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Decreto - Legge 30 Dicembre 2015 N.197 - Disposizioni Urgenti Recanti Modifiche Alla Normativa In Materia Di Prevenzione E Contrasto Del Riciclaggio E Del Finanziamento Del Terrorismo - Modifiche Alla Legge 17 Giugno 2008 N. 92 E Successive Modifiche


Published: 2015-12-30
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984280/decreto---legge-30-dicembre-2015-n.197---disposizioni-urgenti-recanti-modifiche-alla-normativa-in-materia-di-prevenzione-e-contrasto-del-riciclaggio-e.html

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REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 30 dicembre 2015 n.197

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e più precisamente:
 la necessità di rafforzare l’integrità e la solidità del sistema economico finanziario
sammarinese e la collaborazione internazionale della Repubblica di San Marino nel
contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché nella tutela della
sicurezza nazionale ed internazionale;
 l’urgenza di dare immediata esecutività alle norme utili a tale scopo e di adeguare la
normativa nazionale anche alla luce della necessità di un rapido adeguamento agli
standard internazionali più recenti;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.101 adottata nella seduta del 28 dicembre 2015;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


DISPOSIZIONI URGENTI RECANTI MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN
MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - MODIFICHE ALLA LEGGE 17
GIUGNO 2008 N. 92 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

1. L’articolo 46, comma 4, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“4. Qualora la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o decisione di un suo
comitato preveda l'adozione, la modifica o l’abrogazione o, in genere, aggiornamenti relativi alle
misure restrittive, la loro attuazione nel territorio della Repubblica di San Marino avverrà come
segue:
a) da parte del Congresso di Stato con delibera;
e
b) ove si tratti di decisioni aventi ad oggetto aggiornamenti alle liste indicate al precedente
comma 1, lettera a) che siano state già oggetto di recepimento mediante delibera del Congresso
di Stato, automaticamente mediante pubblicazione degli aggiornamenti medesimi su apposita
sezione del sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.”.

Art. 2

1. L’articolo 46, comma 6, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“6. Le delibere del Congresso di Stato e gli aggiornamenti di cui al precedente comma 4, lettera
b), sono inviate all’Agenzia che provvede a trasmetterle all’Autorità giudiziaria, alle
Amministrazioni indicate all’articolo 48 e ai soggetti designati di cui all’articolo 17.”.

Art. 3

1. L’articolo 47, comma 3, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“3. Il congelamento è efficace dalla data di adozione della delibera congressuale di recepimento
della singola risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dalla data di
pubblicazione sulla sezione del sito internet della Segreteria di Stato Affari Esteri nel caso di
aggiornamenti da parte del Consiglio di Sicurezza o di un suo comitato di cui all’articolo 46, comma
4, lettera b). La pubblicazione sul sito internet deve avvenire entro un giorno lavorativo dal
ricevimento della comunicazione inviata dal Consiglio di Sicurezza o di un suo comitato.”.

Art. 4

1. L’articolo 47 ter, commi 1 e 2, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come introdotti
dall’articolo 21 del Decreto – Legge 25 luglio 2013 n. 98, sono modificati come segue:

“1. Nei casi previsti dall’art. 45 bis, comma 1, lettera b):
a) il congelamento di cui all’articolo 46 può essere revocato in qualunque momento dal
Congresso di Stato mediante apposita delibera a seguito di richiesta di almeno un membro del
Comitato per il Credito e il Risparmio o su istanza di chiunque dichiari di esserne colpito,
quando non ci sono più ragionevoli motivi per ritenere che gli individui, i gruppi e le entità
colpiti da tale misura possano commettere o tentare di commettere o partecipare o facilitare la
commissione degli atti menzionati nell’articolo 1, comma 1, lettere k) e p);
b) il congelamento di cui all’articolo 46 deve essere automaticamente riconsiderato ogni sessanta
giorni e deve essere revocato quando non ci siano più ragionevoli motivi per credere che gli
individui, i gruppi e le entità colpiti da tale provvedimento possano commettere o tentare di
commettere o partecipare o facilitare la commissione degli atti menzionati nell’articolo 1,
lettere k) e p).
2. Su richiesta di chiunque sia stato colpito dal congelamento di cui all’articolo 46 il Comitato
per il Credito e Risparmio può:
a) assegnare al richiedente fondi necessari per le spese primarie, che includano generi alimentari,
affitto o mutuo, medicine o trattamenti medici, tasse, premi assicurativi e bollette;
b) assegnare al richiedente fondi necessari per il pagamento esclusivo di ragionevoli compensi e
rimborsi legati a prestazioni legali;
c) assegnare al richiedente fondi necessari per il pagamento esclusivo di imposte relative alla
gestione dei beni congelati.”.

Art. 5

1. L’articolo 48, comma 3, lettera a), della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come
segue:
“3. I soggetti designati di cui all’articolo 17 devono:
a) comunicare all’Agenzia, entro un giorno lavorativo dall’adozione della delibera congressuale
ovvero dalla pubblicazione di cui all’articolo 46, comma 4, lettera b), ovvero dalla data di
detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi della presente
legge indicando i soggetti coinvolti, l’ammontare e la natura dei fondi o delle risorse
economiche;”.

Art. 6

1. L’articolo 50, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“1. Contro le misure restrittive disposte con delibera congressuale o con le modalità di cui
all’articolo 46, comma 4, lettera b), e contro i provvedimenti adottato dal Comitato per il Credito e
il Risparmio il soggetto interessato può presentare, personalmente o tramite legale, ricorso in
opposizione. Contro le medesime misure è ammesso ricorso giurisdizionale.”.

Art. 7

1. L’articolo 57, comma 2, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:
“2. La stessa pena si applica a chiunque non osserva le misure restrittive adottate ai sensi
dell’articolo 46.”.

Art. 8

1. L’articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:

“Art. 60
(Elusione delle misure di congelamento)

1. Chiunque compie atti diretti ad eludere le misure di congelamento di cui all’articolo 46 è
punito con la prigionia, con la multa a giorni e con l’interdizione di terzo grado. Si applica altresì la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche
oggetto di congelamento.”.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 dicembre 2015/1715 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini