione degli adempimenti per l’iscrizione al Registro dei Fornitori e per la
partecipazione alle gare di appalto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi)

1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Registro dei Fornitori
e dei prestatori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici (in seguito
Registro dei Fornitori), le disposizioni di cui ai commi successivi ampliano l’ambito di applicazione
delle norme concernenti la facoltà di presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al Titolo III
della Legge 5 ottobre 2011 n.159, anche in deroga all’articolo 3, comma 2, della predetta legge
nonché alla previsione relativa alla possibilità di utilizzo della dichiarazione sostitutiva di
certificazioni esclusivamente in relazione a stati, qualità personali e fatti riferiti all’interessato.
2. Il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 in
capo al titolare o legale rappresentante, agli amministratori, ai soci, al socio unico ed al direttore
dell’impresa avente sede nella Repubblica che presenti domanda di iscrizione al Registro dei
Fornitori oppure che, pur non essendo iscritta al suddetto Registro, intenda partecipare a gara di
appalto a mente dell’articolo 8, comma 6, del medesimo Decreto Delegato n.26/2015, può essere
attestato per tutti i summenzionati soggetti, anche se soggetti stranieri non residenti o aventi sede
in territorio, mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta unicamente dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa.
3. In applicazione dell’articolo 9-bis del Decreto Delegato n.26/2015 ed in analogia con quanto
stabilito al precedente comma 2, il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del medesimo
Decreto Delegato n.26/2015 in capo ai titolari effettivi dell’impresa avente sede nella Repubblica
può essere attestato per tutti i summenzionati soggetti, anche se soggetti stranieri non residenti o
non aventi sede in territorio, mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta unicamente dal titolare
o legale rappresentante dell’impresa.
4. Il titolare o legale rappresentante dell’impresa che abbia sottoscritto la dichiarazione
sostitutiva riferita a stati, qualità personali e fatti dei soggetti terzi sopra indicati, è soggetto, in
caso di dichiarazioni false o mendaci, alla responsabilità penale di cui all’articolo 24 della predetta
Legge n.159/2011.

Art.45
(Marchi e Brevetti)

1. Il comma 3 dell’articolo 94 della Legge 25 maggio 2005 n.79 è modificato come segue:
“3. Alla domanda di trascrizione, di cui all’articolo 93, debbono essere uniti:
a) copia dell’atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell’atto che costituisce o modifica o
estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui all’articolo 93, comma 1,
lettere a), b), c) e j) ovvero copia dei verbali e sentenze di cui all’articolo 93, comma 1, lettere d),
e), f), g), osservate le norme della legge sull’imposta di registro e di bollo, oppure un estratto
dell’atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle
imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza,
una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata
dal cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione;
b) il documento comprovante il pagamento della tassa prescritta;
c) il titolo redatto in lingua diversa da quella italiana deve essere accompagnato dalla traduzione
in lingua italiana, asseverata e autenticata dinanzi ad autorità sammarinesi. E’ facoltà
dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ammettere l’asseverazione della traduzione effettuata
dinanzi ad autorità italiane;
d) ove la domanda di trascrizione sia accompagnata da una certificazione del Registro delle
Imprese o di altre autorità competenti, questi atti non soggiacciono all’obbligo della
registrazione.”.
2. Gli atti fra vivi che trasferiscono a titolo oneroso, in tutto o in parte, diritti di marchio,
brevetto, disegno o modello industriale iscritti nei registri tenuti dall’Ufficio di Stato Brevetti e
Marchi sono soggetti all’imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00.

Art.46
(Competenze Authority Sanitaria)

1. Al fine di garantire le funzioni dell’Authority Sanitaria, con particolare riferimento a
formazione continua in medicina, controllo dei farmaci, dispositivi medici, cellule, tessuti e organi,
anche in attuazione della normativa vigente e degli accordi internazionali con Unione Europea ed
Italia e in base alle collaborazioni con i piccoli Paesi nell’ambito della piattaforma OMS, il Direttore
dell’Authority potrà stipulare convenzioni, accordi, contratti, con singoli professionisti ed enti
pubblici di altri Paesi, comunque di elevata qualità e competenza specifica.
2. Le spese relative all’attività di cui al comma 1, previste nella misura di euro 55.000,00
verranno imputate sul cap. 1-10-4454 “Oneri per pianificazione, autorizzazione e accreditamento”.

Art.47
(Crediti d’imposta per operazioni straordinarie di protezione dei depositi bancari)

1. Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino viene assegnata, in via straordinaria, la
funzione di supporto istruttorio all’Amministrazione Finanziaria per la verifica e corretta
determinazione dei crediti d’imposta di cui al Decreto - Legge 27 ottobre 2011 n.174 - così come
esteso nel suo ambito di applicazione dall’articolo 8 del Decreto - Legge 28 marzo 2012 n.61 - e al
Decreto - Legge 27 giugno 2013 n.72.
2. L’attività di verifica di cui al precedente comma sarà eseguita dalla Banca Centrale della
Repubblica di San Marino nonché dagli Uffici competenti dell’Amministrazione Finanziaria, in
applicazione delle disposizioni di maggior dettaglio afferenti tempi, condizioni e criteri di
computabilità a credito d’imposta, contenute nella circolare di cui all’articolo 5, comma 2, dei
summenzionati decreti legge, che sarà emessa dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio,
con possibilità di avvalersi della consulenza della Banca Centrale medesima.
3. Per dati, notizie, informazioni o documenti comunque utili ai fini dell’applicazione del
presente articolo, dei decreti legge e della circolare di cui ai precedenti commi, non trovano
applicazione nei confronti degli organi istituzionali e degli uffici del Settore Pubblico Allargato né il
segreto d’ufficio di cui all’articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 n.96 né il segreto bancario di cui
all’articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165.
4. Le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 vengono assegnate a Banca Centrale ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 40, comma 1, lettera g), e all’articolo 22, comma 4, del suo statuto.

Art.48
(Tariffario delle prestazioni erogate dal Dipartimento Prevenzione dell’I.S.S.)

1. E’ dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato per fissare ed aggiornare
il tariffario nomenclatore per le prestazioni erogate dal Dipartimento Prevenzione dell’Istituto per
la Sicurezza Sociale; il decreto delegato è adottato a seguito di deliberazione del Comitato Esecutivo
dell’I.S.S., su proposta motivata del Direttore del Dipartimento Prevenzione.
2. Viene abrogato l’articolo 6 della Legge 14 marzo 1991 n.42.


TITOLO II
DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art.49
(Proroga delle disposizioni relative al contenimento dei costi del personale del Settore Pubblico
Allargato ed a contratti, collaborazioni e rapporti formativi)

1. Le riduzioni straordinarie di cui agli articoli 75, primo comma, e 76 della Legge 22 dicembre
2010 n.194 ed al Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n.19 sono applicate anche per l’anno 2016; le
predette riduzioni non si applicano ai soggetti rientranti nelle disposizioni del Decreto Delegato 31
marzo 2014 n.47.
2. La disposizione di cui all’articolo 36 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 è applicata anche
in relazione all’esercizio finanziario 2016 per il quale è confermato l’obiettivo, fissato dalla predetta
norma, della riduzione, nella misura non inferiore al 10%, sul complessivo ammontare degli
emolumenti corrisposti a titolo di prestazioni lavorative svolte in regime di straordinario e di
maggiorazione oraria dai dipendenti del Settore Pubblico Allargato, dagli arruolati nei Corpi della
Gendarmeria e del Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca.
3. Le disposizioni concernenti la proroga di rapporti di collaborazione e formativi nonché di
contratti stipulati dall’Istituto per la Sicurezza Sociale di cui all’articolo 29 della Legge 23 dicembre
2014 n.219 si applicano sino al 31 dicembre 2016, fatta salva la cessazione anticipata dei predetti
rapporti rispetto a tale scadenza conseguentemente all’approvazione del primo fabbisogno del
Settore Pubblico Allargato ed alla definizione degli inquadramenti e assegnazioni successivi.

Art.50
(Superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato)

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare decreto per l’attuazione degli accordi fra
Governo e Organizzazioni Sindacali che interverranno in ordine al superamento della problematica
del personale precario nel Settore Pubblico Allargato e per la definizione del contratto di lavoro del
pubblico impiego e degli eventuali accordi necessari alla loro applicazione ed agli adempimenti in
essi previsti.
2. Il predetto decreto delegato sarà adottato contestualmente a quello sul primo fabbisogno
del Settore Pubblico Allargato allo scopo di definire le criticità legate al precariato prima di attivare
le procedure di cui al Titolo V Capo III della Legge 5 dicembre 2011 n.188 e di avviare la successiva
fase di perfezionamento della riforma dell’Amministrazione Pubblica prevista dall’articolo 25 della
Legge 31 luglio 2009 n.105.
3. In considerazione delle criticità legate alle professioni sanitarie e di quelle legate alla
sicurezza dei cittadini, nonché dell’eventuale dilatazione delle tempistiche necessarie alla
definizione degli accordi di cui al precedente comma 1, il Congresso di Stato è delegato a
disciplinare, mediante atti distinti, il precariato relativo ai predetti settori.

Art.51
(Accrediti su Smac Card)

1. Il 10% degli importi relativi a compensi e gettoni del Settore Pubblico Allargato è
accreditato sulle Smac Card dei rispettivi aventi diritto.
2. Il Congresso di Stato, mediante regolamento, disciplina l’applicazione del presente articolo.

Art.52
(Attuazione del primo fabbisogno e tasso di sostituzione)

1. Allo scopo di contemperare le esigenze di reclutamento di professionalità qualificate con
quelle di proseguimento del percorso strutturale di progressiva riduzione del personale alle
dipendenze del Settore Pubblico Allargato, l’attuazione del primo fabbisogno avverrà secondo
principi di gradualità e sostenibilità finanziaria nel rispetto dei quali il Congresso di Stato ha facoltà
di deliberare e bandire, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, concorsi o
altre forme di selezione.
2. La sostituzione del personale del Settore Pubblico Allargato collocato a riposo o dimesso dal
servizio è effettuata nel rispetto del complessivo tasso fissato per il 2016 nella percentuale massima
del 35 %.
3. La modulazione delle percentuali del tasso di sostituzione di cui al comma 2 relativamente a
singoli settori della Pubblica Amministrazione e degli Enti e Aziende del Settore Pubblico Allargato
avviene secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, della Legge 31 ottobre 2013 n.153.


Art.53
(Tirocinio post – laurea per corpo sanitario)

1. E’ dato mandato al Congresso di Stato di adottare apposito decreto delegato entro il 30
settembre 2016 per riformare la disciplina in materia di tirocinio post- laurea per il corpo sanitario,
a modifica della Legge 24 luglio 1992 n.64.


Art.54
(Interventi connessi al risparmio energetico, idrico ed approvvigionamento del gas per Uffici e
Servizi della Pubblica Amministrazione)

1. Al fine di perseguire politiche di contenimento connesse al risparmio energetico, idrico ed
approvvigionamento del gas naturale è dato mandato alla U.O. Acquisti Servizi Generali e Logistica
con l’ausilio dei tecnici dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di rivalutare i termini
contrattuali di tutte le utenze attive degli uffici e servizi della Pubblica Amministrazione e
disciplinare le modalità operative per le richieste di nuove forniture al fine di perseguire gli
obiettivi di contenimento e razionalizzazione delle utenze di energia elettrica, gas naturale ed
acqua potabile.
2. E’ dato altresì mandato all’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia su
proposta dell’A.A.S.S. di deliberare un piano tariffario agevolato riservato ad uffici e servizi della
Pubblica Amministrazione.


Art.55
(Disciplina Fondi Pensione)

1. L’intervento a titolo di contributo a carico dello Stato riferito alle singole gestioni dei fondi
pensioni, previste dalla Legge 11 febbraio 1983 n.15, è fissato, a partire dall’esercizio finanziario
2016, nella misura del 5% del gettito contributivo in presenza di gestioni dei fondi pensioni con
risultanze attive o a pareggio anche per effetto del medesimo contributo.


Art.56
(Fondo di garanzia dei depositanti)

1. Le somme di denaro presenti sui rapporti e nei libretti di cui all’articolo 95-bis della Legge
17 giugno 2008 n.92 saranno trasferite al fondo di garanzia dei depositanti, ai sensi del quinto
comma del citato articolo, fino alla concorrenza di euro 5.000.000,00 mentre la parte eccedente è
incamerata dallo Stato sul cap. 415 “Rapporti estinti di cui all’articolo 95-bis della Legge 17 giugno
2008 n.92”. La somma pari ad euro 1.000.000,00 è destinata al cap. 2-3-6390 “Fondo
straordinario investimenti per lo sviluppo economico” finalizzata ad investimenti per la sicurezza,
per l’informatizzazione, semplificazione e implementazione di nuove procedure e per interventi
destinati allo sviluppo economico. Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà, con propria
deliberazione, di ripartire fra i pertinenti capitoli di bilancio, anche mediante l’istituzione di
appositi capitoli in corso d’esercizio, lo stanziamento di cui al cap. 2-3-6390. Le eventuali maggiori
entrate accertate sul cap. 415 potranno essere destinate ad integrazione dello stanziamento previsto
sul cap. 2-3-6390 “Fondo straordinario investimenti per lo sviluppo economico”, ai sensi
dell’articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.
2. Con il trasferimento al fondo di garanzia dei depositanti di cui al precedente comma si
intende ad ogni effetto costituita la dotazione iniziale di cui all’articolo 3 del Decreto Delegato 22
luglio 2011 n.111. In sede di chiusura del Rendiconto Generale dello Stato per l’esercizio 2015 il
residuo passivo n.4747 dell’esercizio finanziario 2011 acceso sul cap. 1-3-2407 “Contributo al Fondo
di Garanzia dei Depositanti Decreto Delegato n.111/2011” è di conseguenza eliminato. Per la quota
di dotazione iniziale a carico delle banche, la contribuzione avverrà nelle misure, nei tempi e nelle
forme di cui al successivo comma 4.
3. Allo scopo di rendere operante la protezione dei depositanti nei soli casi di liquidazione
coatta amministrativa, il riferimento al “Capo I” contenuto nel comma 1 dell’articolo 4 del Decreto
Delegato n.111/2011 è abrogato.
4. Anche in relazione alle modifiche di cui ai precedenti commi nonché a quelle ulteriori che
discendono dagli impegni di armonizzazione dell’acquis comunitario in tema di sistema di
protezione dei depositanti, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino apporta alla
regolamentazione vigente le necessarie modifiche per avviare il finanziamento del fondo mediante i
contributi delle sole banche a decorrere dall’esercizio 2017, proporzionalmente all’ammontare dei
depositi oggetto di protezione da parte del fondo alla data del 31 dicembre 2016.



Art.57
(Testo coordinato in materia di agevolazioni fiscali)

1. Al fine di agevolare la trasparenza e la conoscibilità delle opportunità offerte dal sistema
sammarinese, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare con propria delibera, entro il mese
di giugno di ogni anno, un testo coordinato di norme in materia di agevolazioni fiscali.

Art.58
(Rientro capitali esteri)

1. Al fine di favorire il rientro dei capitali detenuti all’estero già inseriti nelle dichiarazioni dei
redditi degli anni precedenti all’entrata in vigore della presente legge, da parte di cittadini
sammarinesi o residenti, è avviato il progetto “Rientro capitali esteri”.
2. Il progetto “Rientro capitali esteri” sarà attivo per dodici mesi, dall’1 giugno 2016 al 31
maggio 2017, e ha come obiettivo la riallocazione nel sistema finanziario nazionale di capitali
detenuti all’estero.
3. Con decreto delegato sono stabilite le modalità di attuazione del progetto.
4. La normativa di cui al comma precedente dovrà prevedere le seguenti condizioni:
- aliquota fiscale specifica per la somma trasferita;
- periodo obbligatorio nel quale mantenere la giacenza delle somme trasferite presso il sistema
bancario della Repubblica di San Marino;
- cessazione immediata dei benefici di tale iniziativa in caso di diminuzione o trasferimento della
somma prima della scadenza del periodo indicato.
5. Banca Centrale della Repubblica di San Marino e l’Ufficio Tributario dovranno emanare
disposizioni applicative per regolare l’adesione a tale progetto nel rispetto delle normative vigenti
in materia finanziaria e fiscale.
6. La Segreteria di Stato per le Finanze dovrà, trascorso il termine, predisporre una relazione
sugli effetti del provvedimento.

Art.59
(Modifica della Legge 6 dicembre 2011 n.191 - Riforma previdenziale: Istituzione del sistema
complementare)

1. L’articolo 23, secondo comma, della Legge 6 dicembre 2011 n.191 è così modificato:
“Dovrà essere resa disponibile annualmente all’aderente, tramite l’accesso al portale internet
di FONDISS, entro il 30 giugno di ciascun anno, una comunicazione contenente informazioni sulla
sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.”.

Art.60
(Pensioni sociali)

1. All’articolo 23 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, così come modificato dall’articolo 26 della
Legge 5 ottobre 2011 n.158, viene inserito il seguente comma:
“1-bis. Il limite di almeno dieci anni di residenza anagrafica ed effettiva nel territorio della
Repubblica di San Marino, fermi restando gli altri requisiti di cui al comma 1, non si applica ai
soggetti, con disabilità fisica o psichica, per i quali sia accertata dall’Istituto per la Sicurezza Sociale
l’inabilità lavorativa totale (al 100%) e permanente a condizione che gli stessi soggetti:
- siano a carico, ai sensi della normativa fiscale vigente, di almeno un componente del nucleo
familiare con grado di parentela diretta entro il secondo grado, che risulti svolgere attività
lavorativa o sia titolare di pensione nella Repubblica di San Marino;
- il componente del nucleo familiare, di cui il richiedente risulta essere a carico, mantenga
obbligatoriamente la residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino per
l’intera durata del nulla osta all’attività lavorativa o della titolarità della pensione.”.

Art.61
(Riforma del sistema pensionistico)

1. E’ dato mandato al Governo di presentare, entro il 30 settembre 2016, una proposta
complessiva di riforma che riguardi il sistema previdenziale, affinché siano perseguiti i seguenti
obiettivi generali:
a) una maggiore autonomia e autosufficienza dei fondi pensione di cui alla Legge 11 febbraio 1983
n.15 e successive modifiche;
b) assicurare le tutele previdenziali e salvaguardare gli interessi generali e i valori di solidarietà
che ispirano il sistema di sicurezza sociale sammarinese;
c) un patto intergenerazionale affinché siano equamente distribuiti gli oneri previsti sulle diverse
fasce di età e non gravino in particolare solo sulle giovani generazioni.
2. Il progetto di cui al precedente comma 1 dovrà contenere disposizioni armonizzate con
quelle in materia di ammortizzatori sociali, accertamento dei redditi, mercato del lavoro e regime
delle incompatibilità.
3. Il Governo è impegnato a promuovere un apposito dibattito nella competente commissione
consiliare permanente propedeutico alla presentazione del progetto di legge.


TITOLO III
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO - SOCIALE

Art.62
(Dichiarazione annuale imposta sulle importazioni)

1. Il comma 4 dell’articolo 8 del Decreto 29 novembre 2004 n.163 così come modificato
dall’articolo 21 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172 è così modificato:
“4. La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello di riferimento. La denuncia presentata successivamente, ma entro i termini di cui all’articolo
19, è assoggettata alle sanzioni previste dallo stesso articolo.”.

2. L’articolo 19 del Decreto 29 novembre 2004 n.163 così come modificato dall’articolo 23 del
Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172 è così modificato:

“Art. 19
(Ritardata od omessa presentazione della dichiarazione annuale)

“1. A mezzo raccomandata AR spedita entro il secondo mese successivo al termine di seguito
indicato, l’Ufficio Tributario avverte gli operatori che - pur avendo utilizzato il rimborso
provvisorio – non hanno presentato la dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello di riferimento. Gli operatori economici interessati possono sanare i predetti
inadempimenti entro la fine del mese di novembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
2. La presentazione della dichiarazione in ritardo entro il successivo mese di luglio comporta
una sanzione pecuniaria di euro 1.000,00.
3. La presentazione della dichiarazione in ritardo dopo il mese di luglio ma non oltre quello
di settembre comporta una sanzione pecuniaria di euro 2.000,00.
4. La presentazione della dichiarazione in ritardo dopo il mese di settembre ma non oltre il
successivo mese di novembre comporta una sanzione pecuniaria di euro 5.000,00.
5. Il termine della fine del mese di novembre di cui al primo comma è perentorio ai sensi
dell’articolo 8; pertanto la mancata presentazione della dichiarazione entro tale termine implica
definitiva rinuncia ad ogni credito da parte dell’operatore, senza pregiudizio degli interventi di
pertinenza dell’Ufficio Tributario.”.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dall’1 gennaio 2016 con effetto dal
periodo d’imposta 2015.

Art.63
(Disposizioni relative all’attività di prevenzione e di controllo del territorio)

1. In attuazione delle indicazioni contenute nell’ordine del giorno approvato dal Consiglio
Grande e Generale il 30 aprile 2015 riguardanti il percorso di riordino dei Corpi di Polizia, anche al
fine del potenziamento dell’attività di prevenzione e di controllo del territorio, predisponendo
ulteriori azioni di contrasto contro fenomeni di criminalità diffusa di tipo predatorio e di maggiore
allarme sociale, tramite il rafforzamento dei servizi di pattugliamento del territorio per tutto l’arco
delle 24 ore da parte dei corpi di Polizia e l’istituzione della centrale operativa unica interforze, in
deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6 della Legge 13 novembre 1987 n.132 e successive
modifiche, alle disposizioni di cui all’articolo 11 della Legge 12 novembre 1987 n.131 e successive
modifiche, si procede all’arruolamento definitivo nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca
con il grado di “Guardia”, e nel Corpo della Gendarmeria con il grado di “Gendarme”, di coloro che
già prestino servizio all’entrata in vigore della presente legge con il grado di “Allievo Guardia” e
“Allievo Gendarme”, ed abbiano altresì prestato servizio continuativo per un periodo di almeno
cinque anni a far data dall’1 gennaio 2008.
2. I militari in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 vengono definitivamente
arruolati nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e nel Corpo della Gendarmeria a seguito di
presa d’atto del Consiglio Grande e Generale con il Grado di “Guardia” e di “Gendarme”.
3. I Comandanti dei tre Corpi - Gendarmeria, Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e
Polizia Civile - dovranno predisporre entro il 31 gennaio 2016 una proposta operativa al fine
dell’attuazione sia del rafforzamento dei servizi di pattugliamento per tutto l’arco delle ventiquattro
ore sia dell’istituzione della centrale operativa unica interforze, attraverso un coinvolgimento
concreto fra gli appartenenti a tutti i Corpi, adeguando altresì il parco auto e implementando
dotazioni tecnologiche di sicurezza. La proposta operativa dovrà essere portata a conoscenza della
Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e
Ordine Pubblico, Informazione.
4. Le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione alla suddetta proposta operativa
saranno reperite, per l’esercizio finanziario 2016 sul cap. 2-3-6369 previsto al comma 1,
dell’articolo 56 della presente legge, almeno fino al 30% della somma in esso stabilita.

Art.64
(Strumenti di protezione sociale)

1. Le risorse finanziarie pari a euro 600.000,00 stanziate sul cap. 1-3-2409 “Fondo per
interventi connessi alla politica dei redditi” per l’esercizio 2016 sono finalizzate:
- al rimborso all’Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto
dell’applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l’assistenza
domiciliare a norma del Regolamento di cui alla delibera del Congresso di Stato del 2 maggio
2005 n.56, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui
disposizioni sono estese anche a tutto il 2016;
- agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali
svantaggiate che saranno individuati attraverso un apposito decreto delegato in linea con i
principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125.
2. Il Fondo Straordinario di Solidarietà viene prorogato, in via straordinaria, per l’esercizio
2016 e fino all’entrata in vigore dell’indicatore dello stato economico dei nuclei familiari (ISE) per
la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono l’accesso a strumenti di
protezione sociale da adottarsi mediante decreto delegato. Gli strumenti di protezione sociale
vigenti, compresi gli assegni familiari integrativi di cui alla Legge 16 dicembre 1994 n.113, alla 28
aprile 1999 n.54 e alla Legge 8 maggio 2009 n.64 devono essere riformati, mediante decreto
delegato, sulla base della capacità reddituale dei singoli. In particolare il Certificato di Credito
Sociale e il Fondo Straordinario di Solidarietà devono essere ricondotti ad un unico strumento di
supporto economico alle famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali
prevedendo interventi differenziati a seconda della reale capacità economica dei soggetti; con la
costituzione dello strumento unico le risorse disponibili sui capp. 1-3-2409 e 1-3-2410 saranno
trasferite nella disponibilità del nuovo strumento.
3. Le risorse finanziarie previste sul cap. 1-3-2410 “Fondo Straordinario di Solidarietà”, per
l’esercizio 2016, sono da utilizzarsi con le modalità di cui al Decreto Delegato 3 novembre 2014
n.179.
4. Il Fondo Straordinario di Solidarietà può essere ulteriormente finanziato con le modalità
previste al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’articolo 55 della Legge 23 dicembre 2014
n.219.
5. A decorrere dal corrente esercizio finanziario le risorse finanziarie impegnate sul cap. 1-3-
2410 “Fondo Straordinario di Solidarietà”, anche se non espressamente destinate, sono iscritte
dalla Contabilità di Stato a residuo nell’esercizio successivo, per il perfezionamento delle procedure
da parte del Comitato di Gestione.
6. I soggetti che richiedono l’accesso agli strumenti di protezione sociale sono oggetto di
accertamento della capacità contributiva.

Art.65
(Modifica all’articolo 1 del Decreto Delegato 7 agosto 2014 n.131 - Riscossione dei crediti
vantati dallo Stato e dagli Enti Pubblici a titolo di rette, tariffe e canoni di concessione)

1. All’articolo 1 del Decreto Delegato 7 agosto 2014 n.131 è aggiunto il seguente comma 3-bis:
“3-bis. Alla formazione del relativo ruolo per la riscossione dei crediti relativi a rette e tariffe di
cui al precedente comma 2, non consegue l’esecuzione forzata qualora il debitore sia inoccupato,
disoccupato o capofamiglia di famiglia monoreddito, con o senza famigliari a carico, e che
comunque abbia i requisiti di cui all’articolo 4 del Decreto Delegato 29 dicembre 2008 n.153 e
successive modifiche.”.

Art.66
(Assunzione invalidi o portatori di deficit)

1. Il comma 5 dell’articolo 4 della Legge 29 maggio 1991 n.71 è così modificato:
“5. Il rapporto lavoratori con ridotta capacità lavorativa/quadro complessivo degli addetti è
inteso in senso complessivo.”.

2. Alla Legge 29 maggio 1991 n.71 è aggiunto il seguente articolo 4-bis:

“4-bis

1. Per partecipare alle gare di appalto per la fornitura dei beni e servizi alla Pubblica
Amministrazione, le aziende private con numero pari o superiore ai quindici dipendenti devono
avere nel proprio organico almeno un lavoratore invalido ai sensi dell’articolo 2 della presente
legge, assunto a tempo indeterminato.
2. Ai fini della dimostrazione dell’assolvimento di tale obbligo, l’Ufficio del Lavoro rilascia
apposita certificazione, fatta salva l’assenza di iscritti nella relativa lista di avviamento al lavoro.
3. Il numero richiesto di lavoratori invalidi assunti a tempo indeterminato ai fini del comma
che precede aumenta di una unità nella misura di uno ogni venti lavoratori dipendenti eccedenti le
quindici unità.
4. L’Ufficio del Lavoro è comunque tenuto ad effettuare periodicamente una verifica in
relazione al mantenimento dei requisiti di invalidità, di cui al precedente articolo 2, di tutti i
soggetti.”.

Art.67
(Solidarietà familiare)

1. L’articolo 7 del Decreto Delegato 5 maggio 2015 n. 62, è così modificato:

“Art. 7
(Solidarietà familiare)

1. La solidarietà familiare, in applicazione dell’articolo 4, comma 3, della Legge 19 settembre
2014 n.147, si configura quale supporto occasionale gratuito di familiari effettivamente residenti in
territorio, anche pensionati, quali il coniuge non legalmente separato, i parenti di primo grado in
linea retta:
a) del titolare di impresa individuale che opera nei settori di cui alle lettere a), b) e d) del comma
1 dell’articolo 2 della Legge n.147/2014 o che opera nel settore del commercio o dell’artigianato
di servizio o produzione con sede e relazione diretta con il pubblico;
b) dell’amministratore unico di società di capitali, le cui quote siano per il 100% di proprietà della
famiglia e parenti così come individuati dal presente comma, che opera nei settori di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 della Legge n.147/2014 o che opera nel settore del
commercio e dell’artigianato di servizio o produzione con sede e relazione diretta con il
pubblico, con almeno un dipendente;
c) del libero professionista iscritto all’albo professionale.
2. Le prestazioni di supporto occasionale di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente
articolo sono attivate senza la necessità degli adempimenti previsti dalla Legge n.147/2014 e dal
presente decreto delegato: il datore di lavoro è esclusivamente tenuto a comunicare
preventivamente, all’Ufficio del Lavoro ed all’Ufficio Contributi, l’inizio e la fine periodo.
3. Il titolare di licenza individuale, il libero professionista e le società di capitali che utilizzino
il supporto occasionale gratuito di famigliari pensionati, devono corrispondere mensilmente un
contributo di solidarietà forfettario, pari a euro 100,00, da rivalutare annualmente sulla base della
variazione media annuale dell’indice del costo della vita, che deve essere versato sulla Cassa
Ammortizzatori Sociali, di cui all’articolo 9 della Legge 31 marzo 2010 n.73, entro il mese
successivo a quello di riferimento.
4. Per il mancato o ritardato versamento di quanto previsto al precedente comma 3 sono
applicate le sanzioni previste dalla legge per il ritardato versamento dei contributi ISS.
5. Si configura sempre come solidarietà familiare ogni attività svolta in ambito domestico da
parte di parenti in linea retta e di parenti ed affini di secondo grado.”.

Art.68
(Incentivazione interscambio interno)

1. Al fine di sostenere e rafforzare relazioni economiche tra operatori di diritto sammarinese,
si dà mandato al Congresso di Stato di definire, entro il 31 marzo 2016, misure di incentivazione in
favore di aziende che acquistano materie prime, beni di consumo e beni strumentali oppure servizi
connessi alla lavorazione dei beni oggetto dell’attività di impresa da altre aziende sammarinesi. Tali
incentivazioni dovranno trovare espressione in meccanismi di riduzione delle imposte indirette.

Art.69
(Parco Scientifico e Tecnologico)

1. Sul cap. 1-4-3705 “Oneri di funzionamento e attività Parco Scientifico e Tecnologico San
Marino – Italia” è previsto uno stanziamento, per l’esercizio 2016, di euro 206.000,00. Le risorse
del predetto capitolo sono impiegate:
- l’importo di euro 140.000,00 quale contributo dello Stato all’Ente Gestore del Parco Scientifico
e Tecnologico;
- per l’importo di euro 66.000,00 per l’affitto della sede dell’Incubatore d’Impresa.


Art.70
(Interventi e consulenze finalizzati alla gestione e promozione delle attività aeroportuali e
portuali per il trasporto aereo e marittimo)

1. Sul cap. 1-4-2306 “Interventi e consulenze finalizzati alla gestione e promozione delle
attività aeroportuali e portuali per il trasporto aereo e marittimo” è previsto uno stanziamento per
l’esercizio 2016 di euro 220.000,00. I fondi stanziati sul predetto capitolo sono destinati a:
- contributi a società, enti e associazioni che promuovono e/o gestiscono le attività aeroportuali e
portuali per il trasporto aereo e marittimo fino all’ammontare di euro 160.000,00;
- consulenze legate ai fini del presente capitolo fino all’ammontare di euro 60.000,00.


Art.71
(Finanziamento annuale della Società Convention & Visitors Bureau)

1. Stante l’obiettivo di sostenere e sviluppare l’attività turistica congressuale determinata
dall’operatività della Società Convention & Visitors Bureau e nel principio di una efficace
correlazione fra indotto generato dal sistema turistico, tramite la riscossione dell’imposta
complementare sui servizi del settore, e beneficio economico per la Società stessa, a partire dall’1
gennaio 2016 il numero dei pernottamenti annui effettuati nelle strutture alberghiere e della
ricettività nel territorio della Repubblica è utilizzato come parametro per determinare l’entità di
sovvenzionamento per il contributo annuale a favore del Convention & Visitors Bureau.
2. Il contributo sarà erogato sul cap. 1-7-3935 “Contributo Convention & Visitors Bureau” del
Dipartimento Turismo e Cultura, per ogni esercizio successivo a quello cui si riferiscono i
pernottamenti secondo gli scaglioni indicati di seguito:
- fino a 110.000 pernottamenti all’anno: contributo annuale pari ad euro 80.000,00;
- da 110.001 fino a 125.000 pernottamenti all’anno: contributo annuale pari ad euro 100.000,00;
- oltre 125.001 pernottamenti all’anno: contributo annuale pari ad euro 120.000,00.
3. A tale fine, a far data dall’1 gennaio 2016, saranno pertanto raccolti mensilmente i dati
relativi ai pernottamenti realmente effettuati nelle strutture alberghiere e della ricettività nel
territorio della Repubblica, sulla base delle informazioni raccolte dal sistema informatico di
censimento degli alloggiati sul territorio sammarinese già attualmente in uso.
4. L’andamento dell’attività turistica congressuale sviluppata dal Convention & Visitors
Bureau correlata all’erogazione del contributo annuale secondo quanto stabilito al precedente
comma 2, è soggetto, dal secondo anno di corresponsione dello stesso, a verifica da parte del
Congresso di Stato in relazione al raggiungimento degli obiettivi finanziari e strategici posti in
essere per l’operatività della Società.

Art.72
(Progetto San Marino Card)

1. Lo stanziamento previsto sul cap. 1-3-2385 “Oneri di funzionamento San Marino Card” pari
ad euro 500.000,00 è destinato:
a) al sostenimento degli oneri di funzionamento, sviluppo e promozione del progetto San Marino
Card quale strumento di incentivazione dei consumi interni di beni e servizi da parte di soggetti
privati e per le attività di Certificazione Telematica dei Ricavi;
b) al sostenimento degli oneri di funzionamento, sviluppo e promozione di un concorso
settimanale a premi in denaro, volto a incentivare e consolidare la registrazione dei consumi, lo
sviluppo del borsellino elettronico e il circuito scontistiche e lo studio per la trasformazione del
circuito SMaC in un circuito di moneta complementare amministrata dall’ente gestore e
finalizzata all’aumento delle transazioni in Repubblica;
c) al sostenimento degli oneri di realizzazione hardware e software per l’attivazione del circuito
turistico fidelity card San Marino e per il completamento del circuito carta carburanti Operatori
Economici San Marino;
d) al sostenimento degli oneri di studio, sviluppo e funzionamento delle operatività San Marino
Card collegate al progetto di adozione dell’Imposta Generale sui Consumi.
e) al finanziamento delle politiche di sostegno ed incentivazione rivolte agli esercenti del circuito
SMaC, disciplinate dal Regolamento 20 febbraio 2015 n.3;
f) all’implementazione di tecnologie che permettano una maggiore velocità delle transazioni e lo
sviluppo di ulteriori funzionalità di utilizzo della SMaC Card come strumento elettronico di
pagamento e come carta elettronica dei servizi;
g) alla copertura degli oneri per l’introduzione di un sistema di gestione di sicurezza delle
informazioni dei dati SMaC Card;
h) al sostenimento degli oneri di studio e realizzazione di una campagna pubblicitaria sia
all’interno che al di fuori della Repubblica volta a incentivare l’utilizzo dello strumento San
Marino Card sia da parte dei residenti che dei forensi.
2. A parziale modifica delle disposizioni dell’articolo 2 del Decreto Delegato 30 settembre
2008 n.129 a decorrere dall’1 gennaio 2016 è autorizzato il rilascio di carte SMaC a minori di anni
16, residenti in territorio, equiparando ai residenti i soggiornanti e i titolari di permesso per
convivenza, iscritti alla Scuola Media Inferiore e alla Scuola Secondaria Superiore e al Centro di
Formazione Professionale, nonché a Scuole Secondarie di secondo grado al di fuori del territorio
della Repubblica di San Marino.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 i capp. in
entrata 405 “Entrate diverse San Marino Card” e in uscita 1-3-2385 “Oneri di funzionamento San
Marino Card” potranno essere aumentati, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio per:
- somme in giacenza non reclamate sulle card scadute e/o bloccate;
- proventi della vendita delle carte SMaC;
- proventi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari a pagamento sul sito sanmarinocard.sm;
- canoni per le cessioni di servizi ad operatori economici;
- contributi da parte di soggetti privati alle attività di sviluppo.
Tali somme potranno essere destinate in uscita sui capp. 1-3-2385 “Oneri di funzionamento San
Marino Card” e 2-3-6465 “Acquisto beni strumentali San Marino Card” al potenziamento della San
Marino Card quale strumento di promozione commerciale e turistica e per gli interventi previsti al
comma 1 del presente articolo.

Art.73
(Proroga variazione imposte di registro)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 18 della Legge 19 settembre 2014 n.146 sono prorogate al
31 dicembre 2016.

Art.74
(Accordo fra la Banca Centrale, l’Agenzia di Informazione Finanziaria e l’Ufficio Tributario)

1. Con apposito accordo sottoscritto, da un lato, tra le Direzioni della Banca Centrale della
Repubblica di San Marino e dell’Agenzia di Informazione Finanziaria e, dall’altro, dall’Ufficio
Tributario, vengono regolamentate le modalità e i tempi di applicazione delle nuove procedure
segnalatorie in materia fiscale di cui all’articolo 151, comma 2, della Legge 16 dicembre 2013 n.166
e di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24, nel rispetto del regime
di riservatezza cui è soggetto l’operato delle autorità di vigilanza e delle loro finalità istitutive.

Art.75
(Rivalutazione dei beni dell’impresa)

1. La rivalutazione dei beni dell’impresa di cui all’articolo 28 della Legge 3 novembre 2015
n.160 è prorogata al 31 dicembre 2016 con riferimento ai beni strumentali iscritti nel registro dei
beni ammortizzabili e/o inventari al 31 dicembre 2015, secondo le modalità previste dall’articolo 28
citato.

Art.76
(Modifica Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n.169 - Individuazione e regolamentazione dei
giochi ammessi ai sensi della Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche)

1. Il comma 2 dell’articolo 6 del Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n. 169 è così modificato:
“2. L’Ente di Stato dei Giochi può autorizzare i concessionari abilitati all’esecuzione della forma
stabile, secondo apposito regolamento, lo svolgimento di competizioni a premio o partite con
l’utilizzo di carte o similari compresi i giochi della sorte da tavolo con l’utilizzo di mezzi a
combinazione numerica, alle seguenti condizioni:
1) la puntata deve essere regolamentata;
2) l’esito del gioco deve essere determinato anche dalla abilità del giocatore;
3) le puntate possono essere effettuate anche in denaro rappresentato da gettoni o similari
secondo apposita regolamentazione adottata dall’Ente di Stato dei Giochi.”.

Art.77
(Proroga termini per comunicazione verificazioni straordinarie catastali)

1. Il termine per la comunicazione delle variazioni per effetto delle verificazioni straordinarie
catastali di cui comma 7 dell’articolo 1 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n.90, così come
modificato dall’articolo 1 del Decreto Delegato 28 novembre 2013 n.158, è prorogato al 31 dicembre
2018.


Art.78
(Modifiche al Codice di Procedura Penale)

1. Dopo l’articolo 196 del Codice di Procedura Penale è aggiunto il seguente articolo 196-bis:

“Art.196 bis

Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle
restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il Giudice di
Appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decide sull’impugnazione agli effetti delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono le obbligazioni discendenti da reato di cui
all’articolo 140 del Codice Penale.”.

Art.79
(Scambio di informazioni tra autorità di vigilanza)

1. L’articolo 103 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche è così modificato:

“Art.103
(Relazioni con autorità di vigilanza estere)

1. L’autorità di vigilanza collabora, anche scambiando informazioni, sulla base della
reciprocità, con omologhe autorità estere. Tale scambio di informazioni può avvenire a richiesta o
di iniziativa.
2. Le omologhe autorità estere devono garantire equivalenti condizioni di riservatezza delle
informazioni assicurate dall’autorità di vigilanza.
3. L’autorità di vigilanza, al fine di disciplinare l’attività di collaborazione di cui al comma 1,
può stipulare appositi accordi di cooperazione che, una volta sottoscritti, verranno portati a
conoscenza del Comitato per il Credito e il Risparmio.
4. Gli accordi di cui al precedente comma prevedono la possibilità e le modalità di acquisizione
delle informazioni e documenti anche direttamente presso i soggetti vigilati da parte dell’autorità
competente per la vigilanza sulla rispettiva capogruppo estera.
5. Le informazioni comunque scambiate dall’autorità di vigilanza ai sensi dei precedenti
commi:
a) possono essere utilizzate dalle autorità estere unicamente:
- per l’esame delle condizioni di accesso all’attività dei soggetti vigilati e per facilitare il
controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell’attività,
inclusi i profili di vigilanza in materia di assetti proprietari, esponenti aziendali, liquidità,
adeguatezza patrimoniale, sistemi di governo e di controllo aziendale;
- per l’irrogazione di sanzioni;
- nell’ambito di un ricorso amministrativo o procedimenti giurisdizionali contro una
decisione dell’autorità competente;
- per la repressione di reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
b) non possono essere diffuse o comunque inoltrate a terzi senza il preventivo consenso scritto
delle autorità competenti che le hanno fornite.”.


Art.80
(Codice Ambientale)

1. Il comma 7 dell’articolo 99 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 “Codice Ambientale” è
così modificato:
“7. In caso di mancata o irregolare installazione del pozzetto di ispezione e campionamento, di
sua inaccessibilità agli organi preposti al campionamento e/o di condizioni di insufficiente
manutenzione e in tutti i casi di violazione dell’articolo 70, comma 2, nonché nelle ipotesi di
irregolare installazione del misuratore di portata di cui all’articolo 97, commi 2 e 3, per ogni
violazione accertata si applica la sanzione da euro 500,00 a euro 3.000,00.”.

2. All’articolo 99 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 “Codice Ambientale” è aggiunto il
seguente comma 7-bis:
“7-bis. In caso di mancata installazione del misuratore di portata di cui all’articolo 97, commi 2 e 3,
si applica la sanzione di euro 3.000,00. Trascorsi sessanta giorni dalla data di applicazione della
prima sanzione, qualora il misuratore di portata non sia stato installato, si applica la sanzione di
euro 6.000,00. Trascorsi centoventi giorni dalla data di applicazione della seconda sanzione,
qualora il misuratore di portata non sia stato installato, si applica la sanzione di euro 30.000,00 ed
è disposta la sospensione dello scarico nella rete fognaria.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 98 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 “Codice Ambientale” è
aggiunta la seguente lettera e-bis):
“e-bis) nella rete fognaria, quando sia stata disposta la sospensione di cui all’articolo 99, comma 7-
bis.”.

4. All’articolo 189 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 “Codice Ambientale” è aggiunto il
seguente comma 5-bis:
“5-bis. Sono nulli patti e accordi stipulati dalla Pubblica Amministrazione o da Enti Pubblici in
contrasto con il presente decreto delegato.”.

5. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, decreto delegato che modifichi ed aggiorni il Codice
Ambientale di cui al Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44.


Art.81
(Modifiche alla Legge Quadro 18 febbraio 1998 n.31 - Legge quadro in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro)

1. Il comma 4 dell’articolo 10 (Servizio di Prevenzione e Protezione) della Legge Quadro 18
febbraio 1998 n.31, è modificato come segue:
“4. Il datore di lavoro comunica al Servizio Igiene Ambientale, sentito il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, il nominativo della persona designata quale responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, corredato dal curriculum attestante il possesso del titolo di studio, dei
requisiti professionali e della formazione, previsti da decreto delegato da emanarsi entro il 30
settembre 2016.”.

2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 17 (Contenuto della sorveglianza sanitaria e medico
del lavoro) della Legge 18 febbraio 1998 n.31, è modificata come segue:
“b) effettua gli accertamenti sanitari comprendenti:
 accertamenti da eseguirsi prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro tesi a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ed in seguito ad ogni
cambio significativo della lavorazione svolta ai fini della valutazione della loro idoneità alla
mansione specifica;
 accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio d’idoneità alla mansione specifica.
Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico del lavoro, e possono essere anche finalizzati a verificare l’eventuale
dipendenza dall’alcool, o l’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti; tali accertamenti
verranno regolamentati da decreto delegato da emanarsi entro il 30 settembre 2016;”.


Art.82
(Testi normativi coordinati a scopo ricognitivo)

1. Il Congresso di Stato è impegnato ad adottare, entro l’1 aprile 2016, testi coordinati, aventi
valore ricognitivo, delle norme vigenti disciplinanti le stesse materie.

Art.83
(Modifica all’articolo 194, terzo comma, del Codice Penale)

1. Il terzo comma dell’articolo 194 del Codice Penale è così modificato:
“Il reo è punito con la prigionia di terzo grado e con la multa a giorni di terzo grado, se ha
commesso il furto:
1. mediante violazione di domicilio;
2. con violenza sulle cose, con strappo, destrezza o con mezzo fraudolento;
3. su cose esposte alla pubblica fiducia o custodia nelle chiese o nei cimiteri ovvero su cose di
rilevante valore;
4. in correità con altri, essendo i concorrenti in numero non inferiore a tre.”.

Art.84
(Deducibilità spese per adozione su immobili di misure di prevenzione atti illeciti di terzi)

1. All’allegato A della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è aggiunto il seguente punto 16-bis:
“16-bis. Le spese relative ad interventi sugli immobili per l’adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi fino ad un importo massimo di
euro 2.000,00.”.

Art.85
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 2015/1715 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini