Advanced Search

Decreto - Legge 30 Dicembre 2015 N.198 - Disposizioni Urgenti In Materia Di Operativit Finanziaria


Published: 2015-12-30
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984279/decreto---legge-30-dicembre-2015-n.198---disposizioni-urgenti-in-materia-di-operativit-finanziaria.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
Microsoft Word - DL198-2015.doc
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 30 dicembre 2015 n.198

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e più precisamente:
 la necessità di aggiornare la legislazione finanziaria sammarinese attraverso la
previsione di nuovi strumenti contrattuali tra operatori professionali e la semplificazione
delle procedure di recupero dei crediti e di escussione delle garanzie ricevute, al fine di
una maggiore liquidabilità degli attivi di banche, società finanziarie e società di gestione;
 l’urgenza di dotare il sistema bancario sammarinese degli strumenti giuridici di cui sopra
in tempo utile rispetto alle straordinarie iniziative estere che potrebbero creare turbativa
alla sua liquidità e richiedere quindi interventi tempestivi di sostegno, anche con finalità
ridistributive, da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 28 dicembre 2015;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OPERATIVITÀ FINANZIARIA


Art. 1
(Dematerializzazione titoli)

1. L’Ecc.ma Camera, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e i soggetti autorizzati
di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 possono emettere strumenti finanziari in regime di
dematerializzazione e possono immettere i medesimi in un sistema di deposito centralizzato.
2. La dematerializzazione è:
- facoltativa, nel caso di strumenti finanziari nominativi;
- obbligatoria, nel caso di strumenti finanziari al portatore;
- preclusa, per azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio.
3. Gli strumenti finanziari sono dematerializzati quando non sono incorporati in certificati
fisici ma rappresentati da scritturazioni contabili presso i soggetti autorizzati alla prestazione dei
servizi di investimento o presso questi ultimi e il depositario centralizzato.
4. Ciascuna emissione di strumenti finanziari dematerializzati, se immessa in un sistema di
deposito centralizzato, deve essere accentrata presso un solo depositario centralizzato.
5. Il trasferimento degli strumenti finanziari dematerializzati accentrati presso un depositario
centralizzato avviene con scritturazione presso quest’ultimo e presso i soggetti autorizzati alla
prestazione dei servizi di investimento o la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Il
trasferimento degli strumenti finanziari dematerializzati non accentrati presso un depositario
centralizzato avviene con scritturazione unicamente presso i soggetti autorizzati alla prestazione
dei servizi di investimento, possibilmente coincidente con l’emittente lo strumento finanziario, o
presso la predetta Banca Centrale quando emittente sia quest’ultima o l’Ecc.ma Camera. In caso di
strumenti finanziari nominativi, la scritturazione sul conto equivale alla girata.
6. L’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari dematerializzati, siano essi accentrati
o meno presso un depositario centralizzato, avviene comunque per il tramite dei soggetti
autorizzati alla prestazione di servizi di investimento o della Banca Centrale della Repubblica di
San Marino.
7. I vincoli da annotare sui certificati fisici, quando aventi ad oggetto strumenti finanziari
dematerializzati, sono rappresentati dalle scritturazioni contabili presso i soggetti autorizzati alla
prestazione dei servizi di investimento o presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e
sono comunicati all’emittente ove dovuto.

Art. 2
(Coordinamento con la Legge n.165/2005)

1. L’articolo 142 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è così modificato:

“Art. 142
(Riserva obbligatoria)

1. Le banche devono costituire, a titolo di riserva obbligatoria, un deposito vincolato pari
all’otto per cento dell’importo complessivo di raccolta diretta, inclusa quella interbancaria.
2. Il deposito vincolato di cui al primo comma è effettuato, entro il primo giorno lavorativo di
ciascun periodo di mantenimento in appositi conti presso la Banca Centrale della Repubblica di
San Marino.
3. Le banche sono tenute a trasmettere all’autorità di vigilanza, con modalità da queste
definite, un prospetto attestante la consistenza dell’aggregato assoggettato a riserva. Il prospetto
deve riportare le consistenze in essere all’ultimo giorno del secondo mese anteriore a quello di
inizio di ogni periodo di mantenimento.
4. I periodi di mantenimento hanno cadenza mensile, dal primo giorno di ciascun mese solare
all’ultimo giorno del mese medesimo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7. Durante
tutto il periodo di mantenimento, l’ammontare del deposito deve sempre risultare pari all’importo
della riserva obbligatoria stabilito al primo comma.
5. I depositi vincolati in denaro sono remunerati sulla giacenza registrata nel periodo di
mantenimento, con liquidazione degli interessi di competenza al termine di ciascun mese solare.
6. Eventuali deroghe, totali o parziali, al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo
potranno essere autorizzate dall’autorità di vigilanza. A tale scopo, le banche interessate dovranno
avanzare apposita istanza allegando ogni documentazione idonea ai fini della valutazione da parte
dell’autorità di vigilanza.
Entro il quindicesimo giorno precedente l’inizio del periodo di mantenimento, l’autorità di
vigilanza comunica per iscritto l’accoglimento o il diniego dell’autorizzazione, indicando i
conseguenti adempimenti. Il termine è sospeso qualora l’autorità di vigilanza richieda ulteriori
informazioni ritenute necessarie ad integrazione della documentazione prodotta e riprende a
decorrere alla data di ricezione delle informazioni richieste.
7. L’autorità di vigilanza potrà, con proprio provvedimento, anche durante il decorso del
periodo di mantenimento, in deroga alle procedure di consultazione di cui all’articolo 38, comma 5,
modificare l’aliquota indicata al primo comma, le componenti dell’aggregato soggetto a riserva, la
composizione del deposito vincolato, la durata dei periodi di riferimento e di mantenimento, il
prospetto per il calcolo della riserva dovuta, il tasso di remunerazione, nonché prevedere forme di
mobilizzazione della riserva.”.

2. L’articolo 5 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è così modificato:

“Art. 5
(Raccolta del risparmio)

1. Per raccolta del risparmio si intende l’attività di raccolta presso il pubblico di denaro con
obbligo di restituzione.
2. L’attività di cui al primo comma, fatta salva la facoltà per le società per azioni di emettere
obbligazioni, è riservata alle banche e a Poste San Marino S.p.A..
3. L’autorità di vigilanza disciplina la raccolta del risparmio da parte dei soggetti autorizzati,
anche in deroga alle disposizioni contenute nella legislazione vigente sulle Società in materia di
obbligazioni e relativi adempimenti.
4. E’ comunque preclusa ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 2, la raccolta
del risparmio a vista, nella forma del deposito, mediante titoli rappresentativi del deposito, ovvero
la raccolta del risparmio collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità
generalizzata.
5. L’autorità di vigilanza stabilisce le condizioni e le modalità per il ricorso da parte dei
soggetti autorizzati all’emissione di strumenti finanziari dematerializzati e alla loro immissione in
sistemi di deposito centralizzato, sammarinesi o esteri.”.

3. All’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche è aggiunta la
seguente lettera L-bis:
“L-bis) Servizio di deposito centralizzato di strumenti finanziari.
Il servizio di deposito centralizzato di strumenti finanziari si espleta nello svolgimento delle
seguenti attività:
 registrazione iniziale degli strumenti finanziari in un sistema di scritture contabili (servizio
di notariato);
 fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (servizio di gestione
accentrata);
 gestione di un sistema di regolamento di strumenti finanziari (servizi di regolamento).”.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 dicembre 2015/1715 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini