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Decreto - Legge 18 Febbraio 2016 N.14 - Modifica Dell


Published: 2016-02-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984276/decreto---legge-18-febbraio-2016-n.14---modifica-dell.html

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Microsoft Word - DL014-2016.doc


REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 18 febbraio 2016 n.14



Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n. 184 e precisamente:
- la necessità di modificare il sopraddetto articolo 7, comma 5, della Legge 5 dicembre 2014 n.
211 al fine di renderlo conforme alle vigenti norme costituzionali in materia di gerarchia
delle fonti e alle vigenti norme che dispongono in merito alla attribuzione del potere
legislativo al Consiglio Grande e Generale e dei poteri normativi agli altri organi
costituzionali e agli organi previsti dall’ordinamento sammarinese, eliminando la
disposizione che prevede che il Regolamento della Commissione di Vigilanza debba essere
approvato dal Consiglio Grande e Generale;
- l’urgenza di introdurre la suddetta modifica prima dell’apertura del comma 8 iscritto
all’ordine del giorno della sessione consiliare convocata dal 18 al 23 febbraio p.v. che al suo
punto b) prevede appunto l’approvazione del Regolamento della Commissione di Vigilanza;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.46 adottata nella seduta del 16 febbraio 2016;
Sentito il concorde parere dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale nella seduta
del 18 febbraio 2016;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:



MODIFICA DELL’ARTICOLO 7, COMMA 5, DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 2014
N. 211 - LEGGE IN MATERIA DI EDITORIA E DI PROFESSIONE DEGLI
OPERATORI DELL’INFORMAZIONE




Articolo Unico

1. L’articolo 7, comma 5, della Legge 5 dicembre 2014 n. 211 è così modificato:

“5. L’attività della Commissione e gli spazi di cui al comma precedente sono oggetto di
regolamento da adottarsi dalla Commissione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge. Il regolamento viene trasmesso per conoscenza all’Ufficio di Presidenza ed ai partiti e
movimenti che hanno presentato liste alle ultime consultazioni elettorali.”.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 febbraio 2016/1715 d.F.R




I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini