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Rendiconto Generale Dello Stato E Degli Enti Pubblici Per L'esercizio Finanziario 2005


Published: 2006-12-13
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984267/rendiconto-generale-dello-stato-e-degli-enti-pubblici-per-lesercizio-finanziario-2005.html

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Microsoft Word - D134-2006.DOC

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 dicembre2006


LEGGE 13 DICEMBRE 2006 N.134



RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005


Art. 1

E’ approvato l’adeguamento dello stanziamento sul cap. 260 “Imposta sulle merci
importate” e sul cap. 1-3-2890 “Rimborsi dell’imposta sulle importazioni”, del Rendiconto
Generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2005, per l’importo di € 6.796.968,46 nel rispetto
dell’equilibrio di bilancio, in conseguenza dei maggiori accertamenti dell’imposta medesima.

Art. 2

E’ istituito, nel Conto Economico-Patrimoniale dell’esercizio finanziario 2005, il “Fondo
utilizzo avanzo d’Amministrazione” di € 20.000.000,00 vincolato per opere di investimento.
Tale fondo è destinato, a partire dall’esercizio finanziario 2007 e con possibilità di
ripartizione su più esercizi finanziari, alla realizzazione di opere di investimento da individuarsi
nella Legge di approvazione del Bilancio Previsionale dello Stato per l’anno 2007 e Bilanci
pluriennali 2007/2009.

Art. 3

Sono approvati, ai sensi dell’articolo 58 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, il Rendiconto
Generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2005, quale risulta dall’articolo 55 della citata legge
(Allegato “A”) nonché i Rendiconti generali per lo stesso esercizio finanziario dell’Azienda
Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica (Allegato “B”), dell’Azienda Autonoma di Stato di
Produzione (Allegato “C”), dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato “D”),
del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato “E”), dell’Istituto per la Sicurezza
Sociale (Allegato “F”), dell’Università degli Studi (Allegato “G”), dell’Azienda Autonoma di Stato
Centrale del Latte (Allegato “H”) e dell’Autorità per l’Aviazione Civile (Allegato “I”).





Art. 4

I residui attivi tuttora accesi vengono mantenuti in Bilancio fino a quando il Congresso di
Stato ne deliberi la cancellazione definitiva ai sensi dell’articolo 66 della Legge 18 febbraio 1998 n.
30.

Art. 5

A decorrere dall’esercizio finanziario in corso è autorizzata l’accensione, sul cap. 260
“Imposta sulle merci importate” e sul cap. 1-3-2890 “Rimborsi dell’imposta sulle importazioni”, di
un residuo attivo e di un residuo passivo cumulativi riferiti agli anni 1999/2004, riguardanti la
riscossione e la restituzione della imposta sulle importazioni.

Art. 6

Gli Enti Autonomi del Settore Pubblico Allargato sono autorizzati a soprassedere alla
perenzione dei residui tuttora accesi su conforme deliberazione dei Consigli di Amministrazione.

Art. 7

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 18 dicembre 2006/1706 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti






IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta