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Legge Qualificata 17 Marzo 2016 N.1 - Modifiche Alla Legge 31 Gennaio 1996 N.6 (Legge Elettorale) E Successive Modifiche Ed Alla Legge Qualificata 29 Maggio 2013 N.1 (Del Referendum E Dell'iniziativa Legislativa Popolare)


Published: 2016-03-17
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Microsoft Word - L.Q.001-2016.doc


REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 17 marzo 2016 con 42 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1
astenut0:


LEGGE QUALIFICATA 17 MARZO 2016 N.1


MODIFICHE ALLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6 (LEGGE ELETTORALE) E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED ALLA LEGGE QUALIFICATA 29 MAGGIO 2013
N.1 (DEL REFERENDUM E DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE)


CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE N.6/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1
(Modifiche all’articolo 22 della Legge n.6/1996 e successive modifiche)

1. L’articolo 22, comma 3, della Legge n. 6/1996 e successive modifiche è così modificato:
“3. Gli elettori degenti nell’Ospedale di Stato o ospitati nella Casa di Riposo o in altre strutture
pubbliche o private, convenzionate con l’Istituto Sicurezza Sociale, destinate ad ospitare anziani in
stabile convivenza, sono ammessi a votare nella sezione elettorale speciale istituita presso
l’Ospedale di Stato.”.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 23 della Legge n.6/1996 e successive modifiche)

1. L’articolo 23 della Legge n. 6/1996 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 23
(Presidenti di seggio e scrutatori)

1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali, in possesso di laurea o di diploma di maturità, che
intendono ricoprire la funzione di presidente di seggio elettorale o di scrutatore sono tenuti a
notificare la propria disponibilità all’Ufficio Elettorale di Stato. Detta disponibilità è revocabile.

2. La Commissione Elettorale sorteggia i presidenti di seggio elettorale e gli scrutatori tra
coloro che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire le suddette funzioni entro il 31
dicembre precedente le elezioni.
3. I presidenti di seggio sono sorteggiati tra coloro che abbiano già svolto le funzioni di
scrutatore o di presidente.
4. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio elettorale e di scrutatore:
- i membri del Congresso di Stato;
- i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale;
- i candidati nelle elezioni in atto;
- i membri della Commissione Elettorale:
- i Magistrati ed i Cancellieri del Tribunale;
- i Capitani di Castello e i membri di Giunta;
- il delegato di lista effettivo ed il delegato di lista supplente di cui all’articolo 14, comma 4.
5. Per ogni reclamo contro la formazione della lista dei presidenti e degli scrutatori sono
applicabili le procedure previste all’articolo 7.
6. In occasione delle operazioni di sorteggio di cui al comma 8, il sessantesimo giorno
precedente la data fissata per le elezioni l'Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali
trasmette all'Ufficio del Lavoro le liste dei presidenti e degli scrutatori così come risultano formate
ai sensi dei commi 1 e 2. L'Ufficio del Lavoro entro dieci giorni dal ricevimento delle liste deve
partecipare all'Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali i nominativi dei presidenti e
degli scrutatori che risultano iscritti nelle liste di avviamento al lavoro e che risultano non occupati
continuativamente per almeno centottanta giorni precedenti la data di trasmissione delle liste.
7. Sulla base della comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, l'Ufficio Stato Civile, Servizi
Demografici ed Elettorali redige una lista dei presidenti ed una degli scrutatori per i quali è stata
attestata l'iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro ai sensi del comma 6, le quali hanno priorità
in merito al sorteggio di cui al comma 8.
8. La Commissione Elettorale, entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni,
procede mediante sorteggio:
a) alla nomina dei presidenti di seggio, disponendo anche per le sostituzioni in caso
d’impedimento;
b) alla nomina di due scrutatori per ciascun seggio elettorale, disponendo anche per le sostituzioni
in caso d’impedimento.
9. La nomina a presidente di seggio e la nomina a scrutatore devono essere notificate agli
interessati, a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale, almeno settantadue ore dal termine
della seduta della Commissione Elettorale.
10. All’elettore chiamato a svolgere le funzioni di presidente di seggio ed all’elettore chiamato a
svolgere le funzioni di scrutatore che si astengano senza giustificato motivo, la Commissione
Elettorale applica la sanzione pecuniaria di Euro 250,00.”.


Art. 3
(Modifiche all’articolo 33 della Legge n.6/1996 e successive modifiche)

1. L’articolo 33, comma 5, della Legge n.6/1996 e successive modifiche è così modificato:
“5. Se nessuno dei membri dell’Ufficio Elettorale di sezione è in grado di accertare l’identità
dell’elettore, questi può presentare due altri elettori, iscritti in una delle sezioni elettorali
appartenenti al medesimo Castello e noti all’Ufficio, i quali ne attestano l’identità, apponendo la
loro firma nella colonna d’identificazione. In questo caso il presidente deve avvertire gli elettori
che, se affermano il falso, sono passibili delle pene previste dal Codice Penale. Per gli elettori iscritti
nelle sezioni elettorali di Dogana il riconoscimento può avvenire ad opera di altri due elettori
iscritti in una delle medesime sezioni.”.



CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE QUALIFICATA N.1/2013

Art. 4
(Modifiche all’articolo 8 della Legge Qualificata n.1/2013)

1. L’articolo 8, comma 3 della Legge Qualificata n. 1/2013 è così modificato:
“3. Il comitato contrario può costituirsi dal giorno della pubblicazione della domanda o della
richiesta referendaria di cui all’articolo 7, e non oltre il trentaquattresimo giorno precedente alla
data di svolgimento del referendum.”.

Art. 5
(Modifiche all’articolo 16 della Legge Qualificata n.1/2013)

1. L’articolo 16, comma 3, della Legge Qualificata n. 1/2013 è così modificato:
“3. I seggi elettorali sono costituiti secondo le norme previste dalla vigente legge elettorale, ad
eccezione delle disposizioni che disciplinano l’Ufficio elettorale intersezionale, la cui costituzione
non è prevista per le consultazioni referendarie. Resta salvo il diritto di assistere a tutte le
operazioni del seggio elettorale oltre che per i rappresentanti delle forze politiche di cui all’articolo
15 anche per i rappresentanti del comitato promotore del referendum stesso e del comitato
contrario.”.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6
(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge qualificata.
2. La presente legge qualificata entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua
legale pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 17 marzo 2016/1715 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini