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Integrazione All'articolo 80 Della Legge 11 Febbraio 1983 N. 15''


Published: 2006-12-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984266/integrazione-allarticolo-80-della-legge-11-febbraio-1983-n.-15.html

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Microsoft Word - D133-2006.doc


REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta dell’11 dicembre 2006

LEGGE 18 DICEMBRE 2006 N.133

“INTEGRAZIONE ALL’ARTICOLO 80 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1983 N. 15”


Art. 1

All’articolo 80 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 è aggiunto il seguente comma:

“In caso di accertamento di una malattia professionale successivo al collocamento a riposo, i
soggetti assicurati ai sensi della Legge 8 marzo 1927 n.7 possono esercitare l’opzione di cui al
superiore secondo comma, entro i termini previsti dall’articolo 19”.

Art. 2

Il diritto di opzione introdotto con il precedente articolo 1 deve essere applicato anche a
coloro che hanno accertato la malattia professionale anteriormente all’entrata in vigore della
presente legge.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 18 dicembre 2006/1706 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta