Microsoft Word - D133-2006.doc
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta dell’11 dicembre 2006
LEGGE 18 DICEMBRE 2006 N.133
“INTEGRAZIONE ALL’ARTICOLO 80 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1983 N. 15”
Art. 1
All’articolo 80 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 è aggiunto il seguente comma:
“In caso di accertamento di una malattia professionale successivo al collocamento a riposo, i
soggetti assicurati ai sensi della Legge 8 marzo 1927 n.7 possono esercitare l’opzione di cui al
superiore secondo comma, entro i termini previsti dall’articolo 19”.
Art. 2
Il diritto di opzione introdotto con il precedente articolo 1 deve essere applicato anche a
coloro che hanno accertato la malattia professionale anteriormente all’entrata in vigore della
presente legge.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua legale
pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 18 dicembre 2006/1706 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta