Advanced Search

Legge


Published: 1200-01-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984270/legge.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
LEGGE
SULLA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI, SUL CONCORDATO E SUL CONCORSO
DEI CREDITORI
15 Novembre N. 17
Art. 1.
- Il debitore, che vuol fare la cessione dei propri beni ai creditori, può con ricorso al Tribunale,
dichiarare che intende premettere la proposta ai medesimi di un concordato all'effetto di evitare, se i
creditori vi aderiscono, la cessione.
In seguito a questa domanda tutti i debiti si considerano scaduti, ma non producono interessi
durante il giudizio.
Art. 2.
- Il ricorso deve essere accompagnato da un elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione
dei rispettivi crediti e domicilii, e da uno stato particolareggiato dei beni mobili, immobili e crediti,
con l'indicazione approssimativa del valore di ciasuno di essi.
Art. 3.
- Il Tribunale Commissariale, con decreto da emanare entro 24 ore dalla presentazione del ricorso,
anche se il giorno non è giuridico, incarica il Cancelliere Commissariale di verificare, nel termine
perentorio fissato dal decreto e nei modi che il Cancelliere riterrà piu' opportuni, qualora il
Tribunale non li stabilisca, le attività e le passività del debitore, delegando una o piu' persone,
secondo i casi, a custodi dei beni. Indicherà inoltre la somma presunta necessaria per le spese del
giudizio da depositare nella Cancelleria del Tribunale.
Ogni alienazione, gratuita od onerosa, dei beni ceduti posteriore all'apertura del concorso è nulla di
pieno diritto: e se, anteriore di un anno, è pure nulla l'alienazione gratuita; e, se onerosa, è inefficace
per frode presunta ove danneggi le ragioni dei creditori, a meno che il terzo non provi la sua buona
fede e cioè di non aver sfruttato a proprio vantaggio il dissesto dell'altro contraente.
Art. 4.
- Nel decreto, da pubblicarsi mediante affissione in Città, Borgo e Parrocchie, e con avvisi in
pubblici periodici ove il Tribunale lo ritenga necessario, e da trascriversi nei registri ipotecari,
saranno avvertiti i creditori certi ed incerti, abbiano o no diritti di priorità sui beni del debitore, di
produrre nella Cancelleria del Tribunale i propri crediti nel termine perentorio di trenta giorni
continui anche se non giuridici, protraendosi il termine al giorno successivo se in quello della
scadenza la Cancelleria del Tribunale è chiusa in ossequio al calendario giudiziale.
Il Tribunale ha facoltà di chiedere d'ufficio a ciascun creditore ulteriori giustificazioni e
schiarimenti all'effetto di semplificare la procedura.
Art. 5.
- Il Decreto prefigge inoltre il giorno e l'ora in cui avrà luogo l'adunanza dei creditori nella sede del
Tribunale per deliberare sulla proposta di concordat .
Questa riunione non può aver luogo prima che siano dec rsi altri trenta giorni dal termine fissato
per la presentazione dei creditori.
Art. 6.
- Subito dopo l'apertura del giudizio, il Tribunale nomina un Procuratore del concorso, nè creditore
nè parente o affine del debitore fino al quarto grado inclusivamente; il quale, in seguito alle piu'
accurate indagini sulla condotta del debitore, sulla lealtà delle sue dichiarazioni riflettenti le sue
attività e passività, e su tutte le altre circostanze che crederà all'uopo influenti, stenderà una
Relazione per concludere se le proposte del debitor s no accettabili, se debbano migliorarsi, o se
debba invece procedersi alla liquidazione giudiziale dei beni ceduti.
Questa relazione dovrà essere depositata nella Cancelleria del Tribunale cinque giorni almeno prima
della riunione dei creditori.
Art. 7.
- Nell'adunanza dei creditori, presieduta dal Commissario della Legge, ogni creditore può farsi
rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità in una
lettera autografa indirizzata al Cancelliere del Tribunale. E' pure valido e da computarsi il voto dato
con semplice lettera autografa diretta al Commissario o al Cancelliere.
Il debitore deve comparire personalmente, e soltanto in caso di assoluto impedimento, accertato dal
Commissario, potrà farsi rappresentare da un mandatrio speciale.
Il Procuratore del Concorso legge la sua relazione.
Il debitore ha facoltà di chiedere il rinvio dell'adunanza per una sola volta soltanto, allo scopo di
migliorare le condizioni del concordato, se ritiene ch ciò possa facilitargli l'adesione dei creditori.
In tal caso il Commissario emette, seduta stante, u nuovo Decreto di convocazione dei creditori, a
cui è data la pubblicità del Decreto originario. La nuova convocazione non può essere protratta oltre
i venti giorni dalla prima.
Art. 8.
- Il concordato deve essere approvato almeno dalla maggioranza numerica dei creditori che hanno
insinuato i loro crediti, la quale rappresenti almeno tre quarti della somma complessiva dei
medesimi, non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno, ed ammessi dal Commissario alla
votazione del concordato anche se contestati.
I creditori che hanno diritti di preferenza, sono soddisfatti col ricavo dei beni sottoposti ai loro
rispettivi diritti di priorità. Essi perdono il privilegio se partecipano alla votazione del concordato.
Il Commissario provvederà perchè siano fissate le maggiori cautele e garanzie per la esecuzione
esatta dei patti del concordato, illuminando in proposito i creditori.
Art. 9.
- Mancando le maggioranze per numero e per somma, è dichiarato dal Commissario aperto il
giudizio di liquidazione dei beni, conseguente allacessione fattane dal debitore.
Art. 10.
- La liquidazione dei beni del debitore può ordinarsi ltresì a richiesta di qualche creditore che
dimostri lo stato d'insolvenza del proprio debitore av nte altri creditori; o dallo stesso debitore, il
quale si trovi sottoposto ad esecuzioni individuali e intenda, mediante il concorso o contributo, di
pareggiare la condizione dei propri creditori.
Art. 11.
- Il Decreto, che apre il concorso, conferma il Procuratore del medesimo o nomina persona diversa;
dà incarico ai Cursori di procedere all'immediato pignoramento di tutti i beni del debitore in un
termine perentorio da fissarsi caso per caso; incarica il Cancelliere di fare l'inventario dei beni
pignorati, escludendo quelli non pignorabili a termine dell'articolo 49 della legge procedurale 10
dicembre 1884; stabilisce il termine perentorio di giorni trenta dalla data del decreto per la
presentazione nella Cancelleria commissariale dei crediti documentati, siano o non siano provvisti
di diritti di preferenza con la diffida che quelli non presentati, si riterranno senz'altro decaduti. In
ogni caso, i crediti ipotecari sono insinuati e iscritti d'ufficio, senza però che tale iscrizione abbia
qualsiasi influenza interruttiva della prescrizione.
Art. 12.
- Trascorso il termine di trenta giorni il Tribunale ne assegna un altro di giorni trenta per le
opposizioni ai titoli di credito insinuati anche d'ufficio.
Art. 13.
- Il Tribunale provvede con la nomina di periti alla valutazione dei beni mobili, immobili e crediti
pignorati.
Le perizie giurate sono depositate in cancelleria a l bera ispezione di tutti gli interessati.
Sulla opposizione di qualunque creditore, o dello stesso debitore, ed anche d'ufficio, il Tribunale
provvede perchè la valutazione dei beni corrisponda al prezzo giusto o corrente dei medesimi.
Art. 14.
- Le cause di opposizione ai crediti si svolgono con la procedura ordinaria. Scorsi i termini di legge
e chiuse le cause relative, il Tribunale rimette con decreto tutto l'incarto al Procuratore del concorso
per la graduatoria dei creditori. Nella graduatoria si dovrà tener conto di tutte le eccezioni mosse in
merito ai crediti insinuati. Il termine per la presentazione della graduatoria è fissato dal Tribunale.
Art. 15.
- Il progetto di graduatoria rimane depositato nella Cancelleria per giorni trenta. In questo termine,
tanto i creditori insinuati, quanto il debitore, hanno diritto di dedurre per iscritto le proprie eccezioni
contro il progetto.
Art. 16.
- Trascorso il termine suaccennato, l'incarto è passato dal Cancelliere al Commissario per la
sentenza, la quale è appellabile nel termine perentorio di dieci giorni continui dalla sua
pubblicazione.
Art. 17.
- L'asta pubblica è indetta con avvisi affissi nei sol ti modi a cura del Cancelliere. Ogni avviso deve
descrivere i beni messi all'asta col prezzo relativo ed indicare il luogo, il giorno e l'ora delle vendite
e contenere tutte quelle altre indicazioni che sono richieste per la regolarità dell'incanto.
La vendita non può effettuarsi per un prezzo inferior alla metà del valore di stima; diversamente i
beni invenduti sono aggiudicati proporzionalmente ai creditori concorrenti per non meno di due
terzi del valore stimato.
Per la graduazione e la estinzione dei privilegi e delle ipoteche si applicano le disposizioni
contenute nel cap. II, § 1, sezione seconda della legge ipotecaria 16 marzo 1854.
Art. 18.
- In qualunque stadio della procedura di liquidazione, il debitore è autorizzato a fare ai propri
creditori una proposta di concordato. In questo cas le aste sono sospese, e si procederà secondo le
disposizioni degli articoli precedenti che riguardano il concordato anteriore alla cessione dei beni, in
quanto siano applicabili.
Art. 19.
- Se nel patrimonio del debitore non è disponibile il danaro necessario alle spese occorrenti per la
procedura stabilita dalla presente legge e di cui è parola nel primo a linea dell'art. 3, lo Stato
anticipa tali spese mediante decreto del Tribunale e p r il rimborso ha privilegio nella graduatoria
dei creditori.
In caso di concordato, chi lo propone deve garantire preventivamente allo Stato il rimborso delle
spese anticipate.
Art. 20.
- Ogni ente di pubblica ragione, il quale possa giustificare che, per avvenimenti straordinari,
impreveduti o altrimenti scusabili, non è al momento i condizione di far fronte ai propri impegni, e
può dimostrare, con documenti o con prestazioni di idonee garanzie, che l'attivo del suo patrimonio
supera il passivo, ha facoltà di chiedere al Tribunale Commissariale che sia sospeso ogni atto di
cognizione e di esecuzione in suo confronto pel termine che il tribunale riterrà di fissare secondo le
circostanze, e che potrà prorogarsi.
Il provvedimento del Tribunale è senz'altro esecutivo, ma è appellabile. Esso è pubblicato con
affissione in Città e Borgo ed anche sui giornali che il Tribunale stabilirà, qualora, nel suo criterio
prudente e discrezionale, lo ritenga necessario.
Art. 21.
- L'ente di pubblica ragione, che ha ottenuta la moratoria, ha facoltà di procedere durante la
medesima ad un compimento amichevole coi propri creditori a mezzo di concordato o di altri
provvedimenti che riterrà del caso. In tale ipotesi si dovrà procedere con le norme fissate nei
precedenti articoli pel concordato anteriore alla cessione dei beni.