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Legge -Regolamento E Decreti Per Le Tasse Di Circolazione Sui Motocicli, Motocarrozzette Ed Automobili


Published: 1200-01-01
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LEGGE -REGOLAMENTO E DECRETI PER LE TASSE DI CIRCOLAZIONE SUI
MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE ED AUTOMOBILI
1). Legge.
Art. 1.
- La circolazione sulle aree pubbliche dei motocicli e degli automobili di ogni specie è soggetta alla
tassa annuale come appresso:
Per le motociclette, motocarrozzette ed automobili par al 50 per cento di quella vigente nel Regno
d'Italia.
Per gli autocarri pari al 30 per cento di quella vigente nel Regno.
La tassa è dovuta per l'intero anno solare qualunque sia il giorno nel quale viene effettuato il
pagamento. Solo per gli automobili nuovi di fabbrica che inizino la circolazione nel secondo
semestre dell'anno solare la tassa è ridotta, per una volta tanto, alla metà.
Art. 2.
- Per gli automobili ed i motocicli la tassa annuale si paga all'Ufficio del Registro, il quale, oltre che
con la bolletta prescritta dalla Legge per le tasse sugli affari, fa constare del pagamento anche
mediante speciale dichiarazione a tergo della licenza di circolazione. Questa annotazione costituisce
la sola prova del pagamento della tassa ed a tale effetto la licenza di circolazione deve essere tenuta
sempre a disposizione dei funzionari ed agenti incar cati della sorveglianza.
Art. 3.
- I motocicli, anche se trasportati come sopra, e gli automobili, anche se trainanti, devono sempre
essere accompagnati dalla licenza di circolazione cmpletata dalla dichiarazione di cui all'art. 2 in
prova dell'avvenuto pagamento della tassa.
E' fatta eccezione all'obbligo di cui ai precedenti paragrafi per i veicoli in corso di regolare
spedizione risultante da corrispondente documento quando si trovino imballati, ingabbiati o
condizionati da non potere essere usati per circolare. E' fatta pure eccezione per i veicoli trasportati
o trainati che siano in istato di assoluta inservibilità per effetto della mancanza di qualche parte
essenziale che ne renda impossibile il movimento normale o impedisca che possano essere montati;
ovvero per effetto di tale guasto o rottura che ne renda impossibile l'uso se non a riparazione
eseguita.
E' escluso invece l'eccezione di cui sopra nei casi in cui la mancanza di qualche parte del veicolo sia
procurata artificiosamente e con effetto momentaneo.
Art. 4.
- L'automobile che nel corso dell'anno viene destinato ad un uso diverso da quello per il quale fu
pagata la tassa è soggetto al pagamento della differenza se il nuovo uso importi una tassa maggiore.
Nessun rimborso di tassa è concesso invece nel caso inverso.
Art. 5.
- Sono esenti del pagamento delle tasse:
a) i veicoli di ogni specie adibiti a servizio permanente ed esclusivo del Ministero della Reggenza e
degli Uffici governativi per l'esercizio delle proprie funzioni;
b) i veicoli di ogni specie adibiti a servizio permanente ed esclusivo dei Corpi armati della
Repubblica purchè siano condotti da militi o da agenti in divisa o muniti di un distintivo
regolamentare che provi la loro qualità;
c) gli automobili adibiti ad un servizio di Stato gratuito, come quelli destinati all'estinzione degli
incidenti, all'inaffiamento delle strade pubbliche, ecc.
d) i veicoli permanentemente ed esclusivamente destinati da Enti ospedalieri o da Istituzioni
Umanitarie al trasporto delle persone all'assistenza delle quali i detti Enti o Istituti provvedono.
Art. 6.
- A tutti i veicoli ad uso privato, appartenenti a persone residenti all'estero temporaneamente
importati nel territorio della Repubblica, compete franchigia da tassa per un periodo di tre mesi a
decorrere dal giorno della importazione.
Gli automobili o motocicli di cui sopra possono circolare nel territorio della Repubblica per altri tre
mesi contro un pagamento di un dodicesimo della tassa nnuale per ogni mese di soggiorno oltre il
terzo e sino al sesto mese. La tassa deve essere pagata all'Ufficio del Registro entro la prima decade
del quarto, quinto e sesto mese e del pagamento il detto Ufficio fa constare mediante dichiarazione
a tergo del permesso di cui all'art. 19 della Legge sulla circolazione.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le maggiori concessioni fatte ai veicoli di
Stati Esteri coi quali vigono speciali convenzioni in materia.
Art. 7.
- Coloro che notoriamente esercitano in Repubblica il ommercio degli automobili e dei motocicli e
sono, come tali, inscritti nei ruoli dell'imposta normale possono ottenere la concessione di far
circolare veicoli in prova e di pagare rispettivamente il 50 ed il 30 per cento della speciale tariffa
ridotta vigente nel Regno, facendone domanda alla Segreteria degli Esteri, la quale, accertata la
effettiva esistenza delle circostanze richieste, ne rilascia autorizzazione mediante apposito attestato
che tiene luogo della licenza di circolazione. Ad ogni commerciante non possono rilasciarsi piu' di
due attestati, valevoli l'uno per gli automobili e 'altro per i motocicli, semprechè sia dimostrato che
il richiedente commercia in veicoli dell'una e dell'altra specie.
Ogni attestato ha valore per l'anno solare nel quale è rilasciato.
La tassa è pagata all'Ufficio del Registro che fa constare del pagamento con dichiarazione a tergo
dell'attestato.
I veicoli, durante la circolazione di prova, devono essere sempre accompagnati dall'attestato
portante a tergo la dichiarazione di cui al comma precedente.
Art. 8.
- I contravventori alle disposizioni della presente Legge incorrono nelle pene pecuniarie
sottoindicate:
Circolazione con automobile o motociclo,
a) quando non sia stata pagata la tassa: - il doppio della tassa annuale, quand'anche esistesse diritto
al pagamento della tassa ridotta a dodicesimi dell'anno solare -
b) quando il veicolo circoli non accompagnato dalla licenza, permesso od attestato autorizzante la
circolazione, pur essendo stata pagata la tassa: - L.20
c) quando del veicolo si faccia un uso colpito da tassa maggiore di quella relativa all'uso pel quale è
stato fatto il pagamento: - Il triplo della differenza fra le due tasse -
d) quando un veicolo circolante in prova sia adibito ad uso privato e cioè a scopo di noleggio,
divertimento, ecc. - Il decuplo della differenza frle due tasse - Circolazione con veicoli esenti da
tassa,
e) quando il veicolo circoli non accompagnato dal documento o non fornito del contrassegno che
giustifica l'esenzione: - Autoveicoli lire 10.
Art.9.
- Le disposizioni del Codice Penale riguardanti i contraffattori di monete e valori pubblici sono
estese a coloro che si renderanno colpevoli di contraffazione di contrassegni indicati nella presente
legge, di detenzione, uso o messa in vendita di contrassegni contraffatti o di detenzione degli
strumenti destinati alla contraffazione.
Art. 10.
- Per gli automobili e motocicli trovati fermi o cir olanti su aree pubbliche senza che sia stata
pagata la tassa, si procede al sequestro solo quando l' gente che accerta la contravvenzione non
possa identificarne il proprietario e il conducente.
Per le contravvenzioni di cui all'art. 8, lettere c, d, e, si procede sempre al sequestro del veicolo, a
meno che il contravventore, nei modi stabiliti dal Regolamento, eseguisca il versamento della pena
pecuniaria o il deposito cauzionale di una somma corrispondente.
Art. 11.
- Le contestazioni relative all'applicazione ed alla riscossione delle tasse stabilite con la presente
legge riguardanti le contravvenzioni sono di competenza del Commissario della Legge che
procederà a norma della Legge 9 Settembre 1919 N. 35 oppure, se del caso, a norma dell'art. 174
del Codice di Procedura Penale.
In ogni caso e prima del giudizio può farsi cessare il corso dell'azione penale pagando la somma che
verrà stabilita da Commissario della Legge, somma che non potrà mai essere inferiore al minimo
della pena stabilita per ogni infrazione.
Art. 12.
- Definito il procedimento quando non vengano pagate le pene pecuniarie e le spese dovute, i
veicoli sequestrati sono venduti. La somma ricavata d lla vendita, prelevato l'importo delle pene e
delle spese, viene restituito al proprietario. Quando la somma ricavata dalla vendita non sia
sufficiente a coprire l'importo dovuto, il contravventore è tenuto a pagare la differenza.
Art. 13.
- Sono competenti per l'accertamento delle contravvenzioni:
1) i Funzionari dell'Ufficio Tecnico Governativo,
2) i Funzionari degli Uffici Finanziari,
3) gli Ufficiali, i graduati ed i militi del corpo dei Gendarmi,
4) il personale di sorveglianza e di manutenzione delle strade pubbliche.
I verbali dovranno essere trasmessi al Commissario della Legge.

2). Regolamento.
Art. 1.
- Le tasse annuali sui motocicli ed automobili non s o suscettibili di riduzione qualunque sia il
giorno dell'anno nel quale è pagata la tassa per gli autoveicoli salve le eccezioni esplicitamente
indicate nella Legge.
Nel caso previsto dall'art. 3 del Regolamento presente, non compete riduzioni di tassa agli
automobili per i quali, quando non sia stata ancora pagata la tassa, la licenza di circolazione emessa
dopo cominciato l'anno venga rilasciata in sostituzione di una licenza concessa in un anno anteriore.
Nessuna riduzione è applicabile alle tasse speciali stabilite per la circolazione di prova.
Art. 2.
- Nelle licenze di circolazione degli automobili e motocicli a qualunque uso destinati deve essere
sempre indicato il massimo della forza espressa in HP che il motore può sviluppare.
L'accertamento della forza dei motori è fatto dall'Ufficio Tecnico governativo o in occasione della
prova di cui all'art. 2 della Legge sulla circolazione o con verifica speciale, secondo le formule che
seguono:
1. - Per motori a benzina a quattro tempi:
HP - 0,0872, n V 0,6541 dove n= numero dei cilindri V= volume della cilindrata (area dello
stantuffo moltiplicata per la corsa) espresso in metri cubici.
2.- Per motori a benzina a due tempi:
I risultati della formula precedente moltiplicati per il coefficiente 1.625.
Per i motori a vapore e per quelli elettrici o di altri sistemi l'accertamento sarà fatto applicando le
norme tecniche ordinarie. Al funzionario che eseguisce l'accertamento di cui sopra è dovuta dal
possessore del veicolo l'indennità fissa di L. 5.
Art. 3.
- Nel caso che per disposizione della Legge o del Regolamento o per avvenuto passaggio di
proprietà la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri abbia a ritirare la licenza di un automobile per il
quale sia stata pagata la tassa dell'anno in corso allo scopo di rilasciare una licenza nuova, deve
riportare su quest'ultima gli estremi del pagamento della tassa quali risultano dalla dichiarazione
apposta dall'Ufficio del Registro a tergo della licenza annullata, dandone partecipazione al detto
Ufficio.
Art. 4.
- Agli effetti della regolare percezione delle tasse le licenze di circolazione devono contenere:
1) Nome, cognome e residenza del possessore dell'autoveicolo.
2) Data in tutte le lettere della licenza con annotazione che si tratta di licenza rilasciata in
sostituzione di altra anteriore (nel qual caso devono essere pure indicati la data ed il numero della
licenza ritirata) od infine di licenza per un automobile od un motociclo straniero nazionalizzato.
3) Il numero delle ruote del veicolo.
4) La specie del motore e cioè se a scoppio, a vapore od elettrico.
5) L'uso al quale il veicolo è destinato e cioè se ad uso privato, pubblico o per trasporto di merci.
6) Il massimo della forza che il motore può sviluppare, indicando la data del relativo accertamento
fatto dall'Ufficio Tecnico Governativo o da altro Ufficio.
Art. 5.
- Gli Enti, Uffici e persone che ritengono di avere diritto alla esenzione della tassa di circolazione
devono farne domanda alla Segreteria degli Esteri cor edandola dei documenti atti a comprovare il
diritto all'esenzione e specificando l'uso e le caratte istiche del veicolo.
Riconosciuto il diritto all'esenzione, la Segreteria degli Esteri rilascia all'interessato apposito
certificato in virtu' del quale l'Ufficio del Registro stende a tergo della licenza una dichiarazione che
tiene luogo e vece, per ogni effetto, della dichiarazione di pagamento della tassa.
Art. 6.
- Incorrono nella pena pecuniaria di cui all'art. 15 lettera b della Legge: a) le persone appartenenti a
corpi armati od a servizi di Stato che facciano uso dei veicoli esenti da tassa senza indossare la
divisa o i segni distintivi delle loro funzioni; b) le persone che facciano uso dei detti veicoli per
ragioni estranee ai fini per i quali l'esenzione è stata accordata, oppure ne facciano un uso eccedente
i limiti stabiliti.
L'infermo povero, quando fa uso del veicolo esente, deve essere sempre accompagnato da uno
speciale certificato dell'Ufficio di Stato Civile nel quale siano indicate le sue generalità ed attesta
la sua povertà.
Art. 7.
- Agli effetti della esenzione trimestrale di cui all'art. 6 della Legge, l'accertamento della data di
introduzione dei veicoli importati temporaneamente ed appartenenti a persone residenti all'estero
nel caso di contestazione fra gli interessati e gli uffici della Segreteria degli Esteri e del Registro, è
affidato al Corpo dei Gendarmi.
Art. 8.
- Per gli autoveicoli contemporaneamente importati che circolano nel territorio della Repubblica
dopo il terzo e fino al compimento del sesto mese, l'ammontare dell'avvenuto pagamento della tassa
mensile è steso a tergo del permesso speciale rilasciato dalla Segreteria degli Esteri a termini
dell'art. 19 del Regolamento sulla circolazione.
L'Ufficio del Registro commisurerà la detta tassa in base alle risultanze del Certificato
internazionale di via o dei documenti dei paesi d'origine.
Art. 9.
- I funzionari, militi od agenti redigono i verbali d contravvenzione in contraddittorio dei
contravventori e con l'intervento di due testimoni quando i contravventori stessi non acconsentono a
firmare i verbali o non sappiano firmarli perchè analfabeti o si diano alla fuga.
Quando non sia possibile trovare testimoni, se ne fa no cenno nel verbale che, firmato dal solo
agente, è valido ed efficace per ogni effetto di legge.
Quando, nei casi preveduti dalla Legge, si procede al s questro del veicolo, se ne deve fare espressa
menzione nel verbale.
Art. 10.
- Quando il contravventore riconosce senza riserve come dovuta l'accertatagli contravvenzione deve
subito pagare l'importo della pena pecuniaria all'Ufficio del Registro se questo è prossimo al luogo
nel quale la contravvenzione gli viene contestata. Se l'Ufficio del Registro è chiuso o lontano, lo
deve pagare allo Ispettorato Politico.
Del modo come si effettua il pagamento e degli estremi delle quietanze e dei vaglia relativi, l'agente
fa espressa menzione nel verbale di contravvenzione, l quale, non dovendo avere corso ulteriore,
viene dallo stesso agente senz'altro trasmesso al Ricevitore del Registro insieme al vaglia postale.
Art. 11.
- Quando il contravventore non intenda riconoscere la contravvenzione può evitare il sequestro del
veicolo depositando l'ammontare della pena pecuniaria a titolo di cauzione, ed il relativo
versamento debitamente qualificato nei documenti come semplice deposito, può essere effettuato in
modo analogo a quelli indicati nell'art. precedente.
Art. 12.
- Il veicolo sequestrato viene senz'altro restituito al conducente non appena sia stato eseguito il
pagamento della pena pecuniaria a mani dell'agente o esibita al medesimo la prova dell'effettuato
versamento o deposito della pena stessa a termini degli articoli 10 e 11.
Le ricevute provvisorie rilasciate dall'agente accertatore sono rimesse, a cura del contravventore,
all'Ufficio del Registro, il quale, in cambio, emette e consegna la ricevuta definitiva.
Art. 13.
- I veicoli dei quali deve essere mantenuto il sequestro sono consegnati all'Ufficio Tecnico
Governativo e dell'avvenuta consegna si fa constare mediante dichiarazione stesa i calce al verbale
di contravvenzione, sottoscritta dal funzionario ricevente e dall'agente. Quando il contravventore,
prima della definizione giudiziaria della vertenza, voglia ritirare il veicolo deve previa
autorizzazione del Commissario della Legge depositare all'Ufficio del Registro l'ammontare
dell'ammenda e delle spese giudiziarie e di custodia accorse fino a quel momento, ed esibire poi
all'Ufficio Tecnico la quietanza relativa. Dell'avvenuta restituzione del veicolo l'Ufficio Tecnico dà
subito notizia al Commissario della Legge.
Art. 14.
- Ad eccezione del caso in cui la contravvenzione resti senz'altro definita a termini dell'art. 10 i
verbali di contravvenzione devono essere prontamente rimessi al Commissario della Legge che
procederà a norma dell'art. 11 della Legge.
Art. 15.
- Divenuta definitiva la decisione di condanna il Cancelliere trasmette all'Ufficio del Registro la
nota di cui all'art. 43 della vigente Legge sulle Tasse.
Nel caso in cui esista deposito il Ricevitore liquida le competenze dell'agente accertatore, del
cancelliere e proprie nonchè quelle spettanti all'Ufficio Tecnico per spese di custodia eventualmente
sostenute e provvede ai relativi pagamenti convertendo il rimanente in introito definitivo.
Quando non esista deposito o questo non sia sufficiente a coprire pena pecuniaria e spese, il
ricevitore procederà a norma dell'art. 44 e segg. della Legge sulle tasse di bollo.
Art. 16.
- Quando il contravventore non provveda al pagamento il Ricevitore, appena eseguita la notifica
dell'ordine esecutorio di cui all'art. 9 della Legg 30 Agosto 1873, procede senz'altro alla vendita
del veicolo mantenuto sotto sequestro. L'eventuale ecc denza del prezzo ricavato dalla vendita è
restituita al contravventore. Ove il prezzo incassato d lla vendita no sia sufficiente, si agirà su gli
altri beni del debitore.
Art. 17.
- I processi verbali constatanti la falsificazione dei contrassegni, lo sciente uso o smercio dei
contrassegni contraffatti e la detenzione dei medesimi o degli strumenti destinati alla contraffazione
devono essere, in ogni caso, trasmessi al Commissario della Legge che procederà a norma dei
Codici Penale e di Procedura Penale.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Art. 18. -


La Legge ed i Regolamenti di cui sopra e le applicazioni delle relative tasse andranno in vigore il
primo Luglio 1922.
ALLEGATO A.
MODELLO per il servizio delle contravvenzioni relative alla Legge ed al Regolamento per le Tasse
sugli automobili.
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Verbale di Contravvenzione
alla Legge N. ........... del ........... 1922 per le tasse sui motocicli, sugli automobili ed al relativo
Regolamento.
N. del verbale ....... Rep. di S. Marino, addì ............. Io sottoscritto ....................................nella
mia qualità di ...................... ho constatato che nel giorno ...............19 ..... alle ore ...... . nella
località ......... il nominato ........... figlio di .................... di professione ............abit nte in
..............faceva uso di area pubblica di (1) ....... ................. e ho accertato che il suindicato veicolo
(2) .......................... (3) ........................................................
Costituendo tale fatto violazione della disposizione dell'articolo ..... della Legge suindicata e di
quella dell'articolo ...... del relativo Regolamento, ho dichiarato in contravvenzione il predetto Sig.
.................................... invitandolo a p gare la dovuta ammenda di L. ................... ai sensi delle
disposizioni suricordate.
Il detto contravventore (4) ................................ ...............................................................
Il veicolo (è stato - non è stato) sequestrato (5)......... ...............................................................
Il contravventore (ha - nulla ha) pagato per importo dell'ammenda (6)
..................................................
Compilato il presente verbale in contradditorio del contravventore, il quale (lo ha - non lo ha) con
me sottoscritto (7) ......................................... (8) ......................
.............................................................. IL CONTRAVVENTORE ...........................................
I TESTIMONI .................................................
L'AGENTE ACCERTATORE ............................................
Il veicolo sequestrato è stato dato in custodia all'Ufficio Tecnico ai sensi dell'articolo 13 del
Regolamento.
L'Agente Accertatore Il Funzionario dell'Ufficio Tecnico
...................................................
Esemplificazione.
1) indicare la specie del veicolo e l'uso al quale è destinato, se in circolazione di prova, se esente da
tassa, se della Repubblica o estero. Quando si tratta di automobile è necessario aggiungere
appartenente al medesimo Signor .......................... oppure: appartenente al Signor
......................... residente in .................... con targa N. ..............
2) specificare le contravvenzioni elevate, nel modo seguente: Autoveicoli: era sfornito della prova
di effettuato pagamento della tassa a tergo della licenza di circolazione; si trovava in circolazione
pur essendo stato sottoposto ad una tassa insufficiente perché ................ circolare non scortato d lla
licenza di circolazione, pur risultando dall'esibita bolletta dell'Ufficio del Registro che la tassa fu
regolarmente pagata.
Autoveicoli in prova: circola in prova munito della t rga di riconoscimento ma non del prescritto
attestato della Segreteria degli Esteri (o viceversa) circolava con la targa di prova ma a scopo di
noleggio, divertimento, ecc.
Veicoli esenti: circolava senza il prescritto contrassegno di esenzione da tassa, oppure senza il
certificato di povertà. Circolava trasportando persone non indossanti la divisa o sfornite di
distintivo. Circolava per ragioni estranee ai fini per i quali l'esenzione è stata accordata e cioè:
.......................................... veniva adoperato in eccedenza ai limiti stabiliti e cioè;
3) Specificare le circostanze e gli indirizzi raccolti a carico del contravventore:
4) ................. nulla adduce a sua discolpa e dichiara di riconoscere senza eccezioni e riserve la
contravvenzione accertata a suo carico. Oppure senza eccezioni e riserve la contravvenzione
accertata a suo carico. oppure ........... adduce a sua discolpa che ........... e dichiara di non voler
riconoscere la contravvenzione e di volere che sulla contravvenzione stessa si pronunci l'Autorità
giudiziaria.
5) Quando il veicolo è stato sequestrato aggiungere: e dato in custodia all'Ufficio Tecnico come
dalla dichiarazione in calce.
6) In caso affermativo aggiungere: a titolo di versamento definitivo L. ..........., oppure: a titolo di
deposito cauzionale L. ................
7) in caso negativo indicare: essendosi rifiutato ....... . essendosi dichiarato analfabeta ..........
essendosi dato alla fuga.
8) Sottoscrivono con me i testimoni Sigg. ............ oppure: Essendo stato impossibile trovare
testimoni il presente verbale viene chiuso con la mi sola firma.